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Decisione

35.2018.69

Diniego rendita LAINF al 1° maggio 2018 confermato e causa rinviata per determinazione IMI (prevedibile peggioramento). DPL. Reddito da invlaido superiore a quello da valido.

11 febbraio 2019Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nel caso di specie, come riportato

in narrativa, RI 1 si è sottoposto il 21 novembre 2016 alla "Riduzione

aperta e osteosintesi M II-III-IV distale e stabilizzazione con fili di

Kirchner piede sx; artrodesi temporanea in riallineamento MTF V piede sx;

Riduzione aperta e osteosintesi base M I con fissazione placca e viti 2.0 piede

sx; sutura legamento metatarso-cuneiforme 1°-2° raggio e stabilizzazione tipo

Iselin filo di Kirchner piede sx", il 23 gennaio 2017 all'"Ablazione

materiale d'osteosintesi parziale mediopiede TMT I-II sx; Ablazione materiale

d'osteosintesi totale Avampiede MTF II-IVI sx" e l'11 dicembre 2017 alla

"Cura pseudoartosi con foraggio e debridement + greffe M2 distale piede

sx; Ablazione materiale osteosintesi M1 piede sx"; tutti gli interventi

sono stati eseguiti dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, presso __________ di __________ (cfr. doc. 13, doc.

33.

e doc. 96).

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo alla

visita medica del 26 febbraio 2018, del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 122),

giusta il quale:

" (…)

L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e leggeri

fino a 10 kg fino all'altezza dei fianchi molto spesso. L'assicurato può

sollevare e portare pesi medio-pesanti tra i 10 e i 25 kg fino all'altezza dei

fianchi talvolta. Non può più eseguire lavori sollevando e portando pesi

pesanti sopra i 25 kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino all'altezza dei

fianchi. Può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre i 5

kg molto spesso. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione come anche medio

pesanti e lavori pesanti, lavoro manuale rozzo molto spesso. Non può più

eseguire lavori molto pesanti. Nessuna limitazione per quanto riguarda la

rotazione della mano. Lavori in posizione e mobilità sopra la testa possibili

molto spesso. Nessuna limitazione riguardando la rotazione e lavorando in

posizione seduta e inclinata in avanti. Molto spesso posizione in piedi e

inclinata in avanti. Lavori in posizione e mobilità inginocchiata talvolta come

anche con flessione delle ginocchia talvolta. Lavori in posizione di lunga

durata da seduto molto spesso da posizione in piedi spesso. Nessuna limitazione

per quanto riguarda la posizione a libera scelta. L'assicurato può camminare

fino a 50 metri e oltre i 50 metri molto spesso. Può camminare per lunghi

tratti spesso. Può camminare su terreno accidentato talvolta come anche salire

le scale talvolta. Salire su scale a pioli possibile di rado. Nessuna

limitazione per l'uso delle due mani e per stare in equilibrio." (doc.

122, pag. 6)

Il medico __________ ha

"espresso una capacità lavorativa in misura del 100% in base ai limiti

funzionali espressi nell'esigibilità". (doc. 122, pag. 6).

Tenuto conto di tali

indicazioni, con decisione del 17 aprile 2018, l'CO 1 - dopo aver osservato che

si poteva esigere dall'assicurato Io svolgimento di "un lavoro più leggero

per tutto il giorno" (per esempio, l'aiuto magazziniere, il venditore

cassiere, il raffilatore, l'operaio di spedizione e l'operaio di lavanderia) - ha

negato ha negato a RI 1 una rendita (a fronte di un grado di invalidità nullo,

ritenuti nel 2018 un reddito "da valido" di fr. 48'750.- in base alle

indicazioni fornite dal datore di lavoro e "da invalido" di fr.

52'860.- fissato sulla base dei 5 fogli DPL applicabili al caso di specie; doc.

133). Con decisione su opposizione del 13 giugno 2018 l'CO 1 ha ribadito che il

rifiuto di accordare all'assicurato una rendita di invalidità meritava

conferma, visto che non subiva alcun discapito economico in seguito ai postumi

infortunistici, puntualizzando che non poteva essere mosso alcun appunto al

fatto che il salario "da invalido" fosse superiore a quello "da

valido", dato che il TF ha già avuto modo di tutelare tale procedimento

nella sentenza 8C_215/2015 del 17.11.2015).

2.3.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35.

consid. 4b).

2.3.5

Nella concreta evenienza

questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario

- specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della

decisione avversata.

Nel rapporto medico del 9 maggio 2018 il dr. med. __________,

interpellato privatamente dal ricorrente con riferimento alla decisione

avversata della CO 1, rileva che in quest'ultima "si conclude che la sua

attività professionale come lattoniere non è più esigibile e che secondo le

loro valutazioni in un'attività idonea sedentaria, come già definito da me e

dal medico CO 1, raggiungerebbe un salario medio paragonabile a quello

raggiunto prima dell'infortunio. (…). Dal punto di vista medico i disturbi

moderati che il paziente manifesta dal punto di vista funzionale restano costanti.

Non propongo dei trattamenti complementari particolari, invitando il paziente

ad utilizzare il piede in modo completo per quanto esigibile, con sempre delle

buone scarpe d'appoggio. Dal punto di vista professionale confermo

l'impossibilità di un'attività professionale sui tetti mentre, come già

ribadito nel passato, e esigibile un'attività più sedentaria, ma già definito." (doc. 141 e doc. A).

Il 9

novembre 2017 il medesimo specialista aveva indicato quanto segue:

" (…) dal punto di vista professionale confermo un'incapacità lavorativa

al 100% nella sua vecchia funzione di lattoniere, come d'altronde era già stato

menzionato in giugno 2017 e confermo la mia idea. Al contrario ritengo che

un'attività adatta possa essere rapidamente esigibile dopo l'ablazione del

materiale di osteosintesi immaginando un'attività sedentaria con possibilità di

cambio di posizione senza porto di pesi con deambulazione su terreni regolari

evitando la necessità di accovacciamenti con una flessione pronunciata

dell'avampiede. Attività di sorveglianza logistica, guida sono sicuramente

esigibili. (…)" (doc. 90)

Sia il

medico __________ sia il medico di fiducia dell'assicurato concordano quindi

sostanzialmente sull'esigibilità di un'attività sedentaria (idonea). La

circostanza che tra la valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dal

medico fiduciario dell'CO 1 e quella effettuata dal medico di fiducia

dell'assicurato il 9 novembre 2017 e confermata il 9 maggio 2018, vi siano

alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali è

irrilevante. In effetti, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170

p. 899; STCA 35.2017.54 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2.5).

Giova pure ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante,

già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto

a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.

, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo

2008.

consid. 4.6.3). Il TF ha inoltre già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; STCA 32.2017.47 del 19 febbraio

2018, consid. 2.6.3). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare che

il ricorrente sia in grado di reperire nel mercato del lavoro

equilibrato una sufficiente gamma di posti di lavori rispettosi delle

limitazioni derivanti dai postumi infortunistici di cui continua a soffrire.

Inoltre gli impedimenti ritenuti dal medico di fiducia, non sono tali da poter

sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente

sfavorevole ai fini reintegrativi.

In questo senso, in una sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3,

riguardante un assicurato sofferente di patologie alla schiena, giudicato abile

in misura del 70% in attività sostitutive adeguate “… rispettose dei limiti

funzionali e che permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente

un cambiamento regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti

oppure posizioni prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano

di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in

condizioni favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi

(superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino

l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o

frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il Tribunale

federale ha ammesso l’esistenza di un “… un mercato del lavoro sufficiente in

cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non

pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296;

si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01

del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato

occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989

pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che

consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24

settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre

la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).“ (STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017, consid. 2.3.5; STCA

35.2018.52

del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3).

Nella "perizia medica sullo stato attuale del piede sinistro"

dell'assicurato del 7 luglio 2018, il dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia, ha osservato quanto segue:

" (…) La

gravità di un traumatismo al piede va valutata in rapporto alla ripercussione

funzionale e alla perdita della architettura armonica ed elastica di tutta la

volta plantare, in quanto è appunto questa architettura e questa elasticità l'unica

modalità che permette i cambi di posizione e l'adattamento al carico, al

cammino, alla marcia, alla corsa, ossia all'equilibrio dell'intero corpo

sovrastante.

(…).

Come conferma l'esame di Risonanza magnetica

del 4 luglio 2018, le ossa dei metatarsi presentano lesioni patologiche che con

il passare del tempo tenderanno a peggiorare o con un Südeck o con necrosi

vascolari. Quindi l'arco anteriore A-B del piede sinistro del signor RI 1 si

presenta alterato, allargato, instabile e doloroso sia alla pressione che all'appoggio.

(…).

L'arco interno è menomato nel piede

sinistro del signor RI 1 dalla lesione dell'articolazione sia di Lisfranc

(iniziale artrosi) sia di quelle di Chopart (edemi) da cui si prospettano

complicazioni future di tipo artrite post-traumatica, distrofia dei riflessi

simpatici con ipersudorazione e sensazione di freddo, ed infine la sindrome

della malaunione e instabilità tra gli ossicini con il movimento. Nel caso

specifico del piede sinistro del signor RI 1 viene ad essere difettosa la

curvatura deli arco interno e la sua funzionalità pia importante con i tipici

dolori che avvengono con rappoggio e la marcia, come pure con la palpazione

delle varie sedi ligamentarie. Siamo confrontati con uno stato di instabilità

nei movimenti di adduzione, abduzione e rotazione esterna.

(…).

L'arco esterno risente della instabilità

generalizzata dei ligamenti alterati dell'arco interno, e quindi anch'esso è

fonte di dolore e perdita di forza equilibrante in determinati movimenti di

flesso-estensione e rotazione con deviazione dell'asse del piede.

(…).

Dal piede sinistro i disturbi dolorifici

facilmente si propagano alla gamba sinistra, al ginocchio sinistro e al bacino,

coinvolgendo quindi la cerniera dorso lombare, soprattutto se il paziente è

obbligato ad intraprendere una attività lavorativa fisica che con il tempo si

riflette pure nell'attività sedentaria. Le cure fisioterapiche e

antidolorifiche aiutano ma non guariscono, e la prognosi futura è solo

questione di tempo, allorché la natura interviene a portare le dovute

compensazioni. Per il momento la situazione del signor RI 1 è statica senza

miglioramenti, con un deficit sopportabile del 50%.

Conclusione.

Il piede non è solo un organo di appoggio, ma rappresenta un importante punto

di attracco dei muscoli della gamba e quindi va ad influire sul tono e sulla

funzione dell'apparato muscolare dell'arto inferiore imprimendone in maniera

determinante gli allungamenti, le retrazioni e le contratture provvedendo ai

cambiamenti di posizione nelle articolazioni talo-crurale, talo-calcaneare, talo-navicolare

ed in seconda linea nelle articolazioni situate al davanti della interlinea

articolare di Chopart: la cuneo-navicolare e le tarso-metatarsee. È acquisito

che una modifica sulla volta plantare del piede viene a portare dei forti

cambiamenti nel complesso delle flessioni dorsali e plantari delle suddette

articolazioni.

(…).

Che vantaggio ne può derivare da una

artrodesi chirurgica nell'articolazione del Lisfranc?" (doc. C).

Ora, con riferimento alla

precitata perizia medica allestita dal dr. med. __________, il

TCA rileva innanzitutto che lo specialista non si esprime in merito

all'esigibilità lavorativa dell'assicurato e che in ogni caso le considerazioni

ivi espresse risultano concordanti in merito all'esigibilità di un'attività

sedentaria idonea.

D'altra parte, gli

impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la

valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti

inferiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018,

consid. 2.4.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Va anche segnalato che,

nella STF 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante

un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione

tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici

interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello

dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione

dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il

Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività

confacente ai disturbi interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano

pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato

che presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01

del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di

un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo

laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e

sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

Per quanto riguarda l'argomentazione ricorsuale giusta la quale "non va

inoltre dimenticato che è da prevedersi una diminuzione del rendimento e la

necessità di pause. Queste sono riduzioni che influiscono giocoforza sul

reddito da invalido", questa Corte rileva che trattasi del parere del

rappresentante legale dell'assicurato - che non è suffragato da alcun

certificato medico-specialistico, neppure in sede ricorsuale - e che avendo

pertanto il valore di una semplice dichiarazione di parte, non può essere

condivisa dal TCA.

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare che il ricorrente

sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività

professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella

originariamente esercitata (di "lattoniere"). Del resto deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p.

71.

e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del

danno.

In

conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

2.3.6

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella

causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.

4.

, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti i dati del 2018 (data di stabilizzazione

dello stato di salute: 1° maggio 2018: cfr. consid. 2.1 e doc. 122 e

125).

2.3.7

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno infortunistico, RI 1, avrebbe realizzato nel 2018 un

guadagno annuo lordo di fr. 48'750.- (inclusa la tredicesima; cfr. doc. 133 e

150)

Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore

di lavoro (doc. 124 e 134) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro

essere fatto proprio da questa Corte.

Il "reddito da valido" per il 2018

ammonta quindi a fr. 48'750.-.

2.3.8

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente

in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid.

3.3

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 141 V 1 consid. 5.

Nella

DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.3.9

Nella presente

fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito

ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di

esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio l'aiuto magazziniere

con funzione di "carrellista" presso la __________ di __________, il

venditore cassiere con funzione di "operatore di cassa" presso la __________

di __________, il raffilatore con funzione di "affilatore" presso la __________

di __________, l'operaio di spedizione con funzione di "spedizione

prodotto finito" presso la __________ di __________ e, infine, l'operaio

di lavanderia con funzione di "collaboratore sterilizzazione" presso

i __________ di __________ (__________), i dipendenti di tali ditte percepivano

in media, nel 2017, un reddito annuo pari a fr. 52'860.40 (cfr. doc. 134, p.

2).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 134 (pag. 2-5), si evince che sono 81 i posti di lavoro che

entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,

rispettivamente, a fr. 38'869.- e a fr. 71'736, e infine che quello medio è di

fr. 53'279.-

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto

(fr. 52'860.40) è leggermente inferiore alla media dei salari medi (fr.

53'279.-), ragione per la quale non vi possono essere dubbi circa la

rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

Nel gravame il patrocinatore dell'assicurato ha rilevato che "l'attività di aiuto magazziniere mal si

addice ai limiti funzionali del signor RI 1, in quanto è necessario sollevare

di pesi e fino a quando non si prende l'oggetto in mano non è possibile sapere

a quanto ammonta il peso. A maggior ragione anche le attività di operaio di

spedizione così come di operaio di lavanderia implicano il sollevamento di pesi

di cui non si conosce necessariamente il peso e mal si conciliano con

un'attività che potrebbe eseguire il ricorrente. Anche l'attività di venditore

cassiere viene contestata. Essa non rientra nei limiti funzionali del signor RI

1.

e lo stesso potrebbe avere dei problemi con oggetti grandi e pesanti. Lo

stesso discorso vale per l'attività di raffilatore, a quale non è sedentaria e,

peraltro, alla luce dei limiti funzionali di cui soffre il signor RI 1 non è

conciliabile con gli stessi" (cfr.

doc. I, pag. 6).

A questo proposito il TCA rileva che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’Istituto rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla

salute infortunistico (in proposito, cfr. la descrizione delle attività e le

esigenze fisiche risultanti dalla relative schede DPL; doc. doc. 134, p. 6-25)

come pure la formazione dell'assicurato (cfr. i profili formativi richiesti risultanti

dalla relative schede DPL; doc. 160, p. 6-25).

D'altra parte giova ricordare che all’assicurato può essere richiesto di

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive,

che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale,

ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle

attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere

svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio

2014.

e 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Il TF ha già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del

23.

aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003.

consid. 4.7).

In siffatte circostanze, le contestazioni mosse dal rappresentante

dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per aver

applicato al caso di specie le 5 schede DPL in questione non possono essere

condivise dal TCA.

In conclusione, il

reddito "da invalido" - che è stato validamente determinato in

base alle DPL - ammonta per il 2018 a fr. 52'860.40.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Da ultimo, non può neppure essere condivisa la contestazione mossa dal

rappresentante dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto

assicuratore per aver applicato al caso di specie un "reddito da

invalido" superiore al "reddito da valido". In proposito, giova

ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF ha confermato un

salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di fr. 60'463.- fissato

sulla base del metodo delle DPL, osservando - in particolare al consid. 4.2 -

quanto segue:

" (…).

Die SUVA ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein

Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der

SUVA auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer

Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die

Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur

Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was

die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach

dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich

verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der

Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft,

da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne

Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222

E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen). Negative Invaliditätsgrade können resultieren,

da demnach gemäss der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst,

welchen der Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt

überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem

Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen

ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik:

Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.

126.

f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung

zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode

(LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)".

2.3.10

Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 52'860.40 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr.

48'750.- risulta essere nullo.

Questa Corte rileva che l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che

auspica l’assicurato (riconoscimento di un grado di invalidità pensionabile),

nemmeno nel caso in cui si volesse seguire - per mera ipotesi di lavoro -

quanto sostenuto dal suo patrocinatore, ossia che tutti e cinque posti di

lavoro considerati dall’Istituto assicuratore al fine di determinare il reddito

da invalido, non rispetterebbero le limitazioni funzionali legate al danno alla

salute infortunistico oppure non sarebbero esigibili per altri motivi

(formazione, ecc.).

In quell’ipotesi, secondo la giurisprudenza, occorrerebbe far capo ai dati

salariali statistici pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (cfr., ad

esempio, la STF 8C_88/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.3 e 3.4).

Ora, utilizzando i dati

forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello

di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'312.-. Riportando questo dato su 41.7 ore,

esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno

(fr. 5'537.76 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si

ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'656.27 (STCA 35.2017.76 del 4

ottobre 2018 consid. 2.6.1) e, per il 2018, un reddito annuo di fr. 67'994.55

(+ 0,5%; STCA 35.2018.52 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.).

Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in

una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il

TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da

valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in

quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario

minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo

senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui

la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto

nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25

aprile 2017 consid. 4.3). Giova qui pure ricordare che questa

Corte non ha applicato alcuna riduzione a titolo di gap salariale

nella STCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018, consid. 2.2.6, considerato

che in quel caso i dipendenti della società (nazionale) in questione

sottostavano a un proprio contratto collettivo di lavoro e venivano retribuiti

nel rispetto dei salari minimi ivi previsti.

Nel caso concreto, il

reddito da valido è stato fissato partendo dal salario previsto dal contratto

collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone

Ticino valido nel 2018, quale contratto complementare al CCL nazionale nel ramo

della tecnica della costruzione (fr. 3'750.- mensili, più tredicesima, nel

2018; ove il salario orario minimo previsto dal precitato contratto

collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone

Ticino nel 2018 per un "dipendente non qualificato con più di 20 anni

di età" - quale è il caso di specie; cfr. doc. 41 - è di fr. 3'550.-

mensili, più tredicesima;

cfr. doc. 95 e http://www.cpcdiverse-ti.ch/cpcview.php?id=9 e https://ocst.com/contratti-collettivi).

In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da

invalido a tale titolo.

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il TCA osserva che nemmeno applicando per pura ipotesi di lavoro la

decurtazione massima del 25%, comunque non giustificata nel caso concreto, l’esito

della vertenza potrebbe essere quello che auspica l’assicurato. In tal caso, il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 25%, ammonterebbe a fr.

50'995.90. Il grado d’invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'995.90

al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 48'750.-, sarebbe in ogni caso

nullo (parimenti a quanto peraltro accertato in applicazione del metodo delle

DPL).

2.3.11

A fronte di un grado di

invalidità nullo, è dunque a ragione che l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto

a una rendita LAINF. La decisione dell'CO 1 che nega il diritto a una rendita

d’invalidità va di conseguenza confermata.

2.4

Diritto

a un'indennità per menomazione all’integrità?

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato

(cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

Nella concreta evenienza, dalle

tavole processuali si evince che il 13 giugno 2017 l'assicurato è stato

sottoposto a una radiografia del piede bilaterale in tre pose in carico la

quale, a sinistra, ha evidenziato l'insorgenza di una "pseudo-artrosi

della frattura della testa del II metatarso" (doc. 62).

Il 23 agosto 2017 RI 1 si

è di nuovo sottoposto a una radiografia del piede sinistro in carico in due

proiezioni e a una dell'avampiede sinistro in tre proiezioni (cfr. doc. 73).

Il 2 ottobre 2017 il dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha

osservato che "già in giugno si vedeva una non consolidazione della testa

del 2. metatarso con sospetto di pseudoartrosi e non esclusa una iniziale

necrosi. Questa situazione viene confermata nelle ultime Rx." (doc. 81).

Il 10 novembre 2017 il dr.

med. __________ ha dichiarato di aver “… visionato le radiografie effettuate ad

agosto 2017. Queste rispetto alle precedenti del giugno 2017 rivelano uno

status quo con una pseudoartrosi della testa di M2, senza segnali di consolidazione

ulteriore. (…)." (doc. 91).

Il 20 dicembre 2017 il dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica presso __________ di __________,

ha posto la diagnosi di "stato dopo iniziale artrosi e ablazione di

materiale di osteosintesi piede sx" (doc. 99).

Dopo aver sentito il

parere 26 febbraio 2018 del dr. med. __________, secondo il quale "siccome

non si nota alcuna artrosi né lesione all'articolazione oggettivabile non

persiste attualmente un diritto all'IMI" (doc. 122), con decisione formale

del 17 aprile 2018, l'CO 1 ha rifiutato all'assicurato il diritto a un'indennità

per menomazione dell’integrità.

In sede di opposizione,

l'assicurato ha prodotto il referto 9 maggio 2018 del dr. med. __________, il

quale, con riferimento all'IMI, ha rilevato quanto segue:

" Dal punto

di vista medico-assicurativo, ritengo che il paziente manifesti dei disturbi

funzionali dell'articolazione del Lisfranc post-traumatica, il quale potrebbe

meritare una integrità risultante dai disturbi funzionali alle estremità

inferiori secondo le tabelle SUVA, fino ad un massimo del 10-20%. Nello stesso

ambito, consci che a medio-lungo termine il paziente potrà presentare una

degenerazione osteoartrosica del Lisfranc sviluppando un'artrosi della stessa

articolazione, con successivamente la possibile necessità di un'artrodesi, che

porterebbe allora all'integrità per uno status post-artrodesi

dell'articolazione del Lisfranc del 15 %. In questo ambito, ritengo che la CO 1

possa rivalutare la sua decisione del 17.04.2018." (doc. 141)

Interpellato

dall'amministrazione in merito al contenuto del precitato rapporto, con

apprezzamento del 23 maggio 2018, il dr. med. __________ si è espresso nei

seguenti termini:

"

Il collega dr. med. __________ conferma la mia valutazione del

26.02.2018

e descrive una consolidazione delle fratture e cicatrice senza

dolori particolari. Descrive una buona stabilità del Lisfranc e della

tibiotarsica. Leggera rigidità TMT 2-3. Flessione dorsale-flessione plantare

tibiotarsica 10-0-25°. Mobilizzazione del Lisfranc indolore. Il collega non

menziona a quali tabelle si riferisce ma secondo la tabella dell'integrità 2.2

un disturbo funzionale dopo frattura di lussazione del Lisfranc o del

medio-piede dopo frattura viene valutato tra il 10-20%. Come da lui descritto

sopra e come da me valutato la situazione risulta con buona stabilità senza

disturbi funzionali. L'assicurato è in grado di camminare normalmente con una

stabilità normale del piede sinistro e quindi l'assicurato non entra in questa

valutazione. Per quanto concerne la valutazione di un'eventuale futura

necessità di un'artrodesi a causa di un possibile futuro sviluppo di

un'artrosi, da parte medico-assicurativa non ci si può esprimere per una IMI su

un possibile sviluppo futuro. La valutazione IMI si basa sulla situazione

attuale ed unicamente in caso di una vera presenza di un'artrosi la stessa si

può rivalutare. In assenza di un'artrosi e segni degenerativi non vi è quindi

diritto ad una IMI né secondo la tabella 2.2 né secondo la tabella 5.2. Come

già espresso in precedenza nel caso di uno sviluppo futuro di un'instabilità

e/o di un'artrosi l'assicurato può chiaramente rivolgersi alla CO 1 per

richiedere una rivalutazione della situazione. Altrimenti giuridicamente e

clinicamente rimane valida la mia valutazione medico-assicurativa del

26.02.2018

e l'apprezzamento odierno."

(doc. 149)

Il 4 luglio 2018 è stata

effettuata una RMN con liquido contrasto del medio-/avampiede sinistro che ha

confermato la presenza di segni d’iniziale artrosi, soprattutto tra la base del

primo metatarso e il cuneiforme mediale (doc. C, pag. 6).

In sede di ricorso, il

rappresentante del ricorrente ha ribadito la richiesta di un'IMI di almeno il

15%, ritenuto che - in base ai rapporti agli atti dei suoi curanti - vi sono iniziali

segni d’artrosi e, quindi, non si tratterebbe di una mera ipotesi, ma bensì di

un peggioramento prevedibile. Inoltre, entrambi gli specialisti prevedono la

possibilità di una degenerazione artrosica. I disturbi moderati di cui soffre

l'assicurato sono inoltre costanti e dureranno per tutta la vita almeno con

identica gravità.

Interpellato dal TCA, in

merito a quali siano in dettaglio i disturbi funzionali che a suo avviso

giustificano il riconoscimento di un'IMI in applicazione della tabella n. 2.2

edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI, rispettivamente a

quali siano gli argomenti medico-scientifici in base ai quali ritiene probabile

- e non semplicemente possibile - che, a medio-lungo termine, si assisterà, per

quanto concerne l’artrosi dell’articolazione di Lisfranc, a una progressione

delle alterazioni con necessità di sottoporre l’assicurato ad artrodesi giustificante

il riconoscimento di un'IMI in applicazione della tabella n. 5.2, il 29

novembre 2018 il dr. med. __________ ha puntualizzato quanto segue:

" Sulla base

dei dati anamnestici riportati nel rapporto della consultazione del 09.05.2018,

il paziente manifestava ancora degli indolenzimenti a livello della

tibio-tarsica e del mediopiede in particolare nelle deambulazioni prolungate e

in fine giornata. Questi disturbi sono da correlare con l'evento traumatico di

novembre 2016 di frattura/lussazione e distorsione del Lisfranc complessa

sinistra, ripercuotendosi con dei dolori al carico.

Clinicamente all'esame avvenuto in fine mattinata del 09.05.2018, lo status

rivelava dal punto di vista doloroso dei disturbi modesti, ma che

obiettivamente si traducevano sempre con una rigidità a livello della TMT 2-3 e

una limitazione funzionale soprattutto in flessione plantare delle dita del

piede sx.

La limitazione funzionale dopo frattura/lussazione con distorsione del Lisfranc

sinistro, pur sempre dolorosa nelle deambulazioni prolungate e soprattutto in

fine giornata con delle reazioni di leggero gonfiore, permette di quantificare

la menomazione alla integrità secondo la tabella 2.2 come "Menomazione

dell'integrità di alterazioni funzionali degli arti inferiori", con una

percentuale massima del 10-20%, dimostrando sia le alterazioni funzionali, che

la sintomatologia dolorosa richiesti come criteri per questa quantificazione.

D'altronde negli articoli utilizzati quali risposta alla seconda

domanda, ritroverà facilmente la dimostrazione che l'evoluzione di un

mediopiede traumatizzato a livello del Lisfranc non permette di ottenere in

media un risultato funzionale completo come dimostrato dalla riduzione rispetto

alla norma dei vari score funzionali utilizzati (AOFAS, FFI, VAS, SF-12, SF-36,

PCS)." (doc. VI+1/5)

Il 17 dicembre 2018 il

patrocinatore del ricorrente ha ribadito la richiesta di un'IMI di almeno il

15% (doc. X).

Interpellato

dall'amministrazione in merito al contenuto del precitato rapporto medico, con

apprezzamento del 7 gennaio 2019, il dr. med. __________ si è espresso nei

seguenti termini:

" L'avvocato

__________ chiede spiegazione al dr. med. __________ su cosa consistono i

disturbi funzionali per valutare un'eventuale IMI. Nella lunga risposta viene

ripetuto la valutazione della tabella IMI una globale valutazione dopo trauma

dell'avampiede. Non entra in merito agli argomenti medico-scientifici in cui

vengono descritte le possibili conseguenze dopo trauma dell'avampiede. Si

ricorda che negli studi menzionati si tratta di un trauma di diversa entità e

gravità. Nell'ultimo articolo del JBJS 2016, maggio, 4 Clinic e Dévélopment:

per un trauma dopo un trattamento chirurgico per risanare e mantenere

l'articolazione del Lisfranc in un periodo tra 2 e 24 anni si ha un out come

clinico soddisfacente e il grande numero dei pazienti è ritornato nella sua

precedente attività funzionale e lavorativa con poca necessità per un procedere

secondario.

Questo conferma la mia valutazione. Faccio riferimento al mio

precedente apprezzamento, alla valutazione di diversi specialisti che hanno

confermato una buona mobilità, stabilità e buona articolazione dell'avampiede.

Valutando anche il rapporto del dr. med. __________ del 04.07.2018 in cui ha

trovato solo una modesta iniziale degenerazione che si può trovare anche in

pazienti senza trauma in età di 43 anni. Nella mia valutazione della IMI non

entrano in considerazione i disturbi soggettivi che accusa dopo una prolungata

attività giornaliera. In base alla limitazione espressa resta una piena abilità

lavorativa sul mercato generale con i limiti funzionali già dichiarati. Né il rapporto

del dr. med. __________, né quello del dr. med. __________ cambiano questa

valutazione. Non viene menzionato un peggioramento ma una situazione invariata

e stabile. Si ricorda anche che nei diversi articoli e rapporti scientifici si

nota un decorso in media da 9 a 11 fino a 24 anni dove gran parte dei pazienti

rientrano nella loro attività precedente anche in parte pesante senza grandi

problemi. Il rapporto del dr. med. __________ quindi non porta novità per

quanto riguarda la mia valutazione ma invece conferma la mia valutazione

clinica e radiologica che è in accordo con le casistiche pubblicate nei diversi

articoli e menzionati dal dr. med. __________." (doc. XI+1)

2.4.6

Chiamato ora a pronunciarsi

nella concreta evenienza, questo Tribunale osserva innanzitutto che nessuno

pretende che lo stato infortunistico del piede destro, rimasto pure

coinvolto nell’evento traumatico del novembre 2016, possa in qualche modo

fondare il diritto a un’IMI.

A proposito invece del

piede sinistro, il TCA ritiene che al parere espresso dal dr. med. __________,

il quale ha negato il diritto a un’IMI a fronte di una pretesa assenza

d’artrosi e di lesioni oggettivabili a livello dell’articolazione (cfr. doc.

122.

e 149, p. 5), non possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente

a derimere la presente vertenza. In particolare, i rapporti agli atti del chirurgo

ortopedico dr. med. __________, tenuto conto delle precisazioni, puntuali e

motivate, che egli ha fornito a questa Corte in corso di causa (cfr. doc. VI +

allegati), sono suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’attendibilità

della valutazione del medico ___________. Le considerazioni contenute nell’apprezzamento

7.

gennaio 2019 di quest’ultimo (cfr. allegato al doc. XI), non consentono del

resto di giungere ad altra conclusione.

In queste condizioni, le valutazioni mediche agli atti non consentono al TCA di

concludere, con la necessaria tranquillità, che RI 1 non ha diritto a un'IMI, così come ritenuto dall'assicuratore Lainf nella

decisione su opposizione avversata. Non si può quindi prescindere dal

disporre un approfondimento peritale volto a stabilire se l'assicurato lamenta

dei disturbi funzionali al piede sinistro che giustificano il riconoscimento di

un'IMI in applicazione della tabella n. 2.2 edita dalla Divisione di medicina

assicurativa dell’INSAI, rispettivamente se è probabile (e non semplicemente

possibile) che, a medio-lungo termine, interverrà una progressione delle

alterazioni degenerative a livello dell’articolazione di Lisfranc con necessità

di sottoporre l’insorgente ad artrodesi, giustificante l’assegnazione di un'IMI

in applicazione della tabella n. 5.2.

In una sentenza 8C_59/2011

del 10 agosto 2011, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni,

il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici

di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare

direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere dei proprio medico __________ (in questo

senso, si veda pure la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

In esito alle

considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata deve dunque

essere annullata nella misura in cui l’CO 1 ha negato al ricorrente il diritto

a un'IMI e gli atti rinviatigli per complemento istruttorio (perizia medica

esterna) e nuova decisione.

2.5

Parzialmente vincente in

causa, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da

parte dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.

La domanda di assistenza

giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra

le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui all’assicurato

è stato negato il diritto all’IMI. Per il resto essa è confermata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti