35.2018.44
Ripartizione dell'obbligo a prestazioni tra assicuratori LAINF per le conseguenze di due infortuni occorsi al medesimo assicurato (in casu, in discussione ripartizione dell'IMI)
10 ottobre 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.44
mm
Lugano
10 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 aprile 2018 emanata da
in relazione al caso:
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
PI 1
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 maggio 1988,
allorquando era assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso la __________
(ora RI 1), PI 1 è rimasto vittima di un infortunio alla spalla destra, a
seguito del quale è stato in particolare sottoposto a un intervento chirurgico
da parte del dott. __________.
Il caso è stato assunto
dalla RI 1, la quale ha posto l’assicurato al beneficio delle prestazioni di
corta durata. Il caso è quindi stato chiuso senza riconoscimento di prestazioni
di lunga durata (rendita d’invalidità e/o IMI).
1.2. Il 5 novembre 2014, PI 1, il
quale ha nel frattempo cambiato datore di lavoro e, di conseguenza, anche
l’assicuratore contro gli infortuni (CO 1), è rimasto vittima di un secondo
evento traumatico alla spalla destra, quando è caduto scendendo da un bus.
A causa di questo secondo
sinistro, egli ha lamentato la frattura della glena ed è stato perciò
sottoposto a un intervento di stabilizzazione della spalla con ricostruzione
della glena.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 febbraio 2018, la CO
1 ha assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità del
13.33%, corrispondente ai 2/3 di quella totale valutata dal medico fiduciario
(20%) e ha dichiarato che il restante terzo avrebbe dovuto essere versato dalla
RI 1 nella qualità d’assicuratore responsabile del sinistro del 22 maggio 1988
(doc. 45).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla RI 1 (cfr. doc. 46), in data 5 aprile 2018, la CO 1 ha in
sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 47).
1.4. Con tempestivo ricorso del 7
maggio 2018, la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione
formale venga riformata nel senso che la CO 1 riconosca un’IMI del 20%
all’assicurato, il quale non è tenuto a rivolgersi all’assicuratore LAINF
responsabile dell’infortunio occorso nel maggio 1988.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’assicuratore insorgente fa valere, in primo luogo, che la
decisione impugnata sarebbe da considerare nulla per il motivo che la CO 1 non
era legittimata a pronunciarsi “… in modo unilaterale e vincolante sull’obbligo
prestativo di un altro assicuratore LAINF. Anche RI 1 infatti, in qualità di
altro assicuratore LAINF coinvolto, agisce nel presente caso in qualità di
autorità.” (doc. I, p. 3).
D’altro canto, esso
sostiene che, nel caso concreto, troverebbe applicazione l’art. 100 cpv. 3
OAINF, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016, e la relativa
raccomandazione 4/89 della Commissione ad hoc sinistri LAINF del 1° luglio
1989, dalla quale risulta “… in primo luogo il funzionamento delle prestazioni
di rendita, descritte in modo esplicito nell’art. 100 cpv. 3 OAINF e ribadite
nelle raccomandazioni: il secondo assicuratore deve versare la nuova rendita
all’assicurato. Il primo assicuratore, deve rimborsare al secondo la quota
parte di rendita, capitalizzata e senza indennità di rincaro. L’ordinanza OAINF
non prevede(va) per contro alcun tipo di compensazione tra gli assicuratori nel
caso in cui un nuovo infortunio creasse unicamente un diritto ad una IMI, come
nel caso in oggetto. Secondo il chiaro tenore della norma d’ordinanza
applicabile, una tale situazione di fatto non dà pertanto adito ad alcun
rimborso tra gli assicuratori. La menzionata raccomandazione della Commissione
ad hoc sinistri LAINF, conferma tale interpretazione dell’ordinanza (…). Sulla
base di quanto esposto sopra, secondo il diritto materiale applicabile, è
dunque corretto che CO 1 abbia proceduto a valutare la IMI oggi dovuta. Essa,
in qualità di ultimo assicuratore intervenuto sul caso, deve quindi assumersi e
versare all’assicurato l’intera IMI (rispettivamente la differenza fra la IMI
già versata, nel caso concreto nessuna IMI, e la IMI complessiva dovuta), nel
caso concreto pari al 20% e dunque CHF 25'200.00. Considerato che la IMI è
divenuta rilevante solo dopo il secondo infortunio, CO 1 è tenuta a pagare
l’intero importo, senza ottenere alcuna indennità da parte di RI 1, dato che le
disposizioni di diritto materiali applicabili alla fattispecie (art. 100 cpv. 3
OAINF nel suo tenore valido fino a fine 2016) non prevedono alcuna
compensazione tra il vecchio e il nuovo assicuratore” (doc. I, p. 4 s.).
Infine, la RI 1 precisa
che, in virtù del disposto di cui all’art. 78a LAINF, qualora, dopo
l’annullamento della decisione impugnata e il pagamento da parte di CO 1 dell’intera
IMI, dovesse sussistere un contenzioso tra gli assicuratori, “…, tale diatriba
dovrà essere risolta di fronte all’Ufficio federale della sanità pubblica.
Stante la chiara situazione di diritto, la qui ricorrente confida tuttavia che
un tale contenzioso non nascerà.” (doc. I, p. 5).
1.5. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
PI 1, al quale è pure
stato intimato il ricorso per osservazioni (cfr. doc. II), è invece rimasto
silente.
Fatti
1.6. In replica, l’istituto
assicuratore ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e si è in sostanza
riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII).
La CO 1 si è espressa in
proposito l’11 luglio 2018 (doc. IX).
in
diritto
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a, da una parte, corrispondere
all’assicurato un’IMI del 13.33% e, dall’altra, a porre a carico della RI 1 il
restante 6.66%, oppure no.
2.2. Con la propria impugnativa,
l’RI 1 ha innanzitutto chiesto che la decisione formale del 15 febbraio 2018 e
quella su opposizione che l’ha confermata, vengano dichiarate nulle, posto come
la CO 1 non fosse legittimata a porre a suo carico 1/3 dell’IMI valutata dal
dott. __________ (20%) (cfr. doc. I, p. 3).
Al riguardo, questa Corte
rileva che, nella DTF 120 V 489 consid. 1a, in seguito più volte confermata, il
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito che un assicuratore sociale, segnatamente un
assicuratore contro gli infortuni, non è legittimato a determinarsi, mediante
decisione, sui diritti e gli obblighi di un altro assicuratore dello stesso
rango. Se lo fa, la sua decisione è nulla.
Nella concreta evenienza,
dopo aver raccolto il parere del proprio consulente medico, secondo il quale l’assicurato
ha diritto a un’IMI del 20%, di cui 1/3 da addebitare al quadro preesistente
all’evento infortunistico del 5 novembre 2014 (cfr. doc. 40, p. 8), “con
l’impugnata decisione, CO 1 – (…) – ha riconosciuto, in funzione dell’evento
del 5 novembre 2014, un’IMI pari a 2/3 della citata percentuale complessiva attribuendo
– in rapporto all’infortunio 22 maggio 1998 – un’IMI di 1/3 a carico di RI 1.”
(cfr. decisione su opposizione impugnata, doc. 47, p. 4 – il corsivo è del
redattore).
Ora, posto che la CO 1 si
è determinata, in modo vincolante per la RI 1, sulla ripartizione dell’IMI
fissata dal dott. __________, ponendo a suo carico 1/3 della prestazione
complessiva, in ossequio alla giurisprudenza federale precedentemente citata,
la decisione su opposizione del 5 aprile 2018 va dichiarata nulla, così
come peraltro richiesto dall’istituto assicuratore insorgente.
Per motivi di economia
procedurale, il TCA ritiene comunque di pronunciarsi nel merito della lite (in
questo stesso senso, si veda il consid. 1c della succitata DTF 120 V 491).
2.3. Nel caso concreto, si tratta dunque
di stabilire se la CO 1 poteva riconoscere all’assicurato un’IMI del 13.33%,
corrispondente ai 2/3 della percentuale stabilita dal chirurgo ortopedico dott.
__________ oppure se avrebbe invece dovuto attribuirgli la prestazione piena
(20%), come lo pretende la RI 1.
Il TCA constata che la
valutazione come tale dell’IMI espressa dal consulente medico della CO 1, non è
oggetto di contestazione. Controversa è per contro la questione di sapere quale
dei due assicuratori in gioco è tenuto a corrispondere la prestazione
all’assicurato e in quale misura lo deve fare.
Siccome, secondo
l’assicuratore LAINF convenuto, la RI 1 non avrebbe avuto il diritto di opporsi
al provvedimento da esso emanato (cfr. doc. 47, p. 4), è innanzitutto utile
segnalare che, in una sentenza 8C_857/2008 del 17 dicembre 2008 consid. 3.2,
riguardante un caso in cui l’__________, responsabile di un primo infortunio,
si era opposto a una decisione formale mediante la quale la RI 1 aveva negato
il proprio obbligo a prestazioni relativamente a un secondo evento (ritenendo
che non fosse dato né un infortunio né una lesione parificata), il TF ha
ammesso che il primo assicuratore era legittimato a interporre opposizione “pro
Adressat” (a sostegno del destinatario) contro la decisione formale emessa
dalla RI 1, e ciò considerato che, a fronte del rifiuto di quest’ultima, l’__________
doveva contare sul fatto che l’assicurato avrebbe rivendicato le prestazioni
assicurative nei suoi confronti con riferimento al primo infortunio.
Nel caso di specie, la
situazione si presenta in maniera analoga, visto che l’RI 1 ha interposto
opposizione, rispettivamente ha ricorso contro le decisioni della CO 1
chiedendo che all’assicurato venisse corrisposta la piena indennità per
menomazione all’integrità - quindi “pro Adressat” -, onde così evitare
che l’assicurato rivendichi nei suoi confronti il pagamento della differenza.
Il coordinamento delle
prestazioni all’interno di un’assicurazione sociale è retto dalla singola legge
interessata (art. 63 cpv. 3 LPGA).
L’art. 77 cpv. 3 LAINF
delega al Consiglio federale la competenza di regolare l’obbligo di effettuare
le prestazioni e la cooperazione degli assicuratori, in particolare, in caso di
reiterato infortunio, segnatamente per la perdita di organi geminati o altre
modifiche del grado d’invalidità (lett. b). Al riguardo, la giurisprudenza
federale ha chiarito che l’articolo appena citato delega all’autorità esecutiva
la competenza di legiferare, in caso d’infortuni successivi, sull’obbligo di
corrispondere le prestazioni e sulla cooperazione degli assicuratori, non
soltanto nei casi speciali menzionati nella legge, ma a titolo generale (cfr. DTF
120 V 72 consid. 5b).
Sulla base di questa
delega di competenza, il Consiglio federale ha emanato l’art. 100 OAINF.
Nella decisione su
opposizione impugnata (cfr. doc. 47, p. 3), la CO 1 ha sostenuto che la pretesa
dell’RI 1 sarebbe fondata sull’art. 100 cpv. 5 LAINF, entrato in vigore il 1°
gennaio 2017, giusta il quale se in seguito alle conseguenze di infortuni
plurimi nasce un nuovo diritto a una rendita, a un'indennità per menomazione
dell'integrità o a un assegno per grandi invalidi, queste prestazioni sono
versate dall'assicuratore tenuto ad assumersi la prestazione per l'ultimo
infortunio. Gli assicuratori interessati possono derogare a questa regola per
convenzione, segnatamente se il nuovo infortunio ha conseguenze sensibilmente
meno gravi dei precedenti o se il guadagno assicurato presso l'assicuratore
tenuto ad assumersi la prestazione per l'ultimo infortunio è sensibilmente
inferiore rispetto al guadagno assicurato presso un altro assicuratore. Gli
Considerandi
altri assicuratori interessati rimborsano queste prestazioni all'assicuratore
tenuto alle prestazioni, senza indennità di rincaro, in proporzione all'entità
causale; si liberano in tal modo dal proprio obbligo di effettuare prestazioni.
Con l’opposizione del 7
marzo 2018, l’assicuratore ricorrente ha in effetti invocato l’applicazione
della disposizione appena citata, facendo valere che, in virtù della medesima,
la CO 1 avrebbe dovuto corrispondere interamente l’IMI (cfr. doc. 46).
In sede di ricorso,
l’insorgente ha tuttavia riconosciuto che l’art. 100 cpv. 5 LAINF non può
trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, secondo il capoverso 1
delle disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015, è il
diritto previgente che si applica (cfr. doc. I, p. 4).
Il TCA condivide la
posizione dell’assicuratore ricorrente. In effetti, la succitata disposizione
transitoria recita che le prestazioni assicurative per infortuni avvenuti prima
dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e per malattie
professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto
anteriore. Ora, siccome in concreto entrambi gli infortuni in gioco sono
insorti antecedentemente al 1° gennaio 2017 (il 22 maggio 1988,
rispettivamente il 5 novembre 2014), trova applicazione, non il nuovo diritto,
ma quello previgente (in questo senso, si veda la sentenza UV.2016.00289
del 31 gennaio 2018 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone
Zurigo).
Giusta l’art. 100 OAINF,
nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016, se l’assicurato s’infortuna
nuovamente durante la cura per un infortunio coperto dall’assicurazione, è
incapace di lavorare e ancora assicurato, l’assicuratore tenuto sino allora
alle prestazioni deve parimenti effettuare le prestazioni per il nuovo
infortunio (cpv. 1).
Se l’assicurato
s’infortuna nuovamente durante la cura per uno o più infortuni, ma dopo la
ripresa di un’attività assicurata, l’assicuratore tenuto ad effettuare le
prestazioni per il nuovo infortunio effettua pure quelle per gli infortuni
precedenti, per quanto il nuovo infortunio dia diritto a indennità giornaliere.
Gli altri assicuratori interessati gli rimborsano queste prestazioni, senza
indennità di rincaro, in proporzione all’entità causale; in tale modo si
liberano dal proprio obbligo di effettuare prestazioni. Gli assicuratori
interessati possono derogare a questa regola per convenzione, in particolare se
il nuovo infortunio ha conseguenze sensibilmente meno gravi del precedente
(cpv. 2).
Se il beneficiario d’una
rendita assegnata per il primo infortunio è vittima d’un nuovo infortunio che
modifica il grado d’invalidità, l’assicuratore tenuto alle prestazioni per il
secondo infortunio deve effettuare tutte le prestazioni. L’assicuratore tenuto
alle prestazioni per il primo infortunio versa al secondo assicuratore
l’importo corrispondente al valore capitalizzato, senza indennità di rincaro,
della parte di rendita imputabile al primo infortunio. Si libera in tal modo
dal proprio obbligo (cpv. 3).
Questa Corte constata come
nessuna delle tre eventualità previste dall’art. 100 OAINF, sia direttamente applicabile
alla fattispecie sub judice.
In effetti, in concreto,
al momento in cui è avvenuto il secondo infortunio, PI 1 non si trovava più ormai
da anni in cura a causa dei postumi del sinistro del 22 maggio 1988 (in questo
senso, si veda il doc. 11: “Prima dell’infortunio il paz. stava bene e non
aveva dei disturbi di lussazione o dolori.”), circostanza che esclude l’applicazione
dei capoversi 1 e 2. D’altro canto, il presupposto essenziale per poter
applicare il capoverso 3, è che il nuovo infortunio abbia modificato il grado
d’invalidità (in proposito, cfr. DTF 125 V 324 consid. 3b), ciò che non è il
caso nella presente fattispecie visto che l’assicurato non beneficiava di una
rendita d’invalidità a dipendenza dell’evento traumatico del maggio 1988.
La raccomandazione 4/89 della
Commissione ad hoc sinistri LAINF del 1° luglio 1989 (e successive revisioni),
intitolata “Aufteilung der Leistungspflicht verschiedener Versicherer für
die Folgen von zwei oder mehr Unfällen dasselben Versicherten”, prevede la
seguente regolamentazione in merito all’indennità per menomazione
dell’integrità:
" Integritätsentschädigung
Resultiert ein Integritätsschaden aus mehreren
Unfällen, so wird der Gesamtschaden geschätzt (Art. 36 Abs 3 UVV).
Der für den letzten Unfall leistungspflichtige
Versicherer richtet die Differenz zwischen der schon ausbezahlten Integritätsentschädigung
und der Höhe der gesamten Integritätsentschädigung aus.
Wurde der Integritätsschaden erst durch den
zweiten Unfall erheblich, so richtet der zweite Unfallversicherer den gesamten
Betrag aus ohne Entschädigung durch den ersten Versicherer.”
In
base al tenore della succitata raccomandazione, nel caso di specie, ricordato
che a dipendenza del primo infortunio non è stata corrisposta alcuna IMI
(cfr. supra, consid. 1.1.), la CO 1, quale assicuratore responsabile del
secondo (e ultimo) infortunio, sarebbe dunque tenuta ad assumersi l’integralità
della prestazione valutata dal dott. __________ (20%).
Secondo costante
giurisprudenza, le raccomandazioni della Commissione ad hoc sinistri LAINF rappresentano delle linee guida, e non delle direttive per gli organi
esecutivi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dalle quali però
il tribunale di regola non si discosta, se costituiscono una convincente
concretizzazione delle disposizioni legali (DTF 132 V 121 consid. 4.4 e riferimenti
ivi menzionati).
Secondo
il TCA, la suddetta raccomandazione non appare contraria alla legge, ragione
per la quale non vi è motivo di discostarsene.
Che, in presenza di una
pluralità di menomazioni dell’integrità causate da uno o più infortuni, le
percentuali corrispondenti a ognuna debbano essere addizionate e che si tenga
conto, nel tasso d’indennizzo, delle indennità già versate, è espressamente
previsto dall’art. 36 cpv. 3 OAINF.
D’altro canto, nella
misura in cui attribuisce il “Fallführung” all’assicuratore competente
per l’ultimo infortunio, la raccomandazione permette di raggiungere lo scopo
perseguito dall’art. 77 cpv. 3 OAINF, ossia quello di evitare che sussistano
più diritti alle prestazioni e che l’assicurato sia pertanto costretto a farli
valere nei confronti di più assicuratori (cfr. RAMI 2002 n. U 469 p. 522; Messaggio
del Consiglio federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli
infortuni del 18 agosto 1976, FF 1976 III 203).
Infine, va pure considerato
che l’art. 100 OAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017, è stato
fondato proprio sulle precedenti raccomandazioni della Commissione ad hoc sinistri
LAINF (in questo senso, cfr. M. Hüsler, Erste UVG-Revision: wichtigste
Änderungen und mögliche Probleme bei der Umsetzung, SZS 2017 p. 47).
In esito a
quanto precede, occorre dunque concludere che la CO 1 è tenuta a versare
all’assicurato l’intera IMI valutata dal proprio consulente medico (20%).
Qualora
l’assicuratore infortuni convenuto dovesse persistere nel pretendere dall’RI 1 il
rimborso di 1/3 dell’IMI totale - in assenza di un accordo - spetterà all’Ufficio
federale della sanità pubblica decidere in merito secondo la procedura
stabilita dall’art. 78a LAINF. Al tribunale delle assicurazioni non è consentito
di pronunciarsi sul rimborso di prestazioni tra assicuratori (cfr. RAMI 2001 n.
U 421 p. 108 ss.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ La
CO 1 verserà a PI 1 un’IMI del 20%.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti