35.2018.51
Ricorso dichiarato irricevibile in assenza di una decisione impugnabile (decisione su opposizione). Atti trasmessi all'amministrazione per esame ed evasione opposizione
26 luglio 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.51
mm
Lugano
26 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2018 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 luglio 2017, alla CO
1 è pervenuto un annuncio d’infortunio in base al quale, il 20 giugno 2017, RI
1, consulente alla vendita immobiliare presso la ditta __________ di __________,
era scivolato scendendo le scale, riportando una distorsione alla caviglia destra,
una contusione alla spalla destra e uno stiramento al lato destro della
schiena.
1.2. Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 settembre 2017, poi
confermata in sede di opposizione, l’istituto assicuratore ha negato il proprio
obbligo a prestazioni in relazione al sinistro del giugno 2017, in quanto a RI
1 mancherebbe lo statuto di dipendente.
1.3. Con sentenza 35.2017.125 del
22 gennaio 2018, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso
interposto nel frattempo da RI 1, nel senso che gli atti sono stati rinviati
all’amministrazione affinché procedesse “… all’audizione del
ricorrente, il quale dovrà essere interrogato in merito all’utilizzo di locali
commerciali propri o in affitto, all’assunzione di personale proprio, agli
investimenti effettuati in relazione all’attività in questione, ecc.” e,
nell’ipotesi in cui gli fosse stato riconosciuto lo statuto di lavoratore dipendente,
verificasse “… se al momento in cui è avvenuto l’infortunio (20 giugno 2017),
era ancora vigente la copertura assicurativa …” (doc. 36).
La pronunzia
appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. In data 12
aprile 2018, l’assicuratore __________ ha emanato una decisione formale
mediante la quale ha confermato il rifiuto di assumere il sinistro del 20
giugno 2017, in quanto al momento in cui è occorso quest’ultimo non vi sarebbe
più stata copertura assicurativa (cfr. doc. 39).
Il 16 aprile 2018 RI 1 ha
inviato alla CO 1 uno scritto mediante il quale ha affermato di non entrare nel
merito del contenuto della decisione formale, la quale “… comunque viene contestata
per le motivazioni già esposte e tenendo ben presente anche gli ulteriori Doc.
Fatti
I + Doc. A – C prodotti.” (doc. 40).
In data 7 maggio 2018,
l’amministrazione ha assegnato all’interessato un termine per motivare la sua
opposizione alla decisione formale del 12 aprile 2018 (doc. 42).
Con scritto del 24 maggio
2018, RI 1 ha precisato in particolare che la “… predetta mia lettera [quella
datata 16 aprile 2018, n.d.r.] non fa riferimento ad alcuna opposizione da
parte del ricorrente; (…). Per una puntuale quanto tempestiva informazione vi
confermo che il vostro scritto del 12.04.2018 sarà trattato nell’ambito del
ricorso al TCA, già pronto per l’inoltro, e poiché quest’ultimo nel frattempo
si è già pronunciato nel merito riconoscendomi lo statuto di lavoratore
dipendente e come tale ho diritto a tutte le prestazioni previste dalle
rispettive assicurazioni sociali (AVS – AD – SUVA LPP – Cassa Malati).
L’importo a me dovuto è pari a frs. 14'284.40 oltre gli interessi del 5% +
spese ed accessori (ivi comprese le spese mediche e ospedaliere). A seguito di
quanto precede non entro nel merito del citato vostro scritto del 12 aprile
2018 che comunque viene contestato per le motivazioni già esposte e tenendo ben
presente anche gli ulteriori Doc. I + Doc. A – C prodotti.” (doc. 43).
1.5. Con ricorso del 12 giugno
2018, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscergli l’importo di
fr. 14'284.40 a titolo d’indennità giornaliere per il periodo 20 giugno – 31
ottobre 2017 oltre accessori, come pure le prestazioni sanitarie. Egli ha
inoltre domandato che il datore di lavoro produca la disdetta del rapporto di
lavoro onde potersi iscrivere alla disoccupazione, argomentando in particolare
quanto segue:
" (…).
Con lettera raccomandata del giorno 09 marzo 2018 il ricorrente RI
1 ha invitato la CO 1 __________ al versamento di frs. 14'284.40 oltre
interessi del 5% entro otto giorni.
Il ricorrente ha altresì comunicato alla CO 1 che non ha un
ufficio commerciale proprio e non ha una propria organizzazione di vendita e
neppure personale alle proprie dipendenze (doc. B), la opposizione di cui al
doc. D, emessa dalla CO 1 è stata annullata.
Avendo il TCA statuito, con la propria decisione di cui al doc. A,
che il ricorrente è un lavoratore dipendente subordinato, il rapporto di lavoro
è regolato dal Codice delle obbligazioni – Diritto del lavoro – art. 319 CO e
segg.
Viene pure fatto osservare che alla predetta decisione del TCA non
ha fatto seguito alcun ricorso presso il Tribunale federale di Lucerna, venendo
così a trovare di fronte a una sentenza incontestata cresciuta in giudicato.
(…).
… A tutta risposta telefonica la CO 1 ha poi preso posizione sul
contenuto del Doc. B inviato dal ricorrente, affermando che non provvederà ad
alcun pagamento richiesto, emettendo poi una nuova decisione in merito alle
prestazioni assicurative (doc. F).
(…).
… In data 24.05.2018 il ricorrente ha sollecitato nuovamente il
pagamento delle indennità di infortunio pari a frs. 14'284.40, rimasto però
senza alcun riscontro.
(…).
… Per quanto sopra esposto si rende necessario il presente ricorso
presso il TCA tendente ad ottenere il pagamento dell’indennità d’infortunio di
frs. 14'284.40, oltre interessi del 5%.”
(doc. I)
1.6. In risposta, la CO 1 ha
postulato, in via principale, che l’impugnativa venga dichiarata
irricevibile e, in subordine, la sua reiezione nel merito con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo
2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1
LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate
entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura di opposizione
si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della
previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA
stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52
cpv. 3 LPGA, la procedura d’opposizione è gratuita e di regola non sono
accordate ripetibili.
L’art. 56 cpv. 1 LPGA
recita che le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
2.3
Nella presente fattispecie, vista
l’assenza agli atti di una decisione impugnabile dinanzi a questo Tribunale ai
sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA, e cioè di una decisione su opposizione, il ricorso
interposto da RI 1 non può che essere dichiarato irricevibile (cfr. doc.
III, p. 5).
Il TCA osserva inoltre che,
al di là dei termini utilizzati nel suo scritto del 24 maggio 2018 (doc. 43:
“Il contenuto della predetta mia lettera non fa riferimento ad alcuna
opposizione da parte del ricorrente; …”), che sono verosimilmente il frutto di
un malinteso (di cui si dirà in seguito), è evidente che il ricorrente non
condivide il contenuto della decisione formale mediante la quale la CO 1 ha
confermato l’assenza di un suo obbligo a prestazioni. Egli si è del resto
chiaramente espresso in questo senso nel suo scritto del 16 aprile 2018 (doc.
40: “… non entro nel merito del citato vostro scritto del 12 aprile 2018 che
comunque viene contestato per le motivazioni già esposte e tenendo ben
presente anche gli ulteriori Doc. I + Doc. A – C prodotti.” – il corsivo è del
redattore).
Gli atti vanno dunque trasmessi
all’assicuratore infortuni convenuto affinché esamini l'opposizione dell'interessato.
Contro la decisione su
opposizione potrà, se del caso, essere interposto un ricorso presso il TCA
(art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere inoltrato anche se
l’assicuratore contro gli infortuni non emetterà, situazione evidentemente non
auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato.
Infine, con riferimento a
quanto l’insorgente sostiene nel proprio atto di ricorso (doc. I, p. 2: “Avendo
il TCA statuito, con la propria decisione di cui al doc. A, che il ricorrente è
un lavoratore dipendente subordinato …”), è utile precisare che, nella sua
sentenza 35.2017.125 del 22 gennaio 2018, questa Corte non ha deciso nel
merito la questione di sapere se a RI 1 vada o meno riconosciuto lo statuto di
lavoratore dipendente e neppure quella, che si porrebbe nell’ipotesi in cui
tale statuto venisse ammesso, di sapere se al momento in cui è accaduto
l’infortunio esisteva ancora una copertura assicurativa. È proprio allo scopo
di chiarire questi due aspetti che all’amministrazione è stato ordinato di
eseguire ulteriori accertamenti (cfr. doc. 36).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi alla CO 1 affinché esamini l’opposizione interposta da RI 1.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni