35.2018.53
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
17 dicembre 2018Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.53
mm
Lugano
17 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 maggio 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 maggio 2009, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di montatore di
ponteggi e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è
caduto da un tavolo mentre stava sistemando un’impalcatura procurandosi la
frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro.
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la
propria responsabilità e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Con decisione formale del 17
giugno 2013, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 ha accordato
all’assicurato una rendita d’invalidità del 18% dal 1° maggio 2013.
1.2. II 28 marzo 2014 RI 1 è
rimasto vittima di un secondo evento traumatico: egli è caduto mentre stava
caricando un camion e ha riportato la frattura scomposta del radio distale
sinistro, trattata mediante osteosintesi.
In data 9 dicembre 2016,
l’amministrazione ha emanato una decisione formale, poi confermata in sede di
opposizione, mediante la quale si è rifiutata di aumentare la rendita
d’invalidità in vigore in quanto, dal raffronto dei redditi, risultava un
discapito economico dell’11%. D’altro canto, essa ha attribuito all’assicurato
un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 10%, per i postumi
residuali del secondo infortunio.
Il ricorso interposto
dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 16 marzo 2017 è stato
respinto da questa Corte con sentenza 35.2017.41 del 25 settembre 2017,
cresciuta in giudicato.
1.3. Nel corso del mese di luglio
2017, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta dell’infortunio
del 19 maggio 2009, determinata da una recrudescenza dei dolori al ginocchio
destro (doc. 203 e 204 - fasc. 1).
L’CO 1 ha al riguardo
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto (amministrativamente) indennità
giornaliere per il periodo 10 luglio – 7 agosto 2017 (data del consulto
specialistico presso il chirurgo ortopedico dott. __________) (doc. 226, 231 e
233 - fasc. 1).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 ottobre 2017,
l’assicuratore ha comunicato al patrocinatore di RI 1 che, in assenza di un
peggioramento dello stato di salute infortunistico, “… non esiste nessun
diritto a prestazioni supplementari oltre alla rendita (doc. 251 - fasc. 1).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 255 – fasc. 1), in
data 14 maggio 2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 307 – fasc. 1).
1.5. Con tempestivo ricorso del 13
giugno 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione venga
condannata a corrispondergli ulteriori prestazioni e a stabilire l’importo
della rendita d’invalidità, rispettivamente dell’IMI.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente sostiene in particolare che “l’esercizio di un’attività
lucrativa nei termini stabiliti dalla decisione CO 1 non risulta essere
conforme allo stato di salute dell’assicurato che palesemente ha un danno tale
da non permettergli di eseguire tali attività, ma che anzi ripercuote
negativamente lo stato di salute”, e ciò facendo capo alle certificazioni agli
atti dei suoi medici curanti specialisti e non, i quali attesterebbero
l’intervento di un peggioramento dello stato del ginocchio destro (doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In corso di causa, il
rappresentante del ricorrente ha prodotto, a più riprese, ulteriore
documentazione medica (cfr. allegati ai doc. V, IX, XV e XXIV).
All’amministrazione è
stato concesso di prendere posizione in proposito (cfr. doc. VII, XIII +
allegati e doc. XIX + allegato).
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Litigiosa è la questione di
sapere se, a dipendenza della ricaduta annunciatagli nel luglio 2017,
l’istituto convenuto era legittimato a limitare la corresponsione
dell’indennità giornaliera al 7 agosto 2017 e a negare un aumento della rendita
d’invalidità in vigore, oppure no.
2.3. Diritto all’indennità
giornaliera dopo il 7.8.2017?
2.3.1. Determinata la rendita, le
prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati,
a norma dell'art. 21 cpv. 1 LAINF, se il beneficiario è
affetto da malattia professionale (lett. a), soffre di ricaduta o di postumi
tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure
mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione (lett. b), abbisogna
durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di
guadagno (lett. c) o è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere
migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un
notevole peggioramento (lett. d).
Secondo l’art. 21 cpv. 3
LAINF, in caso di ricadute e di postumi tardivi o se
l'assicuratore ordina il ripristino della cura medica, il beneficiario della
rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese
(art. 10 a 13). Il beneficiario della rendita, se subisce durante questo
periodo una perdita di guadagno, ha diritto all'indennità giornaliera calcolata
in base all'ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica.
Nella DTF 140
V 65 consid. 4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, in caso di
applicazione dell’art. 21 cpv. 3 LAINF, l’estinzione del diritto alle
prestazioni di corta durata e, quindi, l’esame dell’eventuale aumento della
rendita d’invalidità in vigore, avvengono alla chiusura della cura medica,
come già era stato il caso al momento della prima assegnazione di rendita (“Bei
Rückfällen und Spätfolgen hat der Rentenbezüger gemäss Art. 21 Abs. 3 UVG Anspruch
auf die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen, wobei er bei einer allfälligen
Verdiensteinbusse ebenfalls ein Taggeld erhält. Damit
soll wiederum die Zeit bis zum Abschluss der Heilbehandlung, gestützt auf
welchen über die Rentenerhöhung entschieden werden kann, überbrückt werden. Die
Erhöhung der Rente hat wie bei der erstmaligen Rentenzusprechung auf den
Zeitpunkt des Abschlusses der Heilbehandlung hin zu erfolgen.”).
Al
riguardo, è utile rilevare che il diritto alle cure cessa qualora dalla loro
continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute
dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento
insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni
di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di
alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti
stazionario (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.3.2. Nel caso di specie,
l’amministrazione sostiene che lo stato del ginocchio destro si sarebbe
stabilizzato, al più tardi, al momento del consulto del 7 agosto 2017
presso il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,
di modo che è a quel momento che è venuto meno il diritto all’indennità
giornaliera (doc. 307, p. 4 – fasc. 1).
Dalle tavole processuali
risulta che, il 7 agosto 2017, RI 1 ha in effetti privatamente consultato il
dott. __________, il quale ha rilevato che, alla luce degli accertamenti
eseguiti nel frattempo (radiografie e RMN), lo stato del ginocchio destro non
evidenziava “… strutturalmente (…) dei gravi progressivi peggioramenti tali da
far sospettare un deterioramento osteoartrosico marcato. Ritrovo piuttosto
un’attivazione della sintomatologia, probabilmente facilitata dalla tipologia
di attività professionale a lungo in posizione eretta in questo paziente in
sovrappeso, che rispetto a 4 anni fa ha una presa ponderale di circa 13-14
kg.”. In merito all’ulteriore procedere terapeutico, lo specialista ha
consigliato “… un’attitudine conservatrice con una medicazione
antalgica-antinfiammatoria per os e locale, condroprotettivi, quindi un
programma fisioterapico dolce, eventualmente combinabile con attività in acqua,
associato ad un’infiltrazione intraarticolare con anestetico locale, derivato
corticoide + viscosupplementazione …”. Egli ha peraltro esplicitamente escluso
“… indicazioni operatorie complementari tali da modificare la situazione.”
(doc. 211 – fasc. 1).
Il 28 dicembre 2017,
l’insorgente è stato visitato dal PD dott. __________, responsabile della
chirurgia del ginocchio presso la Clinica __________ di __________. Dal
relativo referto risulta che lo specialista ha refertato dei chiari segni
d’attivazione di un’incipiente gonartrosi post-traumatica. A suo avviso, però,
il gonfiore del ginocchio non poteva essere spiegato soltanto dalle lesioni
osteocondrali, consigliando perciò un consulto reumatologico. Egli ha inoltre
suggerito di proseguire con le terapie conservative, escludendo l’esecuzione
sia di un impianto protesico sia di un’osteotomia correttiva (doc. 271 – fasc.
1).
Una nuova consultazione
presso la Clinica __________ ha avuto luogo il 1° marzo 2018. In quell’occasione,
il dott. __________, Capoclinica di ortopedia, ha rilevato che l’CO 1 avrebbe
dovuto disporre una valutazione in materia di medicina del lavoro, in quanto, a
suo avviso, un’attività lavorativa pesante dal profilo dell’impegno fisico, da
svolgere in posizione prevalentemente eretta, non entrava più in linea di conto
(doc. 297 – fasc. 1).
In data 27/28 marzo 2018,
l’insorgente è stato sottoposto a una valutazione della capacità funzionale
presso la Clinica __________ di __________, per conto dell’istituto
assicuratore resistente. Con rapporto del 29 marzo 2018, il dott. __________,
spec. FMH in reumatologia, ha osservato che “da un punto di vista oggettivo il
paziente è dunque guarito molto bene sia per quanto riguarda la lesione al
ginocchio sia per quanto riguarda la lesione al polso. Le lamentele attuali e
le limitazioni funzionali che ne derivano non hanno un correlato oggettivo
proporzionato all’entità delle stesse e sono da interpretare prevalentemente
nell’ambito di un fenomeno di amplificazione di sintomi (verificata ai test)
rispettivamente di una volontaria esagerazione di sintomi. Un’obesità molto
severa può contribuire negativamente ad amplificare piccoli problemi meccanici
residui al ginocchio destro e, anamnesticamente, ora anche al ginocchio
sinistro. (…). Riguardo al risultato dei test, questi confermano la presenza di
un’amplificazione di sintomi di alto grado. Vi sono molte discordanze e
inconsistenze. In presenza di una amplificazione di sintomi importante ma anche
di una collaborazione molto parziale, i risultati dei test non sono
interpretabili. (…). Fa dunque stato la valutazione medico-teorica della
capacità lavorativa.”.
Quindi, da un punto di
vista medico-teorico, il dott. __________ ha dichiarato l’assicurato totalmente
abile al lavoro per qualunque attività che non implichi eccessivi movimenti di
flessione-estensione delle ginocchia in carico, la posizione inginocchiata prolungata,
il ripetitivo salire e scendere le scale, nonché spostamenti su terreni
accidentati e di lunga durata (doc. 302 – fasc. 1).
Con apprezzamento del 24
aprile 2018, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha sostenuto che
“sulla base di tali dati convergenti sia da un punto di vista strumentale sia
da un punto di vista clinico, e dai risultati dei test funzionali effettuati
presso la Clinica __________, appare evidente come non vi sia alcun
peggioramento che possa essere rilevato e che quindi motivi una nuova
esigibilità lavorativa. Anzi l’esigibilità lavorativa espressa durante i test
alla visita a __________ è addirittura più stringente di quella effettuata dal
medico __________ all’ultima visita medico-__________ del 05.07.2016. In
particolare non solo l’attività assicurata è esigibile ma anche quella a cui
era adibito in luglio 2017 quale programma occupazionale (sicurezza stradale,
dove non doveva alzare pesi e camminare su terreni sconnessi). In attività
idonee può essere confermata una capacità lavorativa totale. Pertanto si
ritiene che l’esigibilità a suo tempo espressa sia non solo adeguata, ma
decisamente calzante anche per le ultime rilevazioni effettuate circa
l’attività assicurata.” (doc. 305 – fasc. 1).
Ulteriore documentazione
medica è stata prodotta in corso di causa.
In occasione della visita
del 16 maggio 2018 presso l’Ambulatorio di traumatologia e ortopedia
dell’Ospedale __________ di __________, il dott. __________, Capoclinica, ha
ridiscusso con il ricorrente le opzioni terapeutiche ancora aperte, precisando
che l’impianto di protesi totale del ginocchio presupponeva un significativo
calo ponderale. All’assicurato è quindi stata prescritta fisioterapia per
mobilizzazione del ginocchio destro, nonché l’assunzione di medicamenti
antidolorifici (doc. L).
Dalle certificazioni 14
maggio, 5 giugno e 11 luglio 2018 del dott. __________, spec. FMH in medicina
interna generale, non emergono nuovi e rilevanti elementi di valutazione (cfr.
doc. N, O e V 3).
Il 28 giugno e il 5 luglio
2018 hanno avuto luogo delle ulteriori consultazioni presso l’Ambulatorio di
traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, a margine
delle quali i dottori __________ e __________, Capoclinica rispettivamente
Viceprimario dello stesso, hanno stabilito d’inviare l’assicurato “… ad un
controllo nutrizionistico e valutare l’opportunità o la compliance per una cura
di calo ponderale; una volta raggiunta una massa con index inferiore ai 40 ci
rendiamo disponibili ad eseguire un intervento chirurgico che possa portare
alla risoluzione o al miglioramento del quadro clinico stesso; trattasi
comunque di interventi chirurgici a carattere graduale, intendo la possibilità
di dover eseguire prima un’artroscopia valutativa per confermare la corretta
indicazione chirurgica ad un eventuale intervento sostitutivo di artro-protesi
qualora gli altri trattamenti chirurgici fossero falliti. È una condizione
clinica dolorosa del paziente dal punto di vista lesivo intra-articolare e può
giustificare la sintomatologia dolorosa del paziente anche se aggravata da
ulteriori componenti percettive non direttamente correlabili ad una patologia
ortopedica.” (doc. V 2).
Con rapporto relativo alla
visita del 23 agosto 2018, il dott. __________ ha posto l’indicazione
chirurgica, considerate la sintomatologia denunciata dal ricorrente al
ginocchio destro e l’inutilità dei trattamenti conservativi sino ad allora applicati
(doc. IX 1).
Con referto del 19
settembre 2018, il dott. __________ ha auspicato che l’assicuratore chiedesse
un secondo parere a uno specialista del ginocchio in merito all’ulteriore
procedere terapeutico (doc. XIII 2).
In data 3 ottobre 2018, RI
1 ha consultato i reumatologi della Clinica __________ di __________, i quali
hanno posto la diagnosi d’incipiente gonartrosi laterale destra. Il ginocchio
destro non presentava disturbi di natura infiammatoria, né una CRPS. Al momento
della visita, non era neppure presente un versamento intrarticolare, di modo
che non si è potuto procedere a una punzione e relativa analisi. A loro avviso,
l’assicurato soffre soprattutto per la perdita del posto di lavoro e per la
difficile situazione finanziaria in cui versa la sua famiglia. Gli specialisti
zurighesi hanno ritenuto prematuro l’impianto di una protesi vista l’età del
paziente e, pertanto, consigliato una terapia conservativa (riabilitazione
stazionaria o ambulatoriale, nonché misure antalgiche), come pure un sostegno
psicologico/psichiatrico. Essi hanno infine negato che il ricorrente sia in
grado di svolgere un lavoro fisicamente pesante ma, d’altra parte, hanno auspicato
che egli possa essere reintegrato in un’attività lavorativa quotidiana (doc. XV
1).
Con apprezzamento del 12
novembre 2018, i dottori __________ e __________, attivi presso il Centro __________
di __________, hanno negato che sia indicato sottoporre l’insorgente all’artroscopia
prospettata dal dott. __________ e, d’altra parte, dichiarato stabilizzato lo
stato del ginocchio destro (doc. XIX 1, p. 8: “Sì, gli accertamenti effettuati
nel corso degli anni mostrano una frattura del piatto tibiale esterno guarita e
con lievi alterazioni della cartilagine, attribuibili a lesioni
post-infortunistiche, che rimangono stabili.”).
Con referto del 29 ottobre
2018, i dottori __________ e __________, Viceprimario, rispettivamente
Capoclinica, dell’Unità di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________
di __________, hanno dichiarato che “l’indicazione sarebbe quella di una
protesi monocompartimentale esterna di ginocchio che però al momento dato
l’eccessivo peso del paziente sarebbe rischiosa. Chiediamo quindi al collega
Dr. __________ di convocare il paziente per una visita e una eventuale
programmazione chirurgica. Noi rivedremo il paziente una volta eseguita la
visita in chirurgia bariatrica.” (doc. XXIII 1).
2.3.3. Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, il TCA constata che dalla documentazione medica esposta al
considerando precedente emerge che, fatta eccezione per i sanitari
dell’Ambulatorio di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________
(cfr. doc. V 2, doc. IX 1 e doc. XIII 2), tutti gli altri specialisti chiamati
a pronunciarsi circa l’ulteriore procedere terapeutico, hanno negato, allo
stato attuale delle cose, l’indicazione a sottoporre l’insorgente a un
intervento chirurgico, segnatamente a un intervento di protesizzazione del
ginocchio destro, privilegiando un approccio meramente conservativo.
Si è espresso in questo
senso il chirurgo ortopedico dott. __________ a margine della visita del 7
agosto 2017 (doc. 211), il cui parere è poi stato confermato, in particolare,
dal PD dott. __________ (doc. 271) e dai reumatologi della Clinica __________
(doc. XV 1), tutti specialisti che sono stati privatamente consultati
dall’assicurato stesso.
Da notare che anche il
dott. __________, il cui (secondo) parere era stato sollecitato proprio dal
dott. __________ dell’Ambulatorio di __________ (cfr. doc. XIII 2), ha rilevato
che l’indicazione a sottoporre RI 1 a un impianto di protesi
monocompartimentale del ginocchio, è condizionata a una significativa perdita
di peso da parte sua (per questa ragione è poi stato disposto un consulto di
chirurgia bariatrica) (doc. XXIII 1).
Ora, tenuto conto che,
secondo la giurisprudenza federale precedentemente citata (cfr. supra,
consid. 2.3.1.), il diritto alle prestazioni di corta durata si estingue, anche
nell’ambito dell’art. l’art. 21 cpv. 3 LAINF, al momento della chiusura della
cura medica ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e considerato che, nel caso sub
judice, è stata dimostrata con un sufficiente grado di verosimiglianza l’assenza
di provvedimenti terapeutici atti a migliorare la capacità lavorativa residua
del ricorrente, questa Corte non può che confermare la decisione dell’CO 1 di
porre fine al pagamento dell’indennità giornaliera, al più tardi, a contare dall’8
agosto 2017.
Pertanto, nella misura in
cui l’assicurato ha inteso pretendere la corresponsione di ulteriori indennità
giornaliere oltre a quelle già riconosciutegli, la sua impugnativa deve essere
respinta.
2.4. Aumento della rendita
d’invalidità in vigore?
2.4.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,
se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
2.4.2. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza
federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato
nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria
decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.4.3. Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,
un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità
del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.4.4. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.4.5. La questione di sapere se si è
prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la
decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3
non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008
del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente
si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè
essenzialmente equilibrato.
Fatti
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse
conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa è la
diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.4.6. Nella concreta evenienza, a
seguito dell’infortunio del 19 maggio 2009, l’assicurato è stato posto al
beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 18% a far tempo dal
1° maggio 2013.
Dalle carte processuali
emerge che il grado d’invalidità del ricorrente è stato stabilito in applicazione
del metodo ordinario del raffronto dei redditi. In effetti, il reddito che egli
avrebbe conseguito senza l’infortunio, continuando a lavorare come asfaltatore
(reddito da valido: fr. 57’982) è stato raffrontato al reddito che avrebbe
potuto realizzare in un lavoro più leggero per tutto il giorno (ad es.,
l’operaio di fabbrica, il cassiere, l’aiuto stampatore, l’operaio di spedizione
e il magazziniere; reddito da invalido determinato secondo le DPL: fr. 47'613).
La rendita d’invalidità in
vigore è poi stata sottoposta a revisione nel 2016, a seguito dell’infortunio
occorso nel marzo 2014. In quell’ambito, la rendita è stata confermata, in
quanto i postumi infortunistici residuali a livello dell’arto superiore
sinistro, sommatisi a quelli interessanti il ginocchio destro, non sono stati
ritenuti atti a modificare in maniera apprezzabile l’esigibilità lavorativa
stabilita in occasione della chiusura del primo infortunio (la corrispondente
decisione dell’CO 1 è stata del resto confermata da questo Tribunale con la
sentenza 35.2017.41 del 25 settembre 2017, cresciuta in giudicato).
2.4.7. Al precedente considerando
sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione
(e, nel 2016, la conferma) di una rendita di invalidità del 18%.
Si tratta ora di esaminare la
situazione esistente fino al maggio 2018, momento in cui è stata emanata la
decisione su opposizione impugnata.
L’amministrazione sostiene
che lo stato del ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del luglio
2017, non sarebbe oggettivamente peggiorato in misura tale da determinare una
modifica dell’esigibilità lavorativa stabilita a margine della visita di
chiusura del 5 luglio 2016 (capacità lavorativa del 100% in attività idonee),
di modo che non sarebbero parimenti dati i presupposti per aumentare la rendita
d’invalidità in vigore (doc. 307, p. 4 – fasc. 1).
Secondo il TCA, quanto fatto
valere dall’istituto resistente trova in effetti riscontro nella documentazione
medica agli atti, così come è stato correttamente sottolineato dal dott. __________
nel suo apprezzamento del 24 aprile 2018 (doc. 305, p. 6 – fasc. 1: “Sulla base
di tali dati convergenti sia da un punto di vista strumentale sia da un punto
di vista clinico, e dai risultati dei test funzionali effettuati presso la Clinica
__________, appare evidente come non vi sia alcun peggioramento che possa
Considerandi
essere rilevato e che quindi motivi una nuova esigibilità lavorativa.” – il
corsivo è del redattore; dello stesso autore, si vedano pure le note di cui ai
doc. 220 e 243 – fasc. 1).
I “dati convergenti” a cui
ha fatto riferimento il medico di __________ dell’CO 1, sono quelli che risultano
dal rapporto 7 agosto 2017 del dott. Lafranchi (doc. 211, p. 2 – fasc. 1:
“Sulla base dei dati anamnestici, clinici e radiologici, il paziente presenta
sempre delle alterazioni articolari condrali, soprattutto retropatellari e
laterali dopo un evento traumatico avvenuto nel 2009 con frattura del piatto
tibiale e rotula, trattata conservativamente, che non rivela strutturalmente
al bilancio radiologico e di RM dei gravi progressivi peggioramenti tali da far
sospettare un deterioramento osteoartrosico marcato.” – il corsivo è del
redattore) e dalla valutazione della capacità funzionale effettuata dal
reumatologo dott. Badaracco sull’arco di due giornate nel mese di marzo 2018 (doc.
302, p. 9 – fasc. 1: “Le limitazioni fisiche dimostrate non sono spiegabili
con i reperti oggettivi patologici, con i risultati degli esami strumentali o
con le diagnosi somatiche. (…). Da un punto di vista medico-teorico l’assicurato
è abile al lavoro a tempo pieno per qualunque attività. (…). … tenendo
conto del fatto che piccoli problemi meccanici a livello di un’articolazione
che ha avuto una frattura intraarticolare non sempre sono completamente
rilevabili alle immagini, il lavoro esigibile non dovrebbe richiedere eccessivi
movimenti di flessione-estensione delle ginocchia in carico e la posizione
inginocchiata prolungata. Nei limiti del possibile il lavoro non dovrebbe
richiedere in modo molto ripetitivo il salire e scendere le scale, spostamenti
su terreni accidentati e spostamenti a piedi di molti km ogni giorno. Allo
stesso tempo dovrebbero essere evitati movimenti che richiedano molta forza con
il polso sinistro e siano molto ripetitivi.” – il corsivo è del redattore).
Analoghe indicazioni si
evincono pure dal referto 10 ottobre 2018 del Viceprimario di reumatologia
della Clinica __________, il quale ha innanzitutto affermato che, alla luce
degli esiti degli accertamenti compiuti, il principale problema dell’assicurato
consiste nella perdita del posto di lavoro e nelle conseguenti difficoltà
finanziarie. Egli ha inoltre rilevato che sebbene il ricorrente non sia più in
grado di svolgere una professione fisicamente pesante, circostanza che peraltro
nessuno contesta, sarebbe sicuramente importante una sua reintegrazione in
un’attività lavorativa quotidiana (doc. XV 1).
Le restanti certificazioni
a disposizione, segnatamente quelle prodotte con il ricorso e in corso di
causa, non appaiono atte a giustificare una diversa conclusione, e ciò nella
misura in cui nessuno pretende che il ginocchio destro sarebbe peggiorato a tal
punto da impedire all’assicurato lo svolgimento a tempo pieno di un’attività
lavorativa adeguata.
Ora, posto che le
condizioni di salute infortunistiche non hanno subito oggettive e significative
modifiche rispetto a quanto constatato al momento della revisione della rendita
susseguente al secondo infortunio e che anche l’esigibilità lavorativa è
rimasta la medesima, non sono dati i presupposti per aumentare la rendita
d’invalidità in vigore per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA.
In queste condizioni, il
TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, ritenendo che le
circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate.
In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
La decisione su
opposizione impugnata merita conferma anche su questo punto.
2.5
Con la propria impugnativa,
l’assicurato ha chiesto che anche l’entità dell’IMI venga ridefinita, tenuto
conto del preteso aggravamento dello stato del ginocchio destro (cfr. doc. I).
Tale aspetto non è stato
affrontato nella decisione su opposizione impugnata, motivo per cui il TCA non
è legittimato a pronunciarsi al riguardo. Su questo punto, il ricorso va
pertanto dichiarato irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto ricevibile, il
ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti