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Decisione

35.2018.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 dicembre 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.4.6. Nella concreta evenienza, a

seguito dell’infortunio del 19 maggio 2009, l’assicurato è stato posto al

beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 18% a far tempo dal

1° maggio 2013.

Dalle carte processuali

emerge che il grado d’invalidità del ricorrente è stato stabilito in applicazione

del metodo ordinario del raffronto dei redditi. In effetti, il reddito che egli

avrebbe conseguito senza l’infortunio, continuando a lavorare come asfaltatore

(reddito da valido: fr. 57’982) è stato raffrontato al reddito che avrebbe

potuto realizzare in un lavoro più leggero per tutto il giorno (ad es.,

l’operaio di fabbrica, il cassiere, l’aiuto stampatore, l’operaio di spedizione

e il magazziniere; reddito da invalido determinato secondo le DPL: fr. 47'613).

La rendita d’invalidità in

vigore è poi stata sottoposta a revisione nel 2016, a seguito dell’infortunio

occorso nel marzo 2014. In quell’ambito, la rendita è stata confermata, in

quanto i postumi infortunistici residuali a livello dell’arto superiore

sinistro, sommatisi a quelli interessanti il ginocchio destro, non sono stati

ritenuti atti a modificare in maniera apprezzabile l’esigibilità lavorativa

stabilita in occasione della chiusura del primo infortunio (la corrispondente

decisione dell’CO 1 è stata del resto confermata da questo Tribunale con la

sentenza 35.2017.41 del 25 settembre 2017, cresciuta in giudicato).

2.4.7. Al precedente considerando

sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione

(e, nel 2016, la conferma) di una rendita di invalidità del 18%.

Si tratta ora di esaminare la

situazione esistente fino al maggio 2018, momento in cui è stata emanata la

decisione su opposizione impugnata.

L’amministrazione sostiene

che lo stato del ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del luglio

2017, non sarebbe oggettivamente peggiorato in misura tale da determinare una

modifica dell’esigibilità lavorativa stabilita a margine della visita di

chiusura del 5 luglio 2016 (capacità lavorativa del 100% in attività idonee),

di modo che non sarebbero parimenti dati i presupposti per aumentare la rendita

d’invalidità in vigore (doc. 307, p. 4 – fasc. 1).

Secondo il TCA, quanto fatto

valere dall’istituto resistente trova in effetti riscontro nella documentazione

medica agli atti, così come è stato correttamente sottolineato dal dott. __________

nel suo apprezzamento del 24 aprile 2018 (doc. 305, p. 6 – fasc. 1: “Sulla base

di tali dati convergenti sia da un punto di vista strumentale sia da un punto

di vista clinico, e dai risultati dei test funzionali effettuati presso la Clinica

__________, appare evidente come non vi sia alcun peggioramento che possa

Considerandi

essere rilevato e che quindi motivi una nuova esigibilità lavorativa.” – il

corsivo è del redattore; dello stesso autore, si vedano pure le note di cui ai

doc. 220 e 243 – fasc. 1).

I “dati convergenti” a cui

ha fatto riferimento il medico di __________ dell’CO 1, sono quelli che risultano

dal rapporto 7 agosto 2017 del dott. Lafranchi (doc. 211, p. 2 – fasc. 1:

“Sulla base dei dati anamnestici, clinici e radiologici, il paziente presenta

sempre delle alterazioni articolari condrali, soprattutto retropatellari e

laterali dopo un evento traumatico avvenuto nel 2009 con frattura del piatto

tibiale e rotula, trattata conservativamente, che non rivela strutturalmente

al bilancio radiologico e di RM dei gravi progressivi peggioramenti tali da far

sospettare un deterioramento osteoartrosico marcato.” – il corsivo è del

redattore) e dalla valutazione della capacità funzionale effettuata dal

reumatologo dott. Badaracco sull’arco di due giornate nel mese di marzo 2018 (doc.

302, p. 9 – fasc. 1: “Le limitazioni fisiche dimostrate non sono spiegabili

con i reperti oggettivi patologici, con i risultati degli esami strumentali o

con le diagnosi somatiche. (…). Da un punto di vista medico-teorico l’assicurato

è abile al lavoro a tempo pieno per qualunque attività. (…). … tenendo

conto del fatto che piccoli problemi meccanici a livello di un’articolazione

che ha avuto una frattura intraarticolare non sempre sono completamente

rilevabili alle immagini, il lavoro esigibile non dovrebbe richiedere eccessivi

movimenti di flessione-estensione delle ginocchia in carico e la posizione

inginocchiata prolungata. Nei limiti del possibile il lavoro non dovrebbe

richiedere in modo molto ripetitivo il salire e scendere le scale, spostamenti

su terreni accidentati e spostamenti a piedi di molti km ogni giorno. Allo

stesso tempo dovrebbero essere evitati movimenti che richiedano molta forza con

il polso sinistro e siano molto ripetitivi.” – il corsivo è del redattore).

Analoghe indicazioni si

evincono pure dal referto 10 ottobre 2018 del Viceprimario di reumatologia

della Clinica __________, il quale ha innanzitutto affermato che, alla luce

degli esiti degli accertamenti compiuti, il principale problema dell’assicurato

consiste nella perdita del posto di lavoro e nelle conseguenti difficoltà

finanziarie. Egli ha inoltre rilevato che sebbene il ricorrente non sia più in

grado di svolgere una professione fisicamente pesante, circostanza che peraltro

nessuno contesta, sarebbe sicuramente importante una sua reintegrazione in

un’attività lavorativa quotidiana (doc. XV 1).

Le restanti certificazioni

a disposizione, segnatamente quelle prodotte con il ricorso e in corso di

causa, non appaiono atte a giustificare una diversa conclusione, e ciò nella

misura in cui nessuno pretende che il ginocchio destro sarebbe peggiorato a tal

punto da impedire all’assicurato lo svolgimento a tempo pieno di un’attività

lavorativa adeguata.

Ora, posto che le

condizioni di salute infortunistiche non hanno subito oggettive e significative

modifiche rispetto a quanto constatato al momento della revisione della rendita

susseguente al secondo infortunio e che anche l’esigibilità lavorativa è

rimasta la medesima, non sono dati i presupposti per aumentare la rendita

d’invalidità in vigore per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA.

In queste condizioni, il

TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, ritenendo che le

circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate.

In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

La decisione su

opposizione impugnata merita conferma anche su questo punto.

2.5

Con la propria impugnativa,

l’assicurato ha chiesto che anche l’entità dell’IMI venga ridefinita, tenuto

conto del preteso aggravamento dello stato del ginocchio destro (cfr. doc. I).

Tale aspetto non è stato

affrontato nella decisione su opposizione impugnata, motivo per cui il TCA non

è legittimato a pronunciarsi al riguardo. Su questo punto, il ricorso va

pertanto dichiarato irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto ricevibile, il

ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti