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Decisione

35.2018.42

5 infortuni dal 2008 al 2015. Rendita LAINF del 14% dal 1° marzo 2017 confermata e causa rinviata per determinazione IMI complessiva (prevedibile peggioramento). Livello di qualifica 2 e deduzione soc

11 febbraio 2019Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,

che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di

lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari

circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.2.3

Nella concreta evenienza, per

chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto

assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia, al termine della visita medica __________ di

chiusura del 21 novembre 2016 (cfr. doc. 93/fasc. 5), giusta il quale:

"(…)

Diagnosi complessiva

Sindrome lombo-vertebrale residua su stato dopo frattura del

processo trasverso L1, L2, L3 e L4 (caduta del 14.09.2015).

Stato dopo lesione comparto esterno ginocchio sinistro con

avulsione apice fibulare e frattura del piatto tibiale mediale e rottura del

legamento crociato posteriore (07.06.2008).

Stato dopo re-inserzione dell'apice fibulare e re-inserzione

complessa capsulo-meniscale esterno ginocchio sinistro il 12.08.2008.

Stato dopo artroscopia e ricostruzione legamento crociato posteriore

sinistro il 24.09.2009.

Stato dopo frattura dislocata tibiale perone destro il 05.09.2009

con ORIF, chiodo tibiale il 06.09.2009.

Stato dopo ri-rottura del legamento crociato posteriore sinistro

in data 15.02.2010.

Stato dopo frattura femore destro diafisaria scomposta in data

13.06.2011

Stato dopo frattura femore destro con osteosintesi effettuata il

15.06.2011

Stato dopo rimozione chiodo tibiale destro e femorale destro con

osteotomia di callo ipertrofico al grande trocantere destro e tibiale prossimale

di destra in data 22.07.2015.

Stato dopo contusione renale destra del 06.09.2015 con residuata

minima cicatrice in sede polo superiore destro asintomatica.

Attualmente dolori lombari a livello dell'anca destra, instabilità

del ginocchio sinistro, estensione dell'alluce destro con i movimenti di

estensione del ginocchio destro.

Apprezzamento

(…).

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Al momento attuale la situazione appare relativamente stabile,

saranno indicati cicli di fisioterapia come previsto dal dott. med. __________,

per il mantenimento e forse eventualmente in futuro una ulteriore diminuzione

del dolore lombare al ginocchio sinistro. Per quanto riguarda il ginocchio

sinistro è consigliabile continuare ad usare il tutore, ed eventualmente

effettuare la terapia proposta al dott. med. __________ per rinforzare

l'apparato osteoarticolare. Pertanto sono da prevedere cicli di fisioterapia in

misura di 2-3 l'anno per circa 2-3 anni. In caso di accentuazione del dolore o

peggioramento l'assicurato potrà sempre riannunciarsi.

Aspetti medico-assicurativi

L'assicurato al momento attuale risulta abile in misura massima

possibile per l'attività assicurata di disegnatore edile secondo però la

seguente esigibilità lavorativa.

Esigibilità del lavoro

L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5

kg senza nessuna limitazione. Mai può portare qualunque altro tipo di peso da

molto leggero, leggero fino a molto pesante fino all'altezza dei fianchi.

Nessuna limitazione per sollevare oltre l'altezza del petto fino a 5 kg, mai

invece può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori a 5 kg. Nessun

problema nel maneggio di attrezzi leggeri, di precisione o medio, mai invece

per quanto riguarda il lavoro manuale e rozzo pesante o molto pesante. La

rotazione della mano non comporta nessuna limitazione. I lavori sopra la testa

possono essere effettuati talvolta, la rotazione del tronco non presenta

nessuna limitazione, molto spesso può tenere la posizione seduta/inclinata in

avanti, di rado posizione in piedi/inclinata in avanti mai può tenere posizione

inginocchiata che comporti flessione delle ginocchia. La posizione seduta, in

piedi e di libera scelta non ha nessuna limitazione. Nessuna limitazione per

camminare fino a 50 m, talvolta può camminare oltre i 50 m, mai può camminare

per lunghi tratti o su terreno accidentato. Di rado può, salire le scale e mai può

salire su scale a pioli. L'uso delle due mani non presenta nessuna limitazione,

lo stare in equilibrio è impossibile. (…)" (cfr. doc. 93, pag. 4-6/fasc.

5).

Il 14 giugno 2017 il dr.

med. __________ ha ribadito che l'attività di disegnatore edile nel mercato

equilibrato del lavoro era esigibile al 100% da RI 1 in quanto compatibile con

il danno infortunistico complessivamente patito dall'assicurato (cfr. doc.

123/fasc. 5).

Tenuto conto di tali

indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurato andava

considerato abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo)

nell'attività di disegnatore edile, e, quindi, con decisione formale del 16

agosto 2017 gli ha negato una rendita di invalidità (in assenza di postumi

infortunistici che influissero sulla sua capacità di guadagno, grazie alla

riformazione professionale quale disegnatore edile ottenuta nel 2015 in ambito

AI; cfr. doc. 118/fasc. 5).

A seguito dell'opposizione

interposta il 12 settembre 2017 dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato,

esperiti ulteriori accertamenti amministrativi (dai quali è emerso che

l'attività di disegnatore edile comportava anche una significativa percentuale

di lavoro anche sui cantieri; cfr. doc. 138-142/fasc. 5), con decisione del 2

febbraio 2018 - che annullava e sostituiva la precedente - l'CO 1 - considerato

che l'attività di disegnatore edile non era più completamente esigibile, ma che

l'assicurato poteva svolgere la 100% (e con un rendimento completo) un lavoro

molto leggero e su terreno non accidentato - ha accordato a RI 1, per le

conseguenze degli infortuni occorsigli, una rendita di invalidità del 14% [a

fronte di un reddito "da valido" di fr. 71'214.- calcolato sulla base

del CCL nel ramo dell'edilizia, qualifica Q, e ad un reddito "da invalido"

di fr. 71'945.- determinato sulla base della TA1 2014, media

totale, livello di qualifica 2, uomini, aggiornato al 2017 e operando

successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale "per

tener conto delle variabili personali e professionali dell'interessato",

giungendo così all’importo di fr. 61'154.-) dal 1°

marzo 2017 (cfr. doc. 149/fasc. 5) rispettivamente con decisione su opposizione

del 21 marzo 2018 dall'Istituto assicuratore, che ha confermato il contenuto

della sua prima decisione (cfr. doc. 152 e 158/fasc. 5).

2.2.4

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.2.5

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in

particolare, i doc. i rapporti medici dell'8 giugno e del 16 settembre 2016 del

dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche:

cfr. doc. 66 e 84/fasc. 5), questo Tribunale ritiene che il parere espresso

nell'apprezzamento medico del 21 novembre 2016 dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia, e quindi nella materia che

qui ci occupa - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza

probante (cfr. consid. 2.2.4.) - possa validamente costituire da base al

giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere

a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 - che ha posto

un'esigibilità lavorativa compatibile al 100% (con rendimento pieno) con un

lavoro molto leggero e su terreno non accidentato - non è stata smentita da

certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, la relazione

medico legale sulla capacità di guadagno dell'assicurato del 17 febbraio 2018

(cfr. doc. 154/fasc. 5) del dr. med. __________, medico chirurgo, specialista

in medicina legale e delle assicurazioni, specialista in igiene e medicina

preventiva a __________ (__________) non è atta a sollevare dubbi - nemmeno

lievi - circa la fedefacenza del referto allestito il 21 novembre 2016 dal dr.

med. __________, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato,

che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico

fiduciario, come pure dell'esigibilità posta dal medesimo specialista che

peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

D'altra parte la valutazione dello specialista consultato privatamente

dall'assicurato, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della

capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi

ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso di una diversa

valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua

capacità di lavoro. Del resto nell'approfondito apprezzamento

medico dell'11 giugno 2018, il dr. med. __________ ha confermato

l'esigibilità lavorativa posta il 21 novembre 2016 e spiegato con

considerazioni puntuali e convincenti come la sua valutazione, a differenza di

quella del dr. med. __________, ha tenuto debitamente conto dell'obiettività

strumentale riscontrata, sulla base degli esami obiettivi approfonditi eseguiti

(doc. VIII-4).

In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni

espresse dal medico fiduciario, che ha proceduto ad una visita personale

accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta

pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.

Il fatto che il rapporto di cui alla visita medico __________ di chiusura del

21.

novembre 2016 del dr. med. __________ si distanzi da quello di cui alla

visita medico __________ del 20 aprile 2016 redatto dalla dr.ssa med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore, è irrilevante ai fini del presente giudizio. A quel momento infatti

lo stato di salute dell'assicurato non era ancora stabilizzato ed il medico __________

ha indicato chiaramente che non poteva procedere alla visita medica di chiusura

e che l'assicurato andava rivalutato, dopo aver effettuato una fisioterapia

intensiva per due/tre settimane alla Clinica __________ (per la colonna

lombare), essersi sottoposto a svariati esami medici strumentali all'Ospedale __________

(RM, ortoradiografia, ecografia, ecc.) e portato al ginocchio sinistro un

tutore, come da prescrizione (cfr. doc. 54, pag. 5/fasc. 5).

D'altra parte, va pure osservato che in seguito il dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche, aveva riscontrato un

netto miglioramento dello stato clinico dell'assicurato, che a suo avviso stava

andando abbastanza bene (dolori alla schiena in continuo miglioramento grazie

alla fisioterapia effettuata in Clinica e permanenza del dolore a livello del

ginocchio sinistro; cfr. rapporto medico del 16 settembre 2016 di cui al doc.

66/fasc. 5).

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Il

TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________,

dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e

rendimento 100%).

In siffatte circostanze le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità

in attività adeguate dell'assicurato vanno respinte.

Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.

, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

2.3

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute dell'assicurato.

Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi

fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Vengono considerati i dati

del 2017, visto che la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato

(che, a ragione, è rimasta incontestata) e, pertanto, il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita, risale al 1° marzo 2017 (cfr. consid. 1.3).

2.4

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

nella decisione del 16 agosto 2017 (cfr. doc. 118, pag. 2/fasc. 5), senza il

danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2017, come muratore, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 66'031.-, calcolato sulla base dei

dati forniti dall'ex datore di lavoro (cfr. doc. 106/fasc. 5).

Nella decisione del 2 febbraio 2018 (cfr. doc. 149, pag. 2 e

3/fasc. 5), - che annullava e sostituiva la precedente - l'CO 1 ha ritenuto che, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2017,

come disegnatore edile (attività nella quale era stato riformato nel 2015 dall'AI),

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 71'214.-, calcolato

sulla base del CCL nel ramo dell'edilizia, qualifica Q (cfr. doc. 149, pag.

2/fasc. 5). Il precitato importo è stato confermato anche nella decisione su

opposizione del 21 marzo 2018 dall'Istituto assicuratore (cfr. doc. 158, pag. 5/fasc.

5).

Questo dato, desunto dal CCL dell'edilizia e

non contestato dal ricorrente (cfr. doc. 147, pag.2/fasc. 5), può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

Il "reddito da valido" quale "disegnatore edile"

al 100% per il 2017 è, pertanto, fissato in fr. 71'214.-.

2.5

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la

quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è

soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di

priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi -

ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque

schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque,

dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza,

l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato,

su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve

far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.

In una

sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha

ritenuto auspicabile che l’INSAI produca un estratto della banca dati DPL, nel

caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò

per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in

funzione del risultato desiderato.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2,8C_448/2014

del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2,8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al

consid. 4.1, 4.3, 4.6,8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3,

4.

, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, per prassi,

l’assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso

concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -

Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,

p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier

Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=

Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss

jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?

Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von

mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung

getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen

gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“ -

il corsivo è della redattrice; cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014).

Nell'appena citata STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto non censurabile

la precitata prassi dell’CO 1, secondo cui il requisito di rappresentatività è

soddisfatto quando sono almeno 25 le DPL che entrano in considerazione in un

caso concreto.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale

federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso

solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.

l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in

cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322

consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.5.1

Dalle tavole

processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.

71'945.- il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2014, media

totale, livello di qualifica 2, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato

al 2017 e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione

sociale "per tener conto delle variabili personali e professionali

dell'interessato" giungendo così all’importo di fr. 61'154.-

(cfr. doc. 149, pag. 3 e 158, pag. 4 e 5/fasc. 5).

Preliminarmente il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha

correttamente rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle

DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce

dell’esigibilità lavorativa tracciata dal medico __________ (9 - cfr. estratto

di cui al doc. 147, pag. 3/fasc.5 ) va considerato insufficiente per

rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si

veda la già citata STCA 35.2014.20 del 28

luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato).

2.5.2

Il rappresentante

dell'insorgente contesta l'applicazione del livello di competenze 2, visto che

il suo cliente, pur essendo stato riformato quale disegnatore edile, non ha

tuttavia mai potuto esercitare l'attività in questione.

Chiamato ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’attribuzione al livello

di competenze 2 decisa dall’amministrazione, debba essere confermata, e ciò per

le ragioni che seguono.

In una sentenza 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, il Tribunale federale, esprimendosi

proprio sul tema specifico dei livelli di competenza, ha spiegato che:

" (…)

3.3

L'argumentation de l'administration est

fondée. Comme l'ont relevé tant le tribunal cantonal que l'office recourant,

l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf.

notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par

profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les

critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de

professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour

effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence

ont donc été définis en fonction des groupes de professions et du type de

travail qui y est généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions:

les deux premiers regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des

problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de

connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de

compétence 4); le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant

un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de

compétence 3); les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la

vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives,

l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de

sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième

regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1; cf.

ESS 2012, brochure éditée par l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss).

L'accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est

susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les

qualifications en elles-mêmes. (…).”

Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF nella

STF 8C_610/2017 del 3 aprile 2018, nel caso di un assicurato che aveva

beneficiato di misure d'ordine professionale dell'AI (corso d'ufficio di 3

mesi, riformazione professionale quale aiuto contabile e ottenimento del

diploma ad hoc, stage pratico di aiuto contabile di 6 mesi). Il

TF ha precisato, al consid. 4.3 in fine, che:

" (…)on ne voit pas pourquoi l'intéressé, au bénéfice d'un diplôme

d'aide-comptable et après un stage pratique accompli auprès du service de

comptabilité des B.________ du 2 mars au 31 août 2015, serait cantonné à des

tâches physiques ou manuelles simples relevant du niveau de compétence 1. (…)"

Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF anche

nella STF 9C_177/2018 del 28 settembre 2018, nel caso di un assicurato,

muratore esperto con una lunga esperienza quale specialista operativo, ove ha

precisato, al consid. 3.2, che:

" (…) Dabei vermag er nicht aufzuzeigen, dass die Feststellung des

kantonalen Gerichts, wonach er (u.a.) im administrativen Bereich über diverse

Weiterbildungen sowie in verschiedenen Branchen über mehrjährige

Berufserfahrung verfüge, offensichtlich unrichtig wäre. Diese bleibt deshalb

für das Bundesgericht verbindlich (oben E. 1.1 und E. 1.2). Nicht stichhaltig

ist der Verweis auf die Urteile 9C_780/2016 vom 3. Oktober 2017 (E. 4.3),

9C_125/2009 vom 19. März 2010 (E. 4.4.3) sowie 8C_386/2013 vom 15. Oktober 2013

(E. 6.3). Die dort am Recht stehenden Versicherten verfügten nicht über

Fähigkeiten oder Kenntnisse, die (nach invaliditätsbedingtem Berufswechsel)

auch in anderen Berufen einsetzbar waren. Der hier zu beurteilende Fall

unterscheidet sich davon massgeblich: Dem Beschwerdeführer ist eine Tätigkeit

als Betriebsfachmitarbeiter grundsätzlich nach wie vor zumutbar (an einer den

Einschränkungen angepassten Stelle; vgl. Expertise vom 21. Juni 2016), wobei

seine bisherige langjährige Berufserfahrung auf diversen Gebieten sowie die

zahlreichen Weiterbildungen (etwa als Staplerfahrer, Betriebssa-nitäter sowie

im Bereich der EDV) nutzbar bleiben. Die Einordnung in Kompetenzniveau 2

verletzt demnach kein Bundesrecht. (…)"

Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF anche

nella precitata STF 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, per il caso di un

assicurato, di professione operatore di una stazione di purificazione, affetto

dalle sequele di una malattia polmonare, che aveva beneficiato di una

formazione completa quale contabile (a titolo di riformazione professionale) ma

aveva bocciato l'esame finale. Quell'attività è stata considerata adeguata

nella misura in cui non superasse il 50% di tasso d'occupazione. L'assenza di

esperienza nell'ambito della contabilità, il riconoscimento del diploma di

aiuto contabile solamente per il cantone Ginevra e la prima bocciatura

all'esame finale di contabilità non giustifica la scelta del livello 1, che

copre attività semplici di tipo fisico e manuale. Al contrario questi

differenti elementi situano l'assicurato nel livello 2, che fa riferimento ad

ambiti nei quali egli potrà valorizzare le nuove conoscenze acquisite,

indipendentemente dall'assenza di esperienza.

Nel caso di specie, dalle carte processuali si evince che, dopo

aver terminato le scuole dell’obbligo in Italia, in Svizzera dal 2003 RI 1 ha

svolto l’apprendistato di muratore presso l’impresa di costruzioni __________

di __________, terminandolo presso la ditta __________ di __________ - ove ha

lavorato a decorrere dall'ottobre 2006 -, conseguendo finalmente l’attestato

federale di capacità (AFC) quale muratore (cfr. doc. 109, pag. 3, doc. 110,

pag. 252/fasc. 5; doc. 179 pag. 1/fasc. 3; doc. 11/fasc. 2). Impossibilitato a

riprendere l'attività abituale di muratore per i postumi infortunistici del 7

giugno 2008, 5 settembre 2009 e 15 febbraio 2010, a decorrere dal 28 febbraio

2011.

l'assicurato ha svolto un provvedimento di riqualifica presso il Centro __________

di __________, con l'obiettivo di iniziare dal settembre 2011 una nuova

formazione quale disegnatore edile, a carico dell'Ufficio assicurazione invalidità,

al quale si era annunciato il 24 febbraio 2009 (cfr. doc. 7 e 8/fasc. 2; inf. no.

10.11481.11

; doc. 109 e 110, pag. 221-229/fasc. 5; doc. 11/fasc. 2). Il 31

agosto 2015 RI 1 ha portato a termine la riformazione professionale quale

disegnatore edile (cfr. doc. 110, pag. 22/fasc. 5).

Alla luce di quanto precede come pure della giurisprudenza federale

appena citata, il TCA, nonostante le critiche sollevate al riguardo dal

patrocinatore del ricorrente, ritiene che si debba utilizzare il livello di

competenza 2.

Il bagaglio formativo dell’insorgente va ben oltre a quello di cui

normalmente dispongono le persone che svolgono attività lavorative comportanti

soltanto mansioni semplici di tipo fisico e manuale (livello di competenze 1).

Pertanto, a prescindere dal fatto che l'assicurato pur essendo stato riformato

quale disegnatore edile non ha tuttavia mai potuto esercitare l'attività in

questione a causa dei postumi infortunistici del 13 giugno 2011 e del 6

settembre 2015, questa Corte ritiene che, su un mercato generale del lavoro che

si presuppone equilibrato, il ricorrente potrebbe senz’altro accedere a

professioni che richiedono un livello di competenze più elevato, così come ha

giustamente stabilito l’amministrazione applicando il livello 2 della tabella

TA1 2014 (cfr., per un caso analogo, anche la STCA 35.2015.124 del 17 maggio

2016, consid. 2.3.3, confermata in STF 8C_423/2016 del 16 novembre 2016).

2.5.3

Al precedente considerando, è

stato chiarito l’aspetto riguardante il livello di competenze applicabile nel

caso di specie.

Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1, l’assicurato, svolgendo

nel 2014 una professione che implica un livello di competenze 2 nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'660.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo

proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1),

esso ammonta a fr. 5'900.55 mensili oppure a fr. 70'806.60 per l’intero anno

(fr. 5'900.55 x 12 mesi). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (ovvero:

adeguamento salariale dello 0.4% per l’anno 2015, 0.7% per il 2016 e 0.5 per il

2017) si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 71'945.39.

Il "reddito da invalido" per il 2017 è, pertanto, fissato a fr. 71'945.39.

2.5.4

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

In concreto l'CO 1 ha operato una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale "per

tener conto delle variabili personali e professionali dell'interessato"

giungendo così all’importo di fr. 61'154.- (cfr. doc. 149, pag. 3 e 158,

pag. 4 e 5/fasc. 5).

Il patrocinatore del ricorrente non ha contestato questa riduzione in sede di

ricorso (doc. I).

Globalmente, e tenuto conto di

tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui deve dare

prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questa Corte ritiene che una deduzione sociale del 15%, così come

peraltro stabilito dall'CO 1 nel precitato calcolo tiene ampiamente

conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

Il "reddito da invalido" di fr. 71'945.39. (cfr. consid. 2.5.3), tenuto conto di una decurtazione

sociale del 15%, ammonta dunque a fr. 61'153.58.

2.6

Confrontando il reddito da

invalido di fr. 61'153.58 (cfr. consid. 2.5.4) con quello da valido di fr. fr. 71'214.- (cfr. consid. 2.4), si ottiene un grado

d’invalidità del 14 % ([71'214.00 - 61'153.58] x 100 : 71'214.00 = 14.12%

arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

2.7

Visto che mediante la

decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una

rendita di invalidità del 14% dal 1° marzo 2017 (ovvero dalla stabilizzazione

dello stato di salute; cfr. doc. 95/fasc. 5) a tempo indeterminato (cfr. doc.

158, pag. 5/fasc. 5), per quest'aspetto, essa merita conferma.

2.8

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.8.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.8.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,

Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.8.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità

verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2

dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.8.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.8.5

Nella concreta evenienza,

nell'apprezzamento medico del 21 novembre 2016, il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia, al termine della visita medica __________ di

chiusura del 21 novembre 2016, ha valutato un'IMI complessiva del 35%, sulla

base delle seguenti considerazioni:

" (…) La

frattura di tibia e perone destro e la frattura del femore destro sono guarite

senza particolari esiti funzionali, particolarmente a livello dell'anca esiste

una minima peritrocanterite che non ostacola la funzionalità. A livello del

ginocchio di destra è presente una tendinite al tendine rotuleo ed una borsite

con limitazione funzionale che viene considerata come propedeutica per sviluppo

di un'artrosi femoro-rotulea moderata in futuro e pertanto può essere valutata

in misura del 5% secondo la tabella Suva 5.2. A livello dell'arto inferiore

destro è presente un'alterazione funzionale dell'alluce che si flette durante

la flessione del ginocchio, per analogia tale situazione, particolarmente

fastidiosa durante la deambulazione, può essere considerata pari all'alluce

rigido che secondo la tabella Suva 5.2 viene valutato in misura del 5%.

Per quanto riguarda l'arto inferiore sinistro, la situazione di

instabilità del ginocchio importante che costringe il soggetto a portare a

prevalenza un tutore tipo Donjoy, evolverà certamente in un'artrosi grave,

pertanto vedendo la tabella Suva 6.2, che valuta l'instabilità grave tra il 10

ed il 15° per rottura di uno o più legamenti crociati, e la tabella Suva 5.2 che

considera l'artrosi grave femoro-tibiale valutabile tra il 15 ed il 300, si

ritiene opportuno valutare l'insieme di queste affezioni intorno al 20%.

Quest'ultimo punteggio in quanto le due affezioni non sono di regola

cumulabili. Le fratture dei processi trasversi di L1, L2, L3 e L4, pur non

determinando deformità residue del corpo vertebrale, tuttavia rappresentano un

insieme algico funzionale con limitazione della flessione della colonna, che in

base alla tabella Suva 7.2 possono essere valutate attorno al 5% per dolore

modesto presente esclusivamente al movimento. Un punteggio complessivo, quindi

del 35% appare oltremodo corretto. (…)" (cfr. doc.

92/fasc. 5)

Il

9.

giugno 2017 l'CO 1 ha sottoposto nuovamente l'incarto al medico __________,

rilevando quanto segue:

"

(…) Dall'apprezzamento medico del 21.11.2016 constatiamo che la

valutazione dell'IMI è basata sull'evoluzione dell'artrosi in futuro. Voglia

redigere un nuovo apprezzamento medico dell'IMI valutando unicamente la

situazione allo stato attuale. (…) Infine chiediamo di indicare la ripartizione

dell'invalidità tra i casi in questione. (…)"

(cfr. doc. 105/fasc. 5)

Nell'apprezzamento medico

del 14 giugno 2017, il medico __________ ha quindi valutato un'IMI complessiva

del 25%, sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…)

Caso nr. __________: le fratture dei

processi trasversi di L1, L2, L3 e L4 pur non alterazioni residue del corpo vertebrale,

tuttavia rappresentano un insieme algico funzionale con limitazione della

flessione della colonna che in base alla tabella Suva 7.2 possono essere

valutate attorno al 5% per dolore modesto presente esclusivamente al movimento.

Caso nr. __________: la situazione di instabilità del ginocchio

importante derivata dal traumatismo sopradescritto secondo la tabella Suva 6.02

che valuta l'instabilità grave tra il 10 ed il 15% per rottura di uno o più

legamenti crociati può essere valutata per questo singolo infortunio intorno al

10%.

Caso nr. __________: la rirottura del legamento crociato

posteriore sempre secondo la tabella Suva 6.2 che valuta l'instabilità grave

dal 10 al 15% per rottura di uno o più legamenti crociati può essere

considerata per un aggravamento ulteriore del 5% sempre a carico della

situazione complessiva del ginocchio sinistro che costringe comunque

l'assicurato a portare attualmente e stabilmente un tutore tipo Donjoy.

Caso nr. __________: per la frattura di tibia e perone destro

operata successivamente e trattata con rimozione dei mezzi di sintesi in realtà

viene residuata soltanto una tendinite al tendine rotuleo e lieve borsite con

limitazione funzionale minima e non è indennizzabile al momento.

Caso nr. __________: la frattura del femore destro diafisaria è

guarita perfettamente con lievi dolori a livello della inserzione dei mezzi di

sintesi per cui non si ha particolare limitazione funzionale tranne che per la

comparsa successiva all'intervento di una alterazione funzionale dell'alluce

che si flette durante la flessione del ginocchio. Questa situazione è

particolarmente fastidiosa durante la deambulazione e può, essere considerata

pari all'alluce rigido che secondo la tabella Suva 5.2 viene valutata in misura

del 5%.

La valutazione complessiva del 25% allo stato attuale appare

congrua secondo le ultime disposizioni ricevute.

(…)" (cfr. doc. 113/fasc. 5)

Dalle

tavole processuali emerge una notizia telefonica del 4 agosto 2017 dalla quale

si evince che l'addetto al caso dell'CO 1 ha informato il patrocinatore

dell'assicurato, tra l'altro, che:

"

(…) l'IMI è corretta dal 35% al 25% poiché il Medico __________ (__________),

con precedente valutazione, aveva tenuto conto del possibile peggioramento

dell'artrosi, ciò che non è conforme alle regole in vigore. (…)" (cfr. doc. 117/fasc. 5).

Con decisione del 16

agosto 2017 l’Istituto assicuratore ha quindi riconosciuto a RI 1 un'IMI

complessiva del 25% (cfr. doc. 118/fasc. 5). A seguito dell'opposizione interposta

il 12 settembre 2017 dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato, l'CO 1 ha

raccolto il parere del 16 gennaio 2018 del precitato medico fiduciario in

merito alla valutazione dell'IMI, che ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Nella

seconda valutazione richiesta dall'Amministrazione, l'IMI va valutata secondo

lo stato rilevato al momento della chiusura senza prevedere il peggioramento

nel futuro. Nel caso di un futuro peggioramento il paziente avrà diritto ad una

rivalutazione. Secondo l'art. 36 al. 4 OLAA, i prevedibili aggravamenti della

violazione dell'integrità saranno tenuti in debito conto. Una revisione è

possibile solo in casi eccezionali, se l’aggravamento è importante e non è

prevedibile. L'aggravamento futuro non è generalmente considerato per

l'osteoartrosi in quanto se anche si avrà certamente artrosi non si può sapere

né quando né in quale misura perché l'evoluzione non è prevedibile con uno

sviluppo artrosico vi può essere tra 10 anni come tra 20, dipende da una serie

di fattori individuali difficilmente classificabili. Un aggravamento, quindi,

deve essere definito in un certo momento del tempo quando diviene evidente e

valutato secondo la sua incidenza nella biologia della persona. La valutazione

attuale escludendo l'artrosi è quindi del 25%. (…)" (cfr. doc. 143/fasc.

5)

Con decisione del 2

febbraio 2018 - che annullava e sostituiva la precedente - l'CO 1 ha quindi

confermato un'IMI complessiva del 25% (cfr. doc. 149/fasc. 5). L'opposizione

interposta il 7 marzo 2018 sempre dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato, a

cui era allegata la relazione medico legale del dr. med. __________ del 17

febbraio 2018 che valutava un'IMI complessiva del 45% (cfr.

doc. 154, pag. 5/fasc. 5):

" (…) Ai

fini valutativi della indennità della menomazione dell'integrità, gli elementi

costitutivi della medesima risultano essere rappresentati da: 1) gonalgia

destra per i postumi residuali al tendine rotuleo per la frattura del perone

destro 5%; 2) alterazione funzionale a carico dell'alluce del piede destro 5%;

3) grave instabilità del ginocchio sinistro per le ripetute e complesse lesioni

riportate e per l'incipiente artrosi di tutta l'articolazione 25%; lombalgia

cronica in esito alle fratture dei processi trasversi lombari 10%."). (…)”

è stata respinta con

decisione su opposizione del 21 marzo 2018 dall'Istituto assicuratore, che ha

confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 158/fasc. 5).

Interpellato nuovamente

dall'CO 1, l'11 giugno 2018, il dr. med. __________ ha sostanzialmente

confermato la propria valutazione di un'IMI complessiva del 25%, puntualizzando

che:

" (…

) la Relazione del dr. med. __________ con valutazioni assolutamente non

corrispondenti a quanto esplicitato dal medico di __________. La valutazione

del dr. med. __________ è una valutazione che si basa non sulla tabellazione

IMI svizzera, bensì su una valutazione medico-legale di tipo italiano, della

quale tuttavia non si comprende nemmeno a dire il vero secondo quale tabella

italiana venga basato lo stesso giudizio. Lo scrivente è medico-legale italiano

e perito di tribunale italiano, per cui conosce molto bene la normative

italiana. Esistono nel complesso sistema giuridico italiano numerose tabelle a

seconda che si parli di responsabilità civile, responsabilità in medicina del

lavoro, responsabilità penale e così via. Dalle valutazioni espresse dal

collega sembra sia stata adoperata una tabella di responsabilità civile.

Tuttavia la stessa valutazione offerte dal collega, appare essere una generosa

valutazione di parte, in quanto sia prendendo una tabellazione INAIL che quelle

relative alla responsabilità civile, considerando per esempio la lombalgia

cronica in esiti di fratture ai processi trasversi lombari, senza altri esiti

funzionali, viene valutata per lo stato clinico dell'assicurato un massimo al

5%. L'alterazione funzionale a carico dell'alluce del piede destro che non

compromette la deambulazione, viene valutata tra l'1 e il 2%. Inoltre appaiono

decisamente discordanti e non supportate da fatti nuovi strumentalmente

riscontrati le valutazioni sulla funzionalità espressa come flesso/estensione

del ginocchio, instabilità residua e quant'altro che invece sono stati

ampiamente documentati sia con visite mediche, sia con accertamenti strumentali

dal medico di __________. In particolare si ribadisce quanto espresso nella

visita medico-__________ del 21.11.2016. Vi è in sostanza una valutazione

complessiva dello stato dell'assicurato che non tiene presente l'obbiettività

strumentale riscontrata e soprattutto non tiene presente il sistema normativo

svizzero, che è diverso non solo come valore punto ma anche da un punto di

vista meramente concettuale." (doc. VIII-4)

Interpellato dal TCA, in

merito al prevedibile peggioramento dell'artrosi, il dr.

med. __________ negli apprezzamenti medici del 9 ottobre 2018 (doc. XVIII+1) e

del 26 novembre 2018 (XXVI+1), ha sostanzialmente confermato la propria

valutazione di un'IMI complessiva del 25%, specificando che nella prima

valutazione del 21 novembre 2016 aveva considerato sia la possibilità sia

l'alta probabilità di artrosi, raggiungendo la percentuale del 35%, mentre

nella valutazione successiva, come richiesto dall'CO 1, ha tenuto conto solo dello

stato attuale senza l'evoluzione in artrosi, in quanto in base all'art. 36 cpv.

4.

OAINF i prevedibili aggravamenti dell'integrità non sono considerati

generalmente per le osteoartriti in quanto l'evoluzione non è prevedibile con

certezza, raggiungendo la percentuale complessiva del 25%.

Nel frattempo in data 2

novembre 2018 il patrocinatore del ricorrente ha richiesto un'IMI complessiva

del 35%.

A fronte di una questione

squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale,

l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti

ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12

dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002;

cfr., altresì, Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questa Corte tutto ben

considerato, ritiene di non poter attribuire pieno valore probatorio al parere

del 14 giugno 2017 sulla base del quale il medico __________ ha valutato un'IMI

complessiva del 25%.

Esso tiene infatti unicamente

conto dello stato attuale (e non del prevedibile peggioramento dell'artrosi),

in quanto parte da un presupposto errato, ovvero che giusta l'art. 36 cpv. 4

OAINF i prevedibili aggravamenti dell'integrità non sono considerati

generalmente per le osteoartriti in quanto l'evoluzione non è prevedibile con

certezza, allorquando invece l'art. 36 cpv. 4 OAINF prevede che deve essere

preso in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menoma-zione dell'integrità e che è possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile.

Il TCA ritiene di non

poter attribuire pieno valore probatorio nemmeno al parere del 21 novembre 2016

sulla base del quale il medico __________ ha valutato un'IMI complessiva del

35%, già solo per il fatto che esso tiene conto sia della mera possibilità sia

dell'alta probabilità di artrosi.

Al riguardo, è utile

segnalare che, a proposito dell’art. 36 cpv. 4 OAINF, il Tribunale federale ha

stabilito che aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione

all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento è probabile.

Per contro, non possono

essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente

possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e

riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und

25.

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

Questa Corte ritiene di

non poter attribuire pieno valore probatorio nemmeno alla relazione medico

legale del dr. med. __________ del 17 febbraio 2018 che ha valutato - peraltro

in maniera del tutto immotivata - un'IMI complessiva del 45%. Del resto, lo

stesso rappresentante legale dell'assicurato, il 2 novembre 2018, ha

riformulato la richiesta avanzata nel gravame (45% di IMI complessiva) in 35%

di IMI complessiva.

In siffatte circostanze, il TCA non è in grado di determinarsi sulla base delle

valutazioni mediche contenute negli atti.

Non si può prescindere dall'eseguire un nuovo accertamento in merito al

probabile e/o semplicemente possibile peggioramento che, laddove dovesse

risultare dimostrato secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), dovrà pure essere debitamente

quantificato secondo quanto stabilito dalle relative Tabelle SUVA. Per

quest'aspetto, gli atti devono dunque essere retrocessi all'CO 1 affinché

proceda in tal senso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui fissa

un'IMI del 25%. Per il resto è confermata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1'200.- (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti