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Decisione

35.2018.70

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 dicembre 2018Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi alla spalla destra descritti del dott. __________ nel

suo rapporto del 8 febbraio 2018, non possono essere attribuiti ai postumi dell’infortunio

del luglio 2016. L'esigibilità lavorativa espressa nello stesso rapporto da

parte dello specialista può essere pertanto ritenuta anche corretta, senza però

metterla in un chiaro nesso di causalità con l'infortunio subito.

Riposta alla domande

Il rapporto medico del 31 ottobre 2018 del Dr. __________ muta in

qualche modo la posizione medica della CO 1 così come è stata ritenuta dal

medico __________?

Dai dati esposti non possiamo trovare indizi nuovi e validi da

dovere cambiare la presa di posizione attuale.

Può confermare che non vi è nesso causale certo o probabile tra

infortunio e le problematiche alla spalla?

Forse si potrebbe attribuire un certo fattore scatenante da parte

dell'infortunio subito. Da quanto esposto però, non possiamo rilevare un nesso

causale preponderante per i disturbi lamentati dall’assicurata alla spalla.”

(Doc. XV/1)

2.6. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente

il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni

dell’amministrazione, per le ragioni qui di seguito esposte.

Il TCA rileva, infatti,

che il dr. __________ ha ritenuto che la contusione del gomito subita

dall’assicurato – e che ha causato un ematoma e poi un’epicondilite - non è in

grado di creare un colpo sulla spalla e causare una micro-instabilità (doc.

VII/1, corsivo della redattrice).

Dagli

atti, tuttavia, e in particolare dai referti medico-specialistici del dr. __________

prodotti dall’assicurata, emerge, per contro, che al momento dell’infortunio

l’interessata non avrebbe subito “solo” una contusione al gomito, bensì anche

Considerandi

una distorsione (cfr. doc. 38; doc. 63 e doc. XI/1, corsivo della

redattrice).

Quest’ultima, secondo lo

specialista, spiegherebbe i disturbi dell’interessata, essendo la responsabile

della micro-instabilità verificatasi alla spalla destra.

Nonostante il dr. __________

abbia a più riprese rilevato come la micro-instabilità della spalla destra

dell’assicurata sia a suo parere giustificata dalla distorsione

verificatasi al momento dell’infortunio, il dr. __________, chiamato

dall’amministrazione a valutare se quanto attestato dallo specialista curante

fosse in grado di modificare le sue conclusioni, nelle considerazioni del 5

giugno 2018 (cfr. doc. 72) e del 15 ottobre 2018 (doc. VII/1) ha osservato che

i referti del dr. __________ non apportavano nuovi elementi di giudizio,

ribadendo a più riprese che una contusione non è atta a generare una

micro-instabilità quale quella esistente nel caso di specie (corsivo della

redattrice).

Anche il dr. __________, nell’apprezzamento medico del 12 dicembre

2018, ha confermato quanto già valutato in precedenza dal dr. __________, sottolineando

come la diagnosi di micro-instabilità posta dal dr. __________ si basi sulla

sua interpretazione dell’artro-RM magnetica della spalla e sul suo esame

clinico, il quale tuttavia non riporta determinate informazioni che sarebbero state

indispensabili.

Per tali ragioni, il dr. __________ ha considerato che i disturbi

dell’interessata vadano attribuiti prevalentemente a fattori di tipo non

infortunistico (doc. XV/1).

Questo Tribunale rileva

che le opposte valutazioni operate, da un canto, dai medici fiduciari

dell’assicuratore LAINF, e dall’altro, dallo specialista curante, divergono sia

con riferimento alla dinamica dell’infortunio, sia riguardo al tipo di

conseguenza (contusione/distorsione) che ne è derivata.

Nello scritto del 31

ottobre 2018 indirizzato all’assicuratore LAINF, il dr. __________ ha

espressamente sollevato il problema, indicando che, a suo parere, la divergenza

di valutazione con il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni

risiederebbe proprio nella descrizione anamnestica dell’evento infortunistico.

A suo avviso, infatti, una

semplice contusione del gomito non può portare, come ritenuto dal dr. __________,

ad una micro-instabilità della spalla con relativo sfiancamento delle strutture

legamentose ventrali, mentre una distorsione sì (doc. XI/1).

Questo Tribunale non può

fare altro che constatare che la questione, tutt’altro che irrilevante,

riguardante l’esatta dinamica di quanto avvenuto al momento dell’infortunio, non

è stata oggetto di ulteriori approfondimenti da parte dell’Istituto

assicuratore.

Quest’ultimo, nella

decisione su opposizione impugnata si è limitato ad osservare che “la dinamica

ritenuta dal dr. __________ – che parte dal principio che l’assicurata è

rimasta praticamente appesa con il peso del corpo alla spalla provocando una

distrazione della stessa – non corrisponde a quanto indicato dall’assicurata

alla CO 1 in data 1.6.2017” (cfr. doc. A).

Conclusione ribadita anche dal dr. __________ nell’apprezzamento

medico del 12 dicembre 2018, osservando che la dinamica descritta

dall’assicurata in occasione del colloquio del 1° giugno 2017 con un consulente

della CO 1 diverge rispetto a quella riportata dal dr. __________, motivo per

il quale “dobbiamo attenerci alla descrizione della persona direttamente

interessata, che poi sarebbe la signora RI 1. Dalla sua spiegazione dei fatti

non si possono rilevare indizi preponderanti da causare una notevole

distorsione della spalla. Quindi sembra anche improbabile che la caduta

descritta abbia portato a delle lesioni di lunga durata alla spalla” (doc.

XV/1).

Tale soluzione non può

essere condivisa dal TCA.

Dal rapporto del colloquio

del 1° giugno 2017 avvenuto presso il domicilio dell’assicurata emerge,

difatti, che l’assicurata, a seguito del ribaltamento della mensola sulla quale

aveva appoggiato il piede, ha sì urtato il gomito e l’avambraccio destro contro

la mensola e la porta scorrevole dell’armadio, riportando tuttavia “anche

una torsione ulteriore al braccio destro” (cfr. doc. 43, corsivo della

redattrice).

Nulla è, però, stato

aggiunto per spiegare in quale maniera si sia verificata la torsione in

discussione.

Questo aspetto non è stato

approfondito e chiarito neppure successivamente, e questo nonostante sia nella

decisione su opposizione impugnata, che nella risposta di causa, la dinamica

dell’evento sia stata descritta evidenziando l’esistenza anche di una

torsione del braccio (cfr. doc. A, punto A, “l’assicurata ha urtato il

gomito e la parte alta dell’avambraccio ed è finita all’indietro sul letto

matrimoniale riportando una torsione al braccio” e doc. VII, punto I.1.,

“l’assicurata ha urtato il gomito e la parte alta dell’avambraccio rotolando

sul letto e torcendo il braccio”, corsivo della redattrice).

Ora, posto che quanto

certificato dal dr. __________ (a proposito della torsione del braccio come

origine della micro-instabilità della spalla destra) è potenzialmente in grado

di influire sulle conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ (il quale

ha fondato il proprio parere partendo dal presupposto che l’assicurata al

momento del sinistro abbia subito una semplice contusione, senza fare

riferimento alcuno alla torsione del braccio destro ammessa quale dato di fatto

da parte dell’Istituto assicuratore), il TCA non può, con la necessaria

tranquillità, escludere che i disturbi che l’interessata continua ad accusare

alla spalla destra siano ancora, anche dopo il termine indicato dall’Istituto

assicuratore, in nesso causale con l’infortunio del luglio 2016.

Anche la presa di posizione del dr. __________ del

12.

dicembre 2018 non è stata in grado di chiarire il punto controverso, avendo

il fiduciario espresso il proprio apprezzamento unicamente sulla base degli

atti e non, invece, al termine di una visita dell’assicurata.

Pertanto, per

le ragioni che precedono, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che vi

siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la

fondatezza della valutazione espressa dal dr. __________, posta alla base della

decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V

465) e rendere imprescindibile la messa in atto, da parte

dell’assicuratore LAINF, di un approfondimento peritale specialistico volto ad

accertare se i disturbi alla spalla destra accusati dall’interessata possano

ancora essere ritenuti, oppure no – e nell’affermativa fino a quando - in nesso

causale probabile con l’infortunio del 24 luglio 2016.

Gli atti devono, quindi

essere rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

Sulla base

delle relative risultanze peritali, l’assicuratore LAINF sarà poi chiamato a

definire nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurata, dal profilo

materiale e temporale, a contare dal 5 dicembre 2017.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 15 giugno 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al

consid. 2.7. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal 5

dicembre 2017.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti