35.2018.77
Assicuratore non poteva considerare assicurato pienamente abile al lavoro a partire da una determinata data,senza prima disporre un approfondimento peritale essendo in presenza di valutazioni mediche
28 gennaio 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.77
cr
Lugano
28 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 ottobre 2017 RI 1,
nato nel 1959, di professione cameriere presso il __________, mentre stava
uscendo di casa per recarsi a fare la spesa è caduto, procurandosi una storta
al piede sinistro (doc. III/1).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione del 1° febbraio
2018, la CO 1 ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% a partire dal
1° gennaio 2018 e abile al lavoro al 100% dal 1° febbraio 2018 (doc. III/11).
A seguito dell’opposizione
presentata in data 26 marzo 2018 dall’assicurato, rappresentato dall’__________
– facendo valere l’esistenza di disturbi al piede sinistro, alla schiena e alla
mano sinistra, derivanti dall’infortunio, i quali giustificherebbero una piena
inabilità al lavoro, come attestato dal dr. __________ (cfr. doc. III/14) – in
data 3 luglio 2018 la CO 1 ha ribadito la propria posizione (doc. B).
1.3. Con tempestivo ricorso del 3
settembre 2018 l’assicurato, patrocinato dallo studio legale RA 1, ha chiesto
che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano
trasmessi all’assicuratore infortuni affinché si determini sulle prestazioni
dovute all’interessato a seguito delle conseguenze dell’infortunio del 15
ottobre 2017.
La rappresentante legale
dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente la
rappresentante legale del ricorrente, preannunciando la trasmissione di
adeguata documentazione medica a conferma di quanto preteso, ha contestato che
l’interessato possa essere considerato nuovamente abile al lavoro al 100% a
partire dal 1° febbraio 2018, ritenendo che i disturbi ancora presentati dall’assicurato
e che lo rendono totalmente inabile al lavoro debbano essere presi a carico
dall’assicuratore infortuni (doc. I).
1.4. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. In data 10 ottobre 2018 la
rappresentante legale del ricorrente ha trasmesso al TCA un rapporto medico
redatto dal dr. __________ (doc. VII + 1).
1.6. Con osservazioni del 22
ottobre 2018 l’assicuratore infortuni ha confermato integralmente la posizione
già espressa in sede di risposta di causa (doc. IX).
1.7. In corso di causa, il TCA ha
chiesto alla patrocinatrice dell’Istituto assicuratore di trasmettere il
rapporto medico del dr. __________ citato a pag. 1 della decisione su
opposizione impugnata e non presente nell’incarto (doc. XI).
Con scritto del 21
novembre 2018, l’avv. RA 2 ha informato il TCA di non essere in possesso del
referto richiesto, il quale era stato citato nell’opposizione formulata
dall’allora rappresentate legale (__________) per conto dell’interessato (doc.
XIII).
In data 23 novembre 2018,
inoltre, la patrocinatrice dell’assicuratore infortuni ha trasmesso al TCA la
risposta ricevuta da parte del __________, il quale ha pure a sua volta osservato
di non disporre del referto in questione (doc. XIV + 1).
Tali comunicazioni sono
state trasmesse all’assicurato (doc. XVI), per conoscenza.
1.8. Pendente causa il TCA ha
chiesto alla patrocinatrice del ricorrente di produrre copia del referto
concernente l’esame ENMG del 7 settembre 2018 citato nel rapporto medico del
dr. __________ (doc. XII).
In data 26 novembre 2018 l’avv.
RA 1 ha provveduto a trasmettere al TCA quanto richiesto (doc. XV).
Tali scritti sono state
trasmesse all’amministrazione (doc. XVII), per conoscenza.
1.9. Con osservazioni del 17
dicembre 2018, la patrocinatrice del ricorrente ha informato il TCA di avere
contattato personalmente (telefonicamente) il dr. __________, il quale le ha
confermato di avere visitato l’interessato ma di non avere redatto alcun
rapporto medico.
L’avv. RA 1 ha quindi
indicato di avere chiesto allo specialista di voler allestire un rapporto concernente
la visita eseguita e di volerglielo trasmettere al più presto.
Nonostante alcuni
solleciti, il dr. __________ non ha dato seguito a quanto richiesto dalla
patrocinatrice del ricorrente (doc. XVIII).
Questa comunicazione è
stata trasmessa all’assicuratore LAINF (doc. XIX), per conoscenza.
Considerandi
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22.
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel
merito
2.2
L’oggetto
della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era
legittimato a ritenere l’insorgente completamente abile al lavoro (e, di
conseguenza, a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni sanitarie) dal 1°
febbraio 2018, oppure no.
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una
volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere
assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se
l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,
spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il
trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.3
Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia
professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti
forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti
da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito
dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate
nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in
un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4
Nella concreta
evenienza, dalle carte processuali emerge che l’assicuratore resistente ha
fondato la decisione di considerare l’assicurato abile al lavoro in misura
completa dal 1° febbraio 2018, sul parere espresso in proposito dal proprio
medico di circondario.
L’assicurato
è stato, in effetti, visitato dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, in
data 20 e 22 dicembre 2017. Con valutazione blitz del 27 dicembre 2017, il
fiduciario ha posto la diagnosi principale di “lieve lombalgia e lievi disturbi
funzionali al piede sinistro dopo contusione del piede sinistro e della colonna
lombosacrale il 15.10.2017 ICD10-S30, ICD10-S90”, concludendo che l’interessato
“è abile al lavoro come cameriere in misura del 50% dal 1.1.2018 e in misura
del 100% dal 1.2.2018” (doc. III/6, pag. 6).
Dopo
che, in sede di opposizione, l’assicurato ha contestato tali conclusioni trasmettendo
documentazione medica attestante la continuazione della propria inabilità
lavorativa al di là della data indicata dall’amministrazione, per ragioni
mediche derivanti dall’infortunio, l’assicuratore LAINF ha chiesto al dr. __________
una presa di posizione.
Quest’ultimo,
tramite valutazione medica del 26 giugno 2018, ha ribadito la propria
precedente posizione, rilevando in particolare che l’esame neurologico eseguito
il 3 maggio 2018 presso il Servizio di neurochirurgia non ha confermato una
compressione radicolare alla colonna lombosacrale e che anche la dolenzia al
tallone non viene valutata come tipica per una radiculopatia.
Tenuto
conto di tali elementi, rilevato che in caso di contusioni della colonna
lombosacrale senza segni neurologici viene postulata un’incapacità lavorativa
del 100% per un mese e del 50% per una settimana per lavori fisici, con al
massimo una durata del trattamento di 4 mesi, il dr. __________ ha confermato
di ritenere l’assicurato abile al lavoro al 100% a partire dal 1° febbraio 2018
(doc. III/16).
In data 3 luglio 2018 la CO
1, tenuto conto di tale valutazione medico fiduciaria, ha quindi confermato la
propria precedente decisione, aggiungendo che “anche volendo per ipotesi ammettere
un nesso causale, il caso dell’assicurato sarebbe in ogni modo da rifiutare
sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale in relazione con questo
tipo di problematica” (doc. B).
In corso di causa, l’assicurato
ha trasmesso un referto medico, datato 5 ottobre 2018, nel quale il dr. __________,
spec. FMH in neurochirurgia, posta la diagnosi di “sospetto dolore radicolare
L5 a sinistra”, ha concluso che “i dolori lombari e dell’arto inferiore
sinistro lamentati dal paziente e susseguenti ad un infortunio del 15.10.2017
corrispondono, a mio parere, ad un coinvolgimento della radice L5 a sinistra
traumatizzata durante la caduta dalle scale l’anno scorso. Che la radice in
questione sia interessata nel processo di dolore e di deficit motorio del piede
sinistro risulta anche dall’infiltrazione periradicolare L5 sinistra, eseguita
nel Centro __________ lo scorso mese di aprile, come anche dall’esame ENMG
recente del 7.9.2018” (doc. VII/1).
Chiamato dal TCA ad
esprimersi in merito a tale referto medico prodotto in corso di causa,
l’assicuratore infortuni si è limitato ad indicare di “confermare integralmente
la posizione espressa da CO 1 nella risposta di causa” (doc. IX).
2.5
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine;
STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori
approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni dell’amministrazione.
Dagli
atti all’incarto, infatti, emerge una netta divergenza di opinione tra il
medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, da una parte, e i medici consultati
dall’interessato, dall’altra, riguardo all’origine dei disturbi
dell’interessato.
Come
già riassunto al consid. 2.4., il TCA rileva, infatti, che il dr. __________,
presa visione della valutazione del 3 maggio 2018 eseguita presso il Servizio __________
(nella quale non emergevano chiari segni di compressione radicolare), con
apprezzamento del 26 giugno 2018 aveva escluso un’origine radicolare dei
disturbi dell’interessato, confermando la propria precedente opinione riguardo
ad una ritrovata piena capacità lavorativa dell’interessato a decorrere dal 1°
febbraio 2018 (doc. III/16).
Di
tutt’altro avviso il dr. __________, il quale, con referto del 5 ottobre 2018,
ha invece ricondotto i disturbi dell’assicurato ad un sospetto dolore
radicolare L5 a sinistra, rilevando come a suo parere i dolori lombari e al
piede sinistro che affliggono l’interessato corrispondono ad un coinvolgimento
della radice L5 a sinistra traumatizzata al momento della caduta dalle scale
(doc. VII/1).
Il
dr. __________ ha sottolineato come la propria tesi risulti avvalorata dagli
esiti dell’esame ENMG del 7 settembre 2018.
Dal
referto concernente l’esame di elettroneuromiografia (ENMG) in questione,
richiamato dal TCA in corso di causa (cfr. doc. XV/E), risulta che l’esame
all’ago mostra un tracciato che “corrobora la diagnosi di radicolopatia L5 a
sinistra, che è confortata da una risonanza lombare nativa effettuata nel mese
di febbraio scorso, in cui veniva mostrata una stenosi foraminale bilaterale
maggiore a sinistra, con impingement su entrambe le radici L5” (doc. XV/E).
Alla luce di queste
divergenti valutazioni medico-specialistiche, questo Tribunale non può, con la
necessaria tranquillità, escludere che, come sostenuto dal ricorrente sulla
base della valutazione del dr. __________, i disturbi che egli continua ad
accusare siano da ricondurre alla radiculopatia L5 a sinistra che lo affligge,
in nesso causale con l’infortunio.
Questa soluzione si giustifica tanto più tenuto conto del fatto
che, nonostante il TCA abbia sottoposto quanto attestato dal dr. __________
all’Istituto assicuratore convenuto per una presa di posizione, quest’ultimo
non abbia ritenuto necessario interpellare il proprio medico fiduciario (cfr.
doc. IX).
Ciò sarebbe stato, invece,
secondo questa Corte, fondamentale, tenuto conto del fatto che nelle sue
valutazioni, poste a fondamento della decisione dell’assicuratore infortuni, il
dr. __________ aveva chiaramente escluso l’esistenza di una radiculopatia e di
problematiche neurologiche (cfr. doc. III/16).
Pertanto, per
le ragioni che precedono, questa Corte ritiene che vi siano elementi
sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza della
valutazione espressa dal dr. __________, posta alla base della decisione su
opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e
rendere imprescindibile la messa in atto, da parte
dell’assicuratore LAINF, di un approfondimento peritale specialistico volto ad
accertare se i disturbi attestati dal dr. __________ possano essere
ritenuti, oppure no – e nell’affermativa fino a quando - in nesso causale probabile
con l’infortunio del 15 ottobre 2017.
Gli atti devono, quindi
essere rinviati all’amministrazione per la messa in atto di una perizia ai
sensi dell’art. 44 LPGA (cfr. STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018;
8C_586/2017 del 20 dicembre 2017).
Sulla base
delle relative risultanze peritali, l’assicuratore LAINF sarà poi chiamato a
definire nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurato, dal profilo
materiale e temporale, a contare dal 1° febbraio 2018.
2.7
L’assicurato
ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso,
l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte
dell’assicuratore LAINF di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 3 luglio 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al
consid. 2.6. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal 1°
febbraio 2018.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
del 3 settembre 2018.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti