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Decisione

35.2018.44

Ripartizione dell'obbligo a prestazioni tra assicuratori LAINF per le conseguenze di due infortuni occorsi al medesimo assicurato (in casu, in discussione ripartizione dell'IMI)

10 ottobre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In replica, l’istituto

assicuratore ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e si è in sostanza

riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII).

La CO 1 si è espressa in

proposito l’11 luglio 2018 (doc. IX).

in

diritto

2.1. Oggetto della lite è la

questione di sapere se la CO 1 era legittimata a, da una parte, corrispondere

all’assicurato un’IMI del 13.33% e, dall’altra, a porre a carico della RI 1 il

restante 6.66%, oppure no.

2.2. Con la propria impugnativa,

l’RI 1 ha innanzitutto chiesto che la decisione formale del 15 febbraio 2018 e

quella su opposizione che l’ha confermata, vengano dichiarate nulle, posto come

la CO 1 non fosse legittimata a porre a suo carico 1/3 dell’IMI valutata dal

dott. __________ (20%) (cfr. doc. I, p. 3).

Al riguardo, questa Corte

rileva che, nella DTF 120 V 489 consid. 1a, in seguito più volte confermata, il

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha stabilito che un assicuratore sociale, segnatamente un

assicuratore contro gli infortuni, non è legittimato a determinarsi, mediante

decisione, sui diritti e gli obblighi di un altro assicuratore dello stesso

rango. Se lo fa, la sua decisione è nulla.

Nella concreta evenienza,

dopo aver raccolto il parere del proprio consulente medico, secondo il quale l’assicurato

ha diritto a un’IMI del 20%, di cui 1/3 da addebitare al quadro preesistente

all’evento infortunistico del 5 novembre 2014 (cfr. doc. 40, p. 8), “con

l’impugnata decisione, CO 1 – (…) – ha riconosciuto, in funzione dell’evento

del 5 novembre 2014, un’IMI pari a 2/3 della citata percentuale complessiva attribuendo

– in rapporto all’infortunio 22 maggio 1998 – un’IMI di 1/3 a carico di RI 1.”

(cfr. decisione su opposizione impugnata, doc. 47, p. 4 – il corsivo è del

redattore).

Ora, posto che la CO 1 si

è determinata, in modo vincolante per la RI 1, sulla ripartizione dell’IMI

fissata dal dott. __________, ponendo a suo carico 1/3 della prestazione

complessiva, in ossequio alla giurisprudenza federale precedentemente citata,

la decisione su opposizione del 5 aprile 2018 va dichiarata nulla, così

come peraltro richiesto dall’istituto assicuratore insorgente.

Per motivi di economia

procedurale, il TCA ritiene comunque di pronunciarsi nel merito della lite (in

questo stesso senso, si veda il consid. 1c della succitata DTF 120 V 491).

2.3. Nel caso concreto, si tratta dunque

di stabilire se la CO 1 poteva riconoscere all’assicurato un’IMI del 13.33%,

corrispondente ai 2/3 della percentuale stabilita dal chirurgo ortopedico dott.

__________ oppure se avrebbe invece dovuto attribuirgli la prestazione piena

(20%), come lo pretende la RI 1.

Il TCA constata che la

valutazione come tale dell’IMI espressa dal consulente medico della CO 1, non è

oggetto di contestazione. Controversa è per contro la questione di sapere quale

dei due assicuratori in gioco è tenuto a corrispondere la prestazione

all’assicurato e in quale misura lo deve fare.

Siccome, secondo

l’assicuratore LAINF convenuto, la RI 1 non avrebbe avuto il diritto di opporsi

al provvedimento da esso emanato (cfr. doc. 47, p. 4), è innanzitutto utile

segnalare che, in una sentenza 8C_857/2008 del 17 dicembre 2008 consid. 3.2,

riguardante un caso in cui l’__________, responsabile di un primo infortunio,

si era opposto a una decisione formale mediante la quale la RI 1 aveva negato

il proprio obbligo a prestazioni relativamente a un secondo evento (ritenendo

che non fosse dato né un infortunio né una lesione parificata), il TF ha

ammesso che il primo assicuratore era legittimato a interporre opposizione “pro

Adressat” (a sostegno del destinatario) contro la decisione formale emessa

dalla RI 1, e ciò considerato che, a fronte del rifiuto di quest’ultima, l’__________

doveva contare sul fatto che l’assicurato avrebbe rivendicato le prestazioni

assicurative nei suoi confronti con riferimento al primo infortunio.

Nel caso di specie, la

situazione si presenta in maniera analoga, visto che l’RI 1 ha interposto

opposizione, rispettivamente ha ricorso contro le decisioni della CO 1

chiedendo che all’assicurato venisse corrisposta la piena indennità per

menomazione all’integrità - quindi “pro Adressat” -, onde così evitare

che l’assicurato rivendichi nei suoi confronti il pagamento della differenza.

Il coordinamento delle

prestazioni all’interno di un’assicurazione sociale è retto dalla singola legge

interessata (art. 63 cpv. 3 LPGA).

L’art. 77 cpv. 3 LAINF

delega al Consiglio federale la competenza di regolare l’obbligo di effettuare

le prestazioni e la cooperazione degli assicuratori, in particolare, in caso di

reiterato infortunio, segnatamente per la perdita di organi geminati o altre

modifiche del grado d’invalidità (lett. b). Al riguardo, la giurisprudenza

federale ha chiarito che l’articolo appena citato delega all’autorità esecutiva

la competenza di legiferare, in caso d’infortuni successivi, sull’obbligo di

corrispondere le prestazioni e sulla cooperazione degli assicuratori, non

soltanto nei casi speciali menzionati nella legge, ma a titolo generale (cfr. DTF

120 V 72 consid. 5b).

Sulla base di questa

delega di competenza, il Consiglio federale ha emanato l’art. 100 OAINF.

Nella decisione su

opposizione impugnata (cfr. doc. 47, p. 3), la CO 1 ha sostenuto che la pretesa

dell’RI 1 sarebbe fondata sull’art. 100 cpv. 5 LAINF, entrato in vigore il 1°

gennaio 2017, giusta il quale se in seguito alle conseguenze di infortuni

plurimi nasce un nuovo diritto a una rendita, a un'indennità per menomazione

dell'integrità o a un assegno per grandi invalidi, queste prestazioni sono

versate dall'assicuratore tenuto ad assumersi la prestazione per l'ultimo

infortunio. Gli assicuratori interessati possono derogare a questa regola per

convenzione, segnatamente se il nuovo infortunio ha conseguenze sensibilmente

meno gravi dei precedenti o se il guadagno assicurato presso l'assicuratore

tenuto ad assumersi la prestazione per l'ultimo infortunio è sensibilmente

inferiore rispetto al guadagno assicurato presso un altro assicuratore. Gli

Considerandi

altri assicuratori interessati rimborsano queste prestazioni all'assicuratore

tenuto alle prestazioni, senza indennità di rincaro, in proporzione all'entità

causale; si liberano in tal modo dal proprio obbligo di effettuare prestazioni.

Con l’opposizione del 7

marzo 2018, l’assicuratore ricorrente ha in effetti invocato l’applicazione

della disposizione appena citata, facendo valere che, in virtù della medesima,

la CO 1 avrebbe dovuto corrispondere interamente l’IMI (cfr. doc. 46).

In sede di ricorso,

l’insorgente ha tuttavia riconosciuto che l’art. 100 cpv. 5 LAINF non può

trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, secondo il capoverso 1

delle disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015, è il

diritto previgente che si applica (cfr. doc. I, p. 4).

Il TCA condivide la

posizione dell’assicuratore ricorrente. In effetti, la succitata disposizione

transitoria recita che le prestazioni assicurative per infortuni avvenuti prima

dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e per malattie

professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto

anteriore. Ora, siccome in concreto entrambi gli infortuni in gioco sono

insorti antecedentemente al 1° gennaio 2017 (il 22 maggio 1988,

rispettivamente il 5 novembre 2014), trova applicazione, non il nuovo diritto,

ma quello previgente (in questo senso, si veda la sentenza UV.2016.00289

del 31 gennaio 2018 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone

Zurigo).

Giusta l’art. 100 OAINF,

nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016, se l’assicurato s’infortuna

nuovamente durante la cura per un infortunio coperto dall’assicurazione, è

incapace di lavorare e ancora assicurato, l’assicuratore tenuto sino allora

alle prestazioni deve parimenti effettuare le prestazioni per il nuovo

infortunio (cpv. 1).

Se l’assicurato

s’infortuna nuovamente durante la cura per uno o più infortuni, ma dopo la

ripresa di un’attività assicurata, l’assicuratore tenuto ad effettuare le

prestazioni per il nuovo infortunio effettua pure quelle per gli infortuni

precedenti, per quanto il nuovo infortunio dia diritto a indennità giornaliere.

Gli altri assicuratori interessati gli rimborsano queste prestazioni, senza

indennità di rincaro, in proporzione all’entità causale; in tale modo si

liberano dal proprio obbligo di effettuare prestazioni. Gli assicuratori

interessati possono derogare a questa regola per convenzione, in particolare se

il nuovo infortunio ha conseguenze sensibilmente meno gravi del precedente

(cpv. 2).

Se il beneficiario d’una

rendita assegnata per il primo infortunio è vittima d’un nuovo infortunio che

modifica il grado d’invalidità, l’assicuratore tenuto alle prestazioni per il

secondo infortunio deve effettuare tutte le prestazioni. L’assicuratore tenuto

alle prestazioni per il primo infortunio versa al secondo assicuratore

l’importo corrispondente al valore capitalizzato, senza indennità di rincaro,

della parte di rendita imputabile al primo infortunio. Si libera in tal modo

dal proprio obbligo (cpv. 3).

Questa Corte constata come

nessuna delle tre eventualità previste dall’art. 100 OAINF, sia direttamente applicabile

alla fattispecie sub judice.

In effetti, in concreto,

al momento in cui è avvenuto il secondo infortunio, PI 1 non si trovava più ormai

da anni in cura a causa dei postumi del sinistro del 22 maggio 1988 (in questo

senso, si veda il doc. 11: “Prima dell’infortunio il paz. stava bene e non

aveva dei disturbi di lussazione o dolori.”), circostanza che esclude l’applicazione

dei capoversi 1 e 2. D’altro canto, il presupposto essenziale per poter

applicare il capoverso 3, è che il nuovo infortunio abbia modificato il grado

d’invalidità (in proposito, cfr. DTF 125 V 324 consid. 3b), ciò che non è il

caso nella presente fattispecie visto che l’assicurato non beneficiava di una

rendita d’invalidità a dipendenza dell’evento traumatico del maggio 1988.

La raccomandazione 4/89 della

Commissione ad hoc sinistri LAINF del 1° luglio 1989 (e successive revisioni),

intitolata “Aufteilung der Leistungspflicht verschiedener Versicherer für

die Folgen von zwei oder mehr Unfällen dasselben Versicherten”, prevede la

seguente regolamentazione in merito all’indennità per menomazione

dell’integrità:

" Integritätsentschädigung

Resultiert ein Integritätsschaden aus mehreren

Unfällen, so wird der Gesamtschaden geschätzt (Art. 36 Abs 3 UVV).

Der für den letzten Unfall leistungspflichtige

Versicherer richtet die Differenz zwischen der schon ausbezahlten Integritätsentschädigung

und der Höhe der gesamten Integritätsentschädigung aus.

Wurde der Integritätsschaden erst durch den

zweiten Unfall erheblich, so richtet der zweite Unfallversicherer den gesamten

Betrag aus ohne Entschädigung durch den ersten Versicherer.”

In

base al tenore della succitata raccomandazione, nel caso di specie, ricordato

che a dipendenza del primo infortunio non è stata corrisposta alcuna IMI

(cfr. supra, consid. 1.1.), la CO 1, quale assicuratore responsabile del

secondo (e ultimo) infortunio, sarebbe dunque tenuta ad assumersi l’integralità

della prestazione valutata dal dott. __________ (20%).

Secondo costante

giurisprudenza, le raccomandazioni della Commissione ad hoc sinistri LAINF rappresentano delle linee guida, e non delle direttive per gli organi

esecutivi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dalle quali però

il tribunale di regola non si discosta, se costituiscono una convincente

concretizzazione delle disposizioni legali (DTF 132 V 121 consid. 4.4 e riferimenti

ivi menzionati).

Secondo

il TCA, la suddetta raccomandazione non appare contraria alla legge, ragione

per la quale non vi è motivo di discostarsene.

Che, in presenza di una

pluralità di menomazioni dell’integrità causate da uno o più infortuni, le

percentuali corrispondenti a ognuna debbano essere addizionate e che si tenga

conto, nel tasso d’indennizzo, delle indennità già versate, è espressamente

previsto dall’art. 36 cpv. 3 OAINF.

D’altro canto, nella

misura in cui attribuisce il “Fallführung” all’assicuratore competente

per l’ultimo infortunio, la raccomandazione permette di raggiungere lo scopo

perseguito dall’art. 77 cpv. 3 OAINF, ossia quello di evitare che sussistano

più diritti alle prestazioni e che l’assicurato sia pertanto costretto a farli

valere nei confronti di più assicuratori (cfr. RAMI 2002 n. U 469 p. 522; Messaggio

del Consiglio federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli

infortuni del 18 agosto 1976, FF 1976 III 203).

Infine, va pure considerato

che l’art. 100 OAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017, è stato

fondato proprio sulle precedenti raccomandazioni della Commissione ad hoc sinistri

LAINF (in questo senso, cfr. M. Hüsler, Erste UVG-Revision: wichtigste

Änderungen und mögliche Probleme bei der Umsetzung, SZS 2017 p. 47).

In esito a

quanto precede, occorre dunque concludere che la CO 1 è tenuta a versare

all’assicurato l’intera IMI valutata dal proprio consulente medico (20%).

Qualora

l’assicuratore infortuni convenuto dovesse persistere nel pretendere dall’RI 1 il

rimborso di 1/3 dell’IMI totale - in assenza di un accordo - spetterà all’Ufficio

federale della sanità pubblica decidere in merito secondo la procedura

stabilita dall’art. 78a LAINF. Al tribunale delle assicurazioni non è consentito

di pronunciarsi sul rimborso di prestazioni tra assicuratori (cfr. RAMI 2001 n.

U 421 p. 108 ss.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ La

CO 1 verserà a PI 1 un’IMI del 20%.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti