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Decisione

35.2018.43

Riduzione del 50% delle prestazioni in contanti per avere partecipato a una rissa. L'assicurato non ha avuto un ruolo puramente passivo. Negato GP davanti a TCA e per procedura di opposizione (difetta

10 ottobre 2018Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i verbali di interrogatorio di __________ (Doc. 22-1), dell’assicurato (Doc.

22-2), della moglie dell’__________ (Doc. 22-3), della moglie dell’assicurato

(Doc. 22-4), dell’amica che quella notte è rimasta a casa con i figli (Doc. 22-5)

e del taxista (Doc. 22-6).

Dall’esame

di questa documentazione emerge innanzitutto che, dopo una

nottata in cui vi erano stati diversi litigi tra l’assicurato e la moglie (cfr.

doc. 22-1, doc. 22-2, doc. 22-3, doc. 22-4, doc. 22-5), già al momento in cui

l’assicurato ha voluto scendere (“perchè non volevo discutere con mia moglie”,

doc. 22-2, doc. 22-3, doc. 22-4) dal taxi (doc. 22-6) vi erano stati i primi

segnali di tensione tra i due uomini (manata sulla spalla del RI 1 a __________,

con conseguente lancio di una bottiglia di birra Heineken da parte di

quest’ultimo, cfr. doc. 22-1, doc. 22-2 – un “bicchiere di plastica”, secondo

l’assicurato).

L’assicurato,

dopo avere proseguito a piedi, invece di raggiungere il suo domicilio (cfr.

doc. 22-4: “In quel momento pensavo che RI 1 se ne sarebbe tornato a casa a

piedi”), si è presentato a suonare insistentemente il campanello

dell’appartamento sito al secondo piano nella palazzina in cui abitava la

famiglia __________ (cfr. doc. 22-2, doc. 22-3, doc. 22-4, doc. 22-5). La

signora __________ è peraltro anche scesa a parlargli in quanto disturbava

(cfr. doc. 22-1, doc. 22-3).

Così

facendo, visto quello che era appena accaduto, secondo il TCA, il ricorrente è

entrato per la prima volta in una “zona di pericolo”.

In seguito,

dopo che la moglie è scesa con il bambino, di fatto assecondandolo nella sua

volontà di riportarle il figlio a dormire a casa loro, l’assicurato ha

continuato a discutere animatamente con la consorte (cfr. doc. 22-1, doc. 22-3,

doc. 22-4).

Egli avrebbe

invece dovuto tornare in silenzio a casa con i suoi cari ascoltando il

consiglio di sua moglie (cfr. doc. 22-4: “Io dicevo a RI 1 di stare zitto,

visto l’orario”), svegliando quasi tutti i bambini (cfr. doc. 22-5) soprattutto

dopo che la signora __________ e il marito (dalla finestra) gli avevano fatto

notare che in quello stabile vi era gente che dormiva (doc. 22-3).

Non avendolo

fatto e anzi continuando a discutere animatamente con la moglie alle 04:30 del

mattino in un luogo pubblico, secondo questo Tribunale, il ricorrente si è

messo ancora una volta in una “zona di pericolo”.

Con l’arrivo

dell’__________ nell’atrio dello stabile del suo appartamento (cfr. doc. 22-2:

“lui è sceso per allontanarmi dato che stavamo facendo rumore”, doc 22-4: “__________

diceva a RI 1 di stare zitto e di piantarla di urlare”), la discussione è poi

degenerata prima a livello verbale (doc. 22-5) e poi in uno scambio di colpi a

livello fisico, attraverso dei pugni reciproci (cfr. doc. 22.1: “In questo frangente

mi rivolgevo a RI 1 dicendogli di andare poiché creava disturbo, lui aveva

reagito venendomi addosso con l’intento di picchiarmi”, doc. 22-2: “ricordo di

avere preso dei pugni, da parte mia per difendermi ho pure tirato dei pugni”;

doc. 22-3, doc. 22-4). Anche in questo caso, continuando a discutere, invece di

andarsene, il RI 1 si è messo in una “zona di pericolo”.

Alla luce di

tutti gli eventi accaduti quella notte, secondo il TCA, non è possibile

affermare, come sostiene il patrocinatore del ricorrente, che l’assicurato ha

avuto un ruolo puramente passivo e che è stato l’__________ ad inserirsi in una

“normale discussione tra moglie e marito”, non fosse altro perché tale

discussione è avvenuta alle ore 04:30 del mattino nelle scale e nel pianerottolo

dello stabile in cui abitava l’__________ e oltretutto mentre la moglie

dell’assicurato teneva il proprio figlio in braccio (del resto secondo una

dichiarazione agli atti l’__________ sarebbe sceso nel timore che

l’assicurato facesse del male a sua moglie che teneva in braccio il bambino,

cfr. doc. 22-2, doc. 22-3, doc. 22-5).

Per questi

motivi, la riduzione delle prestazioni in contanti è giustificata e la

decisione su opposizione del 21 marzo 2018 va confermata.

2.5. Deve ancora essere esaminato se il ricorrente

può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

2.5.1. I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.

4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la

probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio

particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame

non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere

respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non

lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA

I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl.

del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

2.5.2

Nel caso

di specie, il TCA ritiene che difetti il presupposto della probabilità di esito

favorevole.

In effetti, visto lo

svolgimento dei fatti e tenuto conto dei precedenti

giurisprudenziali pubblicati nella Raccolta ufficiale e sui siti web www.bger.ch

e www.sentenze.ti.ch., al patrocinatore dell’assicurato

non poteva certo sfuggire che la fattispecie sub judice giustificava

l’applicazione dell’art. 49 cpv. 2 OAINF.

Trattandosi invece dell’entità

della riduzione, l’avv. RA 1 era tenuto a sapere che il 50% deciso dalla CO 1

costituiva la riduzione minima prevista dall’ordinanza.

In queste condizioni, non

essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Analoghe considerazioni valgono

per quel che riguarda la richiesta di gratuito patrocinio davanti all’amministrazione

ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA (cfr. DTF 132 V 200; STF 9C_786/2017 del 21

febbraio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. La domanda di gratuito

patrocinio per la procedura di opposizione è respinta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti