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Decisione

35.2018.57

Ammesso ulteriore diritto a prestazioni poiché disturbi conseguenza dell'intervento chirurgico (erniectomia) resosi necessario a causa dell'infortunio

27 febbraio 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i residui postoperatori -, ha determinato e continua a determinare

probabilmente in buona parte i sintomi accusati nel corso degli anni.”. In

questo senso, la ricorrente censura l’affermazione dei periti dell’__________

secondo la quale l’intervento del novembre 2006 non si sarebbe reso necessario

a causa dei postumi dell’infortunio assicurato, e ciò tenuto conto che,

ammettendo che l’evento abbia causato una contusione e il nesso di causalità si

è estinto dopo tre mesi, “l’assicuratore è tenuto comunque ad assumere la

sindrome dolorosa legata all’evento e di conseguenza l’assicurata ha diritto ad

una cura appropriata”, che i costi dell’intervento sono stati assunti

dall’assicuratore resistente, che l’operazione ha avuto luogo nel periodo in

cui è incontestata l’esistenza del nesso causale e che il parere dell’__________

altro non è che una diversa valutazione della medesima situazione che ha

indotto l’amministrazione a riconoscere l’intervento quale cura appropriata.

RI 1 fa valere infine che

la perizia pluridisciplinare __________ del dicembre 2014 avrebbe un valore

probatorio maggiore rispetto a quella elaborata dall’__________, di modo che

occorrerebbe ritenere accertato che “… sia per le conseguenze dell’infortunio

che per i postumi della terapia chirurgica impostata sussiste un nesso di

causalità tra questi e l’evento del 7 ottobre 2006. L’assicuratore è tenuto

anche in virtù dell’art. 6 cpv. 3 LAINF a riconoscere le prestazioni.” (doc.

I).

1.4. La CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. In data 20 settembre 2018, la

patrocinatrice dell’assicurata ha puntualizzato alcune affermazioni contenute

nell’allegato di risposta, riconfermandosi finalmente nelle proprie allegazioni

e conclusioni (doc. X).

L’amministrazione si è

pronunciata in merito il 3 ottobre 2018 (doc. XIII + allegato).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto a far tempo

dall’8 gennaio 2007 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento

traumatico accaduto il 7 ottobre 2006, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata

secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice

possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365

in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Conformemente

all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente

tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni

degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Pertanto, solo

eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - un evento

infortunistico può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia

del disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U

194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

Un'ernia discale va

considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni

sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità,

se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi

dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti

immediatamente (cfr. SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 p. 190 consid.

3, U 379 p. 192 consid. 2a).

I

criteri appena esposti valgono anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)

di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un

infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure

accelerato (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1).

In particolare, è

necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili

di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione

degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag.

46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999

in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, già

citata).

Qualora un’ernia del disco

preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza

massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid.

6.

).

Occorre precisare che,

secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a

seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale

oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses

zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine Latenzzeit von

höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier,

Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden

Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der

Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes

Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STFA U 218/04

del 3 marzo 2005, consid. 6.1)

In

tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo

semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata

all'evento traumatico. Fintanto che non é stato raggiunto lo status quo sine

vel ante, l’assicuratore è tenuto in tal caso ad assumere, in base all’art.

36.

cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e

le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex

art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata,

inclusi gli interventi operatori (cfr. STF 8C_159/2017 del 18 aprile

2018.

consid. 5.5 e riferimento ivi citato).

2.7

Secondo la dottrina medica

dominante e la giurisprudenza, le conseguenze di un infortunio che ha

interessato la colonna vertebrale si estinguono - in assenza di fratture

traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni strutturali al rachide -,

trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza

di preesistenti alterazioni degenerative (cfr. STF 8C_755/2018 dell’11 febbraio

2019.

consid. 4.4.2; SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011

consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3; si

veda pure Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales

N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia

di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto

di traumi vertebrali, nonché E. Morscher, Schäden des Stütz- und

Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg.

E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

2.8

Nella concreta

evenienza, facendo capo agli esiti della perizia 6 febbraio 2017 dell’__________,

alla quale ha riconosciuto pieno valore probatorio, l’amministrazione ha

ritenuto accertato che l’infortunio del 7 ottobre 2006 ha temporaneamente

peggiorato o comunque influenzato il preesistente stato morboso a livello del

rachide lombo-sacrale, con lo status quo sine raggiunto a distanza di

tre mesi dall’evento medesimo (quindi da inizio 2007). Sempre riferendosi alle

risultanze peritali, l’assicuratore resistente ha precisato che i disturbi

ulteriormente accusati da RI 1 non sono più riconducibili al sinistro

assicurato ma all’intervento chirurgico effettuato il 22 novembre 2006. Ora,

siccome l’operazione non si sarebbe resa necessaria per la cura dei postumi

infortunistici, anche i conseguenti disturbi non sono imputabili all’evento

traumatico del 7 ottobre 2006 (cfr. doc. 189, p. 12 s.).

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA ritiene innanzitutto che possa restare aperta la questione di sapere se

l’infortunio dell’ottobre 2006 debba essere ritenuto responsabile

di un peggioramento direzionale dello stato morboso preesistente (così

come lo sostiene il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia, nel suo referto del 22 marzo 2012 – doc. 135, p. 13: “Die Patientin hat

eine deutliche vorbestehende Diskopathie L5/S1, aber auch eine Diskopathie

L4/5, mit Diskushernie L5/S1 vorbestehend. Das vorbestehende Leiden wurde durch

das Ereignis vom 07.10.2006 vorübergehend, aber richtungsweisend beeinflusst

resp. verschlechtert. Das vorbestehende degenerative Wirbelsäulenleiden

wurde also direktionell verschlechtert.” e dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, nella sua perizia __________ parziale

dell’8 dicembre 2014 – doc. 161, p. 36: “…, in assenza di un miglioramento

soggettivo e strutturale rispetto alla valutazione peritale del Dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia, del 23.3.2012, allorché il perito affermava che

lo status quo sine molto probabilmente non sarebbe raggiunto, va

riconfermata questa presa di posizione.” – il corsivo è del redattore)

oppure di averlo semplicemente reso manifesto, nel senso che ha

scatenato la sintomatologia legata alla preesistente ernia discale (così come

lo ammette la stessa amministrazione nella decisione impugnata – cfr. doc. 189,

p. 12: “Nel caso concreto si è scoperto che la signora RI 1 soffriva di una

discopatia preesistente L5/S1, come anche di una discopatia L4/5 con un’ernia

L5/S1 preesistente. I dolori preesistenti sono dunque temporaneamente

peggiorati o comunque sono stati influenzati a causa dell’evento del 07.10.2006.”

– il corsivo è del redattore). In effetti, anche nel caso in cui si volesse

considerare che l’infortunio assicurato abbia giocato un ruolo semplicemente scatenante,

la decisione su opposizione impugnata non potrebbe comunque essere confermata

in questa sede.

Che l’evento

del 7 ottobre 2006 abbia, perlomeno, reso manifesto un preesistente

stato morboso a livello lombosacrale, può essere ammesso con un alto grado di

verosimiglianza. Dalle tavole processuali emerge infatti che la sera stessa in

cui ha avuto luogo la caduta (cfr. doc. 7: “Trattasi di una paziente senza

antecedenti di rilievo, che la sera del 08.10.2006 [recte: del 07.10.2006,

n.d.r.] cade accidentalmente sul fianco dx presentando immediatamente un dolore

in sede lombare associato ad una radicolopatia dx coinvolgente il versante

laterale della coscia e della gamba fino al I dito del piede, in un chiaro

territorio L5.” e doc. 7A: “Dopo tale caduta ha iniziato ad avere forti dolori

ad una gamba con un inizio di paralisi ad una gamba e formicolio. Il giorno

dopo …”) o, al più tardi, il giorno successivo (doc. 6: “Si tratta di una

paziente che la sera prima del ricovero è caduta picchiando l’anca destra. Il

giorno del ricovero lamenta improvvisi dolori alla schiena (zona basso-lombare)

irradianti alla gamba destra.”), RI 1 ha presentato la tipica

sintomatologia legata a un’ernia del disco, nel rispetto quindi del tempo di

latenza stabilito dalla giurisprudenza federale (per un’ernia discale lombare, il

tempo di latenza massimo è di 8 – 10 giorni; cfr. supra, consid. 2.6.). D’altro canto, dalla documentazione agli atti non risulta

affatto che, antecedentemente all’infortunio, la ricorrente accusasse già una tale

sintomatologia (cfr., in particolare, il doc. 183, p. 34: “Aus der früheren

Anamnese erwähnt die Versicherte eine vor Jahren stattgehabte Verletzung der

Kreuzbänder (“i crociati”) am rechten Knie, was man konservativ behandelt habe,

ohne dass hier noch wesentliche Beschwerden bestünden.” e p. 35: “Die

Versicherte führt aus, sie sei bis zu dem Unfall vom 7.10.2006 schmerzfrei gewesen,

habe nie unter Rückenschmerzen, insbesondere auch nicht unter Kreuzschmerzen

gelitten.”).

In ossequio alla giurisprudenza federale precedentemente citata, nel

caso in cui l’infortunio abbia reso manifesta una preesistente ernia del disco,

l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sindrome dolorosa legata

all'evento traumatico e, in questo senso, a prendere a proprio

carico, segnatamente, i costi generati dalla cura medica appropriata, inclusi

quelli legati agli interventi operatori (cfr. supra, consid. 2.6.

in fine).

Sulla scorta di quanto

precede, è pertanto a giusta ragione che l’amministrazione ha assunto i costi

dell’intervento di erniectomia L5-S1, peraltro praticato (in data 22 novembre

2006) allorquando, secondo la CO 1 stessa, sussisteva ancora il nesso di

causalità naturale con l’infortunio assicurato.

Secondo il parere degli

esperti dell’__________ (poi ripreso dall’istituto assicuratore convenuto nella

decisione su opposizione impugnata), i disturbi ancora lamentati dall’insorgente

sono essenzialmente da ricondurre (in termini di causalità naturale), a far

tempo dall’8 gennaio 2007, alle conseguenze dell’intervento chirurgico del 22

novembre 2006 (e dunque non più all’infortunio in quanto tale) (cfr. doc. 183,

p. 40: “Die heute noch von der Versicherten angegebenen Beschwerden lassen

sich am ehesten auf die Folgen der am 22.11.2006 durchgeführten Operation

zurückzuführen. Da diese aber nicht aus unfallkausalen

Gründen erfolgte, sind auch die aktuellen Schmerzen überwiegend wahrscheinlich

nicht in Zusammenhang mit dem Ereignis vom 07.10.2006 zu bringen.” – il corsivo

è del redattore). In questo senso, si erano del resto già pronunciati il

neurologo dott. __________ nella sua perizia parziale __________ del 30 luglio

2014.

(doc. 161, p. 43 s.: “Il nostro consulente non rileva patologie

neurologiche preesistenti all’infortunio. L’intervento neurochirurgico alla

colonna lombare ed i residui postoperatori determinano probabilmente in buona

parte i sintomi attuali.” – il corsivo è del redattore) e il medico

fiduciario della CO 1, dott. __________, spec. FMH in

reumatologia e medicina riabilitativa (doc. 136, p. 1: “Mit dem Unfallereignis

ist es zu einer klaren richtungsgebenden Verschlimmerung eines stummen

krankhaften Vorzustandes gekommen der auch durch den operativen Eingriff

einen schlechten Verlauf genommen hat. Ob der durchgeführte Eingriff

optimal war und medizinisch korrekt kann ich aufgrund der Akten nicht

beurteilen. Es scheint jedoch so, dass das Ganze einen derart schlechten Verlauf

genommen hat, für den die Patientin nicht verantwortlich ist.” – il corsivo è

del redattore).

A

norma dell’art. 6 cpv. 3 LAINF, l’assicurazione effettua inoltre le prestazioni

per lesioni causate all’infortunato durante la cura medica (art. 10).

Secondo la giurisprudenza,

l’assicurazione contro gli infortuni risponde di ogni lesione provocata dalla

cura (trattamento medico) successiva a infortuni assicurati, senza che l’atto

lesivo rinetri nella nozione di infortunio o sia dovuto a un errore medico o

lesione corporale penalmente perseguibile (DTF 118 V 286 consid. 3b). L’assicuratore

risponde tuttavia soltanto per quei danni che si trovano in nesso causale

naturale e adeguato con cure mediche o misure d’accertamento rese necessarie

dall’infortunio assicurato (DTF 128 V 169 consid. 1c e riferimenti ivi

menzionati).

Ora, posto che

l’intervento chirurgico del 22 novembre 2006 si è reso necessario in ragione

delle sequele dell’evento infortunistico del 7 ottobre 2006 e che i disturbi

ulteriormente accusati da RI 1 alla regione lombare (irradianti prevalentemente

all’arto inferiore destro) costituiscono una conseguenza di questa operazione, il

TCA deve concludere che è a torto che l’amministrazione ha dichiarato estinto

il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dall’8 gennaio 2007. Al contrario,

essa è tenuta a corrispondere le proprie prestazioni anche oltre tale data in

applicazione dell’art. 6 cpv. 3 LAINF (per un caso in cui il TF ha negato

l’applicabilità dell’art. 6 cpv. 3 LAINF in quanto il trattamento medico in

questione - un’infiltrazione radioguidata – aveva avuto luogo allorquando era

già stato raggiunto lo status quo sine a margine dell’infortunio

assicurato, si veda la STF 8C_755/2018 succitata consid. 4.3).

In esito a tutto quanto

precede, in accoglimento del ricorso, la decisione su opposizione del 25 maggio

2018.

va annullata e gli atti rinviati all’assicuratore resistente affinché

definisca di nuovo il proprio obbligo a prestazioni dal profilo temporale e

materiale.

Vincente

in causa e patrocinata dalla RA 1, la ricorrente ha diritto a delle indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ È

accertato che i disturbi accusati dalla ricorrente costituiscono una

conseguenza naturale e adeguata dell’intervento chirurgico del 22 novembre 2006,

reso necessario dall’infortunio del 7 ottobre 2006.

§§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1affinché definisca il proprio obbligo a prestazioni

dal profilo temporale e materiale a contare dall’8 gennaio 2007.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti