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Decisione

35.2018.68

Ricorso contro decisione incidentale mediante la quale l'amm. ha tolto effetto sosp. all'opp. Negato il ripristino: interesse amm. giudicato preponderante. Negata appl. giurisprudenza su provvedimenti

28 settembre 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione

anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna

ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a

quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo

posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono

essere pronunciate misure provvisionali positive." (STFA succitata,

consid. 4 non pubblicato)

La priorità di principio

dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora

stata riconosciuta dall’Alta Corte anche in altre sentenze (cfr., ad esempio,

STFA 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1; STFA 190/06 succitata consid. 2; STF

8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3.; STF 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015

consid. 3).

2.6. Con la propria impugnativa,

l’assicurato fa innanzitutto valere che l’istituto assicuratore resistente avrebbe

cautelativamente sospeso il pagamento delle prestazioni di corta durata, in

particolare quello dell’indennità giornaliera, nell’attesa di conoscere gli

esiti della perizia pluridisciplinare da esso stesso giudicata necessaria, procedere

inammissibile alla luce della giurisprudenza di cui alla STFA U 411/04 del 2

febbraio 2005.

Nella pronunzia richiamata

dal ricorrente, riguardante una fattispecie in cui un assicuratore LAINF aveva

sospeso il versamento dell’indennità giornaliera nell’attesa di conoscere le

risultanze di una perizia medica da esso stesso ordinata, il TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha rilevato che, nella ponderazione dei motivi a favore e

contro un’immediata interruzione dei pagamenti, l'interesse

dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove

potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente è contrapposto a

quello dell’assicurato consistente nel mantenimento del proprio sostentamento

durante il periodo interessato dalla sospensione dell’indennità giornaliera. Al

proposito, l’Alta Corte ha osservato di avere spesso deciso a favore

dell’assicuratore, segnatamente quando l’esito della vertenza principale non

era ancora chiaro. Tuttavia, rispetto a quelle fattispecie in cui

l’interruzione definitiva delle prestazioni aveva avuto luogo al termine

della procedura amministrativa, nel caso in esame, l’assicuratore non aveva

sospeso le proprie prestazioni definitivamente, ma soltanto provvisoriamente, nel

mezzo della procedura d’accertamento. Sempre secondo il TFA, ciò violava il

principio secondo il quale l’assicuratore contro gli infortuni deve

innanzitutto chiarire a sufficienza i fatti giuridicamente rilevanti e,

successivamente, fondandosi sulle relative risultanze, esaminare se i pagamenti

vanno soppressi. Siccome l’assicuratore aveva in un primo tempo versato

l’indennità giornaliera e, pertanto, ammesso il relativo diritto

dell’assicurato, esso era tenuto a dimostrare, con il grado della

verosimiglianza preponderante, che la causalità con l’infortunio si era nel

frattempo estinta.

Secondo questo Tribunale, la

fattispecie sub judice non è comparabile a quella di cui alla sentenza

federale appena menzionata, ragione per la quale essa non può qui trovare

applicazione.

In effetti, contrariamente

a quanto sostiene l’insorgente, nel caso di specie, con la decisione formale

del 7 maggio 2018, l’CO 1 non ha provvisoriamente posto fine al versamento

dell’indennità giornaliera nell’attesa della consegna della perizia. L’assicuratore

convenuto è invece giunto alla conclusione che dalla cura medica non vi era più

da attendersi un notevole miglioramento dello stato di salute infortunistico,

motivo per cui, in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, ha posto fine al

Considerandi

versamento delle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità

giornaliera) e proceduto alla definizione di quelle di lunga durata (rendita d’invalidità

+ IMI), e ciò in base alle risultanze degli accertamenti compiuti nel frattempo

(in particolare, in base al rapporto del dott. __________ relativo alla visita

di chiusura del 2 gennaio 2018, alla valutazione psichiatrica della dott.ssa

Colmegna del 21 febbraio 2018 e a quella neurologica del PD dott. __________

del 21 marzo 2018). Pertanto, a differenza della sentenza U 411/04, l’CO 1 ha

ritenuto che fossero dati tutti gli elementi per poter decidere il caso. Di

conseguenza, le indennità giornaliere non sono state sospese nel mezzo della

procedura di accertamento. La decisione di disporre una perizia pluridisciplinare

è stata presa soltanto più tardi.

La presente fattispecie è invece

analoga a quella di cui alla già citata STFA U 190/06 del 13 giugno 2006, nella

quale l’Alta Corte ha negato l’applicabilità dei principi sviluppati nella

sentenza U 411/04:

" (…).

3.1

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf das

Urteil L. vom 2. Februar 2005 (U 411/04: publiziert in Plädoyer 2005/2 S. 79),

wonach die Versicherung vor der Aufhebung einer Leistung den rechtserheblichen

Sachverhalt abklären und mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit

nachweisen müsse, dass jede kausale Bedeutung von unfallbedingten Ursachen des

Gesundheitsschadens dahingefallen sei. Nachdem vorliegend ein Gutachten des

Zentrums X.________ angefordert worden sei, müssten die Taggelder weiterhin

ausbezahlt werden, bis dieses eingetroffen und die Kausalität der bestehenden

Leiden zu den zwei Unfallereignissen rechtsgenüglich geklärt sei.

3.2

Der Fall L. ist entgegen der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht ohne weiteres mit dem vorliegenden

vergleichbar. Dort hatte die Unfallversicherung ein Gutachten einverlangt und

zugleich ihre Leistungen vorsorglich bis zum Eintreffen der Expertise

eingestellt. Die Versicherung ging also selber davon aus, dass der medizinische

Sachverhalt nicht ausreichend abgeklärt sei, hob ihre Leistungen aber trotzdem

bereits während der noch laufenden Abklärung auf. Dies ist unzulässig.

Vorliegend verhält es sich indessen anders: die Zürich stellte die Leistungen

nicht ein, um das Eintreffen eines Gutachtens abzuwarten. Vielmehr war sie

zuvor auf Grund der Akten zum Schluss gekommen, dass der adäquate

Kausalzusammenhang zwischen dem zweiten Unfall und den verbliebenen

Gesundheitsschäden nicht erfüllt sei, da es sich beim Ereignis vom 18. Juni

2004.

um einen leichten Unfall gehandelt habe, bei welchem die adäquate

Kausalität ohne weiteres verneint werden könne. Die

Zürich ging somit hier im Unterschied zum Urteil L. davon aus, dass der Fall

entscheidungsreif sei. Dementsprechend wurden die Taggelder nicht während

laufender Abklärungen eingestellt. Der Auftrag an das Zentrum X.________ erging

erst später. Den Unfall vom 18. Juni 2004 betreffende Fragen wurden erst auf

Wunsch der Beschwerdeführerin eingefügt, galt doch die Expertise auch den

Folgen des Unfalls vom 2. Januar 1994. (…).”

2.7

Visto quanto precede, occorre

dunque procedere a una ponderazione degli interessi in gioco e stabilire se i

motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più

importanti rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione contraria.

Da questo profilo, la

presente fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate

nelle numerose pronunzie federali citate al considerando 2.5. in fine, in cui

l’interesse dell’amministrazione a non dover anticipare il versamento delle

prestazioni è stato giudicato preponderante rispetto a quello dell’assicurato a

non dover far capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale (in

questo stesso senso, si veda pure il decreto del TF 8C_392/2017 del 3 agosto

2017), motivo per cui non può essere dato seguito alla richiesta di ripristino

dell’effetto sospensivo dell’opposizione.

Inoltre, non è possibile

concludere che la procedura amministrativa si concluderà senz’altro con la

vittoria di RI 1, posto che la risoluzione della questione litigiosa – principalmente

la definizione della capacità/esigibilità lavorativa al fine di stabilire il

grado dell’invalidità dell’assicurato – dipende a questo punto dagli esiti

dell’accertamento che è stato ordinato dall’istituto assicuratore resistente.

Secondo questa Corte, in

esito a quanto precede, non sono dati i presupposti affinché possa essere

ripristinato l’effetto sospensivo dell’opposizione, tolto dall’assicuratore con

la decisione formale del 7 maggio 2018 (e, quindi, nemmeno il versamento dell’indennità

giornaliera durante la procedura di opposizione).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti