35.2018.74
Negato diritto a ulteriori prestazioni sanitarie (fisioterapia) siccome disturbo presentato da assicurato (miogelosi) non d'origine infortunistica. Pure negato che le prestazioni dovessero essere assu
3 dicembre 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.74
mm
Lugano
3 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 luglio 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 giugno 2016, RI 1,
dipendente della __________ di __________ in qualità di responsabile __________
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto in
avanti dal monopattino con ricezione sulle mani.
A causa di questo evento,
l’assicurato ha riportato, secondo il rapporto 27 febbraio 2018 del dott. __________,
un’importante miogelosi del muscolo sottospinato della spalla sinistra (cfr.
doc. 18).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso (annunciato come bagatella) e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di gennaio
2018, all’amministrazione è pervenuta una prescrizione di fisioterapia riferita
a disturbi posti ancora in relazione con l’evento infortunistico del giugno
2016 (doc. 5).
Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 aprile 2018,
l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenuta
l’assenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento traumatico del 29
giugno 2016 e la problematica alla spalla sinistra (doc. 20).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 23), in data 23 luglio
2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 33).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21
agosto 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto, in via
principale, che l’CO 1 venga condannato ad assumere i costi di due cicli di
fisioterapia e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché disponga una perizia medica neutra.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente contesta innanzitutto che l’assicuratore potesse, con
decisione formale dell’aprile 2018, “… negare la copertura di cure già fatte,
tra l’altro analoghe ad altre invece accolte, e ciò a valere con effetto
retroattivo. La decisione di diniego di copertura può avere effetto ex nunc
e pro futuro (DTF 130 V 380).
D’altro canto, egli
rimprovera all’amministrazione di aver negato la copertura dei costi di
fisioterapia fondandosi essenzialmente sul solo parere del proprio medico
fiduciario, il quale “… non ha mai visitato il ricorrente, ha espresso un
parere meramente teorico (dando un descrittivo di carattere generale), senza
alcuna afferenza con il caso concreto in esame. A suo avviso, il Tribunale
dovrebbe per contro fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico
curante, la quale “… risponde chiaramente ai requisiti posti dalla
giurisprudenza del Tribunale federale per quanto attiene alla sua forza
probante di un rapporto medico. Questo rapporto conferma il nesso causale tra
l’infortunio del 29.6.2016, i dolori notificati e la necessità delle cure ora
in discussione.” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In replica, la patrocinatrice
dell’assicurato si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. doc. VII).
L’istituto convenuto si è
espresso al riguardo in data 11 ottobre 2018 (doc. IX).
2.1. L’oggetto litigioso è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato o meno a negare
all’assicurato le prestazioni sanitarie, concretamente si tratta di due cicli
di fisioterapia svolti a cavallo degli anni 2017/2018.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio,
segnatamente alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o,
previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché
alla cura ambulatoriale in ospedale (lett. a), ai medicamenti e alle analisi
ordinati dal medico o dal dentista (lett. b), alla cura, al vitto e alloggio in
sala comune ospedaliera (lett. c), alle cure complementari e a quelle balneari
prescritte dal medico (lett. d), nonché ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti
per la sua guarigione (lett. e).
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In
virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere
l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni
non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.6. Nel caso di specie, il
ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione impugnata andrebbe annullata
per il motivo che l’amministrazione ha rifiutato la copertura dei costi di fisioterapia
con effetto retroattivo (cfr. doc. I, p. 4).
Il TCA constata che
l’assicurato ha svolto i cicli di fisioterapia in questione tra ottobre 2017 e gennaio
2018 (cfr. doc. D e doc. I, p. 2 s.) e che l’amministrazione ha emanato la
decisione di rifiuto delle prestazioni in data 17 aprile 2018 (doc. 20).
L’esito non può però
essere quello che auspica l’insorgente.
In effetti, dalle carte
processuali emerge che l’assicuratore ha ricevuto la prescrizione di
fisioterapia 12 ottobre 2017 della dott.ssa __________ soltanto in data 15
gennaio 2018 (doc. 5), allorquando era già in corso il secondo ciclo di fisioterapia.
In queste condizioni, è
per forza di cose che esso ha deciso in merito all’assunzione dei costi soltanto
una volta terminata la terapia. In questo contesto, non può neppure essere
ignorato che, con scritto del 25 gennaio 2018, l’amministrazione ha comunicato
all’assicurato di non essere ancora in grado di esprimersi “… definitivamente
sull’ammontare delle prestazioni assicurative. Non appena avremo svolto gli
accertamenti necessari, la informeremo sulle prestazioni da noi dovute.” (doc.
6).
A prescindere da quanto
precede, è utile segnalare che, con la DTF 133 V 57 (= SVR 2007 UV Nr. 13),
l’Alta Corte ha stabilito che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e
l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In
particolare, è stato precisato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente,
visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono
prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione. In quel caso, il TFA ha
ritenuto corretto il modo di procedere dell’assicuratore che, con decisione
formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito che i disturbi alla schiena
accusati da un assicurato non si trovavano più in relazione di causalità con
l’evento traumatico, a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF aveva
posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio 2003 e
all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.
D’altro canto, secondo
questa Corte, il ricorrente non può nemmeno invocare la propria buona fede per
il fatto che l’istituto resistente aveva già assunto i costi di un ciclo di
fisioterapia effettuato nel 2016, appena dopo l’infortunio (cfr. doc. I, p. 6).
Infatti, in una sentenza 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 consid. 3.2.2,
riguardante il caso in cui un assicuratore contro gli infortuni che aveva assunto
Fatti
i costi di fisioterapia per un periodo di ben 27 anni, il Tribunale
federale ha precisato che da un precedente rimborso dei costi non è consentito
concludere a un successivo obbligo a prestazioni dell’assicuratore. Da ciò non
ne risulta neppure una concreta garanzia di prestazione, atta a generare un
diritto fondato sul principio della buona fede.
2.7. Nella concreta evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicuratore LAINF ha
fondato la decisione su opposizione impugnata, sul parere enunciato dal
dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia.
Chiamato dall’amministrazione
a pronunciarsi, con apprezzamento del 6 aprile 2018, il medico __________ ha
affermato che la diagnosi di miogelosi riferita a un infortunio accaduto nel
2016, non è costitutiva di un danno post-traumatico. Egli ha al riguardo
precisato che la miogelosi rappresenta una reazione muscolare a mal movimento
cronico oppure a un’alterazione funzionale. Per poter ammettere l’insorgenza di
una ricaduta avrebbe dovuto essere oggettivata la presenza di una lesione
strutturale, ciò che non è però stato il caso (doc. 19).
Nel frattempo,
l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata 9 aprile 2018, del suo
medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina generale, in base alla
quale la diagnosticata miogelosi del muscolo sottospinato della spalla
sinistra, che ha reso necessaria l’esecuzione dei cicli di fisioterapia
contestati, si troverebbe “… in relazione all’incidente del 2016 (apparsi al
momento dell’incidente, mai presentati in precedenza, mai scomparsi
completamente, nella stessa sede e con le stesse caratteristiche dei dolori
iniziali).” (doc. 18).
In data 4 giugno 2018, il
dott. __________ ha sostenuto che le obiezioni contenute nell’atto di
opposizione non sono atte a modificare le conclusioni di cui al suo
apprezzamento dell’aprile 2018 e che il rapporto del dott. __________ “… non
evidenzia una causa infortunistica, né pone una diagnosi chiara.” (doc. 32).
2.8. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
Considerandi
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Chiamato a pronunciarsi,
tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio
sull’apprezzamento espresso dal medico __________, specialista proprio nella
materia che qui interessa, secondo il quale la diagnosi che ha determinato la
necessità di sottoporsi alla fisioterapia – una miogelosi – non può essere
ritenuta una conseguenza naturale dell’evento infortunistico occorso nel giugno
2016.
Il parere del dott. __________
risulta convincente in particolare laddove afferma che la miogelosi è una reazione
muscolare a un movimento viziato oppure a un’alterazione funzionale (in questo
caso della spalla sinistra) e che - in assenza di un danno strutturale di
natura traumatica a cui imputare il movimento viziato o l’alterazione
funzionale - non può essere ammesso un nesso causale con il sinistro
assicurato. Secondo il lessico di ortopedia e di chirurgia infortunistica del
PD dott. Martin Engelhardt (ed.), le miogelosi (“Muskelhartspann”) si
formano spesso nella muscolatura che lavora in modo statico, quale quella del
collo e della schiena. Esse sono provocate da una locale ipossia con accumulo
di metaboliti a seguito di un sovraccarico e/o di un carico viziato. Non
raramente le miogelosi si accompagnano a fasi di tensione psichica.
Questa Corte non ignora
che il medico curante dell’assicurato fa valere la tesi contraria, tuttavia la
motivazione che egli ha fornito al riguardo – disturbi da imputare all’infortunio
in quanto insorti al momento dell’incidente, mai presentati in precedenza, mai
scomparsi completamente, nella stessa sede e con le stesse caratteristiche di
quelli iniziali -, non appare atta a suscitare dei dubbi, nemmeno lievi, circa
la correttezza dell’apprezzamento del medico __________.
Da un lato, va segnalato
che l’infortunio del 29 giugno 2016 è stato annunciato a titolo di bagatella,
visto che aveva comportato soltanto delle cure sanitarie (e non un’incapacità
lavorativa). L’CO 1 aveva perciò corrisposto le proprie prestazioni –
segnatamente, assunto i costi di un ciclo di fisioterapia – senza approfondire
oltre l’eziologia dei disturbi (cfr. doc. 1 e 2). In questo contesto, e con
riferimento alla motivazione fornita dal curante, è inoltre utile ricordare che
la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di
questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che
per il solo fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute
non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile
dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio
(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der
Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus
dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen
Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel
"post hoc, ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)
ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich
nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22
giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998,
p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41; STCA 35.2017.60 dell'8 settembre 2016, consid. 2.5 in
fine).
Dall’altro, non può essere
ignorato che il ricorrente ha dovuto di nuovo far capo a prestazioni sanitarie
soltanto nel mese di ottobre 2017 - trascorso dunque oltre un anno dalla
chiusura del caso iniziale -, durante il quale non risulta che egli sia stato
sottoposto a specifiche misure terapeutiche né abbia presentato un’incapacità
lavorativa. Ora, secondo la giurisprudenza, una ricaduta viene assunta da un
assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i
disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti,
ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un
trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).
In esito a tutto quanto
precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla sinistra
che hanno determinato la necessità per l’assicurato di sottoporsi a due cicli
di fisioterapia tra l’ottobre 2017 e il gennaio 2018, costituissero una
conseguenza naturale dell’infortunio accadutogli il 29 giugno 2016.
In queste condizioni,
posto che l’CO 1 era legittimato a rifiutare la copertura dei costi di
fisioterapia, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti