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Decisione

35.2018.51

Ricorso dichiarato irricevibile in assenza di una decisione impugnabile (decisione su opposizione). Atti trasmessi all'amministrazione per esame ed evasione opposizione

26 luglio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I + Doc. A – C prodotti.” (doc. 40).

In data 7 maggio 2018,

l’amministrazione ha assegnato all’interessato un termine per motivare la sua

opposizione alla decisione formale del 12 aprile 2018 (doc. 42).

Con scritto del 24 maggio

2018, RI 1 ha precisato in particolare che la “… predetta mia lettera [quella

datata 16 aprile 2018, n.d.r.] non fa riferimento ad alcuna opposizione da

parte del ricorrente; (…). Per una puntuale quanto tempestiva informazione vi

confermo che il vostro scritto del 12.04.2018 sarà trattato nell’ambito del

ricorso al TCA, già pronto per l’inoltro, e poiché quest’ultimo nel frattempo

si è già pronunciato nel merito riconoscendomi lo statuto di lavoratore

dipendente e come tale ho diritto a tutte le prestazioni previste dalle

rispettive assicurazioni sociali (AVS – AD – SUVA LPP – Cassa Malati).

L’importo a me dovuto è pari a frs. 14'284.40 oltre gli interessi del 5% +

spese ed accessori (ivi comprese le spese mediche e ospedaliere). A seguito di

quanto precede non entro nel merito del citato vostro scritto del 12 aprile

2018 che comunque viene contestato per le motivazioni già esposte e tenendo ben

presente anche gli ulteriori Doc. I + Doc. A – C prodotti.” (doc. 43).

1.5. Con ricorso del 12 giugno

2018, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscergli l’importo di

fr. 14'284.40 a titolo d’indennità giornaliere per il periodo 20 giugno – 31

ottobre 2017 oltre accessori, come pure le prestazioni sanitarie. Egli ha

inoltre domandato che il datore di lavoro produca la disdetta del rapporto di

lavoro onde potersi iscrivere alla disoccupazione, argomentando in particolare

quanto segue:

" (…).

Con lettera raccomandata del giorno 09 marzo 2018 il ricorrente RI

1 ha invitato la CO 1 __________ al versamento di frs. 14'284.40 oltre

interessi del 5% entro otto giorni.

Il ricorrente ha altresì comunicato alla CO 1 che non ha un

ufficio commerciale proprio e non ha una propria organizzazione di vendita e

neppure personale alle proprie dipendenze (doc. B), la opposizione di cui al

doc. D, emessa dalla CO 1 è stata annullata.

Avendo il TCA statuito, con la propria decisione di cui al doc. A,

che il ricorrente è un lavoratore dipendente subordinato, il rapporto di lavoro

è regolato dal Codice delle obbligazioni – Diritto del lavoro – art. 319 CO e

segg.

Viene pure fatto osservare che alla predetta decisione del TCA non

ha fatto seguito alcun ricorso presso il Tribunale federale di Lucerna, venendo

così a trovare di fronte a una sentenza incontestata cresciuta in giudicato.

(…).

… A tutta risposta telefonica la CO 1 ha poi preso posizione sul

contenuto del Doc. B inviato dal ricorrente, affermando che non provvederà ad

alcun pagamento richiesto, emettendo poi una nuova decisione in merito alle

prestazioni assicurative (doc. F).

(…).

… In data 24.05.2018 il ricorrente ha sollecitato nuovamente il

pagamento delle indennità di infortunio pari a frs. 14'284.40, rimasto però

senza alcun riscontro.

(…).

… Per quanto sopra esposto si rende necessario il presente ricorso

presso il TCA tendente ad ottenere il pagamento dell’indennità d’infortunio di

frs. 14'284.40, oltre interessi del 5%.”

(doc. I)

1.6. In risposta, la CO 1 ha

postulato, in via principale, che l’impugnativa venga dichiarata

irricevibile e, in subordine, la sua reiezione nel merito con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.

III).

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo

2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1

LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate

entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

La procedura di opposizione

si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della

previdenza professionale.

L'art. 52 cpv. 2 LPGA

stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine

adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici.

Inoltre, secondo l'art. 52

cpv. 3 LPGA, la procedura d’opposizione è gratuita e di regola non sono

accordate ripetibili.

L’art. 56 cpv. 1 LPGA

recita che le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

2.3

Nella presente fattispecie, vista

l’assenza agli atti di una decisione impugnabile dinanzi a questo Tribunale ai

sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA, e cioè di una decisione su opposizione, il ricorso

interposto da RI 1 non può che essere dichiarato irricevibile (cfr. doc.

III, p. 5).

Il TCA osserva inoltre che,

al di là dei termini utilizzati nel suo scritto del 24 maggio 2018 (doc. 43:

“Il contenuto della predetta mia lettera non fa riferimento ad alcuna

opposizione da parte del ricorrente; …”), che sono verosimilmente il frutto di

un malinteso (di cui si dirà in seguito), è evidente che il ricorrente non

condivide il contenuto della decisione formale mediante la quale la CO 1 ha

confermato l’assenza di un suo obbligo a prestazioni. Egli si è del resto

chiaramente espresso in questo senso nel suo scritto del 16 aprile 2018 (doc.

40: “… non entro nel merito del citato vostro scritto del 12 aprile 2018 che

comunque viene contestato per le motivazioni già esposte e tenendo ben

presente anche gli ulteriori Doc. I + Doc. A – C prodotti.” – il corsivo è del

redattore).

Gli atti vanno dunque trasmessi

all’assicuratore infortuni convenuto affinché esamini l'opposizione dell'interessato.

Contro la decisione su

opposizione potrà, se del caso, essere interposto un ricorso presso il TCA

(art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere inoltrato anche se

l’assicuratore contro gli infortuni non emetterà, situazione evidentemente non

auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato.

Infine, con riferimento a

quanto l’insorgente sostiene nel proprio atto di ricorso (doc. I, p. 2: “Avendo

il TCA statuito, con la propria decisione di cui al doc. A, che il ricorrente è

un lavoratore dipendente subordinato …”), è utile precisare che, nella sua

sentenza 35.2017.125 del 22 gennaio 2018, questa Corte non ha deciso nel

merito la questione di sapere se a RI 1 vada o meno riconosciuto lo statuto di

lavoratore dipendente e neppure quella, che si porrebbe nell’ipotesi in cui

tale statuto venisse ammesso, di sapere se al momento in cui è accaduto

l’infortunio esisteva ancora una copertura assicurativa. È proprio allo scopo

di chiarire questi due aspetti che all’amministrazione è stato ordinato di

eseguire ulteriori accertamenti (cfr. doc. 36).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi alla CO 1 affinché esamini l’opposizione interposta da RI 1.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni