35.2018.7
Corretta entità IMI stabilita dall'assicuratore LAINF. Univocità delle certificazioni mediche al riguardo
18 giugno 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2018.7
cr
Lugano
18 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 dicembre 2017 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 maggio 2013 RI 1,
nato nel 1967, mentre viaggiava a bordo del proprio scooter ha dovuto
effettuare una brusca frenata per cercare di evitare l’impatto con un
autoveicolo che si era immesso sulla sua carreggiata, finendo a terra e andando
ad impattare contro la ruota e il parafango dell’automobile in questione.
Fatti
I medici dell’Ospedale __________
di __________, dove egli è stato trasportato, hanno riscontrato un trauma
commotivo con perdita di coscienza, una frattura nasale, una contusione
dorso-lombare e delle escoriazioni multiple.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e riconosciuto le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione del 7 ottobre
2014, l’assicuratore LAINF, sulla base delle conclusioni poste nella
valutazione medica del proprio medico di __________, ha posto termine alle
prestazioni di corta durata e chiuso il caso con effetto dal 7 ottobre 2014,
considerando che i disturbi muscolari ancora presentati dall’interessato alla
colonna cervicale non fossero più causati dall’infortunio, ma dovuti a
malattia.
L’CO 1 ha, per contro,
indicato che “non viene invece estinto il nesso causale tra l’infortunio e le
difficoltà respiratorie”, per le quali si rendeva necessario predisporre
ulteriori accertamenti specialistici (doc. 162).
Tale decisione è poi stata
ritirata dall’assicuratore LAINF in data 21 gennaio 2015, con ripristino delle
prestazioni in contanti con effetto retroattivo dal 7 ottobre 2014, vista la
necessità di procedere ad ulteriori accertamenti medici (doc. 179).
1.3. Con comunicazione del 25
aprile 2016, l’CO 1, preso atto che dal profilo medico l’assicurato è stato
dichiarato nuovamente abile in misura completa, ha posto termine al versamento
delle indennità giornaliere a partire dal 25 aprile 2016 (doc. 247).
1.4. Con scritto del 16 novembre
2016 l’avv. __________ ha trasmesso all’assicuratore LAINF della documentazione
medica aggiornata concernente disturbi presentati dall’assicurato al rachide
cervicale e in ambito ORL, chiedendo “con l’ausilio del vostro servizio medico
di far valutare l’indennità per una menomazione dell’integrità fisica del mio
rappresentato da parte di un medico di vostra fiducia, ritenuto che il signor RI
1 è a disposizione per eventuali controlli” (doc. 254).
Con decisione del 10
ottobre 2017, l’CO 1 ha rifiutato di riconoscere all’assicurato un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 277).
1.5. L’assicurato ha personalmente
interposto opposizione contro tale decisione, chiedendo “un riesame della
vostra decisione poiché ritengo di avere subito una menomazione importante e
durevole della mia integrità fisica”, essendo affetto da rachialgie con a
tratti sensazione di instabilità posturale, come da attestazione medica dei
curanti (doc. 278).
1.6. Con decisione su opposizione
del 28 dicembre 2017, l’Istituto assicuratore ha confermato la propria
precedente decisione, rilevando come né dal lato neurologico, né da quello ORL,
le valutazioni specialistiche eseguite abbiano permesso di evidenziare
l’esistenza di danni all’integrità (doc. 284).
1.7. Con tempestivo ricorso del 31
gennaio 2018, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e che la
propria situazione valetudinaria venga sottoposta ad una nuova valutazione
peritale neurologica e otorinolaringoiatrica, come del resto suggerito dallo
stesso medico fiduciario dell’CO 1 (doc. I).
Alla luce della propria
precaria situazione finanziaria, la quale gli impedisce di potere pagare tasse
e spese di giustizia, l’assicurato ha, inoltre, chiesto di essere ammesso al
beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita (doc. I).
Sostanzialmente, il
ricorrente ha contestato la decisione con la quale gli è stato negato il
diritto ad un’IMI, rilevando che, dal profilo medico, egli è ancora affetto da
rachialgie e da tratti di instabilità posturale vista l’importante distorsione
cervicale conseguente all’incidente della circolazione del quale è rimasto
vittima, come attestato dalla dr.ssa __________.
Egli ha, pertanto,
rimproverato all’assicuratore LAINF di non averlo sottoposto, prima della
decisione su opposizione impugnata, ad una perizia neurologica e
otorinolaringoiatrica come ritenuto necessario dalla dr.ssa __________ e come,
peraltro, suggerito dalla stessa dr.ssa __________ di CO 1 (doc. I).
1.8. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnata decisione venga respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.9. In data 26 febbraio 2018, la
patrocinatrice dell’Istituto assicuratore convenuto ha chiesto – e ottenuto dal
TCA (cfr. doc. VI) – un termine per potere prendere posizione riguardo a nuova
documentazione medica ricevuta nel frattempo (doc. V + 1).
1.10. Con scritto del 2 marzo 2018,
il ricorrente - dopo avere rilevato che uno dei documenti medici trasmessi
dall’amministrazione concerneva un altro paziente - ha chiesto nuovamente che
venga effettuato un controllo neurologico e otorinolaringoiatrico per il
disturbo cervicoposturale post-traumatico che lo affligge (doc. VII).
1.11. Con scritto del 5 marzo 2018,
il TCA ha restituito all’avv. RA 1 il referto medico da ella prodotto relativo
ad un altro assicurato e, nel contempo, le ha trasmesso, per conoscenza, lo
scritto del 2 marzo 2018 del ricorrente (doc. VIII).
1.12. Con osservazioni del 9 marzo
2018, la patrocinatrice dell’Istituto assicuratore ha riconfermato quanto già
esposto in sede di risposta di causa, rilevando che il referto della dr.ssa __________
del 21 febbraio 2018 non apporta nuovi elementi atti a modificare la posizione
medica della parte convenuta (doc. XII).
1.13. In data 27 marzo 2018, il
ricorrente ha sottolineato di non essere mai stato visitato né dal dr. __________,
né dalla dr.ssa __________, i quali si sono espressi unicamente sulla base
degli atti.
Dopo avere ribadito di
soffrire ancora di disturbi alla testa, egli si è quindi dichiarato disponibile
a sottoporsi ad un ulteriore controllo neutro, da parte di un perito nominato
dal Tribunale (doc. XI).
Tali considerazioni dell’assicurato
sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XII), per conoscenza.
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era
legittimato a negare al ricorrente il diritto a un’IMI, oppure no.
2.2
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4
Giusta l'art. 36 cpv. 2
OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida
"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5
L’INSAI ha allestito una
serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.6
Nella concreta evenienza, dalle
tavole processuali si evince che l’amministrazione ha proceduto ad una serie di
accertamenti specialistici al fine di valutare se l’assicurato fosse – come da
lui preteso – o meno portatore di una menomazione dell’integrità.
Conformemente a
quanto ritenuto necessario dal proprio medico di __________, dr. __________,
spec. FMH in chirurgia – il quale, in data 2 dicembre 2016, ha indicato che al
fine di potersi esprimere circa la richiesta dell’avv. __________ di
riconoscere all’assicurato il diritto ad un’IMI occorreva “una valutazione IMI
da parte degli specialisti ORL e neurologo” (cfr. doc. 258) – l’CO 1 ha, infatti,
richiesto alla propria Divisione medica di __________ una presa di posizione
specialistica sia dal profilo neurologico, sia da quello ORL.
Con rapporto medico datato
17.
maggio 2017, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha ritenuto non
giustificato il riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità, posto
che dal suo profilo specialistico l’infortunio non ha comportato delle lesioni
strutturali a livello del rachide, ma unicamente un trauma cranico leggero
senza sequele:
" (…)
Schlussfolgerung
Von neurologisch-versicherungsmedizinischer Seite
kann bei fehlender struktureller Verletzung sowohl der HWS wie auch des Kopfes
festgestellt werden, dass diesbezüglich eine 100%ige Arbeitsfähigkeit besteht,
die anfänglichen Kopfschmerzen sind innerhalb eines gewissen Rahmens dem
Kopfanprall bzw. der leichten traumatischen Hirnverletzung zuzuschreiben, eine
andauernde Minderung der Arbeitsfähigkeit lässt sich jedoch keinesfalls
begründen.
Eine Integritätsentschädigung ist nicht
geschuldet.” (Doc. 262, sottolineatura della
redattrice)
Dal profilo ORL, con apprezzamento del 12 giugno 2017 la dr.ssa __________,
spec. FMH in otorinolaringoiatria, ha anch’ella escluso il riconoscimento di
un’IMI, non presentando l’assicurato dei danni obiettivabili al sistema
periferico vestibolare, né l’esistenza di una documentata anosmia:
" (…)
Der Rechtsprecher des Versicherten (Avvocato __________) hat
um Stellungsnahme einer Integritätsentschädigung gebeten. Das Dossier wird mir
von der Agentur __________ vorgelegt zur Beurteilung
eines allfälligen Integritätsschadens im
ORL-Bereich.
Zuvor erfolgte bereits eine neurologische
Beurteilung von Dr. __________, Facharzt für Neurologie.
Dabei wurde von neurologischer,
versicherungsmedizinischer Seite bei fehlender struktureller Verletzung sowohl
der HWS wie auch des Kopfes eine 100%ige Arbeitsfähigkeit beurteilt, eine
Integritätsentschädigung aus neurologischer Sicht ist nicht geschuldet.
Der Versicherte erlitt am 12.5.2013 einen
Verkehrsunfall mit einem Motorroller. Die Erstbeurteilung erfolgte im
Regionalspital __________. Es wurde die Diagnose einer Commotio cerebri mit
Bewusstseinsverlust, einer offenen Nasenbeinfraktur, einer Kontusion
dorso-lumbal, des Knies, Oberschenkels und der linken Hand gestellt.
Gemäss ärztlicher Beurteilung durch unsere
frühere Arbeitskollegin und ORL-Fachärztin Frau Dr. __________ vom 22.8.2014
wurde der Versicherte aufgrund von anhaltenden Schwindelbeschwerden
nochmals für eine otoneurologische Untersuchung
bei ORL-Facharzt Dr. __________ aufgeboten. Laut Arztbericht von Dr. __________
vom 23.4.2014 zeigten sich keine relevanten posttraumatisch-organisch
strukturelle Läsionen des peripheren vestibulären
Funktionssystems. Bei fehlendem, objektivierbarem pathologischen
Systembefund des Vestibularapparates ist diesbezüglich keine
Integritätsentschädigung
geschuldet.
Aufgrund der Nasenbeinfraktur wurden wiederholt rhino-chirurgische Eingriffe zu
Lasten des Unfallereignisses durchgeführt, letztmals wurde am 14.3.2016 eine
Revisionsseptorhinoplastik
an der ORL-Klinik des __________ durchgeführt.
Gemäss Verlaufsbericht über die erfolgte postoperative Nachkontrolle von
ORL-Facharzt Dr. __________, des Ospedale __________ di __________ zeigte sich
postoperativ ein problemloser Verlauf. Eine Anosmie wurde nicht dokumentiert
und auf die Durchführung einer Geruchsprüfung wurde verzichtet. Zusammenfassend
ist aus ORL-fachärztlicher keine Integritätsentschädigung geschuldet.”
(Doc. 267, sottolineature della redattrice)
Con ulteriore apprezzamento medico del 22 novembre 2017, la dr.ssa
__________ - dopo avere preso visione, così come esplicitamente richiesto dall’CO
1.
(cfr. doc. 281), sia dello scritto del 4 settembre 2017 con il quale l’avv. __________
contestava il rifiuto di concedere all’assicurato un’IMI, facendo valere
l’esistenza di rachialgie e a tratti di sensazioni di instabilità posturale conseguenti
all’importante distorsione cervicale dell’interessato (doc. 274), sia
dell’opposizione del 13 novembre 2017 di RI 1 (doc. 278) - ha confermato la
propria precedente posizione, rilevando quanto segue:
" (…) Der Versicherte erlitt am 12.05.2013 einen
Verkehrsunfall mit einem Motorroller. Die ErstbeurteiIung erfolgte im
Regionalspital __________. Es wurde die Diagnose einer Commotio cerebri mit
Bewusstseinsverlust, einer offenen Nasenbeinfraktur, einer Kontusion
dorso-lumbal, des Knies, des Oberschenkeis und der linken Hand gestellt.
Gemäss ärztlicher Beurteilung durch unsere
frühere Arbeitskollegin und ORL-Fachärztin Frau Dr. __________ vom 22.08.2014
wurde der Versicherte aufgrund von anhaltenden Schwindelbeschwerden für eine
otoneurologische Untersuchung bei ORL-Facharzt Dr. __________ aufgeboten.
Laut Arztbericht von Dr. __________ vom
23.04.2014
zeigten sich keine relevanten posttraumatisch-organisch
strukturellen Läsionen des peripheren vestibulären Funktionssystems.
Diese umfassende otoneurologische Untersuchung
erfolgte am 11.11.2013 und am 09.04.2014 am Ospedale __________ di __________
(Servizio di Audiovestibologia). In der Videookulographie zeigte sich kein
Spontannystagmus, ein unauffälliger Blickfolgetest, symmetrische Befunde bei
der kalorischen Reizung der Labyrinthe sowie ein negativer Videokopfimpulstest,
die c-Vemps waren beidseits evozierbar. Bei der Prüfung der vestibulospinalen
Reflexe zeigte sich ein normaler Romberg Test und auch in der Posturographie
zeigten sich im Streubereich der Norm liegende Werte. Ebenso fand sich im
Reintonaudiogramm ein symmetrischer Hörschyvellenverlauf im Normbereich mit
unauffälliger Impedanzaudiometrie.
Die Resultate dieser umfassenden
otoneurologischen Untersuchung sind im elektronischen Dossier abgelegt.
Zusammenfassend konnte dabei kein pathologischer Systembefund der
Gleichgewichtsorgane
objektiviert werden.
Mit Schreiben vom 26.07.2017 wurde der
Versicherte informiert, dass aufgrund der erfolgten ärztlichen Beurteilungen
keine Integritätsentschädigung ausbezahlt werden könne. Dagegen hat der Versicherte
am 13.11.2017 Einsprache erhoben.
Im Schreiben von avvocato __________ vom
04.09.2017
wird festgehalten, dass Herr RI 1 sehr wohl in seiner Integrität
beeinträchtigt sei seit dem Verkehrsunfall vom 12.05.2013. Er leide weiterhin
an "rachialgie e a tratti sensazioni di instabilità posturale"
infolge "all'importante distorsione cervicale" seit dem
Unfallereignis vom 12.05.2013. Der Rechtsvertreter bezieht sich dabei auf die
Arztberichte von Frau Dr. __________ sowie von Dr. med. __________ vom 20.02.,
20.05
und dem 10.08.2017.
Im Schreiben vom 10.08.2017 attestiert Frau Dr. __________
obengenannte Beschwerden, insbesondere eine posturale Instabilität. Frau Dr. __________
ist die Hausärztin des Versicherten. Entsprechende
otoneurologische Befunde liegen nicht vor, da
dies nicht ihr Spezialgebiet ist, sodass aus ORL-ärztlicher Sicht weiterhin auf
die umfassende otoneurologische Untersuchung von Dr. __________ abgestützt
werden kann, welche gemäss der vorliegenden, oben beschriebenen
Untersuchungsresultate keine pathologischen Systembefunde zeigte. Aus
ORL-ärztlicher Sicht ergeben sich
somit keine neuen Erkenntnisse. Falls gewünscht, sind wir gerne bereit, den Versicherten bei uns
zur otoneurologischen Verlaufskontrolle aufzubieten um die Befunde von Dr. __________
zu bestätigen.
Bei bisher nicht objektivierbarem, pathologischem
Systembefund empfehle ich primär die Prüfung der Adäquanz durch unsere Juristen
im Haus.” (Doc. 282, sottolineature della redattrice)
Tutto ben considerato,
chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, questo Tribunale
ritiene che la suesposta (univoca) documentazione medica possa costituire da
valido fondamento per il giudizio che è chiamato rendere.
Del resto, il ricorrente
ha sì preteso l’assegnazione di un’IMI, senza tuttavia supportare tale sua
pretesa con documentazione medica specialistica attestante l’esistenza di danni
alla salute oggettivabili, condizione indispensabile al fine di ottenere il diritto
ad un’IMI, la quale, va sottolineato, viene riconosciuta esclusivamente in funzione della gravità della menomazione valutata sulla base degli
accertamenti medici (cfr. consid. 2.3.).
Al contrario, occorre rilevare che, dal profilo otorinolaringoiatrico,
le conclusioni della dr.ssa __________ appaiono del tutto conformi a quanto
attestato dallo stesso specialista in ORL consultato dall’assicurato, dr. __________
- il quale nel rapporto medico del 23
aprile 2014 ha attestato l’esistenza di una funzione vestibolare periferica
nella norma bilateralmente (cfr. doc. 127) - e con il più recente
referto del 21 novembre 2017 del dr. __________ del
Servizio di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale __________ di __________ - il
quale ha a sua volta rilevato che l’olfatto dell’assicurato si è normalizzato e
la respirazione nasale è molto soddisfacente (cfr. doc. 285).
Alla luce della convergenza delle attestazioni medico
specialistiche in ambito ORL agli atti, il TCA reputa non necessario dare
seguito alla richiesta di sottoporre l’interessato ad una nuova valutazione
otorinolaringoiatrica, formulata da parte della dr.ssa __________ - peraltro
specialista in medicina interna generale e non in materia ORL - nel referto del
26.
gennaio 2018 prodotto unitamente al ricorso (cfr. doc. A2) e ribadita nel
referto del 21 febbraio 2018 (cfr. doc. V/1).
Da notare, a quest’ultimo riguardo, che la stessa dottoressa __________,
dopo avere indicato esplicitamente di avere “visionato gli esami fatti dai miei
colleghi specialisti, tra cui un esame otoneurovestibolare perfettamente nella
norma bilateralmente ben sincronizzato”, ha comunque consigliato un ulteriore
controllo ORL visto che l’ultimo risaliva al 2014 (cfr. doc. V/1). Tale
motivazione, di carattere esclusivamente temporale e senza l’indicazione di
elementi oggettivi in grado di mettere in dubbio l’apprezzamento medico ben
motivato della dr.ssa __________ (come ad esempio dei danni obiettivabili al
sistema periferico vestibolare, o l’esistenza di una documentata anosmia), non
è evidentemente sufficiente per considerare necessaria un’ulteriore valutazione
specialistica.
Analoghe considerazioni valgono pure con riferimento alla
richiesta, formulata sempre dalla dr.ssa __________ sia nel referto del 26
gennaio 2018 prodotto unitamente al ricorso (cfr. doc. A2), sia in quello del
21.
febbraio 2018 (cfr. doc. V/1), di sottoporre l’interessato ad una nuova
valutazione neurologica, essendo egli affetto da rachialgie e da sensazione di
instabilità posturale.
Tali aspetti, come visto, sono infatti già stati valutati dal dr. __________
nell’apprezzamento neurologico del 16 maggio 2017, nel quale lo specialista in
neurologia interpellato dall’amministrazione ha escluso l’esistenza di elementi
oggettivabili dal profilo neurologico, come peraltro già constatato dal dr. __________,
spec. FMH in neurologia, nel referto dell’8 ottobre 2013.
In quell’occasione, difatti, il dr. __________, dopo avere preso
atto di un problema di instabilità posturale e di vertigini soggettive per i
quali l’interessato era già stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica
cerebrale in data 19 giugno 2013, aveva definito l’esame neurologico eseguito come
“normale, inclusa la mobilità della colonna vertebrale cervicale”, concludendo
che “secondo la mia visione quale neurologo, non trovo argomenti obiettivi per
spiegare i sintomi vertiginosi, particolarmente nessun argomento per una
lesione periferica labirintale, nessun argomento per una cerebellopatia o una
lesione del sistema nervoso centrale” e neppure “un risultato patologico
ortostatico o vegetativo” a seguito dell’esame di Eplèy (doc. 59).
Alle medesime conclusioni era pure giunta la dr.ssa __________,
spec. FMH, in occasione della visita medico-__________ del 3 ottobre 2014,
allorquando aveva constatato “oggettivamente la mobilità della colonna
cervicale è libera e pure simmetrica”, senza alcun deficit neurologico,
proponendo per i disturbi nucali “un trattamento osteopatico di tipo
cranio-sacrale”, da porre a carico della competente cassa malati “visto che
siamo in assenza di una lesione post-traumatica oggettivabile ed in presenza di
una libera mobilità della colonna cervicale” (doc. 160).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, le
quali non sono state rimesse in discussione tramite la presentazione di
documentazione medico specialistica di senso contrario, in grado di mettere in
evidenza elementi oggettivabili a livello neurologico all’origine dei disturbi
dell’interessato.
Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata
merita conferma e il ricorso va respinto.
2.7
L’assicurato in sede
ricorsuale ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
(cfr. doc. I).
Al riguardo, il TCA rileva
che tale domanda – la quale, non essendo l’assicurato patrocinato da un avvocato,
va, quindi, limitata all’eventuale esonero delle spese di procedura – risulta
priva d’oggetto, essendo la procedura in ambito LAINF gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente all’esonero dal pagamento delle spese di
procedura dinanzi al TCA è priva d’oggetto.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti