35.2018.56
Negata esistenza infortunio trattandosi di ass. che ha denunciato disturbi al piede in occasione di un repentino cambio di direzione. Negata pure l'esistenza di una lesione parificata in assenza di un
24 ottobre 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.56
mm
Lugano
24 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 giugno 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 31 agosto 2017, la __________
ha comunicato alla CO 1 che RI 1, docente di __________, in data 19 agosto
2017, aveva improvvisamente avvertito un forte dolore al piede destro durante
una lunga camminata (cfr. doc. 1).
Fatti
I sanitari del Servizio di
PS dell’Ospedale __________ di __________, consultati dall’assicurata il 21
agosto 2017, hanno formulato la diagnosi di strappo muscolare del tibiale
anteriore destro (doc. 19).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi
del caso, con decisione formale del 22 febbraio 2018, l’istituto assicuratore
ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto,
da un lato, i disturbi all’estremità inferiore destra non erano da porre in
relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non
costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 32).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 33), in data 4 giugno 2018,
l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. 38).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21
giugno 2018, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
- 2b e 2c Io
non ho fornito due versioni differenti dei fatti ma bensì una prima descrizione
molto succinta e assolutamente non comparabile a “prime constatazioni
dettagliate” come sostiene l’avv. __________ perché non l’ho ritenuto opportuno
vista la dinamica estremamente banale dell’incidente. In seguito mi sono
trovata, a mia grande sorpresa, nella situazione di dover giustificare fornendo
un certo numero di dettagli, a richiesta dell’assicurazione CO 1, un evento
che, per la sua peculiarità, a ciò poco si presta.
- 3b Vedi
osservazioni punto 2. Mia raccomandata del 19.03.2018.
- 3c Vedi
sopra
Inoltre,
prendere una storta è conseguenza di un movimento scoordinato.
- 3d Né il
legale dell’assicurazione CO 1, né la Signora __________ che si è occupata del
caso, né il medico dr. P. Andreoli sono in grado di stabilire in che misura le
sollecitazioni esterne abbiano superato quelle a cui io sia “normalmente
esposta per consuetudine, costituzione o addestramento” visto che nessuno,
neppure il mio medico di famiglia, dispone di tali informazioni.
- 3c Prendere
una storta è il tipico evento prodotto da circostanze esterne impreviste,
insolite e fuori programma causate da movimenti scombinati o incongrui.
- 4a Non vedo
in che modo si possa escludere l’ipotesi di uno sforzo straordinario in quanto
ho dichiarato di star effettuando allenamenti per partecipare al __________ di __________.
- 4b Il
terreno sconnesso sul quale camminavo in quel preciso momento è, per
definizione, formato da buche, crepe ed irregolarità, che sono elementi
assimilabili ad “un fattore causale esterno”.
Siamo
dunque, a mio avviso, in presenza di un “fattore esterno straordinario o
circostanze esterne manifestamente insolite”.”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF
convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al
danno alla salute interessante il piede destro, oppure no.
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4
L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione
abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11
settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la
relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5
Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232.
consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138.
consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6
Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni
corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione
introdotta con la modifica del 25 septembre 2015, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una
malattia o a fenomeni degenerativi.
Con la revisione della
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
2.7
Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi
sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio
(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8
Nella
concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 31 agosto 2017 è stato
indicato che l’assicurata, “durante una lunga camminata (preparazione per __________”,
aveva avvertito un improvviso e forte dolore al piede destro (cfr. doc. 1).
L’8
settembre 2017, l’assicuratore LAINF ha interpellato la ricorrente, invitandola
a “completare in ogni sua parte il questionario allegato e a rispedircelo
firmato” (cfr. doc. 6).
Nel questionario denominato
“descrizione generica dell’evento” compilato l’8 ottobre 2017, RI 1,
rispondendo al quesito n. 2.1 “Descrizione dettagliata e particolareggiata
della dinamica dell’infortunio”, ha dichiarato “durante una camminata di
allenamento per __________ ho sentito una fitta al piede destro subito dopo
essermi girata per iniziare la discesa”.
Ella ha risposto positivamente
alla domanda n. 2.2 “È successo qualche cosa di particolare?”, precisando poi
che si era trattato di un “cambiamento repentino di direzione”.
Alla domanda “Quando è
accaduto l’evento, ha fatto un movimento incontrollato? (p.es. sdrucciolare,
cadere, sbattere, caduta, istintivo movimento difensivo, ecc.), l’insorgente ha
parimenti risposto in maniera positiva, fornendo la seguente descrizione del
movimento incriminato:
" (…).
- immobilizzazione istintiva dopo aver sentito il dolore
- prima: brusco cambiamento di direzione.” (doc. 13)
In sede d’opposizione -
quindi dopo aver ricevuto la decisione formale di rifiuto -, l’assicurata ha sostenuto
che la camminata in questione aveva avuto luogo su “terreno sconnesso con buche
e pietre nelle quali ho incappato al momento di cambiare direzione”, riportando
in tal modo una storta al piede destro (doc. 33).
2.9
Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;
RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI
1988.
U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non
pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una
"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare
valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della
dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in
questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi
soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza
relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima
volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile
rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del
18.
dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se
dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.
RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U
430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata
versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da
altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b).
Occorre,
poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non
contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, in
ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene di
poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la dinamica
dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio d’infortunio del 31 agosto
2017.
e, soprattutto, nel questionario compilato l’8 ottobre 2017
dall’assicurata medesima, documenti dai quali risulta in maniera chiara e
univoca che RI 1 ha avvertito un dolore al piede destro nel compiere un
repentino cambiamento di direzione allo scopo d’iniziare la discesa (cfr. doc.
1.
e doc. 13).
In
particolare, il TCA ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti,
decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurata nella sua prima descrizione
dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai quesiti posti nel noto questionario.
In
tale contesto, va sottolineato che la prima volta in cui l’assicurato
entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato
a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub
doc. 13, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare
all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato,
utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA
35.2014.17
del 4 marzo 2015). Da qui l’importanza che rivestono le
dichiarazioni fornite dalla persona assicurata stessa in risposta alle domande
del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto
l’evento annunciato.
In concreto, è quindi decisivo
il fatto che alla specifica domanda volta a ottenere una descrizione
dettagliata del movimento incriminato compiuto, l’assicurata abbia dichiarato “brusco
cambiamento di direzione”, e ciò a conferma di quanto già risposto al
precedente quesito n. 2.1 (“… ho sentito una fitta al piede destro subito
dopo essermi girata per iniziare la discesa.” – il corsivo è del redattore)
(doc. 13).
A
fronte della chiarezza della domanda posta e della relativa risposta fornita
dalla ricorrente, il TCA non può considerare credibile quanto da lei sostenuto
solo in un secondo momento, e meglio in sede di opposizione contro la decisione
formale di rifiuto del 22 febbraio 2018, allorquando ha dichiarato di aver
subito una distorsione del piede dopo essere incappata in buche e pietre
presenti sul sentiero (cfr. doc. 33), descrizione che non si limita a
completare - ma in realtà contraddice - la prima versione dei fatti fornita.
Alla
luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale ritiene dunque che i disturbi al
piede destro denunciati da RI 1, siano insorti in occasione di un repentino
cambio di direzione che ella ha compiuto per iniziare la discesa.
2.10
Nel caso concreto, non vi è
stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è,
infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con
oggetti.
Va, dunque, esaminato se,
in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno
sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge
all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di
un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente
eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.5. e la giurisprudenza
ivi citata).
Secondo questa Corte, può
essere scartata a priori sia l’ipotesi di uno sforzo manifestamente
eccessivo, sia quella di un movimento scombinato del corpo, precisato che
affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia
attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento
si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,
fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).
A quest’ultimo proposito,
è utile rilevare che, in una sentenza 8C_22/2010 del 28 settembre 2010,
riguardante un’assicurata che aveva lamentato una lesione meniscale al
ginocchio destro dopo essersi girata allo scopo di riempire una brocca
d’acqua in cucina, il Tribunale federale ha negato l’intervento di un fattore
lesivo esterno e, quindi, l’esistenza di una lesione parificata ad infortunio
ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF in vigore sino al 31 dicembre 2016 (ciò che consente
parimenti di negare l’intervento di un infortunio ex art. 4 LPGA).
Alla medesima conclusione
è peraltro giunta anche questa Corte in una sentenza 35.2015.21 del 16 agosto
2016, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un assicurato che aveva
avvertito una forte fitta al ginocchio destro, eseguendo un movimento di
rotazione con il corpo mentre saliva sull’ultimo gradino di una scala.
In esito alle
considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto,
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza, non si è
in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
Da notare, per il caso in
cui si volesse ammettere, quale mera ipotesi di lavoro, che la dinamica del
sinistro dell’agosto 2017 fosse quella descritta
dall’insorgente in sede di opposizione (cfr. doc. 33), che in una sentenza 8C_978/2010
del 3 marzo 2011 consid. 4.2, l’Alta Corte federale ha negato l’intervento di
un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, trattandosi di un’assicurata che,
mentre faceva del Nordic Walking nella natura, è inciampata in un sasso
o in una radice, senza cadere a terra, avvertendo un dolore al ginocchio
destro. Il TF ha precisato che il fatto di inciampare senza cadere mentre si
pratica la camminata sportiva nella natura, non può essere considerato come
straordinario.
La giurisprudenza appena
citata è peraltro stata confermata in una successiva sentenza 8C_50/2012
del 1° marzo 2012 consid. 5.6 (al riguardo, si veda pure D. Cattaneo, Sport
et assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale
N° 45-2010, p. 115 e riferimenti citati).
2.11
Infine, il TCA concorda con la
decisione dell’amministrazione di considerare che il danno alla salute lamentato
dall'assicurata non possa essere assunto neppure a titolo di lesione parificata
ai postumi d'infortunio.
Dalle carte processuali
emerge che, in data 30 agosto 2017, l’insorgente è stata sottoposta a
un’ecografia della gamba destra, esame che ha evidenziato una “minima
alterazione peritendinea al tendine tibiale anteriore al terzo distale della
gamba, compatibile con una minima alterazione infiammatoria.” (doc. 8 –
il corsivo è del redattore).
Interpellato
dall’amministrazione, con rapporto del 19 gennaio 2018, il dott. __________,
spec. FMH in medicina interna, ha ritenuto la diagnosi di “tendinopatia distale
alla gamba destra al tendine tibiale anteriore da sovraccarico senza lesioni
obiettive sonograficamente” e ha pertanto concluso che “non si è (…) in
presenza di una lesione corporale parificabile a postumi di infortunio in base
all’art. 6 della LAINF.” (doc. 29, p. 3).
Ora,
la diagnosi di tendinite (del tibiale anteriore) non rientra tra quelle esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF, specificatamente sotto le
“lacerazioni di tendini” di cui alla lettera f, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2017, a
seguito della modifica del 25 settembre 2015 della LAINF, qui applicabile visto
che l’evento annunciato dall’interessata si è verificato il 19 agosto 2017
(in questo senso, si veda A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in
SZS 1996, p. 106).
Questa
Corte non può quindi che confermare l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art.
6.
cpv. 2 LAINF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti