35.2018.64
Entità dell'IMI (lesioni da ustione e disturbi polmonari)
5 dicembre 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.64
mm
Lugano
5 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 giugno 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 febbraio 2013, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di cameriere e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso laCO 1, è rimasto
vittima di un incendio sviluppatosi nel proprio appartamento e ha riportato in
particolare, secondo il rapporto di uscita 30 aprile 2013 della Clinica di
chirurgia plastica e della mano dell’Ospedale universitario di __________,
delle ustioni di II. grado sul 18% della superficie corporea con transitorio
arresto cardio-circolatorio e trauma da inalazione (doc. 23).
L’istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
A far tempo dall’ottobre
2014, la CO 1 ha interrotto il versamento dell’indennità giornaliera ritenuto
che l’assicurato era stato posto al beneficio di provvedimenti di riformazione
professionale da parte dell’assicurazione per l’invalidità (riformazione in qualità
d’impiegato di commercio al dettaglio – cfr. doc. 184 e 185).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31 agosto 2017,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata
a decorrere dal 1° settembre 2017 e ha assegnato all’assicurato un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 221).
L’assicurato personalmente
(doc. 226) e il suo assicuratore contro le malattie (doc. 228) si sono opposti
al provvedimento appena citato.
1.3. In data 6 febbraio 2018,
terminati nel frattempo i provvedimenti professionali dell’AI, la CO 1 ha
emanato una seconda decisione formale mediante la quale ha negato a RI 1 il
diritto alla rendita d’invalidità (doc. 248).
Anche questo provvedimento
è stato oggetto di opposizione da parte dell’assicurato (doc. 250).
1.4. Mediante decisione del 20
giugno 2018, l’assicuratore LAINF ha respinto l’opposizione interposta contro
la decisione formale del 6 febbraio 2018 (doc. 255), mentre con decisione
datata 25 giugno 2018 esso ha respinto quella avverso la decisione formale del
31 agosto 2017 (doc. 257).
1.5. Con ricorso pervenuto al TCA
il 10 luglio 2018, RI 1 ha contestato l’entità della menomazione dell’integrità
stabilita dall’amministrazione, perché “… ho riportato lesioni e ustioni sul
18% di diverse parti del corpo, nonché una lesione al nervo ulnare e una
limitazione della componente polmonare e ritengo giusto essere risarcito almeno
nella percentuale giusta, ossia il 18% per le ustioni e il 5% inerente il
braccio. Inoltre, da certificato medico polmonare, dopo accurati test richiesti
dallo stesso medico, nonché da consiglio del dr. med. __________, che i danni
riportati a livello polmonare sono riconducibili all’incidente e attestati dal
dr. med. __________ al 10% non ancora riconosciuto. Mi sta bene che il medico
di fiducia dell’assicurazione CO 1, dr. med. __________, ritenga opportuno che
le cure a seguito ricadano sotto il palliativo, ma per il resto no, ritengo sia
opportuno vederci meglio e sfatare i miei dubbi grazie al vostro intervento e
per tali motivi chiedo di essere assistito dal vostro ufficio perché ritengo il
tribunale cantonale delle assicurazioni, l’autorità giusta alle mie richieste,
ossia verificare la percentuale ai danni di menomazione attestate al 15% e non
al 23% e la percentuale della componente polmonare che deve essere presa in
considerazione.” (doc. I)
1.6. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.7. In replica, l’insorgente si è
in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni per quanto riguarda l’entità
dell’IMI mentre, a proposito del negato diritto alla rendita, contesta di non
aver subito un pregiudizio economico a causa dei postumi dell’infortunio
assicurato, in quanto “… dal 24 ottobre 2017 al 01 marzo 2018, mi sono dovuto
iscrivere in disoccupazione, perché come si evince dallo scritto del mio ex
consulente in invalidità, se ne sono lavate le mani, invece, avrei potuto
usufruire di mesi gratuiti per qualunque datore di lavoro e farmi conoscere.
Quindi in questo caso mi sorge spontanea la domanda: la tabella TA1 dell’ISS,
non viene presa in considerazione??!! Inoltre, non pensiamo che lavorare in
ufficio sia molto proficuo per la mia psiche. È vero non c’è sforzo fisico, non
ci sono abbassamenti, stiramenti che possano derivare da un lavoro manuale, ma
la mia psiche e il mio cervello ne risentono, anche se stati seduto.” (doc. V).
L’istituto resistente si è
espresso al riguardo in data 17 settembre 2018 (doc. VII).
in
diritto
in
ordine
2.1. Nella concreta evenienza, il
TCA constata che l’amministrazione ha emanato due decisioni su opposizione:
l’una, datata 20 giugno 2018, riguarda il diritto alla rendita d’invalidità
(doc. 255) l’altra, datata 25 giugno 2018, concerne invece il diritto alle
prestazioni di corta durata (cura media + indennità giornaliera) e l’entità
dell’IMI (doc. 257).
Mediante l’atto di ricorso
sub judice, RI 1 si è limitato a contestare la decisione della CO 1 di
assegnargli un’IMI del 15%. Egli ha infatti chiesto al Tribunale di “… verificare
la percentuale ai danni di menomazione attestate al 15% e non al 23% e la
percentuale della componente polmonare che deve essere presa in considerazione.”.
Nell’impugnativa in questione non emerge in alcun modo che l’assicurato
intendesse (anche) contestare la decisione su opposizione mediante la quale gli
era stato negato il diritto alla rendita d’invalidità (cfr. supra,
consid. 1.5.).
È vero che, con l’allegato
di replica consegnato al TCA l’11 settembre 2018, egli ha sollevato anche delle
obiezioni attinenti al diritto alla rendita (cfr. supra, consid. 1.7.),
tuttavia, a qual momento, il termine di ricorso di 30 giorni previsto dall’art.
60 cpv. 1 LPGA era ampiamente scaduto (pur considerando che la decorrenza del
termine è rimasta in sospeso dal 15 luglio al 15 agosto in virtù dell’art. 38
cpv. 4 lett. b LPGA, applicabile via l’art. 60 cpv. 2 LPGA), di modo che la
decisione su opposizione del 20 giugno 2018 era nel frattempo già cresciuta
incontestata in giudicato.
Pertanto, nella misura in
cui, in sede di replica, l’assicurato ha contestato la decisione della CO 1 di
negargli il diritto a una rendita d’invalidità, le relative obiezioni devono
essere dichiarate irricevibili.
In esito a quanto precede,
questa Corte può dunque limitare il proprio esame all’entità dell’IMI che
l’amministrazione ha assegnato all’assicurato.
nel merito
2.2. Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione
dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è
considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con
identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in
modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,
Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione
dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
L’INSAI ha allestito una
serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
Considerandi
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.3
Nel caso di
specie, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione
all’integrità di cui è portatore RI 1 è stata eseguita dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia.
Questo
in effetti il tenore del suo apprezzamento espresso a margine della visita fiduciaria
di controllo del 26 giugno 2017, in presenza di un “… buon recupero psicologico
e funzionale con residui disturbi di dermatosi nelle zone ustionate, nel
territorio sensitivo del nervo ulnare sotto il gomito destro, maggiore
affaticabilità agli arti inferiori nonché a lievi turbe respiratorie
simil-asmatiche bene controllate con Symbicort”:
" (…).
VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE ALLA INTEGRITÀ FISICA:
base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36, all. 3 OAINF
unicamente per i soli postumi infortunistici e secondo
pubblicazione medica Suva, tabella 5.2
Valutazione: 15% così suddivisa:
5% residui
neurologici interessanti il territorio del nervo ulnare sotto il gomito destro
in paziente destrimane secondo pubblicazioni mediche Suva, tabella 1.2;
10% per dermatosi
prevalentemente interessante la regione del tronco posteriore, coscia sinistra
e di minore entità a destra, le braccia in particolare radice arto superiore
destro nonché cicatrici sulla gamba destra;
0% per la
componente polmonare non essendovi postumi tali da porre in essere il minimo
previsto per il risarcimento.”
(doc. 211, p. 7)
Con la propria impugnativa,
l’assicurato non contesta il grado di menomazione dell’integrità che il medico
fiduciario ha valutato per i disturbi all’arto superiore destro (cfr. doc. I:
“… ritengo giusto essere risarcito almeno nella percentuale giusta, ossia
(…) il 5% inerente il braccio.” – il corsivo è del redattore), mentre per i
postumi residuali delle ustioni pretende di aver diritto a un’IMI del 18%
(anziché del 10% fissato dal dott. __________ – cfr. doc. I: “… ritengo giusto
essere risarcito almeno nella percentuale giusta, ossia il 18% per le
ustioni …” – il corsivo è del redattore). Egli rimprovera inoltre alla CO 1
di non aver preso in considerazione la menomazione legata ai disturbi
respiratori, i quali, secondo il parere del pneumologo curante, darebbero
diritto a un’IMI del 10% (cfr. doc. I: “… i danni riportati a livello polmonare
sono riconducibili all’incidente e attestati dal dr. med. __________ al 10% non
ancora riconosciuto.).
2.4
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281,
p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U
133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e
riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I
673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento
enunciato dal medico fiduciario dell’amministrazione, specialista che vanta
un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, il
quale ha quantificato in un 15% la menomazione dell’integrità di cui è
portatore il ricorrente.
In primo luogo,
trattandosi dell’indennità riconosciuta per i disturbi neurologici
interessanti l’arto superiore destro, l’insorgente non ne contesta l’entità
(cfr. supra, consid. 3).
In secondo luogo, per
quanto riguarda i residui di natura dermatologica delle ustioni patite,
la cui corrispondente menomazione è stata quantificata in un 10% dal dott. __________,
dagli atti di causa non risultano pareri specialistici divergenti, che
impongano al TCA di scostarsi dalla valutazione espressa dal medico fiduciario
appena menzionato. Del resto, l’assicurato sembrerebbe credere che la
menomazione dell’integrità di cui è portatore corrisponda alla percentuale di
superficie cutanea interessata dalle ustioni (il 18% appunto – cfr. doc. 23),
quando invece la fissazione dell’IMI in caso di cicatrici da ustione dipende
(anche) da altri fattori.
Per quanto concerne infine
la problematica pneumologica, agli atti figura una certificazione,
datata 25 gennaio 2018, del dott. __________, spec. FMH in medicina interna e
malattie delle vie respiratorie, sulla quale il ricorrente fonda la propria
contestazione, secondo la quale quest’ultimo “… è affetto da un’asma bronchiale
non atopica chiaramente iniziata nella sintomatologia da dopo l’incidente del
2012.
che necessita al bisogno secondo sforzi, esposizione a caldo e freddo da 1
a 2 Symbicort come terapia inalatoria e dell’Avamis a seconda della presenza di
post nasaldrip. Funzionalità respiratoria sotto trattamento nei limiti della
norma. Nella globalità l’infermità del paziente dovuta a tale patologia può
aggirarsi tra il 5-10% a seconda anche della professione svolta. Può rasentare
più il 5% in una professione sedentaria mentre essere più importante in
attività dove sforzo o esposizioni a polveri o a sbalzi di temperatura può
irritare maggiormente la situazione bronchiale.” (doc. 245).
Secondo questa Corte, le
considerazioni appena esposte non risultano atte a generare dei dubbi – nemmeno
lievi – circa la fondatezza della valutazione espressa dal consulente medico
dell’assicurazione. In base alla tabella n. 10 edita dalla Divisione di
medicina assicurativa dell’INSAI (“Integritätsschaden bei Folgen von
Unfällen und Berufskrankheiten an den Atmungsorganen”), l’IMI viene
stabilita esclusivamente in funzione del pregiudizio alla funzione polmonare
(l’indennità minima del 5% viene ad esempio riconosciuta in presenza di una
compromissione respiratoria di almeno il 33 1/3%). Ora, già in occasione del
consulto pneumologico del 1° luglio 2016, il dott. __________ aveva refertato
una funzione polmonare “nei limiti della norma senza ostruzioni” con un
indice di Tiffenau del 76% (doc. 201). Le percentuali da lui indicate
nel referto 25 gennaio 2018 sembrerebbero piuttosto riferirsi a una (pretesa)
riduzione della capacità lavorativa dipendente dalla patologia
respiratoria.
In queste condizioni, il
TCA non può dunque che condividere l’apprezzamento del dott. __________ che ha
negato il diritto a un’IMI in relazione alla problematica respiratoria.
Posto che la CO 1 era
legittimata a riconoscere un’IMI complessiva del 15%, la decisione su
opposizione impugnata deve essere confermata in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti