35.2018.58
Estinzione diritto a prestazioni di corta durata tenuto conto dei soli postumi infortunistici
27 novembre 2018Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.58
mm
Lugano
27 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 giugno 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 giugno 2015, RI 1,
alle dipendenze dell’agenzia di lavoro interinale __________ di __________ in
qualità di pavimentatore stradale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1, è caduto da un’altezza di 70/80 cm mentre stava
caricando un dumper e ha battuto a terra l’emibacino sinistro. A causa di questo
evento, egli ha riportato, secondo il rapporto 18 luglio 2015 del Servizio di
chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, una frattura da
sfondamento dell’acetabolo a sinistra (cfr. doc. 20).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ritrovato
una piena abilità lavorativa a far tempo dal 1° febbraio 2016 (egli ha
effettivamente ripreso il proprio lavoro dal 20 aprile 2016) (doc. 42, p. 1 e
doc. 44).
Da notare che negli anni
’80, RI 1 era stato vittima di un infortunio che aveva interessato l’avampiede
sinistro, con rottura completa del tendine estensore lungo dell’alluce. Nel
settembre 1989, egli era quindi stato sottoposto a un intervento di
ricostruzione. L’assicurato era finalmente stato dichiarato abile al lavoro in
misura completa dall’11 dicembre 1989 (abilità che ha mantenuto sino al 2015).
1.2. Il 26 luglio 2016, il datore
di lavoro dell’assicurato ha annunciato all’amministrazione una ricaduta dell’evento
traumatico del giugno 2015, determinata dall’insorgenza di dolori alla regione
lombare con interessamento dell’arto inferiore sinistro (cfr. doc. 46 e 47).
L’CO
1 ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 febbraio 2018, l’assicuratore
ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a contare dal 25 agosto 2017
(doc. 156).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 159 e doc. 163), in
data 4 giugno 2018, l’CO 1 ha confermato nel risultato la sua prima decisione
(doc. 165).
1.4. Con tempestivo ricorso del 4
luglio 2018, RI 1 ha chiesto, in via principale, il ripristino delle
prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° febbraio 2016 e, in via
subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento
istruttorio.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente fa valere che all’apprezzamento del dott. __________, sul
quale l’CO 1 ha essenzialmente fondato la propria decisione di chiusura del
caso, non possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente a derimere
la vertenza. Al riguardo, egli rileva che la restante documentazione medica
agli atti (i referti dei propri medici curanti, dello stesso neurologo
interpellato dall’assicuratore LAINF e del fiduciario dell’assicurazione contro
la perdita di guadagno in caso di malattia) sarebbe atta a generare dei dubbi
circa la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il medico __________
(cfr. doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.6. Il 29 agosto 2018, il
patrocinatore dell’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII).
1.7. In data 5 ottobre 2018,
l’avv. RA 1 ha chiesto che venga richiamato l’incarto AI del proprio
patrocinato (doc. XIII), ciò che il TCA ha fatto (doc. XIV e doc. XVI).
Il 10 ottobre 2018, il
rappresentante dell’assicurato ha prodotto il progetto di decisione emanato il
9 ottobre 2018 dall’UAI (doc. XV + allegato).
L’amministrazione ha
formulato le proprie osservazioni sull’incarto AI il 19 ottobre 2018 (doc.
XIX), mentre il patrocinatore del ricorrente lo ha fatto il 30 ottobre 2018
(doc. XXI).
Considerandi
2.1
L’oggetto litigioso è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine
alle proprie prestazioni a contare dal 25 agosto 2017 tenuto conto dei soli
postumi residuali degli infortuni assicurati, oppure no.
2.2
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20.
luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.3
Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia
professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987.
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 91).
2.4
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000.
nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999
in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;
SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC
1984.
p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113.
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1
e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine);
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
In
virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere
l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.7
Dalle
carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la propria decisione
di negare, dal 25 agosto 2017, ulteriori prestazioni a dipendenza degli
infortuni di cui è rimasto vittima l’assicurato, sull’apprezzamento eseguito
dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
In effetti, in occasione
della visita __________ del 9 agosto 2017, il medico __________ appena citato,
preso atto degli esiti degli accertamenti compiuti nel frattempo
(approfondimento neurologico eseguito dal dott. __________ e valutazione ortopedica
e biomeccanica), ha dichiarato l’insorgente abile al lavoro in misura completa
a dipendenza dei postumi residuali degli infortuni assicurati:
" (…).
L’infortunio ha portato ad una frattura dell’acetabolo sinistro senza
evidente danno all’articolazione dell’anca sinistra. L’osso è guarito in modo
anatomico e senza spostamento. Clinicamente non ho trovato nessun disturbo dei
nervi dell’anca sinistra che possano ricondurre all’infortunio del giugno 2015.
L’esame neurologico come pure l’esame della deambulazione hanno confermato un
vecchio problema di un infortunio del 1988 con una lesione preesistente del
nervo peroneo. Anamnesticamente e clinicamente non si nota un peggioramento.
Per quanto riguarda i dolori nella zona gluteale come pure
femorale, questi sono ben spiegabili come descritto esplicitamente anche nella
valutazione, dal disequilibrio dell’anca che è ben visibile e dimostrato
dall’assicurato durante la deambulazione. Si nota anche una colonna
toraco-lombare leggermente destro convessa nella parte lombare con degenerazione
a molti livelli con formazione osteo-fibrotica, spondilosi lombare con condrosi
intervertebrale. Nella radiografia in carico si nota uno slittamento del bacino
a causa della gamba destra più corta che può spiegare il conflitto della
muscolatura del bacino sinistro con eventuale schiacciamento del nervo sciatico.
Attualmente la forza del femore è conservata con una situazione invariata per
quanto riguarda la vecchia lesione del nervo tibiale sinistro. Ho anche
spiegato che tutte le terapie sopra proposte riguardanti il disequilibrio,
dovranno essere a carico della sua Cassa malati siccome chiaramente non
conseguenza dell’infortunio. Quindi l’esaustiva valutazione e l’esame mi
permettono di esprimere un’estinzione del nesso causale per la problematica
odierna per l’infortunio del 12.06.2015.” (doc. 129, p. 5 s.)
Nel frattempo,
l’assicurato ha prodotto documentazione medica che, a suo avviso, metterebbe in
dubbio la fondatezza delle considerazioni enunciate dal fiduciario dell’CO 1.
A margine della
consultazione del 28 settembre 2017, il dott. __________, spec. in
neurochirurgia, ha escluso che la sintomatologia denunciata dall’insorgente
fosse imputabile a problemi presenti a livello spinale/sacroiliaco (doc. 149,
p. 7).
D’altro canto, con la
relazione di consulenza tecnica medico-legale del 9 ottobre 2017, il dott. __________,
spec. in medicina legale e delle assicurazioni a __________, ha in particolare
sostenuto che “alla nostra indagine clinica attuale, come postumi a carattere
permanente, si sono appalesati alla nostra valutazione gli esiti del violento
trauma a carico dell’anca sinistra con frattura da sfondamento dell’acetabolo e
residuo deficit del nervo otturatore sx, come per altro documentato dall’esame
EMS praticato già precedentemente (7/7/15); tali esiti sono rappresentati da
una grave limitazione funzionale dell’anca sx, evidente zoppia alla
deambulazione e turbe parestetiche coscia. (…). D’altra parte, non esiste
frattura articolare a cui non residua una limitazione dell’articolazione
interessata specialmente se la frattura, per la sua gravità, ha necessitato di
intervento chirurgico di osteosintesi. Nel caso che ci occupa le lesioni subite
dal sig. RI 1 non possono che essere annoverate fra quelle di medio-grave
portata clinico-ortopedica e medico legale. Orbene, tali patologie, tutte ormai
stabilizzate, trovano stretto nesso di causa con le lesioni riportate dal
periziando a seguito del noto infortunio sul lavoro.”. Lo specialista
privatamente consultato dall’insorgente ha inoltre precisato che “i postumi
inabilitanti permanenti sono da valutare in misura del 25% come danno biologico
ed in misura del 20% di danno patrimoniale …” (doc. 151, p. 12 s.).
Infine, con rapporto del 9
novembre 2017, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna incaricato
dalla Cassa malati __________, ha segnatamente sostenuto che l’assicurato è
portatore di “… disturbi algici e funzionali all’arto inferiore sinistro in
esiti di infortuni professionali del 26.11.1988 e del 12.06.2015, entrambi di
pertinenza CO 1 (...). Non ci sono cause estranee a questi infortuni
all’origine dei disturbi all’arto inferiore sinistro: in particolare, non ci
sono elementi in favore di una sindrome radicolare o di altre patologie
lombosacrali che permettano di spiegare i disturbi, come ben risulta dagli
accertamenti effettuati dalla CO 1 ed anche dall’ultima visita del Dr. med. __________
del 28.09.2017. La decisione informale della CO 1 di considerare non più di sua
pertinenza il caso dal 25.08.2017 non è corretta e non può essere condivisa.” Secondo
il medico fiduciario della __________, “indipendentemente dalle responsabilità
assicurative, a causa dei disturbi persistenti all’arto inferiore sinistro,
l’assicurato non è per il momento in grado di riprendere l’attività lavorativa
abituale di pavimentatore di strade, neppure in modo parziale.” (doc. 149, p. 3
– il corsivo è del redattore).
Prima di procedere
all’emanazione della decisione formale, l’amministrazione ha ancora invitato il
dott. __________ a prendere posizione in merito alla documentazione acquisita
nel frattempo.
A proposito delle
problematiche riguardanti il piede sinistro coinvolto nel pregresso infortunio (mancanza/riduzione
di forza alla flessione dorsale dell’alluce, rispettivamente del piede), il
medico __________ ha osservato che si è in presenza di una “… lesione che è
stata trattata correttamente nel 1989 e con una piena abilità lavorativa fino
in data odierna. Non è mai stato dichiarato un problema al piede sinistro negli
ultimi 27 anni e anche l’infortunio recente non ha portato un danno al piede
sinistro. L’assicurato non ha mai dichiarato un nuovo problema infortunistico
al piede sinistro, né informato i medici coinvolti di avere un nuovo problema,
né menziona l’intervento di 27 anni fa. Oggettivamente l’esame clinico non ha
portato ad un problema neurologico né meccanico in un paziente che ha sempre
camminato in modo sicuro con il piede sinistro. Durante l’esame era in grado di
stare in piedi in quanto la flessione plantare era normale e ha mostrato una
funzionalità del tendine dell’allucis longus, anche se questa era ridotta in
confronto a destra. Questa mobilità ridotta non comporta un influsso importante
sull'abilità lavorativa. Resta quindi valida la mia dichiarazione della piena
abilità lavorativa riguardante l’infortunio del 12.06.2015 e per le conseguenze
dello stesso (mai annunciato) circa del 1986.”.
D’altra parte, il dott. __________
ha rilevato che la valutazione del dott. __________ non contiene elementi atti
a modificare le sue conclusioni, in quanto “a parte un esame clinico
soggettivi, non posso condividere la presa di posizione del medico-assicurativo
che ha mostrato un problema motorio importante. Anche la valutazione non ha
mostrato nessun influsso importante né sul passo, né clinico sulla stabilità
dell’assicurato per la quale il nervo non gioca un ruolo dominante e l’esame
neurologico ha trovato solo un “minimo” deficit di forza! Con un globale
miglioramento, segni molto lievi di una sofferenza neurogena “segni che la
rimodulazione delle unità motorie è quasi assente (recte: avvenuta,
n.d.r.) […] senza segni di una sofferenza neurogena cronica”.” (doc. 154).
2.8
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione
più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I
673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Chiamato ora a
pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene di poter condividere la
decisione dell’assicuratore resistente di ritenere l’insorgente pienamente abile
nella sua precedente attività professionale, a fronte dei soli postumi residuali
degli infortuni assicurati.
Questo Tribunale constata
innanzitutto che l’infortunio del 12 giugno 2015 ha in particolare causato la
frattura della parete anteriore dell’acetabolo di sinistra, trattata mediante
osteosintesi (cfr. doc. 26). Il decorso della frattura si è rivelato molto
favorevole, tanto che è stata attestata una piena abilità al lavoro già dal
febbraio 2016 (cfr. doc. 33 e 36). A margine del consulto del 29 agosto 2016,
il PD dott. __________, Viceprimario di chirurgia presso l’Ospedale __________
di __________, ha refertato una “anca completamente libera senza nessun dolore.
(…). Radiologicamente non si apprezza nessuna artrosi, nessuna dislocazione
secondaria.”). Lo stesso medico curante specialista, nel suo referto del 17
febbraio 2017, ha sostenuto che la sintomatologia algica denunciata
dall’insorgente era imputabile “alla problematica del n. obturatorio a sx. Non
ha quindi senso intervenire chirurgicamente sull’articolazione ileo-sacrale.”
(doc. 87).
Pertanto, a quel livello e
dal profilo ortopedico, non sono emersi reperti patologici suscettibili di
giustificare una qualsiasi incapacità lavorativa.
In secondo luogo, per
quanto concerne la problematica del nervo otturatorio evocata dal dott. __________,
anch’esso leso in occasione dell’evento traumatico del giugno 2015 (cfr.
rapporto di uscita 18 luglio 2015 dell’Ospedale __________ di __________ – doc.
24: “Si esegue una consulenza neurologica che riporta un deficit neuromotore
del nervo otturatorio sinistro di M3.”), questa Corte osserva che, in occasione
della consultazione del 5 aprile 2017, il dott. __________, spec. FMH in neurologia,
ha al riguardo refertato unicamente “un minimo deficit di forza dei muscoli del
gruppo degli adduttori che fra l’altro è presente anche negli altri muscoli
della coscia anteriore e posteriore di sinistra, questo deficit di forza
potrebbe dipendere anche da un’attivazione minore di questi muscoli per esempio
nell’ambito della sintomatologia algica riferita. Comunque la forza è
nettamente migliorata rispetto a quella descritta nel 2015, anche del gruppo
degli adduttori. Nell’esame EMG del muscolo grande adduttore vi sono segni
molto lievi di una sofferenza neurogena sub-acuta cronica, segni che la
rimodulazione delle unità motorie è quasi avvenuta non lasciando segni maggiori
di una sofferenza neurogena cronica. Nella norma l’esame EMG del muscolo vasto laterale
sinistro. (…). L’evoluzione della lesione post-traumatica del nervo otturatorio
sinistro invece come suddescritta è stata molto favorevole.” (doc. 104,
p. 4 s. – il corsivo è del redattore).
L’approfondimento
neurologico dell’aprile 2017 ha dunque consentito di oggettivare una situazione
“nettamente migliorata” rispetto a quella era stata constatata nel
luglio 2015, la quale non aveva di per sé impedito all’assicurato di ritrovare
una capacità lavorativa completa a far tempo dal mese di febbraio 2016. Anche
da questo punto di vista, quindi, nulla contrasta con la decisione di considerare
RI 1 nuovamente abile al lavoro a decorrere dall’agosto 2017.
Sempre in ambito
neurologico, va segnalato che il dott. __________ ha pure refertato l’esistenza
di un “deficit sensitivo a tutto l’arto inferiore sinistro maggiormente in un
territorio compatibile con quello del nervo femoro-cutaneo laterale sinistro”, che
ha inquadrato quale “neuropatia post-traumatica” (doc. 104, p. 5). Tale
problematica era del resto già stata osservata nell’immediato post-infortunio
(si veda, ad esempio, il rapporto 27 luglio 2015 della Clinica di __________ di
__________ – doc. 30, p. 1: “ipoestesia della faccia antero-laterale della
coscia su neuropatia del n. femoro cutaneo”). In occasione della visita __________
di controllo del 9 agosto 2017, il ricorrente ha precisato al riguardo che il
disturbo della sensibilità in questione “non è sempre presente ma circa una –
due volte al giorno e massaggiando il femore questa sensazione sparisce. Non ha
questo problema quando è sdraiato a lungo.” (doc. 129, p. 4).
Considerata la sua entità
(“massaggiando il femore questa sensazione sparisce”), questo Tribunale
ritiene di poter escludere a priori che tale disturbo possa essere
d’ostacolo al ripristino di una totale capacità lavorativa.
Trattandosi dei disturbi a
livello del piede sinistro, è utile rimarcare che quella parte del corpo è
stata interessata dall’evento traumatico occorso negli anni ’80 e, d’altro
canto, che nessuno pretende che sia rimasta in qualche modo coinvolta nell’infortunio
del 12 giugno 2015. D’altra parte, non è contestato il fatto che dal 1989 (anno
in cui gli è stato ricostruito il legamento estensore lungo del pollice) in poi
- dunque per circa 26 anni - RI 1 non ha più necessitato di misure terapeutiche
particolari e, soprattutto, è stato in grado di svolgere normalmente la sua
abituale professione di pavimentatore stradale. Non può neppure essere ignorato
che se il ricorrente si è visto costretto a interrompere il lavoro a far tempo
dal luglio 2016, non è certo a causa dei disturbi al piede sinistro ma
piuttosto per “un peggioramento del dolore lombogluteo” (cfr. doc. 64, p. 1; in
questo senso, si veda pure il referto 30 agosto 2016 del PD dott. __________ –
doc. 54: “I dolori non sono localizzati né all’inguine, né al fianco ma
piuttosto nella zona lombare alta. (…). Anche durante la mia consultazione il
paziente riferisce dolori fondamentalmente alla schiena e non all’anca.”).
Alla luce di quanto
precede, il TCA ritiene verosimile che i problemi relativi all’estremità
inferiore sinistra (secondo la valutazione del neurologo dott. __________, “un
deficit di forza specialmente della muscolatura estensoria del piede e delle
dita del piede sinistro”), non siano suscettibili di ridurre in maniera
apprezzabile l’abilità lavorativa dell’assicurato, così come ha d’altronde sostenuto
il dott. __________ (cfr. doc. 154).
Su indicazione del dott. __________
(doc. 104, p. 5: “Contrasta però all’evoluzione globalmente favorevole dal lato
elettrofisiologico con la qualità del cammino del paziente, paziente che
effettivamente presenta un cammino per nulla fisiologico all’arto inferiore
sinistro con zoppia, tendenza a lanciare il piede sinistro, ha anche una certa
tendenza all’iperestensione del ginocchio. (...). Avrei la proposta di
un’analisi accurata del cammino …” – il corsivo è del redattore), nel
giugno 2017, l’assicurato è stato sottoposto per conto dell’CO 1 a una
valutazione ortopedica e biomeccanica della deambulazione presso la __________
di __________. Dal relativo rapporto risulta segnatamente che RI 1 presenta
un’importante asimmetria del bacino sia strutturale che funzionale, la quale implica
un sovraccarico dell’anca sinistra, come pure una grave asimmetria funzionale
dell’articolazione ileo-sacrale e della regione lombare del rachide. Lo
specialista ha al riguardo spiegato che una gamba più lunga può provocare dei
conflitti funzionali tra l’osso ischio e l’osso femorale. Per compensare tale
conflitto, la deambulazione avviene con una rilevante abduzione dell’intera
gamba, ciò che comporta un’importante attività della muscolatura gluteale,
inclusi tutti gli abduttori dell’anca, la quale, a sua volta, causa un
sovraccarico dell’anca e un potenziale intrappolamento del nervo ischiatico
nella regione gluteale. Ciò che è rilevante in questa situazione di squilibrio
muscolare è che il muscolo ileopsoas viene automaticamente escluso cosicché il
ginocchio non può più essere correttamente sollevato in avanti e, perciò, il
tronco si piega in avanti. Egli ha infine segnalato che l’introduzione di un
rialzo di 8 mm nella scarpa destra del ricorrente, ha immediatamente provocato
un rilassamento dell’andatura (doc. 116).
Al proposito, con nota del
25.
luglio 2017, il dott. __________ ha indicato che la diagnosticata asimmetria
del bacino (gamba destra 1 cm più corta rispetto alla sinistra) non è con
probabilità preponderante una conseguenza infortunistica, ma di origine
morbosa. A suo avviso, in effetti, l’intervento del 16 giugno 2015 avrebbe
potuto semmai causare un accorciamento della parte sinistra del bacino
ma non di quella destra, accorciamento che non è pertanto spiegabile con
l’operazione resasi necessaria a seguito dell’infortunio del giugno 2015 (cfr.
doc. 118; si veda pure il doc. 129, p. 6).
Il TCA non vede alcuna
valida ragione per discostarsi da questo apprezzamento del medico __________,
che appare logico. Su questo aspetto, dalla restante documentazione medica non
risultano del resto pareri divergenti.
Per quanto riguarda lo
stato del rachide lombo-sacrale, secondo questa Corte, le obiezioni sollevate in
proposito dall’assicurato (cfr. doc. I, p. 3 s.) si appalesano come irrilevanti
(si veda tuttavia il referto 30 agosto 2016 del PD dott. __________: “…, gli ho
fatto comunque notare che il problema alla schiena è da considerarsi come malattia.”
– il corsivo è del redattore), e ciò per il motivo che è stato accertato, in
maniera senz’altro affidabile, che la sintomatologia denunciata dal ricorrente
non trova affatto la propria origine a quel livello (cfr., in particolare, il
doc. 149, p. 7: “Considerata l’assenza di una genesi spinale/sacroiliaca dei
disturbi …”).
Il TCA non ignora che agli
atti figurano rapporti medici che imputano, fornendo peraltro generiche spiegazioni,
l’incapacità lavorativa di RI 1 interamente ai postumi residuali degli eventi
traumatici assicurati (si vedano, segnatamente, quelli dei dottori __________ e
__________), tuttavia tale conclusione non regge di fronte a un’analisi più approfondita
della fattispecie, quale quella esposta in precedenza.
In esito a tutto quanto
precede, è dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza
preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125
V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343) che - tenuto conto dei soli postumi residuali degli infortuni
assicurati - l’insorgente ha ritrovato una piena capacità lavorativa nei tempi
e nei modi indicati dall’amministrazione, cosicché essa era ben
legittimata a porre termine alla corresponsione dell’indennità giornaliera a
dipendenza della ricaduta del luglio 2016.
Posto che il ricorrente ha
ritrovato una piena abilità lavorativa nella sua abituale professione, occorre
concludere che eventuali ulteriori cure sanitarie non avrebbero più avuto lo
scopo di migliorare notevolmente il suo stato di salute infortunistico ai sensi
della giurisprudenza citata in precedenza (cfr. supra, considerando 2.2.
in fine).
Pertanto, la decisione su
opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura in cui
l’istituto convenuto ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni
sanitarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti