35.2018.69
Diniego rendita LAINF al 1° maggio 2018 confermato e causa rinviata per determinazione IMI (prevedibile peggioramento). DPL. Reddito da invlaido superiore a quello da valido.
11 febbraio 2019Italiano60 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.69
PC/MM
Lugano
11 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 giugno 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 novembre 2016 RI 1,
nato il __________ 1976, dipendente a tempo pieno della ditta __________ di __________
dal 1° aprile 2015 in qualità di lattoniere edile e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, si trovava in un cantiere a __________,
allorquando, verso le 14.00, "è scivolato dalle scale del ponteggio",
riportando un trauma contusivo/distorsivo ad entrambi i piedi, oltre a svariate
fratture a sinistra (cfr. doc. 2, 4 e 41). L'assicurato si è sottoposto il 21
novembre 2016 alla "Riduzione aperta e osteosintesi M II-III-IV distale e
stabilizzazione con fili di Kirchner piede sx; artrodesi temporanea in
riallineamento MTF V piede sx; Riduzione aperta e osteosintesi base M I con
fissazione placca e viti 2.0 piede sx; sutura legamento metatarso-cuneiforme
1°-2° raggio e stabilizzazione tipo Iselin filo di Kirchner piede sx", il
23 gennaio 2017 all'"Ablazione materiale d'osteosintesi parziale
mediopiede TMT I-II sx; Ablazione materiale d'osteosintesi totale Avampiede MTF
II-IVI sx" e l'11 dicembre 2017 alla "Cura pseudoartrosi con foraggio
e debridement + greffe M2 distale piede sx; Ablazione materiale osteosintesi M1
piede sx"; tutti gli interventi sono stati eseguiti dal dr. med. Stefano
Lafranchi, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia presso __________
di __________ (cfr. doc. 13, doc. 33 e doc. 96).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dopo aver raccolto il parere
del 1° marzo 2018, riguardante la visita medico __________ del 26 febbraio
2018, del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 122), il 23 marzo 2018 l'CO 1, a
fronte di uno stato di salute stabilizzato, ha sospeso a far tempo dal 1°
maggio 2018 le prestazioni di breve durata (spese di cura e indennità giornaliere),
con la precisazione che avrebbe tuttavia assunto "i costi dei controlli
medici ancora necessari" (doc. 125).
1.3. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 17 aprile 2018, l'CO 1 ha negato all'assicurato una
rendita LAINF alla luce di un grado d’invalidità nullo (ritenuti, nel 2018, un
reddito "da valido" di fr. 48'750.- in base alle indicazioni fornite
dal datore di lavoro e "da invalido" di fr. 52'860.- fissato sulla
base dei 5 fogli DPL applicabili al caso di specie) e gli ha pure rifiutato il
diritto a un'indennità per menomazione dell’integrità (IMI). Nella medesima
occasione l'CO 1 ha anche puntualizzato che la "degenerazione al ginocchio
sinistro non è da mettere in relazione causale con l'infortunio da noi
assicurato. Eventuali richieste di prestazioni o incapacità lavorative per tale
affezione è da inoltrare direttamente all'assicuratore competente
(malattia/invalidità)" (doc. 133).
1.4. A seguito dell’opposizione
interposta il 15 maggio 2018 dall'avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
142), l'CO 1 - preso atto del referto medico del 9 maggio 2018 del dr. med. __________
(doc. 141) - ha raccolto l'apprezzamento del 23 maggio 2018 del dr. med. __________
(doc. 149) e, in data 13 giugno 2018, ha respinto l'opposizione, confermando la
sua precedente decisione (doc. 150).
1.5. Con tempestivo ricorso del 16
agosto 2018, RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato in ogni
caso l’annullamento della decisione impugnata, in via principale, il
riconoscimento di una rendita LAINF di almeno il 49% e di un'IMI di almeno il
15% e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'CO 1 al fine di esperire
nuovi accertamenti e definire il suo diritto alle prestazioni LAINF (doc. I,
pag. 10).
Il rappresentante del ricorrente contesta innanzitutto che il suo cliente possa
effettuare quello che a dire della CO 1 sarebbe "un lavoro più leggero per
tutto il giorno". Infatti il suo stato di salute non gli permetterebbe
assolutamente di effettuare nemmeno i lavori indicati dalla CO 1, ritenuto che
egli non è in grado di svolgere mansioni simili per tutta la giornata. Il suo
assistito non riesce infatti ad appoggiare il piede dolente in maniera completa
per l'intera giornata. Non comprende quindi come la CO 1 possa affermare che
"egli riesce a camminare senza limiti per tutto il giorno". A
suffragio delle proprie argomentazioni, produce il referto medico del 9 maggio
2018 del dr. med. __________ (doc. A, già agli atti quale doc. 141) e la
"perizia medica sullo stato attuale del piede sinistro" del suo
cliente del 7 luglio 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
(doc. C).
Il patrocinatore dell'insorgente contesta pure il salario da invalido di fr.
52'860.-, in quanto eccessivo, considerate le limitazioni fisiche del suo assistito
(che sono ben più importanti di quanto ritenuto nella decisione avversata) e
che non è consigliabile che cammini tutto il giorno con dei carichi (dato che
soffre ancora di disturbi ai piedi). L'avvocato ritiene non adeguata la scelta
delle DPL operata dall'CO 1, trattandosi di lavori non esigibili dal suo
cliente. Puntualizza inoltre che sono pure da prevedersi una diminuzione del
rendimento e la necessità di pause, ovvero fattori che influiscono giocoforza
sulla determinazione del reddito da invalido. A fronte dell'inapplicabilità del
metodo DPL, il legale ritiene indicati dei lavori nel servizio della
ristorazione o del commercio al dettaglio, ma evitando che il suo assistito
debba sollevare carichi pesanti. Applicando i relativi dati statistici (inclusi
un gap salariale del 51.82%, ovvero per la parte eccedente la soglia del 5%, e
una deduzione sociale del 10% per la necessità di eseguire solo lavori leggeri
e di pause come pure la diminuzione del rendimento) il grado di invalidità del
suo cliente si attesta al 57% e al 49%, rispettivamente nel primo e nel secondo
settore presi in considerazione.
Il rappresentante del ricorrente ribadisce la richiesta di un'IMI di almeno il
15%, ritenuto che - secondo i precitati rapporti medici del dr. med. __________
e del dr. med. __________ - vi sono segni di iniziale artrosi e, quindi, non si
tratta di una mera ipotesi, bensì di un peggioramento prevedibile. Inoltre
ambedue gli specialisti prevedono la possibilità di una degenerazione
artrosica. I disturbi moderati di cui soffre l'assicurato sono inoltre costanti
e dureranno per tutta la vita almeno con identica gravità.
Da ultimo, il patrocinatore dell'insorgente chiede che il suo assistito venga
posto al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria. A
suffragio della richiesta, il legale ha versato agli atti il certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato,
vidimato e corredato da svariata documentazione (doc. G).
1.6. Nella risposta del
10 settembre 2018, l'MLaw RA 2 dello studio legale __________ di __________,
rappresentante dell'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo,
ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto mentre, per quanto concerne la richiesta
del ricorrente di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio, si è rimesso al prudente giudizio del TCA (doc. III).
1.7. In data 11 settembre 2018 il
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni - scaduto infruttuoso - per
presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
1.8. In data 22 novembre 2018 il
TCA ha interpellato il dr. med. __________ chiedendo delle delucidazioni in
merito al contenuto del referto medico del 9 maggio 2018 del (doc. V).
1.9. Nell'apprezzamento medico del
29 novembre 2018 il dr. med. __________ ha preso posizione in merito a quanto
richiestogli dal TCA (doc. VI 1+5).
1.10. In data 24 ottobre 2018 il TCA
ha invitato l'CO 1 a presentare osservazioni scritte in merito ai doc. V e VI
1+5, con termine di 10 giorni (doc. VII).
Su richiesta del 17
dicembre dell'Istituto assicuratore (doc. VIII), il 18 dicembre 2018 il TCA ha
prorogato il suddetto termine sino all'11 gennaio 2019 (doc. IX).
1.11. Il 17 dicembre 2018 il
patrocinatore del ricorrente ha ribadito la richiesta di un'IMI di almeno il
15% (doc. X).
1.12. In data 11 gennaio 2019 (doc.
XI) l'CO 1 ha versato agli atti l'apprezzamento medico del 7 gennaio 2019 del
dr. med. __________ (doc. XI+1), riconfermandosi nelle proprie allegazioni e
domande.
1.13. In data 28 gennaio 2019 il
legale dell'insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. XV).
1.14. Il 30 gennaio 2019 il TCA ha
trasmesso il doc. XV al rappresentante dell'CO 1 per conoscenza.
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare all'assicurato il diritto
a una rendita di invalidità e a un'indennità per menomazione dell’integrità in
relazione all'infortunio del 15 novembre 2016, oppure no.
Il TCA rileva che non sono invece oggetto di contestazione la stabilizzazione
dello stato di salute dell'assicurato dal 1° maggio 2018 (doc. 122 e 125),
rispettivamente l'assenza di un nesso di causalità naturale tra la patologia
degenerativa presente a livello del ginocchio sinistro e l'infortunio in
questione (doc. 41, 72 e 133).
2.2. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018
(relativo ad undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore
ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non
è stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici.
2.3. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nel caso di specie, come riportato
in narrativa, RI 1 si è sottoposto il 21 novembre 2016 alla "Riduzione
aperta e osteosintesi M II-III-IV distale e stabilizzazione con fili di
Kirchner piede sx; artrodesi temporanea in riallineamento MTF V piede sx;
Riduzione aperta e osteosintesi base M I con fissazione placca e viti 2.0 piede
sx; sutura legamento metatarso-cuneiforme 1°-2° raggio e stabilizzazione tipo
Iselin filo di Kirchner piede sx", il 23 gennaio 2017 all'"Ablazione
materiale d'osteosintesi parziale mediopiede TMT I-II sx; Ablazione materiale
d'osteosintesi totale Avampiede MTF II-IVI sx" e l'11 dicembre 2017 alla
"Cura pseudoartosi con foraggio e debridement + greffe M2 distale piede
sx; Ablazione materiale osteosintesi M1 piede sx"; tutti gli interventi
sono stati eseguiti dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, presso __________ di __________ (cfr. doc. 13, doc.
33.
e doc. 96).
Per chiarire la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo alla
visita medica del 26 febbraio 2018, del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 122),
giusta il quale:
" (…)
L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e leggeri
fino a 10 kg fino all'altezza dei fianchi molto spesso. L'assicurato può
sollevare e portare pesi medio-pesanti tra i 10 e i 25 kg fino all'altezza dei
fianchi talvolta. Non può più eseguire lavori sollevando e portando pesi
pesanti sopra i 25 kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino all'altezza dei
fianchi. Può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre i 5
kg molto spesso. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione come anche medio
pesanti e lavori pesanti, lavoro manuale rozzo molto spesso. Non può più
eseguire lavori molto pesanti. Nessuna limitazione per quanto riguarda la
rotazione della mano. Lavori in posizione e mobilità sopra la testa possibili
molto spesso. Nessuna limitazione riguardando la rotazione e lavorando in
posizione seduta e inclinata in avanti. Molto spesso posizione in piedi e
inclinata in avanti. Lavori in posizione e mobilità inginocchiata talvolta come
anche con flessione delle ginocchia talvolta. Lavori in posizione di lunga
durata da seduto molto spesso da posizione in piedi spesso. Nessuna limitazione
per quanto riguarda la posizione a libera scelta. L'assicurato può camminare
fino a 50 metri e oltre i 50 metri molto spesso. Può camminare per lunghi
tratti spesso. Può camminare su terreno accidentato talvolta come anche salire
le scale talvolta. Salire su scale a pioli possibile di rado. Nessuna
limitazione per l'uso delle due mani e per stare in equilibrio." (doc.
122, pag. 6)
Il medico __________ ha
"espresso una capacità lavorativa in misura del 100% in base ai limiti
funzionali espressi nell'esigibilità". (doc. 122, pag. 6).
Tenuto conto di tali
indicazioni, con decisione del 17 aprile 2018, l'CO 1 - dopo aver osservato che
si poteva esigere dall'assicurato Io svolgimento di "un lavoro più leggero
per tutto il giorno" (per esempio, l'aiuto magazziniere, il venditore
cassiere, il raffilatore, l'operaio di spedizione e l'operaio di lavanderia) - ha
negato ha negato a RI 1 una rendita (a fronte di un grado di invalidità nullo,
ritenuti nel 2018 un reddito "da valido" di fr. 48'750.- in base alle
indicazioni fornite dal datore di lavoro e "da invalido" di fr.
52'860.- fissato sulla base dei 5 fogli DPL applicabili al caso di specie; doc.
133). Con decisione su opposizione del 13 giugno 2018 l'CO 1 ha ribadito che il
rifiuto di accordare all'assicurato una rendita di invalidità meritava
conferma, visto che non subiva alcun discapito economico in seguito ai postumi
infortunistici, puntualizzando che non poteva essere mosso alcun appunto al
fatto che il salario "da invalido" fosse superiore a quello "da
valido", dato che il TF ha già avuto modo di tutelare tale procedimento
nella sentenza 8C_215/2015 del 17.11.2015).
2.3.4
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.
35.
consid. 4b).
2.3.5
Nella concreta evenienza
questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario
- specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della
decisione avversata.
Nel rapporto medico del 9 maggio 2018 il dr. med. __________,
interpellato privatamente dal ricorrente con riferimento alla decisione
avversata della CO 1, rileva che in quest'ultima "si conclude che la sua
attività professionale come lattoniere non è più esigibile e che secondo le
loro valutazioni in un'attività idonea sedentaria, come già definito da me e
dal medico CO 1, raggiungerebbe un salario medio paragonabile a quello
raggiunto prima dell'infortunio. (…). Dal punto di vista medico i disturbi
moderati che il paziente manifesta dal punto di vista funzionale restano costanti.
Non propongo dei trattamenti complementari particolari, invitando il paziente
ad utilizzare il piede in modo completo per quanto esigibile, con sempre delle
buone scarpe d'appoggio. Dal punto di vista professionale confermo
l'impossibilità di un'attività professionale sui tetti mentre, come già
ribadito nel passato, e esigibile un'attività più sedentaria, ma già definito." (doc. 141 e doc. A).
Il 9
novembre 2017 il medesimo specialista aveva indicato quanto segue:
" (…) dal punto di vista professionale confermo un'incapacità lavorativa
al 100% nella sua vecchia funzione di lattoniere, come d'altronde era già stato
menzionato in giugno 2017 e confermo la mia idea. Al contrario ritengo che
un'attività adatta possa essere rapidamente esigibile dopo l'ablazione del
materiale di osteosintesi immaginando un'attività sedentaria con possibilità di
cambio di posizione senza porto di pesi con deambulazione su terreni regolari
evitando la necessità di accovacciamenti con una flessione pronunciata
dell'avampiede. Attività di sorveglianza logistica, guida sono sicuramente
esigibili. (…)" (doc. 90)
Sia il
medico __________ sia il medico di fiducia dell'assicurato concordano quindi
sostanzialmente sull'esigibilità di un'attività sedentaria (idonea). La
circostanza che tra la valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dal
medico fiduciario dell'CO 1 e quella effettuata dal medico di fiducia
dell'assicurato il 9 novembre 2017 e confermata il 9 maggio 2018, vi siano
alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali è
irrilevante. In effetti, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170
p. 899; STCA 35.2017.54 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2.5).
Giova pure ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante,
già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto
a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.
3.
, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;
9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo
2008.
consid. 4.6.3). Il TF ha inoltre già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; STCA 32.2017.47 del 19 febbraio
2018, consid. 2.6.3). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare che
il ricorrente sia in grado di reperire nel mercato del lavoro
equilibrato una sufficiente gamma di posti di lavori rispettosi delle
limitazioni derivanti dai postumi infortunistici di cui continua a soffrire.
Inoltre gli impedimenti ritenuti dal medico di fiducia, non sono tali da poter
sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente
sfavorevole ai fini reintegrativi.
In questo senso, in una sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3,
riguardante un assicurato sofferente di patologie alla schiena, giudicato abile
in misura del 70% in attività sostitutive adeguate “… rispettose dei limiti
funzionali e che permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente
un cambiamento regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti
oppure posizioni prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano
di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in
condizioni favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi
(superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino
l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o
frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il Tribunale
federale ha ammesso l’esistenza di un “… un mercato del lavoro sufficiente in
cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non
pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296;
si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01
del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato
occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989
pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che
consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24
settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).“ (STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017, consid. 2.3.5; STCA
35.2018.52
del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3).
Nella "perizia medica sullo stato attuale del piede sinistro"
dell'assicurato del 7 luglio 2018, il dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia, ha osservato quanto segue:
" (…) La
gravità di un traumatismo al piede va valutata in rapporto alla ripercussione
funzionale e alla perdita della architettura armonica ed elastica di tutta la
volta plantare, in quanto è appunto questa architettura e questa elasticità l'unica
modalità che permette i cambi di posizione e l'adattamento al carico, al
cammino, alla marcia, alla corsa, ossia all'equilibrio dell'intero corpo
sovrastante.
(…).
Come conferma l'esame di Risonanza magnetica
del 4 luglio 2018, le ossa dei metatarsi presentano lesioni patologiche che con
il passare del tempo tenderanno a peggiorare o con un Südeck o con necrosi
vascolari. Quindi l'arco anteriore A-B del piede sinistro del signor RI 1 si
presenta alterato, allargato, instabile e doloroso sia alla pressione che all'appoggio.
(…).
L'arco interno è menomato nel piede
sinistro del signor RI 1 dalla lesione dell'articolazione sia di Lisfranc
(iniziale artrosi) sia di quelle di Chopart (edemi) da cui si prospettano
complicazioni future di tipo artrite post-traumatica, distrofia dei riflessi
simpatici con ipersudorazione e sensazione di freddo, ed infine la sindrome
della malaunione e instabilità tra gli ossicini con il movimento. Nel caso
specifico del piede sinistro del signor RI 1 viene ad essere difettosa la
curvatura deli arco interno e la sua funzionalità pia importante con i tipici
dolori che avvengono con rappoggio e la marcia, come pure con la palpazione
delle varie sedi ligamentarie. Siamo confrontati con uno stato di instabilità
nei movimenti di adduzione, abduzione e rotazione esterna.
(…).
L'arco esterno risente della instabilità
generalizzata dei ligamenti alterati dell'arco interno, e quindi anch'esso è
fonte di dolore e perdita di forza equilibrante in determinati movimenti di
flesso-estensione e rotazione con deviazione dell'asse del piede.
(…).
Dal piede sinistro i disturbi dolorifici
facilmente si propagano alla gamba sinistra, al ginocchio sinistro e al bacino,
coinvolgendo quindi la cerniera dorso lombare, soprattutto se il paziente è
obbligato ad intraprendere una attività lavorativa fisica che con il tempo si
riflette pure nell'attività sedentaria. Le cure fisioterapiche e
antidolorifiche aiutano ma non guariscono, e la prognosi futura è solo
questione di tempo, allorché la natura interviene a portare le dovute
compensazioni. Per il momento la situazione del signor RI 1 è statica senza
miglioramenti, con un deficit sopportabile del 50%.
Conclusione.
Il piede non è solo un organo di appoggio, ma rappresenta un importante punto
di attracco dei muscoli della gamba e quindi va ad influire sul tono e sulla
funzione dell'apparato muscolare dell'arto inferiore imprimendone in maniera
determinante gli allungamenti, le retrazioni e le contratture provvedendo ai
cambiamenti di posizione nelle articolazioni talo-crurale, talo-calcaneare, talo-navicolare
ed in seconda linea nelle articolazioni situate al davanti della interlinea
articolare di Chopart: la cuneo-navicolare e le tarso-metatarsee. È acquisito
che una modifica sulla volta plantare del piede viene a portare dei forti
cambiamenti nel complesso delle flessioni dorsali e plantari delle suddette
articolazioni.
(…).
Che vantaggio ne può derivare da una
artrodesi chirurgica nell'articolazione del Lisfranc?" (doc. C).
Ora, con riferimento alla
precitata perizia medica allestita dal dr. med. __________, il
TCA rileva innanzitutto che lo specialista non si esprime in merito
all'esigibilità lavorativa dell'assicurato e che in ogni caso le considerazioni
ivi espresse risultano concordanti in merito all'esigibilità di un'attività
sedentaria idonea.
D'altra parte, gli
impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,
usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la
valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta
plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di
seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti
inferiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018,
consid. 2.4.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Va anche segnalato che,
nella STF 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante
un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione
tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici
interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello
dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione
dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il
Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività
confacente ai disturbi interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano
pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato
che presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01
del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di
un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo
laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e
sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).
Per quanto riguarda l'argomentazione ricorsuale giusta la quale "non va
inoltre dimenticato che è da prevedersi una diminuzione del rendimento e la
necessità di pause. Queste sono riduzioni che influiscono giocoforza sul
reddito da invalido", questa Corte rileva che trattasi del parere del
rappresentante legale dell'assicurato - che non è suffragato da alcun
certificato medico-specialistico, neppure in sede ricorsuale - e che avendo
pertanto il valore di una semplice dichiarazione di parte, non può essere
condivisa dal TCA.
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare che il ricorrente
sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività
professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella
originariamente esercitata (di "lattoniere"). Del resto deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p.
71.
e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del
danno.
In
conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123.
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è
da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico.
2.3.6
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il
raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella
causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01
pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.
, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa
S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.
, I 475/01).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti i dati del 2018 (data di stabilizzazione
dello stato di salute: 1° maggio 2018: cfr. consid. 2.1 e doc. 122 e
125).
2.3.7
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,
senza il danno infortunistico, RI 1, avrebbe realizzato nel 2018 un
guadagno annuo lordo di fr. 48'750.- (inclusa la tredicesima; cfr. doc. 133 e
150)
Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore
di lavoro (doc. 124 e 134) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro
essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da valido" per il 2018
ammonta quindi a fr. 48'750.-.
2.3.8
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente
in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid.
3.3
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In
una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 141 V 1 consid. 5.
Nella
DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una
valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante
dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in
questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
2.3.9
Nella presente
fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito
ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che
nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di
esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio l'aiuto magazziniere
con funzione di "carrellista" presso la __________ di __________, il
venditore cassiere con funzione di "operatore di cassa" presso la __________
di __________, il raffilatore con funzione di "affilatore" presso la __________
di __________, l'operaio di spedizione con funzione di "spedizione
prodotto finito" presso la __________ di __________ e, infine, l'operaio
di lavanderia con funzione di "collaboratore sterilizzazione" presso
i __________ di __________ (__________), i dipendenti di tali ditte percepivano
in media, nel 2017, un reddito annuo pari a fr. 52'860.40 (cfr. doc. 134, p.
2).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 134 (pag. 2-5), si evince che sono 81 i posti di lavoro che
entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,
rispettivamente, a fr. 38'869.- e a fr. 71'736, e infine che quello medio è di
fr. 53'279.-
Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto
(fr. 52'860.40) è leggermente inferiore alla media dei salari medi (fr.
53'279.-), ragione per la quale non vi possono essere dubbi circa la
rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
Nel gravame il patrocinatore dell'assicurato ha rilevato che "l'attività di aiuto magazziniere mal si
addice ai limiti funzionali del signor RI 1, in quanto è necessario sollevare
di pesi e fino a quando non si prende l'oggetto in mano non è possibile sapere
a quanto ammonta il peso. A maggior ragione anche le attività di operaio di
spedizione così come di operaio di lavanderia implicano il sollevamento di pesi
di cui non si conosce necessariamente il peso e mal si conciliano con
un'attività che potrebbe eseguire il ricorrente. Anche l'attività di venditore
cassiere viene contestata. Essa non rientra nei limiti funzionali del signor RI
1.
e lo stesso potrebbe avere dei problemi con oggetti grandi e pesanti. Lo
stesso discorso vale per l'attività di raffilatore, a quale non è sedentaria e,
peraltro, alla luce dei limiti funzionali di cui soffre il signor RI 1 non è
conciliabile con gli stessi" (cfr.
doc. I, pag. 6).
A questo proposito il TCA rileva che i cinque posti di lavoro segnalati
dall’Istituto rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla
salute infortunistico (in proposito, cfr. la descrizione delle attività e le
esigenze fisiche risultanti dalla relative schede DPL; doc. doc. 134, p. 6-25)
come pure la formazione dell'assicurato (cfr. i profili formativi richiesti risultanti
dalla relative schede DPL; doc. 160, p. 6-25).
D'altra parte giova ricordare che all’assicurato può essere richiesto di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività
accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive,
che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale,
ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle
attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere
svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio
2014.
e 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Il TF ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del
23.
aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003.
consid. 4.7).
In siffatte circostanze, le contestazioni mosse dal rappresentante
dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per aver
applicato al caso di specie le 5 schede DPL in questione non possono essere
condivise dal TCA.
In conclusione, il
reddito "da invalido" - che è stato validamente determinato in
base alle DPL - ammonta per il 2018 a fr. 52'860.40.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Da ultimo, non può neppure essere condivisa la contestazione mossa dal
rappresentante dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto
assicuratore per aver applicato al caso di specie un "reddito da
invalido" superiore al "reddito da valido". In proposito, giova
ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF ha confermato un
salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di fr. 60'463.- fissato
sulla base del metodo delle DPL, osservando - in particolare al consid. 4.2 -
quanto segue:
" (…).
Die SUVA ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein
Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der
SUVA auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer
Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die
Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur
Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was
die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach
dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich
verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der
Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft,
da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne
Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222
E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen). Negative Invaliditätsgrade können resultieren,
da demnach gemäss der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst,
welchen der Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt
überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem
Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen
ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik:
Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.
126.
f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung
zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode
(LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)".
2.3.10
Il grado di invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 52'860.40 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr.
48'750.- risulta essere nullo.
Questa Corte rileva che l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che
auspica l’assicurato (riconoscimento di un grado di invalidità pensionabile),
nemmeno nel caso in cui si volesse seguire - per mera ipotesi di lavoro -
quanto sostenuto dal suo patrocinatore, ossia che tutti e cinque posti di
lavoro considerati dall’Istituto assicuratore al fine di determinare il reddito
da invalido, non rispetterebbero le limitazioni funzionali legate al danno alla
salute infortunistico oppure non sarebbero esigibili per altri motivi
(formazione, ecc.).
In quell’ipotesi, secondo la giurisprudenza, occorrerebbe far capo ai dati
salariali statistici pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (cfr., ad
esempio, la STF 8C_88/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.3 e 3.4).
Ora, utilizzando i dati
forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato,
svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello
di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 5'312.-. Riportando questo dato su 41.7 ore,
esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno
(fr. 5'537.76 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si
ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'656.27 (STCA 35.2017.76 del 4
ottobre 2018 consid. 2.6.1) e, per il 2018, un reddito annuo di fr. 67'994.55
(+ 0,5%; STCA 35.2018.52 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.).
Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in
una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il
TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da
valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in
quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario
minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo
senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui
la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis
mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto
nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25
aprile 2017 consid. 4.3). Giova qui pure ricordare che questa
Corte non ha applicato alcuna riduzione a titolo di gap salariale
nella STCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018, consid. 2.2.6, considerato
che in quel caso i dipendenti della società (nazionale) in questione
sottostavano a un proprio contratto collettivo di lavoro e venivano retribuiti
nel rispetto dei salari minimi ivi previsti.
Nel caso concreto, il
reddito da valido è stato fissato partendo dal salario previsto dal contratto
collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone
Ticino valido nel 2018, quale contratto complementare al CCL nazionale nel ramo
della tecnica della costruzione (fr. 3'750.- mensili, più tredicesima, nel
2018; ove il salario orario minimo previsto dal precitato contratto
collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone
Ticino nel 2018 per un "dipendente non qualificato con più di 20 anni
di età" - quale è il caso di specie; cfr. doc. 41 - è di fr. 3'550.-
mensili, più tredicesima;
cfr. doc. 95 e http://www.cpcdiverse-ti.ch/cpcview.php?id=9 e https://ocst.com/contratti-collettivi).
In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da
invalido a tale titolo.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TCA osserva che nemmeno applicando per pura ipotesi di lavoro la
decurtazione massima del 25%, comunque non giustificata nel caso concreto, l’esito
della vertenza potrebbe essere quello che auspica l’assicurato. In tal caso, il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 25%, ammonterebbe a fr.
50'995.90. Il grado d’invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'995.90
al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 48'750.-, sarebbe in ogni caso
nullo (parimenti a quanto peraltro accertato in applicazione del metodo delle
DPL).
2.3.11
A fronte di un grado di
invalidità nullo, è dunque a ragione che l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto
a una rendita LAINF. La decisione dell'CO 1 che nega il diritto a una rendita
d’invalidità va di conseguenza confermata.
2.4
Diritto
a un'indennità per menomazione all’integrità?
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato
(cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5
Nella concreta evenienza, dalle
tavole processuali si evince che il 13 giugno 2017 l'assicurato è stato
sottoposto a una radiografia del piede bilaterale in tre pose in carico la
quale, a sinistra, ha evidenziato l'insorgenza di una "pseudo-artrosi
della frattura della testa del II metatarso" (doc. 62).
Il 23 agosto 2017 RI 1 si
è di nuovo sottoposto a una radiografia del piede sinistro in carico in due
proiezioni e a una dell'avampiede sinistro in tre proiezioni (cfr. doc. 73).
Il 2 ottobre 2017 il dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha
osservato che "già in giugno si vedeva una non consolidazione della testa
del 2. metatarso con sospetto di pseudoartrosi e non esclusa una iniziale
necrosi. Questa situazione viene confermata nelle ultime Rx." (doc. 81).
Il 10 novembre 2017 il dr.
med. __________ ha dichiarato di aver “… visionato le radiografie effettuate ad
agosto 2017. Queste rispetto alle precedenti del giugno 2017 rivelano uno
status quo con una pseudoartrosi della testa di M2, senza segnali di consolidazione
ulteriore. (…)." (doc. 91).
Il 20 dicembre 2017 il dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica presso __________ di __________,
ha posto la diagnosi di "stato dopo iniziale artrosi e ablazione di
materiale di osteosintesi piede sx" (doc. 99).
Dopo aver sentito il
parere 26 febbraio 2018 del dr. med. __________, secondo il quale "siccome
non si nota alcuna artrosi né lesione all'articolazione oggettivabile non
persiste attualmente un diritto all'IMI" (doc. 122), con decisione formale
del 17 aprile 2018, l'CO 1 ha rifiutato all'assicurato il diritto a un'indennità
per menomazione dell’integrità.
In sede di opposizione,
l'assicurato ha prodotto il referto 9 maggio 2018 del dr. med. __________, il
quale, con riferimento all'IMI, ha rilevato quanto segue:
" Dal punto
di vista medico-assicurativo, ritengo che il paziente manifesti dei disturbi
funzionali dell'articolazione del Lisfranc post-traumatica, il quale potrebbe
meritare una integrità risultante dai disturbi funzionali alle estremità
inferiori secondo le tabelle SUVA, fino ad un massimo del 10-20%. Nello stesso
ambito, consci che a medio-lungo termine il paziente potrà presentare una
degenerazione osteoartrosica del Lisfranc sviluppando un'artrosi della stessa
articolazione, con successivamente la possibile necessità di un'artrodesi, che
porterebbe allora all'integrità per uno status post-artrodesi
dell'articolazione del Lisfranc del 15 %. In questo ambito, ritengo che la CO 1
possa rivalutare la sua decisione del 17.04.2018." (doc. 141)
Interpellato
dall'amministrazione in merito al contenuto del precitato rapporto, con
apprezzamento del 23 maggio 2018, il dr. med. __________ si è espresso nei
seguenti termini:
"
Il collega dr. med. __________ conferma la mia valutazione del
26.02.2018
e descrive una consolidazione delle fratture e cicatrice senza
dolori particolari. Descrive una buona stabilità del Lisfranc e della
tibiotarsica. Leggera rigidità TMT 2-3. Flessione dorsale-flessione plantare
tibiotarsica 10-0-25°. Mobilizzazione del Lisfranc indolore. Il collega non
menziona a quali tabelle si riferisce ma secondo la tabella dell'integrità 2.2
un disturbo funzionale dopo frattura di lussazione del Lisfranc o del
medio-piede dopo frattura viene valutato tra il 10-20%. Come da lui descritto
sopra e come da me valutato la situazione risulta con buona stabilità senza
disturbi funzionali. L'assicurato è in grado di camminare normalmente con una
stabilità normale del piede sinistro e quindi l'assicurato non entra in questa
valutazione. Per quanto concerne la valutazione di un'eventuale futura
necessità di un'artrodesi a causa di un possibile futuro sviluppo di
un'artrosi, da parte medico-assicurativa non ci si può esprimere per una IMI su
un possibile sviluppo futuro. La valutazione IMI si basa sulla situazione
attuale ed unicamente in caso di una vera presenza di un'artrosi la stessa si
può rivalutare. In assenza di un'artrosi e segni degenerativi non vi è quindi
diritto ad una IMI né secondo la tabella 2.2 né secondo la tabella 5.2. Come
già espresso in precedenza nel caso di uno sviluppo futuro di un'instabilità
e/o di un'artrosi l'assicurato può chiaramente rivolgersi alla CO 1 per
richiedere una rivalutazione della situazione. Altrimenti giuridicamente e
clinicamente rimane valida la mia valutazione medico-assicurativa del
26.02.2018
e l'apprezzamento odierno."
(doc. 149)
Il 4 luglio 2018 è stata
effettuata una RMN con liquido contrasto del medio-/avampiede sinistro che ha
confermato la presenza di segni d’iniziale artrosi, soprattutto tra la base del
primo metatarso e il cuneiforme mediale (doc. C, pag. 6).
In sede di ricorso, il
rappresentante del ricorrente ha ribadito la richiesta di un'IMI di almeno il
15%, ritenuto che - in base ai rapporti agli atti dei suoi curanti - vi sono iniziali
segni d’artrosi e, quindi, non si tratterebbe di una mera ipotesi, ma bensì di
un peggioramento prevedibile. Inoltre, entrambi gli specialisti prevedono la
possibilità di una degenerazione artrosica. I disturbi moderati di cui soffre
l'assicurato sono inoltre costanti e dureranno per tutta la vita almeno con
identica gravità.
Interpellato dal TCA, in
merito a quali siano in dettaglio i disturbi funzionali che a suo avviso
giustificano il riconoscimento di un'IMI in applicazione della tabella n. 2.2
edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI, rispettivamente a
quali siano gli argomenti medico-scientifici in base ai quali ritiene probabile
- e non semplicemente possibile - che, a medio-lungo termine, si assisterà, per
quanto concerne l’artrosi dell’articolazione di Lisfranc, a una progressione
delle alterazioni con necessità di sottoporre l’assicurato ad artrodesi giustificante
il riconoscimento di un'IMI in applicazione della tabella n. 5.2, il 29
novembre 2018 il dr. med. __________ ha puntualizzato quanto segue:
" Sulla base
dei dati anamnestici riportati nel rapporto della consultazione del 09.05.2018,
il paziente manifestava ancora degli indolenzimenti a livello della
tibio-tarsica e del mediopiede in particolare nelle deambulazioni prolungate e
in fine giornata. Questi disturbi sono da correlare con l'evento traumatico di
novembre 2016 di frattura/lussazione e distorsione del Lisfranc complessa
sinistra, ripercuotendosi con dei dolori al carico.
Clinicamente all'esame avvenuto in fine mattinata del 09.05.2018, lo status
rivelava dal punto di vista doloroso dei disturbi modesti, ma che
obiettivamente si traducevano sempre con una rigidità a livello della TMT 2-3 e
una limitazione funzionale soprattutto in flessione plantare delle dita del
piede sx.
La limitazione funzionale dopo frattura/lussazione con distorsione del Lisfranc
sinistro, pur sempre dolorosa nelle deambulazioni prolungate e soprattutto in
fine giornata con delle reazioni di leggero gonfiore, permette di quantificare
la menomazione alla integrità secondo la tabella 2.2 come "Menomazione
dell'integrità di alterazioni funzionali degli arti inferiori", con una
percentuale massima del 10-20%, dimostrando sia le alterazioni funzionali, che
la sintomatologia dolorosa richiesti come criteri per questa quantificazione.
D'altronde negli articoli utilizzati quali risposta alla seconda
domanda, ritroverà facilmente la dimostrazione che l'evoluzione di un
mediopiede traumatizzato a livello del Lisfranc non permette di ottenere in
media un risultato funzionale completo come dimostrato dalla riduzione rispetto
alla norma dei vari score funzionali utilizzati (AOFAS, FFI, VAS, SF-12, SF-36,
PCS)." (doc. VI+1/5)
Il 17 dicembre 2018 il
patrocinatore del ricorrente ha ribadito la richiesta di un'IMI di almeno il
15% (doc. X).
Interpellato
dall'amministrazione in merito al contenuto del precitato rapporto medico, con
apprezzamento del 7 gennaio 2019, il dr. med. __________ si è espresso nei
seguenti termini:
" L'avvocato
__________ chiede spiegazione al dr. med. __________ su cosa consistono i
disturbi funzionali per valutare un'eventuale IMI. Nella lunga risposta viene
ripetuto la valutazione della tabella IMI una globale valutazione dopo trauma
dell'avampiede. Non entra in merito agli argomenti medico-scientifici in cui
vengono descritte le possibili conseguenze dopo trauma dell'avampiede. Si
ricorda che negli studi menzionati si tratta di un trauma di diversa entità e
gravità. Nell'ultimo articolo del JBJS 2016, maggio, 4 Clinic e Dévélopment:
per un trauma dopo un trattamento chirurgico per risanare e mantenere
l'articolazione del Lisfranc in un periodo tra 2 e 24 anni si ha un out come
clinico soddisfacente e il grande numero dei pazienti è ritornato nella sua
precedente attività funzionale e lavorativa con poca necessità per un procedere
secondario.
Questo conferma la mia valutazione. Faccio riferimento al mio
precedente apprezzamento, alla valutazione di diversi specialisti che hanno
confermato una buona mobilità, stabilità e buona articolazione dell'avampiede.
Valutando anche il rapporto del dr. med. __________ del 04.07.2018 in cui ha
trovato solo una modesta iniziale degenerazione che si può trovare anche in
pazienti senza trauma in età di 43 anni. Nella mia valutazione della IMI non
entrano in considerazione i disturbi soggettivi che accusa dopo una prolungata
attività giornaliera. In base alla limitazione espressa resta una piena abilità
lavorativa sul mercato generale con i limiti funzionali già dichiarati. Né il rapporto
del dr. med. __________, né quello del dr. med. __________ cambiano questa
valutazione. Non viene menzionato un peggioramento ma una situazione invariata
e stabile. Si ricorda anche che nei diversi articoli e rapporti scientifici si
nota un decorso in media da 9 a 11 fino a 24 anni dove gran parte dei pazienti
rientrano nella loro attività precedente anche in parte pesante senza grandi
problemi. Il rapporto del dr. med. __________ quindi non porta novità per
quanto riguarda la mia valutazione ma invece conferma la mia valutazione
clinica e radiologica che è in accordo con le casistiche pubblicate nei diversi
articoli e menzionati dal dr. med. __________." (doc. XI+1)
2.4.6
Chiamato ora a pronunciarsi
nella concreta evenienza, questo Tribunale osserva innanzitutto che nessuno
pretende che lo stato infortunistico del piede destro, rimasto pure
coinvolto nell’evento traumatico del novembre 2016, possa in qualche modo
fondare il diritto a un’IMI.
A proposito invece del
piede sinistro, il TCA ritiene che al parere espresso dal dr. med. __________,
il quale ha negato il diritto a un’IMI a fronte di una pretesa assenza
d’artrosi e di lesioni oggettivabili a livello dell’articolazione (cfr. doc.
122.
e 149, p. 5), non possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente
a derimere la presente vertenza. In particolare, i rapporti agli atti del chirurgo
ortopedico dr. med. __________, tenuto conto delle precisazioni, puntuali e
motivate, che egli ha fornito a questa Corte in corso di causa (cfr. doc. VI +
allegati), sono suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’attendibilità
della valutazione del medico ___________. Le considerazioni contenute nell’apprezzamento
7.
gennaio 2019 di quest’ultimo (cfr. allegato al doc. XI), non consentono del
resto di giungere ad altra conclusione.
In queste condizioni, le valutazioni mediche agli atti non consentono al TCA di
concludere, con la necessaria tranquillità, che RI 1 non ha diritto a un'IMI, così come ritenuto dall'assicuratore Lainf nella
decisione su opposizione avversata. Non si può quindi prescindere dal
disporre un approfondimento peritale volto a stabilire se l'assicurato lamenta
dei disturbi funzionali al piede sinistro che giustificano il riconoscimento di
un'IMI in applicazione della tabella n. 2.2 edita dalla Divisione di medicina
assicurativa dell’INSAI, rispettivamente se è probabile (e non semplicemente
possibile) che, a medio-lungo termine, interverrà una progressione delle
alterazioni degenerative a livello dell’articolazione di Lisfranc con necessità
di sottoporre l’insorgente ad artrodesi, giustificante l’assegnazione di un'IMI
in applicazione della tabella n. 5.2.
In una sentenza 8C_59/2011
del 10 agosto 2011, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni,
il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici
di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare
direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti
all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011
consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere dei proprio medico __________ (in questo
senso, si veda pure la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
In esito alle
considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata deve dunque
essere annullata nella misura in cui l’CO 1 ha negato al ricorrente il diritto
a un'IMI e gli atti rinviatigli per complemento istruttorio (perizia medica
esterna) e nuova decisione.
2.5
Parzialmente vincente in
causa, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da
parte dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza
giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra
le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui all’assicurato
è stato negato il diritto all’IMI. Per il resto essa è confermata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti