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Decisione

35.2018.67

Situazione dell'interessato dopo annuncio di ricaduta del tutto sovrapponibile anche per quanto concerne esigibilità lavorativa a quella precedente, già oggetto di rifiuto di una rendita,da confermare

23 gennaio 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né

l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà

essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive

appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e

ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.6. Dalle carte processuali

emerge che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni (in

particolare ad una rendita di invalidità) in relazione alla ricaduta annunciata

nel mese di maggio 2017, ritenendo che gli impedimenti fatti valere

dall’assicurato corrispondono praticamente a quelli del 1996, concludendo che

la situazione attuale è “praticamente identica a quella in vigore al momento

della decisione di rifiuto della rendita del 22 aprile 1996” (doc. 159).

L’CO 1 ha fondato tali

considerazioni sulla valutazione eseguita dal proprio medico __________, dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.

Quest’ultimo,

nel rapporto concernente la visita __________ di chiusura del 5 aprile 2018,

dopo avere considerato stabilizzato lo stato di salute dell’interessato, ha

effettuato la rivalutazione dell’esigibilità a suo tempo espressa, ritenendo

che in un’attività rispettosa delle limitazioni funzionali in questione, qui di

seguito esposte, l’assicurato sia da considerare abile al lavoro al 100% senza

pause supplementari e con rendimento completo:

" Esigibilità

al lavoro

Sollevare e portare: l’assicurato è in grado di

sollevare pesi leggeri fino a 10 kg fino all’altezza dei fianchi con due mani

molto spesso; pesi medi da 10 a 25 kg talvolta, pesi pesanti e molto pesanti

mai. È in grado di sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e

superiori ai 5 kg.

Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di

maneggiare attrezzi leggeri e di precisione senza limitazione, attrezzi medi

molto spesso, pesanti spesso, molto pesanti di rado. La rotazione della mano è

possibile molto spesso.

Posizione e mobilità: l’assicurato è in grado di

eseguire lavori sopra la testa spesso, lavori che prevedono la rotazione del

busto, posizione seduta inclinata in avanti e posizione in piedi e inclinata in

avanti spesso con necessità di cambiare frequentemente la posizione. La posizione

inginocchiata è possibile di rado, la posizione con flessione delle ginocchia di

rado o mai. La posizione seduta di lunga durata è possibile spesso, la

posizione in piedi talvolta. Posizione a libera scelta possibile.

L’assicurato è in grado di camminare per tratti

superiori a 50 m molto spesso, per lunghi tratti spesso, su terreno accidentato

di rado, salire le scale talvolta, salire le scale a pioli di rado.

L’uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare

in equilibrio possibile.” (Doc. 153, pag. 5)

L’assicurato ha contestato

la conclusione dell’amministrazione, ritenendo che l’CO 1 non abbia tenuto

conto di quanto attestato dai medici della Clinica __________ (cfr. doc. I).

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può concordare con le critiche del ricorrente, le quali sono

peraltro smentite dagli atti.

Dal

rapporto concernente la visita __________ di chiusura del 5 aprile 2018, infatti,

risulta che il dr. __________ ha tenuto conto del referto del 16 gennaio 2018

redatto dalla Clinica __________.

Considerandi

Nel

“decorso secondo gli atti” egli ha indicato che nel rapporto in questione è

stata confermata la diagnosi di modificazioni post-traumatiche

peritrocanteriche con tendinopatia glutea e coxartrosi moderata, aggiungendo

che in quell’occasione è stata “eseguita una infiltrazione peritrocanterica

senza beneficio. Vengono proposte delle infiltrazioni intrarticolari dell’anca

che però non sono state eseguite. Al momento non si ritiene necessario

procedere a un intervento chirurgico di protesizzazione dell’anca che sarà da

considerarsi solo in futuro qualora il quadro clinico e sintomatologico lo

giustifichino” (doc. 153 pag. 3).

In

seguito, nell’ambito delle “dichiarazioni dell’assicurato”, il dr. __________

ha indicato che “è stato presso la Clinica __________. Conferma che al momento

non gli è stato proposto alcun trattamento chirurgico e di questo è d’accordo.

L’eventuale protesizzazione dell’anca sarà da considerare solo in futuro e solo

qualora i disturbi e il quadro clinico e strumentale lo giustifichino” (doc.

153.

pag. 3).

Infine,

riguardo alle proposte diagnostiche e terapeutiche, il medico __________ ha

osservato che “l’assicurato potrà proseguire periodici controlli e terapie

mediche sulla base dell’evoluzione clinica. Al momento un ulteriore trattamento

chirurgico non è stato ritenuto opportuno dall’ortopedico curante. L’assicurato

è informato e d’accordo con questo tipo di approccio. Personalmente concordo

con il parere degli ortopedici della __________” (doc. 153 pag. 4, corsivo

della redattrice).

Il

TCA ritiene parimenti di non poter seguire il ricorrente allorquando afferma

che “il dr. __________ liquida il mio caso affermando che posso sollevare pesi

e fare gli stessi movimenti, senza tener conto della perizia della Clinica __________,

che afferma tutt’altro” (cfr. doc. I).

Nel

referto del 16 gennaio 2018, difatti, i medici della Clinica __________ hanno ritenuto

che l’interessato sia impedito nello svolgimento di attività pesanti (cfr. doc.

A), conclusione che appare del tutto in sintonia con l’apprezzamento del dr. __________,

il quale ha proprio ritenuto che l’assicurato non possa mai sollevare pesi pesanti

e molto pesanti (cfr. doc. 153 pag. 5).

Questo

Tribunale concorda, per contro, con l’amministrazione nel ritenere che

nonostante il (presunto) peggioramento dello stato di salute fatto valere

dall’interessato – il quale, peraltro, come risulta dalle “dichiarazioni

soggettive dell’assicurato” riportate dal dr. __________, “lamenta limitazioni

all’esecuzione di alcuni lavori pesanti” (cfr. doc. 153 pag. 4, corsivo

della redattrice), i quali sono sempre stati inesigibili - egli continui a

presentare, nella sostanza, una situazione del tutto comparabile a quella in

vigore al momento della decisione di rifiuto della rendita del 22 aprile 1996.

A

quel momento, infatti, a margine della visita __________ del 5 febbraio 1996,

il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva confermato le

limitazioni già espresse nella valutazione del 18 febbraio 1992 – nella quale

il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, aveva sostanzialmente considerato

esservi impedimenti alla stazione ferma prolungata in piedi e seduto per più di

mezz’ora/un’ora; porto di pesi al massimo di 15kg-20 kg per tempo ridotto; non

può fare sforzi ripetuti; discrete difficoltà nel salire/scendere ripetutamente

le scale (cfr. doc. 74 pag. 5).

Tali

limitazioni coincidono con quelle valutate dal dr. __________.

Inoltre, ad ulteriore

conferma del fatto che la situazione dell’interessato non abbia subito

sostanziali mutamenti nonostante il soggettivo aggravamento addotto

dall’interessato, l’Istituto assicuratore ha aggiunto che “sintomatico a tal

proposito è anche il fatto che il medico __________ ha pure rilevato che il

danno all’integrità attuale non si discosta dal tasso riconosciuto nel 1992”

(doc. 164).

Al riguardo, il TCA rileva

che, effettivamente, nel referto del 6 aprile 2018, il dr. __________ ha

evidenziato che “a mio parere la situazione attuale, per quanto riguarda la

menomazione all’integrità, non si discosta in modo apprezzabile dalla

situazione valutata con concessione della pregressa IMI. Si conferma il valore

in essere” (doc. 153 pag. 5).

Alla luce delle

considerazioni che precedono, tutto ben ponderato, il TCA ritiene che, essendo la

situazione dell’interessato sostanzialmente sovrapponibile a quella già oggetto

della decisione di rifiuto della rendita del 22 aprile 1996, con un’analoga

esigibilità lavorativa, non vi sia motivo per giungere ora ad una soluzione

diversa.

Ogni considerazione a

proposito della perdita economica subita dall’assicurato nel corso degli anni

risulta, pertanto, ininfluente, ricordato che, come indicato nella decisione

del 18 luglio 2018, “già allora (cioè nel 1996, n.d.r.) come garagista

indipendente, lei faceva valere un minor rendimento dal 20% al 30% causa

difficoltà nelle attività pesanti o da svolgere in posizioni scomode”, limitazioni

tuttavia che, come visto sopra, erano state correttamente prese in

considerazione nella valutazione dell’esigibilità lavorativa e ritenute non

rispettose del danno alla salute.

All’assicurato

non può essere, pertanto, riconosciuto il diritto a una rendita di invalidità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti