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Decisione

35.2018.5

Determinazione dell'assicuratore competente. Negata esistenza di un rapporto di lavoro tra l'infortunato e il proprietario del terreno sul quale avrebbe dovuto eseguire dei lavori di giardinaggio (pot

28 gennaio 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i due si sono quindi recati a __________, presso il domicilio dei coniugi __________.

Non essendo in possesso di un’attrezzatura personale, __________ ha utilizzato una

motosega, una sega a mano e una forbice per potare trovate in loco.

Per quanto riguarda

l’aspetto retributivo, __________ ha affermato che, al momento delle

presentazioni, __________ aveva informato la signora __________ che “… il mio

compenso era di 25 CHF orari ma vista la posizione dell’abitazione, __________

chiedeva alla signora se 30 CHF andassero bene lo stesso, lei rispondeva che

non c’erano problemi. Dato che il marito non era presente, sono passato il

giorno seguente, da solo, e dicevo al marito che sarei venuto con un mio amico

(non sapevo ancora con chi) e confermavamo la cifra di 30 CHF all’ora a testa.

Il signor __________ mi diceva solamente di non presentarmi con qualcuno non in

regola, tipo un richiedente l’asilo, per il resto andava bene così. Per quel

che concerne PI 1, non gli avevo ancora comunicato l’importo, lui aveva

accettato di aiutarmi senza sapere il guadagno, in ogni caso sapeva che a

lavoro terminato gli avrei dato la sua parte.”. Per quanto qui d’interesse,

l’interrogato ha inoltre precisato che “… non c’era nessuno che dirigeva i

lavori, gli incarichi sono venuti senza metterci d’accordo, prima d’iniziare io

ho preso la motosega, quindi lui si occupava della rimozione dei rami, nessuno

diceva cosa fare all’altro, era una cosa automatica.”.

Ascoltato dalla Polizia in

data 7 settembre 2017, __________ ha dichiarato di aver affidato ad __________

l’incarico di potare la siepe poiché gli aveva fatto una buona impressione

allorquando gli era stato presentato da __________.

Egli ha precisato che “non

gli era stata data una data limite per svolgere l’attività e __________ è stato

reso assolutamente libero di gestire questo lavoro secondo la sua disponibilità

di tempo. Lo aspettavamo per fine luglio ma poi per vari motivi non è

arrivato.”. A proposito degli strumenti di lavoro utilizzati, __________ ha

rilevato di non aver “… consegnato nulla ad __________ ma gli ho unicamente

indicato dove poteva trovare gli attrezzi e lui se n’è servito secondo i suoi

bisogni. Ricordo che mi ha solo chiesto se la benzina nel bidone era quella

della motosega.”.

Egli ha infine negato di

sapere chi fosse la persona che aiutava __________ a svolgere il lavoro (“Sebbene

cosciente del fatto che era un lavoro che non poteva essere svolto da una sola

persona non ho mai conosciuto il suo accompagnatore e collaboratore. Ribadisco

che ad __________ era stato dato un mandato chiaro di non portarmi a casa

persone senza permesso o sprovviste di copertura assicurativa.”).

In occasione della sua

audizione del 9 settembre 2015, __________ ha in pratica confermato la

veridicità di quanto dichiarato in precedenza da __________.

Nel mese di aprile 2016,

l’assicuratore insorgente ha proceduto all’audizione, nell’ordine di __________,

__________ e __________.

Dai rispettivi verbali non

risultano nuovi elementi di valutazione, rispetto a quanto già emerso dagli

interrogatori di polizia (cfr. doc. 1, 2 e 3).

2.9. Dalla decisione su

opposizione impugnata si evince che, secondo la convenuta, “… le motivazioni a

sfavore della qualificazione di salariato prevalgono nettamente. Anche se

l’infortunato non sosteneva un vero rischio d’impresa, non sussisteva tuttavia

né una dipendenza economica né un rapporto di subordinazione o un

coinvolgimento nell’organizzazione di lavoro. L’infortunato voleva aiutare __________

per questo singolo incarico concreto, sacrificando il proprio tempo libero come

favore all’amico che lo aveva pregato di farlo. Non si aspettava un compenso

per i propri sforzi. Anche se __________ ne aveva concordato uno con i __________.

Non era programmato alcun ulteriore lavoro per i __________ o insieme a __________.”

(doc. 22, p. 7).

Con la propria

impugnativa, l’assicuratore ricorrente pretende invece che tra PI 1 e i coniugi

__________ sarebbe venuto in essere un contratto di lavoro. A sostegno di

questa tesi, secondo la RI 1, vi sarebbero i seguenti elementi: il fatto che

per il lavoro prestato presso la proprietà dei coniugi __________, PI 1 avrebbe

percepito “un congruo salario orario, negoziato anche in suo nome dal signor __________,

salario che l’assicurato aveva accettato presentandosi insieme al signor __________

presso l’abitazione del signor __________ nella data stabilita.”, il fatto che

gli attrezzi di lavoro sono stati messi a disposizione dai signori __________, il

fatto che “il compito loro era quello di tagliare la siepe e di svolgere altre

attività, come la pulizia del tetto ed altri lavori di giardinaggio, che sono

stati espressamente richiesti dal signor __________”, nonché il fatto che PI 1

non ha assunto alcun rischio aziendale (cfr. doc. I; si veda pure il doc. XII).

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che gli elementi che emergono dalle

tavole processuali, valutati nella loro globalità, parlino piuttosto a

sfavore di un rapporto di subordinazione, dal profilo assicurativo-sociale,

nei confronti dei __________.

Innanzitutto, dalla

documentazione agli atti si evince che quella svolta da PI 1 presso la

proprietà dei __________, è stata un’attività occasionale, avente una finalità ben

precisa. In effetti, a un dato momento, i __________ si sono trovati nella

necessità di reperire qualcuno che eseguisse la potatura della siepe per loro

conto, dopo che la ditta di selvicoltura precedentemente incaricata del taglio

di un pino, aveva declinato l’incarico non ritenendosi sufficientemente competente.

Né __________ né, tantomeno, PI 1 conoscevano i __________ (e viceversa). __________

è stato messo in contatto con questi ultimi da __________, un conoscente comune.

PI 1 ha preso parte al lavoro poiché invitato a farlo dall’amico __________,

senza essere mai entrato in relazione diretta con i __________ (in questo

senso, si vedano ad esempio il verbale di audizione 6 aprile 2015 di __________

Considerandi

– doc. 2: “Qual è il suo legame con la coppia __________ (ha già fatto questo

lavoro per loro?) Nessun legame. Prima del lavoro affidato, non lo

conoscevo. Se fosse stato un piccolo lavoro, l’avrei fatto da solo. Perché era

un luogo lontano dalla casa mia e un lavoro pesante, ho richiesto l’aiuto del

mio amico. Ho accettato di fare questo lavoro per fare piacere al Sig. __________.”

e il verbale di Polizia 7 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “Mi

viene chiesto se sappia chi sia la persona che accompagnava __________ il

giorno dell’infortunio e rispondo di no. Sebbene cosciente del fatto che

era un lavoro che non poteva essere svolto da una sola persona, non ho mai

conosciuto il suo accompagnatore e collaboratore.” – il corsivo è del

redattore).

D’altro canto, emerge che PI

1.

non era certo economicamente dipendente dal lavoro svolto presso la

proprietà dei __________. In effetti, non vi è alcun dubbio che la sua fonte

primaria di sostentamento era rappresentata dall’attività di cameriere che all’epoca

esercitava a tempo pieno alle dipendenze dell’Hotel __________ di __________ e

che quanto egli avrebbe potuto realizzare grazie alla potatura della siepe (la

retribuzione pattuita era di fr. 30/ora) sarebbe stato in confronto assolutamente

marginale.

Anche dal profilo organizzativo PI 1 non era subordinato ai

__________. Dalle tavole processuali risulta infatti che, al di là della (indispensabile)

indicazione dell’attività da compiere (la potatura della siepe e lo smaltimento

degli scarti), __________ e PI 1 non avevano ricevuto istruzioni vincolanti su

come e quando eseguire la medesima, né da __________ né dalla di lui moglie (cfr.

verbale di Polizia 9 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “Mi viene

chiesto se mi è stata fatta pressione per svolgere il lavoro di taglio o se,

come indicato da __________, non mi è stato imposto alcun limite di tempo e

rispondo che corrisponde al vero quanto ha dichiarato il signor __________

ovvero che ero libero di farlo quando e come volevo io secondo le mie

disponibilità.”, quello 7 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “Non

gli è stata data una data limite per svolgere l’attività e __________ è

stato reso assolutamente libero di gestire questo lavoro secondo la sua

disponibilità di tempo. Lo aspettavamo per fine luglio ma poi per vari

motivi non è arrivato.”, nonché il verbale di audizione 1° maggio 2016 dello

stesso – doc. 3: “Non ho sollecitato alcuna misura di sicurezza come non ho

dato istruzioni di lavoro. (…). Mia moglie era casualmente in casa. Ha

accolto i lavoratori e poi è tornata subito in casa.” – il corsivo è del

redattore).

È vero che per la potatura

della siepe __________ e PI 1 hanno fatto capo ad attrezzi di proprietà dei

coniugi __________ (si è trattato di una motosega, di una sega a mano e di una

forbice per potare; cfr. il verbale di Polizia 2 settembre 2015 di __________ –

doc. 24.2). Tuttavia, dalle dichiarazioni dei protagonisti si evince che

l’attrezzatura in questione era semplicemente a disposizione, senza che vi

fosse un obbligo di utilizzo (cfr. il verbale di Polizia 9 settembre 2015 di __________

– doc. 24.2: “Mi viene chiesto se corrisponde al vero che il materiale

necessario per l’esecuzione dei lavori di taglio mi è stato messo a

disposizione dalla moglie del proprietario Signor __________ e lo confermo. Mi

ha mostrato dove teneva gli attrezzi e sono stato io a scegliere ciò che mi

serviva. Ho preso una motosega, una sega e una trancia/forbice.” e quello 7

settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “Ha consegnato del materiale di

lavoro ad Antonio oppure se n’è servito liberamente? R: No, non ho consegnato

nulla ad __________ ma gli ho unicamente indicato dove poteva trovare gli

attrezzi e lui se n’è servito secondo i suoi bisogni.”). Sempre in questo

contesto, non può essere ignorato che, secondo gli accordi, il materiale verde

di scarto avrebbe dovuto essere trasportato e smaltito da __________, mediante

un furgone da lui messo a disposizione (cfr. il verbale di audizione 1° maggio

2016.

di __________ – doc. 3: “Fr. 30.-- per ogni ora di lavoro (+ smaltimento

materiale verde, furgone, ecc.). Il sig. __________ mi aveva confermato che

era perfettamente in grado di fare questo lavoro …” e il verbale di Polizia 7

settembre 2015 dello stesso – doc. 24.2: “Mi viene chiesto come mai ho

incaricato terze persone per eseguire questo lavoro di giardinaggio e rispondo

che sebbene sia assolutamente in grado di svolgerlo, non ne avevo il tempo, non

avevo un furgone a disposizione per trasportare gli scarti e nemmeno sapevo

dove poterli eliminare.” – il corsivo è del redattore).

Occorre inoltre tener conto che PI 1 non sottostava all’obbligo di

svolgere personalmente l’attività in questione. Del resto, egli neppure

conosceva i coniugi __________ (e viceversa). Per questi ultimi sapere chi

avrebbe aiutato __________ era indifferente, bastava che si fosse trattato di

una persona in regola e al beneficio di una copertura assicurativa (cfr. il verbale

di Polizia 2 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2).

Trattandosi della

questione di sapere se l’attività svolta da PI 1 fosse di natura dipendente o indipendente,

l’aspetto del rischio economico non assume un significato decisivo. Il

TCA ritiene che l’estemporanea attività di giardiniere (su questo

aspetto, si veda il verbale di Polizia 2 settembre 2015 di __________ – doc.

24.

: “Che io sappia non aveva mai fatto dei lavori di giardinaggio, lo

conosco come una persona pratica in quanto si arrangia a fare di tutto, nel

senso di riparazioni di qualsiasi genere.” e il verbale di audizione 6 aprile

2016.

dello stesso – doc. 2: “Ha già lavorato in altri casi con il sig. PI 1. No,

mai per lavori di giardinaggio.” – il corsivo è del redattore), svolta durante

il tempo libero, non necessitava né d’investimenti importanti né d’occupazione

di personale, elementi che, in ossequio alla giurisprudenza, caratterizzano proprio

il rischio imprenditoriale. In casi simili, è quindi il rapporto di dipendenza

ad avere un’importanza determinante (cfr. Direttive sul salario determinante

edite dall'UFAS [DSD], marg. 1018), rapporto di dipendenza che, alla luce di

quanto precedentemente esposto, non era dato nel caso di specie.

Parimenti inconferente ai

fini della determinazione dello statuto dell’infortunato, è la circostanza che,

portato a termine l’incarico ricevuto, i coniugi __________ lo avrebbero

retribuito in base a quanto era stato preliminarmente pattuito tra loro e __________.

La remunerazione in quanto tale della prestazione fornita non può costituire la

discriminante per decidere circa l’esistenza di un’attività dipendente oppure

indipendente.

In queste condizioni, è

dunque a ragione che la CO 1 ha qualificato d’indipendente l’attività

svolta da PI 1 per i coniugi __________, di modo che deve essere confermata la

decisione su opposizione impugnata mediante la quale essa ha negato la propria

responsabilità in relazione all’infortunio del 2 settembre 2015.

Questa Corte constata infine

che, correttamente, nessuno pretende che PI 1 possa essere ritenuto dipendente

di __________. Del resto, in questo senso, si veda la sentenza UV.2012.00091

del 19 dicembre 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo, relativa

a una vertenza tra la CO 1 e l’__________, riguardante una fattispecie che

presenta delle analogie con quella sub judice in cui B., giardiniere

indipendente, ha chiesto a Z. se poteva aiutarlo a tagliare un albero che si

trovava nel giardino della famiglia A. Durante l’operazione di taglio, Z. è

caduto dall’albero ed è deceduto. Il TCA ha esaminato il rapporto tra B. e Z. (e

non tra Z. e la famiglia A.), giungendo alla conclusione che a quest’ultimo non

poteva essere riconosciuta la qualità di lavoratore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti