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Decisione

35.2018.76

6 luglio 2016: schiacciato da un cassero di 600 kg= Infortunio MEDIO-GRAVE AL LIMITE DI QUELLI GRAVI (sufficiente l'adempimento nella forma semplice di 1 solo criterio). Rinvio atti per perizia medica

4 marzo 2019Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri appena esposti

valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)

di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10

febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare,

è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici

suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo

dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No.

U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999

in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006).

Qualora un’ernia del disco

preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione.

Va precisato che, secondo

la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del

segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure

cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer,

a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo è del

redattore)

In

tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo

semplicemente scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata

all'evento traumatico.

Le conseguenze di un’eventuale ricaduta devono

essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una

relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 170/00 del 29

dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STCA

35.2015.9 del 28 maggio 2015, consid. 2.4).

2.8. Nella presente fattispecie l'CO

1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni per l'infortunio del 6

luglio 2016 a contare dal 1° maggio 2017, in quanto i disturbi ancora presenti non

sono più causati dall'infortunio e, di conseguenza, lo stato presente

immediatamente prima dell'infortunio è stato raggiunto. L'assicuratore si è

fondato sulle valutazioni mediche del 21 marzo 2017 (cfr. doc. 81), del 2

ottobre 2017 (cfr. doc. 127) e del 12 giugno 2018 (cfr. doc. 146) del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia e medico __________ e del 10 maggio 2017 (cfr.

doc. 104) e del 6 giugno 2018 (cfr. doc. 147) della dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico fiduciario dell'Istituto

assicuratore.

Da parte sua, il

ricorrente fa valere, fondandosi in particolare sul certificato medico del 15

settembre 2017 del dr. med. __________, specialista in neurochirurgia e

chirurgia vertebrale presso il Centro ortopedico di __________ (__________;

cfr. doc. 125, pag. 2), sulla "perizia medica particolareggiata" del

18/29 maggio 2017 delle dr.sse med. __________ e __________ (cfr. doc. 125,

pag. 3 e seg.), sul certificato medico del 23 settembre 2017 del dr. med. __________

(cfr. doc. 126), sul "parere valutativo medico-legale in tema di

invalidità lavorativa" del 21 dicembre 2017 della dr.ssa med. __________,

medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________

(__________; cfr. doc. 135) e sul referto di una rettosigmoidoscopia con

endoscopio flessibile eseguita il 4 febbraio 2019 (cfr. doc. XXI+R) che i

disturbi (problematiche gastro-intestinali, lombalgie persistenti e disturbi

psichici) di cui soffre sarebbero conseguenti all'evento infortunistico del 6

luglio 2016, anche perché non ha mai sofferto in precedenza di tali patologie

essendo una persona giovane e sana (cfr. doc. I, IX e XIII).

A proposito di

quest'ultima affermazione giova qui ricordare che la

regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di

questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che

per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute

non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile

dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr.

STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher

sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten

Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen

Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE

119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht

haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno

2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017;

sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96;

A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60

del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid.

Considerandi

2.

).

2.9

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

2.10

Il TCA constata

innanzitutto che l'assicurato è stato sottoposto d'urgenza il 6

luglio 2016, giorno in cui si è infortunato, ad una laparatomia con

resezione più anastomosi primari segmentale (x2) del tenue e resezione

segmentaria del colon con stomia a doppia canna di scarico. Dopo essersi

sottoposto il 21 luglio 2016 ad una colonscopia che ha mostrato un normale

aspetto della mucosa, il 28 luglio 2016 è stata ripristinata la continuità

intestinale tramite discendosigmoidostomia ed il 2 agosto 2016 RI 1 è stato

dimesso dall'ospedale. Successivamente è stato degente in regime di day

hospital dal 13 settembre al 24 ottobre 2016 presso la Clinica __________ di __________,

ove ha pure beneficiato di un supporto psicologico/psicoterapico (cfr. doc. 1,

11, 25, 32, 43, 47, 50, 51 e 60).

Il 12 dicembre 2016, a 5 mesi dal trauma, l'assicurato è stato visitato dal dr.

med. __________, caposervizio di chirurgia dell'Ospedale __________ di __________ a seguito dell'insorgenza nelle 3 settimane precedenti "di un

reflusso gatroesofageo e di saltuari episodi di diarrea liquida altalenante con

delle scariche di feci normali" di origine indeterminata (diagnosi

differenziale: stenosi dell'anastomosi, intolleranza alimentare: cfr. doc.

58).

Il 21 dicembre 2016 l'assicurato è stato visitato dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia e medico __________, che - dopo avere

invitato l'amministrazione ad effettuare una risonanza magnetica del rachide e

una radiografia del bacino, ritenuta opportuna in considerazione dei dolori

riferiti dall'assicurato durante la visita - ha confermato un'inabilità

lavorativa del 100%, puntualizzando che l'assicurato sarebbe stato

"rivalutato successivamente a stabilizzazione avvenuta" (cfr. doc.

62).

Il 12 gennaio 2017 l'assicurato si è sottoposto ad una risonanza

magnetica della colonna lombare con radiografia del bacino in proiezione A-P,

dalle quali non sono emerse lesioni osteostrutturali a livello dei somi

vertebrali dorso-lombari esaminati mentre a L5-S1 è stata evidenziata una

focalità erniaria mediana intraforaminale destra con impronta sulla parete

anteriore del sacco durale e contatto con le radici emergente di S1 a destra; a

livello di bacino non sono risultate apprezzabili linee di frattura a livello

dei segmenti ossei esaminati, i rapporti articolari figuravano conservati

mentre dei piccoli fleboliti erano apprezzabili a livello di scavo pelvico a

destra (cfr. doc. 65).

Il 20 marzo 2017 l'assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, capo

servizio di fisiatria del Centro di riabilitazione della Clinica __________ di __________,

che ha ritenuto opportuno, sulla base dei risultati della RMN, proporre

l'esecuzione di un'infiltrazione peri radicolare viste le difficoltà

nell'assunzione di farmaci per OS rispettivamente il proseguimento del

trattamento riabilitativo ambulatoriale per ulteriori 3 cicli da 3 sedute

ognuna (cfr. doc. 77).

Il 21 marzo 2017 l'assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, il

quale ha rilevato che:

" Dal punto

di vista pratico la situazione appare decisamente stabilizzata per quanto

attiene esclusivamente alla problematica prettamente post-infortunistica. La

canalizzazione è presente, l'alternanza descritta a livello di stipsi e diarrea

e in realtà appare molto strano che si verifichi successivamente e non

inizialmente a poche settimane dalla canalizzazione come fatto notare dal dott.

med. __________, ma comunque non inficia la ripresa del lavoro, al pari di

molte persone che hanno gli stessi sintomi, per esempio con un colon

irritabile. Indubbiamente saranno da programmare controlli colonscopici nel

tempo e visite di tipo gastroenterologico per controllare il livello di

anastomosi nel tempo come normale follow up. Per quanto riguarda il supporto

psicologico non mi pronuncio in materia ma prego l'amministrazione di

provvedere in tal senso magari con una consulenza della dott.ssa med. __________.

Per quanto riguarda la lombalgia che peraltro è stata denotata dal

sottoscritto nel corso della penultima visita medico-__________ e mai

particolarmente enfatizzata prima, dalla RM richiesta peraltro proprio in sede

di visita __________ appare evidente la componente degenerativa decisamente

antecedente al traumatismo. Particolarmente i disturbi sono a carico della

discopatia L5/S1 ma anche dei bulging sovrastanti ma che nulla hanno a che

vedere da un punto di vista eziologico e causale con il trauma subito.

Indubbiamente tale patologia è meritevole di cura, ma certamente non a carico CO

1.

"

ed

ha quindi concluso che:

" Per quanto

sovra esposto appare evidente che ai soli fini post-traumatici infortunistici

l'assicurato abile al 100% per quanto riguarda la sua attività assicurata. Per

quanto riguarda le altre patologie ortopediche sono tutte evidentemente a

carico della Cassa Malati. Per quanto riguarda l'IMI seguendo l'attuale

tabellazione di legge le affezioni non danno diritto ad IMI." (cfr. doc.

81)

Il 31 marzo 2017 la Ph. D.

__________, psicologa specializzata in neuropsicologia FSP e psicoterapeuta,

dell'Unità operativa di neuropsicologia e logopedia della Clinica __________ di

__________, ha allestito un rapporto psicologico relativo la presa a carico del

paziente per il periodo dal 29 settembre 2016 al 31 marzo 2017 (cfr. doc. 83 e

86).

Il 3 aprile

2017.

l'assicurato ha consultato, in merito alle conclusioni a cui è giunto il

medico __________ al termine della precitata visita, il dr. med. __________,

che ha ritenuto indispensabile la prosecuzione del percorso riabilitativo e

psicologico, ritenendo indicata una ripresa lavorativa al 50% con mansioni e

carichi ridotti non prima di 40 giorni (cfr. doc. 83 e 86).

In una nota

del 4 aprile 2017 il dr. med. __________, ha rilevato che:

" (…) come

già discusso per vie brevi si ribadisce che la lombalgia non ha origini

infortunistiche ma deriva dalle discopatie lombari con il criterio della

probabilità preponderante, ma più che altro dalla pratica clinica acclarata e

dalla letteratura, oltre che dalla giurisprudenza. Circa l'inabilità al lavoro

nessuno nega che al momento non sia abile, ma certamente non lo è per i postumi

infortunistici ma bensì per malattia. La proposta terapeutica del dott. __________,

sempre ammesso che funzioni , compreso il periodo proposto va quindi accolta ma

non in ambito CO 1. Inoltre, invece, bisogna vedere la situazione psichiatrica,

in quanta essa è ancora in itinere e quella certamente potrebbe ove riscontrata

una causalità, porre limitazioni lavorative. Lo 0%, quindi è relativo al solo

fatto chirurgico ortopedico di tipo esclusivamente infortunistico." (cfr.

doc. 84)

Interpellata dall'CO 1 il

3.

maggio 2017 (cfr. doc. 98), il 10 maggio 2017, la dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico fiduciario dell'Istituto

assicuratore, ha rilevato che:

" Negli atti

non è presente alcun rapporto psichiatrico, ma unicamente le richieste da parte

di medici della Clinica __________, di prolungare la terapia psichiatrica.

Considerando che non sussistono importanti postumi

dell'infortunio, il nesso causale naturale di un eventuale ancora presente

disturbo psichiatrico può essere considerato estinto." (cfr. doc. 104)

Il 15

settembre 2017 l'assicurato ha consultato privatamente il dr. med. __________, specialista

in neurochirurgia e chirurgia vertebrale presso il Centro ortopedico di __________

(__________) che ha rilevato quanto segue:

" Nel luglio

2016.

importante trauma da schiacciamento che ha reso necessario intervento

chirurgico di resezione intestinale.

Riferisce da allora algie in regione lombare senza irradiazione

agli arti inferiori. L'obiettività neurologica esclude la presenza di deficit

radicolari lombari. E' evidente una limitazione della funzione del rachide

lombare con difficoltà ai movimenti di flesso-estensione che evocano dolore. Le

indagini radiologiche evidenziano una discopatia L5-S1 con associata

protrusione discale che non condiziona compressioni radicolari. Appare evidente

una significativa perdita della lordosi lombare. La condizione degenerativa

L5-S1 è da considerarsi preesistente al trauma in anamnesi ma tale condizione

non procurava a detta del paziente alcun sintomo (non giornate di malattia,

attività lavorativa svolta sempre in modo completo). E' verosimile che il

traumatismo in anamnesi, il conseguente intervento chirurgico e l'insufficienza

muscolare da esso derivata, abbiano scatenato una sintomatologia che altrimenti

si sarebbe prodotta almeno molto più tardivamente. A dimostrazione della

cattiva funzione muscolo legamentosa è la perdita della lordosi lombare che non

è stata ancora corretta nonostante l'attività riabilitativa effettuata." (cfr.

doc. 125, pag. 2)

Nella "perizia medica

particolareggiata" del 18/29 maggio 2017 delle dr.sse med. __________ e __________,

queste ultime hanno posto la diagnosi di "Esiti di traumatismo addominale

chiuso da schiacciamento con lacerazione intestinale trattata chirurgicamente

con resezione segmentaria intestino tenue e colon discendente distale con

stomia e successiva ricanalizzazione tramite discendosigmoidostomia. Lombalgia

in focalità erniaria L5-S1. Disturbo da stress post traumatico" (cfr.

doc. 125, pag. 11).

Nel certificato medico del 23 settembre 2017, il dr. med. __________ ha

attestato un'incapacità lavorativa del 100% dal 23 settembre al 1° ottobre 2017

per malattia (cfr. doc. 126).

Interpellato dall'CO 1 in merito alla nuova documentazione medica versata agli

atti dall'assicurato, il 2 ottobre 2017 il dr. med. __________ ha rilevato

quanto segue: "nessun cambiamento rilevante collegabile con certezza

all'infortunio. Situazione stabile. Non necessità di VMC" (cfr. doc. 127).

Nel parere valutativo medico-legale in tema di invalidità lavorativa" del

21.

dicembre 2017 la dr.ssa med. __________, medico chirurgo specialista in

medicina legale e delle assicurazioni a __________ (__________), consultata

privatamente dall'assicurato, ha rilevato quanto segue:

" Il Sig. RI

1, ha sempre goduto di buona salute ed ha sempre svolto attività lavorativa di

tipo manuale; nel luglio 2016 riportava importante infortunio lavorativo,

produttivo di schiacciamento con lacerazione intestinale trattata

chirurgicamente, con resezione segmentaria intestinale tenue e colon

discendente distale con stomia e successiva ricanalizzazione tramite

discendosigmoidostomia; successivamente sviluppava una importante

sintomatologia lombalgica, con episodi sciatalgici; le indagini strumentali

evidenziarono la presenza di discopatia protrusiva a livello 1,5-S1

responsabile della persistente condizione algica, resistente ai trattamenti

fisioterapici e farmacologici, ma senza attuali indicazioni chirurgiche.

Trattasi di soggetto che ha sempre goduto di buona salute, ha sempre svolto

attività lavorativa di tipo manuale, funzionalmente impegnativa per la colonna

vertebrale (movimentazione manuale di carichi, stazione eretta a deambulazione

prolungata), il quale, come conseguenza dell'importante infortunio lavorativo

patito, ha subito, oltre alle importanti lesioni-menomazioni

intestinali-addominale, anche la slatentizzazione sintomatologica, con

conseguente importante impegno funzionale di preesistente condizione patologica

discopatica lombare, che è evoluta in senso peggiorativo, in protrusione

discale sintomatologicamente e funzionalmente rilevante. Tale condizione

algo-disfunzionale cronica limita fortemente il Sig. RI 1 nello svolgimento di

attività manuali che prevedono la movimentazione manuale di carichi, la

stazione eretta e deambulazione prolungata, oltre che per la precoce insorgenza

di lombalgia, resistente alle comuni terapie farmacologiche e fisioterapiche,

anche per l'elevata probabilità di evoluzione peggiorativa del quadro

degenerativo discopatico lombare, in un breve arco temporale, configurandosi,

con riferimento valutativo alle menomazioni dell'integrità nelle affezioni

della colonna vertebrale un danno permanente quantificabile al momento attorno

al venti per cento, ma suscettibile di ulteriore rapido peggioramento,

qualora il Sig. RI 1 continuasse a svolgere la tipologia di lavoro manuale al

momento praticato, senza preclusioni e/o prescrizioni." (cfr. doc. 135;

n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

Interpellato dall'CO 1 in

merito alla nuova documentazione medica versata agli atti dall'assicurato come

pure in merito al quesito di sapere se alla luce della perizia

pluridisciplinare del __________ del 26 aprile 2018 (cfr. doc. XVIII-1)

esperita in ambito AI vi fossero dei motivi medici per modificare il risultato

delle VMC effettuate da CO 1 (cfr. doc. 146), il 12 giugno 2018 il

dr. med. __________, ha rilevato che:

" Relativamente

alla documentazione aggiuntiva presentata dall'assicurato si fa rilevare quanta

segue: 1) La perizia particolareggiata della dott. __________ e della dott. __________

ha valore esclusivamente in ambito UE con esclusione della Svizzera, come da

stessa modulistica allegata, in quanto con parametri di valutazione giuridica e

tabellare diversa. La diagnosi di " schiacciamento vertebrale è

assolutamente inesistente in quanto mai verificata, mentre la diagnosi di

spondolopatia spondilogena con ernia discale non viene definita come post

traumatica, pertanto le due affermazioni si annullano a vicenda in quanto non incompatibili

tra loro. Peraltro nel sistema INAIL Italiano una discopatia lombare è

riconosciuta solo come malattia professionale e non infortunio quando vi siano

alterazioni neurologiche strumentalmente dimostrate e viene valutata al massimo

12.

punti. La lombalgia post traumatica in se non viene computata. 2) circa la

certificazione del dott. __________ si definisce l'ernia discale come

preesistente ma si attribuisce la sintomatologia come derivata dall'infortunio

e che si sarebbe certamente scatenata più avanti. A riprova di questo una

rettificazione del rachide lombare. Tale considerazione si basa solo sulle affermazioni

anamnestiche del paziente, non sulla veridicità delle stesse che si può avere

solo dall'esame della car. clinica del curante Italiano che non è agli atti.

Difficilmente una condizione come questa non da alcun dolore, inoltre la

riduzione della lordosi lombare non è assolutamente riportata nei referti agli

atti, quindi è una sua interpretazione. D'altro canto nei parametri della

Società Europea di Medicina Legale non viene riportata in letteratura una

lombalgia causata da un trauma addominale con relativa insufficienza muscolare

lombare in presenza di un ernia discale pregressa. Vi può essere una

slatentizzazione della stessa per allettamento prolungato, ma non vi sono dati

strumentali che provino un peggioramento rispetto allo status quo ante.

Relativamente alla Perizia della Al, la diagnosi definitiva con ripercussione

sulla CL è: "sindrome lombospondilogena cronica su incipienti discopatie

L5 Si con piccola ernia discale senza neuro compressione. Non viene

classificata assolutamente come post traumatica. ln particolare nella parte

reumatologica si evidenzia come non vi è traccia di ernia recente post

traumatica e come" molteplici fattori anche psicologici abbiano

contribuito ad una sindrome da dolore cronico con fulcro a livello

lombare." e che contrariamente a quanto affermato nell'ultimo atto a

disposizione , dal mio punto di vista se il paziente riprendesse un lavoro

fisico anche pesante, andrebbe meglio con la schiena." ( pag. 20). Sempre nella

parte reumatologica viene evidenziata una discrepanza tra i sintomi descritti e

la valutazione clinica ( pag. 21) ed una amplificazione dei sintomi di tipo

elevato ( pag. 22). Nella valutazione riassuntiva della CL (pag. 3) si legge

come non vi sia alcuna limitazione al carico, nessun bisogno di alternanza

della postura al bisogno, nessuna difficoltà nello svolgere lavori di

precisione, nessuna necessità di pause supplementari per l'attività di muratore

a tempo pieno intesa come al 100% ma con rendimento all'80%. Le conclusioni

psichiatriche e chirurgiche sono che dal loro punto di vista l'assicurato è

abile al 100% per l'attività di muratore. Ora, rispondendo ai quesiti della

amministrazione, si ritiene che dal solo punto di vista infortunistico non vi

siano postumi apprezzabili nè chirurgici, nè psichiatrici e soprattutto

ortopedici, in quanto:

1) lo stato muscolare rilevato nella perizia è ottimale all'esame

obbiettivo senza alcuna problematica, in quanto la muscolatura è definita

eutrofica (pag. 15), inoltre non vi è alcun data EMG o strumentale oltre che

clinico ( esame obbiettivo) che provi un deficit muscolare.

2) il dolore lombare è causato dalla ED L5 SI preesistente al

trauma che da sola può spiegare i sintomi. Pertanto la limitazione come

rendimento del 20% è imputabile esclusivamente a cause extra infortunistiche di

competenza della cassa malati e le modeste limitazioni funzionali rilevate non

necessitano nemmeno di cure future." (cfr. doc. 146)

Interpellata dall'CO 1 in

merito al quesito di sapere se alla luce dei documenti medico-psichiatrico

contenuti nella perizia pluridisciplinare del __________ del 26 aprile 2018

(cfr. doc. XVIII-1) esperita in ambito AI vi fossero dei motivi medici per

modificare il risultato delle VMC (recte: apprezzamento medico) del 10

maggio 2017 (cfr. doc. 147), il 6 giugno 2018 la dr.ssa med. __________, ha rilevato che:

" Nel mio

apprezzamento del 10.05.2017 ho concluso, che "considerando che non sussistono

importanti postumi dell'infortunio, il nesso causale naturale di un eventuale

ancora presente disturbo psichico può essere considerato estinto". Nell'ambito

degli accertamenti pluridisciplinare dell'Al, il 14.04.2018 è stata redatta una

valutazione psichiatrica da parte del Dr. __________, il quale ha valutato, che

l'assicurato non presenta alcuna diagnosi attiva. Concludendo, l'assicurato non

soffre di alcuna patologia psichiatrica in relazione causale naturale con

l'infortunio del 06.07.2016." (cfr. doc. 147)

Il 4 febbraio 2019

l'assicurato si è sottoposto a causa di una rettorragia ad una

rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile progredito per ca. 50 cm ed è

risultato che la mucosa era rosea con reticolo venoso conservato, la presenza

di emorroidi e l'assenza di altre alterazioni della mucosa e della

canalizzazione. Le conclusioni sono state: "Emorroidi in esiti di

resezione segmentaria di tenue di colon discendente per trauma (2016)" (cfr.

doc. XXI+R).

2.11

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in

particolare, doc. 22, 31, 32, 38, 40, 43, 44, 47, 50, 51 oltre a quella

riassunta al consid. 2.10), ritiene che, per quanto specificatamente riguarda le

problematiche gastrointestinali e le lombalgie persistenti di cui soffre

l'assicurato, il parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia (e, quindi, della materia che qui ci occupa) e medico __________ (che

vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica

e che ha visitato personalmente l'assicurato), è dettagliato e approfondito e

rispecchia i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.9). Ad

esso va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire da

base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere.

Del resto, con riguardo ai disturbi gastrointestinali, la valutazione dello

specialista dell'Istituto resistente (in particolare, giusta il quale "La

canalizzazione è presente, l'alternanza descritta a livello di stipsi e diarrea

e in realtà appare molto strano che si verifichi successivamente e non

inizialmente a poche settimane dalla canalizzazione come fatto notare dal dott.

med. __________, ma comunque non inficia la ripresa del lavoro, al pari di

molte persone che hanno gli stessi sintomi, per esempio con un colon

irritabile. Indubbiamente saranno da programmare controlli colonscopici nel

tempo e visite di tipo gastroenterologico per controllare il livello di

anastomosi nel tempo come normale follow up"), non è stata smentita da

certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In particolare il certificato

medico del 23 settembre 2017 attesta unicamente un'incapacità lavorativa del

100% dal 23 settembre al 1° ottobre 2017 per malattia mentre il referto

della rettosigmoidoscopia del 4 febbraio 2019 attesta esclusivamente la presenza

di emorroidi. Neppure il reflusso gastroesofageo, quand'anche persistente,

avrebbe inficiato la ripresa lavorativa.

Anche per quanto concerne le lombalgie persistenti, la valutazione dello

specialista dell'Istituto resistente non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

In effetti, dalla documentazione medica agli atti riassunta al consid. 2.10,

risulta che l'ernia del disco all'origine di tali lombalgie è preesistente

all'infortunio e non causata da quest'ultimo che l'ha unicamente resa

sintomatica. Anche gli specialisti consultati privatamente dall'assicurato sono

giunti a tale conclusione (cfr. in particolare, il certificato medico del 15 settembre 2017 del dr. med. __________ di cui al doc. 125 e

il "parere valutativo medico-legale in tema di invalidità lavorativa"

del 21 dicembre 2017 della dr.ssa med. __________ di cui al doc. 135).

Ciò che - si rileva solo a titolo abbondanziale - trova peraltro conferma pure

nella perizia pluridisciplinare del __________ (cfr. doc. XVIII-2, pag. 20).

I numerosi certificati medici agli atti sono stati debitamente presi in

considerazione e analizzati dal medico __________, in particolare nelle

motivate e convincenti considerazioni espresse il 12 giugno 2018, condivise dal

TCA.

In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni

espresse dal medico fiduciario, che ha tenuto debitamente conto

dell'obiettività strumentale riscontrata e proceduto ad una visita personale

accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta

pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.

Il fatto che il rapporto

di cui alla visita medico __________ del 21 dicembre 2016 del dr. med. __________

si distanzi da quello di cui alla visita medico __________ del 21 marzo 2017

del medesimo medico fiduciario è irrilevante ai fini del presente giudizio. A

quel momento infatti lo stato di salute dell'assicurato non era ancora

stabilizzato ed il medico __________ – che ha posto l'indicazione per

effettuare una risonanza magnetica del rachide e un radiografia del bacino a

fronte dei dolori riferiti dall'assicurato durante la visita - ha indicato

chiaramente che l'avrebbe rivalutato successivamente a stabilizzazione

avvenuta.

In esito a quanto precede, questa Corte deve dunque concludere che l’evento

traumatico del 6 luglio 2016 può avere aggravato soltanto transitoriamente

il preesistente stato (morboso) della colonna lombare di RI 1.

D'altra parte, la

tempistica (ca. 10 mesi: 6 luglio 2016-1° maggio 2017) con la quale, a mente

del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, è stato raggiunto lo status

quo sine si concilia con la dottrina medica dominante e la giurisprudenza, secondo

le quali, le conseguenze di un infortunio che ha interessato la colonna vertebrale si estinguono - in assenza di fratture

traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni strutturali al rachide -,

trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza

di preesistenti alterazioni degenerative (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1;

STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011

consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del

10.

novembre 2010 consid. 3.3; si veda pure Bär/Kiener, Traumatismes

vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,

contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione

della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali, nonché

E. Morscher, Schäden

des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985; STCA

35.2015.9

del 28 maggio 2015, consid. 2.6).

Nel caso di specie, l'CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni

fino al 30 aprile 2017, dunque per quasi dieci mesi, ciò che appare

conforme ai principi giurisprudenziali appena citati.

In siffatte circostanze le

critiche del patrocinatore dell'insorgente volte a contestare l'operato e la

valutazione del dr. med. __________ vanno respinte.

Essendo state le lombalgie persistenti in relazione di causalità

naturale con l’infortunio soltanto fino al 30 aprile 2017, momento in cui è

stato raggiunto lo status quo sine, l’obbligo a prestazioni

dell’assicuratore LAINF si è estinto al 1° maggio 2017.

Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa

dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2.

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI 1 il 6 luglio 2016 ha cessato di giocare un

ruolo causale in relazione alle persistenti lombalgie da esso lamentate a far

tempo dal 1° maggio 2017.

Di conseguenza l'CO 1 era legittimata, per quanto riguarda le problematiche

gastrointestinali e le lombalgie persistenti di cui soffre l'assicurato, a

porre fine alle proprie prestazioni a partire da quella data. Per questi

aspetti, la decisione su opposizione impugnata merita di essere tutelata.

2.12

Per quanto concerne i disturbi

psichici che l'assicurato ha sviluppato successivamente all'infortunio

occorsogli il 6 luglio 2016, si impongono invece le seguenti considerazioni.

Il TCA constata innanzitutto che non è contestato - a

ragione – che l'assicurato abbia sviluppato dei disturbi psichici in seguito all'infortunio

del 6 luglio 2016.

Ferma questa premessa, il TCA osserva che nel rapporto del 22 marzo 2017,

relativo alla visita medico-__________ del 21 marzo 2017, il dr.

med. __________, nelle proposte diagnostiche e terapeutiche, ha in particolare

rilevato che:

"Dal punto di vista pratico la situazione appare decisamente stabilizzata

per quanto attiene esclusivamente alla problematica prettamente

post-infortunistica. (…) Per quanto riguarda il supporto psicologico non mi

pronuncio in materia ma prego l'amministrazione di provvedere in tal senso

magari con una consulenza della dott.ssa med. __________." (cfr. doc. 81).

Il TCA rileva pure che il 31

marzo 2017 la Ph. D. __________, psicologa specializzata in neuropsicologia FSP

e psicoterapeuta, dell'Unità operativa di neuropsicologia e logopedia della

Clinica __________ di __________, ha allestito un rapporto psicologico relativo

la presa a carico del paziente per il periodo dal 29 settembre 2016 al 31 marzo

2017.

(cfr. doc. 83). Tale rapporto è stato versato agli atti in data 5 aprile

2017.

dall'assicurato (cfr. doc. 86).

Con decisione del 25

aprile 2017 l’CO 1 - dopo aver puntualizzato che in base alla valutazione del

medico __________ i disturbi presenti non sono più causati dall'infortunio e,

di conseguenza, lo stato presente immediatamente prima dell'infortunio è stato

raggiunto al 1° maggio 2017 - ha chiuso il caso da tale data (cfr. doc. 92).

Il 3 maggio 2017 l'CO 1 ha

sottoposto l'incarto alla dr.ssa med. __________ per la valutazione del nesso

causale naturale tra i disturbi psichici presentati dall'assicurato e l'infortunio

del 6 luglio 2016 (cfr. doc. 98).

Il 10 maggio 2017 la

dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico fiduciario dell'Istituto

assicuratore, ha rilevato che:

" Negli atti

non è presente alcun rapporto psichiatrico, ma unicamente le richieste da parte

di medici della Clinica __________, di prolungare la terapia psichiatrica.

Considerando che non sussistono importanti postumi dell'infortunio,

il nesso causale naturale di un eventuale ancora presente disturbo psichiatrico

può essere considerato estinto." (cfr. doc. 104)

Esperiti ulteriori

accertamenti amministrativi e medici (procedendo, tra l'altro, anche

all'acquisizione della perizia pluridisciplinare del 26 aprile 2018 del __________

esperita in ambito AI, ove l'assicurato ha inoltrato una richiesta di

prestazione in data 9 maggio 2017; cfr. doc. 106 e XVIII-2), in data 27 luglio

2018.

l'CO 1 ha confermato la precedente decisione, respingendo la precitata

opposizione (cfr. doc. 153).

Ora, nella misura in cui

l'CO 1 ha emesso la decisione del 25 aprile 2017, in assenza di una presa di

posizione per gli aspetti psichiatrici della dr. med. __________, specialista

FMH in psichiatria e psicoterapia, così come a ragione proposto dal medico __________

al termine della visita medico __________ del 21 marzo 2017, in quanto

specialista FMH in chirurgia e, quindi, non in grado di valutare gli aspetti psichici

del caso, il modo di procedere dell'amministrazione - che ha compiutamente

analizzato solo l’aspetto somatico - non è esente da critiche.

Certo, l'CO 1 ha comunque

raccolto l'apprezzamento medico della precitata specialista in data 10 maggio

2017.

e, quindi, prima della decisione del 27 luglio 2018 qui avversata con cui

ha confermato la precedente decisione.

D'altra parte, però, il

TCA ritiene di non poter attribuire pieno valore probatorio allo stringato

parere espresso dalla specialista in questione, già solo per il fatto che non

si è espressa in merito al circostanziato rapporto psicologico del 31 marzo

2017.

della Ph. D. __________, psicologa specializzata in neuropsicologia FSP e

psicoterapeuta, dell'Unità operativa di neuropsicologia e logopedia della

Clinica __________ di __________ riguardante la presa a carico del paziente per

il periodo dal 29 settembre 2016 al 31 marzo 2017, versato agli atti

dall'assicurato il 5 aprile 2017,

ed ha osservato che agli atti non era presente alcun rapporto psichiatrico, ma

unicamente le richieste da parte di medici della Clinica __________, di

prolungare la terapia psichiatrica.

Va pure considerato che la

dr. med. __________ non ha peraltro avuto nessun colloquio personale con

l'assicurato.

Ora, l'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita

esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante

nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che,

a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988

U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento), tale giurisprudenza va tuttavia

relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di

una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della

medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto

personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U

438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA

35.2005.9

dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio

2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del

13.

aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8).

Va pure considerato che

nella STCA 36.2017.110 del 30 gennaio 2018, in ambito LAMal, questa Corte ha

rilevato quanto segue al considerando 8:

" Per quanto

concerne in primo luogo la patologia psichica, la dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, nel suo referto all’indirizzo della __________ del

10.

maggio 2017, non ha escluso la presenza di una patologia con conseguenze

sulla capacità lavorativa dell’interessato, ma ha sostenuto che, a suo parere,

il nesso causale di un eventuale ancora presente disturbo psichiatrico può

essere considerato estinto (doc. Z6). Il dr. med. __________, anch’egli

specialista in psichiatria e psicoterapia FMH, dopo aver visitato l’insorgente

il 16 giugno 2017, posta la diagnosi psichiatrica di “reazione ansioso

depressiva su disadattamento (ICD 10 – F43.22)” oltre ad accertare, in quel

momento, un’incapacità lavorativa del 50%, ha affermato che “è prevedibile

che l’A. possa recuperare una piena capacità lavorativa dal lato strettamente

psichiatrico nel giro di due mesi” (doc. 24). Tuttavia, l’assicuratore non

ha più ritenuto necessario sottoporre l’interessato ad un’ulteriore visita

psichiatrica, malgrado le considerazioni del dr. med. __________ fossero di

natura prospettica (“è prevedibile” […] “possa” e “nel giro di

due mesi”) e il medico curante, dr. med. __________, ancora in data 30

agosto 2017, ossia oltre i due mesi ritenuti necessari dal dr. med. __________

per una ripresa dell’attività, avesse ancora diagnosticato la presenza di una

sindrome ansioso-depressiva con somatizzazioni multiple e ideazione paranoide e

la presenza di attacchi di panico ricorrenti, sindrome distimica reattiva con

insonnia e stati di agitazione psicomotoria (doc. 37).

In questo caso s’imponeva una nuova valutazione di decorso ad

opera di uno specialista in psichiatria. In tal senso l’apprezzamento medico

del dr. med. __________ dell’8 settembre 2017 (doc. 39), non psichiatra e

psicoterapeuta e che non ha visitato l’insorgente, non è sufficiente. Sarebbe

stato necessario sottoporre nuovamente la fattispecie al dr. med. __________."

Certo, nel frattempo, interpellata

dall'CO 1 in merito al quesito di sapere se alla luce dei documenti

medico-psichiatrico contenuti nella perizia pluridisciplinare del __________

del 26 aprile 2018 (cfr. doc. XVIII-1) esperita in ambito AI vi fossero dei

motivi medici per modificare il risultato delle VMC (recte:

apprezzamento medico) del 10 maggio 2017 (cfr. doc. 147), il 6 giugno 2018 la

dr.ssa med. __________, ha rilevato che:

" Nel mio

apprezzamento del 10.05.2017 ho concluso, che "considerando che non sussistono

importanti postumi dell'infortunio, il nesso causale naturale di un eventuale

ancora presente disturbo psichico può essere considerato estinto". Nell'ambito

degli accertamenti pluridisciplinare dell'Al, il 14.04.2018 è stata redatta una

valutazione psichiatrica da parte del Dr. __________, il quale ha valutato, che

l'assicurato non presenta alcuna diagnosi attiva. Concludendo, l'assicurato non

soffre di alcuna patologia psichiatrica in relazione causale naturale con

l'infortunio del 06.07.2016." (cfr. doc. 147)

D'altra parte, però, il

TCA - stante quanto precede - ritiene di non poter attribuire pieno valore

probatorio allo stringato parere espresso dalla specialista in questione.

Tanto più che i succinti

pareri del 3 maggio 2017 e del 6 giugno 2018 della dr.ssa med. __________,

sulla base dei quali l'amministrazione ha fondato il proprio giudizio,

ritenendo in particolare che i disturbi ancora presenti al 1° maggio 2017 non

erano più causati dall'infortunio e che pertanto lo stato presente

immediatamente prima dell'infortunio era stato raggiunto al 1° maggio 2017

anche dal profilo psichico, risultano essere in contraddizione rispetto a

quanto appurato dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, nell'ambito della perizia pluridisciplinare del __________ del 26

aprile 2018 (cfr. doc. XVIII-1) esperita in ambito AI, il quale ha ritenuto

probabile che, in seguito all'infortunio, l'assicurato avesse sviluppato una

sintomatologia ansioso depressiva di tipo reattivo, che nel frattempo è

rientrata e che, per la patologia psichiatrica, da agosto 2017, risultava abile

in misura completa in ogni professione. Ciò che è stato, tra l'altro, sostanzialmente

accertato sulla base di quanto ritenuto dal dr. med. __________ nella visita

medico-fiduciaria del 16 giugno 2017 in ambito LAMal.

Questa Corte

non può poter fondare il proprio giudizio circa la persistenza di un nesso di

causalità naturale con l’evento infortunistico del 6 luglio 2016

successivamente al 1° maggio 2017 sulla base di quanto ritenuto dal dr.

med. __________, dato che - come già statuito in ambito

LAMal nella STCA 36.2017.110 del 30 gennaio 2018 - le sue considerazioni erano

di natura prospettica.

In simili circostanze,

secondo il TCA, la questione di sapere sino a quando i disturbi psichici

sviluppati dall'assicurato hanno presentato un legame causale

naturale con l’infortunio del 6 luglio 2016, necessita di un approfondimento

istruttorio da parte dell’amministrazione.

Le valutazioni mediche

agli atti non infatti consentono al TCA di concludere, con la necessaria

tranquillità, che i disturbi psichici ancora presenti al 1° maggio 2017 non

erano più causati dall'infortunio del 6 luglio 2016, così come ritenuto dall'assicuratore Lainf nella decisione su opposizione

avversata.

Non si può quindi

prescindere dal disporre un approfondimento peritale volto a stabilire fino a

quando sono perdurati i disturbi psichici sviluppati dall'assicurato in seguito

all'infortunio del 6 luglio 2016.

In una sentenza 8C_59/2011

del 10 agosto 2011, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni,

il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465,

in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere dei proprio medico fiduciario (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

In esito alle

considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata deve dunque

essere annullata e gli atti rinviatigli per complemento istruttorio (perizia

medica esterna) e nuova decisione.

Tale soluzione è tanto più giustificata se si considera che, secondo questa

Corte, da un primo sommario esame, l’evento traumatico occorso a RI 1 sarebbe

da classificare nella categoria degli infortuni di media gravità in senso

stretto oppure in quella degli infortuni medio-gravi al limite di quelli gravi,

di modo che, a seconda dei casi, potrebbe anche bastare l’adempimento (nella

forma semplice) di un solo criterio di rilievo (per esempio, quello delle

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche) per ammettere

l’adeguatezza del legame causale (cfr. consid. 2.6; a tale proposito, è utile

segnalare in questo contesto la SFT U 603/06 del 7 marzo 2007 e la DTF 107 V

173).

2.13

Nulla muta a questo riguardo

il fatto che, in ambito LAI, sia stato emesso un progetto di decisione con cui

viene riconosciuto un grado d'invalidità dell'11%, dal momento che in tale

ambito viene preso in considerazione il danno alla salute (in particolare e

soprattutto le lombalgie persistenti) di cui soffre l'assicurato che, per i

motivi già indicati al consid. 2.11, non è di pertinenza dell'assicuratore

resistente.

2.14

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.11, 2.12 e 2.13), il Tribunale rinuncia all'assunzione

di ulteriori prove (in particolare, all'esperimento di una perizia giudiziaria

richiesta dal patrocinatore dell'assicurato).

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti