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Decisione

35.2018.64

Entità dell'IMI (lesioni da ustione e disturbi polmonari)

5 dicembre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. In replica, l’insorgente si è

in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni per quanto riguarda l’entità

dell’IMI mentre, a proposito del negato diritto alla rendita, contesta di non

aver subito un pregiudizio economico a causa dei postumi dell’infortunio

assicurato, in quanto “… dal 24 ottobre 2017 al 01 marzo 2018, mi sono dovuto

iscrivere in disoccupazione, perché come si evince dallo scritto del mio ex

consulente in invalidità, se ne sono lavate le mani, invece, avrei potuto

usufruire di mesi gratuiti per qualunque datore di lavoro e farmi conoscere.

Quindi in questo caso mi sorge spontanea la domanda: la tabella TA1 dell’ISS,

non viene presa in considerazione??!! Inoltre, non pensiamo che lavorare in

ufficio sia molto proficuo per la mia psiche. È vero non c’è sforzo fisico, non

ci sono abbassamenti, stiramenti che possano derivare da un lavoro manuale, ma

la mia psiche e il mio cervello ne risentono, anche se stati seduto.” (doc. V).

L’istituto resistente si è

espresso al riguardo in data 17 settembre 2018 (doc. VII).

in

diritto

in

ordine

2.1. Nella concreta evenienza, il

TCA constata che l’amministrazione ha emanato due decisioni su opposizione:

l’una, datata 20 giugno 2018, riguarda il diritto alla rendita d’invalidità

(doc. 255) l’altra, datata 25 giugno 2018, concerne invece il diritto alle

prestazioni di corta durata (cura media + indennità giornaliera) e l’entità

dell’IMI (doc. 257).

Mediante l’atto di ricorso

sub judice, RI 1 si è limitato a contestare la decisione della CO 1 di

assegnargli un’IMI del 15%. Egli ha infatti chiesto al Tribunale di “… verificare

la percentuale ai danni di menomazione attestate al 15% e non al 23% e la

percentuale della componente polmonare che deve essere presa in considerazione.”.

Nell’impugnativa in questione non emerge in alcun modo che l’assicurato

intendesse (anche) contestare la decisione su opposizione mediante la quale gli

era stato negato il diritto alla rendita d’invalidità (cfr. supra,

consid. 1.5.).

È vero che, con l’allegato

di replica consegnato al TCA l’11 settembre 2018, egli ha sollevato anche delle

obiezioni attinenti al diritto alla rendita (cfr. supra, consid. 1.7.),

tuttavia, a qual momento, il termine di ricorso di 30 giorni previsto dall’art.

60 cpv. 1 LPGA era ampiamente scaduto (pur considerando che la decorrenza del

termine è rimasta in sospeso dal 15 luglio al 15 agosto in virtù dell’art. 38

cpv. 4 lett. b LPGA, applicabile via l’art. 60 cpv. 2 LPGA), di modo che la

decisione su opposizione del 20 giugno 2018 era nel frattempo già cresciuta

incontestata in giudicato.

Pertanto, nella misura in

cui, in sede di replica, l’assicurato ha contestato la decisione della CO 1 di

negargli il diritto a una rendita d’invalidità, le relative obiezioni devono

essere dichiarate irricevibili.

In esito a quanto precede,

questa Corte può dunque limitare il proprio esame all’entità dell’IMI che

l’amministrazione ha assegnato all’assicurato.

nel merito

2.2. Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione

dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è

considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con

identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in

modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,

Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

L’INSAI ha allestito una

serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

Considerandi

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.3

Nel caso di

specie, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione

all’integrità di cui è portatore RI 1 è stata eseguita dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia.

Questo

in effetti il tenore del suo apprezzamento espresso a margine della visita fiduciaria

di controllo del 26 giugno 2017, in presenza di un “… buon recupero psicologico

e funzionale con residui disturbi di dermatosi nelle zone ustionate, nel

territorio sensitivo del nervo ulnare sotto il gomito destro, maggiore

affaticabilità agli arti inferiori nonché a lievi turbe respiratorie

simil-asmatiche bene controllate con Symbicort”:

" (…).

VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE ALLA INTEGRITÀ FISICA:

base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36, all. 3 OAINF

unicamente per i soli postumi infortunistici e secondo

pubblicazione medica Suva, tabella 5.2

Valutazione: 15% così suddivisa:

5% residui

neurologici interessanti il territorio del nervo ulnare sotto il gomito destro

in paziente destrimane secondo pubblicazioni mediche Suva, tabella 1.2;

10% per dermatosi

prevalentemente interessante la regione del tronco posteriore, coscia sinistra

e di minore entità a destra, le braccia in particolare radice arto superiore

destro nonché cicatrici sulla gamba destra;

0% per la

componente polmonare non essendovi postumi tali da porre in essere il minimo

previsto per il risarcimento.”

(doc. 211, p. 7)

Con la propria impugnativa,

l’assicurato non contesta il grado di menomazione dell’integrità che il medico

fiduciario ha valutato per i disturbi all’arto superiore destro (cfr. doc. I:

“… ritengo giusto essere risarcito almeno nella percentuale giusta, ossia

(…) il 5% inerente il braccio.” – il corsivo è del redattore), mentre per i

postumi residuali delle ustioni pretende di aver diritto a un’IMI del 18%

(anziché del 10% fissato dal dott. __________ – cfr. doc. I: “… ritengo giusto

essere risarcito almeno nella percentuale giusta, ossia il 18% per le

ustioni …” – il corsivo è del redattore). Egli rimprovera inoltre alla CO 1

di non aver preso in considerazione la menomazione legata ai disturbi

respiratori, i quali, secondo il parere del pneumologo curante, darebbero

diritto a un’IMI del 10% (cfr. doc. I: “… i danni riportati a livello polmonare

sono riconducibili all’incidente e attestati dal dr. med. __________ al 10% non

ancora riconosciuto.).

2.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281,

p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U

133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza

senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I

673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento

enunciato dal medico fiduciario dell’amministrazione, specialista che vanta

un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, il

quale ha quantificato in un 15% la menomazione dell’integrità di cui è

portatore il ricorrente.

In primo luogo,

trattandosi dell’indennità riconosciuta per i disturbi neurologici

interessanti l’arto superiore destro, l’insorgente non ne contesta l’entità

(cfr. supra, consid. 3).

In secondo luogo, per

quanto riguarda i residui di natura dermatologica delle ustioni patite,

la cui corrispondente menomazione è stata quantificata in un 10% dal dott. __________,

dagli atti di causa non risultano pareri specialistici divergenti, che

impongano al TCA di scostarsi dalla valutazione espressa dal medico fiduciario

appena menzionato. Del resto, l’assicurato sembrerebbe credere che la

menomazione dell’integrità di cui è portatore corrisponda alla percentuale di

superficie cutanea interessata dalle ustioni (il 18% appunto – cfr. doc. 23),

quando invece la fissazione dell’IMI in caso di cicatrici da ustione dipende

(anche) da altri fattori.

Per quanto concerne infine

la problematica pneumologica, agli atti figura una certificazione,

datata 25 gennaio 2018, del dott. __________, spec. FMH in medicina interna e

malattie delle vie respiratorie, sulla quale il ricorrente fonda la propria

contestazione, secondo la quale quest’ultimo “… è affetto da un’asma bronchiale

non atopica chiaramente iniziata nella sintomatologia da dopo l’incidente del

2012.

che necessita al bisogno secondo sforzi, esposizione a caldo e freddo da 1

a 2 Symbicort come terapia inalatoria e dell’Avamis a seconda della presenza di

post nasaldrip. Funzionalità respiratoria sotto trattamento nei limiti della

norma. Nella globalità l’infermità del paziente dovuta a tale patologia può

aggirarsi tra il 5-10% a seconda anche della professione svolta. Può rasentare

più il 5% in una professione sedentaria mentre essere più importante in

attività dove sforzo o esposizioni a polveri o a sbalzi di temperatura può

irritare maggiormente la situazione bronchiale.” (doc. 245).

Secondo questa Corte, le

considerazioni appena esposte non risultano atte a generare dei dubbi – nemmeno

lievi – circa la fondatezza della valutazione espressa dal consulente medico

dell’assicurazione. In base alla tabella n. 10 edita dalla Divisione di

medicina assicurativa dell’INSAI (“Integritätsschaden bei Folgen von

Unfällen und Berufskrankheiten an den Atmungsorganen”), l’IMI viene

stabilita esclusivamente in funzione del pregiudizio alla funzione polmonare

(l’indennità minima del 5% viene ad esempio riconosciuta in presenza di una

compromissione respiratoria di almeno il 33 1/3%). Ora, già in occasione del

consulto pneumologico del 1° luglio 2016, il dott. __________ aveva refertato

una funzione polmonare “nei limiti della norma senza ostruzioni” con un

indice di Tiffenau del 76% (doc. 201). Le percentuali da lui indicate

nel referto 25 gennaio 2018 sembrerebbero piuttosto riferirsi a una (pretesa)

riduzione della capacità lavorativa dipendente dalla patologia

respiratoria.

In queste condizioni, il

TCA non può dunque che condividere l’apprezzamento del dott. __________ che ha

negato il diritto a un’IMI in relazione alla problematica respiratoria.

Posto che la CO 1 era

legittimata a riconoscere un’IMI complessiva del 15%, la decisione su

opposizione impugnata deve essere confermata in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti