35.2018.79
Ammesso raggiungimento dello status quo sine vista l'univocità dei pareri medici specialistici agli atti. Negato diritto all'AG (manca probabilità di esito favorevole del ricorso)
30 gennaio 2019Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.79
mm
Lugano
30 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 luglio 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 dicembre 2016, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di Chef de
rang/service e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso la CO 1, è caduto e ha riportato, secondo il
rapporto 25 dicembre 2016 del Servizio di PS dell’Ospedale cantonale di __________,
una frattura pluriframmentaria del radio distale con frattura dislocata
dell’ulna sinistra (doc. 3).
Il 27 dicembre 2016, egli
è stato sottoposto a un intervento chirurgico di riposizione e di osteosintesi
del radio sinistro (doc. 4).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di giugno
2017, in occasione di una sua audizione, l’assicurato ha fatto stato
dell’insorgenza di disturbi alla spalla sinistra, dei quali egli avrebbe
peraltro già riferito al suo medico curante specialista in occasione della
consultazione del gennaio 2017 (cfr. doc. 26, p. 2).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con deisione formale del 9 aprile 2018,
l’amministrazione ha dichiarato estinto a far tempo dal 1° gennaio 2018 il
nesso di causalità naturale tra la problematica interessante la spalla sinistra
e l’evento infortunistico del 25 dicembre 2016 (doc. 60).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 70), in data 9 luglio
2018, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 82).
1.4. Con tempestivo ricorso del 5
settembre 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto venga
condannato a ripristinare il diritto a prestazioni in relazione ai disturbi
localizzati alla spalla sinistra a decorrere dal 1° gennaio 2018.
A sostegno della propria
pretesa, egli contesta la fondatezza della valutazione espressa dal consulente
medico dell’amministrazione, in quanto essa “… considera che l’assicurato potrà
ritornare allo stato quo sine alla fine del 2017 ritenendo – erroneamente – che
non vi fosse alcuna indicazione chirurgica. Malgrado lo specialista Dr. med. __________
abbia inviato anche all’assicurazione infortunio lo scritto di cui al doc. D
nel quale si richiama la necessità di procedere ad un intervento chirurgico,
quest’ultima non ha ritenuto di dover richiedere al proprio medico istituito
una nuova valutazione e una verifica dell’attendibilità di quanto sancito nel
referto peritale del 21.09.2017. Le conclusioni cui è giunto il Dr. med. __________
per quel che attiene la problematica della spalla non possono essere seguite,
le stesse non prendendo in considerazione l’oggettiva necessità di procedere ad
un intervento chirurgico ma essendo basata sull’ipotesi contraria. La necessità
di un intervento chirurgico, come indicato dal Dr. __________, permetterebbe di
ridurre le problematiche causate dall’infortunio.” (doc. I).
1.5. In data 26 ottobre 2018, il
patrocinatore dell’assicuratore resistente ha chiesto che la procedura venisse
sospesa (subordinatamente che gli venisse concessa una proroga del termine per
la presentazione della risposta di causa), onde consentire alla CO 1 e all’__________
(assicuratore LAINF competente per due ulteriori infortuni, di cui uno
antecedente a quello oggetto della vertenza) “… di stabilire il relativo
coordinamento previsto dall’art. 100 OAINF …” (doc. VII + allegato).
Il 30 novembre 2018,
l’avv. RA 2 ha informato il TCA che la CO 1 “… continuerà il presente
contenzioso …” (doc. IX).
1.6. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XI + allegati).
1.7. In data 20 dicembre 2018, il
rappresentante del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e ha
domandato il richiamo degli incarti __________ e AI, come pure l’allestimento
di una perizia giudiziaria (doc. XV + allegati).
L’amministrazione si è
espressa al riguardo l’11 gennaio 2019 (doc. XVII).
1.8. Il 24 gennaio 2019, il
patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti copia della decisione su
opposizione emanata dell’__________ il 16 gennaio 2019 e del rapporto stilato
in occasione di un incontro tra funzionari dell’__________ e della CO 1 (doc.
XIX + allegati), documenti privi di pertinenza per rapporto all’oggetto della
presente procedura.
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’istituto convenuto era legittimato a
dichiarare estinto a decorrere dal 1° gennaio 2018 il proprio obbligo a
prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla spalla sinistra,
oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In
concreto, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore
resistente ha posto fine al proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno
alla spalla sinistra, fondandosi sul parere espresso in proposito dal suo
consulente medico (cfr. doc. 82, p. 7: “Ne deriva che al rapporto del dr. med. __________
va attribuita piena forza probante.”).
Dalle carte processuali
emerge in effetti che, in data 21 settembre 2017, l’insorgente è stato
periziato dal dott. __________, spec. FMH in medicina interna, su incarico
dell’amministrazione.
Per quanto qui
d’interesse, il consulente medico appena citato ha dichiarato che, trattandosi
della spalla sinistra, “… il trauma distorsivo che ha subito l’assicurato il
25.12.2016 non ha provocato alcun danno strutturale. Inizialmente non è stata
data importanza alla problematica della spalla, che è diventata piuttosto
manifesta quando l’assicurato ha ripreso la mobilizzazione del braccio
sinistro. Probabilmente la lunga immobilizzazione della spalla ha contribuito
all’insorgenza degli attuali disturbi, oltre al trauma distorsivo subito in
occasione della caduta.”. Egli ne ha quindi concluso che “per la spalla
sinistra, lo status quo sine verrà raggiunto al più tardi entro la fine del
corrente anno.” (doc. 37, p. 6 – il corsivo è del redattore).
Da notare che in
precedenza, per la precisione nel corso del mese di luglio 2017, l’assicurato è
stato sottoposto a un’artro-RMN della spalla sinistra, esame che ha evidenziato
la presenza di una lesione parziale inserzionale delle fibre profonde del
tendine del muscolo sovraspinato (doc. 36).
Privatamente consultato
dal ricorrente, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha rilevato che l’infortunio del dicembre 2016 ha causato “… un
trauma distorsivo della spalla sinistra e reso manifesta una sintomatologia
algica e deficit funzionale. (…). All’artro-risonanza del 31 luglio 2017
solamente moderate alterazioni alla cuffia dei rotatori compatibili con lesione
parziale inserzionale dei tendini sovraspinato e parte superiore del
sottoscapolare, in relazione causale possibile con l’infortunio del
25.12.2016.” (doc. 35, p. 2 – il corsivo è del redattore).
In data 14 marzo 2018,
l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, Capoclinica presso l’Unità
di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, il quale,
refertato un importante deficit di forza del tendine sovraspinato, ha disposto
l’esecuzione di una nuova artro-RMN della spalla sinistra per escludere che nel
frattempo la lesione oggettivata grazie all’esame del 31 luglio 2017 fosse
peggiorata (doc. 67).
Con referto del 27 aprile
2018, il dott. __________ ha riferito che l’accertamento effettuato nel
frattempo aveva confermato la lesione inserzionale parziale del sovraspinato
(in proposito, si veda il doc. 84, p. 2), la quale non era quindi guarita. Egli
ha pertanto posto l’indicazione per “… un intervento chirurgico in artroscopia
con sutura del sovraspinato secondo lo stato clinico intraoperatorio associato
ad un gesto di tenotomia del capo lungo del bicipite ed eventualmente
acromioplastica.” (doc. 72).
Unitamente al ricorso, RI
1 ha prodotto un’ulteriore certificazione del dott. __________, datata 24
agosto 2018.
Il medico curante
specialista ha in particolare osservato che si è confrontati a un paziente “…
che presenta una lesione parziale del tendine sovraspinato che ha tendenza alla
non guarigione e quindi alla non cicatrizzazione e che è probabilmente la fonte
di questi dolori, associata ad una ridotta mobilità articolare in abduzione a
110° con un deficit di forza. Dal mio punto di vista penso sia giustificato a
questo punto eseguire un intervento chirurgico in artroscopia con sutura del
sovraspinato secondo lo stato clinico intra-operatorio associato ad un gesto di
tenotomia del capo lungo del bicipite ed eventualmente acromioplastica. L’intento
di questo intervento chirurgico è di cercare di ridurre la sintomatologia
dolorosa per aumentare anche le ampiezze articolari.” (doc. E).
In corso di causa,
l’amministrazione ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, per una sua presa di posizione sulla fattispecie in oggetto.
Con referto del 12 ottobre
2018, il consulente medico ha innanzitutto affermato che l’opinione espressa
dal dott. __________ in merito alla spalla sinistra “… risulta essere di per sé
stessa corretta, tenuto conto in particolare non solo del quadro clinico
descritto ma anche del tenore delle valutazioni espresse dal dr. __________ nel
rapporto del 19.9.2017 all’intenzione dell’istituto assicurativo. Esso ritiene
in particolare le alterazioni “solamente moderate” alla cuffia dei rotatori
riscontrate all’artro-risonanza magnetica del 31.7.2017, prendendo chiaramente
posizione sulla causalità ritenuta essere possibile con l’evento del
25.12.2016.”. D’altro canto, egli si è pronunciato criticamente a proposito
dell’indicazione operatoria formulata dal dott. __________. Il dott. __________
ha infine chiesto alla CO 1 di acquisire la documentazione del dott. __________,
il quale era “… intervenuto sulla spalla destra il 22.5 e nel corso del mese di
novembre del 2017”, e ciò “al fine di circoscrivere e prendere visione
dell’effettiva estensione complessiva della situazione (anche in un’ottica
delle coperture assicurative), …” (doc. XI 2).
Presa conoscenza dei
rapporti redatti dal dott. __________, il dott. __________ ha
confermato/sostenuto “… la correttezza della presa di posizione del dr. __________,
nel rapporto peritale del 21.9.2017, concernente gli aspetti
medico-assicurativi attinenti alla spalla sinistra”, e ciò in base agli
elementi seguenti:
" (…).
- Il rapporto
dell’Ospedale __________ di __________ del 25.12.2016 non fa stato di disturbi
alla spalla sinistra in presenza di un “body check” senza particolarità al di
fuori della frattura biossea del polso sinistro. Assenza anche di investigazioni
diagnostiche radiologiche rivolte alla spalla sinistra.
- Nessun
riferimento a disturbi alla spalla sinistra neppure nel rapporto di dimissione
del 31.12.2016, in seguito al ricovero per l’intervento di osteosintesi della
frattura del polso sinistro eseguito il 27.12.2016.
- Nessun
riferimento a disturbi alla spalla sinistra nel questionario redatto dal signor
RI 1 datato 26.1.2016.
- Nessun
riferimento a disturbi alla spalla sinistra nei rapporti delle visite di
controllo presso l’Ospedale di __________ datati 9.1, 23.1, 20.2, 27.3 e
10.4.2017.
- Nessun
riferimento a disturbi alla spalla sinistra nella lettera di dimissione del
29.4.2017, in seguito all’intervento di asportazione del materiale di
osteosintesi dal radio distale. Nozione per contro di una sindrome algica
cronica scapolare destra.
- Nessun
riferimento a disturbi alla spalla sinistra nei rapporti del dr. __________ del
3.4.2017, così come dell’Ospedale __________ di __________ del 19.6.2017.
- Primo
riferimento di disturbi alla spalla sinistra in occasione dell’Assessment Case
Manager del 30.6.2017.
- Nel rapporto
del 19.9.2017 all’intenzione dell’Istituto assicurativo CO 1 il dr. __________
fa stato della presenza di moderate alterazioni della cuffia dei rotatori a
livello inserzionale e preinserzionale dei tendini sovraspinato e
sottoscapolare, senza rottura transmurale alla risonanza magnetica della spalla
sinistra del 31.7.2017. Esso pone chiaramente ed esplicitamente tale referto
radiologico in relazione causale possibile con l’infortunio del 25.12.2016, in
presenza di una cuffia clinicamente funzionale e competente.
L’evento del
25.12.2016 avrebbe reso manifesta una sintomatologia algica, con deficit
funzionali suscettibili di miglioramento sotto fisioterapia specifica.
Complessivamente:
Anche volendo teoricamente ammettere un coinvolgimento della
spalla sinistra nell’evento del 25.12.2016, i disturbi ivi connessi non
risultano essere stati di entità tale da condurre anche già solo a una
segnalazione negli atti iniziali a mia disposizione.
Fatti
I referti scaturiti dall’artro-risonanza magnetica effettuata il
31.7.2017, ritenuti solamente moderati, vengono considerati essere in relazione
solo causale (recte: possibile, n.d.r.) con l’evento infortunistico del
25.12.2016 da parte dello stesso specialista ortopedico curante del signor RI 1
(vedi rapporto dr. __________ del 19.9.2017).
Alterazioni moderate peraltro non specifiche frequentemente
riscontrabili alla risonanza magnetica anche presso pazienti asintomatici. Vedi
in questo contesto l’articolo pubblicato da Minagawa e collaboratori nel 2013
nel Journal of Orthopaedics: facendo uno screening di un’intera popolazione di
un villaggio (664 persone) essi hanno riscontrato delle lesioni transmurali
della cuffia dei rotatori presso 147 persone (prevalenza complessiva del
22,1%). I 2/3 delle lesioni sono state riscontrate presso soggetti
asintomatici. La prevalenza delle rotture asintomatiche si situa al 50%
considerando unicamente i soggetti 50enni (articolo allegato alla valutazione,
parte integrante della stessa).
(…).
Nel rapporto del 19.9.2017 il dr. __________ fa stato di una
cuffia dei rotatori funzionale e pertinente, con mobilità sub-totale della
spalla sinistra: “flessione attiva 160° (a destra 170°), abduzione 130° (a
destra 150°), rotazione esterna simmetrica 60°, rotazione interna L1 (a destra
Th10)”.
Nel rapporto del 15.3.2018 il dr. __________ fa per contro stato
di un importante deficit di forza della cuffia dei rotatori, con peggioramento
della mobilità della spalla sinistra in flessione, abduzione e rotazione
esterna.
Peggioramento tra settembre 2017 e marzo 2018 ragionevolmente non
riconducibile con il grado per lo meno della probabilità all’evento puntuale
del 25.12.2016.” (doc. XI 3)
2.6. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si
veda pure la STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Chiamato a pronunciarsi,
tutto ben considerato, il TCA ritiene che la documentazione medica agli atti
sia atta a dimostrare, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale, che, trattandosi dei disturbi interessanti la spalla
sinistra, lo status quo sine a margine dell’evento infortunistico
assicurato è stato raggiunto, al più tardi, a far tempo dal 1° gennaio 2018.
In proposito, occorre
osservare che si sono pronunciati in questo senso, oltre al dott. __________
(doc. 37), anche i dott. __________ e __________, specialisti proprio nella
materia che qui interessa e che vantano una vasta esperienza nella medicina
assicurativa e infortunistica. In effetti, nel suo referto 19 settembre 2017,
il dott. __________ ha rilevato che il trauma subito il 25 dicembre 2016 ha
semplicemente scatenato la sintomatologia denunciata dal ricorrente e che le
alterazioni evidenziate dall’artro-RMN del luglio 2017 costituivano una
conseguenza soltanto possibile dell’evento in questione (doc. 35). Dal canto
suo, il dott. __________ ha esplicitamente confermato la conclusione ritenuta
dal dott. __________ (e, in precedenza, dal dott. __________), fornendo al
riguardo ampie motivazioni (doc. XI 2 e 3).
Questo Tribunale rileva
del resto che la tempistica con la quale, a mente del consulente medico della CO
1, è stato raggiunto lo status quo sine in
relazione alla contusione della spalla sinistra subita dall’assicurato (un anno
circa), risulta plausibile anche alla luce della giurisprudenza federale.
In una sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale federale ha infatti
confermato la decisione mediante la quale l’amministrazione, fondandosi sul
parere del proprio medico di fiducia, ha considerato raggiunto lo status quo
sine a distanza di tre mesi dalla contusione della spalla, contusione che aveva scompensato un’alterazione
preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica (sul tema, si veda pure
la STF 8C_594/2016 del 4 novembre 2016 consid. 3.1: “Wenn der
Versicherte demnach keine Rotatorenmanschettenruptur erlitten, sondern sich
lediglich eine Schulterkontusion zugezogen habe, müsse mit den schlüssigen
Auskünften des Dr. med. E. eine vorübergehende Verschlimmerung eines
Vorzustandes angenommen werden, die nach vier bis sechs Wochen
ausgeheilt gewesen sei.” – il corsivo è del redattore).
Le
obiezioni sollevate in sede di ricorso dal patrocinatore dell’assicurato non
appaiono atte a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza delle (univoche)
valutazioni enunciate dai dottori __________, __________ e __________.
Da un canto, nelle proprie
certificazioni il dott. Marbach non si è affatto pronunciato in merito
all’eziologia dei disturbi alla spalla sinistra. Egli si è in effetti limitato
a sostenere che le lesioni refertate a livello della cuffia dei rotatori,
responsabili dei disturbi lamentati dall’assicurato, non sono guarite,
proponendo quindi un approccio chirurgico (cfr. doc. 67, 72 e E). Dall’altro,
il fatto che, secondo il dott. __________, un intervento chirurgico consentirebbe
di migliorare lo stato della spalla sinistra, non giustifica un diverso esito
della vertenza, posto che l’assicuratore ha messo fine alle proprie prestazioni
in ragione dell’estinzione del nesso di causalità naturale con l’infortunio del
25 dicembre 2016 (e non in ragione di una pretesa stabilizzazione delle
condizioni di salute infortunistiche).
Anche i documenti prodotti
il 20 dicembre 2018 – il verbale del primo colloquio d’accertamento AI (doc. G
1) e la dichiarazione 14 dicembre 2018 di __________ (doc. G 2) – appaiono
irrilevanti ai fini del giudizio.
In esito a tutto quanto
precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il nesso di causalità naturale tra
i disturbi alla spalla sinistra e l’evento infortunistico del dicembre 2016 si
è estinto il 1° gennaio 2018, data in cui RI 1 ha raggiunto lo status quo
sine. L’istituto assicuratore convenuto era pertanto legittimato a negare
il diritto a ulteriori prestazioni a contare da quella data.
Questa Corte può esimersi
dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare una perizia medica
giudiziaria, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già
state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;
STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.8. Deve
ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr.
doc. I, p. 7).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;
DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A
tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, trattandosi
di decidere una questione di natura squisitamente medica, alla luce della
relativa documentazione a disposizione e dei principi che disciplinano
l’apprezzamento delle prove nell’ambito del diritto delle assicurazioni
sociali, sviluppati nelle sentenze consultabili sia nella Raccolta ufficiale
che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone
Ticino, al patrocinatore di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di
perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un
successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito
favorevole va giudicato inadempiuto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti