35.2018.57
Ammesso ulteriore diritto a prestazioni poiché disturbi conseguenza dell'intervento chirurgico (erniectomia) resosi necessario a causa dell'infortunio
27 febbraio 2019Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.57
mm
Lugano
27 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 ottobre 2006, RI 1,
dipendente della Clinica __________ di __________ in qualità di assistente di
cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso la CO 1, è caduta da un cavallo “artificiale” e ha battuto
a terra il fianco destro.
A fronte dell’insorgenza
di dolori alla zona basso lombare irradianti alla gamba destra, ella ha
consultato i sanitari dell’Ospedale __________ di __________. Dal loro rapporto
9 ottobre 2006 risulta la diagnosi di sindrome radicolare L5 su sospetto (alla
TAC dell’8 ottobre 2006) di ernia L5/S1 foraminale a destra (doc. 6).
L’esame di RMN del 10
ottobre 2006 ha confermato la presenza di un’ernia discale intraforaminale a
livello di L5/S1 con compressione della radice di L5 a destra e possibile
compressione di S1 a destra da parte di un bulging nel recesso laterale.
Gli specialisti del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________,
dove l’assicurata era stata nel frattempo trasferita, hanno ritenuto indicato
una tempestiva presa a carico chirurgica (doc. 7).
Il 22 novembre 2006, RI 1
è quindi stata sottoposta a un intervento di erniectomia L5-S1 più sospensione
dinamica tra L5-S1 e L4-L5, eseguito presso l’Ospedale __________ di __________
(doc. 15 e 27).__________
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Gli atti di causa
dimostrano che, nonostante la terapia, l’assicurata ha continuato a lamentare
disturbi invalidanti alla regione lombare irradianti prevalentemente all’arto
inferiore destro.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 luglio 2017, la CO
1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni retroattivamente a far
tempo dall’8 gennaio 2007, ritenuto che, da quella data, l’assicurata avrebbe
raggiunto lo status quo sine a margine dell’evento traumatico
dell’ottobre 2006 (doc. 185).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 187), in data 25 maggio
2018, l’assicuratore LAINF ha confermato in sostanza il contenuto della sua
prima decisione (doc. 189).
1.3. Con tempestivo ricorso del 25
giugno 2018, RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto che, annullata
la decisione su opposizione impugnata, venga accertata l’esistenza di un nesso
causale tra i disturbi e il sinistro del 7 ottobre 2006 e che gli atti vengano
retrocessi all’amministrazione affinché si pronunci in merito al diritto alla
rendita d’invalidità, alla cura medica dopo determinazione della rendita e
all’indennità per menomazione dell’integrità (IMI).
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente contesta innanzitutto la dinamica dell’infortunio
ritenuta dai periti amministrativi dell’__________, segnatamente l’altezza
dalla quale è caduta. Al riguardo, ella sostiene che il cavallo finto era alto
circa un metro e mezzo e che la caduta è avvenuta da un’altezza circa
equivalente.
D’altro canto, sempre
secondo la ricorrente, “… il meccanismo dell’infortunio è suscettibile di aver
provocato la protusione del disco in presenza di una degenerazione iniziale del
disco L4/L5, più avanzata in L5/S1 precedentemente rimasta asintomatica.
L’aggravamento avrebbe dovuto cessare di produrre i propri effetti al più tardi
dopo un anno. Ma la cura impostata – l’intervento chirurgico ed in particolare
Fatti
i residui postoperatori -, ha determinato e continua a determinare
probabilmente in buona parte i sintomi accusati nel corso degli anni.”. In
questo senso, la ricorrente censura l’affermazione dei periti dell’__________
secondo la quale l’intervento del novembre 2006 non si sarebbe reso necessario
a causa dei postumi dell’infortunio assicurato, e ciò tenuto conto che,
ammettendo che l’evento abbia causato una contusione e il nesso di causalità si
è estinto dopo tre mesi, “l’assicuratore è tenuto comunque ad assumere la
sindrome dolorosa legata all’evento e di conseguenza l’assicurata ha diritto ad
una cura appropriata”, che i costi dell’intervento sono stati assunti
dall’assicuratore resistente, che l’operazione ha avuto luogo nel periodo in
cui è incontestata l’esistenza del nesso causale e che il parere dell’__________
altro non è che una diversa valutazione della medesima situazione che ha
indotto l’amministrazione a riconoscere l’intervento quale cura appropriata.
RI 1 fa valere infine che
la perizia pluridisciplinare __________ del dicembre 2014 avrebbe un valore
probatorio maggiore rispetto a quella elaborata dall’__________, di modo che
occorrerebbe ritenere accertato che “… sia per le conseguenze dell’infortunio
che per i postumi della terapia chirurgica impostata sussiste un nesso di
causalità tra questi e l’evento del 7 ottobre 2006. L’assicuratore è tenuto
anche in virtù dell’art. 6 cpv. 3 LAINF a riconoscere le prestazioni.” (doc.
I).
1.4. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In data 20 settembre 2018, la
patrocinatrice dell’assicurata ha puntualizzato alcune affermazioni contenute
nell’allegato di risposta, riconfermandosi finalmente nelle proprie allegazioni
e conclusioni (doc. X).
L’amministrazione si è
pronunciata in merito il 3 ottobre 2018 (doc. XIII + allegato).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite è la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto a far tempo
dall’8 gennaio 2007 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
traumatico accaduto il 7 ottobre 2006, oppure no.
2.2
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata
secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice
possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365
in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Conformemente
all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente
tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni
degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Pertanto, solo
eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - un evento
infortunistico può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia
del disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U
194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).
Un'ernia discale va
considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni
sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità,
se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi
dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti
immediatamente (cfr. SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 p. 190 consid.
3, U 379 p. 192 consid. 2a).
I
criteri appena esposti valgono anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)
di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un
infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure
accelerato (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1).
In particolare, è
necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili
di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione
degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag.
46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999
in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, già
citata).
Qualora un’ernia del disco
preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi
scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,
affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in
questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza
massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid.
6.
).
Occorre precisare che,
secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a
seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale
oppure cervicale):
" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich
manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen
Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses
zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine Latenzzeit von
höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier,
Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden
Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der
Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes
Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STFA U 218/04
del 3 marzo 2005, consid. 6.1)
In
tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo
semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata
all'evento traumatico. Fintanto che non é stato raggiunto lo status quo sine
vel ante, l’assicuratore è tenuto in tal caso ad assumere, in base all’art.
36.
cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e
le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex
art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata,
inclusi gli interventi operatori (cfr. STF 8C_159/2017 del 18 aprile
2018.
consid. 5.5 e riferimento ivi citato).
2.7
Secondo la dottrina medica
dominante e la giurisprudenza, le conseguenze di un infortunio che ha
interessato la colonna vertebrale si estinguono - in assenza di fratture
traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni strutturali al rachide -,
trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza
di preesistenti alterazioni degenerative (cfr. STF 8C_755/2018 dell’11 febbraio
2019.
consid. 4.4.2; SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011
consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29
novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3; si
veda pure Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales
N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia
di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto
di traumi vertebrali, nonché E. Morscher, Schäden des Stütz- und
Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg.
E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
2.8
Nella concreta
evenienza, facendo capo agli esiti della perizia 6 febbraio 2017 dell’__________,
alla quale ha riconosciuto pieno valore probatorio, l’amministrazione ha
ritenuto accertato che l’infortunio del 7 ottobre 2006 ha temporaneamente
peggiorato o comunque influenzato il preesistente stato morboso a livello del
rachide lombo-sacrale, con lo status quo sine raggiunto a distanza di
tre mesi dall’evento medesimo (quindi da inizio 2007). Sempre riferendosi alle
risultanze peritali, l’assicuratore resistente ha precisato che i disturbi
ulteriormente accusati da RI 1 non sono più riconducibili al sinistro
assicurato ma all’intervento chirurgico effettuato il 22 novembre 2006. Ora,
siccome l’operazione non si sarebbe resa necessaria per la cura dei postumi
infortunistici, anche i conseguenti disturbi non sono imputabili all’evento
traumatico del 7 ottobre 2006 (cfr. doc. 189, p. 12 s.).
Chiamato a pronunciarsi, il
TCA ritiene innanzitutto che possa restare aperta la questione di sapere se
l’infortunio dell’ottobre 2006 debba essere ritenuto responsabile
di un peggioramento direzionale dello stato morboso preesistente (così
come lo sostiene il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia, nel suo referto del 22 marzo 2012 – doc. 135, p. 13: “Die Patientin hat
eine deutliche vorbestehende Diskopathie L5/S1, aber auch eine Diskopathie
L4/5, mit Diskushernie L5/S1 vorbestehend. Das vorbestehende Leiden wurde durch
das Ereignis vom 07.10.2006 vorübergehend, aber richtungsweisend beeinflusst
resp. verschlechtert. Das vorbestehende degenerative Wirbelsäulenleiden
wurde also direktionell verschlechtert.” e dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, nella sua perizia __________ parziale
dell’8 dicembre 2014 – doc. 161, p. 36: “…, in assenza di un miglioramento
soggettivo e strutturale rispetto alla valutazione peritale del Dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia, del 23.3.2012, allorché il perito affermava che
lo status quo sine molto probabilmente non sarebbe raggiunto, va
riconfermata questa presa di posizione.” – il corsivo è del redattore)
oppure di averlo semplicemente reso manifesto, nel senso che ha
scatenato la sintomatologia legata alla preesistente ernia discale (così come
lo ammette la stessa amministrazione nella decisione impugnata – cfr. doc. 189,
p. 12: “Nel caso concreto si è scoperto che la signora RI 1 soffriva di una
discopatia preesistente L5/S1, come anche di una discopatia L4/5 con un’ernia
L5/S1 preesistente. I dolori preesistenti sono dunque temporaneamente
peggiorati o comunque sono stati influenzati a causa dell’evento del 07.10.2006.”
– il corsivo è del redattore). In effetti, anche nel caso in cui si volesse
considerare che l’infortunio assicurato abbia giocato un ruolo semplicemente scatenante,
la decisione su opposizione impugnata non potrebbe comunque essere confermata
in questa sede.
Che l’evento
del 7 ottobre 2006 abbia, perlomeno, reso manifesto un preesistente
stato morboso a livello lombosacrale, può essere ammesso con un alto grado di
verosimiglianza. Dalle tavole processuali emerge infatti che la sera stessa in
cui ha avuto luogo la caduta (cfr. doc. 7: “Trattasi di una paziente senza
antecedenti di rilievo, che la sera del 08.10.2006 [recte: del 07.10.2006,
n.d.r.] cade accidentalmente sul fianco dx presentando immediatamente un dolore
in sede lombare associato ad una radicolopatia dx coinvolgente il versante
laterale della coscia e della gamba fino al I dito del piede, in un chiaro
territorio L5.” e doc. 7A: “Dopo tale caduta ha iniziato ad avere forti dolori
ad una gamba con un inizio di paralisi ad una gamba e formicolio. Il giorno
dopo …”) o, al più tardi, il giorno successivo (doc. 6: “Si tratta di una
paziente che la sera prima del ricovero è caduta picchiando l’anca destra. Il
giorno del ricovero lamenta improvvisi dolori alla schiena (zona basso-lombare)
irradianti alla gamba destra.”), RI 1 ha presentato la tipica
sintomatologia legata a un’ernia del disco, nel rispetto quindi del tempo di
latenza stabilito dalla giurisprudenza federale (per un’ernia discale lombare, il
tempo di latenza massimo è di 8 – 10 giorni; cfr. supra, consid. 2.6.). D’altro canto, dalla documentazione agli atti non risulta
affatto che, antecedentemente all’infortunio, la ricorrente accusasse già una tale
sintomatologia (cfr., in particolare, il doc. 183, p. 34: “Aus der früheren
Anamnese erwähnt die Versicherte eine vor Jahren stattgehabte Verletzung der
Kreuzbänder (“i crociati”) am rechten Knie, was man konservativ behandelt habe,
ohne dass hier noch wesentliche Beschwerden bestünden.” e p. 35: “Die
Versicherte führt aus, sie sei bis zu dem Unfall vom 7.10.2006 schmerzfrei gewesen,
habe nie unter Rückenschmerzen, insbesondere auch nicht unter Kreuzschmerzen
gelitten.”).
In ossequio alla giurisprudenza federale precedentemente citata, nel
caso in cui l’infortunio abbia reso manifesta una preesistente ernia del disco,
l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sindrome dolorosa legata
all'evento traumatico e, in questo senso, a prendere a proprio
carico, segnatamente, i costi generati dalla cura medica appropriata, inclusi
quelli legati agli interventi operatori (cfr. supra, consid. 2.6.
in fine).
Sulla scorta di quanto
precede, è pertanto a giusta ragione che l’amministrazione ha assunto i costi
dell’intervento di erniectomia L5-S1, peraltro praticato (in data 22 novembre
2006) allorquando, secondo la CO 1 stessa, sussisteva ancora il nesso di
causalità naturale con l’infortunio assicurato.
Secondo il parere degli
esperti dell’__________ (poi ripreso dall’istituto assicuratore convenuto nella
decisione su opposizione impugnata), i disturbi ancora lamentati dall’insorgente
sono essenzialmente da ricondurre (in termini di causalità naturale), a far
tempo dall’8 gennaio 2007, alle conseguenze dell’intervento chirurgico del 22
novembre 2006 (e dunque non più all’infortunio in quanto tale) (cfr. doc. 183,
p. 40: “Die heute noch von der Versicherten angegebenen Beschwerden lassen
sich am ehesten auf die Folgen der am 22.11.2006 durchgeführten Operation
zurückzuführen. Da diese aber nicht aus unfallkausalen
Gründen erfolgte, sind auch die aktuellen Schmerzen überwiegend wahrscheinlich
nicht in Zusammenhang mit dem Ereignis vom 07.10.2006 zu bringen.” – il corsivo
è del redattore). In questo senso, si erano del resto già pronunciati il
neurologo dott. __________ nella sua perizia parziale __________ del 30 luglio
2014.
(doc. 161, p. 43 s.: “Il nostro consulente non rileva patologie
neurologiche preesistenti all’infortunio. L’intervento neurochirurgico alla
colonna lombare ed i residui postoperatori determinano probabilmente in buona
parte i sintomi attuali.” – il corsivo è del redattore) e il medico
fiduciario della CO 1, dott. __________, spec. FMH in
reumatologia e medicina riabilitativa (doc. 136, p. 1: “Mit dem Unfallereignis
ist es zu einer klaren richtungsgebenden Verschlimmerung eines stummen
krankhaften Vorzustandes gekommen der auch durch den operativen Eingriff
einen schlechten Verlauf genommen hat. Ob der durchgeführte Eingriff
optimal war und medizinisch korrekt kann ich aufgrund der Akten nicht
beurteilen. Es scheint jedoch so, dass das Ganze einen derart schlechten Verlauf
genommen hat, für den die Patientin nicht verantwortlich ist.” – il corsivo è
del redattore).
A
norma dell’art. 6 cpv. 3 LAINF, l’assicurazione effettua inoltre le prestazioni
per lesioni causate all’infortunato durante la cura medica (art. 10).
Secondo la giurisprudenza,
l’assicurazione contro gli infortuni risponde di ogni lesione provocata dalla
cura (trattamento medico) successiva a infortuni assicurati, senza che l’atto
lesivo rinetri nella nozione di infortunio o sia dovuto a un errore medico o
lesione corporale penalmente perseguibile (DTF 118 V 286 consid. 3b). L’assicuratore
risponde tuttavia soltanto per quei danni che si trovano in nesso causale
naturale e adeguato con cure mediche o misure d’accertamento rese necessarie
dall’infortunio assicurato (DTF 128 V 169 consid. 1c e riferimenti ivi
menzionati).
Ora, posto che
l’intervento chirurgico del 22 novembre 2006 si è reso necessario in ragione
delle sequele dell’evento infortunistico del 7 ottobre 2006 e che i disturbi
ulteriormente accusati da RI 1 alla regione lombare (irradianti prevalentemente
all’arto inferiore destro) costituiscono una conseguenza di questa operazione, il
TCA deve concludere che è a torto che l’amministrazione ha dichiarato estinto
il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dall’8 gennaio 2007. Al contrario,
essa è tenuta a corrispondere le proprie prestazioni anche oltre tale data in
applicazione dell’art. 6 cpv. 3 LAINF (per un caso in cui il TF ha negato
l’applicabilità dell’art. 6 cpv. 3 LAINF in quanto il trattamento medico in
questione - un’infiltrazione radioguidata – aveva avuto luogo allorquando era
già stato raggiunto lo status quo sine a margine dell’infortunio
assicurato, si veda la STF 8C_755/2018 succitata consid. 4.3).
In esito a tutto quanto
precede, in accoglimento del ricorso, la decisione su opposizione del 25 maggio
2018.
va annullata e gli atti rinviati all’assicuratore resistente affinché
definisca di nuovo il proprio obbligo a prestazioni dal profilo temporale e
materiale.
Vincente
in causa e patrocinata dalla RA 1, la ricorrente ha diritto a delle indennità
per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ È
accertato che i disturbi accusati dalla ricorrente costituiscono una
conseguenza naturale e adeguata dell’intervento chirurgico del 22 novembre 2006,
reso necessario dall’infortunio del 7 ottobre 2006.
§§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1affinché definisca il proprio obbligo a prestazioni
dal profilo temporale e materiale a contare dall’8 gennaio 2007.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurata l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti