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Decisione

35.2018.72

Revisione della rendita d'invalidità in vigore in ragione delle mutate condizioni retributive. Decisione amministrativa annullata poiché grado d'invalidità non si è modificato notevolmente

23 settembre 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I – il corsivo è del redattore)

1.4. Con la risposta di causa,

l’assicuratore resistente ha postulato, in via principale, che il

Tribunale proceda a una reformatio in pejus della decisione su

opposizione impugnata nel senso che il diritto alla rendita d’invalidità venga

dichiarato soppresso a contare dal 1° ottobre 2017 e, in subordine, che

il ricorso venga respinto, il tutto con argomenti di cui si dirà per quanto

occorra nei considerandi di diritto (doc. V).

1.5. In replica, il patrocinatore

del ricorrente ha ribadito la richiesta di conferma della rendita d’invalidità

del 18% (“È confermata a favore del signor RI 1 la rendita base del 18%, pari a

fr. 929.00 mensili.”) e si è opposto a che venga dato seguito alla domanda di reformatio

in pejus formulata in sede di risposta di causa (doc. IX).

In duplica, l’istituto

assicuratore si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni,

espresse con l’allegato di risposta (doc. XI).

1.6. In corso di causa, questo

Tribunale ha interpellato la Divisione __________ della __________, chiedendo

di rispondere ad alcune domande attinenti all’oggetto litigioso (doc. XIII).

La

risposta è pervenuta in data 15 febbraio 2019 (doc. XIV).

Alle parti è stato

concesso di presentare delle osservazioni (doc. XVI e doc. XVII).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione di sapere se sono dati i presupposti per sottoporre a revisione la

rendita d’invalidità in vigore (18%), oppure no.

2.2

Secondo l'art. 17 cpv. 1

LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata

ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il

grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF -

analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga

all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in

cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e

non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata

viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275

consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante

giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si

applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.3

L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF

130.

V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116.

consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.4

Il mutamento deve, inoltre,

essere notevole.

Secondo la giurisprudenza

resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere

apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato:

così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad

un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale

del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.5

Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.6

La questione di sapere se si

è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108

consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21

gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto

nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.7

Nel caso di specie, a

dipendenza del sinistro del 15 settembre 2012, la CO 1 ha posto l’assicurato al

beneficio di una rendita d’invalidità del 18% a decorrere dal 1° novembre 2014,

determinata in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.

Dalla decisione formale

del 7 novembre 2014 si evince che l’assicuratore convenuto ha stabilito in fr.

84'722.75 il reddito che RI 1 avrebbe potuto conseguire nel 2014 quale

agente esterno qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio del

settembre 2012 e in fr. 69'561.90 quello da lui concretamente conseguito

(sempre nel 2014) quale agente interno nonostante il danno alla salute infortunistico,

donde un discapito economico di fr. 15'160.85, pari al 18%.

I redditi da valido e da

invalido appena indicati sono stati desunti dalle informazioni fornite

direttamente dal datore di lavoro. Dallo scritto 25 giugno 2014 del servizio __________

della __________ risulta in effetti che quale appuntato di polizia (esterno),

l’assicurato avrebbe guadagnato fr. 84'722.75 (fr. 74'722.75 di salario base

annuo + fr. 3'000/anno d’indennità per agente esterno + fr. 7’000/anno

d’indennità per turni) mentre, quale appuntato di polizia (interno), guadagnava

fr. 69'561.90 (corrispondente al salario di base senza supplementi) (doc. Z

44).

2.8

Al precedente considerando

sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione

di una rendita di invalidità del 18%.

Dagli atti di causa emerge

che, in data 16 marzo 2017, un ispettore della CO 1 ha incontrato un funzionario

del Servizio __________ della __________. Per quanto qui d’interesse, dal

relativo rapporto risulta segnatamente quanto segue:

" (…).

Il mio interlocutore mi comunica, per quanto concerne la

situazione dell’assicurato, quanto segue:

- dal

01.01.2015

è stato nominato __________ per conto del servizio di polizia __________

(situazione identica a quando è stata riconosciuta la rendita LAINF).

- dal

01.07.2016

il salario è stato adeguato – così come per tutto il corpo di

polizia __________ – secondo la scala __________ (più favorevole).

- dal

01.01.2017

è stato nominato per merito (aumento di classe). Questa promozione

ha portato un aumento del salario. Viene riferito che, oltre alle abituali

mansioni, si occupa anche di sostituire il suo superiore del servizio dei

cantieri e di gestire il parco veicoli della città (con possibilità di prendere

decisioni).

Da segnalare

Ogni anno, a dipendenza della classe di salario, ci sono gli

ordinari scatti salariali.

Inoltre non è possibile confermare se, qualora non ci fosse stato

l’infortunio in questione, il signor RI 1 avrebbe ugualmente ricevuto la

promozione (non sono sistematiche) nella sua precedente attività lavorativa in

qualità di agente di polizia con mansioni esterne. (…).” (doc. Z 66)

Il 28 marzo 2017, la Divisione

__________ della __________ ha inviato alla CO 1 uno scritto avente il seguente

contenuto:

" (…).

come da sua richiesta del 16 marzo scorso le trasmettiamo la

seguente tabella riassuntiva con gli stipendi AVS del signor RI 1.

Data

Funzione

Stipendio annuo lordo al 100%

01.01.2012

__________

69'915.20

01.01.2013

__________

73'121.15

01.01.2014

__________

74'722.75

01.11.2014

__________

69'561.90

01.01.2015

__________

71'161.35

01.01.2016

__________

72'761.55

01.07.2016

__________

72'991.00

01.01.2017

__________

76’465.00

Per quanto concerne le indennità legate ai turni, in qualità di

agente __________ si calcola una media di fr. 7'000.-- annui lordi in aggiunta

allo stipendio annuo, mentre per quanto riguarda le indennità secondo la

classifica __________ (ovvero a partire da luglio 2016 quando vi è stata

l’uniformazione delle condizioni di stipendio e dei gradi del Corpo di Polizia __________

a quelli della Polizia __________), si calcola un importo medio annuo di fr.

4'500.--. Indennità che però il Signor RI 1 non percepisce in quanto non

ricopre il ruolo di agente operativo esterno in seguito all’infortunio occorso

il 15 settembre 2012.” (doc. Z 67)

L’11 maggio 2017, la CO 1

ha chiesto al datore di lavoro di precisare “… quanto il signor RI 1 avrebbe

potuto guadagnare nel 2017, presso il vostro corpo di polizia con un grado

d’occupazione al 100% (nella sua precedente funzione, ossia quella di agente

operativo esterno), se non fosse stato vittima dell’infortunio in questione

(dato teorico).” (doc. Z 70).

La risposta della __________

è stata la seguente:

" (…) Al

riguardo confermiamo quanto indicato nella nostra lettera del 28 marzo 2017,

che trova in allegato.” (doc. Z 71)

Con la decisione formale

del 13 settembre 2017, poi confermata in sede di opposizione (doc. Z 78),

l’amministrazione ha stabilito che il reddito da valido 2017 ammontava a fr.

87'965 (fr. 76'465 di salario base annuo + fr. 7’000/anno d’indennità per

turni + fr. 4'500/anno d’indennità classificazione __________), il quale,

confrontato con un reddito da invalido di fr. 76'465, dava un discapito

economico di fr. 11'500, pari a un grado d’invalidità del 13% (cfr. doc.

Z 73).

Pendente causa, la CO 1 ha

di nuovo interpellato la Divisione __________ della __________ con uno scritto

del seguente tenore:

" (…) Per

poter inoltrare la risposta al ricorso dell’assicurato (…) avrei bisogno le

seguenti informazioni:

reddito da invalido:

Dopo la decisione della CO 1 nel 2017, l’assicurato è stato di

nuovo promosso? Se sì, quale è il suo attuale reddito annuale?

Reddito da valido:

Senza l’infortunio nel 2012, il signor RI 1, nel 2017, sarebbe

stato incaricato nella funzione di __________? O magari sarebbe stato promosso?

Se sì, in quale funzione?

Senza l’infortunio nel 2012, il signor RI 1, nella funzione di __________

(o in un’altra funzione), quale reddito annuale di base avrebbe potuto

conseguire?

A quanto sarebbe ammontata nel 2017, l’indennità per __________

annuale che si sarebbe aggiunta al reddito annuale?

A quanto sarebbe ammontata nel 2017, l’indennità per turni media

annuale che si sarebbe aggiunta al reddito annuale? (…).” (doc. Z 79)

Questa la risposta fornita

dalla Divisione __________ il 18 settembre 2018:

" (…).

In merito, Le

illustriamo di seguito gli stipendi, le funzioni e le mutazioni avvenute per

il nostro colla01.01.2018

31.12.2018

5.

10.

80'313.00

__________

__________

Per quanto concerne l’indennità per __________ annuale, le

comunichiamo che a seguito dell’uniformazione delle condizioni di stipendio e

dei gradi del Corpo di Polizia __________ a quelli della Polizia __________,

dal mese di luglio 2016 non esiste più la distinzione fra esterno ed interno.

Per Sua informazione, la differenza salariale che può esserci è dovuta ad

un’eventuale attività a turni che è quantificabile in media per anno in circa

fr. 5'400.-- lordi.” (doc. Z 81)

In sede di risposta di

causa, la CO 1 ha postulato la reformatio in pejus della decisione su

opposizione impugnata, nel senso che la rendita d’invalidità in vigore venga

soppressa, anziché ridotta, a partire dal 1° ottobre 2017. In effetti, a suo

avviso, tenuto conto delle indicazioni fornite nel frattempo dal datore di

lavoro, il reddito da valido 2017 ammonterebbe a fr. 81'865 (fr. 76'465

di salario base annuo + fr. 5’400/anno d’indennità per turni), donde, dato un

reddito da invalido di fr. 76'465, un grado d’invalidità del 6.6%.

In corso di causa, il TCA

ha preso contatto con la Divisione __________ della __________, e ciò nei

seguenti termini:

" (…) La

procedura sub judice verte in particolare sull’entità del reddito da

valido al 1° gennaio 2017, dato necessario per determinare il grado

d’invalidità del signor RI 1.

Giusta l’art. 16 LPGA, il reddito da valido è definito come il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto ottenere se non fosse divenuto invalido.

La giurisprudenza federale stabilisce che il reddito da valido

deve essere valutato nel modo più concreto possibile, di modo che esso si

deduce di principio dal salario che l’assicurato realizzava prima

dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto dell’evoluzione dei salari

sino al momento della nascita del diritto alla rendita. Possibilità teoriche di

sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a meno che degli

indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al

riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che l’assicurato avrebbe

ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del proprio reddito, se non

fosse divenuto invalido.

Tenuto conto del quadro legislativo e giurisprudenziale appena

illustrato, vi invito cortesemente a rispondere alle seguenti domande:

1.

Al momento in

cui l’assicurato è rimasto vittima dell’infortunio del 15.9.2012 qual era il

suo salario annuo lordo in qualità di agente __________? Indicare p.f.

il salario lordo di base e, separatamente, gli ev. supplementi.

2.

Nell’ipotesi

in cui il signor RI 1 non si fosse infortunato, quale sarebbe stato

verosimilmente il suo salario annuo lordo nel 2017? Indicare p.f. il

salario lordo di base e, separatamente, gli ev. supplementi.

Nel rispondere a questa domanda, non

dovete indicare il salario concretamente percepito dall’assicurato nel 2017 ma

bensì quello che egli avrebbe ipoteticamente conseguito, con tutta

verosimiglianza, senza l’infortunio del 2012.

3.

Posto che a

partire dal luglio 2016 le condizioni retributive in seno alla Polizia __________

sono state uniformate a quelle della Polizia __________, vi sono stati dei casi

in cui l’uniformazione si è tradotta in una riduzione dello stipendio

percepito in precedenza? Se sì, in quali casi? Il signor RI 1 sarebbe rientrato

in uno di questi?” (doc. XIII)

Le risposte fornite dal

datore di lavoro sono state le seguenti:

" (…).

Risposta 1:

Le trasmettiamo una tabella riassuntiva

con gli stipend01.01.2015

__________

71'161.35

01.01.2016

__________

72'761.55

01.07.2016

__________

72'991.00

01.01.2017

__________

76’465.00

Per quanto concerne lo stipendio base annuo lordo del 2012, a

questo vanno aggiunte le indennità legate ai turni in qualità di agente __________

nel 2012 si calcolava una media di fr. 7'000.-- annui lordi.

Risposta 2 e 3:

Se il signor RI 1 non si fosse infortunato, avrebbe proseguito

probabilmente la sua attività come __________ anche per gli anni 2014, 2015 e fino

a giugno 2016 (dove invece è stato classificato come appuntato interno).

Per procedere all’inquadramento nella scala __________ si è tenuto

conto delle indennità legate alle funzioni che non sarebbe più state applicando

le direttive __________ e della differenza di indennità legate ai turni che il

personale operativo avrebbe perso secondo le aliquote __________ (di fatto le

indennità legate ai turni riconosciute dal __________ sono inferiori rispetto a

quelle adottate dalla __________). In nessun caso si è quindi verificata una

riduzione dello stipendio precedentemente percepito.

Pertanto, ipotizzando che il Signor RI 1 al 30 giugno 2016 fosse

stato classificato come appuntato esterno in 9+7 secondo il nostro ROD avrebbe

percepito uno stipendio annuo più elevato, delle indennità mirate e delle

indennità per turni che lo avrebbero portato dal 1. luglio 2016 nella nuova scala

cantonale a uno stipendio annuo lordo quantificabile in fr. 85'146.-- (pari

alla classe LORD 24+9). A questo va aggiunto un importo medio ipotetico per

agente di fr. 4'500.-- per indennità legate ai turni secondo i tariffari __________.”

(doc. XIV)

2.9

Chiamato ora a pronunciarsi

nella concreta evenienza, questo Tribunale constata innanzitutto che

l’amministrazione non pretende che la riduzione (rispettivamente soppressione) della

rendita d’invalidità in vigore troverebbe fondamento in un intervenuto

miglioramento dello stato di salute infortunistico. La CO 1 pretende piuttosto

che la revisione della rendita sarebbe giustificata da una modifica dei dati

economici considerati al momento in cui è stata costituita la rendita (cfr.

doc. Z 78, p. 6: “… Considerato tutto ciò si osserva che il reddito che

l’assicurato può tuttora realizzare è effettivamente aumentato, nonostante che

il danno alla salute è rimasto immutato. Ne segue quindi che dopo la decisione

di rendita del 2014, la capacità di guadagno dell’assicurato è migliorata ...”).

In secondo luogo, va rilevato

che contestata è unicamente l’entità del reddito da valido, ossia di

quel reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2017 qualora non

fosse subentrato il danno alla salute infortunistico. Le parti sono in effetti concordi

che il reddito da invalido (riferito sempre al 2017) ammonta a fr. 76'465

(cfr. doc. 78, p. 6 e doc. I, p. 6: “… per il reddito da invalido si sarebbe

dovuto considerare il salario lordo di fr. 5'881.95 per 13 mensilità, per un salario

annuale complessivo di fr. 76'465.35.” – il corsivo è del redattore).

Fatte queste premesse, il

TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sui dati salariali

comunicatigli in corso di causa dalla Divisione __________ della __________

(cfr. doc. XIV). Il datore di lavoro del ricorrente ha in particolare spiegato

che, a partire dal 1° luglio 2016, le condizioni retributive in seno alla

Polizia __________ sono state uniformate a quelle della Polizia __________ e,

soprattutto, che tale processo in nessun caso si è tradotto in una riduzione

dello stipendio precedentemente percepito.

Di conseguenza, nel caso

concreto, posto che, qualora non fosse rimasto vittima del noto infortunio, RI

1, al 30 giugno 2016, sarebbe stato classificato quale appuntato esterno nella

classe 9 + 7 aumenti della Scala salariale prevista dal Regolamento __________

(ciò che gli avrebbe permesso di percepire, oltre al salario base annuo

previsto, anche i supplementi legati al servizio esterno e ai turni), nella

scala salariale __________ 2016, egli sarebbe stato collocato nella classe 24 +

9.

aumenti, corrispondente a uno stipendio annuo lordo di fr. 85'146, al quale

si sarebbe dovuto ancora aggiungere il supplemento medio legato ai turni di fr.

4'500/anno.

È vero che il dato

salariale fornito dal datore di lavoro è riferito al 2016. Tuttavia, anche ammettendo

che il salario non sarebbe aumentato nel passaggio dal 2016 al 2017 (ipotesi

più favorevole all’amministrazione), ciò non permetterebbe comunque di confermare

la decisione su opposizione impugnata, così come verrà meglio dimostrato qui di

seguito.

Confrontando i fr.

89'646 (fr. 85'146 + fr. 4'500 di supplemento legato ai turni) al reddito

che l’insorgente ha realizzato nel 2017 lavorando quale appuntato del servizio

interno, fr. 76'465, il grado d’invalidità che si ottiene è del 14.70%,

arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

Ora, così come ha

giustamente sottolineato l’amministrazione (cfr. doc. Z 78, p. 7), la

giurisprudenza ammette l’intervento di una “notevole modificazione”, che

costituisce il presupposto per una revisione della rendita d’invalidità ai

sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, allorquando il grado dell’invalidità si

modifica di almeno 5 punti percentuali (cfr. DTF 140 V 85 consid. 4.3 e

133.

V 545 consid. 6.2).

Nella concreta evenienza,

il grado d’invalidità dell’assicurato si è modificato di soli 3 punti

percentuali rispetto a quello stabilito al momento in cui la rendita è stata

costituita (18% vs. 15%), ragione per la quale non sono dati i presupposti per

ridurre e, ancor meno, per sopprimere a far tempo dal 1° ottobre 2017 la

rendita d’invalidità in vigore, la quale va mantenuta, esattamente come lo

chiede il ricorrente.

L’assicuratore convenuto non

può essere seguito laddove pretende che la __________ venga di nuovo

interpellata affinché trasmetta “… copia della risoluzione del municipio o il

verbale di seduta, sulla quale base è stato deciso di procedere per tutti gli

agenti di polizia comunale all’inquadramento nella scala cantonale come

spiegato alla risposta ad 2 e 3 nella lettera del 14 febbraio 2019.” (doc.

XVII). In effetti, questa Corte non ha alcun motivo di dubitare che quanto le è

stato comunicato dalla Divisione __________ corrisponda a quanto deciso __________

per disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime retributivo

(uniformazione delle condizioni retributive a quelle in vigore per la Polizia __________).

D’altra parte, il datore di lavoro ha finalmente saputo fornire delle risposte

circostanziate, alla luce di un quadro giuridico ben definito (in proposito, si

veda lo scritto 7 febbraio 2019 del TCA – doc. XIII). Del resto, con

riferimento a quanto indicato nella risposta di causa a sostegno della domanda

di reformatio in pejus (cfr. doc. V, p. 8), la CO 1 avrebbe dovuto

rendersi conto che difficilmente l’assicurato nel 2017 avrebbe realizzato un

reddito da valido di soli fr. 81'865, allorquando, per il 2014, il medesimo

reddito era stato fissato in fr. 84'722.75 (cfr. doc. Z 44).

Da notare infine che, in

data 26 settembre 2018, la CO 1 ha emanato una (nuova) decisione formale,

mediante la quale ha soppresso il diritto alla rendita a far tempo dal 1°

ottobre 2018, a fronte di un grado d’invalidità del 2% (cfr. doc. Z 83).

Contro tale provvedimento

il patrocinatore dell’assicurato ha interposto opposizione (cfr. doc. Z 85).

La soppressione della

rendita dall’ottobre 2018 è dunque oggetto di una procedura amministrativa

distinta da quella sfociata nella causa sub judice. Questa Corte non è

legittimata a esaminare la legalità del provvedimento in questione, nel

rispetto del principio del doppio grado di giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto nel

senso che la decisione su opposizione impugnata è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti