35.2018.75
Provvedimenti sanitari (neuromodulatore spinale). Revisione della rendita in vigore. Entità della menomazione dell'integrità (infortunio occorso prima dell'entrata in vigore della LAINF)
3 luglio 2019Italiano45 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.75
mm
Lugano
3 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 agosto 1980 RI 1,
dipendente del __________ di __________ in qualità di meccanico e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di
un incidente stradale, accusando la lussazione dell’anca destra, la paresi e
parestesia del nervo sciatico destro, come pure una ferita lacero-contusa alla
caviglia destra.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Con decisione formale del
10 ottobre 1983, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di
invalidità del 50% a decorrere dal 1° settembre 1983.
Dalle tavole processuali
emerge che, dopo essere stato licenziato dalla ditta __________, RI 1 ha
dapprima intrapreso l’attività di meccanico in proprio (dal 1° gennaio 1984) e,
a far tempo dal 15 gennaio 2001, quella di direttore della ditta __________ di __________.
1.2. Nel corso degli anni 2000,
l’assicurato è rimasto vittima di due ulteriori eventi infortunistici.
Il 1° maggio 2008, alla
guida di un’autovettura in stato di ubriachezza, egli ha urtato il guardrail e
ha in particolare riportato una commozione cerebrale e contusioni a livello
cervicale e toracico (cfr. fasc. 7).
In data 27 aprile 2009, a
causa della pioggia, RI 1 è scivolato su una scala, battendo a terra la regione
lombare (cfr. fasc. 8).
Entrambi i sinistri sono
stati assunti dall’CO 1.
1.3. Statuendo sul ricorso
interposto dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 21 gennaio
2011, con sentenza 35.2011.9 del 12 dicembre 2012, cresciuta incontestata in
giudicato, questa Corte ha, da una parte, stabilito che i disturbi lombari si
sono trovati in relazione causale naturale con l’infortunio dell’aprile 2009
soltanto per una durata di sei mesi dal trauma stesso e, dall’altra, tenuto
conto unicamente dei postumi residuali dell’evento dell’agosto 1980, ha negato
che fossero adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della rendita
d’invalidità in vigore (cfr. doc. 431 – fasc. 3).
1.4. Nel frattempo, RI 1 è stato
di nuovo posto al beneficio delle prestazioni di corta durata (cura medica e
indennità giornaliera). In particolare, l’amministrazione ha dato il proprio
benestare all’intervento di neurolisi del nervo sciatico a destra e d’impianto
di protesi totale dell’anca destra eseguito il 21 settembre 2015 (cfr. doc. 268
e 304 – fasc. 5), a quello di termocoagulazione tramite radiofrequenza dei rami
articolari mediali di L3-L5 (cfr. doc. 296 e 297 – fasc. 5) effettuato il 7
luglio 2015, nonché a quello di stabilizzazione del segmento L5-S1 eseguito il
16 dicembre 2016 (cfr. doc. 386 e 392 – fasc. 5), assumendosi i relativi costi
e indennizzando l’incapacità lavorativa che ne è conseguita.
1.5. In data 9 aprile 2018, l’CO 1
ha informato l’avv. RA 1 che avrebbe interrotto a far tempo dal 1° maggio 2018
il versamento delle prestazioni di corta durata (fatta eccezione per i
controlli medici ancora necessari e per la fisioterapia volta al mantenimento
della capacità di guadagno residua), ritenuta la stabilizzazione delle
condizioni di salute infortunistiche. L’assicuratore ha pure negato il proprio
benestare al trattamento di neurostimolazione proposto dal dott. __________
(doc. 462 – fasc. 6).
1.6. Con decisione formale del 16
aprile 2018 - negata l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’infortunio
occorso nel 1980 e i disturbi trombotici agli arti inferiori, lombosacrali e
cervico-brachiali -, ha confermato la rendita d’invalidità in vigore (50%) e
assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del
17.5% a dipendenza dei postumi residuali dell’evento traumatico del 15 agosto
1980 (doc. 464 – fasc. 6).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 475 – fasc. 6),
in data 3 luglio 2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 492 – fasc. 6).
1.7. Con tempestivo ricorso del 27
agosto 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che “a far tempo dal 2009, per i rispettivi postumi
l’assicurato ha pure diritto ad una rendita abbinata, segnatamente le rendite
sono ricalcolate conformemente a quanto disposto dall’art. 24 OAINF”, che “per
gli attuali pregiudizi sofferti alla schiena ed alle cervicali, l’assicurato ha
diritto al pagamento delle prestazioni di breve durata (indennità giornaliere e
rimborso delle cure mediche)” e che “l’indennità per la menomazione
dell’integrità fisica è ricalcolata senza pregiudizi (o riduzioni) ed in
particolare considerati tutti i pregiudizi sofferti dall’assicurato a seguito
delle cure subite nel frattempo ed a seguito degli ulteriori infortuni di cui è
rimasto vittima” e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione per esperire un complemento istruttorio (perizia medica
pluridisciplinare).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente fa innanzitutto valere, riguardo ai disturbi
lombosacrali e cervicali, di aver “… sempre potuto beneficiare delle cure
necessarie e ciò con il benestare della CO 1 (cfr. doc. B, consid. C, [sin. n. __________];
cfr. anche DTCA del 12.12.2012, inc. n. 35.2011.9)”, di modo che l’istituto
sembrerebbe “… voler riconsiderare la propria decisione di assicurare i
pregiudizi alla schiena e alle cervicali (sin. n. 10.20537.09.0); ciò che però
come già detto non è possibile essendoci già una decisione del Tribunale. (…).
All’assicurato vanno conseguentemente ripristinati i diritti alle prestazioni
di breve durata ed in particolare va ripristinato il diritto a poter
beneficiare del rimborso per le sedute di fisioterapia (anche conservativa) e
non da ultimo del rimborso del più recente intervento chirurgico prospettato
dal dr. med. Colombo alle cervicali. Tutto ciò a maggior ragione se si
considera che con la stessa decisione contestata la CO 1 ha garantito
all’assicurato che le prestazioni di breve durata sono interrotte “… ad
eccezione dei controlli medici ancora necessari e della cura fisioterapica per
mantenere la capacità di guadagno …” (doc. I, p. 31 s.).
D’altro canto, trattandosi
della presa a carico dei costi legati all’impianto di un neurostimolatore
spinale, l’assicurato rileva che “se si considera che i pregiudizi
dell’assicurato non stanno migliorando e che molto verosimilmente così come
anche confermato dagli stessi medici dopo tutti questi anni peggioreranno,
concretamente per l’assicurato bisogna prendere in considerazione di modificare
la terapia. I medicamenti assunti dallo stesso (circa una dozzina), gli
provocano malesseri, tra i quali dolori alla schiena, all’anca, al piede
destro, alla mascella e ai denti, lo indeboliscono, lo disturbano nel sonno
così come pure nell’attività sessuale. Per tutti questi effetti collaterali, la
proposta del dr. med. __________, oltre che ridurre il danno patito dovrebbe
anche ridurre il numero di medicamenti, dei rispettivi costi e non da ultimo
soprattutto degli effetti collaterali. La semplice considerazione della CO 1
con riferimento alla scienza medica, anche perché priva di specifiche ricerche
ed approfondimenti, non può essere condivisa.” (doc. I, p. 33).
Per quanto concerne
inoltre la questione di sapere se i postumi dell’infortunio accaduto nel
2009 giustificano il riconoscimento di una rendita abbinata con
“conseguente ricalcolo del rispettivo importo conformemente a quanto stabilito
nell’art. 24 OAINF”, il ricorrente osserva che, a decorrere dal 2008/2009,
il suo stato di salute è peggiorato “… e ciò tanto per delle ricadute a
carattere neurologico tanto per dei nuovi infortuni con pregiudizi ortopedici e
reumatologici. Questi peggioramenti/nuovi infortuni, contrariamente a quanto
sostiene la CO 1, meritano l’applicazione di quanto è disposto nell’art. 24
OAINF e meglio il ricalcolo dell’ammontare della rendita. Per questa
valutazione già solamente l’osteosintesi eseguita nel 2009 al piede destro
certamente non può essere dimenticata. Anche per questo motivo la decisione su
opposizione della CO 1 non merita conferma. In considerazione del peggioramento
intervenuto a seguito delle ricadute e dei nuovi infortuni la rendita
d’invalidità va ricalcolata conformemente a quanto è disposto nell’art. 24 cpv.
2 OAINF (cfr. anche DTF 139 V 28).” (doc. I, p. 35 s.).
Infine, a proposito della
(rifiutata) revisione della rendita d’invalidità in vigore e dell’IMI assegnatogli
a dipendenza dei postumi dell’evento infortunistico del 1980, RI 1 sostiene
che “dal punto di vista medico si riscontrano (…) dei peggioramenti a carattere
neurologico ed in particolare con riferimento all’aumento dei rispettivi
dolori; segnatamente si riscontrano dei maggiori pregiudizi a carattere
ortopedico e reumatologico ed in concreto così come anche affermato dai medici
del SAM, dal dr. med. __________ e pure dai medici del Centro __________. A
contrario di quanto pretende la CO 1 una revisione della rendita nel senso di
un incremento dei pregiudizi e della conseguente incapacità lavorativa si
giustificava pertanto. Tutto ciò a maggior ragione se si considera che
l’intervenuto cambiamento a carattere economico (cfr. tra gli altri anche doc.
E). Se a suo tempo, così come anche confermato da codesto lodevole Tribunale,
il grado d’invalidità dell’assicurato poteva essere confermato grazie alla
compensazione del peggioramento medico intervenuto con gli sforzi economici
intrapresi dall’assicurato (…), ciò non vale più ad oggi ed in particolare
siccome quest’ultimi non sono più esigibili. (…). Per la determinazione
dell’IMI non è invece possibile prendere unicamente in considerazione i
pregiudizi sofferti dall’assicurato il giorno del suo infortunio nel 1980 ed in
particolare considerato che non solo la prognosi originaria è cambiata bensì
nel frattempo sono intervenuti altri pregiudizi (cfr. art. 6 LAINF) che come
tali a contrario di quanto pretende la CO 1 pure vanno debitamente considerati
e meglio anche nei termini degli ulteriori accertamenti medici domandati. (…).
In considerazione dei pregiudizi sofferti per l’assicurato si giustifica
infatti un’indennità per la menomazione ben maggiore al solo 20%, segnatamente
al solo 17.5%.” (doc. I, p. 34 s.).
Sul piano formale,
l’assicurato fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito, in
quanto l’amministrazione non gli avrebbe concesso un secondo colloquio
personale e non avrebbe preso posizione su tutti i temi oggetto di
contestazione e, in particolare, sul rifiuto di prendere a carico le spese
legate alla posa di un neurostimolatore spinale (doc. I, p. 36).
1.8. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.9. In replica, il patrocinatore
dell’insorgente ha formulato alcune considerazioni in merito agli argomenti
sviluppati dall’amministrazione con la risposta di causa (doc. VIII +
allegati).
Il 5 ottobre 2018, l’avv. RA
1 ha prodotto ulteriore documentazione, medica e non, e ha domandato che l’CO 1
produca pure l’incarto relativo al sinistro del 2008 (doc. X + allegati).
L’istituto assicuratore si
è espresso al riguardo il 23 ottobre 2018 e, all’occasione, ha versato agli
atti gli incarti riferiti agli infortuni del 2008 e 2009 (doc. XIV + allegati).
1.10. In data 8 novembre 2018, il
rappresentante del ricorrente si è pronunciato, segnatamente, in merito alla
questione della mancata assunzione del neurostimolatore spinale, così come a
proposito della comunicazione 29 ottobre 2018 mediante la quale l’CO 1 ha
negato il proprio benestare al prospettato intervento di decompressione e
stabilizzazione cervicale (doc. XVIII + allegati).
La presa di posizione
dell’assicuratore convenuto è datata 26 novembre 2018 (doc. XXI).
1.11. In corso di causa, il
patrocinatore di RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione medica (cfr. doc.
XXIII, doc. XXV, doc. XXIX, doc. XXXII, doc. XXXVI e doc. XXXIX + i relativi
allegati).
L’istituto assicuratore ha
formulato le proprie osservazioni, rispettivamente, il 17 dicembre 2018 (doc.
XXVII), il 20 marzo 2019 (doc. XXXI), il 4 aprile 2019 (doc. XXXIV), il 14
maggio 2019 (doc. XXXVIII).
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018
(relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad
un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è
stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. Dal profilo formale, il
ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito in relazione al
fatto che l’assicuratore LAINF, da una parte, gli avrebbe negato un secondo
colloquio personale e, dall’altra, nella decisione su opposizione impugnata
avrebbe omesso di trattare tutte le contestazioni da lui sollevate,
specificatamente quella concernente la mancata presa a carico dei costi
relativi alla posa di un neuromodulatore spinale (cfr. doc. I, p. 36 e doc.
VIII, p. 5).
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza
(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V
387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende
l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo,
da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e
dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con
riferimenti).
Infine, ai sensi della
giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non
sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora
l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437;
cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017 consid. 2.2).
Chiamato a pronunciarsi,
il TCA rileva innanzitutto che se è vero che, al termine dell’incontro del 17
ottobre 2017, l’avv. RA 1 aveva auspicato l’organizzazione di un ulteriore
colloquio una volta chiariti determinati aspetti della fattispecie (cfr. doc.
447, p. 2 – fasc. 6), è altrettanto vero che lo stesso patrocinatore, nel
prosieguo, in particolare in sede di opposizione alla decisione formale del 16
aprile 2018 (cfr. doc. 475 – fasc. 6), non ha più ribadito tale richiesta.
D’altro canto, va
segnalato che né l’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3 e i
riferimenti ivi citati) né l’art. 42 LPGA (cfr. STFA C 128/04 del 20 settembre
2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr.
5 p. 15) conferiscono
il diritto di essere sentiti oralmente. In concreto, il ricorrente ha avuto
modo di far valere ampiamente le proprie ragioni per iscritto, dapprima, nel
quadro della procedura di opposizione e, successivamente, anche in quella
dinanzi a questo Tribunale. Pertanto, nel solo fatto che l’istituto
assicuratore non ha dato seguito alla domanda di audizione personale
dell’insorgente, non può essere ravvisata una violazione del suo diritto di
essere sentito. Non si è inoltre confrontati a un caso in cui delle circostanze
particolari legate alla personalità dell’assicurato avrebbero eccezionalmente
imposto una sua audizione orale (cfr. DTF 122 II 464 consid. 4c).
Questa Corte non ravvede
una violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato nemmeno nella
circostanza che, nella decisione su opposizione, l’CO 1 non ha preso posizione
in merito alla pretesa assunzione dei costi legati all’impianto di un neuromodulatore
spinale. Ciò corrisponde al vero. Le ragioni che hanno indotto
l’amministrazione a negare al riguardo il proprio benestare dovevano tuttavia essere
chiare al rappresentante dell’assicurato, visto che la comunicazione del 9
aprile 2018 rinviava esplicitamente, per la relativa motivazione,
all’apprezzamento 7 marzo 2018 dei neurologi dottori __________ e __________,
allegato alla medesima (cfr. doc. 462).
2.3. Nel merito, l’insorgente
contesta in primo luogo il fatto che l’assicuratore LAINF abbia negato la
propria responsabilità a proposito dei disturbi localizzati al rachide
lombo-sacrale e a quelli cervico-brachiali (doc. I, p. 28).
Al riguardo, il TCA
constata innanzitutto che la decisione formale del 16 aprile 2018 e la
decisione su opposizione che l’ha confermata riguardano esclusivamente
l’infortunio occorso all’assicurato in data 15 agosto 1980 (cfr. doc.
464, p. 1 – fasc. 6: “Sinistro: __________” e doc. 492, p. 1 – fasc. 6:
Riferimento __________” – il corsivo è del redattore).
D’altro canto, va rilevato
che la decisione di negare l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra
questo evento traumatico e le problematiche a livello lombare e cervicale,
trova fondamento nel rapporto relativo alla visita di controllo del 29 settembre
2017 eseguita dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, il quale ha classificato la sindrome lombovertebrale cronica e
la cervicalgia cronica di origine spondilogena sotto le “diagnosi non di
competenza CO 1” (cfr. doc. 440, p. 5 – fasc. 6), e nell’apprezzamento 7
marzo 2018 dei neurologi dottori __________ e __________, secondo i quali “…
sind die lumbosakralen und die zervikobrachialen Schmerzen und die
Kopfschmerzen nicht überwiegend wahrscheinlich Unfallzusammenhang stehend und
bestimmen zurzeit aber überwiegend die angegebene Gesamtbeschwerdesymptomatik
des Versicherten.” (doc. 461, p. 8 – fasc. 6).
Questa Corte ritiene di
poter validamente fondare il proprio giudizio su queste valutazioni mediche.
Trattandosi dei disturbi
lombari, è utile segnalare che i dottori __________ e __________, periti
giudiziari nell’ambito della causa 35.2011.9, il cui parere è stato fatto
proprio da questa Corte nella pronunzia del 12 dicembre 2012, interrogati a
proposito dell’esistenza di una relazione causale tra i disturbi lombari e
l’infortunio del 1980, avevano dichiarato che “die klinischen und
radiologischen Abklärungen ergeben klare degenerative Veränderungen und keine
Hinweise auf irgendwelche posttraumatischen Veränderungen im Bereich der LWS. Entsprechend
sind die heutigen Beschwerden im Bereich der LWS im Rahmen einer degenerativen
Erkrankung zu sehen.” (cfr. doc. 415, p. 31 s. – fasc. 3 – il corsivo è del
redattore).
Essi avevano inoltre
precisato che il ricorrente a quel livello presentava già antecedentemente
all’infortunio del 2009 uno stato degenerativo da ricondurre alla malattia
di Baastrup di cui è affetto (e pertanto non a eventuali lesioni residuali
dell’infortunio dell’agosto 1980, il quale aveva d’altronde interessato una
parte diversa del corpo) (cfr. doc. 415, p. 26 – fasc. 3: “Die Problematik im
Bereich del LWS muss auf Grund der neuen Röntgenbilder heute mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit als nicht mehr unfallkausal betrachtet werden. Durch den Unfall
vom 27.04.2009 kam es zu einer vorübergehenden Verschlimmerung von vorbestehenden
degenerativen Veränderungen der LWS. Erfahrungsgemäss kann diese
Verschlimmerung bis maximal 12 Monate nach der Prellung mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit als unfallkausal betrachtet werden. Nachher wird diese
unfallbedingte Verschlimmerung vom schicksalhaften Verlauf der degenerativen
Veränderungen abgelöst, bei Herrn RI 1 von den Beschwerden des M. Baastrup.”
– il corsivo è del redattore) che era stato soltanto temporaneamente peggiorato
dal sinistro appena menzionato (nella sentenza in questione, cresciuta
incontestata in giudicato, il TCA ha in effetti ritenuto accertato che RI 1
aveva raggiunto lo status quo sine a distanza di 6 mesi dall’infortunio
dell’aprile 2009 – cfr. doc. 431, p. 10 s. – fasc. 3).
Il fatto che, nel novembre
2016, sentito preliminarmente il parere del medico __________ (doc. 384 – fasc.
5), l’CO 1 abbia accordato il proprio benestare all’intervento di
stabilizzazione L5-S1 proposto dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia (doc. 386 – fasc. 5), non è atto a giustificare una
diversa soluzione. In effetti, nella
DTF 130 V 380, l’Alta Corte ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la
possibilità di porre fine, con effetto ex nunc et pro futuro, al proprio
obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento
d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi
richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale).
Per quanto concerne invece
Fatti
i disturbi a livello del rachide cervicale, il TCA constata che nemmeno il
rappresentante del ricorrente sostiene che essi sarebbero in qualche modo
addebitabili al sinistro del 1980, il quale non ha interessato quella parte del
corpo. D’altro canto, nella misura in cui l’avv. RA 1 sostiene che la
problematica in questione costituirebbe una conseguenza naturale
dell’infortunio del maggio 2008 (opinione che parrebbe del resto essere
condivisa anche dal chirurgo ortopedico dott. __________ – doc. XXIII 1:
“Sindrome cervico-vertebrale postraumatica dopo incidente da decelerazione”)
(cfr. doc. X: “Il pregiudizio alle vertebre [cervicali, n.d.r.] risulta poi
effettivamente assicurato dalla CO 1 (9) ed in concreto con il numero di sinistro
__________.” – il corsivo è del redattore), questo aspetto esula dall’oggetto
litigioso, così come è definito dalla decisione impugnata. In questo senso, va
segnalato che, a fronte della richiesta di copertura dei costi legati
all’intervento di decompressione e stabilizzazione cervicale eseguito il 23
novembre 2018 (cfr. doc. XXIII 1), con comunicazione del 29 ottobre 2018,
l’amministrazione ne ha rifiutato l’assunzione, negando l’esistenza di una
relazione causale certa o probabile con l’evento del 1° maggio 2008 (allegato
al doc. XVI). Visto il disaccordo manifestato dall’assicurato al riguardo, l’CO
1 dovrà quindi procedere, sempre che nel frattempo non vi abbia già provveduto,
a emanare una decisione formale ex art. 49 LPGA.
In esito a tutto quanto
precede, nella misura in cui l’insorgente chiede che l’assicuratore convenuto
sia tenuto a riconoscere la propria responsabilità in relazione ai disturbi
localizzati al rachide lombo-sacrale, la sua impugnativa va respinta. Deve
invece essere dichiarata irricevibile nella misura in cui vi si pretende che
l’amministrazione assuma la problematica cervico-brachiale.
2.4. RI 1 chiede, in secondo
luogo, che l’istituto assicuratore resistente si assuma i costi legati al
neuromodulatore spinale, il cui impianto verrebbe consigliato dai suoi medici
curanti specialisti (doc. I, p. 28).
Secondo l’art. 10 cpv. 1
LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio,
segnatamente ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione
(lett. e).
Per “mezzi ed agli
apparecchi occorrenti per la sua guarigione” s’intendono gli strumenti
terapeutici che non sono né dei medicamenti né delle analisi né dei mezzi
ausiliari volti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale (art. 11
LAINF). Si tratta segnatamente delle protesi e dei mezzi ausiliari provvisori
(ad esempio, le stampelle), come pure degli apparecchi considerati quali cure
fornite da un medico o facenti parte integrante del trattamento (cfr., in
questo senso, A. Ghélew/O. Ramelet/J.-B. Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 74; KOSS – Hürzeler/Kieser, art.
10 LAINF, n. 13; M. Lanz, Leistungen und Grundsätze im Hilfsmittelrecht der
schweizerischen Sozialversicherung, in SZS 2016, p. 116, n. 179).
Nella concreta evenienza,
secondo questa Corte, il neurostimolatore spinale rientra proprio nella
categoria di prestazioni di cui alla lett. e dell’art. 10 cpv. 1 LAINF (e non
in quella dei mezzi ausiliari), tenuto conto che prevale l’aspetto terapeutico
(del resto, secondo i medici curanti specialisti, il neurostimolatore
servirebbe da alternativa alla farmacoterapia), rispetto a quello consistente
nella compensazione di un pregiudizio fisico o funzionale.
La cura deve essere
medicalmente indicata e scientificamente riconosciuta (KOSS – Hürzeler/Kieser,
art. 10 LAINF, n. 8)
Nella presente
fattispecie, va innanzitutto precisato che da parte del dott. __________,
Responsabile del Centro __________, è stata posta per il momento l’indicazione
per un semplice “test di neurostimolazione”, i cui esiti dovrebbero
ancora essere oggetto di valutazione (su questo aspetto, si veda il referto 17
agosto 2011 del dott. __________ – allegato al doc. XVIII: “Lo stimolatore
provvisorio consentirebbe di valutare l’efficacia di una stimolazione
elettrica, al fine di mascherare i dolori urenti, che il paziente avverte
all’arto inferiore destro. Nel caso in cui il risultato fosse soddisfacente si
potrebbe allora procedere ad un impianto definitivo.”), e non per l’impianto
vero e proprio di un neurostimolatore spinale (cfr., ad esempio, il doc. 453 –
fasc. 6: “Resto quindi convinto che l’unica soluzione che potrebbe consentire
al pz un netto miglioramento della qualità di vita riducendo i dolori
neuropatici, sia la possibilità di un test di neurostimolazione dei gangli
dorsali delle radici del nervosciatico.”).
D’altra parte, dalle carte
processuali si evince che l’indicazione a sottoporre il ricorrente alla terapia
proposta dal dott. __________ è stata approfonditamente discussa dal dott. __________
e dal PD dott. __________, nel loro apprezzamento neurologico del 7 marzo 2018
(doc. 461 – fasc. 6).
In quel documento, i
fiduciari dell’CO 1 hanno negato l’indicazione tanto per l’impianto di un
neurostimolatore spinale quanto per un test di neurostimolazione (“Es besteht
daher weder eine gesicherte Indikation zur Implantation eines epiduralen
Neurostimulators noch zu einer Teststimulation.”). Essi hanno in particolare
osservato che, secondo le linee guida in vigore (“AWMF-Register Nr. 041/002”
elaborate con la partecipazione della Federazione europea delle associazioni di
neurologia, della quale fa pure parte la Società svizzera di neurologia), la
neurostimolazione è sicuramente indicata in caso di CRPS e di “failed
back surgery syndrom” con sintomatologia dolorosa prevalentemente
radicolare. Per dolori neuropatici di altro genere esistono finora soltanto
degli studi limitati con esito positivo, e ciò in relazione alla nevralgia
post erpetica, alla neuropatia diabetica, ai dolori fantasma
e alle lesioni incomplete del plesso, con raccomandazione “aperta” (non
sicura) secondo le succitate linee guida. Pertanto, per il trattamento di
una sindrome algica neuropatica dopo lesione traumatica del nervo sciatico non
esiste al momento alcuna evidenza scientifica sicura.
Inoltre, sempre secondo i
dottori __________ e __________, nel caso di specie, l’assicurato presenta un
quadro algico che va ampiamente al di là del territorio d’innervazione del
nervo sciatico destro con, attualmente in primo piano, dolori lombo-sacrali,
dolori cervicali con irradiazione alle due braccia, gonalgie bilaterali, come
pure dolori all’arto inferiore destro in presenza di una trombosi venosa
post-operatoria con stato edematoso. Va considerato inoltre che i blocchi
periradicolare eseguiti nel frattempo hanno avuto scarso successo, come lo ha
pure avuto la neurolisi del nervo sciatico effettuata nel 2015 nel quadro
dell’intervento d’impianto della protesi dell’anca destra.
A loro avviso, dalla
documentazione a disposizione emerge quindi un quadro clinico sostanzialmente
invariato, il cui trattamento non è più focalizzato prevalentemente su una
sindrome algica neuropatica dopo lesione traumatica del nervo sciatico ma
piuttosto su una sindrome algica diffusa con indizi a favore di una chiara
estensione dei disturbi, anche nel senso di una possibile sindrome da dolore
somatoforme.
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale constata che quanto indicato dai neurologi di
fiducia dell’amministrazione corrisponde in effetti a quanto risulta dalle
linee guida della Federazione europea delle associazioni di neurologia,
consultabili sul sito web www.awmf.org., in base alle quali l’indicazione a
sottoporsi a un impianto di neurostimolazione spinale è ammessa in relazione a
numero limitato di patologie, diverse da quella presentata da RI 1 (una lesione
traumatica del nervo sciatico destro). Pertanto, nella misura in cui il dott. __________
(e con lui la dott.ssa __________, spec. FMH in neurologia) ritiene utile
sottoporre l’assicurato a quel trattamento, il suo parere diverge dalle linee
guida appena menzionate e, pertanto, non appare atto a generare dei dubbi,
nemmeno lievi, circa la fondatezza della valutazione enunciata dai dottori __________
e __________.
In corso di causa, il
patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti alcuni articoli scientifici
che dovrebbero dimostrare l’efficacia in concreto del proposto neurostimolatore
spinale (cfr. allegati al doc. XVIII).
Attentamente esaminati i
documenti prodotti, il TCA non ritiene che ciò sia il caso.
Intanto, nessuno degli
articoli tratta specificatamente del danno alla salute per il quale il
neurostimolatore verrebbe impiantato al ricorrente. In effetti, cinque
riguardano pazienti affetti da neuropatia diabetica (patologia per la
quale le linee guida prevedono una raccomandazione “aperta”) (cfr. doc. AA 1.6,
1.7, 1.8, 1.10 e l’articolo “Sustained treatment effect of spinal cord
stimulation …, non numerato), uno tre pazienti affetti da, rispettivamente, neuropatia
periferica diabetica, neuropatia periferica cronica post HIV e neuropatia
periferica cronica secondaria a trattamento chemioterapico (cfr. doc. AA
1.9), uno pazienti affetti da CRPS (affezione per la quale le linee
guida prevedono un’indicazione sicura) (cfr. doc. AA 1.5) e uno pazienti che
presentavano dolori neuropatici secondari a un’operazione di ernia del disco (“failed
back surgery syndrom”, per la quale le linee guida prevedono un’indicazione
sicura) (cfr. doc. AA 1.4).
L’articolo prodotto sub
doc. AA 1.3 ha, per ammissione dei suoi stessi autori, un valore scientifico
limitato nella misura in cui lo studio in questione ha riguardato un solo
centro e, di conseguenza, un numero ridotto di pazienti.
L’articolo di cui al doc.
AA 1.2 è una sintesi della letteratura pubblicata in MEDLINE e Google Scholar
in merito a pazienti affetti da dolore dell’arto fantasma, da CRPS,
da “failed back surgery syndrom” e da dolore neuropatico secondario a
ernioraffia. Gli autori hanno affermato che i risultati sono finora
incoraggianti, con successi nel trattamento del dolore post-operatorio, della
CRPS e del dolore fantasma. La cura della “failed back surgery syndrom”
si è invece rivelata meno efficace. A loro avviso, la terapia è ancora recente
e risultati sul lungo periodo non sono ancora disponibili.
L’articolo di cui al doc.
AA 1.1 riguarda uno studio che descrive gli effetti della neurostimolazione
spinale su un periodo di 12 mesi e che ha visto coinvolti 51 soggetti affetti
soprattutto da “failed back surgery syndrom” (16 pazienti), da CRPS
(11), da dolore cronico post-operatorio (9) e da dolore di origine
discale (4).
Infine, quanto è stato
prodotto sub doc. AA 1.11 – un documento edito dall’__________ in cui
vengono presentati i diversi metodi di neuromodulazione e degli articoli di
stampa in cui vengono descritte le attività del Centro __________ – ha
carattere meramente divulgativo e non è atto a sminuire il valore probatorio
attribuito all’apprezzamento dei dottori __________ e __________ (lo stesso
valga per l’articolo di giornale di cui al doc. XXV 2).
Sulla scorta di quanto
precede, l’impugnativa presentata dall’assicurato non merita accoglimento
nemmeno nella misura in cui è chiesta la condanna dell’amministrazione ad
assumere i costi legati all’impianto di un neurostimolatore spinale.
2.5. In terzo luogo, il ricorrente
sostiene che le conseguenze dell’infortunio accadutogli nel 2009
giustificherebbero una revisione della rendita d’invalidità in vigore con
conseguente ricalcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 24 OAINF (doc.
I, p. 29).
A tale proposito, questo
Tribunale ricorda semplicemente di aver già chiarito con la sentenza 35.2011.9
del 12 dicembre 2012 consid. 2.12, cresciuta incontestata in giudicato, che
l’infortunio del 2009 ha giocato un ruolo causale soltanto sino al 31 ottobre
2009, ragione per la quale esso non può giustificare una revisione ex art. 17
LPGA della rendita d’invalidità assegnata a suo tempo a dipendenza dell’evento
traumatico del 1980 (ciò che esclude a priori l’applicazione dell’art.
24 cpv. 4 OAINF; in questo contesto, è utile segnalare che, in una sentenza U
144/04 del 28 febbraio 2005 consid. 3.3, la Corte federale ha stabilito che,
quando un caso d’infortunio è stato chiuso per causalità naturale estinta, la
persona assicurata non può più pretendere delle prestazioni in ragione di una
ricaduta o di sequele tardive ai sensi dell’art. 11 OAINF).
Sempre in quella sede, il
TCA ha pure precisato, con riferimento alla giurisprudenza federale (DTF 118 V
293), che in caso di revisione della rendita d’invalidità in vigore a seguito
di ricaduta o di conseguenza tardiva, non è il guadagno annuale ottenuto
immediatamente prima che determina il calcolo della rendita, ma quello conseguito
dall’assicurato prima dell’infortunio (nel caso di specie fr. 20'800; cfr.
doc. 431 – fasc. 3).
Anche questa pretesa
dell’assicurato si rivela pertanto infondata.
2.6. Da ultimo, RI 1 censura la
circostanza che l’amministrazione gli ha negato la revisione della rendita
d’invalidità in vigore dipendente dall’infortunio del 1980, sostenendo che il
suo stato di salute sarebbe nel frattempo peggiorato. D’altra parte, egli
contesta pure l’entità dell’IMI assegnatagli per i postumi del medesimo sinistro
(cfr. doc. I, p. 28).
2.6.1. Revisione della rendita
in vigore?
2.6.1.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,
se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente,
oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid.
1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante
giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si
applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.6.1.2. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.6.1.3. Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,
un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità
del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75%
(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.6.1.4. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6.1.5. La questione di sapere se si è
prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la
decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108
consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21
gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse
conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa è la
diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.6.1.6. Nella presente fattispecie, con
la pronunzia 35.2011.9 del 12 dicembre 2012, il TCA ha negato che, a seguito
della ricaduta annunciata nel 2008, in cui si era poi inserito l’evento
infortunistico dell’aprile 2009, fossero adempiuti i presupposti per procedere
a una revisione della rendita d’invalidità riconosciuta all’assicurato a
dipendenza dell’infortunio accaduto il 15 agosto 1980, e ciò in base alle
considerazioni seguenti:
" (…)
Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte constata che la rendita
di invalidità in vigore, del 50%, era stata originariamente fissata in funzione
del discapito di rendimento nella professione di meccanico d’auto (cfr. doc. 55
e doc. 59). Il grado di invalidità del 50% era poi stato più volte confermato
in sede di revisione della rendita, rispettivamente di chiusura di ricaduta,
anche dopo che RI 1 aveva rilevato il garage di suo padre (cfr. doc. 69, doc.
70, doc. 79, doc. 116, doc. 145 e doc. 183) e dopo che egli era entrato alle
dipendenze della ditta __________ (cfr. allegato al doc. 209).
Nel contesto della ricaduta annunciata nel 2008,
in cui si é inserito l’infortunio occorso all’assicurato nel mese di aprile
2009 (che, come visto, ha esplicato i propri effetti soltanto sino alla fine
del mese di ottobre 2009 - cfr. il consid. 2.6.), il chirurgo ortopedico dott. __________,
a margine della visita fiduciaria di controllo del 30 settembre 2009,
ha dichiarato che lo stato infortunistico refertato in occasione della visita
fiduciaria dell’agosto 1989 non era nel frattempo peggiorato “in modo
impressionante”, attestando una ripresa lavorativa nei limiti della rendita in
vigore, pertanto in misura del 50%, a far tempo dal 1° novembre 2009 (cfr. doc.
346, p. 5).
La perizia elaborata dal __________ non consente a
questa Corte di giungere a una conclusione diversa da quella ritenuta dal
medico __________ dell’CO 1. In effetti, se é vero che gli esperti giudiziari
hanno riscontrato un peggioramento della situazione neurologica, nel senso di
un incremento dei dolori neuropatici, occorre considerare che essi hanno pure
riconosciuto che, quale direttore (e proprietario) della __________,
organizzando l’attività in funzione dei propri bisogni, RI 1 potrebbe lavorare
con un pensum del 50% (cfr. doc. XXV, p. 32). Se ne
deduce pertanto che, nonostante l’asserito aggravamento, l’esigibilità
lavorativa non ha di fatto subito sostanziali modifiche rispetto al passato.
Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene
senz’altro esigibile, grazie alla sua particolare posizione in seno alla
ditta __________, che il ricorrente proceda a riorganizzare il lavoro, in modo
tale che le mansioni meno confacenti vengano assunte da altri dipendenti.
(…).
Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve
concludere che le condizioni richieste dalla giurisprudenza per poter procedere
a una revisione della rendita di invalidità (cfr. consid. 2.8.), non sono
adempiute.” (doc. 431, consid. 2.11. – fasc. 3)
A chiusura della ricaduta
assunta a dipendenza degli interventi menzionati al considerando 1.4., con la
decisione formale del 16 aprile 2018, l’istituto assicuratore ha in particolare
dichiarato che “dagli accertamenti medici esperiti è risultato che non è
subentrato un peggioramento dei postumi infortunistici dal lato neurologico,
ossia della capacità di guadagno. Pertanto il tasso di rendita del 50% in
vigore non viene modificato. (…).” (doc. 464 – fasc. 6).
Dalle carte processuali si
evince che la questione di sapere se l’esigibilità lavorativa alla base della
rendita d’invalidità in vigore, si è nel frattempo modificata rispetto alla
situazione esistente al momento dell’ultima revisione della medesima, oppure
no, è stata oggetto di approfondimento da parte dei medici di fiducia dell’amministrazione.
In effetti, in occasione
della visita __________ di controllo del 29 settembre 2017, refertato un quadro
compatibile con una neuropatia periferica da nota lesione traumatica del nervo
sciatico destro e dopo protesizzazione dell’anca destra con buona ripresa
funzionale, il dott. __________ si è pronunciato nei seguenti termini a
proposito dell’esigibilità lavorativa:
" (…) Per
quanto riguarda la situazione dell’anca destra, oggetto principale dell’attuale
visita, la situazione appare stabilizzata a distanza di circa due anni
dall’intervento di protesizzazione dell’anca. In considerazione dei rapporti
dell’ortopedico curante dott. med. __________ e della visita odierna si ritiene
il quadro stabilizzato con buon recupero funzionale. L’intervento all’anca
destra è intervenuto su uno stato di coxartrosi post-traumatica, non ha
modificato in modo apprezzabile la funzionalità articolare che appare buona
dopo l’intervento di protesizzazione.
Il quadro neurologico periferico legato alla lesione del nervo
ischiatico appare dal punto di vista obbiettivo e in base alla vista odierna
sostanzialmente sovrapponibile alle visite precedenti.
In considerazione della sostanziale sovrapponibilità del quadro
obbiettivo si ritiene pertanto di poter confermare l’esigibilità a suo tempo
espressa.” (doc. 440, p. 6 – fasc. 6 – il corsivo è del redattore)
Questo invece il parere
dei dottori __________ e __________, contenuto nel loro apprezzamento del 7
marzo 2018:
" (…) Auf
neurologischem Fachgebiet gibt es keine Begründung für eine Veränderung der
bislang auf 50% eingeschätzten Arbeitsfähigkeit. Hinzuweisen ist aus
neurologischer Sicht aufgrund der rechtsseitigen Beinschwäche, dass es Auflagen
hierbei zu beachten gibt, wie die Unfähigkeit des Zurücklegens langer Strecken
(über 200 m), das Arbeiten überwiegend im Stehen und das Arbeiten auf Leitern
und Gerüsten, was wegen der Funktionseinschränkungen nicht möglich ist.” (doc.
461, p. 8 – fasc. 6 – il corsivo è del redattore)
Ricordato che entrano qui
in discussione soltanto i disturbi infortunistici, addebitabili al sinistro del
1980 (e che occorre dunque fare astrazione, in particolare, dalle problematiche
interessanti il rachide lombare e cervicale, le ginocchia e da quella
psichica), questo Tribunale non vede alcuna valida ragione per discostarsi
dalla valutazione espressa dai fiduciari dell’CO 1, secondo i quali lo stato di
salute infortunistico dell’assicurato non è peggiorato né dal profilo
ortopedico né da quello neurologico, in misura tale da giustificare una modifica
nell’esigibilità lavorativa a suo tempo stabilita (in occasione della chiusura
della ricaduta del 2008).
Contrariamente a quanto
sostiene il ricorrente, la restante documentazione agli atti non permette di
giungere a una diversa conclusione.
Da una parte,
all’assicurato non può essere di nessun soccorso il fatto che, nel loro referto
del 13 agosto 2012, i periti giudiziari abbiano ammesso l’intervento di un
aggravamento dello stato di salute neurologico, nel senso di un incremento dei
dolori neuropatici. Il TCA ha in effetti già tenuto conto di tale circostanza
nel suo giudizio 35.2011.9, laddove ha stabilito che, nonostante il
peggioramento, RI 1 continuava ad essere in grado di lavorare alle dipendenze
della ditta __________ con un pensum del 50% (cfr. doc. 431 – fasc. 3).
Dall’altra, se è vero che
l’assicurazione per l’invalidità ha posto l’assicurato al beneficio di una
rendita intera (con un corrispondente grado d’invalidità del 100%) a contare
dal 1° marzo 2017, è altrettanto vero che in quel contesto sono stati presi in
considerazione tutti i danni alla salute di cui è portatore il
ricorrente, dunque anche quelle problematiche che non riguardano l’CO 1,
rispettivamente la presente procedura.
Occorre infine rilevare
come nessuno dei medici curanti che si sono pronunciati sul caso di specie, si
sia confrontato con la questione di sapere se, in ragione di un aggravamento
delle condizioni di salute infortunistiche, l’esigibilità lavorativa stabilita
in occasione dell’ultima revisione della rendita sia o meno ancora valida (si
vedano, ad esempio, le certificazioni agli atti del reumatologo dott. __________
– allegati ai doc. X e XXV).
Sulla scorta di quanto
precede, non essendo intervenuto alcun rilevante cambiamento nell’esigibilità
lavorativa dell’insorgente, questo Tribunale non ritiene adempiute le
condizioni per procedere all’auspicato aumento della rendita d’invalidità in
vigore, assegnata dall’assicuratore convenuto a dipendenza dell’infortunio
dell’agosto 1980. Non può giustificare una diversa soluzione neppure la
circostanza che, a contare dal mese di luglio 2017, RI 1 non risulta più essere
direttore della ditta __________ (cfr. allegati ai doc. VIII e X), posto che,
non essendo dimostrato un peggioramento dello stato di salute infortunistico
con incidenza sull’esigibilità lavorativa a suo tempo stabilita, l’abbandono
dell’abituale posto di lavoro è da imputare a ragioni extra-infortunistiche.
2.6.2. Entità della menomazione
dell’integrità dipendente dall’infortunio del 15 agosto 1980.
2.6.2.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.6.2.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.6.2.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6.2.4. L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221 ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21 p. 329; DTF 113 V 219 consid. 2b; DTF 116 V 157
consid. 3a).
2.6.2.5. Nella concreta evenienza, dalle
tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione
dell’integrità di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine della visita
fiduciaria del 29 settembre 2017.
Questo il tenore dell’apprezzamento
contenuto nel suo rapporto del 3 ottobre 2017:
" (…).
1. Reperti
L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli a
seguito di stato dopo trauma da incidente stradale del 15.08.1980 con
lussazione posteriore dell’anca destra e sfondamento dell’acetabolo e successivo
sviluppo di coxartrosi destra post-traumatica. Impianto di artroprotesi anca
destra eseguita il 21.09.2015 dott. med. __________.
Sullo stesso incidente lesione traumatica del nervo sciatico
destro con neuropatie e deficit neurologico periferico sensitivo-motorio,
neurolisi del nervo sciatico al gluteo del settembre 2015 senza apparente
beneficio.
Considerandi
2.
Valutazione del
danno all’integrità
17,15%
3.
Motivazione
Siamo di fronte a un traumatismo da incidente della strada
dell’agosto del 1980. Tale incidente ha determinato le lesioni sopra riportate.
Per quanto riguarda la situazione dell’anca destra occorre
valutare uno stato di artrosi post-traumatica. Tale artrosi, sulla base dei
dati clinici rilevabili dalla documentazione e dalle radiografie eseguite nell’immediato
periodo precedente l’impianto della protesi d’anca, si può considerare di grado
moderato. Tale fattispecie è specificamente rappresentata nella tabella 5.2
Suva dove per un’artrosi moderata dell’anca viene riconosciuta una percentuale
oscillante fra il 10% e il 30%. Possiamo ritenere adeguata una percentuale
intermedia del 20% lordo. Vi è però da considerare che l’incidente in questione
è avvenuto in un periodo di tempo precedente alla normativa riguardante l’IMI,
pertanto come di consueto in questi casi si considera l’evoluzione della
coxartrosi dal momento di entrata in vigore di tale normativa (1984) fino al
momento d’impianto della protesi d’anca (2015), stabilendo una indennità per il
solo periodo di vigenza della normativa IMI (quindi dal 1984 al 2015). In
questo caso si ritiene orientativamente di poter assumere una progressione
lineare della coxartrosi dal momento dell’incidente al momento dell’impianto
della protesi d’anca. Quindi l’IMI lorda va ridotta di una frazione
corrispondente al lasso di tempo intercorso dal 1980 al 1984. Pertanto è
possibile ridurre la percentuale di IMI lorda del 20% portandola al 17,5% in
considerazione del tempo intercorso dal momento dell’incidente alla data di
entrata in vigore della normativa IMI.
Per quanto riguarda la lesione traumatica del nervo sciatico
destro, essa si è verificata in un periodo puntuale, e cioè nel momento
dell’incidente del 1980, e non ha subito un marcato peggioramento nel tempo,
come risulta dalla documentazione. Si ritiene pertanto che, per motivi
puramente giuridici, essendo antecedente all’entrata in vigore della normativa
sul riconoscimento dell’IMI, non vi siano elementi tali da configurare un
diritto a un’indennità di menomazione all’integrità.” (doc. 439 – fasc. 6)
Con la propria
impugnativa, il ricorrente contesta l’entità dell’IMI riconosciutagli
dall’amministrazione, facendo valere che sarebbe errato “… prendere unicamente
in considerazione i pregiudizi sofferti dall’assicurato il giorno del suo
infortunio nel 1980 ed in particolare considerato che non solo la prognosi
originaria è cambiata, bensì nel frattempo sono intervenuti altri pregiudizi
(cfr. art. 6 LAINF) …” (doc. I, p. 35).
Chiamata a pronunciarsi su
un aspetto di natura prevalentemente medica, considerata anche l’assenza di
pareri specialistici divergenti, questa Corte ritiene di poter validamente
fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento della menomazione dell’integrità
enunciata dal medico __________ dell’CO 1.
In particolare, è utile
ricordare che oggetto della vertenza è soltanto l’infortunio del 15 agosto
1980, ragione per la quale l’eventuale danno alla salute residuato da altri
eventi traumatici assicurati non può essere preso in considerazione per la
determinazione in questa sede dell’IMI (va ad ogni modo precisato che è escluso
che dall’evento traumatico dell’aprile 2009 possa essere nato un diritto
all’IMI, visto che esso ha perso qualsiasi ruolo causale trascorsi 6 mesi; cfr.
supra, consid. 2.3.).
D’altro canto,
l’insorgente non ha sollevato alcuna specifica contestazione a proposito delle
modalità con le quali il fiduciario dell’assicuratore ha stabilito il grado di
menomazione dell’integrità, a fronte del fatto che il sinistro in questione ha
avuto luogo antecedentemente all’entrata in vigore della LAINF (il 1°
gennaio 1984; cfr., su questo aspetto, le disposizioni transitorie di cui
all’art. 118 LAINF: trattandosi in particolare del danno neurologico e con
riferimento all’art. 118 cpv. 2 lett. c LAINF, va precisato che il relativo diritto
all’IMI è nato prima dell’entrata in vigore della LAINF, posto che la
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, con nascita del diritto
alla rendita, era intervenuta già nel corso del 1983 – cfr. doc. 56 –
fasc. 1).
Trattandosi infine dell’ammontare
dell’indennità, è utile segnalare che, secondo l’art. 25 cpv. 1 seconda frase
LAINF, l’indennità per menomazione dell’integrità non deve superare
l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca dell’infortunio
ed è scalata secondo la gravità della menomazione.
Nel caso in cui nasca
eccezionalmente un diritto all’IMI a dipendenza di un infortunio occorso prima
dell’entrata in vigore della LAINF, come è qui il caso, il relativo importo è
calcolato in base al guadagno massimo assicurato in vigore il 1° gennaio 1984
(ovvero fr. 69'600) (cfr. DTF 127 V 456 consid. 4b).
La persona assicurata non
ha diritto a un’IMI più elevata qualora l’ammontare massimo del guadagno annuo
è stato aumentato dopo l’infortunio. Ciò vale anche se tra l’infortunio e il
riconoscimento dell’IMI è trascorso lungo tempo, ciò che può essere il caso
laddove l’indennità viene assegnata a seguito di una ricaduta o di una sequela
tardiva, oppure se nel frattempo vi è stata una fase di forte inflazione (cfr.
KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 25 LAINF, n. 54).
In queste condizioni, il
ricorso presentato dall’assicurato non può essere accolto neppure nella misura
in cui egli pretende aver diritto a un’IMI più elevata di quella
riconosciutagli dall’istituto assicuratore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto ricevibile, il
ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti