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Decisione

35.2018.55

Infortunio occhio dx il 27 aprile 1996. Ricaduta (art. 11 OAINF) annunciata il 6 giugno 2016. Preliminarmente: disturbi visivi occhio sinistro (surplus di lavoro logorante occhio sx per compensare mal

14 febbraio 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I precitati documenti sono

stati inviati al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. XIII).

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

L'oggetto della lite è

circoscritto alle prestazioni LAINF spettanti all'assicurato in seguito alla

ricaduta dell'infortunio del 27 aprile 1996 relativo all'occhio destro

annunciata il 6 giugno 2016 con riferimento anche ai disturbi visivi nel

frattempo insorti all'occhio sinistro.

2.3

Preliminarmente deve essere

risolta la questione di sapere se l'CO 1 ha a ragione, oppure no, ritenuto che

i disturbi visivi nel frattempo insorti all'occhio sinistro siano da attribuire

esclusivamente a malattia e, pertanto, vanno a carico esclusivo

dell'assicurazione malattia.

2.4

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.5

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma

non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7

In

virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere

l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze

tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa

soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione

del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni

dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi

disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è

provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.8

Dalle carte processuali

emerge che l'CO 1 non ha ammesso che l'assicurato è stato vittima di un

infortunio all'occhio sinistro nell'aprile 2010, non essendo mai stato

annunciato né alla CO 1 né al datore di lavoro e ha evidenziato che in ogni

caso la diminuzione del visus a sinistra è la conseguenza di una fibroplasia

epiretinale e quindi di una malattia e non può essere imputata né alle

problematiche all'occhio destro né alla dichiarata scivolata dalle scale, sulla

base della valutazione del 4/16 maggio 2018 dei dr. med. __________ e __________,

specialisti FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia presso il Centro __________

della CO 1 di __________ di cui al doc. 219 (doc. 222 e doc. A, pag. 4, in

fine).

Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente contesta l'operato dell'CO 1 per

non aver tenuto conto delle problematiche patite dal suo cliente a livello di

occhio sinistro, che sono di competenza infortunistica, poiché in nesso causale

diretto con l'infortunio del 1996, essendo riconducibili al surplus di lavoro

logorante che ha dovuto svolgere l'occhio sinistro per compensare il

malfunzionamento dell'occhio destro nel corso degli anni.

2.9

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

2.10

Il TCA constata

innanzitutto che RI 1 è stato visitato il 29 agosto 2016 dal dr. med. __________,

Primario del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell'__________, su

incarico dell'CO 1. Nel relativo referto del 5 settembre 2016 il precitato

specialista - dopo aver riportato l'anamnesi come pure lo status oftalmologico

- ha rilevato quanto segue in merito all'esame tomografico e alla campimetria

automatizzata eseguite in medesima:

" Esame

tomografico 29.08.2016:

L'esame tomografico condotto in OD ha evidenziato la presenza di

un ampio distacco di retina superonasale inveterato, netta alterazione della

regolare distribuzione degli strati retinici in regione maculare per presenza

di spessa membrana epiretinica, edema intraretinico in stato dopo chirurgia

vitreoretinica. L'esame tomografico dell'OS ha mostrato una retina adesa in

ragione maculare con, tuttavia, presenza di una membrana epiretinica, mantenuta

la regolare disposizione degli strati retinici con perdita della fisiologica

depressione foveale.

Campimetria automatizzata del 29.08.2016:

Campo visivo OD: non eseguibile.

Campo visivo OS: diffuse alterazioni campimetriche periferiche con netto

scotoma infero-nasale. Campimetria BIL: ampiezza del campo visivo binoculare

nettamente ridotta. Estensione orizzontale del campo visivo 75° (…)" (doc.

186; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

Il dr. med. ____________ ha

poi concluso rilevando quanto segue:

" (…) Alla

nostra valutazione del 29.08.2016 il signor RI 1 presenta un'acuità visiva in

OD estremamente ridotta, limitata a conta dita a 50 cm. L'acuità visiva in OS

risulta ulteriormente diminuita rispetto a quanto certificato dal collega Dr.

med. Codenotti nel giugno scorso, attestandosi a 0.63 parziale con correzione.

Tale riduzione può in parte essere legata ad un aggravarsi della membrana

epiretinica in OS, non abbiamo tuttavia precedenti immagini da utilizzare per

confronto. (…). Al momento non vi è indicazione ad un ulteriore procedere di

tipo chirurgico in entrambi gli occhi. (…)" (doc. 186).

Il 12 dicembre 2016 il dr.

med. __________, specialista FMH in oftalmologia attivo presso il Centro __________

della CO 1 di __________ ha osservato quanto segue:

" (…) Bei dem Versicherten besteht an beiden Augen eine hohe Myopie,

welche ein erhöhtes Risiko für eine Netzhautablösung darstellt. Nach einem

Trauma 1996 entwickelte sich eine Netzhautablösung, welche nach mehreren

Operationen zu einer praktischen Erblindung des rechten Auges führte. Hierfür

wurde dem Versicherten ein Integritätsschaden von 25 % zugesprochen. Nur vier

Jahre später entwickelte sich auch am linken Auge eine durch die

Kurzsichtigkeit begünstigte Netzhautablösung. Diese Veränderung am linken Auge

ist nicht unfallbedingt. Aufgrund der Netzhautoperation links, sowie aufgrund

von myopen Veränderung beträgt die korrigierte Sehschärfe links 0.6. Ferner

besteht eine Gesichtsfeldeinschränkung. Die Tatsache, dass sich nur vier Jahre

nach der Netzhautablösung am rechten Auge auch am linken Auge eine

Netzhautablösung spontan entwickelte, lässt rückblickend die Frage aufkommen zu

welchem Teil das Trauma tatsächlich mitverantwortlich für die funktionelle

Erblindung des rechten Auges ist. (…)" (doc. 194)

Interpellato nuovamente

dall'CO 1, visto che l'RA 1 aveva evidenziato come la problematica all'occhio

sinistro fosse subentrata 14 anni (e non 4 anni come indicato dal medico di

fiducia dell'CO 1) dopo l'infortunio del 1996, il 10 marzo 2017 il dr. med. __________, ha puntualizzato quanto segue:

" An meiner Beurteilung vom 12.12.2016 ändert sich hierdurch nichts,

da die funktionelle Erblindung des rechten Auges bereits mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit auf das Ereignis vom 27.04.1996 zurückgeführt wurde. Die

Veränderungen des linken Auges sind, wie zuvor beschrieben, mit über-wiegender

Wahrscheinlichkeit nicht unfallbedingt. (…)" (doc. 197)

Il 26 febbraio 2018 il dr.

med. __________ ha visitato l'assicurato, su richiesta di quest'ultimo, in

collaborazione con lo specialista oculista __________, e - dopo aver riportato

l'anamnesi lavorativa, patologica prossima (in particolare che: “Nell'aprile

2010.

subì un secondo infortunio sul posto di lavoro; scivolò dalle scale e

accusò un vivo dolore da contraccolpo all'occhio sinistro, ma non denunciò

subito il sinistro in azienda. Fu poi operato presso l’istituto Clinico __________

di __________ ad aprile 2010 (cerchiaggio e inserimento di gas in occhio

sinistro), a maggio (fotocoaugulazione retinica), a giugno (nuova

fotocaougulazione retinica) e a novembre 2010 con diagnosi alla dimissione:

"OS: olio di silicone in camera vitrea in esiti di chirurgia per distacco

di retina". In tale periodo risulta la segnalazione di un peggioramento

dell'occhio sinistro con edema corneale e tono oculare salito a 48 mmHg, in

terapia con ALFAGAN e TIMOPTOL. Dal 30.8.2010 è in cura dal dr. __________

dell'Ospedale __________ di __________."),

la situazione attuale - ha puntualizzato che il sopraggiunto deficit all'occhio

sinistro (anche laddove fosse considerato di natura glaucomatosa-degenerativa e

non infortunistica) compromette notevolmente l'acuità visiva nel suo complesso (doc.

216).

Interpellati dall'CO 1 per

chiarire la questione riguardante la causalità (in particolare per sapere se le

problematiche all'occhio destro avessero causato secondo il criterio della probabilità

preponderante il distacco retinico a sinistra e per sapere se la dichiarata

scivolata dalle scale del 2010 avesse comportato secondo il criterio della probabilità

preponderante il distacco retinico a sinistra), nell'apprezzamento medico del

4/16 maggio 2018 i dr. med. __________ e __________, specialisti FMH in

oftalmologia e oftalmochirurgia presso il Centro __________ della CO 1 di __________,

hanno osservato quanto segue:

" (…) Bei der optischen Koherenztomographie am 29.08.2016 zeigte sich

rechts und links das Vorhandensein einer epiretinalen Fibroplasie mit einer

starken Veränderung, Fältelung der Netzhautschichten durch eine epiretinale

Membran im Bereich der Makula. Dies erklärt ge-mäss Bericht von Dr. __________

die weitere Sehminderung des Versicherten. (…) Die weitere Sehminderung am

rechten (und am linken) Auge ist gemäss ausführlichem Bericht von Herrn Dr. __________

Folge der epiretinalen Fibroplasie. Dies ist eine beidseitige Augenkrankheit

des hochmyopen Versicherten und stellt keine Unfallfolge dar. (…)" (doc.

219)

L'11 luglio 2018 il dr.

med. __________, medico chirurgo, specialista in oculistica, con studio a __________,

consultato privatamente dall'assicurato, - dopo aver rilevato "Aprile 2010

, nel scendere una scaletta in ambiente lavorativo, subì un forte contraccolpo con

immediato dolore e calo visus (buco centrale). Il giorno seguente ricovero __________

per OS distacco retinico regmatogeno: tamponamento con gas, cerchiaggio,

fotocoagulazione, impianto di olio di silicone" e aver riportato l'esame

obiettivo - ha osservato quanto segue:

" (…)

Conclusioni: esiti di interventi per distacco retinico bilaterale

Glaucoma OS secondario con ipertono nonostante le opportune terapie,

pseudofachia.

lpotonia bulbare OD con olio di silicone in camera vitrea.

Riduzione campimetrica (RPB 32%)

Pseudofachia OS

Congiuntivite catarrale OS

Invalidità attuale 48-50

Dinamica degli eventi: 1996 valido trauma contusivo OD seguito da

distacco di retinica

2010.

trauma da contraccolpo OS seguito da distacco retinico.

Nel determinismo di un distacco retinico il contraccolpo assurge a

valida concausa in seguito alle brusche modificazioni del vitreo, dei rapporti retinovitreali

con trazione e formazione di rotture. (…)"

(doc. G)

Interpellata dall'CO 1, su

richiesta del TCA, il 28 novembre 2018

la dr.ssa med. __________, specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia

presso il Centro d__________ della CO 1 di __________, ha osservato quanto

segue:

" (…) An der Beurteilung von Dr. __________ ist festzuhalten, dass es

sich bei der Netzhautablösung am linken Auge im Jahre 2010 nicht um eine

Unfallfolge handeln kann. Einerseits kann die Netzhautablösung am rechten Auge,

welche gemäss den Unterlagen infolge einer Contusio bulbi aufgetreten ist,

nicht eine Netzhautablösung am Gegenauge verursachen. Andererseits ist am

linken Auge kein direktes Augentrauma dokumentiert Im Bericht von Dr. __________

wird ausdrücklich ein Contrecoup erwähnt, es ist davon auszugehen, dass

anlässlich eines Sturzes eventuell der Kopf angeschlagen wurde, jedoch der

Bulbus nicht direkt geschädigt wurde. Die von Dr. __________ herangezogene

Begründung mit Glaskörpertraktion und hierdurch ausgelöster Netzhautablösung

ist medizinisch nicht plausibel. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die

Netzhautablösung im Rahme der vorbestehenden Myopie (Kurzsichtigkeit)

entstanden ist. (…)" (doc. XII-1)

2.11

Chiamato a

pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliata la documentazione

presente all'inserto, questa Corte ritiene di non potere fondare il proprio

giudizio sui pareri espressi dagli specialisti interpellati

dall'amministrazione - ed, in particolare, su quello del 28 novembre 2018 della

dr.ssa med. __________ - secondo i quali i disturbi interessanti l'occhio

sinistro dell'interessato sono sostanzialmente riconducibili, con un

sufficiente grado di verosimiglianza, solo ed esclusivamente a malattia.

Secondo il TCA, le considerazioni espresse dai medici privatamente consultati

dal ricorrente (in particolare, dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________)

sono atte a generare dei dubbi, almeno lievi, circa la fondatezza della

valutazione enunciata dai consulenti medici (in particolare, da ultimo da parte

della dr.ssa med. __________) interpellati dall'CO 1 (cfr. DTF 135 V 465

succitata).

Innanzitutto, per quanto riguarda l’esistenza o meno di un infortunio all'occhio

sinistro risalente all'aprile 2010, si osserva che se è vero che lo stesso non

è stato annunciato né alla CO 1 né al datore di lavoro, è altrettanto vero che

in quel periodo però l'assicurato si è dovuto sottoporre a svariati interventi

all'occhio sinistro a causa di un distacco retinico (cfr., in particolare, doc.

186, 194, 216, 219, doc. G, doc. XXII-1). Tuttavia la relativa documentazione

medica (in particolare, le relazioni cliniche di ammissione e di dimissione,

ecc.) - dalla quale si potrebbero evincere dettagli in merito all'asserita

scivolata con contraccolpo subito dall'assicurato - non figura agli atti. In

questo contesto si osserva in effetti che in base a quanto riportato dal dr.

med. __________ nella propria relazione dell'11 luglio 2018, il primo

intervento subito all'occhio sinistro dall'assicurato sembrerebbe essere stato

effettuato il giorno dopo all'evento ("nel scendere una scaletta in ambito

lavorativo, subita una forte contraccolpo con immediato dolore e calo visus

(buco centrale); cfr. doc. G") presso l'Istituto Clinico "__________"

a __________ e , quindi, almeno apparentemente, in urgenza. Sempre in questo

contesto e con riferimento alla tesi secondo la quale non è documentato un

trauma diretto all'occhio sinistro (ma evt. solo un contraccolpo) e che il

distacco della retina è insorto nell'ambito della preesistente forte miopia (come

ritenuto dalla dr. med. __________ nella valutazione del 28 novembre 2018: cfr.

doc. XII-1) ad ambedue gli occhi dell'assicurato e che costituisce un fattore

di rischio accresciuto (come ritenuto dal dr. med. __________ nella valutazione

del 12 dicembre 2016: cfr. doc. 194), si ricorda che, conformemente alla

giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale è adempiuta quando

si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il danno non si sarebbe

prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo. Non è comunque necessario

che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno: è sufficiente

che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il

danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti come la conditio

sine qua non di quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless,

L'assurance-accidents obligatoire, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco

2007, p. 865 nota 79; Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51; cfr. altresì STCA 35.2008.11, consid. 2.10).

In tale contesto va

rilevato che, il fatto che i medici consultati privatamente dall'assicurato

sono stranieri, non sminuisce la forza probante delle loro valutazioni -

limitatamente agli aspetti evidenziati - nel preciso caso di specie (su questo

aspetto, cfr. la STCA 35.2018.88 del 10 dicembre 2018 consid. 2.8., cresciuta

incontestata in giudicato).

Questo Tribunale non è quindi in grado di dirimere, con la necessaria

tranquillità, la presente vertenza sulla base della documentazione agli atti,

ragione per la quale si impone un approfondimento peritale.

2.12

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl.

statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11.

April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig

hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt

nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis

bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich

ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4;

vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF

137.

V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente

sui pareri dei propri consulenti medici (per un caso analogo, si veda la

STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.11, si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché - dopo aver raccolto

agli atti la documentazione medica relativa alle operazioni all'occhio sinistro

dell'assicurato avute luogo nel corso del 2010 - disponga un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se la problematica all'occhio

sinistro dell'assicurato ha carattere morboso e/o infortunistico. Sulla scorta

delle relative risultanze, l'CO 1 sarà poi chiamata a definire nuovamente il

diritto alle prestazioni e, quindi, a emanare una nuova decisione

formale.

2.13

L'RA 1 ha chiesto al

Tribunale, laddove lo ritenesse necessario, di disporre una perizia

specialistica "atta a valutare l'attuale quadro clinico degli occhi del

ricorrente, e le conseguenti ricadute in termini di capacità al lavoro e al

guadagno residue, soprattutto in ragione dell'influsso dei disturbi all'occhio

destro rispetto agli attuali disturbi patiti a livello di occhio sinistro

annunciati con ricaduta 6 giugno 2016" (doc. I, pag. 6).

Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.11 e 2.12), il

TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

2.14

In concreto, visto l’esito del

ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da

ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1

pag. 271 con riferimento), il ricorrente, patrocinato in causa dall'RA 1

(al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non soltanto

se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è

assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica

considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non

si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del

proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014,

p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34;

cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016, consid. 2.6), ha diritto

all’importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell'CO

1.

(cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2017.59 del 19 ottobre

2017, consid. 2.7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all'CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti