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Decisione

35.2018.56

Negata esistenza infortunio trattandosi di ass. che ha denunciato disturbi al piede in occasione di un repentino cambio di direzione. Negata pure l'esistenza di una lesione parificata in assenza di un

24 ottobre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I sanitari del Servizio di

PS dell’Ospedale __________ di __________, consultati dall’assicurata il 21

agosto 2017, hanno formulato la diagnosi di strappo muscolare del tibiale

anteriore destro (doc. 19).

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi

del caso, con decisione formale del 22 febbraio 2018, l’istituto assicuratore

ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto,

da un lato, i disturbi all’estremità inferiore destra non erano da porre in

relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non

costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 32).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 33), in data 4 giugno 2018,

l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.

doc. 38).

1.3. Con tempestivo ricorso del 21

giugno 2018, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

- 2b e 2c Io

non ho fornito due versioni differenti dei fatti ma bensì una prima descrizione

molto succinta e assolutamente non comparabile a “prime constatazioni

dettagliate” come sostiene l’avv. __________ perché non l’ho ritenuto opportuno

vista la dinamica estremamente banale dell’incidente. In seguito mi sono

trovata, a mia grande sorpresa, nella situazione di dover giustificare fornendo

un certo numero di dettagli, a richiesta dell’assicurazione CO 1, un evento

che, per la sua peculiarità, a ciò poco si presta.

- 3b Vedi

osservazioni punto 2. Mia raccomandata del 19.03.2018.

- 3c Vedi

sopra

Inoltre,

prendere una storta è conseguenza di un movimento scoordinato.

- 3d Né il

legale dell’assicurazione CO 1, né la Signora __________ che si è occupata del

caso, né il medico dr. P. Andreoli sono in grado di stabilire in che misura le

sollecitazioni esterne abbiano superato quelle a cui io sia “normalmente

esposta per consuetudine, costituzione o addestramento” visto che nessuno,

neppure il mio medico di famiglia, dispone di tali informazioni.

- 3c Prendere

una storta è il tipico evento prodotto da circostanze esterne impreviste,

insolite e fuori programma causate da movimenti scombinati o incongrui.

- 4a Non vedo

in che modo si possa escludere l’ipotesi di uno sforzo straordinario in quanto

ho dichiarato di star effettuando allenamenti per partecipare al __________ di __________.

- 4b Il

terreno sconnesso sul quale camminavo in quel preciso momento è, per

definizione, formato da buche, crepe ed irregolarità, che sono elementi

assimilabili ad “un fattore causale esterno”.

Siamo

dunque, a mio avviso, in presenza di un “fattore esterno straordinario o

circostanze esterne manifestamente insolite”.”

(doc. I)

1.4. L’assicuratore

resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF

convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al

danno alla salute interessante il piede destro, oppure no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione

abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11

settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la

relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V

232.

consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V

138.

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.6

Gli assicuratori contro gli

infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni

corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione

introdotta con la modifica del 25 septembre 2015, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una

malattia o a fenomeni degenerativi.

Con la revisione della

Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

2.7

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi

sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio

(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.8

Nella

concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 31 agosto 2017 è stato

indicato che l’assicurata, “durante una lunga camminata (preparazione per __________”,

aveva avvertito un improvviso e forte dolore al piede destro (cfr. doc. 1).

L’8

settembre 2017, l’assicuratore LAINF ha interpellato la ricorrente, invitandola

a “completare in ogni sua parte il questionario allegato e a rispedircelo

firmato” (cfr. doc. 6).

Nel questionario denominato

“descrizione generica dell’evento” compilato l’8 ottobre 2017, RI 1,

rispondendo al quesito n. 2.1 “Descrizione dettagliata e particolareggiata

della dinamica dell’infortunio”, ha dichiarato “durante una camminata di

allenamento per __________ ho sentito una fitta al piede destro subito dopo

essermi girata per iniziare la discesa”.

Ella ha risposto positivamente

alla domanda n. 2.2 “È successo qualche cosa di particolare?”, precisando poi

che si era trattato di un “cambiamento repentino di direzione”.

Alla domanda “Quando è

accaduto l’evento, ha fatto un movimento incontrollato? (p.es. sdrucciolare,

cadere, sbattere, caduta, istintivo movimento difensivo, ecc.), l’insorgente ha

parimenti risposto in maniera positiva, fornendo la seguente descrizione del

movimento incriminato:

" (…).

- immobilizzazione istintiva dopo aver sentito il dolore

- prima: brusco cambiamento di direzione.” (doc. 13)

In sede d’opposizione -

quindi dopo aver ricevuto la decisione formale di rifiuto -, l’assicurata ha sostenuto

che la camminata in questione aveva avuto luogo su “terreno sconnesso con buche

e pietre nelle quali ho incappato al momento di cambiare direzione”, riportando

in tal modo una storta al piede destro (doc. 33).

2.9

Secondo

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI

1988.

U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non

pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in

questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi

soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza

relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima

volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile

rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del

18.

dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se

dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.

RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U

430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata

versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da

altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto

grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.

2a, 208 consid. 6b).

Occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nel caso concreto, in

ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene di

poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la dinamica

dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio d’infortunio del 31 agosto

2017.

e, soprattutto, nel questionario compilato l’8 ottobre 2017

dall’assicurata medesima, documenti dai quali risulta in maniera chiara e

univoca che RI 1 ha avvertito un dolore al piede destro nel compiere un

repentino cambiamento di direzione allo scopo d’iniziare la discesa (cfr. doc.

1.

e doc. 13).

In

particolare, il TCA ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti,

decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurata nella sua prima descrizione

dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai quesiti posti nel noto questionario.

In

tale contesto, va sottolineato che la prima volta in cui l’assicurato

entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato

a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub

doc. 13, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare

all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato,

utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA

35.2014.17

del 4 marzo 2015). Da qui l’importanza che rivestono le

dichiarazioni fornite dalla persona assicurata stessa in risposta alle domande

del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto

l’evento annunciato.

In concreto, è quindi decisivo

il fatto che alla specifica domanda volta a ottenere una descrizione

dettagliata del movimento incriminato compiuto, l’assicurata abbia dichiarato “brusco

cambiamento di direzione”, e ciò a conferma di quanto già risposto al

precedente quesito n. 2.1 (“… ho sentito una fitta al piede destro subito

dopo essermi girata per iniziare la discesa.” – il corsivo è del redattore)

(doc. 13).

A

fronte della chiarezza della domanda posta e della relativa risposta fornita

dalla ricorrente, il TCA non può considerare credibile quanto da lei sostenuto

solo in un secondo momento, e meglio in sede di opposizione contro la decisione

formale di rifiuto del 22 febbraio 2018, allorquando ha dichiarato di aver

subito una distorsione del piede dopo essere incappata in buche e pietre

presenti sul sentiero (cfr. doc. 33), descrizione che non si limita a

completare - ma in realtà contraddice - la prima versione dei fatti fornita.

Alla

luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale ritiene dunque che i disturbi al

piede destro denunciati da RI 1, siano insorti in occasione di un repentino

cambio di direzione che ella ha compiuto per iniziare la discesa.

2.10

Nel caso concreto, non vi è

stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è,

infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con

oggetti.

Va, dunque, esaminato se,

in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno

sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge

all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di

un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente

eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.5. e la giurisprudenza

ivi citata).

Secondo questa Corte, può

essere scartata a priori sia l’ipotesi di uno sforzo manifestamente

eccessivo, sia quella di un movimento scombinato del corpo, precisato che

affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia

attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento

si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,

fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).

A quest’ultimo proposito,

è utile rilevare che, in una sentenza 8C_22/2010 del 28 settembre 2010,

riguardante un’assicurata che aveva lamentato una lesione meniscale al

ginocchio destro dopo essersi girata allo scopo di riempire una brocca

d’acqua in cucina, il Tribunale federale ha negato l’intervento di un fattore

lesivo esterno e, quindi, l’esistenza di una lesione parificata ad infortunio

ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF in vigore sino al 31 dicembre 2016 (ciò che consente

parimenti di negare l’intervento di un infortunio ex art. 4 LPGA).

Alla medesima conclusione

è peraltro giunta anche questa Corte in una sentenza 35.2015.21 del 16 agosto

2016, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un assicurato che aveva

avvertito una forte fitta al ginocchio destro, eseguendo un movimento di

rotazione con il corpo mentre saliva sull’ultimo gradino di una scala.

In esito alle

considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto,

soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter

riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Di conseguenza, non si è

in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

Da notare, per il caso in

cui si volesse ammettere, quale mera ipotesi di lavoro, che la dinamica del

sinistro dell’agosto 2017 fosse quella descritta

dall’insorgente in sede di opposizione (cfr. doc. 33), che in una sentenza 8C_978/2010

del 3 marzo 2011 consid. 4.2, l’Alta Corte federale ha negato l’intervento di

un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, trattandosi di un’assicurata che,

mentre faceva del Nordic Walking nella natura, è inciampata in un sasso

o in una radice, senza cadere a terra, avvertendo un dolore al ginocchio

destro. Il TF ha precisato che il fatto di inciampare senza cadere mentre si

pratica la camminata sportiva nella natura, non può essere considerato come

straordinario.

La giurisprudenza appena

citata è peraltro stata confermata in una successiva sentenza 8C_50/2012

del 1° marzo 2012 consid. 5.6 (al riguardo, si veda pure D. Cattaneo, Sport

et assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale

N° 45-2010, p. 115 e riferimenti citati).

2.11

Infine, il TCA concorda con la

decisione dell’amministrazione di considerare che il danno alla salute lamentato

dall'assicurata non possa essere assunto neppure a titolo di lesione parificata

ai postumi d'infortunio.

Dalle carte processuali

emerge che, in data 30 agosto 2017, l’insorgente è stata sottoposta a

un’ecografia della gamba destra, esame che ha evidenziato una “minima

alterazione peritendinea al tendine tibiale anteriore al terzo distale della

gamba, compatibile con una minima alterazione infiammatoria.” (doc. 8 –

il corsivo è del redattore).

Interpellato

dall’amministrazione, con rapporto del 19 gennaio 2018, il dott. __________,

spec. FMH in medicina interna, ha ritenuto la diagnosi di “tendinopatia distale

alla gamba destra al tendine tibiale anteriore da sovraccarico senza lesioni

obiettive sonograficamente” e ha pertanto concluso che “non si è (…) in

presenza di una lesione corporale parificabile a postumi di infortunio in base

all’art. 6 della LAINF.” (doc. 29, p. 3).

Ora,

la diagnosi di tendinite (del tibiale anteriore) non rientra tra quelle esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF, specificatamente sotto le

“lacerazioni di tendini” di cui alla lettera f, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2017, a

seguito della modifica del 25 settembre 2015 della LAINF, qui applicabile visto

che l’evento annunciato dall’interessata si è verificato il 19 agosto 2017

(in questo senso, si veda A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in

SZS 1996, p. 106).

Questa

Corte non può quindi che confermare l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art.

6.

cpv. 2 LAINF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti