35.2018.49
Rinvio atti per ulteriori accertamenti (perizia medica esterna) in presenza di dubbi, perlomeno lievi, circa l'affidabilità del parere dei medici fiduciari dell'assicuratore
23 gennaio 2019Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.49
mm
Lugano
23 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 maggio 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 gennaio 2011, RI 1,
a quel momento al beneficio delle indennità di disoccupazione e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduta in casa battendo
in particolare l’emiviso destro contro il bracciolo del divano.
La diagnosi posta dal
medico curante è stata quella di contusione all’emifaccia destra e al polso
destro (doc. 11).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 ottobre 2017,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
decorrere dal 1° gennaio 2012, avendo l’assicurata raggiunto lo status quo
sine a margine dell’evento traumatico del gennaio 2011 (doc. 81).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 82 e 91), in data 7 maggio
2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 95).
1.3. Con tempestivo ricorso del 7
giugno 2018, RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha chiesto, in via
principale, che venga accertata l’esistenza di un legame causale tra i
disturbi da lei denunciati e l’infortunio assicurato e, in via subordinata,
la retrocessione degli atti all’assicuratore convenuto per complemento
istruttorio e nuova decisione, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) alla
luce delle unanimi conclusioni mediche che depongono in favore dell’esistenza/sussistenza
di un legame causale tra i disturbi lamentati dall’assicurata e l’infortunio
del 4 gennaio 2011, non possiamo che osservare il mantenimento del legame causale
tra tali disturbi e l’infortunio e, di conseguenza l’esistenza della responsabilità
assicurativa della CO 1, la quale dev’essere tenuta alla presa a carico delle
cure mediche e, altresì, a quella di un possibile danno medico (IMI) o,
perlomeno, a rivalutare il caso della signora RI 1 in merito al mantenimento
del legame causale tra tali disturbi e l’infortunio così come alla presa a
carico delle cure mediche e, altresì, all’esistenza di un possibile danno
biologico permanente (IMI).
(…).
Nel caso in esame, basandoci unicamente sui fatti accaduti il 4
gennaio 2011 l’evento infortunistico è senz’altro dato, ora, l’assicurazione
suppone che i disturbi lamentati dall’assicurata e oggettivati dal profilo
medico non siano più in relazione causale con l’episodio in parola, a nostro
parere, erroneamente, giacché tutte le altre circostanze che permettono di
leggere giuridicamente la causalità, sono piuttosto solide e, nell’insieme,
conducono alla responsabilità CO 1 di prendere a carico i costi in ambito
Lainf.
In questa solida ipotesi, l’assicurazione è chiamata ad assumere i
costi (cure) e eventuali indennizzi (IMI) che ne conseguono.
Qualora si ritenesse lacunosa la documentazione agli atti (da
parte nostra ci riserviamo di produrre altri atti dopo aver visionato l’incarto
CO 1), in via sussidiaria può essere utile sottoporre la ricorrente ad una
valutazione peritale.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In data 22 agosto 2018, la
patrocinatrice dell’assicurata ha informato il Tribunale di non avere ulteriori
mezzi di prova da produrre (doc. VII).
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Litigiosa è la questione di
sapere se l’istituto convenuto era legittimato a dichiarare estinto a decorrere
dal 1° gennaio 2012 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
traumatico del gennaio 2011, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un
effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In
concreto, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore
resistente ha posto fine al proprio obbligo a prestazioni, fondandosi sul
parere espresso dai propri consulenti medici (cfr. doc. 95, p. 5 s.).
Dalle tavole processuali
emerge in effetti che l’aspetto eziologico dei disturbi facciali denunciati
dalla ricorrente è stato valutato, in un primo tempo, dai dottori __________ e __________,
spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, rispettivamente in chirurgia,
attivi presso il Centro __________ di __________.
Essi hanno innanzitutto rilevato
che le difficoltà masticatorie hanno assunto rilevanza e sono state documentate
trascorsi 12 mesi dalla caduta. D’altro canto, la RMN del 13 marzo 2012 ha evidenziato
una disfunzione dell’articolazione temporo-mandibolare bilaterale, più
pronunciata a destra, con un aspetto degenerativo della cartilagine articolare
e ne hanno concluso che l’esame in questione non ha in realtà mostrato lesioni
strutturali riconducibili all’infortunio del gennaio 2011. In queste
condizioni, a loro avviso, è impensabile che il problema della masticazione
denunciato dall’assicurata possa essere considerato conseguenza della caduta.
Fatti
I fiduciari dell’amministrazione
hanno inoltre segnalato che il medico dentista curante (dott. S. Leoncini) aveva
escluso un’origine dentaria dei dolori e formulato la diagnosi di tendinopatia
a livello dell’articolazione temporo-mandibolare. Questa diagnosi risulta
confermata anche dal chirurgo maxillo-facciale dott. __________. Posto che
allorquando il termine di tendinopatia viene utilizzato, ci si riferisce
principalmente a una patologia morbosa, essi hanno escluso una probabile
relazione causale con l’infortunio assicurato. I dottori __________ e __________
hanno per contro riconosciuto che la caduta può aver scompensato il
preesistente stato dell’articolazione temporo-mandibolare, tuttavia, vista
l’assenza di lesioni strutturali oggettivabili, è ragionevole ritenere che a
distanza di un anno dal trauma, lo status quo sine fosse già ampiamente
raggiunto (doc. 74).
Dal profilo neurologico,
la fattispecie è stata approfondita dal PD dott. __________, spec. FMH in
neurologia, il quale è stato invitato dall’amministrazione a prendere posizione
sul contenuto dei referti agli atti del dott. __________, Caposervizio di
neurologia presso l’Ospedale __________ di __________.
In sintesi, il dott. __________
ha rilevato che, dal suo punto di vista, i disturbi presentati e il decorso
documentato non correlano con un danno strutturale, in particolare con un danno
causato con verosimiglianza preponderante dall’infortunio in discussione. Egli
ha inoltre sottolineato come non siano stati fatti valere dolori limitanti la
vita quotidiana, né documentata una conseguente medicazione antalgica, ciò che
è incompatibile con l’esistenza di una nevralgia del trigemino sintomatica. Sempre
secondo il dott. __________, non è nemmeno spiegabile come l’infortunio, che ha
comportato una lesione nella regione orbitale, abbia potuto provocare un danno alla
branca mandibolare del nervo trigemino (V3) che si trova in tutt’altra sede, posto
inoltre che un’alterazione della sensibilità della lingua è stata segnalata
soltanto a distanza di anni. Parimenti assente un danno oggettivabile mediante
esami elettrofisiologici. Il neurologo di fiducia dell’CO 1 ha quindi concluso
che le considerazioni espresse dal dott. __________ non convincono, nella
misura in cui costituiscono un semplice tentativo di spiegare degli atipici
disturbi facciali cronici, soggettivamente denunciati dall’assicurata, privi di
correlato oggettivabile e senza dimostrazione di un danno organico (doc. 94).
Con la propria
impugnativa, l’assicurata contesta che agli apprezzamenti enunciati dai medici
fiduciari dell’istituto assicuratore resistente possa essere attribuito pieno
valore probatorio, facendo riferimento essenzialmente al contenuto dei rapporti
agli atti del chirurgo maxillo-facciale dott. __________ e del neurologo dott. __________
(cfr. doc. I).
2.7. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si
veda pure la STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI
1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid.
1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Nella concreta evenienza, questa
Corte non può senz’altro confermare la decisione su opposizione dell’CO 1 di
dichiarare estinto dal 1° gennaio 2012 il nesso di causalità naturale tra
l’infortunio assicurato e i disturbi facciali lamentati dalla ricorrente.
In effetti, a proposito dell’aspetto
eziologico, dalla documentazione agli atti emergono elementi di valutazione
suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza delle
conclusioni a cui sono giunti i medici interni dell’amministrazione.
In simili casi, la
giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa
basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre
ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del
19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso senso, si veda pure la STF
8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).
Il TCA constata
innanzitutto che la presenza di disturbi facciali era stata segnalata già nelle
settimane immediatamente successive all’infortunio. In questo senso, si veda la
nota telefonica 27 gennaio 2011 (doc. 9: “quando è caduta ha picchiato
fortissimo la faccia, è andata anche dal Dr. __________ e c’è un problema
con la mascella.” – il corsivo è del redattore), il rapporto 7 febbraio
2011 del dentista dott. __________ (doc. 13: “Paziente lamenta ipoestesia dx,
delimitata zona → foto.” – il corsivo è del redattore), il referto 25
febbraio 2011 del dott. __________ (doc. 14: “La paziente mi ha riferito che per
Considerandi
i disturbi al viso è già stata esaminata sia da un oculista che da un
dentista.” – il corsivo è del redattore), nonché la nota telefonica 28 marzo
2011.
(doc. 16: “Mi fa pure presente che le cure continuano per quanto riguarda
la mano e il nervo facciale. (…). Inoltre sono previsti controlli pure
per il viso (nervo facciale).” – il corsivo è del redattore).
Alla luce di quanto
precede, l’affermazione, contenuta nell’apprezzamento 7 marzo 2016 dei dottori __________
e __________, secondo la quale le difficoltà masticatorie sarebbero insorte con
un tempo di latenza di circa un anno (cfr. doc. 74, p. 5), non può essere
condivisa e merita un approfondimento.
D’altro canto, occorre constatare
che, con parere del 15 gennaio 2013, il medico dentista fiduciario dell’CO 1 ha
esplicitamente riconosciuto che i disturbi mandibolo-facciali lamentati da RI 1
costituivano ancora una conseguenza naturale dell’infortunio del mese di
gennaio 2011 (cfr. doc. 60). L’esistenza di una relazione causale, almeno
parziale, con quest’ultimo evento era del resto già stata ammessa dal dott. __________,
dentista curante (doc. 45, p. 1: “L’anamnesi mi induce a considerare lo stato
di tensione nervosa della paziente sicuramente una delle concause della
tendomiopatia, in associazione con il trauma che ha colpito in mascellare
inferiore e la parte destra del viso.” – il corsivo è del redattore).
Inoltre, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia maxillo-facciale, consultato dallo stesso assicuratore
LAINF, ha formulato delle considerazioni circa l’eziologia dei disturbi facciali
che divergono da quelle contenute nell’apprezzamento 7 marzo 2016 dei dottori __________
e __________.
Preliminarmente, il TCA stigmatizza
il fatto che la valutazione in questione sia stata elaborata a distanza di oltre
due anni dal relativo incarico (cfr. doc. 71 e doc. 74).
D’altra parte, non può
essere ignorato che, contrariamente al dott. __________ (il quale era stato
consultato proprio in ragione della natura dei disturbi lamentati, su ordine
del medico __________, dott. __________ – cfr. doc. 62), i medici fiduciari in
questione non sono dei chirurghi maxillo-facciali, l’uno è infatti specialista
in chirurgia ortopedica, l’altro in chirurgia generale.
Infine, e soprattutto, il
dott. __________ si è espresso piuttosto a favore dell’esistenza/persistenza di
un legame causale naturale con il noto sinistro o, perlomeno, nella misura in
cui ha sostenuto che il medesimo ha aggravato il preesistente stato a livello delle
articolazioni temporo-mandibolari, non ha affatto preteso che il nesso causale si
fosse nel frattempo estinto (cfr. doc. 67, p. 2: “… penso anch’io che si tratti
piuttosto di una tendomiopatia nella regione dell’ATM dx come anche dell’ATM
sx. È chiaro l’effetto del trauma subito e evtl. trauma diretto sul nervo
trigemino nel senso di una iposensibilità nella regione della guancia, del
vestibolo della mascella superiore e dei denti della mascella superiore. (…). Un
certo danno cronico evidenzia la risonanza magnetica del 13.03. che indicano
alterazioni a livello della cartilagine articolare. Inoltre evidenziano una
disfunzione bilaterale, maggiore a destra, della funzione temporo-mandibolare.
Queste forse già esistenti problematiche croniche alle ATM, possono aggravarsi
chiaramente tramite un trauma da caduta. (…). Anche i dolori nella regione
dell’orbita sono giustificati dal trauma.”).
2.9
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das
Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und
kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so
stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste
Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache
an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse,
und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst
festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen
Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung
gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass
die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung
an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von
Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der
Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die
direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert
das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person -
unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die
Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und
die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle
Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz
als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden
Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen
nicht durch.
4.4.1.3
Die
Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache
zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich
komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden
partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der
Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).
Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im
Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise
einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der
konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,
wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei
festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es
weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus
Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des
medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem
Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen.
Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung
finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die
Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen
(im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt
überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine
Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist
(vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O.,
S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF
137.
V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel
auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder
die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul
parere dei propri medici fiduciari (per un caso analogo, si veda
la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire se i disturbi
facciali denunciati da RI 1 costituivano anche dopo il 31 dicembre 2011 una
conseguenza naturale dell’evento traumatico accadutole in data 4 gennaio
2011.
Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 emetterà una
nuova decisione formale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurata, patrocinata da un sindacato, l’importo di fr. 800 (IVA inclusa)
a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti