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Decisione

35.2018.58

Estinzione diritto a prestazioni di corta durata tenuto conto dei soli postumi infortunistici

27 novembre 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Il 29 agosto 2018, il

patrocinatore dell’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII).

1.7. In data 5 ottobre 2018,

l’avv. RA 1 ha chiesto che venga richiamato l’incarto AI del proprio

patrocinato (doc. XIII), ciò che il TCA ha fatto (doc. XIV e doc. XVI).

Il 10 ottobre 2018, il

rappresentante dell’assicurato ha prodotto il progetto di decisione emanato il

9 ottobre 2018 dall’UAI (doc. XV + allegato).

L’amministrazione ha

formulato le proprie osservazioni sull’incarto AI il 19 ottobre 2018 (doc.

XIX), mentre il patrocinatore del ricorrente lo ha fatto il 30 ottobre 2018

(doc. XXI).

Considerandi

2.1

L’oggetto litigioso è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine

alle proprie prestazioni a contare dal 25 agosto 2017 tenuto conto dei soli

postumi residuali degli infortuni assicurati, oppure no.

2.2

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20.

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.3

Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o

parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia

professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità

dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex

art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è

concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale

professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto

quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987.

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 91).

2.4

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999

in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;

SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC

1984.

p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113.

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine);

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

In

virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere

l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze

tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

2.7

Dalle

carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la propria decisione

di negare, dal 25 agosto 2017, ulteriori prestazioni a dipendenza degli

infortuni di cui è rimasto vittima l’assicurato, sull’apprezzamento eseguito

dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

In effetti, in occasione

della visita __________ del 9 agosto 2017, il medico __________ appena citato,

preso atto degli esiti degli accertamenti compiuti nel frattempo

(approfondimento neurologico eseguito dal dott. __________ e valutazione ortopedica

e biomeccanica), ha dichiarato l’insorgente abile al lavoro in misura completa

a dipendenza dei postumi residuali degli infortuni assicurati:

" (…).

L’infortunio ha portato ad una frattura dell’acetabolo sinistro senza

evidente danno all’articolazione dell’anca sinistra. L’osso è guarito in modo

anatomico e senza spostamento. Clinicamente non ho trovato nessun disturbo dei

nervi dell’anca sinistra che possano ricondurre all’infortunio del giugno 2015.

L’esame neurologico come pure l’esame della deambulazione hanno confermato un

vecchio problema di un infortunio del 1988 con una lesione preesistente del

nervo peroneo. Anamnesticamente e clinicamente non si nota un peggioramento.

Per quanto riguarda i dolori nella zona gluteale come pure

femorale, questi sono ben spiegabili come descritto esplicitamente anche nella

valutazione, dal disequilibrio dell’anca che è ben visibile e dimostrato

dall’assicurato durante la deambulazione. Si nota anche una colonna

toraco-lombare leggermente destro convessa nella parte lombare con degenerazione

a molti livelli con formazione osteo-fibrotica, spondilosi lombare con condrosi

intervertebrale. Nella radiografia in carico si nota uno slittamento del bacino

a causa della gamba destra più corta che può spiegare il conflitto della

muscolatura del bacino sinistro con eventuale schiacciamento del nervo sciatico.

Attualmente la forza del femore è conservata con una situazione invariata per

quanto riguarda la vecchia lesione del nervo tibiale sinistro. Ho anche

spiegato che tutte le terapie sopra proposte riguardanti il disequilibrio,

dovranno essere a carico della sua Cassa malati siccome chiaramente non

conseguenza dell’infortunio. Quindi l’esaustiva valutazione e l’esame mi

permettono di esprimere un’estinzione del nesso causale per la problematica

odierna per l’infortunio del 12.06.2015.” (doc. 129, p. 5 s.)

Nel frattempo,

l’assicurato ha prodotto documentazione medica che, a suo avviso, metterebbe in

dubbio la fondatezza delle considerazioni enunciate dal fiduciario dell’CO 1.

A margine della

consultazione del 28 settembre 2017, il dott. __________, spec. in

neurochirurgia, ha escluso che la sintomatologia denunciata dall’insorgente

fosse imputabile a problemi presenti a livello spinale/sacroiliaco (doc. 149,

p. 7).

D’altro canto, con la

relazione di consulenza tecnica medico-legale del 9 ottobre 2017, il dott. __________,

spec. in medicina legale e delle assicurazioni a __________, ha in particolare

sostenuto che “alla nostra indagine clinica attuale, come postumi a carattere

permanente, si sono appalesati alla nostra valutazione gli esiti del violento

trauma a carico dell’anca sinistra con frattura da sfondamento dell’acetabolo e

residuo deficit del nervo otturatore sx, come per altro documentato dall’esame

EMS praticato già precedentemente (7/7/15); tali esiti sono rappresentati da

una grave limitazione funzionale dell’anca sx, evidente zoppia alla

deambulazione e turbe parestetiche coscia. (…). D’altra parte, non esiste

frattura articolare a cui non residua una limitazione dell’articolazione

interessata specialmente se la frattura, per la sua gravità, ha necessitato di

intervento chirurgico di osteosintesi. Nel caso che ci occupa le lesioni subite

dal sig. RI 1 non possono che essere annoverate fra quelle di medio-grave

portata clinico-ortopedica e medico legale. Orbene, tali patologie, tutte ormai

stabilizzate, trovano stretto nesso di causa con le lesioni riportate dal

periziando a seguito del noto infortunio sul lavoro.”. Lo specialista

privatamente consultato dall’insorgente ha inoltre precisato che “i postumi

inabilitanti permanenti sono da valutare in misura del 25% come danno biologico

ed in misura del 20% di danno patrimoniale …” (doc. 151, p. 12 s.).

Infine, con rapporto del 9

novembre 2017, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna incaricato

dalla Cassa malati __________, ha segnatamente sostenuto che l’assicurato è

portatore di “… disturbi algici e funzionali all’arto inferiore sinistro in

esiti di infortuni professionali del 26.11.1988 e del 12.06.2015, entrambi di

pertinenza CO 1 (...). Non ci sono cause estranee a questi infortuni

all’origine dei disturbi all’arto inferiore sinistro: in particolare, non ci

sono elementi in favore di una sindrome radicolare o di altre patologie

lombosacrali che permettano di spiegare i disturbi, come ben risulta dagli

accertamenti effettuati dalla CO 1 ed anche dall’ultima visita del Dr. med. __________

del 28.09.2017. La decisione informale della CO 1 di considerare non più di sua

pertinenza il caso dal 25.08.2017 non è corretta e non può essere condivisa.” Secondo

il medico fiduciario della __________, “indipendentemente dalle responsabilità

assicurative, a causa dei disturbi persistenti all’arto inferiore sinistro,

l’assicurato non è per il momento in grado di riprendere l’attività lavorativa

abituale di pavimentatore di strade, neppure in modo parziale.” (doc. 149, p. 3

– il corsivo è del redattore).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione formale, l’amministrazione ha ancora invitato il

dott. __________ a prendere posizione in merito alla documentazione acquisita

nel frattempo.

A proposito delle

problematiche riguardanti il piede sinistro coinvolto nel pregresso infortunio (mancanza/riduzione

di forza alla flessione dorsale dell’alluce, rispettivamente del piede), il

medico __________ ha osservato che si è in presenza di una “… lesione che è

stata trattata correttamente nel 1989 e con una piena abilità lavorativa fino

in data odierna. Non è mai stato dichiarato un problema al piede sinistro negli

ultimi 27 anni e anche l’infortunio recente non ha portato un danno al piede

sinistro. L’assicurato non ha mai dichiarato un nuovo problema infortunistico

al piede sinistro, né informato i medici coinvolti di avere un nuovo problema,

né menziona l’intervento di 27 anni fa. Oggettivamente l’esame clinico non ha

portato ad un problema neurologico né meccanico in un paziente che ha sempre

camminato in modo sicuro con il piede sinistro. Durante l’esame era in grado di

stare in piedi in quanto la flessione plantare era normale e ha mostrato una

funzionalità del tendine dell’allucis longus, anche se questa era ridotta in

confronto a destra. Questa mobilità ridotta non comporta un influsso importante

sull'abilità lavorativa. Resta quindi valida la mia dichiarazione della piena

abilità lavorativa riguardante l’infortunio del 12.06.2015 e per le conseguenze

dello stesso (mai annunciato) circa del 1986.”.

D’altra parte, il dott. __________

ha rilevato che la valutazione del dott. __________ non contiene elementi atti

a modificare le sue conclusioni, in quanto “a parte un esame clinico

soggettivi, non posso condividere la presa di posizione del medico-assicurativo

che ha mostrato un problema motorio importante. Anche la valutazione non ha

mostrato nessun influsso importante né sul passo, né clinico sulla stabilità

dell’assicurato per la quale il nervo non gioca un ruolo dominante e l’esame

neurologico ha trovato solo un “minimo” deficit di forza! Con un globale

miglioramento, segni molto lievi di una sofferenza neurogena “segni che la

rimodulazione delle unità motorie è quasi assente (recte: avvenuta,

n.d.r.) […] senza segni di una sofferenza neurogena cronica”.” (doc. 154).

2.8

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione

più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I

673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Chiamato ora a

pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene di poter condividere la

decisione dell’assicuratore resistente di ritenere l’insorgente pienamente abile

nella sua precedente attività professionale, a fronte dei soli postumi residuali

degli infortuni assicurati.

Questo Tribunale constata

innanzitutto che l’infortunio del 12 giugno 2015 ha in particolare causato la

frattura della parete anteriore dell’acetabolo di sinistra, trattata mediante

osteosintesi (cfr. doc. 26). Il decorso della frattura si è rivelato molto

favorevole, tanto che è stata attestata una piena abilità al lavoro già dal

febbraio 2016 (cfr. doc. 33 e 36). A margine del consulto del 29 agosto 2016,

il PD dott. __________, Viceprimario di chirurgia presso l’Ospedale __________

di __________, ha refertato una “anca completamente libera senza nessun dolore.

(…). Radiologicamente non si apprezza nessuna artrosi, nessuna dislocazione

secondaria.”). Lo stesso medico curante specialista, nel suo referto del 17

febbraio 2017, ha sostenuto che la sintomatologia algica denunciata

dall’insorgente era imputabile “alla problematica del n. obturatorio a sx. Non

ha quindi senso intervenire chirurgicamente sull’articolazione ileo-sacrale.”

(doc. 87).

Pertanto, a quel livello e

dal profilo ortopedico, non sono emersi reperti patologici suscettibili di

giustificare una qualsiasi incapacità lavorativa.

In secondo luogo, per

quanto concerne la problematica del nervo otturatorio evocata dal dott. __________,

anch’esso leso in occasione dell’evento traumatico del giugno 2015 (cfr.

rapporto di uscita 18 luglio 2015 dell’Ospedale __________ di __________ – doc.

24: “Si esegue una consulenza neurologica che riporta un deficit neuromotore

del nervo otturatorio sinistro di M3.”), questa Corte osserva che, in occasione

della consultazione del 5 aprile 2017, il dott. __________, spec. FMH in neurologia,

ha al riguardo refertato unicamente “un minimo deficit di forza dei muscoli del

gruppo degli adduttori che fra l’altro è presente anche negli altri muscoli

della coscia anteriore e posteriore di sinistra, questo deficit di forza

potrebbe dipendere anche da un’attivazione minore di questi muscoli per esempio

nell’ambito della sintomatologia algica riferita. Comunque la forza è

nettamente migliorata rispetto a quella descritta nel 2015, anche del gruppo

degli adduttori. Nell’esame EMG del muscolo grande adduttore vi sono segni

molto lievi di una sofferenza neurogena sub-acuta cronica, segni che la

rimodulazione delle unità motorie è quasi avvenuta non lasciando segni maggiori

di una sofferenza neurogena cronica. Nella norma l’esame EMG del muscolo vasto laterale

sinistro. (…). L’evoluzione della lesione post-traumatica del nervo otturatorio

sinistro invece come suddescritta è stata molto favorevole.” (doc. 104,

p. 4 s. – il corsivo è del redattore).

L’approfondimento

neurologico dell’aprile 2017 ha dunque consentito di oggettivare una situazione

“nettamente migliorata” rispetto a quella era stata constatata nel

luglio 2015, la quale non aveva di per sé impedito all’assicurato di ritrovare

una capacità lavorativa completa a far tempo dal mese di febbraio 2016. Anche

da questo punto di vista, quindi, nulla contrasta con la decisione di considerare

RI 1 nuovamente abile al lavoro a decorrere dall’agosto 2017.

Sempre in ambito

neurologico, va segnalato che il dott. __________ ha pure refertato l’esistenza

di un “deficit sensitivo a tutto l’arto inferiore sinistro maggiormente in un

territorio compatibile con quello del nervo femoro-cutaneo laterale sinistro”, che

ha inquadrato quale “neuropatia post-traumatica” (doc. 104, p. 5). Tale

problematica era del resto già stata osservata nell’immediato post-infortunio

(si veda, ad esempio, il rapporto 27 luglio 2015 della Clinica di __________ di

__________ – doc. 30, p. 1: “ipoestesia della faccia antero-laterale della

coscia su neuropatia del n. femoro cutaneo”). In occasione della visita __________

di controllo del 9 agosto 2017, il ricorrente ha precisato al riguardo che il

disturbo della sensibilità in questione “non è sempre presente ma circa una –

due volte al giorno e massaggiando il femore questa sensazione sparisce. Non ha

questo problema quando è sdraiato a lungo.” (doc. 129, p. 4).

Considerata la sua entità

(“massaggiando il femore questa sensazione sparisce”), questo Tribunale

ritiene di poter escludere a priori che tale disturbo possa essere

d’ostacolo al ripristino di una totale capacità lavorativa.

Trattandosi dei disturbi a

livello del piede sinistro, è utile rimarcare che quella parte del corpo è

stata interessata dall’evento traumatico occorso negli anni ’80 e, d’altro

canto, che nessuno pretende che sia rimasta in qualche modo coinvolta nell’infortunio

del 12 giugno 2015. D’altra parte, non è contestato il fatto che dal 1989 (anno

in cui gli è stato ricostruito il legamento estensore lungo del pollice) in poi

- dunque per circa 26 anni - RI 1 non ha più necessitato di misure terapeutiche

particolari e, soprattutto, è stato in grado di svolgere normalmente la sua

abituale professione di pavimentatore stradale. Non può neppure essere ignorato

che se il ricorrente si è visto costretto a interrompere il lavoro a far tempo

dal luglio 2016, non è certo a causa dei disturbi al piede sinistro ma

piuttosto per “un peggioramento del dolore lombogluteo” (cfr. doc. 64, p. 1; in

questo senso, si veda pure il referto 30 agosto 2016 del PD dott. __________ –

doc. 54: “I dolori non sono localizzati né all’inguine, né al fianco ma

piuttosto nella zona lombare alta. (…). Anche durante la mia consultazione il

paziente riferisce dolori fondamentalmente alla schiena e non all’anca.”).

Alla luce di quanto

precede, il TCA ritiene verosimile che i problemi relativi all’estremità

inferiore sinistra (secondo la valutazione del neurologo dott. __________, “un

deficit di forza specialmente della muscolatura estensoria del piede e delle

dita del piede sinistro”), non siano suscettibili di ridurre in maniera

apprezzabile l’abilità lavorativa dell’assicurato, così come ha d’altronde sostenuto

il dott. __________ (cfr. doc. 154).

Su indicazione del dott. __________

(doc. 104, p. 5: “Contrasta però all’evoluzione globalmente favorevole dal lato

elettrofisiologico con la qualità del cammino del paziente, paziente che

effettivamente presenta un cammino per nulla fisiologico all’arto inferiore

sinistro con zoppia, tendenza a lanciare il piede sinistro, ha anche una certa

tendenza all’iperestensione del ginocchio. (...). Avrei la proposta di

un’analisi accurata del cammino …” – il corsivo è del redattore), nel

giugno 2017, l’assicurato è stato sottoposto per conto dell’CO 1 a una

valutazione ortopedica e biomeccanica della deambulazione presso la __________

di __________. Dal relativo rapporto risulta segnatamente che RI 1 presenta

un’importante asimmetria del bacino sia strutturale che funzionale, la quale implica

un sovraccarico dell’anca sinistra, come pure una grave asimmetria funzionale

dell’articolazione ileo-sacrale e della regione lombare del rachide. Lo

specialista ha al riguardo spiegato che una gamba più lunga può provocare dei

conflitti funzionali tra l’osso ischio e l’osso femorale. Per compensare tale

conflitto, la deambulazione avviene con una rilevante abduzione dell’intera

gamba, ciò che comporta un’importante attività della muscolatura gluteale,

inclusi tutti gli abduttori dell’anca, la quale, a sua volta, causa un

sovraccarico dell’anca e un potenziale intrappolamento del nervo ischiatico

nella regione gluteale. Ciò che è rilevante in questa situazione di squilibrio

muscolare è che il muscolo ileopsoas viene automaticamente escluso cosicché il

ginocchio non può più essere correttamente sollevato in avanti e, perciò, il

tronco si piega in avanti. Egli ha infine segnalato che l’introduzione di un

rialzo di 8 mm nella scarpa destra del ricorrente, ha immediatamente provocato

un rilassamento dell’andatura (doc. 116).

Al proposito, con nota del

25.

luglio 2017, il dott. __________ ha indicato che la diagnosticata asimmetria

del bacino (gamba destra 1 cm più corta rispetto alla sinistra) non è con

probabilità preponderante una conseguenza infortunistica, ma di origine

morbosa. A suo avviso, in effetti, l’intervento del 16 giugno 2015 avrebbe

potuto semmai causare un accorciamento della parte sinistra del bacino

ma non di quella destra, accorciamento che non è pertanto spiegabile con

l’operazione resasi necessaria a seguito dell’infortunio del giugno 2015 (cfr.

doc. 118; si veda pure il doc. 129, p. 6).

Il TCA non vede alcuna

valida ragione per discostarsi da questo apprezzamento del medico __________,

che appare logico. Su questo aspetto, dalla restante documentazione medica non

risultano del resto pareri divergenti.

Per quanto riguarda lo

stato del rachide lombo-sacrale, secondo questa Corte, le obiezioni sollevate in

proposito dall’assicurato (cfr. doc. I, p. 3 s.) si appalesano come irrilevanti

(si veda tuttavia il referto 30 agosto 2016 del PD dott. __________: “…, gli ho

fatto comunque notare che il problema alla schiena è da considerarsi come malattia.”

– il corsivo è del redattore), e ciò per il motivo che è stato accertato, in

maniera senz’altro affidabile, che la sintomatologia denunciata dal ricorrente

non trova affatto la propria origine a quel livello (cfr., in particolare, il

doc. 149, p. 7: “Considerata l’assenza di una genesi spinale/sacroiliaca dei

disturbi …”).

Il TCA non ignora che agli

atti figurano rapporti medici che imputano, fornendo peraltro generiche spiegazioni,

l’incapacità lavorativa di RI 1 interamente ai postumi residuali degli eventi

traumatici assicurati (si vedano, segnatamente, quelli dei dottori __________ e

__________), tuttavia tale conclusione non regge di fronte a un’analisi più approfondita

della fattispecie, quale quella esposta in precedenza.

In esito a tutto quanto

precede, è dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343) che - tenuto conto dei soli postumi residuali degli infortuni

assicurati - l’insorgente ha ritrovato una piena capacità lavorativa nei tempi

e nei modi indicati dall’amministrazione, cosicché essa era ben

legittimata a porre termine alla corresponsione dell’indennità giornaliera a

dipendenza della ricaduta del luglio 2016.

Posto che il ricorrente ha

ritrovato una piena abilità lavorativa nella sua abituale professione, occorre

concludere che eventuali ulteriori cure sanitarie non avrebbero più avuto lo

scopo di migliorare notevolmente il suo stato di salute infortunistico ai sensi

della giurisprudenza citata in precedenza (cfr. supra, considerando 2.2.

in fine).

Pertanto, la decisione su

opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura in cui

l’istituto convenuto ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni

sanitarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti