35.2018.47
Rinvio atti all'amministrazione per complemento istruttorio (da essa stessa ritenuto necessario prima della presentazione della risposta di causa)
26 luglio 2018Italiano6 min
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Incarto
n.
35.2018.47
mm/sc
Lugano
26 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 maggio 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che, in data 13 dicembre 2017, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni, saltando da un’altezza di
circa un metro, ha risentito un “crac” al ginocchio destro (cfr. doc. 3.1, 4.1
e 7.1).
Fatti
I sanitari del Servizio di
__________ dell’Ospedale regionale di __________ (__________), consultati il
giorno stesso, hanno diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio destro
(cfr. doc. 3.3).
Con referto del 4 gennaio
2018, preso atto delle risultanze della RMN del 28 dicembre 2017, i medici del
Servizio di chirurgia dell’__________ hanno posto la diagnosi di distrazione di
II° del legamento collaterale mediale e di rottura del corno posteriore del
menisco mediale su verosimile meniscosi (doc. 3.6);
- che, esperiti gli accertamenti
del caso, con decisione formale del 17 gennaio 2018, la CO 1 ha negato il
proprio obbligo a prestazioni, sostenendo, da un lato, che i disturbi al
ginocchio destro non sarebbero da porre in relazione a un infortunio ai sensi
di legge e, dall’altro, che essi non costituirebbero una lesione parificata ai
postumi di un infortunio (doc. 2.2);
- che, a seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 2.5), in
data 19 aprile 2018, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 2.8);
- che, con tempestivo
ricorso del 25 maggio 2018, RI 1, rappresentato dallo Studio legale RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a riconoscere il
proprio obbligo a prestazioni per l’evento occorso il 13 dicembre 2017 a titolo
d’infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. I);
- che, in corso di causa, al
TCA è pervenuta documentazione volta a supportare la domanda di assistenza
giudiziaria (doc. VII + allegati);
- che, su istanza del
patrocinatore dell’istituto assicuratore, questa Corte ha prorogato sino al 27
luglio 2018 il termine per la presentazione della risposta di causa (doc. IX);
- che, con scritto del 20
luglio 2018, il rappresentante del ricorrente ha domandato la sospensione della
procedura per procedere, in accordo con l’amministrazione, a ulteriori
accertamenti (doc. X);
- che, in risposta, la CO 1 ha
chiesto che gli atti le vengano rinviati per l’esecuzione di una nuova perizia
e l’emanazione di una nuova decisione formale (cfr. doc. XI);
considerato, - che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
Considerandi
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015);
- che, nel merito, oggetto
della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il
proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento del 13 dicembre 2017,
oppure no;
- che, con la risposta di
causa, l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA l’intenzione delle parti
di disporre una nuova perizia medica, da eseguirsi sulla base della
documentazione a disposizione in ragione del fatto che l’assicurato è nel
frattempo rimasto vittima di un nuovo sinistro, postulando perciò il rinvio
degli atti (cfr. doc. XI);
- che, giusta l’art. 43 cpv.
1.
prima frase LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.
Il capoverso 2 della
succitata disposizione recita che se sono necessari e ragionevolmente esigibili
esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve
sottoporvisi.
Secondo l’art. 44 LPGA, se
per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito
indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per
motivi fondati e presentare controproposte;
- che la CO 1 chiedendo di
rinviarle gli atti per completare l’istruttoria mediante un nuovo
approfondimento peritale, ha di fatto riconosciuto che gli accertamenti che
sono stati eseguiti in sede amministrativa, erano incompleti;
- che, avendo l’istituto resistente
omesso di appurare adeguatamente la fattispecie giuridicamente rilevante prima
della presentazione della risposta di causa, sono dati i presupposti per
rinviargli gli atti affinché compia il prospettato atto istruttorio e, sulla
base delle relative risultanze, decida di nuovo sul diritto alle prestazioni (cfr.
doc. XI, p. 3);
- che, con l’emanazione del
presente giudizio, la domanda di sospensione della causa del 20 luglio 2018
diviene priva di oggetto;
- che, visto l'esito favorevole
del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento
da parte dell’assicuratore LAINF resistente di fr. 1’500 a titolo di
ripetibili.
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.
5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto
2010.
consid. 3);
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni