Lexipedia

Decisione

35.2018.60

Estinzione del diritto all'indennità giornaliera per ritrovata piena capacità lavorativa nell'abituale professione

25 ottobre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i dati anamnestici, compresa la dinamica del trauma e l’entità lieve dello

stesso. Abbiamo altresì considerato il prolungato periodo di cura e valutato

gli ulteriori esami strumentali. Sottolineo che tali esami hanno evidenziato

degli elementi degenerativi a carico del rachide cervicale che ben possono

spiegare alcuni disturbi residui presentati dall’assicurata. Tali esami vanno

inoltre valutati unitamente alle radiografie e all’ecografia del gomito ed

avambraccio che invece hanno escluso con certezza la presenza di elementi di

carattere post-traumatico osteoarticolare o miotendineo. Tutti questi elementi

considerati: (…), hanno consentito di affermare che i disturbi residui

lamentati attualmente dall’assicurata non sono ragionevolmente più

riconducibili all’evento assicurato. Per quanto riguarda le osservazioni della RA

1 esse non portano alcun ulteriore elemento. (…). Per quanto riguarda la

considerazione che l’evento ha colpito esattamente il gomito e avambraccio

destro possiamo considerare che proprio a tale livello sono stati eseguiti

degli accertamenti strumentali adatti ad escludere elementi di carattere

post-traumatico, fatto questo del tutto ignorato nelle considerazioni della RA

1. (…). In conclusione per quanto riguarda la decisione sulla capacità

lavorativa ritengo che vi siano tutti gli elementi per poter confermare la

capacità lavorativa completa, sulla base delle risultanze della visita medico-__________

e della descrizione dell’attività lavorativa di tipo leggero.” (doc. 79,

p. 4 – il corsivo è del redattore).

Unitamente al ricorso, RI

1 ha prodotto una certificazione, datata 14 marzo 2018, del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ai termini della quale ella soffre di

un’epicondilite radiale cronica del gomito destro, possibilmente in relazione

causale con l’infortunio occorso nel marzo 2017 (doc. 87, p. 1).

2.5. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

Considerandi

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10

p. 35 consid. 4b).

2.6

Chiamato ora a

pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene che la valutazione espressa dal

dott. __________, secondo il quale l’assicurata ha ritrovato una piena capacità

lavorativa nella sua precedente attività professionale già a far tempo dalla

visita __________ di controllo del 15 settembre

2017.

(e ciò a prescindere dall’eziologia dei disturbi denunciati – cfr. doc. 44),

possa costituire una valida base per il giudizio che è chiamato a rendere.

D’altro canto, agli atti

non figurano certificazioni specialistiche divergenti, atte a suscitare dei

dubbi – nemmeno lievi – circa la fondatezza del parere del medico __________ dell’CO

1.

In particolare, occorre osservare che lo specialista privatamente consultato

dall’assicurata, il chirurgo ortopedico dott. __________, non si è pronunciato

in merito alla capacità lavorativa (cfr. doc. 87).

In esito a quanto precede,

questo Tribunale ritiene dunque dimostrato, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 ha ritrovato

una piena capacità lavorativa a decorrere, al più tardi, dal 16 ottobre 2017,

cosicché l’istituto assicuratore convenuto era ben legittimato a porre fine

alla corresponsione dell’indennità giornaliera da quella medesima data.

2.7

Posto che la ricorrente ha

ritrovato una piena abilità lavorativa nella sua abituale professione (cfr. supra,

consid. 2.6. in fine), occorre concludere che eventuali ulteriori cure sanitarie

(in particolare, la fisioterapia) non avrebbero più avuto lo scopo di

migliorare notevolmente il suo stato di salute infortunistico ai sensi della

giurisprudenza citata in precedenza (cfr. supra, considerando 2.2. in

fine).

Pertanto, la decisione su

opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura in cui

l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni sanitarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti