35.2018.67
Situazione dell'interessato dopo annuncio di ricaduta del tutto sovrapponibile anche per quanto concerne esigibilità lavorativa a quella precedente, già oggetto di rifiuto di una rendita,da confermare
23 gennaio 2019Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.67
cr
Lugano
23 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 agosto 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 settembre 1988 RI
1, nato nel 1961, a quel momento addetto alle mescolatrici presso le __________
– e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - è rimasto
vittima di un infortunio che ha comportato le fratture del femore destro, delle
branche ischio- e ileo-pubiche e del polso sinistro.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione del 4 giugno
1992 l’CO 1 ha attribuito all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità
del 22.5% (doc. 81).
Con separata decisione del
22 aprile 1996, l’CO 1 ha, invece, rifiutato all’assicurato il diritto ad una
rendita di invalidità, in quanto, dal profilo medico, nella nuova attività di
meccanico-garagista intrapresa al termine della riformazione professionale
concessa dall’Ufficio AI egli “non è impedito in misura apprezzabile” e,
inoltre, dal lato economico, dal raffronto dei redditi tra il salario
presumibile nell’attività precedente e il reddito previsto nella nuova attività
dopo la riformazione, non è risultato un sufficiente grado di invalidità
pensionabile (doc. 93).
1.3. Il 30 maggio 2017 l’assicurato
ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute.
Esperiti gli accertamenti
del caso, con decisione del 18 luglio 2018, l’Istituto assicuratore ha
rifiutato di attribuire all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità,
dato che lo stato di salute risulta sovrapponibile a quello esistente nel 1996.
A seguito delle
contestazioni sollevate contro tale decisione da parte dell’assicurato, in data
8 agosto 2018 l’Istituto assicuratore ha ribadito il rifiuto delle prestazioni,
sottolineando come non sia subentrato negli anni un peggioramento delle
condizioni di salute, come dimostrato dal fatto che l’esigibilità lavorativa
sia rimasta immutata (doc. D).
1.4. Con tempestivo ricorso del 14
agosto 2018, l’assicurato ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, l’Istituto assicuratore sia tenuto a riconoscergli il diritto ad una
rendita di invalidità (doc. I).
Sostanzialmente egli ha
contestato il fatto che l’amministrazione si sia limitata a negare che negli
anni sia intervenuto un peggioramento delle sue condizioni di salute, ignorando
completamente quanto valutato dagli specialisti della Clinica __________, i
quali hanno invece constatato tutt’altro.
Il ricorrente ha, inoltre,
criticato la scelta dell’assicuratore infortuni di liquidare la diminuzione dei
redditi verificatasi negli anni con il rischio imprenditoriale, senza tenere
conto delle menomazioni fisiche importanti che sono all’origine della perdita
economica.
Per tali ragioni, quindi,
egli ha chiesto l’attribuzione di una rendita di invalidità (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 23 ottobre 2018
l’assicurato ha trasmesso al TCA un CD “__________” concernente gli esami
eseguiti a livello di colonna lombare nativa, bacino e/o articolazione ile,
bacino/anca (doc. V + 1).
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel
merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era
legittimato a negare il diritto ad una rendita a seguito dell’annuncio di
peggioramento dello stato di salute del 30 maggio 2017, oppure no.
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è
tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di
ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
Fatti
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né
l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà
essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive
appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e
ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.6. Dalle carte processuali
emerge che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni (in
particolare ad una rendita di invalidità) in relazione alla ricaduta annunciata
nel mese di maggio 2017, ritenendo che gli impedimenti fatti valere
dall’assicurato corrispondono praticamente a quelli del 1996, concludendo che
la situazione attuale è “praticamente identica a quella in vigore al momento
della decisione di rifiuto della rendita del 22 aprile 1996” (doc. 159).
L’CO 1 ha fondato tali
considerazioni sulla valutazione eseguita dal proprio medico __________, dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.
Quest’ultimo,
nel rapporto concernente la visita __________ di chiusura del 5 aprile 2018,
dopo avere considerato stabilizzato lo stato di salute dell’interessato, ha
effettuato la rivalutazione dell’esigibilità a suo tempo espressa, ritenendo
che in un’attività rispettosa delle limitazioni funzionali in questione, qui di
seguito esposte, l’assicurato sia da considerare abile al lavoro al 100% senza
pause supplementari e con rendimento completo:
" Esigibilità
al lavoro
Sollevare e portare: l’assicurato è in grado di
sollevare pesi leggeri fino a 10 kg fino all’altezza dei fianchi con due mani
molto spesso; pesi medi da 10 a 25 kg talvolta, pesi pesanti e molto pesanti
mai. È in grado di sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e
superiori ai 5 kg.
Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di
maneggiare attrezzi leggeri e di precisione senza limitazione, attrezzi medi
molto spesso, pesanti spesso, molto pesanti di rado. La rotazione della mano è
possibile molto spesso.
Posizione e mobilità: l’assicurato è in grado di
eseguire lavori sopra la testa spesso, lavori che prevedono la rotazione del
busto, posizione seduta inclinata in avanti e posizione in piedi e inclinata in
avanti spesso con necessità di cambiare frequentemente la posizione. La posizione
inginocchiata è possibile di rado, la posizione con flessione delle ginocchia di
rado o mai. La posizione seduta di lunga durata è possibile spesso, la
posizione in piedi talvolta. Posizione a libera scelta possibile.
L’assicurato è in grado di camminare per tratti
superiori a 50 m molto spesso, per lunghi tratti spesso, su terreno accidentato
di rado, salire le scale talvolta, salire le scale a pioli di rado.
L’uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare
in equilibrio possibile.” (Doc. 153, pag. 5)
L’assicurato ha contestato
la conclusione dell’amministrazione, ritenendo che l’CO 1 non abbia tenuto
conto di quanto attestato dai medici della Clinica __________ (cfr. doc. I).
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non può concordare con le critiche del ricorrente, le quali sono
peraltro smentite dagli atti.
Dal
rapporto concernente la visita __________ di chiusura del 5 aprile 2018, infatti,
risulta che il dr. __________ ha tenuto conto del referto del 16 gennaio 2018
redatto dalla Clinica __________.
Considerandi
Nel
“decorso secondo gli atti” egli ha indicato che nel rapporto in questione è
stata confermata la diagnosi di modificazioni post-traumatiche
peritrocanteriche con tendinopatia glutea e coxartrosi moderata, aggiungendo
che in quell’occasione è stata “eseguita una infiltrazione peritrocanterica
senza beneficio. Vengono proposte delle infiltrazioni intrarticolari dell’anca
che però non sono state eseguite. Al momento non si ritiene necessario
procedere a un intervento chirurgico di protesizzazione dell’anca che sarà da
considerarsi solo in futuro qualora il quadro clinico e sintomatologico lo
giustifichino” (doc. 153 pag. 3).
In
seguito, nell’ambito delle “dichiarazioni dell’assicurato”, il dr. __________
ha indicato che “è stato presso la Clinica __________. Conferma che al momento
non gli è stato proposto alcun trattamento chirurgico e di questo è d’accordo.
L’eventuale protesizzazione dell’anca sarà da considerare solo in futuro e solo
qualora i disturbi e il quadro clinico e strumentale lo giustifichino” (doc.
153.
pag. 3).
Infine,
riguardo alle proposte diagnostiche e terapeutiche, il medico __________ ha
osservato che “l’assicurato potrà proseguire periodici controlli e terapie
mediche sulla base dell’evoluzione clinica. Al momento un ulteriore trattamento
chirurgico non è stato ritenuto opportuno dall’ortopedico curante. L’assicurato
è informato e d’accordo con questo tipo di approccio. Personalmente concordo
con il parere degli ortopedici della __________” (doc. 153 pag. 4, corsivo
della redattrice).
Il
TCA ritiene parimenti di non poter seguire il ricorrente allorquando afferma
che “il dr. __________ liquida il mio caso affermando che posso sollevare pesi
e fare gli stessi movimenti, senza tener conto della perizia della Clinica __________,
che afferma tutt’altro” (cfr. doc. I).
Nel
referto del 16 gennaio 2018, difatti, i medici della Clinica __________ hanno ritenuto
che l’interessato sia impedito nello svolgimento di attività pesanti (cfr. doc.
A), conclusione che appare del tutto in sintonia con l’apprezzamento del dr. __________,
il quale ha proprio ritenuto che l’assicurato non possa mai sollevare pesi pesanti
e molto pesanti (cfr. doc. 153 pag. 5).
Questo
Tribunale concorda, per contro, con l’amministrazione nel ritenere che
nonostante il (presunto) peggioramento dello stato di salute fatto valere
dall’interessato – il quale, peraltro, come risulta dalle “dichiarazioni
soggettive dell’assicurato” riportate dal dr. __________, “lamenta limitazioni
all’esecuzione di alcuni lavori pesanti” (cfr. doc. 153 pag. 4, corsivo
della redattrice), i quali sono sempre stati inesigibili - egli continui a
presentare, nella sostanza, una situazione del tutto comparabile a quella in
vigore al momento della decisione di rifiuto della rendita del 22 aprile 1996.
A
quel momento, infatti, a margine della visita __________ del 5 febbraio 1996,
il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva confermato le
limitazioni già espresse nella valutazione del 18 febbraio 1992 – nella quale
il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, aveva sostanzialmente considerato
esservi impedimenti alla stazione ferma prolungata in piedi e seduto per più di
mezz’ora/un’ora; porto di pesi al massimo di 15kg-20 kg per tempo ridotto; non
può fare sforzi ripetuti; discrete difficoltà nel salire/scendere ripetutamente
le scale (cfr. doc. 74 pag. 5).
Tali
limitazioni coincidono con quelle valutate dal dr. __________.
Inoltre, ad ulteriore
conferma del fatto che la situazione dell’interessato non abbia subito
sostanziali mutamenti nonostante il soggettivo aggravamento addotto
dall’interessato, l’Istituto assicuratore ha aggiunto che “sintomatico a tal
proposito è anche il fatto che il medico __________ ha pure rilevato che il
danno all’integrità attuale non si discosta dal tasso riconosciuto nel 1992”
(doc. 164).
Al riguardo, il TCA rileva
che, effettivamente, nel referto del 6 aprile 2018, il dr. __________ ha
evidenziato che “a mio parere la situazione attuale, per quanto riguarda la
menomazione all’integrità, non si discosta in modo apprezzabile dalla
situazione valutata con concessione della pregressa IMI. Si conferma il valore
in essere” (doc. 153 pag. 5).
Alla luce delle
considerazioni che precedono, tutto ben ponderato, il TCA ritiene che, essendo la
situazione dell’interessato sostanzialmente sovrapponibile a quella già oggetto
della decisione di rifiuto della rendita del 22 aprile 1996, con un’analoga
esigibilità lavorativa, non vi sia motivo per giungere ora ad una soluzione
diversa.
Ogni considerazione a
proposito della perdita economica subita dall’assicurato nel corso degli anni
risulta, pertanto, ininfluente, ricordato che, come indicato nella decisione
del 18 luglio 2018, “già allora (cioè nel 1996, n.d.r.) come garagista
indipendente, lei faceva valere un minor rendimento dal 20% al 30% causa
difficoltà nelle attività pesanti o da svolgere in posizioni scomode”, limitazioni
tuttavia che, come visto sopra, erano state correttamente prese in
considerazione nella valutazione dell’esigibilità lavorativa e ritenute non
rispettose del danno alla salute.
All’assicurato
non può essere, pertanto, riconosciuto il diritto a una rendita di invalidità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti