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Decisione

35.2018.48

Negato diritto a prestazioni in merito alla diagnosticata neuropatia del nervo ulnare destro. Assenza di un legame causale naturale con l'infortunio assicurato

18 dicembre 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In replica, l’insorgente si è

in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni. In

particolare, trattandosi del momento in cui è insorta la problematica

neuropatica, egli precisa che sarebbe apparsa ben prima di quanto sostenuto dal

rappresentante dell’assicurazione, e meglio già nel corso del mese di gennaio

2017 (doc. V).

L’istituto resistente si è

pronunciato al riguardo il 4 settembre 2018 (doc. VIII).

L’assicurato ha ancora

avuto modo di far valere le proprie ragioni in data 14 settembre 2018 (doc. X).

1.7. In corso di causa, questa

Corte ha interpellato il dott. __________, consulente medico

dell’amministrazione, il quale è stato invitato a precisare il proprio parere

in merito all’eziologia della nota neuropatia (doc. XII).

Il rapporto del dott. __________

è pervenuto al Tribunale in data 19 novembre 2018 (doc. XIII).

Il patrocinatore

dell’assicuratore ha formulato le proprie osservazioni il 26 novembre 2018

(doc. XV), mentre RI 1 lo ha fatto in data 30 novembre 2018 (doc. XVI).

in

diritto

2.1. L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il

proprio obbligo a prestazioni a proposito della neuropatia del nervo ulnare

destro, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente

alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. In

concreto, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore

resistente ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla

neuropatia, fondandosi sul parere espresso dai propri consulenti medici (cfr.

doc. A, p. 5).

In effetti, nel corso del mese

di maggio 2017, l’amministrazione ha interpellato il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, essenzialmente in vista

dell’intervento chirurgico che ha poi effettivamente avuto luogo in data 29

agosto 2017.

Con parere del 10 maggio

2017, il medico consulente ha rilevato che l’infortunio assicurato aveva “…

causato la frattura del capitello radiale gomito dx, operata con beneficio ed

in seguito consolidazione ossea, attualmente poco sintomatico. La pseudoartrosi

dello stiloide ulnare al polso dx, tramite l’infortunio del 12.12.2016 è stata

al massimo traumatizzata, ma non causata. Ritengo causalità estinta per tale

problematica. Molto probabilmente l’infortunio del 12.12.2016 non ha

provocato una compressione del nervo ulnare nel solco cubitale, si tratta

piuttosto di una patologia di origine non traumatica.” (doc. M 21, p. 2 –

il corsivo è del redattore).

Il dott. __________ è

stato di nuovo consultato dall’amministrazione il 28 agosto 2017, affinché si

pronunciasse in merito alla presa a carico della prospettata neurolisi del

nervo ulnare. Per quanto qui d’interesse, in data 29 agosto 2017, egli ha

dichiarato che “in base alla documentazione medica non vi sono segni per

postumi traumatici sul lato ulnare del gomito (lesione di legamenti, ematomi).

Un’origine traumatica della neuropatia del nervo ulnare al gomito non è probabile,

si tratta piuttosto di malattia.” (doc. M 32, p. 2).

Prima dell’emanazione

della decisione su opposizione e dopo che era stato accertato,

intraoperativamente, che a comprimere il nervo ulnare era del tessuto

cicatriziale (cfr. doc. M 35, p. 2), il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia, si è espresso in questi termini a proposito della diagnosticata

neuropatia:

" (…) A mio

parere il nesso di causalità tra la neuropatia e l’infortunio del 12 dicembre

2016 è al massimo a livello della possibilità. Nella fattispecie l’assicurato

aveva subito la frattura del capitello radiale. Si tratta di un trauma nella

zona radiale laterale del gomito. In caso di tali fratture isolate, non risulta

praticamente mai un contemporaneo trauma nella zona mediale del gomito dove si

trova il solco del nervo ulnare. L’esame RMI ed ecografico del gomito destro

del 14 aprile 2017 evidenzia un nervo ulnare destro che a livello sonografico

Considerandi

passa molto vicino alla superficie rispetto alla parte sinistra. Nell’esame

sonografico è molto vicino all’osso dell’omero. Ciò lascia presupporre che il

nervo possa lussare dal proprio solco. In questi casi si tratta spesso di uno

stato costituzionale che nel corso della vita porta a frequenti lussazioni del

nervo dal solco, provocando danni cronici al nervo che possono causare una

neuropatia.

(…).

A mio parere la presente neuropatia è con probabilità

preponderante in relazione con una instabilità costituzionale e quindi

predisposizione alla lussazione del nervo ulnare dal solco.” (doc. M 36 –

il corsivo è del redattore)

In corso di causa, questo

Tribunale ha chiesto al dott. __________ di precisare il proprio parere, con

particolare riguardo alla natura del tessuto cicatriziale refertato dal dott.

Tami in occasione dell’intervento del 29 agosto 2017 (cfr. doc. XII).

Con rapporto del 12

novembre 2018, lo specialista in questione ha spiegato, fornendo puntuali

argomenti medico-scientifici, perché non si può ritenere dimostrato, con

probabilità preponderante, che la nota neuropatia del nervo ulnare sia stata

causata dall’evento infortunistico accaduto nel dicembre 2016.

In primo luogo, egli ha

evidenziato che il trauma ha causato una frattura sul lato radiale del gomito

destro e che, sul lato ulnare (dove scorre appunto il nervo ulnare), non sono

invece stati riscontrati “… segni per instabilità legamentosa, lesione ossea,

ematomi o sofferenza dei tessuti molli …”.

D’altro canto, il dott. __________

ha ammesso che, anche in assenza di segni traumatici sul lato ulnare, non si

può escludere con certezza che sia avvenuta una traumatizzazione del nervo

ulnare a livello del gomito, tuttavia, in quel caso, la corrispondente

sintomatologia avrebbe dovuto insorgere immediatamente o, almeno, entro i primi

giorni dopo l’infortunio. Ad ogni modo, secondo la letteratura medica, “… una

lesione traumatica del nervo ulnare nel canale cubitale in una situazione di

frattura semplice del capitello radiale, senza lussazione del gomito, è da

ritenere una rarità.”.

Il consulente medico dell’CO

1.

ha quindi sostenuto che gli elementi a sua disposizione parlano piuttosto a

favore di una classica sindrome del canale cubitale, ossia di una “…

compressione cronica statica e dinamica del nervo ulnare a livello del tunnel

cubitale con conseguente sintomatologia e progressivo danno del nervo. In

assenza di una variante anatomica, deformazione ossea, artrosi, artrite,

condromatosi, masse extranervali o lussazione del nervo, all’origine della

compressione rispettivamente irritazione del nervo vi sono un retinacolo stretto,

ripetuta microtraumatizzazione e recidivante compressione esterna del nervo

tramite appoggio ripetitivo e prolungato del gomito. Nel caso del paziente in

oggetto, la posa di una stecca gessata temporanea e la fisioterapia di

mobilizzazione eventualmente potrebbero aver svolto un ruolo negativo, comunque

non decisivo e non scatenante, nello sviluppo rispettivamente manifestazione di

una sindrome del canale cubitale. Durante l’intervento del 29.08.2017 il

chirurgo ha ritrovato aderenze cicatriziali attorno al nervo, reazione

caratteristica dei tessuti circostanti in caso di compressione cronica del

nervo. Non ha rilevato tessuto espansivo e non ha dovuto asportare tessuto in

eccesso nel canale cubitale, ma ha liberato il nervo dalle aderenze e allargato

il canale cubitale. Assenza di evidente attrito nel solco cubitale su

alterazione ossea o capsulolegamentosa di possibile origine posttraumatica.

L’alterazione di segnale

del nervo ulnare nel canale cubitale alla risonanza magnetica non è patognomico

per una neuropatia e secondo la letteratura medica viene evidenziata in 60%

delle persone sane senza neuropatia. Invece la lieve alterazione di segnale del

tessuto adiposo circostante indica la presenza di neuropatia che comunque è

stata confermata tramite l’esame elettrofisiologico. In caso di alterazioni

cicatriziali in seguito a ematoma extraarticolare nel solco cubitale e

sottocutaneo sul lato ulnare del gomito, ci si aspetterebbe un cordone

cicatriziale rispettivamente alterazione cicatriziale circoscritta dopo

assorbimento dell’ematoma, tuttavia situazione non compatibile con il referto

radiologico. Il tessuto iperecogeneo all’ecografia e disomogeneo alla risonanza

magnetica dell’08.06.2017 localizzato nel solco cubitale tra l’omero ed il

nervo ulnare radiologicamente è di origine indeterminata, come menzionato nel

referto radiologico del 09.06.2017 (“L’origine è indeterminata: tessuto

cicatriziale dopo ematoma? Ispessimento focale della sinovia?”). Dall’aspetto

radiologico alla risonanza magnetica, eseguita senza contrasto intraarticolare

o endovenoso, il tessuto almeno in parte è ben compatibile con tessuto

sinoviale e capsulare nel senso di una plica dell’articolazione adiacente e

probabilmente non corrisponde a tessuto cicatriziale in seguito ad un ematoma o

lesione capsulolegamentosa. Alla risonanza magnetica comunque tale tessuto non

sembra avere un effetto compressivo sul nervo in assenza di deformazione o

spostamento dello stesso. Per avere certezza della natura di questo tessuto

servirebbe un’analisi istopatologica.” (doc. XIII).

2.6

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza

delle conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si veda pure la

STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo l’Alta Corte,

dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Chiamato a pronunciarsi,

tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di poter fondare il proprio

giudizio sul parere espresso dal dott. __________, specialista proprio nella

materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza in medicina

assicurativa e infortunistica, secondo il quale non può essere ammesso, con un

sufficiente grado di verosimiglianza, che la neuropatia del nervo ulnare sia

stata provocata dall’infortunio del dicembre 2016.

Innanzitutto, la sua valutazione,

contenuta nel rapporto trasmesso al TCA in corso di causa, risulta motivata in maniera

particolarmente approfondita e, perlomeno nella misura in cui ha indicato che è

raro che una lesione traumatica del nervo ulnare all’altezza del canale

cubitale insorga nel contesto di una frattura focale del capitello radiale,

trova conferma nelle risposte fornite dall’altro consulente medico della CO 1,

dott. __________ (cfr. doc. M 36: “In caso di tali fratture isolate, non

risulta praticamente mai un contemporaneo trauma nella zona mediale del

gomito dove si trova il solco del nervo ulnare.” – il corsivo è del redattore).

D’altra parte, nella

documentazione medica agli atti non figura alcuna certificazione specialistica

che contraddica l’apprezzamento del dott. __________.

Le obiezioni sollevate

personalmente da RI 1 con l’allegato di osservazioni del 30 novembre 2018, non

appaiono atte a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza del

parere enunciato dal fiduciario della CO 1.

In primo luogo, nemmeno il

ricorrente pretende che la sintomatologia legata alla nota neuropatia sarebbe

insorta immediatamente o, perlomeno, entro i primi giorni dopo

l’infortunio, come avrebbe dovuto essere il caso qualora il nervo ulnare

fosse stato traumatizzato (cfr. doc. XIII, p. 1). In effetti, secondo quanto da

lui stesso dichiarato, i primi disturbi sarebbero apparsi nel mese di gennaio

2017.

(in realtà, dal referto 10 aprile 2017 del neurologo dott. __________

si evince che la sintomatologia in questione è apparsa “nelle ultime 4

settimane”, pertanto nel corso del mese di marzo 2017 – doc. M 15), quindi

ben al di là dei “primi giorni dopo l’infortunio”.

In secondo luogo, va sottolineato

che il medico consulente dell’amministrazione non mette affatto in dubbio che

vi fossero delle aderenze cicatriziali attorno al nervo ulnare, egli ha

tuttavia spiegato che, da un profilo medico-scientifico, esse sono piuttosto

espressione di una sindrome cronica del canale cubitale, anziché costituire del

tessuto cicatriziale dopo ematoma (post-traumatico).

Infine, è con riferimento

alle ipotesi formulate dal medico radiologo a margine dell’esame di RMN del

gomito destro dell’8 giugno 2017 (cfr. doc. M 24, p. 2: “tessuto cicatriziale

dopo ematoma? Ipertrofia della sinovia?”), che il dott. __________, a fronte

dell’aspetto radiologico, ha ritenuto più probabile trattarsi di “tessuto

almeno in parte compatibile con tessuto sinoviale e capsulare nel senso di una

plica dell’articolazione adiacente”

Al ricorrente è inoltre

utile segnalare che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc, ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017,8C_230/2017 del 22 giugno

2017.

e 8C_548/2018 del 7 novembre 2018 consid. 4).

In esito a tutto quanto

precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che la neuropatia del nervo ulnare di cui soffriva l’insorgente,

costituisse una conseguenza naturale dell’infortunio accadutogli il 12 dicembre

2016.

In queste condizioni,

posto che l’CO 1 era legittimata a negarne l’assunzione, la decisione su

opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti