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Decisione

35.2018.49

Rinvio atti per ulteriori accertamenti (perizia medica esterna) in presenza di dubbi, perlomeno lievi, circa l'affidabilità del parere dei medici fiduciari dell'assicuratore

23 gennaio 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I fiduciari dell’amministrazione

hanno inoltre segnalato che il medico dentista curante (dott. S. Leoncini) aveva

escluso un’origine dentaria dei dolori e formulato la diagnosi di tendinopatia

a livello dell’articolazione temporo-mandibolare. Questa diagnosi risulta

confermata anche dal chirurgo maxillo-facciale dott. __________. Posto che

allorquando il termine di tendinopatia viene utilizzato, ci si riferisce

principalmente a una patologia morbosa, essi hanno escluso una probabile

relazione causale con l’infortunio assicurato. I dottori __________ e __________

hanno per contro riconosciuto che la caduta può aver scompensato il

preesistente stato dell’articolazione temporo-mandibolare, tuttavia, vista

l’assenza di lesioni strutturali oggettivabili, è ragionevole ritenere che a

distanza di un anno dal trauma, lo status quo sine fosse già ampiamente

raggiunto (doc. 74).

Dal profilo neurologico,

la fattispecie è stata approfondita dal PD dott. __________, spec. FMH in

neurologia, il quale è stato invitato dall’amministrazione a prendere posizione

sul contenuto dei referti agli atti del dott. __________, Caposervizio di

neurologia presso l’Ospedale __________ di __________.

In sintesi, il dott. __________

ha rilevato che, dal suo punto di vista, i disturbi presentati e il decorso

documentato non correlano con un danno strutturale, in particolare con un danno

causato con verosimiglianza preponderante dall’infortunio in discussione. Egli

ha inoltre sottolineato come non siano stati fatti valere dolori limitanti la

vita quotidiana, né documentata una conseguente medicazione antalgica, ciò che

è incompatibile con l’esistenza di una nevralgia del trigemino sintomatica. Sempre

secondo il dott. __________, non è nemmeno spiegabile come l’infortunio, che ha

comportato una lesione nella regione orbitale, abbia potuto provocare un danno alla

branca mandibolare del nervo trigemino (V3) che si trova in tutt’altra sede, posto

inoltre che un’alterazione della sensibilità della lingua è stata segnalata

soltanto a distanza di anni. Parimenti assente un danno oggettivabile mediante

esami elettrofisiologici. Il neurologo di fiducia dell’CO 1 ha quindi concluso

che le considerazioni espresse dal dott. __________ non convincono, nella

misura in cui costituiscono un semplice tentativo di spiegare degli atipici

disturbi facciali cronici, soggettivamente denunciati dall’assicurata, privi di

correlato oggettivabile e senza dimostrazione di un danno organico (doc. 94).

Con la propria

impugnativa, l’assicurata contesta che agli apprezzamenti enunciati dai medici

fiduciari dell’istituto assicuratore resistente possa essere attribuito pieno

valore probatorio, facendo riferimento essenzialmente al contenuto dei rapporti

agli atti del chirurgo maxillo-facciale dott. __________ e del neurologo dott. __________

(cfr. doc. I).

2.7. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si

veda pure la STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI

1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid.

1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Nella concreta evenienza, questa

Corte non può senz’altro confermare la decisione su opposizione dell’CO 1 di

dichiarare estinto dal 1° gennaio 2012 il nesso di causalità naturale tra

l’infortunio assicurato e i disturbi facciali lamentati dalla ricorrente.

In effetti, a proposito dell’aspetto

eziologico, dalla documentazione agli atti emergono elementi di valutazione

suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza delle

conclusioni a cui sono giunti i medici interni dell’amministrazione.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del

19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso senso, si veda pure la STF

8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).

Il TCA constata

innanzitutto che la presenza di disturbi facciali era stata segnalata già nelle

settimane immediatamente successive all’infortunio. In questo senso, si veda la

nota telefonica 27 gennaio 2011 (doc. 9: “quando è caduta ha picchiato

fortissimo la faccia, è andata anche dal Dr. __________ e c’è un problema

con la mascella.” – il corsivo è del redattore), il rapporto 7 febbraio

2011 del dentista dott. __________ (doc. 13: “Paziente lamenta ipoestesia dx,

delimitata zona → foto.” – il corsivo è del redattore), il referto 25

febbraio 2011 del dott. __________ (doc. 14: “La paziente mi ha riferito che per

Considerandi

i disturbi al viso è già stata esaminata sia da un oculista che da un

dentista.” – il corsivo è del redattore), nonché la nota telefonica 28 marzo

2011.

(doc. 16: “Mi fa pure presente che le cure continuano per quanto riguarda

la mano e il nervo facciale. (…). Inoltre sono previsti controlli pure

per il viso (nervo facciale).” – il corsivo è del redattore).

Alla luce di quanto

precede, l’affermazione, contenuta nell’apprezzamento 7 marzo 2016 dei dottori __________

e __________, secondo la quale le difficoltà masticatorie sarebbero insorte con

un tempo di latenza di circa un anno (cfr. doc. 74, p. 5), non può essere

condivisa e merita un approfondimento.

D’altro canto, occorre constatare

che, con parere del 15 gennaio 2013, il medico dentista fiduciario dell’CO 1 ha

esplicitamente riconosciuto che i disturbi mandibolo-facciali lamentati da RI 1

costituivano ancora una conseguenza naturale dell’infortunio del mese di

gennaio 2011 (cfr. doc. 60). L’esistenza di una relazione causale, almeno

parziale, con quest’ultimo evento era del resto già stata ammessa dal dott. __________,

dentista curante (doc. 45, p. 1: “L’anamnesi mi induce a considerare lo stato

di tensione nervosa della paziente sicuramente una delle concause della

tendomiopatia, in associazione con il trauma che ha colpito in mascellare

inferiore e la parte destra del viso.” – il corsivo è del redattore).

Inoltre, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia maxillo-facciale, consultato dallo stesso assicuratore

LAINF, ha formulato delle considerazioni circa l’eziologia dei disturbi facciali

che divergono da quelle contenute nell’apprezzamento 7 marzo 2016 dei dottori __________

e __________.

Preliminarmente, il TCA stigmatizza

il fatto che la valutazione in questione sia stata elaborata a distanza di oltre

due anni dal relativo incarico (cfr. doc. 71 e doc. 74).

D’altra parte, non può

essere ignorato che, contrariamente al dott. __________ (il quale era stato

consultato proprio in ragione della natura dei disturbi lamentati, su ordine

del medico __________, dott. __________ – cfr. doc. 62), i medici fiduciari in

questione non sono dei chirurghi maxillo-facciali, l’uno è infatti specialista

in chirurgia ortopedica, l’altro in chirurgia generale.

Infine, e soprattutto, il

dott. __________ si è espresso piuttosto a favore dell’esistenza/persistenza di

un legame causale naturale con il noto sinistro o, perlomeno, nella misura in

cui ha sostenuto che il medesimo ha aggravato il preesistente stato a livello delle

articolazioni temporo-mandibolari, non ha affatto preteso che il nesso causale si

fosse nel frattempo estinto (cfr. doc. 67, p. 2: “… penso anch’io che si tratti

piuttosto di una tendomiopatia nella regione dell’ATM dx come anche dell’ATM

sx. È chiaro l’effetto del trauma subito e evtl. trauma diretto sul nervo

trigemino nel senso di una iposensibilità nella regione della guancia, del

vestibolo della mascella superiore e dei denti della mascella superiore. (…). Un

certo danno cronico evidenzia la risonanza magnetica del 13.03. che indicano

alterazioni a livello della cartilagine articolare. Inoltre evidenziano una

disfunzione bilaterale, maggiore a destra, della funzione temporo-mandibolare.

Queste forse già esistenti problematiche croniche alle ATM, possono aggravarsi

chiaramente tramite un trauma da caduta. (…). Anche i dolori nella regione

dell’orbita sono giustificati dal trauma.”).

2.9

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das

Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und

kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so

stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste

Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache

an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse,

und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst

festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen

Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass

die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung

an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von

Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der

Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die

direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert

das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person -

unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die

Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und

die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die

Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache

zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich

komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der

Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es

weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus

Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des

medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem

Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen.

Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung

finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die

Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen

(im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt

überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine

Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist

(vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O.,

S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF

137.

V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel

auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder

die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul

parere dei propri medici fiduciari (per un caso analogo, si veda

la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire se i disturbi

facciali denunciati da RI 1 costituivano anche dopo il 31 dicembre 2011 una

conseguenza naturale dell’evento traumatico accadutole in data 4 gennaio

2011.

Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 emetterà una

nuova decisione formale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurata, patrocinata da un sindacato, l’importo di fr. 800 (IVA inclusa)

a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti