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Decisione

35.2018.54

Reddito da invalido. NO DPL (14). CCL aziendale non trova applicazione alla presente fattispecie. Maggiori informazioni alle precedenti attività: accontentato oppure GAP salariale? IMI. Confermata. Ri

29 novembre 2018Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze

economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella concreta evenienza,

sono contestate le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella

causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2018 (data di

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell'assi-curato: 1°

gennaio 2018; doc. 107 e consid. 2.1.).

2.5

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore

infortuni resistente, senza il danno infortunistico, RI 1, avrebbe

realizzato nel 2018 un guadagno annuo lordo di fr. 37'856.-, considerando la

base oraria (di fr. 16.00/h previsti dal CCL stipulato tra la __________ e l’RA

1.

per il periodo 2016-2018) e la media mensile di 182 ore (oltre a tredicesima;

doc. 123)

Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore

di lavoro (doc. 114) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere

fatto proprio da questa Corte.

Il "reddito da valido" per il 2018 ammonta quindi a fr.

37'856.-.

2.6

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la

quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è

soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di

priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi

- ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno

cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e,

dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza,

l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato,

su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve

far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.

In una

sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha

ritenuto auspicabile che l’CO 1 produca un estratto della banca dati DPL, nel

caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò

per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in

funzione del risultato desiderato.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2,8C_448/2014

del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2,8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al

consid. 4.1, 4.3, 4.6,8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3,

4.

, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, per prassi,

l’assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso

concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -

Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,

p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier

Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=

Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss

jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?

Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von

mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung

getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen genannte

gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“ - il

corsivo é della redattrice; cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014).

Nell'appena citata STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto non censurabile

la precitata prassi dell’ICO 1, secondo cui il requisito di rappresentatività è

soddisfatto quando sono almeno 25 le DPL che entrano in considerazione in un

caso concreto.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale

federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso

solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.

l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in

cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322

consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Nella DTF 134 V 322 l'Alta Corte aveva stabilito al considerando 4.1 che Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha

realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si

sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo

dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a

livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito

effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure

ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del

valore statistico.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5 (STCA 35.2016.57 del 9 gennaio 2017,

consid. 2.7.2).

Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2;

STCA 35.2016.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.9).

2.7

Dalle tavole processuali risulta che l’CO 1 ha quantificato in fr.

67'859.50 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2014, media totale,

livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2018, operando

deduzione sociale del 15% "per tenere conto delle sue variabili

personali e professionali"), giungendo così all’importo

di fr. 57'681.- (doc. 123, 125 e 139).

L’assicurato contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore osservando

quanto segue:

"Nello specifico, il ricorrente era

impiegato nel settore della metallurgia, esercitando una mansione senza

funzione di quadro. Prendendo come base di riferimento la Tabella RSS TA1_b

anno 2014, un lavoratore attivo nel settore della Metallurgia, senza funzioni

di quadro, percepisce un salario medio mensile pari a fr. 5'639.00 (cfr. cifre

24-25). Tenendo in considerazione che l'assicurato era attivo in misura di 42

ore settimanali, l'appena indicato dato economico deve quindi essere adeguato a

tale grado di impiego, in quanto le RSS sono definite sulla base di

un'occupazione settimanale pari a 40 ore: fr. 5'639.00 : 40 x 42 = fr. 5'921.

Conseguentemente, il reddito annuo statistico di riferimento ammonta a fr.

71'052.00 annui (fr. 5'921.00 x 12 mesi). Tale importo statistico è riferito

all'anno 2014, rivalutando tale dato nominalmente dello 0.4% per il 2015, dello

0.

% per il 2016 e 0.5% per il 2017 e 2018, un operaio occupato nel settore

della metallurgia potrebbe conseguire un reddito medio annuo pari a fr.

72'556.00. Ne discende quindi un GAP salariale rispetto al reddito conseguito

presso __________ pari al 43%, già considerata la franchigia del 5%. Una

persona occupata in un'attività semplice potrebbe percepire un salario annuo

medio pari a fr. 67'859.50, come rilevato dalla CO 1 stessa sulla base delle

RSS. Deducendo il GAP salariale definito più sopra, oltre alla deduzione

sociale al 15% calcolato da parte resistente, si ottiene che il salario da

invalido ipoteticamente conseguibile dal signor RI 1 ammonta a fr. 32'878.00." (doc. I, pag. 3).

2.8

Innanzitutto, il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha

correttamente rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle

DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce

dell’esigibilità lavorativa tracciata dal medico __________ (14 – cfr.

estratto di cui al doc. 123) va considerato insufficiente per rappresentare

adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la già

citata STCA 35.2014.20 del 28

luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato).

Per i motivi qui sotto esposti il TCA non può fare proprio il reddito da

invalido determinato dall'assicuratore LAINF sulla base dei dati

statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS)

edita dall'Ufficio federale di statistica, senza che vengano prima

svolti ulteriori accertamenti economici.

2.8.1

Nelle

sentenze 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha

stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo

d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si

vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, pubblicata in:

SVR 2017 UV Nr. 32, in cui la Corte federale ha precisato che questa

giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei

quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di

lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3;

STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.11; STCA 35.2017.84 del 19

febbraio 2018, consid. 2.4.7; STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.6.1;

STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.6).

Nella sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid.

4.

, con riferimenti, il TF, in un caso AI ticinese riguardante un pittore

imbianchino dal 1972 che aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa

iniziale anche dopo un grave infortunio agli arti inferiori nei limiti

funzionali stabiliti, ha rammentato che: "Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido) è decisivo stabilire quanto essa

guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non

fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle

circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto

possibile e, di regola, ci si fonderà sull'ultimo conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2

pag. 30; 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59

con riferimenti). Tuttavia, in circostanze particolari, ci si può scostare da

questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica

(cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimenti). In tale contesto, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore

hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti

collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04

del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I

379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.)." Nel caso ticinese che il TF era stato chiamato a giudicare, al

consid. 4.3, ha quindi rilevato che "Il

ricorrente, pittore imbianchino dal 1972, ha continuato a svolgere la sua

attività lavorativa iniziale anche dopo il grave infortunio agli arti

inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È evidente che in più di 40 anni

d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo ridotto e benché non abbia

ottenuto nessun certificato di formazione pratica, egli ha potuto acquisire una

solida esperienza professionale, di rilevante importanza in un lavoro

prevalentemente di natura manuale come quello di pittore imbianchino. Non si

giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che rimane eccezionale, dei dati

derivanti dal CCL di categoria in termini apodittici e acritici. La grande

esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di attività esclude l'utilizzo dei

valori minimi previsti nel CCL di categoria." Il

TF ha quindi concluso, sempre al consid. 4.3, che in quel caso "la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili dal

CCL di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può essere

seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in applicazione

dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica

(di seguito: ISS)." Il TF, al consid. 5.2, ha infine applicato la TA1 2012, settore 41-43 riferito alla costruzione (cfr. a tal riguardo il

fascicolo edito dall'Ufficio federale di statistica sulle note esplicative

concernenti la nomenclatura generale delle attività economiche, NOGA 08, in cui

si fa riferimento ai lavori di intonacatura, n. 4331 pag. 123, e a quelli di

tinteggiatura, n. 433401 pag. 124), per gli uomini, livello 1 di competenza

(malgrado la lunga esperienza lavorativa il ricorrente non ha mai perfezionato

la sua formazione, condizione oggi necessaria per beneficiare di un livello di

competenza maggiore, a tal riguardo cfr. sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre

2016.

consid. 3.3) ed ha adattato l'importo ottenuto all'evoluzione dei salari

nominali, tenendo conto del settore di attività ritenuto, in casu costruzione

(THOMAS ACKERMANN, Die Bemessung des Invaliditätsgrades, in: KIESER/LENDFERS

[editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2012, pag. 36) come pure adeguato

all'orario medio settimanale nelle aziende nel 2014.

Giova qui pure ricordare che questa Corte non ha applicato alcuna

riduzione a titolo di gap salariale nella STCA 35.2017.121

del 20 marzo 2018, consid. 2.2.6, considerato che in quel caso i dipendenti

della società (nazionale) in questione sottostavano a un proprio

contratto collettivo di lavoro e venivano retribuiti nel rispetto dei salari

minimi ivi previsti.

In concreto, il TCA ritiene che, ai fini di

un eventuale parallelismo dei redditi, il CCL stipulato

tra la __________ di __________ e l'RA 1 non sia

applicabile al caso di specie, avendo unicamente valenza aziendale ed

essendo quindi riferito esclusivamente al proprio datore di lavoro, che,

tuttavia, sulla base degli atti di causa non è una società nazionale o multinazionale

(o partecipante in altre società nazionali ed estere similari, come concesso

dallo scopo sociale iscritto al registro di commercio risultante dal Doc. E) e

non ha, pertanto, valenza nazionale (o, per lo meno, regionale).

Giova del resto ribadire che già l'uso degli stessi CCL di categoria (e

tale - val qui la pena di ribadire - non può essere considerato un CCL

aziendale riferito ad una singola società che non è nazionale né

multinazionale) ha carattere eccezionale (cfr. la citata STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017, consid. 4.3).

2.8.2

Il

TCA osserva che dalle tavole processuali emerge la descrizione del lavoro che

esegue l'assicurato. In particolare, nel colloquio del 24 ottobre

2016.

al proprio domicilio, RI 1 ha descritto nei seguenti termini la propria

attività lavorativa al consulente CO 1: "(…) Presso la ditta __________

di __________ ero impiegato come operaio ai macchinari "sbarbatori".

Si tratta di macchine industriali che servono per diminuire il diametro del

filo di ferro a dipendenza delle necessità. Il filo è arrotolato su una rocca

(inizialmente ca. 500 chilogrammi) ed entra nel macchinario che automaticamente

lo lavora e lo riavvolge su una rocca più piccola che poi viene fornita al

cliente. In caso di rottura o cambio del filo si deve fermare la macchina e

anche lo srotolamento della rocca. Per fare questo, evitando quindi che il filo

si srotoli fuori dal macchinario, necessario usare uno straccio e far pressione

sulla rocca per fermarla. Le rocche vengono sollevate con i muletti. A volte è

necessario spingerle e girarle manualmente. Io sono destrimane." (doc. 23).

Dalla descrizione del posto di

lavoro del 22 dicembre 2016 risulta che l'assicurato è un "operaio

trafileria" (100%; 42 ore settimanali; turni alternati) che lavora in

piedi e con necessità di un controllo visivo, sollevamento pesi > ai 15 kg,

svolgendo attività manuali precise e con forza, con esposizione al rumore e

alla polvere (doc. 33).

Dalla descrizione del posto di

lavoro del 21 settembre 2017 emerge che l'assicurato era ed è "operaio

trafilatore" (100%; 42 ore settimanali; lavoro notturno necessario,

lavoro su 3 turni) che lavora in piedi, in gruppo e con necessità di un

controllo visivo, sollevamento pesi > ai 15 kg, svolgendo attività manuali

precise e con forza, con esposizione al rumore, agli odori e alla polvere (doc.

92).

Durante il colloquio del 17 ottobre 2017 presso il reparto

di produzione della __________ a __________, i responsabili (vice-direttore

generale; responsabile di produzione reparto alluminio e responsabile della

sicurezza) hanno descritto nei seguenti termini l’attività lavorativa al

consulente CO 1: "(…) Il signor RI 1 era impiegato come operaio

ai macchinari "sbarbatori". Si tratta di macchine industriali che

servono per diminuire il diametro del filo di ferro a dipendenza delle necessità.

Vi sono diverse postazioni e in alcune vengono movimentate delle rocche del

peso che può raggiungere i 300 chilogrammi (150 chili la rocca e 150 chili il

filo arrotolato), mentre su altri macchinari vengono posizionate delle rocche

del perso di circa 800 chili (300 chili la rocca e 500 di filo). Prima di

avviare il processo di lavorazione è necessario avvolgere il filo manualmente

nei vari punti del macchinario che poi procede automaticamente alla lavorazione.

In caso di rottura del filo si deve fermare la macchina e procedere al

riavvolgimento manualmente I nuovi macchinari non necessitano più di fermare lo

srotolamento delle rocche manualmente con uno straccio e facendo pressione

sulla rocca per fermarla. Generalmente le pesanti rocche di filo vengono

sollevate e movimentate utilizzando dei muletti a motore ma poi bisogna farle

rotolare manualmente per inserirle nelle apposite sedi e far partire il

processo di "riduzione di diametro" (v. fotografia)". (doc. 98).

Durante il colloquio del 24

ottobre 2016 al proprio domicilio, l'assicurato ha così descritto al consulente

CO 1 l'infortunio del 1° luglio 2016:

" (…)

mi trovavo sul luogo di lavoro e stavo svolgendo la mia normale attività

professionale. Dovevo fermare la forza d'inerzia di una rocca e per far questo

ho usato uno straccio premendo con entrambe le mano. Improvvisamente una

piccola sbavatura ha impigliato il guanto che portavo e così facendo ha causato

la distorsione del pollice destro. Istintivamente ho tirato il braccio verso di

me e così facendo ho pure subito un colpo alla parte superiore del pollice." (doc. 23).

Alla luce di queste

circostanze - considerato, in particolare, che l'assicurato era attivo come

operaio di trafileria (addetto ad attività manuali precise e con forza, che

esige controllo visivo, da svolgersi in piedi, esposto alla polvere, con

necessità di sollevamento parziale di pesi superiore ai 15kg; cfr. doc. 33) in

una ditta (la __________ di __________) il cui scopo consiste nella produzione

e nel commercio anche per rappresentanza e commissione, di prodotti in acciaio

inossidabile e metallici in genere, plastici, affini e similari (cfr. doc. E) -

questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall'CO 1, RI 1 era

impiegato come operaio nel settore della metallurgia e che, pertanto, al caso

di specie troverebbero applicazione i relativi dati

statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS)

edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. la citata

STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.3).

2.8.3

Il

TCA osserva che, sempre durante il colloquio del 24 ottobre 2016,

al proprio domicilio, l'assicurato (classe 1977) ha così enumerato al consulente

CO 1 le attività professionali da lui svolte: "Ho cominciato a

lavorare alle dipendenze della ditta __________ di __________ dal 12 maggio

2016.

Ero già presente in questa ditta dal mese di novembre 2015 tramite

l'agenzia interinale __________ di __________. Prima ancora avevo già prestato

servizio presso altre imprese, sempre tramite questa impresa di prestito di

personale. Lavoro in Svizzera da una ventina d'anni. In passato avevo lavorato

per un paio d'anni presso la ditta __________ di __________ e alle dipendenze

della __________ di __________, con un'assunzione anche presso l'impresa __________

di __________. Avevo pure lavorato presso le __________ e la __________ nei

miei primi anni in Svizzera. Altrimenti negli anni successivi al termine delle

scuole dell'obbligo avevo lavorato in Italia. Non ho un diploma professionale. (…)" (doc. 23).

In assenza di maggiori

ragguagli in merito alle precedenti attività del ricorrente (in particolare: i

periodi precisi svolti presso i differenti datori di lavoro, con le rispettive

mansioni, eventuali periodi di disoccupazione di cui l'insorgente ha

beneficiato, e soprattutto le retribuzioni da lui percepite), questo Tribunale

non è in grado di determinare se il ricorrente si sia accontentato o meno di un

reddito modesto (cfr. salario da valido di fr. 37'856.- accertato al

consid. 2.5) e, quindi, se al caso di specie, sia applicabile o

meno il principio del parallelismo dei redditi da raffrontare per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5% (cfr. la già citata

DTF 135 V 297 consid. 6.1.2).

A questo proposito giova ricordare che il TF, nella sentenza 8C_250/2017

del 28 settembre 2017, al consid. 5.1.2 ha stabilito che:

" (…) Wie schon das kantonale Gericht führt auch der Beschwerdegegner die

festgestellte Unterdurchschnittlichkeit seines Valideneinkommens in seiner

Vernehmlassung vom 22. Mai 2017 auf die fehlende Ausbildung als Buchhändler,

die mangelnde Berufserfahrung und das direkt nach dem Lehrabschluss noch junge

Alter zurück. Diese Umstände mögen zwar tatsächlich dazu mitbeigetragen haben,

dass er nur einen relativ geringen Lohn erhielt. Sie waren aber für sich allein

nicht ausschlaggebend für die geringe Entlöhnung und deren Unterdurchschnittlichkeit.

Wie der Beschwerdegegner richtig geltend macht, hätten sie auch bei anderen

Anstellungen im Detailhandel zu eher tiefen Löhnen geführt. Als entscheidender

Grund für die deutliche Unterdurchschnittlichkeit ist der berufliche Wechsel in

den Buchhandel zu betrachten, nachdem er schon eine Lehre im Bereich der

Herrenkonfektion abgeschlossen hatte. Diesen Richtungswechsel hat er selbst

gewählt, ohne dass ihn dazu äussere Umstände, die von ihm nicht beeinflussbar

gewesen wären, getrieben hätten. Deshalb stellt sich die Beschwerdeführerin zu

Recht auf den Standpunkt, das unterdurchschnittliche Einkommen sei aus freien

Stücken akzeptiert worden. Nach der Rechtsprechung besteht damit kein Grund für

eine Parallelisierung der Vergleichseinkommen. (…)"

Nella sentenza 8C_841/2017 del 14

maggio 2018, al consid. 5.1.3, l’Alta Corte si è invece così espressa:

" (…) Schliesslich ist auch nicht evident, dass sich die Versicherte aus

freien Stücken mit einem unterdurchschnittlichen Verdienst begnügt hätte. Sie

kam erst im Alter von 49 Jahren in die Schweiz. Erfahrungsgemäss ist die Suche

nach einer - besser bezahlten - Stelle ab einem Alter von 50 Jahren erschwert.

In ihrer Heimat, Bosnien, besuchte sie während bloss 4 Jahren die Grundschule

und arbeitete in der Folge auf dem elterlichen Bauernhof. Einen Beruf erlernte

sie nicht, ebensowenig die deutsche Sprache. Damit sind die klassischen

Faktoren, welche rechtsprechungsgemäss auf einen unfreiwilligen Minderverdienst

hinweisen, erfüllt (BGE 134 V 322 E. 4.1 S.

326). Die Beschwerdeführerin vermochte denn auch nicht zu begründen, was gegen

eine Unfreiwilligkeit des unterdurchschnittlichen Verdienstes sprechen würde. (…)"

2.9

A

mente del TCA, si giustifica pertanto l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’CO 1 per

la messa in atto dei necessari accertamenti riguardo agli aspetti appena

evidenziati. Sulla base delle relative risultanze, l’assicuratore

LAINF emetterà una nuova decisione riguardo alla rendita d’invalidità.

2.10

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.10.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.10.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.10.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.10.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.10.5

Nel caso di specie, dopo aver

sentito il parere del 16 novembre 2017 del medico fiduciario dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore, che ha visitato personalmente l'assicurato,

giusta il quale "Per quanto riguarda la IMI secondo la tabella 6.2 una

instabilità dell'articolazione metacarpo-falangea di grado medio non ha diritto

ad un indennizzo e di grado medio ha diritto a 5% mentre una instabilità grave

dà diritto a 8%. In questo caso ci troviamo di fronte a una instabilità di

grado medio. Lo stesso dott. med. Spirito nel rapporto del 28.09.2017 parla di

una "certa lassità". Ritengo quindi in questo caso non vi sia diritto

ad una IMI" (doc. 106), l'CO 1

con decisione formale del 23 febbraio 2018, ha rifiutato all'assicurato un'IMI

(doc. 125).

In sedi di opposizione l'RA 1 ha versato agli atti il parere specialistico

medico legale del 7 aprile 2018 della dr.ssa med. __________, medico chirurgo e

specialista in medicina legale e delle assicurazioni presso lo studio medico __________

di __________ (__________; doc. 136), giusta la quale: "Dall'esame

obiettivo dell'infortunato, e dalla documentazione medica prodotta, possibile

riconoscere una menomazione dell'integrità psico-fisica, segnatamente

instabilità articolazione metacarpo-falangea del pollice della mano destra

(arto dominate) di grado medio-grave, con valorizzazione per arto dominate al

maggior grado (5%), con riferimento alla tabella SUVA 6.2. Tale giudizio è

avvalorato, oltre che dall' obiettività riscontrata in corso di visita, anche

dalla costatazione che il paziente è per ultimi controlli specialistici

ortopedici candidato ad intervento di artrodesi dell'articolazione (dalla

relazione di visita medica ____________: da ulteriori provvedimenti medici non

ci si può attendere un netto e sostanziale miglioramento dell'attuale

situazione tranne un'eventuale atrodesi metacarpo-falangea che attualmente

l'assicurato vorrebbe evitare). E' noto che questo tipo di intervento è

proposto come ultima ratio e indicato quindi solo in condizioni di grave

instabilità articolare, non altrimenti emendabili. Pertanto delle due l'una: o

il soggetto ha un'instabilità media e allora non si comprende né la proposta di

intervento di artrodesi né le importanti limitazioni nelle esigibilità al

lavoro descritte in atti.0 il soggetto ha un'instabilità da medio-grave a grave

e allora l'intervento di blocco articolare è indicato e le limitazioni

descritte congrue. Questa infatti l'ipotesi ritenuta più veritiera. Si

sottolinea inoltre che si trattò nel caso di specie di una lesione, quella

iniziale (lesione dei legamento collaterale ulnare del pollice) che si è poi

complicata con plurime recidive e sulla quale si è intervenuti chirurgicamente

ben tre volte. Suddetti plurimi rimaneggiamenti chirurgici renderanno

l'articolazione più facilmente candidata anche ad un'artrosi precoce."

(doc. 136).

L'CO 1 ha sottoposto il precitato documento medico al medico ___________, dr.

med. __________, il quale ha rilevato in data 8 maggio 2018 che: "Innanzitutto

sono molto stupito della valutazione della dott.ssa med. __________ per quanto

riguarda la instabilità dell'articolazione radiocarpica, in quanto nel suo

esame obbiettivo della visita del 21.03.2018 non viene assolutamente citata la

instabilità dell'articolazione metacarpo-falangeale. Non so quindi come la

dottoressa possa valutare il grado di instabilità grave o medio grave di questa

articolazione senza averla provata clinicamente. Il fatto che l'assicurato sia

candidato ad un'eventuale artrodesi metacarpo-falangeale non dipende

esclusivamente dal grado di instabilità ma eventualmente dai disturbi accusati

dall'assicurato. L'assicurato potrebbe avere anche una ottima stabilità

dell'articolazione ma con problemi e dolori alla plastica-ligamentare che non

gli permetterebbe di fare forza con il pollice e quindi sarebbe indicata

un'artrodesi metacarpo-falangeale indipendentemente dal grado di instabilità

del pollice. Ritengo quindi che l'indicazione ad un'eventuale artrodesi

metacarpo-falangeale non abbia nessun valore probativo riguardo alla eventuale

instabilità o gravità di instabilità dell'articolazione stessa. Nella visita

medico-____________ del dott. med. __________, specialista in chirurgia

ortopedica e traumatologia che ha visitato l'assicurato si legge allo stato

clinico una lieve lassità del ligamento ulnare ricostruito con uno stop di fine

corsa ai gradi estremi. Nel rapporto del dr. med. __________, specialista in

chirurgia della mano del 28.09.2017 all'esame obbiettivo si legge:

"parziale lassità del ligamento collaterale ulnare ricostruito ma con stop

a fine corsa". Anche il sottoscritto in qualità di specialista ortopedico

in occasione della visita del 16.11.2017 aveva valutato la instabilità come

modica ma aveva confermato un ottimo arresto rigido. Trattandosi quindi di una

instabilità di grado modesto confermato peraltro da tre medici specialisti in

ortopedia di cui uno specialista in chirurgia della mano, non posso che confermare

il non raggiungimento del 5% di indennizzo IMI" (doc. 138).

Preso atto del parere appena esposto, il 15 maggio 2018 l'CO 1 ha confermato il

contenuto della sua prima decisione (doc. 139).

In sede ricorsuale l'RA 1 ha chiesto l'assegnazione al suo assistito di un'IMI

del 5%, sulla base della Tabella SUVA 6.2, in ragione di un'instabilità

dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice della mano destra (mano

dominante), sempre sulla base del parere specialistico medico legale del 7

aprile 2018 della dr.ssa med. __________ agli atti quale doc. 136.

Il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a

fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la

giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI

non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes

über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo

Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla

valutazione enunciata il 16 novembre 2017 dal dr. med. __________, specialista

che ha personalmente visitato l'assicurato e che vanta un’ampia esperienza in

materia di medicina assicurativa e infortunistica. Parimenti dicasi per la

motivata e approfondita presa di posizione dell'8 maggio 2018 di cui si è poc’anzi

già ampiamente detto, in cui il dr. med. __________ ha spiegato nel dettaglio i

motivi per cui la sua valutazione (che nega all'assicurato il riconoscimento di

un'IMI) diverge da quella, esposta nel parere specialistico medico legale del 7

aprile 2018 della dr.ssa med. __________ (in particolare, sottolineando che il

fatto che l'assicurato sia candidato ad un'eventuale artrodesi

metacarpo-falangeale non dipende esclusivamente dal grado di instabilità ma

eventualmente dai disturbi accusati dall'assicurato e che la circostanza che trattasi

di una instabilità di grado modesto è confermato da tre medici specialisti in

ortopedia di cui uno specialista in chirurgia della mano). Tanto più che, in

sede ricorsuale, l'RA 1 non ha prodotto alcun rapporto medico specialistico

atto a perlomeno sollevare dubbi circa la fedefacenza della motivata e

dettagliata presa di posizione dell'8 maggio 2018 del dr. med. __________.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata merita tutela nella misura in cui all’insorgente

non è stata attribuita alcuna IMI.

2.11

L'RA 1 ha chiesto

l'esperimento di "una perizia medico specialistica neutra atta a

verificare l'effettivo stato dell'arto infortunato rispetto al danno alla

salute e alle conseguenti limitazioni e menomazioni", "Qualora

gli onorevoli Giudici del TCA lo ritenessero opportuno" (doc. I, pag.

5).

Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.8, 2.9 e 2.10),

il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Va qui pure ribadito che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti).

2.12

Parzialmente vincente in

causa, il ricorrente, patrocinato in causa dall'RA 1 (al riguardo va ricordato

che l’indennità per ripetibili è concessa non soltanto se l’assicurato è

patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una

persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata,

indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di

una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito:

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G.

Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì

STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016, consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr.

1'200.- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell'CO 1 (cfr.

art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2017.59 del 19 ottobre 2017,

consid. 2.7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in

cui all’assicurato è stato negato il diritto ad una rendita LAINF in relazione

all'infortunio del 1° luglio 2016.

§§ Gli

atti sono retrocessi all'CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'200.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti