35.2018.66
Ammontare dell'indennità giornaliera spettante all'assicurato calcolata correttamente dall'amministrazione
5 novembre 2018Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.66
cr
Lugano
5 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 marzo 2011, RI 1,
nato nel 1964, a quel momento dipendente della ditta __________ di __________
in qualità di caposquadra – e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1 – appoggiando in malo modo il piede su una platea di
cemento ha subito una storta alla caviglia destra (cfr. doc. 17).
Avendo continuato
regolarmente a lavorare, egli non ha immediatamente annunciato l’evento
dannoso, il quale è stato notificato dal suo datore di lavoro all’CO 1, come
infortunio bagatella, in data 12 ottobre 2012 (cfr. doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
In data 31 ottobre 2012
l’assicurato è stato licenziato con effetto dal 1° gennaio 2013, con immediata
interruzione dell’attività lavorativa (doc. 17). Egli, nel frattempo, vista
l’insistenza dei dolori a seguito dei quali aveva intrapreso una serie di
visite specialistiche, è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro a
partire dal 15 dicembre 2012.
1.2. Con scritto del 26 febbraio
2013, l’assicuratore infortuni ha informato l’assicurato che gli sarebbe stata
versata, a partire dal 15 dicembre 2012, un’indennità giornaliera pari a fr. 166.95
(cfr. doc. 29).
1.3. In data 20 marzo 2013
l’assicurato ha ripreso a lavorare al 100% presso la ditta __________ di __________.
In data 27 novembre 2015,
il datore di lavoro dell’assicurato ha annunciato una ricaduta avvenuta in data
1° ottobre 2015 (doc. 88).
Sulla base del parere
favorevole espresso dal dr. __________ in data 15 dicembre 2015 (doc. 90),
l’assicuratore LAINF ha preso a carico la ricaduta.
Nel frattempo, in data 30
novembre 2015, l’assicurato è stato licenziato e, a partire dal 17 dicembre
2015, ha beneficiato di indennità di disoccupazione da parte dell’INPS (doc. 106
e doc. 123).
1.4. L’assicurato ha posto termine
alla disoccupazione, in quanto in data 20 settembre 2016 si è sottoposto ad un
intervento chirurgico presso la Clinica __________ di __________ (doc. 111).
Il chirurgo, dr. __________,
ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% fino al 31 gennaio 2017 (doc.
126), poi prolungata fino a fine luglio 2017 (doc. 151).
Nonostante ciò, contro il
parere medico, in data 5 giugno 2017 l’assicurato ha ripreso un’attività
lavorativa al 100% presso un cantiere a __________, che ha tuttavia dovuto
interrompere a distanza di qualche settimana, a causa dell’insorgenza di forti
dolori, con conseguente inabilità lavorativa totale a partire dal 26 giugno
2017 (doc. 171).
1.5. In data 6 settembre 2017,
l’assicurato, per il tramite dell’__________, ha chiesto all’amministrazione su
che basi è stata calcolata l’indennità giornaliera di fr. 42.10, dato che
“inizialmente l’assicurato percepiva uno stipendio di fr. 5'858 x 13 mensilità
con un’indennità giornaliera di fr. 166.95” (doc. 202).
In data 22 settembre 2017 l’assicuratore
infortuni ha trasmesso alla rappresentante legale dell’interessato il resoconto
completo dei conteggi effettuati, indicando che “l’indennità giornaliera di fr.
42.10 è stata calcolata sulla base dell’indennità ricevuta dalla disoccupazione
in Italia. L’importo mensile è stato convertito in franchi svizzeri e calcolato
per dodici mensilità” (doc. 209).
Tramite messaggio di posta
elettronica del 15 dicembre 2017, l’assicurato ha chiesto all’CO 1 “se
gentilmente potrebbe ricalcolare la mia rendita giornaliera, in quanto il
cambio euro-franco si è modificato dal 21.09.2016 ad oggi, passando da 1 fr. = 0.95
euro a 1 fr. = 0.85 euro”.
Con risposta e-mail dello
stesso giorno, l’assicuratore LAINF ha comunicato di non potere dar seguito
alla richiesta dell’interessato, poiché “le premesse per potere procedere al
cambiamento dell’indennità giornaliera sono due: 1) inabilità lavorativa di
durata superiore a tre mesi e 2) aumento del salario pari almeno al 10%. Nel
suo caso queste particolarità non sono date” (doc. 235).
In data 11 gennaio 2018, l’avv.
__________ dell’__________, rappresentante dell’interessato, ha chiesto un
incontro con l’assicuratore LAINF al fine, tra l’altro, di comprendere le
ragioni per le quali, nel calcolo dell’IG, non si è tenuto conto del salario
percepito per lo svolgimento dell’attività intrapresa dall’assicurato a partire
dal 5 giugno 2017, nettamente superiore all’importo di fr. 42.10 che gli viene
versato (doc. 242).
Nel rapporto relativo
all’incontro del 18 gennaio 2018, il funzionario incaricato ha, sul tema
specifico del calcolo dell’IG, indicato che non essendo in presenza di una
ricaduta, ma di una continuazione del caso iniziale, interrotto solo per un
paio di settimane, non erano date le premesse per potere adattare l’indennità
giornaliera (doc. 244).
1.6. In risposta ad una richiesta
dell’assicurato (doc. 277), con scritto del 26 aprile 2018, riprendendo quanto
già anticipato via messaggi di posta elettronica del 17 aprile 2018 e del 23
aprile 2018, l’CO 1 ha confermato il versamento delle indennità giornaliere
fino al 22 aprile 2018, ritenuto che, dal giorno successivo, per le sole
conseguenze infortunistiche, il medico fiduciario ha valutato che nell’attività
di riferimento di capo-cantiere l’interessato sia nuovamente abile al 100%
(doc. 280).
1.7. In data 2 maggio 2018 l’avv. RA
1, nuovo patrocinatore dell’assicurato, ha contestato l’ammontare delle
indennità giornaliere versato dall’CO 1 al signor RI 1, sia con riferimento al
periodo compreso tra il 15 dicembre 2012 e il 28 febbraio 2013 - ritenendo che
l’assicuratore LAINF non abbia considerato le “importanti retribuzioni
straordinarie” riconosciute all’epoca dal datore di lavoro - sia per quanto
concerne il periodo compreso fra il 23 giugno 2017 e il 31 marzo 2018 – dato
che l’amministrazione ha calcolato l’importo delle IG sulla base di quanto versato
dall’assicurazione disoccupazione italiana, anziché, come a suo parere sarebbe
stato corretto, fondandosi su quanto percepito per il lavoro interinale svolto
per la ditta __________ dal 5 giugno 2017 al 22 giugno 2017.
Il legale ha quindi
chiesto all’assicuratore infortuni di procedere ad un nuovo calcolo delle IG
spettanti all’assicurato (doc. 282).
Con scritto del 3 maggio
2018, l’assicuratore LAINF ha risposto che il salario annuo di fr. 76'154 sul
quale è stata calcolata l’indennità giornaliera per il primo periodo “deriva
dall’attestazione 25.02.2013 (__________) perfettamente agli atti. Non ci sono
note altre poste salariali attestate dal datore di lavoro da aggiungere alla
cifra annuale da noi utilizzata per il calcolo dell’indennità giornaliera”.
Quanto all’indennità
giornaliera per il secondo periodo menzionato dall’avv. RA 1, l’CO 1 ne ha pure
confermato l’esattezza, rilevando che “il contratto stipulato con la __________
di __________ non lo vediamo paragonabile a un normale contratto di lavoro tale
da permettere al dipendente una durevole relazione lavorativa in una nuova
azienda con lo scopo di ottenere sull’arco di un lungo periodo il salario
pattuito. Si è trattato di un ingaggio. La nuova inabilità lavorativa non può
quindi essere stabilita alla luce dei dati di tale ingaggio di breve durata”
(doc. 283).
Con scritto del 22 maggio
2018, il legale dell’assicurato ha trasmesso le schede salariali relative al
periodo gennaio-dicembre 2012, chiedendo la rettifica del calcolo delle IG
sulla base del salario di fr. 87'740.75 in luogo dell’importo di fr. 76’154
utilizzato in precedenza dall’CO 1.
L’avv. RA 1 ha inoltre
chiesto nuovamente che le IG per il periodo a partire dal 23 giugno 2017
vengano ricalcolate sulla base del salario effettivamente conseguito, o, nella
negativa, che venga emanata una decisione formale (doc. 298).
1.8. Con decisione formale del 7
giugno 2018, l’assicuratore LAINF ha ribadito quanto già indicato in data 3
maggio 2018, aggiungendo che per il periodo compreso fra il 15 dicembre 2012 e
il 28 febbraio 2013 il termine di contestazione della decisione di concessione
delle indennità giornaliere è superato, essendo la stessa stata comunicata con
scritto del 26 febbraio 2013; quanto al secondo periodo controverso, l’CO 1 ha
rilevato di non essere in presenza di una ricaduta, ma di una continuazione
della precedente ricaduta siccome, secondo gli atti, l’assicurato aveva ripreso
il lavoro contro le indicazioni mediche, per poi doverlo sospendere a soli 14
giorni di distanza, visto che era troppo pesante (doc. 133).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 307), in data 19
giugno 2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. A).
1.9. Con tempestivo ricorso del 7
agosto 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a ricalcolare
le indennità giornaliere sulla base del salario effettivamente conseguito per
il periodo dal 15 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013 presso la __________,
mentre per il periodo successivo al 23 giugno 2017 presso la __________.
In particolare, il legale
del ricorrente ha messo in dubbio il fatto che la comunicazione relativa alla
concessione dell’indennità giornaliera possa essere considerata una decisione
informale, di modo che il termine di tre mesi indicato dall’assicuratore LAINF per
procedere alla sua contestazione non possa trovare applicazione.
Il legale ha, poi,
sottolineato come l’assicuratore infortuni non si sia opposto alla volontà
dell’assicurato di riprendere a lavorare, motivo per il quale le indennità giornaliere
dovute a seguito dell’insorgenza della nuova inabilità lavorativa devono essere
calcolate sulla base del salario effettivamente percepito nello svolgimento
dell’attività, seppure di brevissima durata, per la __________ (doc. I).
1.10. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
2.1. Oggetto della lite è
l’ammontare dell’indennità giornaliera corrisposta al ricorrente per il periodo
tra il 15 dicembre 2012 e il 28 febbraio 2013 - calcolato dall’Istituto
resistente in base a un salario annuo di fr. 76’154, mentre secondo il legale
dell’assicurato avrebbe dovuto esserlo su un salario annuo pari a fr. 87'740.75
– e per quello successivo al 23 giugno 2017 – determinato sulla base delle
prestazioni versate dall’assicurazione disoccupazione italiana, mentre secondo
l’avv. RA 1 avrebbe dovuto basarsi sul salario percepito presso la ditta __________.
2.2. Nella decisione su opposizione
impugnata, l’amministrazione ha sostenuto che la decisione informale mediante
la quale è stato fissato l’ammontare dell’indennità giornaliera per il periodo
dal 15 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013 sarebbe nel frattempo cresciuta in
giudicato, visto che l’insorgente l’ha contestata ben oltre il termine di tre
mesi (doc. A).
L’avv. RA 1 ha contestato quanto
addotto dall’amministrazione, rilevando che “avantutto non figura alcuna
decisione informale nei confronti del lavoratore dalla quale eruire l’importo
versatogli, se non i conteggi salariali del datore di lavoro che non erano per
nulla intellegibili” (doc. I).
2.3. Giusta l'art.
49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con
l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia
di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
D’altro
canto, l’art. 51 cpv. 1 LPGA recita che le prestazioni, i crediti e le
ingiunzioni che non sono contemplati nell'articolo 49 capoverso 1 possono
essere sbrigati con una procedura semplificata.
In virtù di
tale disposizione (e dell'art. 124 OAINF) le decisioni di assegnazione di
indennità giornaliere LAINF possono essere emanate, come avvenuto nel caso
concreto, informalmente (STF 8C_99/2008 del 26 novembre 2008 consid. 3.2).
In
materia di indennità giornaliera, in una sentenza 8C_14/2011 del 13 aprile 2011
consid. 5, l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che il termine per
contestare un conteggio è di tre mesi, diversamente ad esempio dalla
chiusura di un caso senza decisione formale, per il quale il termine è di un
anno (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_789/2012 del 16 settembre 2013
consid. 4.1 e la STF 8C_284/2015 del 10 novembre 2015 consid. 4.1).
In difetto di una reazione
entro i termini, la decisione de facto diventa valida, come se fosse
stata emanata una decisione in buona e dovuta forma (cfr. DTF 134 V 145; STF
8C_738/2007 del 26 marzo 2008 consid. 6.2.) e cresce in giudicato (cfr. U.
Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, n. 6 ad art. 51 LPGA).
2.4. Nella concreta evenienza, il
TCA constata che, contrariamente a quanto preteso dall’avv. RA 1, con scritto
del 26 febbraio 2013, l’Istituto assicuratore ha comunicato
all’assicurato che avrebbe proceduto al pagamento dell’indennità di fr. 166.95
per giorno di calendario a partire dal 15 dicembre 2012 (doc. 29).
L’assicurato non ha
contestato l’ammontare della prestazione in questione, né ha chiesto
precisazioni circa le modalità di calcolo, nonostante in data 12 aprile 2013,
rappresentato dall’__________, abbia chiesto “il conteggio dei versamenti
dell’infortunio menzionato” (cfr. doc. 41).
Dopo avere ricevuto in
data 16 aprile 2013 quanto richiesto (cfr. doc. 42), non risulta dagli
atti che l’allora rappresentante dell’interessato abbia formulato obiezioni, o
abbia richiesto l’emanazione di una decisione formale.
Pertanto, nel caso di
specie, il TCA non può che concludere che la comunicazione del 26 febbraio 2013
con la quale l’interessato è stato informato circa l’importo delle IG alle
quali aveva diritto a partire dal 15 dicembre 2012 - da considerare,
conformemente a quanto esposto al precedente considerando, decisione informale (STF 8C_99/2008 del 26 novembre 2008 consid. 3.2) – sia cresciuta in
giudicato, come ritenuto dall’amministrazione.
2.5. Resta quindi da verificare la
decisione riguardante il calcolo delle IG per il periodo dal 15 dicembre 2012
al 28 febbraio 2013, cresciuta in giudicato, sotto il profilo ristretto della revisione
processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA) e della riconsiderazione (art. 53
cpv. 2 LPGA).
2.6. Il TCA ritiene che, nel caso
di specie, non ricorrano le condizioni per giustificare una revisione
processuale, cosa che, del resto, neppure il patrocinatore del ricorrente
pretende.
Il salario percepito nel
2012 era evidentemente già noto all’assicurato al momento del rilascio della
nota decisione de facto – peraltro, come visto in precedenza, non
contestata dall’allora rappresentante legale dell’assicurato, dopo aver preso
visione dei conteggi dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. 42) - motivo per il
quale i conteggi ora prodotti dal proprio legale non possono valere quale fatto
nuovo giustificante una revisione processuale (cfr. DTF 134 III 669 consid. 2.2
e riferimenti).
2.7. L’avv. RA 1 ha, invece, a più
riprese preteso che la comunicazione (da ritenere, come visto, decisione)
concernente il calcolo delle indennità giornaliere fosse manifestamente errata.
A comprova delle proprie
allegazioni, il legale ha fornito, in data 22 maggio 2018, i fogli paga della __________
relativi all’anno 2012, dai quali risulterebbe un salario annuale
dell’interessato di fr. 87'740.75 (cfr. doc. 298).
Per l'art. 53 cpv. 2 LPGA,
l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'amministrazione
può quindi riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_113/2012
del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C
349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del
28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e
80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Nella decisione su
opposizione impugnata l’assicuratore LAINF ha osservato che “non intende
entrare nel merito della richiesta dell’assicurato” (cfr. doc. A).
Questo Tribunale non può fare
altro che prenderne atto, evidenziato che, per costante giurisprudenza,
l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai
Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20
settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre
2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA C
7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).
L’CO 1 ha comunque
indicato che se anche “per ipotesi di lavoro si volesse entrare nel merito,
l’istanza dovrebbe essere respinta in quanto – in base alle informazioni allora
a disposizione – il calcolo dell’indennità giornaliera non era manifestamente
errato” (cfr. doc. A).
Il TCA concorda con queste
considerazioni dell’amministrazione, ritenuto che il calcolo delle indennità
giornaliere è stato a suo tempo effettuato dall’assicuratore LAINF dopo avere
espressamente richiesto informazioni a tale proposito direttamente al datore di
lavoro dell’assicurato.
Quest’ultimo, con
messaggio di posta elettronica del 25 febbraio 2013, ha risposto che “come
richiesto la informiamo che durante l’anno 2012 RI 1 ha percepito uno stipendio
lordo mensile di fr. 5'858 per tredici mensilità” (cfr. doc. 32).
Infine, nella decisione su opposizione impugnata l’CO 1 ha pure precisato
che in ogni caso “le prestazioni per il periodo dal 15 dicembre 2012 al 28
febbraio 2013 risultavano perente il giorno in cui l’avv. RA 1 ha chiesto alla CO
2 di rivedere i calcoli. A mente dell’art. 24 cpv. 1 LPGA il diritto a
prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del
mese in cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno
civile per cui il contributo era dovuto. Si tratta di un termine di perenzione assoluto
che decorre dalla data di presentazione della domanda” (doc. A pag. 4).
Tali
considerazioni dell’amministrazione appaiono corrette, ritenuto che soltanto
in data 2 maggio 2018 l’avv. RA 1 ha chiesto all’CO 1 di rivedere i
propri conteggi concernenti le indennità giornaliere per il periodo dal 15
dicembre 2012 al 28 febbraio 2013 (cfr. doc. 282).
2.8. Quanto alle indennità
giornaliere spettanti all’interessato a partire dal 23 giugno 2017, la
precedente rappresentante dell’assicurato, avv. __________ dell’__________, in
data 6 settembre 2017 (telefonicamente, cfr. doc. 202) e 13 settembre 2017
(tramite messaggio di posta elettronica, cfr. doc. 203), ha chiesto all’CO 1
spiegazioni in merito al calcolo operato dall’amministrazione.
Quest’ultima, con
messaggio di posta elettronica del 22 settembre 2017 al quale ha allegato un
resoconto completo dei conteggi effettuati, ha rilevato che “l’indennità
giornaliera di fr. 42.10 è stata calcolata sulla base dell’indennità ricevuta
dalla disoccupazione in Italia. L’importo mensile è stato convertito in franchi
svizzeri e calcolato per 12 mensilità” (doc. 209).
In un successivo incontro
con il funzionario incaricato di trattare il caso dell’assicurato, l’avv. __________
ha nuovamente contestato l’importo delle IG per il periodo successivo al 22
giugno 2017, facendo presente che a partire dal 5 giugno 2017, l’interessato
aveva svolto un’attività lavorativa, per tre settimane, percependo un salario
nettamente superiore (doc. 242).
A tale proposito, nel rapporto
del colloquio del 18 gennaio 2018, il funzionario incaricato ha osservato
quanto segue a proposito delle indennità giornaliere:
" (…) I miei
interlocutori ritengono che l’indennità giornaliera da noi calcolata sia da
adattare al fatto che, dal 5 giugno 2017, RI 1 sia stato dichiarato abile al
lavoro per una prova lavorativa. Questa inabilità è durata solo un paio di
settimane. Non essendo in presenza di una ricaduta, ma di una continuazione del
caso iniziale, le seguenti premesse per potere adattare l’indennità giornaliera
non sono date in modo cumulativo: 1) durata dell’inabilità lavorativa di almeno
tre mesi e 2) aumento salariale di almeno il 10%. Nel presente caso,
l’inabilità lavorativa è stata interrotta per le poche settimane di lavoro
fatto da RI 1. Confermiamo quindi l’attuale IG.” (Doc. 244)
Con scritto del 2 maggio
2018, l’avv. RA 1, nuovo patrocinatore dell’assicurato, ha criticato
l’ammontare delle IG corrisposte per il periodo dal 23 giugno 2017 al 31 marzo
2018, ritenendo che le stesse avrebbero dovuto essere determinate sulla base
del salario percepito dalla __________ per l’attività prestata dal 5 giugno
2017 al 22 giugno 2017, poi interrotta a seguito dell’insorgere di una ricaduta
(cfr. doc. 282).
Di parere opposto
l’amministrazione, la quale, nella decisione del 7 giugno 2018, ha sottolineato
che nel caso di specie non è intervenuta alcuna ricaduta, “siccome secondo gli
atti il suo cliente aveva ripreso il lavoro contro le indicazioni mediche per
poi doverlo sospendere a soli 14 giorni di distanza, visto che era troppo
pesante” (doc. 306).
Tale conclusione è poi
stata ribadita dall’CO 1 anche nella decisione su opposizione qui impugnata,
nella quale ha nuovamente escluso che in data 23 giugno 2017 l’interessato sia
rimasto vittima di una ricaduta “in quanto il caso non era chiuso” e
aggiungendo che “sintomatico è il fatto che il dott. __________ aveva fissato
una visita per l’11 luglio 2017 alfine di valutare l’ulteriore procedere
terapeutico. L’assicurato non ha voluto lasciarsi sfuggire l’occasione di
provare a lavorare e all’uopo ha chiesto e ottenuto dal curante il nulla osta.
Dopo due settimane ha sospeso il lavoro” (doc. A, pag. 4).
In sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha rilevato che in assenza di un
divieto da parte della CO 1, resta il fatto che l’assicurato ha intrapreso una
nuova attività, percependo un salario molto più alto rispetto a quanto
versatogli in precedenza dalla disoccupazione italiana. Per tali ragioni, a suo
avviso, le indennità giornaliere andavano calcolate sul salario effettivo
versatogli dalla __________ (doc. I).
Con la risposta di causa, l’CO 1 ha ancora una volta evidenziato
che non si può ritenere che l’assicurato abbia subito una ricaduta, dato che il
suo caso non era chiuso, ciò che costituisce “un dato di fatto che non può
essere, come non lo è, contestato.”
Quanto all’invocata mancanza di un divieto da parte dell’CO 1, il
patrocinatore dell’amministrazione ha rilevato che l’interessato “sapeva
benissimo che il caso era ancora aperto ed ha voluto comunque forzare la mano e
fare di testa sua; le conseguenze su di lui ricadono” (doc. III).
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non può che concordare con le conclusioni dell’amministrazione.
Dagli atti emerge,
infatti, chiaramente che il caso dell’assicurato, nel momento nel quale egli ha
ritenuto, contro il parere medico, di intraprendere una nuova attività
lavorativa per conto della ditta __________, non fosse stato chiuso
dall’assicuratore LAINF.
Al contrario, l’interessato
continuava ad essere, per le sole conseguenze infortunistiche, totalmente
inabile al lavoro e il suo stato di salute non era ancora stabilizzato.
Con referto del 18 maggio
2017, difatti, il dr. __________, chirurgo autore dell’intervento di greffe
ossea della tibia distale, aveva attestato una inabilità lavorativa fino al 31
luglio 2017 come capo cantiere, prevedendo oltre all’assunzione di
antiinfiammatori locali e agli esercizi di stretching, anche, in aggiunta, una
serie di possibilità terapeutiche (esecuzione di dry-needling, eventualmente
EPI, infiltrazioni loco-dolenti di anestetico locale e corticoide sotto
controllo ecografico) (cfr. doc. 151).
Nel referto del 1° giugno
2017, inoltre, lo specialista in chirurgia ortopedica, dopo avere previsto un
nuovo appuntamento per il giorno 11 luglio 2017, ha suggerito di continuare
come stabilito, in particolare con riferimento alle sedute di dry-needling e di
elettrolisi percutanea EPI, sollecitando l’assicurato “ad approfittare il più
possibile di tutto quanto gli si offre per migliorare la situazione al
massimo, prima di un’eventuale chiusura del caso” (cfr. doc. 159,
corsivo della redattrice).
Nonostante dunque il suo stato di salute non fosse ancora
stabilizzato ed egli continuasse ad essere inabile al lavoro, l’assicurato, per
motivi economici (cfr. doc. 152, “vorrebbe tornare a lavorare in quanto con
quello che prende fa fatica”), ha deciso di accettare un’offerta di lavoro
(peraltro di durata limitata, di tre mesi) da parte della ditta __________.
Di tale sua decisione, tuttavia, l’assicurato non ha informato il
dr. __________.
Infatti, nonostante in data 29 maggio 2017 fosse stato invitato
dall’CO 1 a richiedere un parere al dr. __________ circa la possibilità di
intraprendere una nuova attività lavorativa (cfr. doc. 157), l’assicurato, nel
momento in cui in data 1° giugno 2017 è stato contattato telefonicamente da
questo specialista in chirurgia ortopedica (per essere aggiornato in merito
all’esame RM della gamba e caviglia destra eseguita in data 26 maggio 2017)
nulla ha accennato al riguardo.
Dal relativo referto del 1° giugno 2017 concernente la
consultazione telefonica in questione, infatti, non emerge che tale tema sia
stato affrontato (cfr. doc. 159).
Inoltre, l’interessato ha
sì chiesto al proprio medico curante di essere dichiarato abile al lavoro così
da potere iniziare a lavorare.
Il dr. __________,
tuttavia, nel certificato del 5 giugno 2017, ha espressamente indicato che “il
signor RI 1 conscio del problema che ha alla gamba destra e CONTRO IL PARERE DEL
SOTTOSCRITTO intende riprendere l’attività lavorativa al 100%” (cfr. doc. 163,
maiuscolo del medico curante).
Alla luce di quanto sopra esposto, non si può ritenere che il
sopraggiungere dell’inabilità lavorativa a decorrere dal 23 giugno 2017
rappresenti una nuova ricaduta.
L’assicurato, infatti, non aveva (ancora) ritrovato una capacità
lavorativa tale da consentirgli di riprendere un’occupazione, oltretutto in
un’attività pesante in cantiere, ma continuava a presentare problemi
invalidanti all’arto inferiore destro, i quali erano ancora suscettibili di
miglioramento attraverso delle terapie mirate e per i quali il dr. __________
aveva ancora attestato una totale inabilità lavorativa fino al 31 luglio 2017
(cfr. doc. 151).
Alla luce di quanto appena
esposto, il TCA non può concordare con la tesi ricorsuale, la quale vorrebbe
che il calcolo delle indennità giornaliere concernenti il periodo successivo al
22 giugno 2017 avvenga sulla base dell’ultimo salario percepito dall’assicurato
nel breve periodo di attività lavorativa svolta per la __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti