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Decisione

35.2018.79

Ammesso raggiungimento dello status quo sine vista l'univocità dei pareri medici specialistici agli atti. Negato diritto all'AG (manca probabilità di esito favorevole del ricorso)

30 gennaio 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I referti scaturiti dall’artro-risonanza magnetica effettuata il

31.7.2017, ritenuti solamente moderati, vengono considerati essere in relazione

solo causale (recte: possibile, n.d.r.) con l’evento infortunistico del

25.12.2016 da parte dello stesso specialista ortopedico curante del signor RI 1

(vedi rapporto dr. __________ del 19.9.2017).

Alterazioni moderate peraltro non specifiche frequentemente

riscontrabili alla risonanza magnetica anche presso pazienti asintomatici. Vedi

in questo contesto l’articolo pubblicato da Minagawa e collaboratori nel 2013

nel Journal of Orthopaedics: facendo uno screening di un’intera popolazione di

un villaggio (664 persone) essi hanno riscontrato delle lesioni transmurali

della cuffia dei rotatori presso 147 persone (prevalenza complessiva del

22,1%). I 2/3 delle lesioni sono state riscontrate presso soggetti

asintomatici. La prevalenza delle rotture asintomatiche si situa al 50%

considerando unicamente i soggetti 50enni (articolo allegato alla valutazione,

parte integrante della stessa).

(…).

Nel rapporto del 19.9.2017 il dr. __________ fa stato di una

cuffia dei rotatori funzionale e pertinente, con mobilità sub-totale della

spalla sinistra: “flessione attiva 160° (a destra 170°), abduzione 130° (a

destra 150°), rotazione esterna simmetrica 60°, rotazione interna L1 (a destra

Th10)”.

Nel rapporto del 15.3.2018 il dr. __________ fa per contro stato

di un importante deficit di forza della cuffia dei rotatori, con peggioramento

della mobilità della spalla sinistra in flessione, abduzione e rotazione

esterna.

Peggioramento tra settembre 2017 e marzo 2018 ragionevolmente non

riconducibile con il grado per lo meno della probabilità all’evento puntuale

del 25.12.2016.” (doc. XI 3)

2.6. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si

veda pure la STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Chiamato a pronunciarsi,

tutto ben considerato, il TCA ritiene che la documentazione medica agli atti

sia atta a dimostrare, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale, che, trattandosi dei disturbi interessanti la spalla

sinistra, lo status quo sine a margine dell’evento infortunistico

assicurato è stato raggiunto, al più tardi, a far tempo dal 1° gennaio 2018.

In proposito, occorre

osservare che si sono pronunciati in questo senso, oltre al dott. __________

(doc. 37), anche i dott. __________ e __________, specialisti proprio nella

materia che qui interessa e che vantano una vasta esperienza nella medicina

assicurativa e infortunistica. In effetti, nel suo referto 19 settembre 2017,

il dott. __________ ha rilevato che il trauma subito il 25 dicembre 2016 ha

semplicemente scatenato la sintomatologia denunciata dal ricorrente e che le

alterazioni evidenziate dall’artro-RMN del luglio 2017 costituivano una

conseguenza soltanto possibile dell’evento in questione (doc. 35). Dal canto

suo, il dott. __________ ha esplicitamente confermato la conclusione ritenuta

dal dott. __________ (e, in precedenza, dal dott. __________), fornendo al

riguardo ampie motivazioni (doc. XI 2 e 3).

Questo Tribunale rileva

del resto che la tempistica con la quale, a mente del consulente medico della CO

1, è stato raggiunto lo status quo sine in

relazione alla contusione della spalla sinistra subita dall’assicurato (un anno

circa), risulta plausibile anche alla luce della giurisprudenza federale.

In una sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale federale ha infatti

confermato la decisione mediante la quale l’amministrazione, fondandosi sul

parere del proprio medico di fiducia, ha considerato raggiunto lo status quo

sine a distanza di tre mesi dalla contusione della spalla, contusione che aveva scompensato un’alterazione

preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica (sul tema, si veda pure

la STF 8C_594/2016 del 4 novembre 2016 consid. 3.1: “Wenn der

Versicherte demnach keine Rotatorenmanschettenruptur erlitten, sondern sich

lediglich eine Schulterkontusion zugezogen habe, müsse mit den schlüssigen

Auskünften des Dr. med. E. eine vorübergehende Verschlimmerung eines

Vorzustandes angenommen werden, die nach vier bis sechs Wochen

ausgeheilt gewesen sei.” – il corsivo è del redattore).

Le

obiezioni sollevate in sede di ricorso dal patrocinatore dell’assicurato non

appaiono atte a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza delle (univoche)

valutazioni enunciate dai dottori __________, __________ e __________.

Da un canto, nelle proprie

certificazioni il dott. Marbach non si è affatto pronunciato in merito

all’eziologia dei disturbi alla spalla sinistra. Egli si è in effetti limitato

a sostenere che le lesioni refertate a livello della cuffia dei rotatori,

responsabili dei disturbi lamentati dall’assicurato, non sono guarite,

proponendo quindi un approccio chirurgico (cfr. doc. 67, 72 e E). Dall’altro,

il fatto che, secondo il dott. __________, un intervento chirurgico consentirebbe

di migliorare lo stato della spalla sinistra, non giustifica un diverso esito

della vertenza, posto che l’assicuratore ha messo fine alle proprie prestazioni

in ragione dell’estinzione del nesso di causalità naturale con l’infortunio del

25 dicembre 2016 (e non in ragione di una pretesa stabilizzazione delle

condizioni di salute infortunistiche).

Anche i documenti prodotti

il 20 dicembre 2018 – il verbale del primo colloquio d’accertamento AI (doc. G

1) e la dichiarazione 14 dicembre 2018 di __________ (doc. G 2) – appaiono

irrilevanti ai fini del giudizio.

In esito a tutto quanto

precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il nesso di causalità naturale tra

i disturbi alla spalla sinistra e l’evento infortunistico del dicembre 2016 si

è estinto il 1° gennaio 2018, data in cui RI 1 ha raggiunto lo status quo

sine. L’istituto assicuratore convenuto era pertanto legittimato a negare

il diritto a ulteriori prestazioni a contare da quella data.

Questa Corte può esimersi

dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare una perizia medica

giudiziaria, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già

state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante

giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.8. Deve

ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr.

doc. I, p. 7).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A

tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, trattandosi

di decidere una questione di natura squisitamente medica, alla luce della

relativa documentazione a disposizione e dei principi che disciplinano

l’apprezzamento delle prove nell’ambito del diritto delle assicurazioni

sociali, sviluppati nelle sentenze consultabili sia nella Raccolta ufficiale

che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone

Ticino, al patrocinatore di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di

perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un

successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito

favorevole va giudicato inadempiuto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti