35.2018.78
TCA concorda con assicuratore nel ritenere prive di sostrato organico oggettivabile le vertigini risentite dall'assicurata.Non condivisibile invece l'analoga conclusione concernente il tinnitus:esiste
14 febbraio 2019Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.78
cr
Lugano
14 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 dicembre 2010 RI 1,
nata nel 1963, di professione infermiera ma a quel momento in disoccupazione –
e proprio per questo motivo assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni
presso la CO 1 - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione
stradale.
L’automobile sulla quale
viaggiava come passeggera è stata tamponata sull’autostrada, con un importante
urto laterale, ed ella ha riportato un trauma distorsivo della colonna
cervicale con probabile contusione del labirinto a sinistra. Ella ha pure
sviluppato dei disturbi psichici.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con comunicazione del 14
novembre 2017 l’CO 1 ha informato l’assicurata della sospensione del versamento
delle prestazioni di breve durata a partire dal 1° gennaio 2018, eccezion fatta
per i costi dei controlli medici ancora necessari.
1.3. In data 26 febbraio 2018
l’assicuratore infortuni ha attribuito all’assicurata un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 22.5% per tenere conto degli importanti
disturbi a livello ORL, rifiutando per contro di assegnarle una rendita di
invalidità, in quanto tali affezioni non influiscono in maniera apprezzabile
sulla sua capacità lucrativa.
L’amministrazione ha
inoltre rifiutato di prendere a carico i disturbi psichici dell’interessata,
così come pure gli altri disturbi che non trovano un sufficiente correlato sul
lato organico (tinnitus e vertigini), ritenendo non data l’adeguatezza del
nesso causale.
A seguito dell’opposizione
cautelativa del 27 febbraio 2018, poi motivata in data 30 aprile 2018,
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, in data 3 luglio 2018 l’CO
1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 4
settembre 2018 l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, le venga riconosciuta una
rendita di invalidità del 60% almeno a partire dal 1° gennaio 2018, oltre alla
rivalutazione dell’IMI alla quale ella ha diritto, considerando anche i
disturbi cervicali e psichici che la affliggono.
Innanzitutto il legale ha
contestato il rifiuto da parte dell’amministrazione di riconoscere il tinnitus
quale affezione oggettivabile. A suo modo di vedere tale scelta appare
incomprensibile, posto che l’assicurata ha sempre ed in maniera costante
accusato, subito dopo l’incidente, la presenza di acufeni, riportando una seria
lesione all’orecchio, tale da giustificare l’attribuzione di un’IMI del 22.5%.
Allo stesso modo, l’avv. RA
Fatti
1 ha ritenuto pure oggettivabili le vertigini da subito accusate
dall’interessata dopo l’evento dannoso, le quali trovano origine nella commotio
labirintica post-traumatica da ella riportata.
Il legale ha, poi,
contestato che l’interessata, affetta da importante ipoacusia, possa essere
considerata pienamente abile al lavoro come infermiera, professione nella quale
ella presenta delle indubbie limitazioni (difficoltà nel gestire rumori
ambientali tipici di un ospedale o di una casa di cure, quali allarmi e segnali
di determinati apparecchi medici; difficoltà a lavorare in maniera coordinata
in gruppo non riuscendo a capire gli ordini che le vengono impartiti;
difficoltà a comunicare con i pazienti, ecc.).
A suo modo di vedere,
dunque, l’interessata andrebbe considerata abile al lavoro unicamente nella
misura del 75% già solo tenendo conto delle affezioni di origine ORL.
A queste ultime, poi, a
suo avviso, vanno aggiunte anche le problematiche psichiatriche insorte a
seguito dell’incidente, così come attestato dalla dr.ssa __________ nella
perizia del 13 luglio 2017.
Trattandosi di affezioni
in nesso di causalità naturale ed adeguata con l’infortunio, l’amministrazione
avrebbe dovuto, secondo il legale, tenere conto anche dei disturbi di natura
psichica, i quali hanno reso l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella
propria attività fin dal giorno dell’incidente, come peraltro riconosciuto
dalla perizia commissionata dall’Ufficio AI.
Il patrocinatore della
ricorrente ha pure sottolineato come vi siano anche dei disturbi al rachide
cervicale e lombare in nesso causale con l’infortunio dei quali l’amministrazione
avrebbe dovuto tenere conto.
Infine, l’avv. RA 1 ha
chiesto all’amministrazione di rivedere l’IMI spettante all’interessata,
considerando anche le affezioni psichiche e quelle concernenti la colonna
cervicale (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa dell’assicurata venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Con scritto del 15 ottobre
2018 il legale della ricorrente ha trasmesso un nuovo referto medico,
attestante l’esistenza di una plurisintomatologia da porre in nesso causale con
l’infortunio assicurato (doc. IX + 1-3).
1.7. Con osservazioni del 23
ottobre 2018 la patrocinatrice dell’Istituto assicuratore ha riconfermato
quanto esposto in sede di risposta di causa, ritenendo le allegazioni del
legale dell’assicurata ininfluenti ai fini del giudizio (doc. XI).
Tale scritto è stato
trasmesso all’assicurata (cfr. doc. XII), per conoscenza.
Considerandi
In ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel
merito
2.2
L'oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
dichiarare l’assicurata totalmente abile al lavoro dal 1° gennaio 2018 (e, di
fatto, a negarle il diritto alla rendita d’invalidità), oppure no.
Controversa,
pure, l’entità dell’IMI riconosciuta all’assicurata.
Preliminarmente, questa
Corte è, però, tenuta a stabilire l’eziologia dei disturbi interessanti il
rachide, come pure a esaminare se i disturbi psichici, le vertigini e il tinnitus
correlino con un danno alla salute oggettivabile e, nella negativa, a valutare
l’adeguatezza del nesso causale con il sinistro assicurato.
2.3
Dalle carte processuali
risulta che l’assicuratore convenuto ha ritenuto oggettivabile (e pure di
eziologia infortunistica) il danno uditivo patito dall’insorgente.
Per contro, esso ha
sostenuto che i disturbi psichici, le vertigini e il tinnito non
correlano con un danno alla salute oggettivabile.
Richiamandosi a quanto
valutato, da ultimo, dalla dr.ssa __________, nella decisione su opposizione
impugnata l’CO 1 ha considerato che le vertigini non trovano un correlato
organico e che anche il tinnitus non può essere oggettivato, concludendo che
“non essendo data la causalità adeguata non incombe alla CO 1 prendere a carico
le conseguenze delle vertigini e del tinnitus” (cfr. doc. A).
Il patrocinatore della
ricorrente ha, in primo luogo, contestato tale opinione dell’amministrazione,
ritenendo, per contro, oggettivabili i disturbi ORL in questione e chiedendo che
degli stessi venga tenuto debitamente conto nell’ambito della valutazione delle
prestazioni di lunga durata (rendita) spettanti all’assicurata.
Il legale della ricorrente
ha, infatti, sottolineato che già solo a fronte delle patologie ORL che
affliggono l’interessata e che, come appurato nella perizia SAM ordinata in
ambito AI, le impediscono di svolgere la precedente attività di infermiera e ne
limitano nella misura del 20%-25% l’esercizio di una adatta, il grado di
invalidità supera il 40% (doc. I).
Chiamato a pronunciarsi,
dopo attento esame della documentazione medica all’incarto, questo Tribunale se,
da una parte, ritiene condivisibile la valutazione dell’amministrazione per
quanto concerne il carattere non oggettivabile delle vertigini che affliggono
l’assicurata, altrettanto non può fare con riferimento al tinnitus, come
meglio verrà esposto qui di seguito.
2.4
A proposito delle vertigini,
il TCA concorda con l’amministrazione nel ritenere tale disturbo privo di un
sufficiente sostrato organico oggettivabile, opinione che trova conferma in
maniera convergente e concordante nella documentazione medica agli atti.
Al riguardo, va infatti
rilevato che già il dr. __________, spec. FMH ORL e chirurgia cervico-facciale,
nella valutazione del 16 gennaio 2012, nell’individuare quali fossero i
disturbi oggettivabili, ha rilevato che “per contro non sono
oggettivabili i disturbi della funzione vestibolare” (cfr. doc. 115, fascicolo
1, corsivo della redattrice).
Ad un’analoga conclusione è
pure giunta la dr.ssa __________, spec. FMH ORL e chirurgia cervico-facciale,
nell’apprezzamento medico otoneurologico del 18 maggio 2016, nel quale, rispondendo
all’esplicita domanda “2. Vertigini: danno a tutt’oggi oggettivabile?” ha
chiaramente indicato che “Die heutigen Untersuchungsbefunde zeigen keine
objektivierbare Pathologie der Gleichgewichtsorgane oder eine
Funktionsstörung der vestibulospinalen Reflexe. Die Balance-beschwerden der
Patientin lassen sich nicht organisch erklären. Hier handelt es sich
weitgehend um psychosomatische Angstreaktionen. Das gangbild der Versicherten
während der Untersuchungs- und Beobachtungszeit war sehr widersprüchlich und
teils verkrampft” (doc. 386, fascicolo 2, corsivo della redattrice).
Infine, il carattere non
oggettivabile dal profilo organico delle vertigini accusate dall’interessata è
stato ribadito dalla dr.ssa __________, spec. FMH ORL, nell’apprezzamento
medico del 28 giugno 2018, nel quale ha indicato che “Der Versicherten wurde
mitgeteilt, dass keine organische funktionelle Gleichgewichtsstörung
vorhanden ist und dass der von der Versicherten beklagte Schwindel von organischer
Seit nicht erklärbar ist” (cfr. doc. 490, fascicolo 3, corsivo della
redattrice).
2.5
Passando all’esame dell’altro
disturbo ORL considerato dall’amministrazione privo di un sufficiente sostrato
organico oggettivabile, il TCA constata, per contro, che già dalla stessa
decisione su opposizione dell’Istituto assicuratore traspare una
contraddittorietà di fondo nella valutazione del tinnitus che affligge
l’interessata e delle conseguenze che lo stesso ha sul diritto alle prestazioni
dell’assicurata.
Da una
parte, infatti, l’Istituto assicuratore, al momento di verificare l’eventuale
diritto ad una rendita di invalidità dell’interessata, ha escluso di
dover prendere a carico le conseguenze del tinnitus, ritenendolo
non oggettivabile e quindi, in mancanza di un sufficiente sostrato organico,
passando all’esame dell’adeguatezza del nesso causale, negato (cfr. doc.
A).
D’altra
parte, tuttavia, lo stesso Istituto assicuratore, nella quantificazione
dell’IMI da assegnare all’assicurata, ha considerato anche il tinnitus,
attribuendo un’IMI del 22.5% quale somma del disturbo uditivo (IMI del 15%) e
del tinnitus (IMI del 7.5% sulla base della Tabella 13) (cfr. doc. 470,
fascicolo 3, corsivo della redattrice).
Inoltre, questo Tribunale
evidenzia come anche l’esame della documentazione medica agli atti non
corrobora quanto sostenuto dall’Istituto assicuratore nella decisione su
opposizione qui impugnata a proposito del carattere non oggettivo del tinnitus
che affligge l’interessata.
Ora, a proposito del tinnitus
occorre rilevare che nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale ha dapprima
esposto la differenza esistente tra tinnito soggettivo - forma di gran lunga
più comune - e tinnito oggettivo - quest’ultimo definito come un rumore
presente nell’orecchio che insorge a causa di alterazioni pato-anatomiche,
rilevabili grazie ad apparecchiature diagnostiche, come ad esempio
malformazioni vascolari, tumori oppure rumori di origine muscolare (in
proposito, si veda la succitata DTF 138 V 248 consid. 5.7.2).
Fatta questa premessa,
passando all’esame del caso lì in disamina (tinnito soggettivo), l’Alta Corte,
modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non
attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità
adeguata con l’infortunio non può essere ammesso senza aver fatto l’oggetto di
un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza
prova di deficit organico.
Sempre in quella
pronunzia, l’Alta Corte ha precisato che non esiste una base scientifica sicura
per considerare il tinnito un disturbo organico, né per attribuirlo
imperativamente a una causa organica. Neppure la sua gravità consente di
concludere a una conseguenza infortunistica di natura organica. Riportando
l’opinione del Prof. B. Kellerhals, il TF ha osservato che sulla questione di
sapere come è causato un tinnito, esistono principalmente delle ipotesi.
Pertanto, secondo la Corte federale, l’affermazione secondo la quale un danno
all’orecchio interno può essere ritenuto la vera causa del tinnitus, non
trova sufficiente conferma nella succitata pubblicazione, così come non la
trova la conclusione secondo la quale il tinnito è un disturbo organico (cfr.
DTF 138 V 248 consid. 5.8.1).
Nella fattispecie
concreta, questo Tribunale constata che dalla documentazione medica all’incarto
sembrerebbe che il tinnitus che affligge l’interessata correli con un danno
organico oggettivabile di eziologia traumatica, messo in rilievo, nel rispetto
dei dettami giurisprudenziali - i quali prevedono che per poter
parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i
risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di
immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate;
cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122) -, da un esame strumentale.
In proposito, va in
particolare segnalato che l’esame RM-cerebrale del 3 aprile 2012 al
quale è stata sottoposta l’interessata ha evidenziato un reperto patologico, consistente
in una “obliterazione dell’endolinfa nel labirinto sinistro eventualmente
dovuta ad un fenomeno post-traumatico ad es. fibrosi post-emorragica” (cfr.
doc. 175, fascicolo 1, corsivo della redattrice).
Con rapporto del 16 gennaio
2012, il dr. __________ ha considerato che la causa del tinnito “è da
ricondurre alla commotio labirintica e quindi all’incidente della
circolazione del 2 dicembre 2010”, ritenendo corretto attribuire all’assicurata
un’IMI che tenga conto sia dell’anacusia sinistra, sia del tinnito, per un
danno complessivo all’integrità del 20-25% (doc. 115, fascicolo 1, corsivo della
redattrice).
Con apprezzamento
medico del 9 maggio 2012, il dr. __________, spec. FMH in ORL, dopo avere
considerato ben documentata e corretta la valutazione del dr. __________, chiamato
ad esprimersi in merito alle risultanze dell’esame RM-cerebrale del 3 aprile
2012, ha rilevato di essere in presenza di “eine “Objektivierung” der
mit Wahrscheinlichkeit anzunehmenden Diagnose” (doc. 181, fascicolo 1, corsivo
della redattrice).
Ancora, con rapporto del 10
febbraio 2016, la dr.ssa ___________ ha confermato la precedente valutazione
del dr. __________, ritenendo il tinnitus in stretta correlazione con il trauma
a livello dell’orecchio sinistro subito dall’assicurata e considerando
giustificata l’IMI del 7.5% riconosciuta per tale problematica (cfr. doc. 361,
fascicolo 1: “Der Tinnitus steht in direktem Zusammenhang mit der
unfallursächlichen Ertaubung des linken Gehörs”).
In seguito, con
apprezzamento medico otoneurologico del 20 maggio 2016, la dr.ssa __________ ha
ancora una volta ribadito che il tinnito è da mettere in relazione con il danno
organico a livello dell’orecchio interno rilevato nella RM del 2012 (cfr. doc.
386, fascicolo 2, nel quale la specialista ha considerato che “Der Tinnitus lässt
sich als funktionelle Störung und im Rahmen der Ertaubung auf dem linken Gehör
als Folge der cochleären Fibrosierungen und Haarzellschädigungen Ober den
gesamten Frequenzbereich der Hörschnecke morphologisch (Vergleiche MRI
03.04
) als organischer Innenohrschaden beurteilen”).
Chiamata da ultimo,
dall’avv. __________, ad esprimersi riguardo all’oggettivazione dei disturbi
dell’interessata, indicando in particolare se “la diminuzione dell’udito, il
tinnitus e le vertigini – unicamente se fossero spiegabili dal lato organico
– causano o meno una diminuzione della capacità lavorativa nell’attività
abituale di assistente di cura rispettivamente in un’altra attività che vorrete
specificare?” (cfr. doc. 489, fascicolo 3, corsivo della redattrice) la dr.ssa __________,
nel rapporto medico del 28 giugno 2018, dopo avere osservato che il tinnito, generalmente,
non può essere oggettivato (cfr. doc. 490 fascicolo 3, “ein Tinnitus kann in
der Regel nicht objektiviert werden”, corsivo della redattrice), ha
concluso che la sordità e il tinnito non causano una diminuzione della
capacità lavorativa nell’attività di infermiera (“Die einseitige Ertaubung und
der Tinnitus führen nicht zu eine Verminderung der Arbeitsfähigkeit im
angesammten Beruf als Krankenpflegerin”, cfr. doc. 490, fascicolo 3, corsivo
della redattrice).
Basandosi su questa presa
di posizione della dr.ssa __________, nella decisione su opposizione qui
impugnata l’amministrazione ha concluso che il tinnitus non può essere
oggettivato e che non spetta quindi alla CO 1, non essendo data la causalità
adeguata, prenderne a carico le conseguenze (cfr. doc. A).
Il TCA non può condividere
tali conclusioni dell’Istituto assicuratore, le quali non trovano conferma nella
documentazione medica agli atti e, in particolare, nella valutazione della
dr.ssa __________ alla quale ha fatto esplicito riferimento l’amministrazione.
Quest’ultima, infatti, nel
proprio apprezzamento, non ha espressamente considerato che gli acufeni che nel
caso concreto affliggono l’assicurata non sarebbero oggettivi, spiegandone le
ragioni, ma si è solo limitata ad esprimere delle considerazioni astratte sul
carattere generalmente non oggettivo del tinnitus.
Inoltre, ritenendo che il
tinnitus non limiti la capacità lavorativa residua dell’interessata, la dr.ssa __________
ha, di fatto, implicitamente considerato tale patologia spiegabile dal lato
organico (altrimenti non avrebbe dovuto includerlo nella risposta, visto che la
domanda dell’amministrazione era di esprimersi in merito alla capacità
lavorativa unicamente nel caso in cui tinnitus e vertigini
fossero spiegabili dal lato organico, cfr. doc. 489, corsivo della
redattrice).
Alla luce delle
considerazioni sopra esposte e ritenuto che la decisione dell’amministrazione
di ritenere non oggettivo il tinnitus dell’assicurata non trova conferma nella
documentazione medica agli atti e, in particolare, nella valutazione della
dr.ssa __________, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità,
escludere che il tinnitus di cui soffre l’interessata sia, invece, da
considerare oggettivo, come sostenuto dal legale della ricorrente sulla base
delle valutazioni specialistiche ORL riassunte in precedenza, corroborate
dall’esame strumentale di RM cerebrale del 3 aprile 2012, come imposto dalla
giurisprudenza.
Pertanto, per
le ragioni che precedono, questa Corte ritiene che vi siano elementi
sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza della
valutazione espressa dalla dr.ssa __________, posta alla base della decisione
su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e
rendere imprescindibile la messa in atto, da parte
dell’assicuratore LAINF, di approfondimenti volti a chiarire se il tinnitus
qui in discussione sia oggettivo, oppure no.
Questa soluzione si giustifica tanto più tenuto conto del fatto
che i disturbi derivanti dagli acufeni che affliggono l’assicurata sono stati
considerati dai periti del SAM come influenti sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata, sia come infermiera, sia in attività adatte.
Inoltre, va sottolineato
che chiarire preliminarmente se il tinnitus sia oggettivabile, oppure no,
riveste un’importanza fondamentale anche al fine di stabilire quali siano i
fattori di rilievo da prendere in considerazione al momento di effettuare
l’esame specifico dell’adeguatezza per le altre
patologie risultate prive di un sufficiente sostrato organico
oggettivabile (vertigini e disturbi psichici), ciò
che appare tuttavia prematuro allo stato attuale.
Gli atti devono, quindi,
essere rinviati all’amministrazione affinché chiarisca gli aspetti controversi
qui messi in rilievo, prima di valutare nuovamente il diritto
alle prestazioni dell’assicurata, dal profilo materiale e temporale, a contare
dal 1° gennaio 2018.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 3 luglio 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al
consid. 2.5. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal
1° gennaio 2018.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurata l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti