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Decisione

35.2018.74

Negato diritto a ulteriori prestazioni sanitarie (fisioterapia) siccome disturbo presentato da assicurato (miogelosi) non d'origine infortunistica. Pure negato che le prestazioni dovessero essere assu

3 dicembre 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di fisioterapia per un periodo di ben 27 anni, il Tribunale

federale ha precisato che da un precedente rimborso dei costi non è consentito

concludere a un successivo obbligo a prestazioni dell’assicuratore. Da ciò non

ne risulta neppure una concreta garanzia di prestazione, atta a generare un

diritto fondato sul principio della buona fede.

2.7. Nella concreta evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicuratore LAINF ha

fondato la decisione su opposizione impugnata, sul parere enunciato dal

dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Chiamato dall’amministrazione

a pronunciarsi, con apprezzamento del 6 aprile 2018, il medico __________ ha

affermato che la diagnosi di miogelosi riferita a un infortunio accaduto nel

2016, non è costitutiva di un danno post-traumatico. Egli ha al riguardo

precisato che la miogelosi rappresenta una reazione muscolare a mal movimento

cronico oppure a un’alterazione funzionale. Per poter ammettere l’insorgenza di

una ricaduta avrebbe dovuto essere oggettivata la presenza di una lesione

strutturale, ciò che non è però stato il caso (doc. 19).

Nel frattempo,

l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata 9 aprile 2018, del suo

medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina generale, in base alla

quale la diagnosticata miogelosi del muscolo sottospinato della spalla

sinistra, che ha reso necessaria l’esecuzione dei cicli di fisioterapia

contestati, si troverebbe “… in relazione all’incidente del 2016 (apparsi al

momento dell’incidente, mai presentati in precedenza, mai scomparsi

completamente, nella stessa sede e con le stesse caratteristiche dei dolori

iniziali).” (doc. 18).

In data 4 giugno 2018, il

dott. __________ ha sostenuto che le obiezioni contenute nell’atto di

opposizione non sono atte a modificare le conclusioni di cui al suo

apprezzamento dell’aprile 2018 e che il rapporto del dott. __________ “… non

evidenzia una causa infortunistica, né pone una diagnosi chiara.” (doc. 32).

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

Considerandi

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Chiamato a pronunciarsi,

tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio

sull’apprezzamento espresso dal medico __________, specialista proprio nella

materia che qui interessa, secondo il quale la diagnosi che ha determinato la

necessità di sottoporsi alla fisioterapia – una miogelosi – non può essere

ritenuta una conseguenza naturale dell’evento infortunistico occorso nel giugno

2016.

Il parere del dott. __________

risulta convincente in particolare laddove afferma che la miogelosi è una reazione

muscolare a un movimento viziato oppure a un’alterazione funzionale (in questo

caso della spalla sinistra) e che - in assenza di un danno strutturale di

natura traumatica a cui imputare il movimento viziato o l’alterazione

funzionale - non può essere ammesso un nesso causale con il sinistro

assicurato. Secondo il lessico di ortopedia e di chirurgia infortunistica del

PD dott. Martin Engelhardt (ed.), le miogelosi (“Muskelhartspann”) si

formano spesso nella muscolatura che lavora in modo statico, quale quella del

collo e della schiena. Esse sono provocate da una locale ipossia con accumulo

di metaboliti a seguito di un sovraccarico e/o di un carico viziato. Non

raramente le miogelosi si accompagnano a fasi di tensione psichica.

Questa Corte non ignora

che il medico curante dell’assicurato fa valere la tesi contraria, tuttavia la

motivazione che egli ha fornito al riguardo – disturbi da imputare all’infortunio

in quanto insorti al momento dell’incidente, mai presentati in precedenza, mai

scomparsi completamente, nella stessa sede e con le stesse caratteristiche di

quelli iniziali -, non appare atta a suscitare dei dubbi, nemmeno lievi, circa

la correttezza dell’apprezzamento del medico __________.

Da un lato, va segnalato

che l’infortunio del 29 giugno 2016 è stato annunciato a titolo di bagatella,

visto che aveva comportato soltanto delle cure sanitarie (e non un’incapacità

lavorativa). L’CO 1 aveva perciò corrisposto le proprie prestazioni –

segnatamente, assunto i costi di un ciclo di fisioterapia – senza approfondire

oltre l’eziologia dei disturbi (cfr. doc. 1 e 2). In questo contesto, e con

riferimento alla motivazione fornita dal curante, è inoltre utile ricordare che

la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di

questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che

per il solo fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute

non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile

dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio

(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der

Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus

dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen

Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel

"post hoc, ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)

ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich

nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22

giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach

Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998,

p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41; STCA 35.2017.60 dell'8 settembre 2016, consid. 2.5 in

fine).

Dall’altro, non può essere

ignorato che il ricorrente ha dovuto di nuovo far capo a prestazioni sanitarie

soltanto nel mese di ottobre 2017 - trascorso dunque oltre un anno dalla

chiusura del caso iniziale -, durante il quale non risulta che egli sia stato

sottoposto a specifiche misure terapeutiche né abbia presentato un’incapacità

lavorativa. Ora, secondo la giurisprudenza, una ricaduta viene assunta da un

assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i

disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti,

ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un

trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

In esito a tutto quanto

precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla sinistra

che hanno determinato la necessità per l’assicurato di sottoporsi a due cicli

di fisioterapia tra l’ottobre 2017 e il gennaio 2018, costituissero una

conseguenza naturale dell’infortunio accadutogli il 29 giugno 2016.

In queste condizioni,

posto che l’CO 1 era legittimato a rifiutare la copertura dei costi di

fisioterapia, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti