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Decisione

35.2018.47

Rinvio atti all'amministrazione per complemento istruttorio (da essa stessa ritenuto necessario prima della presentazione della risposta di causa)

26 luglio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I sanitari del Servizio di

__________ dell’Ospedale regionale di __________ (__________), consultati il

giorno stesso, hanno diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio destro

(cfr. doc. 3.3).

Con referto del 4 gennaio

2018, preso atto delle risultanze della RMN del 28 dicembre 2017, i medici del

Servizio di chirurgia dell’__________ hanno posto la diagnosi di distrazione di

II° del legamento collaterale mediale e di rottura del corno posteriore del

menisco mediale su verosimile meniscosi (doc. 3.6);

- che, esperiti gli accertamenti

del caso, con decisione formale del 17 gennaio 2018, la CO 1 ha negato il

proprio obbligo a prestazioni, sostenendo, da un lato, che i disturbi al

ginocchio destro non sarebbero da porre in relazione a un infortunio ai sensi

di legge e, dall’altro, che essi non costituirebbero una lesione parificata ai

postumi di un infortunio (doc. 2.2);

- che, a seguito

dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 2.5), in

data 19 aprile 2018, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (cfr. doc. 2.8);

- che, con tempestivo

ricorso del 25 maggio 2018, RI 1, rappresentato dallo Studio legale RA 1, ha

chiesto che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a riconoscere il

proprio obbligo a prestazioni per l’evento occorso il 13 dicembre 2017 a titolo

d’infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. I);

- che, in corso di causa, al

TCA è pervenuta documentazione volta a supportare la domanda di assistenza

giudiziaria (doc. VII + allegati);

- che, su istanza del

patrocinatore dell’istituto assicuratore, questa Corte ha prorogato sino al 27

luglio 2018 il termine per la presentazione della risposta di causa (doc. IX);

- che, con scritto del 20

luglio 2018, il rappresentante del ricorrente ha domandato la sospensione della

procedura per procedere, in accordo con l’amministrazione, a ulteriori

accertamenti (doc. X);

- che, in risposta, la CO 1 ha

chiesto che gli atti le vengano rinviati per l’esecuzione di una nuova perizia

e l’emanazione di una nuova decisione formale (cfr. doc. XI);

considerato, - che la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

Considerandi

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015);

- che, nel merito, oggetto

della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il

proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento del 13 dicembre 2017,

oppure no;

- che, con la risposta di

causa, l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA l’intenzione delle parti

di disporre una nuova perizia medica, da eseguirsi sulla base della

documentazione a disposizione in ragione del fatto che l’assicurato è nel

frattempo rimasto vittima di un nuovo sinistro, postulando perciò il rinvio

degli atti (cfr. doc. XI);

- che, giusta l’art. 43 cpv.

1.

prima frase LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.

Il capoverso 2 della

succitata disposizione recita che se sono necessari e ragionevolmente esigibili

esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve

sottoporvisi.

Secondo l’art. 44 LPGA, se

per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito

indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per

motivi fondati e presentare controproposte;

- che la CO 1 chiedendo di

rinviarle gli atti per completare l’istruttoria mediante un nuovo

approfondimento peritale, ha di fatto riconosciuto che gli accertamenti che

sono stati eseguiti in sede amministrativa, erano incompleti;

- che, avendo l’istituto resistente

omesso di appurare adeguatamente la fattispecie giuridicamente rilevante prima

della presentazione della risposta di causa, sono dati i presupposti per

rinviargli gli atti affinché compia il prospettato atto istruttorio e, sulla

base delle relative risultanze, decida di nuovo sul diritto alle prestazioni (cfr.

doc. XI, p. 3);

- che, con l’emanazione del

presente giudizio, la domanda di sospensione della causa del 20 luglio 2018

diviene priva di oggetto;

- che, visto l'esito favorevole

del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento

da parte dell’assicuratore LAINF resistente di fr. 1’500 a titolo di

ripetibili.

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3);

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni