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Decisione

35.2018.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 novembre 2018Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nella concreta evenienza, a

causa dell'infortunio del 13 gennaio 2017 RI 1 si è sottoposto il 14 gennaio

2017.

alla "osteosintesi con placca philos omero prossimale sinistro"

(doc. 20 e 21) e, a causa di un'infezione postoperatoria in sede della ferita

chirurgica alla spalla sinistra, il 21 febbraio 2017 alla "revisione di

ferita, biopsie, debridement spalla sinistra" e il 23 febbraio 2017

alla "revisione di ferita presa biopsie e chiusura di ferita"

(doc. 22-24).

Il 13 settembre 2017 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue: "(…) Per

quanto riguarda l'attività lavorativa, al momento il paziente rimane inabile al

100% per la propria mansione di rappresentante e quindi attività che lo obbliga

alla guida dell'auto e allo spostamento nella fattispecie aspirapolveri pesanti

(paziente riferisce circa 10 kg almeno per aspirapolvere). Potrebbe invece già

essere abile parzialmente per un'attività lavorativa confacente al suo stato di

salute attuale ovvero attività ad esempio di venditore con postazione in cassa

e spostamento di prodotti leggeri (meno di 1 kg con spostamenti al di sotto dei

90° di elevazione/abduzione) (…)" (doc. 82).

La visita medica __________

di chiusura del 10 novembre 2017, effettuata dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore (doc. 92), ha portato lo specialista a formulare le seguenti

considerazioni:

" (…)

Aspetti medico-assicurativi

Al momento del trauma assicurato in disoccupazione, ultima posizione

di riferimento rappresentante di aspirapolveri. In data odierna la situazione

clinica è ritenuta stabilizzata. Durante l'ultima visita medico-__________ del

22.06.2017

si era deciso per il ripristino di una capacità lavorativa completa

nella professione di riferimento, ripristino che non è stato possibile eseguire

a causa delle limitazioni funzionali e del dolore alla spalla sinistra. Per

questo motivo in data odierna viene definita una esigibilità lavorativa in

relazione allo stato dopo la frattura all'omero prossimale sinistro del

13.01

, da valutare nel mercato generale del lavoro con una capacità

lavorativa a partire dalla data odierna. La IMI è già stata assegnata in data

22.06.2017

L'esigibilità viene valutata in presenza dell'assicurato.

Esigibilità del lavoro

Molto spesso può sollevare e portare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) e leggeri

(5-10 kg) fino all'altezza dei fianchi, spesso può sollevare pesi medi (10-25

kg) fino all'altezza dei fianchi, di rado può sollevare e portare pesi pesanti

(25-45 kg) fino all'altezza dei fianchi, mai più può sollevare e portare pesi

molto pesanti fino all'altezza dei fianchi, spesso può sollevare e portare

oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg, mai più pub sollevare e portare

oltre l'altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare

attrezzi di precisione, attrezzi medi, di rado può eseguire lavoro pesante-lavoro

manuale rozzo, mai più può eseguire lavoro molto pesante, molto spesso può

eseguire la rotazione della mano. Di rado può eseguire lavori sopra la testa,

molto spesso può eseguire la rotazione, la posizione seduta/inclinata in

avanti, una posizione in piedi/inclinata in avanti, una posizione

inginocchiata, flessione delle ginocchia. Molto spesso può avere una posizione

di lunga durata seduta, una posizione di lunga durata in piedi, una posizione a

libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m, camminare oltre i 50 m,

camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato, salire su scale,

mai più può salire su scale a pioli. Possibile l'uso delle due mani, possibile

l'equilibrio e stare in equilibro."

Tenuto conto delle

indicazioni fornite dal proprio specialista di fiducia nella visita medica __________

di chiusura del 10 novembre 2017 (doc. 92), l’CO 1 ha quindi ritenuto che RI 1

andava considerato abile al lavoro al 100% (con rendimento pieno), a partire

dalla data di stabilizzazione dello stato di salute (segnatamente: 1° febbraio

2018), in un lavoro leggero, osservando le limitazioni fisiche poste dal medico

__________ e, quindi, con decisione formale del 22 marzo 2018, ha negato

all'assicurato una rendita LAINF alla luce di un grado di invalidità nullo

(ritenuti nel 2018, in quanto disoccupato per motivi congiunturali, un reddito

"da valido" di fr. 61'809.- fissato sulla base della TA1 2012, ramo

47.

- commercio al dettaglio -, uomini, livello 2 di competenze, riportato un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,8 ore computabili nel

2014.

ed aggiornato al 2018 e "da invalido" di fr. 65'075.- fissato

sulla base della TA1 2014, uomini, livello 2 di competenze, riportato un orario

medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 ed

aggiornato al 2018, applicando una deduzione sociale del 10%; doc. 104).

A seguito dell'opposizione inoltrata il 7 maggio 2018 dall'avv. __________ del

servizio giuridico della RA 1 (doc. 111), l'CO 1, con decisione su opposizione

del 14 maggio 2018 ha confermato la precedente decisione (doc. 115).

Nella concreta evenienza

questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal precitato medico

fiduciario - specialista nella materia che qui ci occupa che peraltro vanta

un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica - e

posta alla base della decisione avversata.

Il rapporto medico del 13

settembre 2017 del dr. med. __________ (doc. 82) è antecedente

alla valutazione effettuata il 10 novembre 2017 dal medico __________ mentre

nel successivo rapporto medico del 25 maggio 2018 il medesimo specialista,

consultato privatamente dall'assicurato, non si esprime in merito

all'esigibilità lavorativa, limitandosi ad osservare che "in

considerazione del quadro anatomo-patologico trova indicazione intervento di

protesi inversa (…). Il post-intervento prevede 2 settimane di immobilizzazione

e ca. 2 mesi di rieducazione" (doc. 118).

D'altra

parte per quanto riguarda la circostanza che tra la valutazione

dell’esigibilità lavorativa eseguita dal medico fiduciario dell'CO 1 e quella

effettuata dal medico di fiducia dell'assicurato il 13 settembre 2017, vi siano

alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali

(in particolare, circa l’entità dei pesi che l’assicurato è ancora in grado di

sollevare), è irrilevante. In effetti, il concetto d’invalidità è riferito a un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e

J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899; STCA

35.2017.54

del 19 ottobre 2017, consid. 2.2.5).

Giova pure ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante,

già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto

a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.

, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3). Il TF ha inoltre già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; STCA 32.2017.47 del 19 febbraio

2018, consid. 2.6.3). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare che

il ricorrente sia in grado di reperire nel mercato del lavoro

equilibrato una sufficiente gamma di posti di lavori rispondenti all'esigenza

di

spostamento di prodotti leggeri (meno di 1 kg con spostamenti al

di sotto dei 90° di elevazione/abduzione). Inoltre gli impedimenti

ritenuti dal medico di fiducia, non sono tali da poter sostenere che ci si

troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini

reintegrativi.

In questo senso, in una sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3,

riguardante un assicurato sofferente di patologie alla schiena, giudicato abile

in misura del 70% in attività sostitutive adeguate “… rispettose dei limiti

funzionali e che permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente

un cambiamento regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti

oppure posizioni prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano

di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in

condizioni favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi

(superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino

l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o

frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il Tribunale

federale ha ammesso l’esistenza di un “… un mercato del lavoro sufficiente in

cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non

pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296;

si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01

del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato

occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989

pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che

consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre

2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).“ (STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017, consid. 2.3.5).

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si

tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche

solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato

in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA

35.2018.38

del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno

2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA

35.2017.2

del 2 ottobre 2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998

e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del

3.

gennaio 2000).

L'esigibilità indicata dal medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile

alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo

proposito, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109

del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5 e STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017,

consid. 2.6, e rinvii giurisprudenziali ivi citati).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza

far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro

dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -

che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno

fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di venditore di

aspirapolveri).

Del

resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un

aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo

principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche

se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,

Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio

della riduzione del danno.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico (per lo meno, sino alla posa della protesi inversa, avuta

luogo il 5 luglio 2018).

Da ultimo, il TCA non ignora che il ricorrente al momento della

decisione su opposizione avversata era da poco 64enne. Tuttavia, come già

esposto al consid. 2.3.2 e come correttamente rilevato dall'CO 1 nei propri

allegati, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se

a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

2.4

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella

causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti i dati del 2018 (data di stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico dell'assi-curato: 1° febbraio 2018; doc. 89 e consid. 2.2).

2.5

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno infortunistico, RI 1, nel 2018,

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 61'809.- fissato, in quanto

disoccupato, sulla base della TA1 2014, ramo 47 (commercio al dettaglio), uomini,

livello 2 di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle

aziende di 41,8 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018.

Dalle tavole processuali si evince che l'assicurato, in sede di colloquio

dell'11 maggio 2017 in merito all'occupazione, ha riferito quanto segue:

" In __________

avevo conseguito, nel 1973, il diploma di perito tecnico e di perito meccanico.

Non avendo trovato lavoro avevo studiato per ottenere il diploma di venditore.

Diploma che avevo conseguito nel 1975. Come venditore avevo lavorato per due

anni, poi avevo frequentato l'università di __________ ed avevo ottenuto, nel

1980, la laurea di giurista. Conseguita la laurea per nove anni avevo lavorato

come giurista. Nel mese di marzo del 1990 mi ero trasferito in Svizzera ed

avevo trovato impiego come operaio asfaltatore presso la ditta __________ di __________.

Dal 1993 al 2007 avevo lavorato presso la __________ di __________ come

autista, magazziniere e responsabile del reparto vulcanizzazione. Al 31.12.07

ero stato licenziato perché l'attività era stata chiusa a __________ ed era

stata trasferita in __________. Per alcuni mesi avevo beneficiato della cassa

disoccupazione, poi avevo trovato impiego presso la ditta __________ di __________

come agente addetto al coordinamento del traffico stradale. Dal 2010 al 2011

avevo lavorato come rappresentante per la ditta __________ di __________. Mi

occupavo della vendita di un aspiratore ad acqua. A fine 2011 ero stato

licenziato a causa di un netto calo di lavoro. Mi ero iscritto alla cassa

disoccupazione sino al 31.10.12, poi dal 1.11.12 ero di nuovo stato assunto

presso la ditta __________ di __________. Prima di recarmi dai clienti prendevo

contatto con loro telefonicamente, poi mi recavo presso i clienti e mostravo il

funzionamento dell'aspirapolvere ad acqua. Non si trattava di un'attività

pesante dal lato fisico. L'aspirapolvere pesava una decina di chilogrammi. Dai

clienti dovevo mostrare loro il funzionamento dell'aspirapolvere e tutti

vantaggi che presentava per convincerli ad acquistarlo. Mi recavo pure presso i

clienti per controllare gli apparecchi e per eseguire delle eventuali

riparazioni. Se possibile presentavo pure ai clienti dei nuovi prodotti con la

speranza di riuscire a venderli. Giravo in tutto il Ticino con la mia vettura."

(doc. 43)

In siffatte circostanze

(sull'applicazione del livello 1 o 2 di competenza cfr. STF 8C_728/2016 del 21

dicembre 2016 consid. 3.3 con riferimenti; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017,

STF 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, STF 9C_177/2018 del 25 settembre 2018) e

tenuto pure conto che al momento dell'infortunio in disamina l'assicurato era

disoccupato per motivi congiunturali (cfr. in proposito STF 8C_728/2016 del 21

dicembre 2016 consid. 3.1 con riferimenti) e che al momento della decisione su

opposizione era da poco 64enne (cfr. art. 28 cpv. 4 OAINF), il salario "da

valido" di fr. 61'809.- fissato dall'CO 1 sulla base della TA1 2014, ramo

47.

(commercio al dettaglio), uomini, livello 2 di competenze, riportato un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,8 ore computabili nel

2014.

ed aggiornato al 2018, può essere fatto proprio da questa Corte.

Il "reddito da valido" dell'assicurato per il 2018

ammonta quindi a fr. 61'809.-.

2.6

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006

nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 141 V 1 consid. 5.

Nella

DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.7

Nella presente fattispecie,

l’amministrazione ha quantificato il reddito "da invalido" in fr.

65'075.- fissato sulla base della TA1 2014, uomini, livello 2 di competenze,

riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018, applicando una deduzione sociale

del 10% ex DTF 126 V 80 (cfr. decisione del 22 marzo 2018, doc. 104, confermata

in decisione su opposizione del 14 maggio 2018, doc. 115).

Va in primo luogo

constatato che l’assicuratore non ha fatto capo ai dati salariali risultati

dalle DPL, e ciò “per evitare un differente metodo di calcolo che mette a

confronto dati nazionali con quelli regionali, tanto più che la giurisprudenza

non permette in questo frangente il calcolo correttivo del gap salariale

(parallelismo)", posto che il reddito da valido è stato determinato in

applicazione dei dati salariali statistici (doc. 103).

Questo Tribunale condivide

l’agire dell’amministrazione. Del resto, anche in una sentenza 8C_728/2016 del

21.

dicembre 2016 consid. 4, l’Alta Corte ha stabilito il reddito da invalido

facendo capo ai dati salariali statistici (in questo senso, si veda pure la STF

8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. pure STCA 35.2017.87 del 6

dicembre 2017, consid. 2.9). Tanto più che al momento della decisione su

opposizione l'assicurato era da poco 64enne (cfr. art. 28 cpv. 4 OAINF).

La questione relativa

all'applicazione del livello di competenza 1 o 2 può rimanere qui indecisa, visto

che - quand'anche si applicasse il livello di competenza 1 (ipotesi

maggiormente favorevole all'assicurato) - RI 1 non ne trarrebbe alcun beneficio

per i motivi qui di seguito esposti.

In effetti, utilizzando i

dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello

di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'312.-. Riportando questo dato su 41.7 ore,

esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno

(fr. 5'537.76 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si

ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'656.27 (STCA 35.2017.76 del 4 ottobre

2018, consid. 2.6.1) e, per il 2018, un reddito annuo di fr. 67'994.55 (+ 0,5%:

doc. 103).

2.8

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal

TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella

sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.9

Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza,

una decurtazione del 10% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico

da invalido, "per tenere conto delle sue variabili professionali e personali"

(doc. 104)

Dal canto suo la rappresentante del ricorrente contesta la deduzione sociale

del 10% che non tiene debitamente conto della mancata mobilità della spalla,

della dolorabilità della stessa, dell'età, della nazionalità e degli anni di servizio,

che depongono per una riduzione massima del 25%.

Innanzitutto val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta

della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le

condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni

di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione),

che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre

2012, consid. 3; Meyer

Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo

2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).

Ferma questa premessa, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova

il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa

Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore

non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA,

ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia

tenuto debitamente conto degli effetti legati alla menomazione

infortunistica.

Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale

federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione

a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen

ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig

nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40.

Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002

Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c;

Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November

2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in

questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid.

4.2

, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto

2008.

consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il

fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in

questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Infine, per quanto concerne la

nazionalità, va evidenziato che l’insorgente, nato nel 1954 in __________ -

dove ha ottenuto il diploma di perito tecnico e di perito meccanico nel 1973,

il diploma di venditore nel 1975 e la laurea di giurista nel 1980 e dove ha

lavorato fino al 1989 come giurista - è in Svizzera dal 1990 e, tenuto conto

della professione di "responsabile della vulcanizzazione" e di "venditore

di aspirapolveri" svolte con successo per svariati anni in territorio

elvetico (doc. 43), si esprime senz'altro bene in italiano. In queste

circostanze, non vi è motivo per applicare un'ulteriore riduzioni per la

nazionalità dell’assicurato.

Stante quanto precede questo TCA non condivide né le critiche mosse dalla rappresentante del

ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver operato una

riduzione sociale del 10% né la decurtazione del 25% rivendicata dalla

patrocinatore dell'insorgente.

Il reddito da invalido di fr. 67'994.55 (cfr.

consid. 2.7), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonta

dunque a fr. 61'195.09.

Il "reddito da invalido" dell'assicurato per il 2018

ammonta quindi a fr. 61'195.09.

2.10

Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 61'195.09

al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e

cioè fr. 61'809.-, risulta essere del 0.99%, arrotondato

all'1% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

2.11

È dunque a ragione che l'CO 1

non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo, in ogni caso,

il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1

che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza tutelata.

Da notare che se, per pura ipotesi di lavoro, si prendesse in considerazione una

decurtazione sociale del 15%, si otterrebbe un grado d’invalidità del 6,49% ([61'809

- 57'795.35] x 100 : 61'809) arrotondato al 6,5% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121.

2.12

Da ultimo, va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione

di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

L'incarto della CO 1 è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr.

consid. 1.10).

2.13

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti