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Decisione

35.2018.75

Provvedimenti sanitari (neuromodulatore spinale). Revisione della rendita in vigore. Entità della menomazione dell'integrità (infortunio occorso prima dell'entrata in vigore della LAINF)

3 luglio 2019Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi a livello del rachide cervicale, il TCA constata che nemmeno il

rappresentante del ricorrente sostiene che essi sarebbero in qualche modo

addebitabili al sinistro del 1980, il quale non ha interessato quella parte del

corpo. D’altro canto, nella misura in cui l’avv. RA 1 sostiene che la

problematica in questione costituirebbe una conseguenza naturale

dell’infortunio del maggio 2008 (opinione che parrebbe del resto essere

condivisa anche dal chirurgo ortopedico dott. __________ – doc. XXIII 1:

“Sindrome cervico-vertebrale postraumatica dopo incidente da decelerazione”)

(cfr. doc. X: “Il pregiudizio alle vertebre [cervicali, n.d.r.] risulta poi

effettivamente assicurato dalla CO 1 (9) ed in concreto con il numero di sinistro

__________.” – il corsivo è del redattore), questo aspetto esula dall’oggetto

litigioso, così come è definito dalla decisione impugnata. In questo senso, va

segnalato che, a fronte della richiesta di copertura dei costi legati

all’intervento di decompressione e stabilizzazione cervicale eseguito il 23

novembre 2018 (cfr. doc. XXIII 1), con comunicazione del 29 ottobre 2018,

l’amministrazione ne ha rifiutato l’assunzione, negando l’esistenza di una

relazione causale certa o probabile con l’evento del 1° maggio 2008 (allegato

al doc. XVI). Visto il disaccordo manifestato dall’assicurato al riguardo, l’CO

1 dovrà quindi procedere, sempre che nel frattempo non vi abbia già provveduto,

a emanare una decisione formale ex art. 49 LPGA.

In esito a tutto quanto

precede, nella misura in cui l’insorgente chiede che l’assicuratore convenuto

sia tenuto a riconoscere la propria responsabilità in relazione ai disturbi

localizzati al rachide lombo-sacrale, la sua impugnativa va respinta. Deve

invece essere dichiarata irricevibile nella misura in cui vi si pretende che

l’amministrazione assuma la problematica cervico-brachiale.

2.4. RI 1 chiede, in secondo

luogo, che l’istituto assicuratore resistente si assuma i costi legati al

neuromodulatore spinale, il cui impianto verrebbe consigliato dai suoi medici

curanti specialisti (doc. I, p. 28).

Secondo l’art. 10 cpv. 1

LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio,

segnatamente ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione

(lett. e).

Per “mezzi ed agli

apparecchi occorrenti per la sua guarigione” s’intendono gli strumenti

terapeutici che non sono né dei medicamenti né delle analisi né dei mezzi

ausiliari volti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale (art. 11

LAINF). Si tratta segnatamente delle protesi e dei mezzi ausiliari provvisori

(ad esempio, le stampelle), come pure degli apparecchi considerati quali cure

fornite da un medico o facenti parte integrante del trattamento (cfr., in

questo senso, A. Ghélew/O. Ramelet/J.-B. Ritter, Commentaire de la loi sur

l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 74; KOSS – Hürzeler/Kieser, art.

10 LAINF, n. 13; M. Lanz, Leistungen und Grundsätze im Hilfsmittelrecht der

schweizerischen Sozialversicherung, in SZS 2016, p. 116, n. 179).

Nella concreta evenienza,

secondo questa Corte, il neurostimolatore spinale rientra proprio nella

categoria di prestazioni di cui alla lett. e dell’art. 10 cpv. 1 LAINF (e non

in quella dei mezzi ausiliari), tenuto conto che prevale l’aspetto terapeutico

(del resto, secondo i medici curanti specialisti, il neurostimolatore

servirebbe da alternativa alla farmacoterapia), rispetto a quello consistente

nella compensazione di un pregiudizio fisico o funzionale.

La cura deve essere

medicalmente indicata e scientificamente riconosciuta (KOSS – Hürzeler/Kieser,

art. 10 LAINF, n. 8)

Nella presente

fattispecie, va innanzitutto precisato che da parte del dott. __________,

Responsabile del Centro __________, è stata posta per il momento l’indicazione

per un semplice “test di neurostimolazione”, i cui esiti dovrebbero

ancora essere oggetto di valutazione (su questo aspetto, si veda il referto 17

agosto 2011 del dott. __________ – allegato al doc. XVIII: “Lo stimolatore

provvisorio consentirebbe di valutare l’efficacia di una stimolazione

elettrica, al fine di mascherare i dolori urenti, che il paziente avverte

all’arto inferiore destro. Nel caso in cui il risultato fosse soddisfacente si

potrebbe allora procedere ad un impianto definitivo.”), e non per l’impianto

vero e proprio di un neurostimolatore spinale (cfr., ad esempio, il doc. 453 –

fasc. 6: “Resto quindi convinto che l’unica soluzione che potrebbe consentire

al pz un netto miglioramento della qualità di vita riducendo i dolori

neuropatici, sia la possibilità di un test di neurostimolazione dei gangli

dorsali delle radici del nervosciatico.”).

D’altra parte, dalle carte

processuali si evince che l’indicazione a sottoporre il ricorrente alla terapia

proposta dal dott. __________ è stata approfonditamente discussa dal dott. __________

e dal PD dott. __________, nel loro apprezzamento neurologico del 7 marzo 2018

(doc. 461 – fasc. 6).

In quel documento, i

fiduciari dell’CO 1 hanno negato l’indicazione tanto per l’impianto di un

neurostimolatore spinale quanto per un test di neurostimolazione (“Es besteht

daher weder eine gesicherte Indikation zur Implantation eines epiduralen

Neurostimulators noch zu einer Teststimulation.”). Essi hanno in particolare

osservato che, secondo le linee guida in vigore (“AWMF-Register Nr. 041/002”

elaborate con la partecipazione della Federazione europea delle associazioni di

neurologia, della quale fa pure parte la Società svizzera di neurologia), la

neurostimolazione è sicuramente indicata in caso di CRPS e di “failed

back surgery syndrom” con sintomatologia dolorosa prevalentemente

radicolare. Per dolori neuropatici di altro genere esistono finora soltanto

degli studi limitati con esito positivo, e ciò in relazione alla nevralgia

post erpetica, alla neuropatia diabetica, ai dolori fantasma

e alle lesioni incomplete del plesso, con raccomandazione “aperta” (non

sicura) secondo le succitate linee guida. Pertanto, per il trattamento di

una sindrome algica neuropatica dopo lesione traumatica del nervo sciatico non

esiste al momento alcuna evidenza scientifica sicura.

Inoltre, sempre secondo i

dottori __________ e __________, nel caso di specie, l’assicurato presenta un

quadro algico che va ampiamente al di là del territorio d’innervazione del

nervo sciatico destro con, attualmente in primo piano, dolori lombo-sacrali,

dolori cervicali con irradiazione alle due braccia, gonalgie bilaterali, come

pure dolori all’arto inferiore destro in presenza di una trombosi venosa

post-operatoria con stato edematoso. Va considerato inoltre che i blocchi

periradicolare eseguiti nel frattempo hanno avuto scarso successo, come lo ha

pure avuto la neurolisi del nervo sciatico effettuata nel 2015 nel quadro

dell’intervento d’impianto della protesi dell’anca destra.

A loro avviso, dalla

documentazione a disposizione emerge quindi un quadro clinico sostanzialmente

invariato, il cui trattamento non è più focalizzato prevalentemente su una

sindrome algica neuropatica dopo lesione traumatica del nervo sciatico ma

piuttosto su una sindrome algica diffusa con indizi a favore di una chiara

estensione dei disturbi, anche nel senso di una possibile sindrome da dolore

somatoforme.

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale constata che quanto indicato dai neurologi di

fiducia dell’amministrazione corrisponde in effetti a quanto risulta dalle

linee guida della Federazione europea delle associazioni di neurologia,

consultabili sul sito web www.awmf.org., in base alle quali l’indicazione a

sottoporsi a un impianto di neurostimolazione spinale è ammessa in relazione a

numero limitato di patologie, diverse da quella presentata da RI 1 (una lesione

traumatica del nervo sciatico destro). Pertanto, nella misura in cui il dott. __________

(e con lui la dott.ssa __________, spec. FMH in neurologia) ritiene utile

sottoporre l’assicurato a quel trattamento, il suo parere diverge dalle linee

guida appena menzionate e, pertanto, non appare atto a generare dei dubbi,

nemmeno lievi, circa la fondatezza della valutazione enunciata dai dottori __________

e __________.

In corso di causa, il

patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti alcuni articoli scientifici

che dovrebbero dimostrare l’efficacia in concreto del proposto neurostimolatore

spinale (cfr. allegati al doc. XVIII).

Attentamente esaminati i

documenti prodotti, il TCA non ritiene che ciò sia il caso.

Intanto, nessuno degli

articoli tratta specificatamente del danno alla salute per il quale il

neurostimolatore verrebbe impiantato al ricorrente. In effetti, cinque

riguardano pazienti affetti da neuropatia diabetica (patologia per la

quale le linee guida prevedono una raccomandazione “aperta”) (cfr. doc. AA 1.6,

1.7, 1.8, 1.10 e l’articolo “Sustained treatment effect of spinal cord

stimulation …, non numerato), uno tre pazienti affetti da, rispettivamente, neuropatia

periferica diabetica, neuropatia periferica cronica post HIV e neuropatia

periferica cronica secondaria a trattamento chemioterapico (cfr. doc. AA

1.9), uno pazienti affetti da CRPS (affezione per la quale le linee

guida prevedono un’indicazione sicura) (cfr. doc. AA 1.5) e uno pazienti che

presentavano dolori neuropatici secondari a un’operazione di ernia del disco (“failed

back surgery syndrom”, per la quale le linee guida prevedono un’indicazione

sicura) (cfr. doc. AA 1.4).

L’articolo prodotto sub

doc. AA 1.3 ha, per ammissione dei suoi stessi autori, un valore scientifico

limitato nella misura in cui lo studio in questione ha riguardato un solo

centro e, di conseguenza, un numero ridotto di pazienti.

L’articolo di cui al doc.

AA 1.2 è una sintesi della letteratura pubblicata in MEDLINE e Google Scholar

in merito a pazienti affetti da dolore dell’arto fantasma, da CRPS,

da “failed back surgery syndrom” e da dolore neuropatico secondario a

ernioraffia. Gli autori hanno affermato che i risultati sono finora

incoraggianti, con successi nel trattamento del dolore post-operatorio, della

CRPS e del dolore fantasma. La cura della “failed back surgery syndrom”

si è invece rivelata meno efficace. A loro avviso, la terapia è ancora recente

e risultati sul lungo periodo non sono ancora disponibili.

L’articolo di cui al doc.

AA 1.1 riguarda uno studio che descrive gli effetti della neurostimolazione

spinale su un periodo di 12 mesi e che ha visto coinvolti 51 soggetti affetti

soprattutto da “failed back surgery syndrom” (16 pazienti), da CRPS

(11), da dolore cronico post-operatorio (9) e da dolore di origine

discale (4).

Infine, quanto è stato

prodotto sub doc. AA 1.11 – un documento edito dall’__________ in cui

vengono presentati i diversi metodi di neuromodulazione e degli articoli di

stampa in cui vengono descritte le attività del Centro __________ – ha

carattere meramente divulgativo e non è atto a sminuire il valore probatorio

attribuito all’apprezzamento dei dottori __________ e __________ (lo stesso

valga per l’articolo di giornale di cui al doc. XXV 2).

Sulla scorta di quanto

precede, l’impugnativa presentata dall’assicurato non merita accoglimento

nemmeno nella misura in cui è chiesta la condanna dell’amministrazione ad

assumere i costi legati all’impianto di un neurostimolatore spinale.

2.5. In terzo luogo, il ricorrente

sostiene che le conseguenze dell’infortunio accadutogli nel 2009

giustificherebbero una revisione della rendita d’invalidità in vigore con

conseguente ricalcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 24 OAINF (doc.

I, p. 29).

A tale proposito, questo

Tribunale ricorda semplicemente di aver già chiarito con la sentenza 35.2011.9

del 12 dicembre 2012 consid. 2.12, cresciuta incontestata in giudicato, che

l’infortunio del 2009 ha giocato un ruolo causale soltanto sino al 31 ottobre

2009, ragione per la quale esso non può giustificare una revisione ex art. 17

LPGA della rendita d’invalidità assegnata a suo tempo a dipendenza dell’evento

traumatico del 1980 (ciò che esclude a priori l’applicazione dell’art.

24 cpv. 4 OAINF; in questo contesto, è utile segnalare che, in una sentenza U

144/04 del 28 febbraio 2005 consid. 3.3, la Corte federale ha stabilito che,

quando un caso d’infortunio è stato chiuso per causalità naturale estinta, la

persona assicurata non può più pretendere delle prestazioni in ragione di una

ricaduta o di sequele tardive ai sensi dell’art. 11 OAINF).

Sempre in quella sede, il

TCA ha pure precisato, con riferimento alla giurisprudenza federale (DTF 118 V

293), che in caso di revisione della rendita d’invalidità in vigore a seguito

di ricaduta o di conseguenza tardiva, non è il guadagno annuale ottenuto

immediatamente prima che determina il calcolo della rendita, ma quello conseguito

dall’assicurato prima dell’infortunio (nel caso di specie fr. 20'800; cfr.

doc. 431 – fasc. 3).

Anche questa pretesa

dell’assicurato si rivela pertanto infondata.

2.6. Da ultimo, RI 1 censura la

circostanza che l’amministrazione gli ha negato la revisione della rendita

d’invalidità in vigore dipendente dall’infortunio del 1980, sostenendo che il

suo stato di salute sarebbe nel frattempo peggiorato. D’altra parte, egli

contesta pure l’entità dell’IMI assegnatagli per i postumi del medesimo sinistro

(cfr. doc. I, p. 28).

2.6.1. Revisione della rendita

in vigore?

2.6.1.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,

se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente,

oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata

ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il

grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF -

analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga

all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in

cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e

non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata

viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid.

1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante

giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si

applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.6.1.2. L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF

130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116 consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.6.1.3. Il mutamento deve, inoltre,

essere notevole.

Secondo la giurisprudenza

resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere

apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,

un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità

del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75%

(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.6.1.4. Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.6.1.5. La questione di sapere se si è

prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108

consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21

gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto

nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.6.1.6. Nella presente fattispecie, con

la pronunzia 35.2011.9 del 12 dicembre 2012, il TCA ha negato che, a seguito

della ricaduta annunciata nel 2008, in cui si era poi inserito l’evento

infortunistico dell’aprile 2009, fossero adempiuti i presupposti per procedere

a una revisione della rendita d’invalidità riconosciuta all’assicurato a

dipendenza dell’infortunio accaduto il 15 agosto 1980, e ciò in base alle

considerazioni seguenti:

" (…)

Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte constata che la rendita

di invalidità in vigore, del 50%, era stata originariamente fissata in funzione

del discapito di rendimento nella professione di meccanico d’auto (cfr. doc. 55

e doc. 59). Il grado di invalidità del 50% era poi stato più volte confermato

in sede di revisione della rendita, rispettivamente di chiusura di ricaduta,

anche dopo che RI 1 aveva rilevato il garage di suo padre (cfr. doc. 69, doc.

70, doc. 79, doc. 116, doc. 145 e doc. 183) e dopo che egli era entrato alle

dipendenze della ditta __________ (cfr. allegato al doc. 209).

Nel contesto della ricaduta annunciata nel 2008,

in cui si é inserito l’infortunio occorso all’assicurato nel mese di aprile

2009 (che, come visto, ha esplicato i propri effetti soltanto sino alla fine

del mese di ottobre 2009 - cfr. il consid. 2.6.), il chirurgo ortopedico dott. __________,

a margine della visita fiduciaria di controllo del 30 settembre 2009,

ha dichiarato che lo stato infortunistico refertato in occasione della visita

fiduciaria dell’agosto 1989 non era nel frattempo peggiorato “in modo

impressionante”, attestando una ripresa lavorativa nei limiti della rendita in

vigore, pertanto in misura del 50%, a far tempo dal 1° novembre 2009 (cfr. doc.

346, p. 5).

La perizia elaborata dal __________ non consente a

questa Corte di giungere a una conclusione diversa da quella ritenuta dal

medico __________ dell’CO 1. In effetti, se é vero che gli esperti giudiziari

hanno riscontrato un peggioramento della situazione neurologica, nel senso di

un incremento dei dolori neuropatici, occorre considerare che essi hanno pure

riconosciuto che, quale direttore (e proprietario) della __________,

organizzando l’attività in funzione dei propri bisogni, RI 1 potrebbe lavorare

con un pensum del 50% (cfr. doc. XXV, p. 32). Se ne

deduce pertanto che, nonostante l’asserito aggravamento, l’esigibilità

lavorativa non ha di fatto subito sostanziali modifiche rispetto al passato.

Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene

senz’altro esigibile, grazie alla sua particolare posizione in seno alla

ditta __________, che il ricorrente proceda a riorganizzare il lavoro, in modo

tale che le mansioni meno confacenti vengano assunte da altri dipendenti.

(…).

Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve

concludere che le condizioni richieste dalla giurisprudenza per poter procedere

a una revisione della rendita di invalidità (cfr. consid. 2.8.), non sono

adempiute.” (doc. 431, consid. 2.11. – fasc. 3)

A chiusura della ricaduta

assunta a dipendenza degli interventi menzionati al considerando 1.4., con la

decisione formale del 16 aprile 2018, l’istituto assicuratore ha in particolare

dichiarato che “dagli accertamenti medici esperiti è risultato che non è

subentrato un peggioramento dei postumi infortunistici dal lato neurologico,

ossia della capacità di guadagno. Pertanto il tasso di rendita del 50% in

vigore non viene modificato. (…).” (doc. 464 – fasc. 6).

Dalle carte processuali si

evince che la questione di sapere se l’esigibilità lavorativa alla base della

rendita d’invalidità in vigore, si è nel frattempo modificata rispetto alla

situazione esistente al momento dell’ultima revisione della medesima, oppure

no, è stata oggetto di approfondimento da parte dei medici di fiducia dell’amministrazione.

In effetti, in occasione

della visita __________ di controllo del 29 settembre 2017, refertato un quadro

compatibile con una neuropatia periferica da nota lesione traumatica del nervo

sciatico destro e dopo protesizzazione dell’anca destra con buona ripresa

funzionale, il dott. __________ si è pronunciato nei seguenti termini a

proposito dell’esigibilità lavorativa:

" (…) Per

quanto riguarda la situazione dell’anca destra, oggetto principale dell’attuale

visita, la situazione appare stabilizzata a distanza di circa due anni

dall’intervento di protesizzazione dell’anca. In considerazione dei rapporti

dell’ortopedico curante dott. med. __________ e della visita odierna si ritiene

il quadro stabilizzato con buon recupero funzionale. L’intervento all’anca

destra è intervenuto su uno stato di coxartrosi post-traumatica, non ha

modificato in modo apprezzabile la funzionalità articolare che appare buona

dopo l’intervento di protesizzazione.

Il quadro neurologico periferico legato alla lesione del nervo

ischiatico appare dal punto di vista obbiettivo e in base alla vista odierna

sostanzialmente sovrapponibile alle visite precedenti.

In considerazione della sostanziale sovrapponibilità del quadro

obbiettivo si ritiene pertanto di poter confermare l’esigibilità a suo tempo

espressa.” (doc. 440, p. 6 – fasc. 6 – il corsivo è del redattore)

Questo invece il parere

dei dottori __________ e __________, contenuto nel loro apprezzamento del 7

marzo 2018:

" (…) Auf

neurologischem Fachgebiet gibt es keine Begründung für eine Veränderung der

bislang auf 50% eingeschätzten Arbeitsfähigkeit. Hinzuweisen ist aus

neurologischer Sicht aufgrund der rechtsseitigen Beinschwäche, dass es Auflagen

hierbei zu beachten gibt, wie die Unfähigkeit des Zurücklegens langer Strecken

(über 200 m), das Arbeiten überwiegend im Stehen und das Arbeiten auf Leitern

und Gerüsten, was wegen der Funktionseinschränkungen nicht möglich ist.” (doc.

461, p. 8 – fasc. 6 – il corsivo è del redattore)

Ricordato che entrano qui

in discussione soltanto i disturbi infortunistici, addebitabili al sinistro del

1980 (e che occorre dunque fare astrazione, in particolare, dalle problematiche

interessanti il rachide lombare e cervicale, le ginocchia e da quella

psichica), questo Tribunale non vede alcuna valida ragione per discostarsi

dalla valutazione espressa dai fiduciari dell’CO 1, secondo i quali lo stato di

salute infortunistico dell’assicurato non è peggiorato né dal profilo

ortopedico né da quello neurologico, in misura tale da giustificare una modifica

nell’esigibilità lavorativa a suo tempo stabilita (in occasione della chiusura

della ricaduta del 2008).

Contrariamente a quanto

sostiene il ricorrente, la restante documentazione agli atti non permette di

giungere a una diversa conclusione.

Da una parte,

all’assicurato non può essere di nessun soccorso il fatto che, nel loro referto

del 13 agosto 2012, i periti giudiziari abbiano ammesso l’intervento di un

aggravamento dello stato di salute neurologico, nel senso di un incremento dei

dolori neuropatici. Il TCA ha in effetti già tenuto conto di tale circostanza

nel suo giudizio 35.2011.9, laddove ha stabilito che, nonostante il

peggioramento, RI 1 continuava ad essere in grado di lavorare alle dipendenze

della ditta __________ con un pensum del 50% (cfr. doc. 431 – fasc. 3).

Dall’altra, se è vero che

l’assicurazione per l’invalidità ha posto l’assicurato al beneficio di una

rendita intera (con un corrispondente grado d’invalidità del 100%) a contare

dal 1° marzo 2017, è altrettanto vero che in quel contesto sono stati presi in

considerazione tutti i danni alla salute di cui è portatore il

ricorrente, dunque anche quelle problematiche che non riguardano l’CO 1,

rispettivamente la presente procedura.

Occorre infine rilevare

come nessuno dei medici curanti che si sono pronunciati sul caso di specie, si

sia confrontato con la questione di sapere se, in ragione di un aggravamento

delle condizioni di salute infortunistiche, l’esigibilità lavorativa stabilita

in occasione dell’ultima revisione della rendita sia o meno ancora valida (si

vedano, ad esempio, le certificazioni agli atti del reumatologo dott. __________

– allegati ai doc. X e XXV).

Sulla scorta di quanto

precede, non essendo intervenuto alcun rilevante cambiamento nell’esigibilità

lavorativa dell’insorgente, questo Tribunale non ritiene adempiute le

condizioni per procedere all’auspicato aumento della rendita d’invalidità in

vigore, assegnata dall’assicuratore convenuto a dipendenza dell’infortunio

dell’agosto 1980. Non può giustificare una diversa soluzione neppure la

circostanza che, a contare dal mese di luglio 2017, RI 1 non risulta più essere

direttore della ditta __________ (cfr. allegati ai doc. VIII e X), posto che,

non essendo dimostrato un peggioramento dello stato di salute infortunistico

con incidenza sull’esigibilità lavorativa a suo tempo stabilita, l’abbandono

dell’abituale posto di lavoro è da imputare a ragioni extra-infortunistiche.

2.6.2. Entità della menomazione

dell’integrità dipendente dall’infortunio del 15 agosto 1980.

2.6.2.1. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.6.2.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.6.2.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6.2.4. L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221 ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21 p. 329; DTF 113 V 219 consid. 2b; DTF 116 V 157

consid. 3a).

2.6.2.5. Nella concreta evenienza, dalle

tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione

dell’integrità di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine della visita

fiduciaria del 29 settembre 2017.

Questo il tenore dell’apprezzamento

contenuto nel suo rapporto del 3 ottobre 2017:

" (…).

1. Reperti

L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli a

seguito di stato dopo trauma da incidente stradale del 15.08.1980 con

lussazione posteriore dell’anca destra e sfondamento dell’acetabolo e successivo

sviluppo di coxartrosi destra post-traumatica. Impianto di artroprotesi anca

destra eseguita il 21.09.2015 dott. med. __________.

Sullo stesso incidente lesione traumatica del nervo sciatico

destro con neuropatie e deficit neurologico periferico sensitivo-motorio,

neurolisi del nervo sciatico al gluteo del settembre 2015 senza apparente

beneficio.

Considerandi

2.

Valutazione del

danno all’integrità

17,15%

3.

Motivazione

Siamo di fronte a un traumatismo da incidente della strada

dell’agosto del 1980. Tale incidente ha determinato le lesioni sopra riportate.

Per quanto riguarda la situazione dell’anca destra occorre

valutare uno stato di artrosi post-traumatica. Tale artrosi, sulla base dei

dati clinici rilevabili dalla documentazione e dalle radiografie eseguite nell’immediato

periodo precedente l’impianto della protesi d’anca, si può considerare di grado

moderato. Tale fattispecie è specificamente rappresentata nella tabella 5.2

Suva dove per un’artrosi moderata dell’anca viene riconosciuta una percentuale

oscillante fra il 10% e il 30%. Possiamo ritenere adeguata una percentuale

intermedia del 20% lordo. Vi è però da considerare che l’incidente in questione

è avvenuto in un periodo di tempo precedente alla normativa riguardante l’IMI,

pertanto come di consueto in questi casi si considera l’evoluzione della

coxartrosi dal momento di entrata in vigore di tale normativa (1984) fino al

momento d’impianto della protesi d’anca (2015), stabilendo una indennità per il

solo periodo di vigenza della normativa IMI (quindi dal 1984 al 2015). In

questo caso si ritiene orientativamente di poter assumere una progressione

lineare della coxartrosi dal momento dell’incidente al momento dell’impianto

della protesi d’anca. Quindi l’IMI lorda va ridotta di una frazione

corrispondente al lasso di tempo intercorso dal 1980 al 1984. Pertanto è

possibile ridurre la percentuale di IMI lorda del 20% portandola al 17,5% in

considerazione del tempo intercorso dal momento dell’incidente alla data di

entrata in vigore della normativa IMI.

Per quanto riguarda la lesione traumatica del nervo sciatico

destro, essa si è verificata in un periodo puntuale, e cioè nel momento

dell’incidente del 1980, e non ha subito un marcato peggioramento nel tempo,

come risulta dalla documentazione. Si ritiene pertanto che, per motivi

puramente giuridici, essendo antecedente all’entrata in vigore della normativa

sul riconoscimento dell’IMI, non vi siano elementi tali da configurare un

diritto a un’indennità di menomazione all’integrità.” (doc. 439 – fasc. 6)

Con la propria

impugnativa, il ricorrente contesta l’entità dell’IMI riconosciutagli

dall’amministrazione, facendo valere che sarebbe errato “… prendere unicamente

in considerazione i pregiudizi sofferti dall’assicurato il giorno del suo

infortunio nel 1980 ed in particolare considerato che non solo la prognosi

originaria è cambiata, bensì nel frattempo sono intervenuti altri pregiudizi

(cfr. art. 6 LAINF) …” (doc. I, p. 35).

Chiamata a pronunciarsi su

un aspetto di natura prevalentemente medica, considerata anche l’assenza di

pareri specialistici divergenti, questa Corte ritiene di poter validamente

fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento della menomazione dell’integrità

enunciata dal medico __________ dell’CO 1.

In particolare, è utile

ricordare che oggetto della vertenza è soltanto l’infortunio del 15 agosto

1980, ragione per la quale l’eventuale danno alla salute residuato da altri

eventi traumatici assicurati non può essere preso in considerazione per la

determinazione in questa sede dell’IMI (va ad ogni modo precisato che è escluso

che dall’evento traumatico dell’aprile 2009 possa essere nato un diritto

all’IMI, visto che esso ha perso qualsiasi ruolo causale trascorsi 6 mesi; cfr.

supra, consid. 2.3.).

D’altro canto,

l’insorgente non ha sollevato alcuna specifica contestazione a proposito delle

modalità con le quali il fiduciario dell’assicuratore ha stabilito il grado di

menomazione dell’integrità, a fronte del fatto che il sinistro in questione ha

avuto luogo antecedentemente all’entrata in vigore della LAINF (il 1°

gennaio 1984; cfr., su questo aspetto, le disposizioni transitorie di cui

all’art. 118 LAINF: trattandosi in particolare del danno neurologico e con

riferimento all’art. 118 cpv. 2 lett. c LAINF, va precisato che il relativo diritto

all’IMI è nato prima dell’entrata in vigore della LAINF, posto che la

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, con nascita del diritto

alla rendita, era intervenuta già nel corso del 1983 – cfr. doc. 56 –

fasc. 1).

Trattandosi infine dell’ammontare

dell’indennità, è utile segnalare che, secondo l’art. 25 cpv. 1 seconda frase

LAINF, l’indennità per menomazione dell’integrità non deve superare

l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca dell’infortunio

ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

Nel caso in cui nasca

eccezionalmente un diritto all’IMI a dipendenza di un infortunio occorso prima

dell’entrata in vigore della LAINF, come è qui il caso, il relativo importo è

calcolato in base al guadagno massimo assicurato in vigore il 1° gennaio 1984

(ovvero fr. 69'600) (cfr. DTF 127 V 456 consid. 4b).

La persona assicurata non

ha diritto a un’IMI più elevata qualora l’ammontare massimo del guadagno annuo

è stato aumentato dopo l’infortunio. Ciò vale anche se tra l’infortunio e il

riconoscimento dell’IMI è trascorso lungo tempo, ciò che può essere il caso

laddove l’indennità viene assegnata a seguito di una ricaduta o di una sequela

tardiva, oppure se nel frattempo vi è stata una fase di forte inflazione (cfr.

KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 25 LAINF, n. 54).

In queste condizioni, il

ricorso presentato dall’assicurato non può essere accolto neppure nella misura

in cui egli pretende aver diritto a un’IMI più elevata di quella

riconosciutagli dall’istituto assicuratore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto ricevibile, il

ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti