35.2018.42
5 infortuni dal 2008 al 2015. Rendita LAINF del 14% dal 1° marzo 2017 confermata e causa rinviata per determinazione IMI complessiva (prevedibile peggioramento). Livello di qualifica 2 e deduzione soc
11 febbraio 2019Italiano60 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.42
PC/sc
Lugano
11 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 giugno 2008, RI 1,
nato il __________ 1988, dipendente dal 1° ottobre 2006 della ditta __________
di __________, in qualità di muratore, e, perciò, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni presso l'CO 1, mentre si trovava al proprio domicilio a __________,
verso le 16.00, era "su una scala a pioli a causa di uno sbilanciamento
è caduto da circa mt. 2.00 battendo il ginocchio sinistro", riportando
la lesione del comparto esterno del ginocchio sinistro con avulsione all'apice
fibulare e frattura del piatto tibiale (cfr. doc. 1, 166 e 179/fasc. 3; inf.
no. __________).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In data 5 settembre 2009, RI
1, mentre si trovava ancora inabile al lavoro al 100% per le conseguenze
dell'infortunio del 7 giugno 2008, durante una rissa ad una festa campestre in __________,
verso le 23.00, è stato colpito con un calcio alla gamba destra ed ha riportato
la frattura dislocata della tibia e del perone (cfr. doc. 3, 5, 6, 64-67/fasc.
4; inf. no. __________).
In data 15 febbraio 2010, l'assicurato, ancora inabile al lavoro al 100% per le
conseguenze dell'infortunio del 7 giugno 2008, mentre si trovava al proprio
domicilio a __________, verso le 17.00, "scendendo la scala esterna
della propria abitazione gli è caduto il ginocchio sinistro ed ha battuto
entrambe le ginocchia a terra", riportando una contusione che ha
provocato la rirottura del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro
(cfr. doc. 1, 2, 4, 6, 15, 16/fasc. 1; inf. no. __________).
In data 13 giugno 2011, l'assicurato - che, impossibilitato per i postumi
infortunistici a riprendere l'attività abituale di muratore, stava svolgendo
dal 28 febbraio 2011 un provvedimento di riqualifica presso il Centro __________
di __________, con l'obiettivo di iniziare dal settembre 2011 una nuova
formazione quale disegnatore edile, a carico dell'Ufficio assicurazione invalidità,
al quale si era annunciato il 24 febbraio 2009 (cfr. doc. 7 e 8/fasc. 2; inf.
no. __________; doc. 109 e 110, pag. 221-229/fasc. 5) - mentre si trovava in
località __________, verso le 16.00, scendendo "una strada ciotolata
bagnata gli è ceduto il ginocchio sinistro ed è scivolato", riportando
una contusione che ha provocato la frattura diafisaria multiframmentaria
dislocata del femore destro (cfr. doc. 2, 3, 7, 8 e 11/fasc. 2; inf. no. __________).
In data 6 settembre 2015, l'assicurato - che il 31 agosto 2015 aveva portato a
termine la riformazione professionale quale disegnatore edile (cfr. doc. 110,
pag. 22/fasc. 5) - mentre si trovava a casa, verso le 17.00, è caduto a causa
di un cedimento dell'arto inferiore destro, riportando una contusione del rene
destro e la frattura dei processi trasversi destri di L1-L2-L3-L4 (cfr. doc. 2,
3, 4, 6 e 23/fasc. 5; inf. no. __________).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità per tutti i
precitati infortuni e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.3. Dopo aver raccolto il parere
del 22 aprile 2016 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, concernente la visita
medico-__________ del 20 aprile 2016 (cfr. doc. 54/fasc. 5), il parere del 12
luglio 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico __________
(cfr. doc. 72/fasc. 5), il parere del 22 novembre 2016 del dr. med. __________,
concernente la visita medico-__________ di chiusura del 21 novembre 2016 (cfr.
doc. 93/fasc. 5) e l'apprezzamento medico del 21 novembre 2016 del precitato
medico fiduciario in merito alla valutazione della menomazione all'integrità
(IMI; cfr. doc. 92/fasc. 5), il 15 dicembre 2016 l'CO 1 ha comunicato
all’assicurato, con riferimento ai 5 infortuni occorsigli nel corso degli anni,
la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a
decorrere dal 1° marzo 2017, ritenuto come, in base alla documentazione medica
agli atti, risultava che "le risorse mediche per un ulteriore
miglioramento del suo stato di salute siano da ritenersi esaurite" e
che, da tale data, veniva considerato "abile al lavoro nella misura
massima possibile" (cfr. doc. 95/fasc. 5).
1.4. Preso atto dei risultati
della visita medica __________ di chiusura del 21 novembre 2016 (cfr. doc.
93/fasc. 5) e della valutazione dell'IMI di medesima data del medico __________
(doc. 92/fasc. 5) ed esperiti gli accertamenti amministrativi ed economici del
caso, dopo aver raccolto l'apprezzamento medico del 14 giugno/5 luglio 2017 del
precitato medico fiduciario in merito alla valutazione dell'IMI (cfr. doc. 113
e 123/fasc. 5), il riassunto dei dati determinanti per la fissazione della
rendita e la valutazione del grado di invalidità, ambedue del 4 agosto 2017
(cfr. doc. 115 e 116/fasc. 5) -, con decisione del 16 agosto 2017 l’Istituto
assicuratore ha negato a RI 1 una rendita di invalidità (in assenza di postumi
infortunistici che influissero sulla sua capacità di guadagno, grazie alla
riformazione professionale quale disegnatore edile ottenuta nel 2015 in ambito
AI), riconoscendogli un'IMI complessiva del 25% (cfr. doc. 118/fasc. 5).
1.5. A seguito dell'opposizione
interposta il 12 settembre 2017 dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato,
esperiti ulteriori accertamenti amministrativi e dopo aver raccolto il parere
del 16 gennaio 2018 del precitato medico fiduciario in merito alla valutazione
dell'IMI (cfr. doc. 143/fasc. 5) ed una nuova valutazione del grado di
invalidità in data 2 febbraio 2018 (cfr. doc. 147/fasc. 5), con decisione di
medesima data - che annullava e sostituiva la precedente - l'CO 1 ha accordato
a RI 1, per le conseguenze dei precitati infortuni, una rendita di invalidità
del 14% e un'IMI del 25% (cfr. doc. 149/fasc. 5).
1.6. L'opposizione interposta il 7
marzo 2018 sempre dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato, a cui era allegata
la relazione medico legale del dr. med. __________ del 17 febbraio 2018 sulla
capacità di guadagno dell'assicurato (cfr. doc. 154/fasc. 5), è stata respinta con
decisione su opposizione del 21 marzo 2018 dall'Istituto assicuratore (cfr.
doc. 158/fasc. 5).
1.7. Con tempestivo ricorso del 7
maggio 2018 RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il rinvio degli
atti alla CO 1 "perché abbia a statuire come ai considerandi
(rivalutare i limiti funzionali alla luce delle lacune di cui agli accertamenti
medici e rivalutare l'esigibilità medica completa in attività adeguate, posti
in evidenza al punto 5. del gravame; ricalcolare la rendita sulla base del
livello 1. della RSS qualora si volesse applicare quest'ultime; ricalcolo
dell'imi)" rispettivamente, in via subordinata, il riconoscimento di
una rendita di invalidità del 21% e un'IMI del 45% (doc. I, pag. 7 e 8).
Il patrocinatore del ricorrente contesta l'operato del dr. med. __________,
che, contrariamente alla dr.ssa med. __________ ed al dr. med. __________,
sembrerebbe aver preso in considerazione unicamente le limitazioni connesse al
ginocchio sinistro e null'altro. Lo specialista italiano, in particolare, ha
accertato delle limitazioni maggiormente articolate, segnatamente per quanto
attiene all'impossibilità di mantenere la lungo la posizione seduta ed in
piedi.
Il rappresentante dell'insorgente contesta pure, dal profilo economico,
l'applicazione del livello di competenze 2, visto che il suo cliente, pur
essendo stato riformato quale disegnatore edile, non ha tuttavia mai potuto
esercitare l'attività in questione.
Il patrocinatore del
ricorrente contesta l'operato del dr. med. __________, che, dapprima ha
valutato un'IMI complessiva del 35%, poi, dato che l'CO 1 non era d'accordo
perché riteneva che l'evoluzione in artrosi doveva essere certa, ha rivalutato
l'IMI complessiva al 25%. Il legale dell'assicurato ritiene pure ingiustificato
che non siano state neppure valutate le considerazioni del dr. med. __________,
che ha fissato un'IMI del 45%.
1.8. Nella risposta
del 20 giugno 2018, l’CO 1, patrocinato dall'avv. RA 2, ha
postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII), versando agli atti in
particolare l'apprezzamento medico dell'11 giugno 2018 del dr. med. __________
(doc. VIII-4).
1.9. In data 11 luglio 2018 il
patrocinatore del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti
(in particolare, in merito all'IMI ed al prevedibile peggioramento
dell'artrosi), nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. XII).
1.10. In data 13 luglio 2018 la
patrocinatrice dell'CO 1 ha ribadito le proprie tesi e domande (doc. XIV).
1.11. In data 14 settembre 2018 il
TCA ha chiesto al medico __________, dr. med. __________, di presentare le sue
osservazioni scritte in merito alle contestazioni sollevate dall'avv. RA 1
nello scritto dell'11 luglio 2018, con espresso riferimento al prevedibile
peggioramento dell'artrosi (doc. XV).
1.12. L'11 ottobre 2018 l'CO 1 ha
versato agli atti l'apprezzamento medico del 9 ottobre 2018 del precitato
medico __________ (doc. XVIII e XVIII+1).
1.13. In data 2 novembre 2018 il
patrocinatore del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti
(in particolare, sulla richiesta di riconoscimento di un'IMI del 35%), nelle
proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXII).
1.14. Il 28 novembre 2018 la
patrocinatrice dell'CO 1 ha versato agli atti l'apprezzamento medico del 26
novembre 2018 del precitato medico __________ (doc. XXVI e XXVI+1).
1.15. In data 6 dicembre 2018 il patrocinatore
del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti (in
particolare, sulla questione del prevedibile peggioramento dell'artrosi
nell'ambito della valutazione dell'IMI), nelle proprie tesi e domande, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. XXVIII).
1.16. Il doc. XXVIII è stato inviato
al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. XXIX).
2.1. L'oggetto della lite è
circoscritto all'entità della rendita d'invalidità e dell'IMI spettanti
all'assicurato.
2.2. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,
che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di
lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U
168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.2.3
Nella concreta evenienza, per
chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto
assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia, al termine della visita medica __________ di
chiusura del 21 novembre 2016 (cfr. doc. 93/fasc. 5), giusta il quale:
"(…)
Diagnosi complessiva
Sindrome lombo-vertebrale residua su stato dopo frattura del
processo trasverso L1, L2, L3 e L4 (caduta del 14.09.2015).
Stato dopo lesione comparto esterno ginocchio sinistro con
avulsione apice fibulare e frattura del piatto tibiale mediale e rottura del
legamento crociato posteriore (07.06.2008).
Stato dopo re-inserzione dell'apice fibulare e re-inserzione
complessa capsulo-meniscale esterno ginocchio sinistro il 12.08.2008.
Stato dopo artroscopia e ricostruzione legamento crociato posteriore
sinistro il 24.09.2009.
Stato dopo frattura dislocata tibiale perone destro il 05.09.2009
con ORIF, chiodo tibiale il 06.09.2009.
Stato dopo ri-rottura del legamento crociato posteriore sinistro
in data 15.02.2010.
Stato dopo frattura femore destro diafisaria scomposta in data
13.06.2011
Stato dopo frattura femore destro con osteosintesi effettuata il
15.06.2011
Stato dopo rimozione chiodo tibiale destro e femorale destro con
osteotomia di callo ipertrofico al grande trocantere destro e tibiale prossimale
di destra in data 22.07.2015.
Stato dopo contusione renale destra del 06.09.2015 con residuata
minima cicatrice in sede polo superiore destro asintomatica.
Attualmente dolori lombari a livello dell'anca destra, instabilità
del ginocchio sinistro, estensione dell'alluce destro con i movimenti di
estensione del ginocchio destro.
Apprezzamento
(…).
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Al momento attuale la situazione appare relativamente stabile,
saranno indicati cicli di fisioterapia come previsto dal dott. med. __________,
per il mantenimento e forse eventualmente in futuro una ulteriore diminuzione
del dolore lombare al ginocchio sinistro. Per quanto riguarda il ginocchio
sinistro è consigliabile continuare ad usare il tutore, ed eventualmente
effettuare la terapia proposta al dott. med. __________ per rinforzare
l'apparato osteoarticolare. Pertanto sono da prevedere cicli di fisioterapia in
misura di 2-3 l'anno per circa 2-3 anni. In caso di accentuazione del dolore o
peggioramento l'assicurato potrà sempre riannunciarsi.
Aspetti medico-assicurativi
L'assicurato al momento attuale risulta abile in misura massima
possibile per l'attività assicurata di disegnatore edile secondo però la
seguente esigibilità lavorativa.
Esigibilità del lavoro
L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5
kg senza nessuna limitazione. Mai può portare qualunque altro tipo di peso da
molto leggero, leggero fino a molto pesante fino all'altezza dei fianchi.
Nessuna limitazione per sollevare oltre l'altezza del petto fino a 5 kg, mai
invece può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori a 5 kg. Nessun
problema nel maneggio di attrezzi leggeri, di precisione o medio, mai invece
per quanto riguarda il lavoro manuale e rozzo pesante o molto pesante. La
rotazione della mano non comporta nessuna limitazione. I lavori sopra la testa
possono essere effettuati talvolta, la rotazione del tronco non presenta
nessuna limitazione, molto spesso può tenere la posizione seduta/inclinata in
avanti, di rado posizione in piedi/inclinata in avanti mai può tenere posizione
inginocchiata che comporti flessione delle ginocchia. La posizione seduta, in
piedi e di libera scelta non ha nessuna limitazione. Nessuna limitazione per
camminare fino a 50 m, talvolta può camminare oltre i 50 m, mai può camminare
per lunghi tratti o su terreno accidentato. Di rado può, salire le scale e mai può
salire su scale a pioli. L'uso delle due mani non presenta nessuna limitazione,
lo stare in equilibrio è impossibile. (…)" (cfr. doc. 93, pag. 4-6/fasc.
5).
Il 14 giugno 2017 il dr.
med. __________ ha ribadito che l'attività di disegnatore edile nel mercato
equilibrato del lavoro era esigibile al 100% da RI 1 in quanto compatibile con
il danno infortunistico complessivamente patito dall'assicurato (cfr. doc.
123/fasc. 5).
Tenuto conto di tali
indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurato andava
considerato abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo)
nell'attività di disegnatore edile, e, quindi, con decisione formale del 16
agosto 2017 gli ha negato una rendita di invalidità (in assenza di postumi
infortunistici che influissero sulla sua capacità di guadagno, grazie alla
riformazione professionale quale disegnatore edile ottenuta nel 2015 in ambito
AI; cfr. doc. 118/fasc. 5).
A seguito dell'opposizione
interposta il 12 settembre 2017 dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato,
esperiti ulteriori accertamenti amministrativi (dai quali è emerso che
l'attività di disegnatore edile comportava anche una significativa percentuale
di lavoro anche sui cantieri; cfr. doc. 138-142/fasc. 5), con decisione del 2
febbraio 2018 - che annullava e sostituiva la precedente - l'CO 1 - considerato
che l'attività di disegnatore edile non era più completamente esigibile, ma che
l'assicurato poteva svolgere la 100% (e con un rendimento completo) un lavoro
molto leggero e su terreno non accidentato - ha accordato a RI 1, per le
conseguenze degli infortuni occorsigli, una rendita di invalidità del 14% [a
fronte di un reddito "da valido" di fr. 71'214.- calcolato sulla base
del CCL nel ramo dell'edilizia, qualifica Q, e ad un reddito "da invalido"
di fr. 71'945.- determinato sulla base della TA1 2014, media
totale, livello di qualifica 2, uomini, aggiornato al 2017 e operando
successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale "per
tener conto delle variabili personali e professionali dell'interessato",
giungendo così all’importo di fr. 61'154.-) dal 1°
marzo 2017 (cfr. doc. 149/fasc. 5) rispettivamente con decisione su opposizione
del 21 marzo 2018 dall'Istituto assicuratore, che ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 152 e 158/fasc. 5).
2.2.4
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U
259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,
p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per
quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
2.2.5
Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in
particolare, i doc. i rapporti medici dell'8 giugno e del 16 settembre 2016 del
dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche:
cfr. doc. 66 e 84/fasc. 5), questo Tribunale ritiene che il parere espresso
nell'apprezzamento medico del 21 novembre 2016 dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia, e quindi nella materia che
qui ci occupa - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza
probante (cfr. consid. 2.2.4.) - possa validamente costituire da base al
giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere
a degli ulteriori atti istruttori.
Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 - che ha posto
un'esigibilità lavorativa compatibile al 100% (con rendimento pieno) con un
lavoro molto leggero e su terreno non accidentato - non è stata smentita da
certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, la relazione
medico legale sulla capacità di guadagno dell'assicurato del 17 febbraio 2018
(cfr. doc. 154/fasc. 5) del dr. med. __________, medico chirurgo, specialista
in medicina legale e delle assicurazioni, specialista in igiene e medicina
preventiva a __________ (__________) non è atta a sollevare dubbi - nemmeno
lievi - circa la fedefacenza del referto allestito il 21 novembre 2016 dal dr.
med. __________, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato,
che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico
fiduciario, come pure dell'esigibilità posta dal medesimo specialista che
peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
D'altra parte la valutazione dello specialista consultato privatamente
dall'assicurato, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della
capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi
ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso di una diversa
valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua
capacità di lavoro. Del resto nell'approfondito apprezzamento
medico dell'11 giugno 2018, il dr. med. __________ ha confermato
l'esigibilità lavorativa posta il 21 novembre 2016 e spiegato con
considerazioni puntuali e convincenti come la sua valutazione, a differenza di
quella del dr. med. __________, ha tenuto debitamente conto dell'obiettività
strumentale riscontrata, sulla base degli esami obiettivi approfonditi eseguiti
(doc. VIII-4).
In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni
espresse dal medico fiduciario, che ha proceduto ad una visita personale
accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta
pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.
Il fatto che il rapporto di cui alla visita medico __________ di chiusura del
21.
novembre 2016 del dr. med. __________ si distanzi da quello di cui alla
visita medico __________ del 20 aprile 2016 redatto dalla dr.ssa med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato
locomotore, è irrilevante ai fini del presente giudizio. A quel momento infatti
lo stato di salute dell'assicurato non era ancora stabilizzato ed il medico __________
ha indicato chiaramente che non poteva procedere alla visita medica di chiusura
e che l'assicurato andava rivalutato, dopo aver effettuato una fisioterapia
intensiva per due/tre settimane alla Clinica __________ (per la colonna
lombare), essersi sottoposto a svariati esami medici strumentali all'Ospedale __________
(RM, ortoradiografia, ecografia, ecc.) e portato al ginocchio sinistro un
tutore, come da prescrizione (cfr. doc. 54, pag. 5/fasc. 5).
D'altra parte, va pure osservato che in seguito il dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche, aveva riscontrato un
netto miglioramento dello stato clinico dell'assicurato, che a suo avviso stava
andando abbastanza bene (dolori alla schiena in continuo miglioramento grazie
alla fisioterapia effettuata in Clinica e permanenza del dolore a livello del
ginocchio sinistro; cfr. rapporto medico del 16 settembre 2016 di cui al doc.
66/fasc. 5).
Va ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Il
TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione
sufficientemente chiarita.
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113.
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________,
dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e
rendimento 100%).
In siffatte circostanze le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità
in attività adeguate dell'assicurato vanno respinte.
Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a
personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.
3.
, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;
9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26
marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può,
quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta
di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991
pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali
idonee.
2.3
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute dell'assicurato.
Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi
fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Vengono considerati i dati
del 2017, visto che la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato
(che, a ragione, è rimasta incontestata) e, pertanto, il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita, risale al 1° marzo 2017 (cfr. consid. 1.3).
2.4
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,
nella decisione del 16 agosto 2017 (cfr. doc. 118, pag. 2/fasc. 5), senza il
danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2017, come muratore, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 66'031.-, calcolato sulla base dei
dati forniti dall'ex datore di lavoro (cfr. doc. 106/fasc. 5).
Nella decisione del 2 febbraio 2018 (cfr. doc. 149, pag. 2 e
3/fasc. 5), - che annullava e sostituiva la precedente - l'CO 1 ha ritenuto che, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2017,
come disegnatore edile (attività nella quale era stato riformato nel 2015 dall'AI),
avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 71'214.-, calcolato
sulla base del CCL nel ramo dell'edilizia, qualifica Q (cfr. doc. 149, pag.
2/fasc. 5). Il precitato importo è stato confermato anche nella decisione su
opposizione del 21 marzo 2018 dall'Istituto assicuratore (cfr. doc. 158, pag. 5/fasc.
5).
Questo dato, desunto dal CCL dell'edilizia e
non contestato dal ricorrente (cfr. doc. 147, pag.2/fasc. 5), può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da valido" quale "disegnatore edile"
al 100% per il 2017 è, pertanto, fissato in fr. 71'214.-.
2.5
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la
quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è
soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di
priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi -
ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque
schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque,
dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza,
l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato,
su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve
far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.
In una
sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha
ritenuto auspicabile che l’INSAI produca un estratto della banca dati DPL, nel
caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò
per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in
funzione del risultato desiderato.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2,8C_448/2014
del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2,8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al
consid. 4.1, 4.3, 4.6,8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3,
4.
, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, per prassi,
l’assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso
concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -
Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,
p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier
Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=
Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss
jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?
Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von
mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung
getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen
gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“ -
il corsivo è della redattrice; cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014).
Nell'appena citata STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, cresciuta
incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto non censurabile
la precitata prassi dell’CO 1, secondo cui il requisito di rappresentatività è
soddisfatto quando sono almeno 25 le DPL che entrano in considerazione in un
caso concreto.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale
federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso
solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004.
UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20
novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.
l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in
cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322
consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
2.5.1
Dalle tavole
processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.
71'945.- il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2014, media
totale, livello di qualifica 2, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato
al 2017 e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione
sociale "per tener conto delle variabili personali e professionali
dell'interessato" giungendo così all’importo di fr. 61'154.-
(cfr. doc. 149, pag. 3 e 158, pag. 4 e 5/fasc. 5).
Preliminarmente il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha
correttamente rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle
DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce
dell’esigibilità lavorativa tracciata dal medico __________ (9 - cfr. estratto
di cui al doc. 147, pag. 3/fasc.5 ) va considerato insufficiente per
rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si
veda la già citata STCA 35.2014.20 del 28
luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato).
2.5.2
Il rappresentante
dell'insorgente contesta l'applicazione del livello di competenze 2, visto che
il suo cliente, pur essendo stato riformato quale disegnatore edile, non ha
tuttavia mai potuto esercitare l'attività in questione.
Chiamato ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’attribuzione al livello
di competenze 2 decisa dall’amministrazione, debba essere confermata, e ciò per
le ragioni che seguono.
In una sentenza 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, il Tribunale federale, esprimendosi
proprio sul tema specifico dei livelli di competenza, ha spiegato che:
" (…)
3.3
L'argumentation de l'administration est
fondée. Comme l'ont relevé tant le tribunal cantonal que l'office recourant,
l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf.
notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par
profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les
critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de
professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour
effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence
ont donc été définis en fonction des groupes de professions et du type de
travail qui y est généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions:
les deux premiers regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des
problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de
connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de
compétence 4); le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant
un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de
compétence 3); les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la
vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives,
l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de
sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième
regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1; cf.
ESS 2012, brochure éditée par l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss).
L'accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est
susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les
qualifications en elles-mêmes. (…).”
Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF nella
STF 8C_610/2017 del 3 aprile 2018, nel caso di un assicurato che aveva
beneficiato di misure d'ordine professionale dell'AI (corso d'ufficio di 3
mesi, riformazione professionale quale aiuto contabile e ottenimento del
diploma ad hoc, stage pratico di aiuto contabile di 6 mesi). Il
TF ha precisato, al consid. 4.3 in fine, che:
" (…)on ne voit pas pourquoi l'intéressé, au bénéfice d'un diplôme
d'aide-comptable et après un stage pratique accompli auprès du service de
comptabilité des B.________ du 2 mars au 31 août 2015, serait cantonné à des
tâches physiques ou manuelles simples relevant du niveau de compétence 1. (…)"
Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF anche
nella STF 9C_177/2018 del 28 settembre 2018, nel caso di un assicurato,
muratore esperto con una lunga esperienza quale specialista operativo, ove ha
precisato, al consid. 3.2, che:
" (…) Dabei vermag er nicht aufzuzeigen, dass die Feststellung des
kantonalen Gerichts, wonach er (u.a.) im administrativen Bereich über diverse
Weiterbildungen sowie in verschiedenen Branchen über mehrjährige
Berufserfahrung verfüge, offensichtlich unrichtig wäre. Diese bleibt deshalb
für das Bundesgericht verbindlich (oben E. 1.1 und E. 1.2). Nicht stichhaltig
ist der Verweis auf die Urteile 9C_780/2016 vom 3. Oktober 2017 (E. 4.3),
9C_125/2009 vom 19. März 2010 (E. 4.4.3) sowie 8C_386/2013 vom 15. Oktober 2013
(E. 6.3). Die dort am Recht stehenden Versicherten verfügten nicht über
Fähigkeiten oder Kenntnisse, die (nach invaliditätsbedingtem Berufswechsel)
auch in anderen Berufen einsetzbar waren. Der hier zu beurteilende Fall
unterscheidet sich davon massgeblich: Dem Beschwerdeführer ist eine Tätigkeit
als Betriebsfachmitarbeiter grundsätzlich nach wie vor zumutbar (an einer den
Einschränkungen angepassten Stelle; vgl. Expertise vom 21. Juni 2016), wobei
seine bisherige langjährige Berufserfahrung auf diversen Gebieten sowie die
zahlreichen Weiterbildungen (etwa als Staplerfahrer, Betriebssa-nitäter sowie
im Bereich der EDV) nutzbar bleiben. Die Einordnung in Kompetenzniveau 2
verletzt demnach kein Bundesrecht. (…)"
Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF anche
nella precitata STF 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, per il caso di un
assicurato, di professione operatore di una stazione di purificazione, affetto
dalle sequele di una malattia polmonare, che aveva beneficiato di una
formazione completa quale contabile (a titolo di riformazione professionale) ma
aveva bocciato l'esame finale. Quell'attività è stata considerata adeguata
nella misura in cui non superasse il 50% di tasso d'occupazione. L'assenza di
esperienza nell'ambito della contabilità, il riconoscimento del diploma di
aiuto contabile solamente per il cantone Ginevra e la prima bocciatura
all'esame finale di contabilità non giustifica la scelta del livello 1, che
copre attività semplici di tipo fisico e manuale. Al contrario questi
differenti elementi situano l'assicurato nel livello 2, che fa riferimento ad
ambiti nei quali egli potrà valorizzare le nuove conoscenze acquisite,
indipendentemente dall'assenza di esperienza.
Nel caso di specie, dalle carte processuali si evince che, dopo
aver terminato le scuole dell’obbligo in Italia, in Svizzera dal 2003 RI 1 ha
svolto l’apprendistato di muratore presso l’impresa di costruzioni __________
di __________, terminandolo presso la ditta __________ di __________ - ove ha
lavorato a decorrere dall'ottobre 2006 -, conseguendo finalmente l’attestato
federale di capacità (AFC) quale muratore (cfr. doc. 109, pag. 3, doc. 110,
pag. 252/fasc. 5; doc. 179 pag. 1/fasc. 3; doc. 11/fasc. 2). Impossibilitato a
riprendere l'attività abituale di muratore per i postumi infortunistici del 7
giugno 2008, 5 settembre 2009 e 15 febbraio 2010, a decorrere dal 28 febbraio
2011.
l'assicurato ha svolto un provvedimento di riqualifica presso il Centro __________
di __________, con l'obiettivo di iniziare dal settembre 2011 una nuova
formazione quale disegnatore edile, a carico dell'Ufficio assicurazione invalidità,
al quale si era annunciato il 24 febbraio 2009 (cfr. doc. 7 e 8/fasc. 2; inf. no.
10.11481.11
; doc. 109 e 110, pag. 221-229/fasc. 5; doc. 11/fasc. 2). Il 31
agosto 2015 RI 1 ha portato a termine la riformazione professionale quale
disegnatore edile (cfr. doc. 110, pag. 22/fasc. 5).
Alla luce di quanto precede come pure della giurisprudenza federale
appena citata, il TCA, nonostante le critiche sollevate al riguardo dal
patrocinatore del ricorrente, ritiene che si debba utilizzare il livello di
competenza 2.
Il bagaglio formativo dell’insorgente va ben oltre a quello di cui
normalmente dispongono le persone che svolgono attività lavorative comportanti
soltanto mansioni semplici di tipo fisico e manuale (livello di competenze 1).
Pertanto, a prescindere dal fatto che l'assicurato pur essendo stato riformato
quale disegnatore edile non ha tuttavia mai potuto esercitare l'attività in
questione a causa dei postumi infortunistici del 13 giugno 2011 e del 6
settembre 2015, questa Corte ritiene che, su un mercato generale del lavoro che
si presuppone equilibrato, il ricorrente potrebbe senz’altro accedere a
professioni che richiedono un livello di competenze più elevato, così come ha
giustamente stabilito l’amministrazione applicando il livello 2 della tabella
TA1 2014 (cfr., per un caso analogo, anche la STCA 35.2015.124 del 17 maggio
2016, consid. 2.3.3, confermata in STF 8C_423/2016 del 16 novembre 2016).
2.5.3
Al precedente considerando, è
stato chiarito l’aspetto riguardante il livello di competenze applicabile nel
caso di specie.
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1, l’assicurato, svolgendo
nel 2014 una professione che implica un livello di competenze 2 nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'660.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo
proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1),
esso ammonta a fr. 5'900.55 mensili oppure a fr. 70'806.60 per l’intero anno
(fr. 5'900.55 x 12 mesi). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (ovvero:
adeguamento salariale dello 0.4% per l’anno 2015, 0.7% per il 2016 e 0.5 per il
2017) si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 71'945.39.
Il "reddito da invalido" per il 2017 è, pertanto, fissato a fr. 71'945.39.
2.5.4
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
In concreto l'CO 1 ha operato una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale "per
tener conto delle variabili personali e professionali dell'interessato"
giungendo così all’importo di fr. 61'154.- (cfr. doc. 149, pag. 3 e 158,
pag. 4 e 5/fasc. 5).
Il patrocinatore del ricorrente non ha contestato questa riduzione in sede di
ricorso (doc. I).
Globalmente, e tenuto conto di
tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui deve dare
prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3), questa Corte ritiene che una deduzione sociale del 15%, così come
peraltro stabilito dall'CO 1 nel precitato calcolo tiene ampiamente
conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.
Il "reddito da invalido" di fr. 71'945.39. (cfr. consid. 2.5.3), tenuto conto di una decurtazione
sociale del 15%, ammonta dunque a fr. 61'153.58.
2.6
Confrontando il reddito da
invalido di fr. 61'153.58 (cfr. consid. 2.5.4) con quello da valido di fr. fr. 71'214.- (cfr. consid. 2.4), si ottiene un grado
d’invalidità del 14 % ([71'214.00 - 61'153.58] x 100 : 71'214.00 = 14.12%
arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
2.7
Visto che mediante la
decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una
rendita di invalidità del 14% dal 1° marzo 2017 (ovvero dalla stabilizzazione
dello stato di salute; cfr. doc. 95/fasc. 5) a tempo indeterminato (cfr. doc.
158, pag. 5/fasc. 5), per quest'aspetto, essa merita conferma.
2.8
Diritto a un'indennità
per menomazione all’integrità?
2.8.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.8.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,
Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.8.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità
verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2
dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.8.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.8.5
Nella concreta evenienza,
nell'apprezzamento medico del 21 novembre 2016, il dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia, al termine della visita medica __________ di
chiusura del 21 novembre 2016, ha valutato un'IMI complessiva del 35%, sulla
base delle seguenti considerazioni:
" (…) La
frattura di tibia e perone destro e la frattura del femore destro sono guarite
senza particolari esiti funzionali, particolarmente a livello dell'anca esiste
una minima peritrocanterite che non ostacola la funzionalità. A livello del
ginocchio di destra è presente una tendinite al tendine rotuleo ed una borsite
con limitazione funzionale che viene considerata come propedeutica per sviluppo
di un'artrosi femoro-rotulea moderata in futuro e pertanto può essere valutata
in misura del 5% secondo la tabella Suva 5.2. A livello dell'arto inferiore
destro è presente un'alterazione funzionale dell'alluce che si flette durante
la flessione del ginocchio, per analogia tale situazione, particolarmente
fastidiosa durante la deambulazione, può essere considerata pari all'alluce
rigido che secondo la tabella Suva 5.2 viene valutato in misura del 5%.
Per quanto riguarda l'arto inferiore sinistro, la situazione di
instabilità del ginocchio importante che costringe il soggetto a portare a
prevalenza un tutore tipo Donjoy, evolverà certamente in un'artrosi grave,
pertanto vedendo la tabella Suva 6.2, che valuta l'instabilità grave tra il 10
ed il 15° per rottura di uno o più legamenti crociati, e la tabella Suva 5.2 che
considera l'artrosi grave femoro-tibiale valutabile tra il 15 ed il 300, si
ritiene opportuno valutare l'insieme di queste affezioni intorno al 20%.
Quest'ultimo punteggio in quanto le due affezioni non sono di regola
cumulabili. Le fratture dei processi trasversi di L1, L2, L3 e L4, pur non
determinando deformità residue del corpo vertebrale, tuttavia rappresentano un
insieme algico funzionale con limitazione della flessione della colonna, che in
base alla tabella Suva 7.2 possono essere valutate attorno al 5% per dolore
modesto presente esclusivamente al movimento. Un punteggio complessivo, quindi
del 35% appare oltremodo corretto. (…)" (cfr. doc.
92/fasc. 5)
Il
9.
giugno 2017 l'CO 1 ha sottoposto nuovamente l'incarto al medico __________,
rilevando quanto segue:
"
(…) Dall'apprezzamento medico del 21.11.2016 constatiamo che la
valutazione dell'IMI è basata sull'evoluzione dell'artrosi in futuro. Voglia
redigere un nuovo apprezzamento medico dell'IMI valutando unicamente la
situazione allo stato attuale. (…) Infine chiediamo di indicare la ripartizione
dell'invalidità tra i casi in questione. (…)"
(cfr. doc. 105/fasc. 5)
Nell'apprezzamento medico
del 14 giugno 2017, il medico __________ ha quindi valutato un'IMI complessiva
del 25%, sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…)
Caso nr. __________: le fratture dei
processi trasversi di L1, L2, L3 e L4 pur non alterazioni residue del corpo vertebrale,
tuttavia rappresentano un insieme algico funzionale con limitazione della
flessione della colonna che in base alla tabella Suva 7.2 possono essere
valutate attorno al 5% per dolore modesto presente esclusivamente al movimento.
Caso nr. __________: la situazione di instabilità del ginocchio
importante derivata dal traumatismo sopradescritto secondo la tabella Suva 6.02
che valuta l'instabilità grave tra il 10 ed il 15% per rottura di uno o più
legamenti crociati può essere valutata per questo singolo infortunio intorno al
10%.
Caso nr. __________: la rirottura del legamento crociato
posteriore sempre secondo la tabella Suva 6.2 che valuta l'instabilità grave
dal 10 al 15% per rottura di uno o più legamenti crociati può essere
considerata per un aggravamento ulteriore del 5% sempre a carico della
situazione complessiva del ginocchio sinistro che costringe comunque
l'assicurato a portare attualmente e stabilmente un tutore tipo Donjoy.
Caso nr. __________: per la frattura di tibia e perone destro
operata successivamente e trattata con rimozione dei mezzi di sintesi in realtà
viene residuata soltanto una tendinite al tendine rotuleo e lieve borsite con
limitazione funzionale minima e non è indennizzabile al momento.
Caso nr. __________: la frattura del femore destro diafisaria è
guarita perfettamente con lievi dolori a livello della inserzione dei mezzi di
sintesi per cui non si ha particolare limitazione funzionale tranne che per la
comparsa successiva all'intervento di una alterazione funzionale dell'alluce
che si flette durante la flessione del ginocchio. Questa situazione è
particolarmente fastidiosa durante la deambulazione e può, essere considerata
pari all'alluce rigido che secondo la tabella Suva 5.2 viene valutata in misura
del 5%.
La valutazione complessiva del 25% allo stato attuale appare
congrua secondo le ultime disposizioni ricevute.
(…)" (cfr. doc. 113/fasc. 5)
Dalle
tavole processuali emerge una notizia telefonica del 4 agosto 2017 dalla quale
si evince che l'addetto al caso dell'CO 1 ha informato il patrocinatore
dell'assicurato, tra l'altro, che:
"
(…) l'IMI è corretta dal 35% al 25% poiché il Medico __________ (__________),
con precedente valutazione, aveva tenuto conto del possibile peggioramento
dell'artrosi, ciò che non è conforme alle regole in vigore. (…)" (cfr. doc. 117/fasc. 5).
Con decisione del 16
agosto 2017 l’Istituto assicuratore ha quindi riconosciuto a RI 1 un'IMI
complessiva del 25% (cfr. doc. 118/fasc. 5). A seguito dell'opposizione interposta
il 12 settembre 2017 dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato, l'CO 1 ha
raccolto il parere del 16 gennaio 2018 del precitato medico fiduciario in
merito alla valutazione dell'IMI, che ha puntualizzato quanto segue:
" (…) Nella
seconda valutazione richiesta dall'Amministrazione, l'IMI va valutata secondo
lo stato rilevato al momento della chiusura senza prevedere il peggioramento
nel futuro. Nel caso di un futuro peggioramento il paziente avrà diritto ad una
rivalutazione. Secondo l'art. 36 al. 4 OLAA, i prevedibili aggravamenti della
violazione dell'integrità saranno tenuti in debito conto. Una revisione è
possibile solo in casi eccezionali, se l’aggravamento è importante e non è
prevedibile. L'aggravamento futuro non è generalmente considerato per
l'osteoartrosi in quanto se anche si avrà certamente artrosi non si può sapere
né quando né in quale misura perché l'evoluzione non è prevedibile con uno
sviluppo artrosico vi può essere tra 10 anni come tra 20, dipende da una serie
di fattori individuali difficilmente classificabili. Un aggravamento, quindi,
deve essere definito in un certo momento del tempo quando diviene evidente e
valutato secondo la sua incidenza nella biologia della persona. La valutazione
attuale escludendo l'artrosi è quindi del 25%. (…)" (cfr. doc. 143/fasc.
5)
Con decisione del 2
febbraio 2018 - che annullava e sostituiva la precedente - l'CO 1 ha quindi
confermato un'IMI complessiva del 25% (cfr. doc. 149/fasc. 5). L'opposizione
interposta il 7 marzo 2018 sempre dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato, a
cui era allegata la relazione medico legale del dr. med. __________ del 17
febbraio 2018 che valutava un'IMI complessiva del 45% (cfr.
doc. 154, pag. 5/fasc. 5):
" (…) Ai
fini valutativi della indennità della menomazione dell'integrità, gli elementi
costitutivi della medesima risultano essere rappresentati da: 1) gonalgia
destra per i postumi residuali al tendine rotuleo per la frattura del perone
destro 5%; 2) alterazione funzionale a carico dell'alluce del piede destro 5%;
3) grave instabilità del ginocchio sinistro per le ripetute e complesse lesioni
riportate e per l'incipiente artrosi di tutta l'articolazione 25%; lombalgia
cronica in esito alle fratture dei processi trasversi lombari 10%."). (…)”
è stata respinta con
decisione su opposizione del 21 marzo 2018 dall'Istituto assicuratore, che ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 158/fasc. 5).
Interpellato nuovamente
dall'CO 1, l'11 giugno 2018, il dr. med. __________ ha sostanzialmente
confermato la propria valutazione di un'IMI complessiva del 25%, puntualizzando
che:
" (…
) la Relazione del dr. med. __________ con valutazioni assolutamente non
corrispondenti a quanto esplicitato dal medico di __________. La valutazione
del dr. med. __________ è una valutazione che si basa non sulla tabellazione
IMI svizzera, bensì su una valutazione medico-legale di tipo italiano, della
quale tuttavia non si comprende nemmeno a dire il vero secondo quale tabella
italiana venga basato lo stesso giudizio. Lo scrivente è medico-legale italiano
e perito di tribunale italiano, per cui conosce molto bene la normative
italiana. Esistono nel complesso sistema giuridico italiano numerose tabelle a
seconda che si parli di responsabilità civile, responsabilità in medicina del
lavoro, responsabilità penale e così via. Dalle valutazioni espresse dal
collega sembra sia stata adoperata una tabella di responsabilità civile.
Tuttavia la stessa valutazione offerte dal collega, appare essere una generosa
valutazione di parte, in quanto sia prendendo una tabellazione INAIL che quelle
relative alla responsabilità civile, considerando per esempio la lombalgia
cronica in esiti di fratture ai processi trasversi lombari, senza altri esiti
funzionali, viene valutata per lo stato clinico dell'assicurato un massimo al
5%. L'alterazione funzionale a carico dell'alluce del piede destro che non
compromette la deambulazione, viene valutata tra l'1 e il 2%. Inoltre appaiono
decisamente discordanti e non supportate da fatti nuovi strumentalmente
riscontrati le valutazioni sulla funzionalità espressa come flesso/estensione
del ginocchio, instabilità residua e quant'altro che invece sono stati
ampiamente documentati sia con visite mediche, sia con accertamenti strumentali
dal medico di __________. In particolare si ribadisce quanto espresso nella
visita medico-__________ del 21.11.2016. Vi è in sostanza una valutazione
complessiva dello stato dell'assicurato che non tiene presente l'obbiettività
strumentale riscontrata e soprattutto non tiene presente il sistema normativo
svizzero, che è diverso non solo come valore punto ma anche da un punto di
vista meramente concettuale." (doc. VIII-4)
Interpellato dal TCA, in
merito al prevedibile peggioramento dell'artrosi, il dr.
med. __________ negli apprezzamenti medici del 9 ottobre 2018 (doc. XVIII+1) e
del 26 novembre 2018 (XXVI+1), ha sostanzialmente confermato la propria
valutazione di un'IMI complessiva del 25%, specificando che nella prima
valutazione del 21 novembre 2016 aveva considerato sia la possibilità sia
l'alta probabilità di artrosi, raggiungendo la percentuale del 35%, mentre
nella valutazione successiva, come richiesto dall'CO 1, ha tenuto conto solo dello
stato attuale senza l'evoluzione in artrosi, in quanto in base all'art. 36 cpv.
4.
OAINF i prevedibili aggravamenti dell'integrità non sono considerati
generalmente per le osteoartriti in quanto l'evoluzione non è prevedibile con
certezza, raggiungendo la percentuale complessiva del 25%.
Nel frattempo in data 2
novembre 2018 il patrocinatore del ricorrente ha richiesto un'IMI complessiva
del 35%.
A fronte di una questione
squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale,
l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti
ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12
dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002;
cfr., altresì, Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questa Corte tutto ben
considerato, ritiene di non poter attribuire pieno valore probatorio al parere
del 14 giugno 2017 sulla base del quale il medico __________ ha valutato un'IMI
complessiva del 25%.
Esso tiene infatti unicamente
conto dello stato attuale (e non del prevedibile peggioramento dell'artrosi),
in quanto parte da un presupposto errato, ovvero che giusta l'art. 36 cpv. 4
OAINF i prevedibili aggravamenti dell'integrità non sono considerati
generalmente per le osteoartriti in quanto l'evoluzione non è prevedibile con
certezza, allorquando invece l'art. 36 cpv. 4 OAINF prevede che deve essere
preso in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menoma-zione dell'integrità e che è possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile.
Il TCA ritiene di non
poter attribuire pieno valore probatorio nemmeno al parere del 21 novembre 2016
sulla base del quale il medico __________ ha valutato un'IMI complessiva del
35%, già solo per il fatto che esso tiene conto sia della mera possibilità sia
dell'alta probabilità di artrosi.
Al riguardo, è utile
segnalare che, a proposito dell’art. 36 cpv. 4 OAINF, il Tribunale federale ha
stabilito che aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione
all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento è probabile.
Per contro, non possono
essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente
possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e
riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und
25.
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).
Questa Corte ritiene di
non poter attribuire pieno valore probatorio nemmeno alla relazione medico
legale del dr. med. __________ del 17 febbraio 2018 che ha valutato - peraltro
in maniera del tutto immotivata - un'IMI complessiva del 45%. Del resto, lo
stesso rappresentante legale dell'assicurato, il 2 novembre 2018, ha
riformulato la richiesta avanzata nel gravame (45% di IMI complessiva) in 35%
di IMI complessiva.
In siffatte circostanze, il TCA non è in grado di determinarsi sulla base delle
valutazioni mediche contenute negli atti.
Non si può prescindere dall'eseguire un nuovo accertamento in merito al
probabile e/o semplicemente possibile peggioramento che, laddove dovesse
risultare dimostrato secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), dovrà pure essere debitamente
quantificato secondo quanto stabilito dalle relative Tabelle SUVA. Per
quest'aspetto, gli atti devono dunque essere retrocessi all'CO 1 affinché
proceda in tal senso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui fissa
un'IMI del 25%. Per il resto è confermata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1'200.- (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti