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Decisione

35.2018.81

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30 luglio 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Nel corso del mese di marzo

2018, la CO 1 ha proceduto all’audizione testimoniale dell’amministratore unico

dell’__________ di __________ (doc. 37).

1.5. Con decisione formale del 12

aprile 2018, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni

in relazione all’evento del 20 giugno 2017, posto che la copertura assicurativa

si sarebbe estinta a decorrere dal 29 aprile 2017 (“Pertanto al più tardi allo

spirare del 31° giorno – cioè il 29 aprile 2017 – susseguente la firma del

contratto di collaborazione – avvenuta in data 28 marzo 2017 – la sua copertura

assicurativa risulta estinta.”) (doc. 40).

1.6. In data 16 aprile 2018, RI 1

ha trasmesso alla CO 1 uno scritto in base al quale, stante il fatto che

dinanzi al TCA era pendente un ricorso tendente al pagamento di fr. 14'284.40

(inc. 35.2018.20), egli non sarebbe stato legittimato a entrare nel merito del

contenuto della decisione formale del 12 aprile 2018, precisato che

quest’ultimo provvedimento “… comunque viene contestato per le motivazioni già

esposte e tenendo ben presente anche gli ulteriori Doc. I + Doc. A – C

prodotti.” (doc. 41).

1.7. Con pronunzia 35.2018.20 del

18 aprile 2018, il TCA ha dichiarato il ricorso 20 marzo 2018 di RI 1 irricevibile

nella misura in cui vi si pretendeva la condanna dell’assicuratore LAINF a

pagare le prestazioni di legge in relazione al sinistro del 20 giugno 2017 e respinto

nella misura in cui vi si sosteneva che la CO 1 avrebbe commesso una denegata

giustizia (doc. 42).

1.8. Il 7 maggio 2018,

l’amministrazione ha assegnato a RI 1 un termine per motivare l’opposizione del

16 aprile 2016 con riferimento al disposto dell’art. 10 cpv. 5 OPGA (doc. 43).

In data 24 maggio 2018 RI

1 ha comunicato all’assicuratore che il contenuto dello scritto del 16 aprile

2018 “… non fa riferimento ad alcuna opposizione da parte del ricorrente; (…)

Per una puntuale quanto tempestiva informazione vi confermo che il vostro

scritto del 12.04.2018 sarà trattato nell’ambito del ricorso al TCA, già pronto

per l’inoltro, e poiché quest’ultimo nel frattempo si è già pronunciato in merito

riconoscendomi lo statuto di lavoratore dipendente e come tale ho diritto a

tutte le prestazioni previste dalle rispettive assicurazioni sociali (AVS – AD

– SUVA – LPP – Cassa Malati). L’importo a me dovuto è pari a frs. 14'284.40

oltre gli interessi del 5% + spese ed accessori (ivi comprese le spese mediche

e ospedaliere). A seguito di questo precede non entro nel merito del citato

vostro scritto del 12 aprile 2018 che comunque viene contestato per le

motivazioni già esposte e tenendo ben presente anche gli ulteriori Doc. I +

Doc. A – C prodotti.” (doc. 44).

1.9. Con sentenza 35.2018.51 del

26 luglio 2018, questa Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso mediante il

quale RI 1 ha chiesto la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 14'284.40 a

titolo d’indennità giornaliere per il periodo 20 giugno – 31 ottobre 2017 oltre

accessori, come pure delle prestazioni sanitarie (doc. 45).

1.10. In data 8 agosto 2018,

l’amministrazione ha emanato la decisione su opposizione con la quale ha

respinto l’opposizione 16 aprile/24 maggio 2018 interposta da RI 1 (doc. 46).

1.11. Con tempestivo ricorso del 5

settembre 2018, RI 1 ha chiesto che gli sia riconosciuto lo statuto di

lavoratore dipendente, che la CO 1 venga condannata a pagare la somma di fr.

14'284.40 oltre accessori, che il caso d’infortunio rimanga aperto sino a

guarigione completa e che gli venga rilasciata l’attestazione per l’iscrizione

alla cassa disoccupazione, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

… La rivendicazione di RI 1, ricorrente, si basa sul fatto che

egli è un lavoratore dipendente ai sensi degli art. 319 e segg. del CO.

… Contrariamente a quanto sostiene la CO 1, l’art. 1 OAINF precisa

che è considerato lavoratore dipendente chiunque esercita un’attività lucrativa

dipendente ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti AVS – 2.01 Contributi paritetici AVS, AI, IPG,

nonché la copertura assicurativa della __________ e LPGA.

In data 22.01.2018 il TCA con propria sentenza nr. 35.2017.125

(Doc. Z), con il timbro di crescita in giudicato, ha precisato che gli agenti

sono considerati lavoratori indipendenti soltanto se dispongono di una propria

organizzazione di vendita, ossia se, cumulativamente, utilizzano dei locali

commerciali propri, occupano personale proprio e sopportano personalmente la

maggior parte delle spese aziendali (DTF 119 V 161 consid. 3b; cifra 4024 delle

direttive sul salario determinante nell’AVS/AI/IPG. Tutte queste circostanze

consentono di concludere all’esistenza di un rischio imprenditoriale specifico.

Nel caso specifico il ricorrente, RI 1, ha confermato con propria

lettera raccomandata del giorno 09 marzo 2018 (Doc.Z1) che:

∙ non ha un ufficio proprio

∙ non ha una propria organizzazione di vendita

∙ non occupa neppure personale proprio

∙ non è

iscritto all’albo degli agenti immobiliari (come obbligatoriamente previsto

all’albo dei fiduciari immobiliari).

Ne consegue che il ricorrente è un lavoratore dipendente ai sensi

e per gli effetti degli artt. 319 e segg. CO.”

(doc. I)

1.12. La CO 1, in risposta, ha

chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.13. L’11 gennaio 2019, al TCA è

pervenuta una procura di rappresentanza a favore di RA 1 (cfr. doc. V).

1.14. In data 4 giugno 2019, il

rappresentante del ricorrente ha invitato il Tribunale a voler emanare la

propria sentenza (doc. VI).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il

proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento infortunistico del 20

giugno 2017, oppure no.

Preliminarmente, questa

Corte è tenuta a esaminare se, così come lo sostiene l’amministrazione, la

decisione formale del 12 aprile 2018 è cresciuta in giudicato, posto che il

ricorrente avrebbe “… attestato, oggettivamente, la chiara volontà di

rinunciare ad impugnare l’unico atto giuridico, effettivamente, impugnabile

cioè la decisione formale 12 aprile 2018 (doc. 40). A tal proposito, giova

osservare come l’assicuratore LAINF non sia restato passivo. Anzi. Con scritto

7.

maggio 2018 (doc. 43) CO 1 ha chiesto – espressamente – al signor RI 1 di

argomentare il proprio dissenso. La comunicazione dell’assicuratore LAINF è

stata perfettamente recepita dal signor RI 1 che ha ben specificato di voler

rinunciare ad impugnare l’atto notificatogli (doc. 43) …” (doc. III, p. 5).

Il TCA osserva di essersi

già pronunciato su questo aspetto al considerando 2.3 della sentenza 35.2018.51

del 26 luglio 2018, rilevando al riguardo che:

" (…).

al di là dei termini utilizzati nel suo scritto del 24 maggio 2018

(doc. 43: “Il contenuto della predetta mia lettera non fa riferimento ad alcuna

opposizione da parte del ricorrente; …”), che sono verosimilmente il frutto di

un malinteso (di cui si dirà in seguito), è evidente che il ricorrente non

condivide il contenuto della decisione formale mediante la quale la CO 1 ha

confermato l’assenza di un suo obbligo a prestazioni. Egli si è del resto

chiaramente espresso in questo senso nel suo scritto del 16 aprile 2018 (doc.

40: “… non entro nel merito del citato vostro scritto del 12 aprile 2018 che

comunque viene contestato per le motivazioni già esposte e tenendo ben

presente anche gli ulteriori Doc. I + Doc. A – C prodotti.” – il corsivo è del

redattore).

Gli atti vanno dunque trasmessi all’assicuratore infortuni convenuto

affinché esamini l'opposizione dell'interessato.

Contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere

interposto un ricorso presso il TCA (art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà

essere inoltrato anche se l’assicuratore contro gli infortuni non emetterà,

situazione evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un

termine adeguato.

(…)”

(doc. 45)

Questo Tribunale non vede

alcuna valida ragione per rimettere in discussione quanto già stabilito in quel

giudizio ed entra dunque nel merito dell’impugnativa presentata da RI 1.

2.2

Nel caso di specie, con la

decisione formale del 12 aprile 2018, poi confermata in sede di opposizione

(doc. 46), l’assicuratore resistente ha sostenuto che l’infortunio occorso

all’insorgente il 20 giugno 2017 non sarebbe da esso assicurato, rilevato che

“il presidente di __________ ci ha confermato che da parte di __________ non è

mai stata corrisposta una qualsivoglia retribuzione in denaro o in natura. Da

parte sua non è nemmeno stato fatto valere una pretesa. Pertanto al più tardi

allo spirare del 31° giorno – cioè il 29 aprile 2017 – susseguente la firma del

contratto di collaborazione – avvenuta in data 28 marzo 2017 – la sua copertura

risulta estinta.” (doc. 40).

Questa Corte osserva che

il provvedimento appena citato è fondato sugli esiti dell’audizione

testimoniale dell’amministratore unico della ditta __________, __________ di __________.

Dagli atti si evince che

quest’ultimo è stato sentito il 16 marzo 2018 alla presenza di due funzionari

della CO 1, e le sue dichiarazioni consegnate in un verbale che è poi stato da

lui sottoscritto (doc. 37).

Ora, in questo contesto, è

utile precisare che, per rispettare il diritto di essere sentiti, le audizioni

nell'ambito della procedura amministrativa devono essere effettuate alla presenza

delle parti.

Ad esempio, in una

sentenza 8C_360/2007 del 3 settembre 2008, l'Alta Corte si è così espressa:

"(…).

La LPGA

non prevede per contro la prova testimoniale (contrariamente ad esempio alla

LAM che all'art. 88 dispone l'obbligo di testimoniare di persone tenute a

fornire informazioni, DTF 119 V 208 consid. 3d pag. 212), né quindi le modalità

d'assunzione dei testi, le quali sono però disciplinate dall'art. 18 PA

(applicabile all'assicuratore infortuni in virtù dell'art. 1 cpv. 2 PA e dell'art.

55.

cpv. 1 LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 22

all'art. 28), secondo cui le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione

dei testimoni e di porre domande completive. L'audizione testimoniale può

tuttavia avvenire solo ai presupposti di cui agli art. 14 segg. PA, che non

autorizzano l'assicuratore infortuni a procedervi (Kieser, op. cit., no. 4

all'art. 43).

Nella

procedura amministrativa, prevalentemente scritta, la prova testimoniale ha del

resto un'importanza minore (Kieser, op. cit., no. 22 all'art. 43; FF 1999 pag

3956). Al riguardo il Tribunale federale ha già precisato che in tale ambito

l'audizione di testimoni è, segnatamente a causa della severa sanzione penale

prevista in caso di una falsa testimonianza, un mezzo di prova sussidiario (DTF 130 II 169 consid.

2.3.3

pag. 173), specificando che se nel processo civile l'audizione di

testimoni (art. 42 segg. PC) costituisce la regola e la raccolta d'informazioni

l'eccezione, nella procedura amministrativa vale il contrario e l'audizione di

testi avviene unicamente se la fattispecie non può essere sufficientemente

chiarita in altro modo, ad esempio con informazioni da parte di terzi (consid.

2.3

).

Secondo la

medesima sentenza (consid. 2.3.5, che fa riferimento alla giurisprudenza del

Tribunale federale delle assicurazioni in materia di partecipazione ad un

sopralluogo e all'audizione di un perito, DTF 119 V 208 consid. 5c

pag. 217 e 117 V 282 consid. 4c pag. 285) tuttavia, in applicazione analogica

dei principi dell'art. 18 PA, anche le audizioni di persone chiamate a dare

informazioni sono di regola da effettuare in presenza delle parti.

5.3.2

Nella sentenza H 177/03 del 15 giugno 2004 il Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non si può

dedurre il diritto incondizionato di partecipare all'assunzione di un teste, se

non in procedura penale (v. consid. 3.1). In procedura amministrativa tuttavia

questo diritto può essere soppresso soltanto in circostanze del tutto

particolari quali l'urgenza (DTF 124 V 90 consid. 4a

pag. 93; art. 18 cpv. 2 PA; a titolo di esempio si confronti il caso esposto in

DTF 130 II 169 consid.

2.3.5

pag. 174). Il Tribunale ha pure statuito che il diritto di assistere

all'assunzione dei testi si può dedurre pure dal principio dell'oralità che si

applica alla prova testimoniale. Ciò comporta pure la possibilità di porre o

far porre delle domande complementari. L'art. 18 PA configura pertanto un

aspetto del diritto di essere sentito (DTF 124 V 90 consid. 4b

pag. 94).

Per quanto

riguarda la questione circa un'eventuale esclusione, a titolo eccezionale,

della presenza della parte in occasione della raccolta di informazioni,

l'autorità dispone di un potere di apprezzamento più ampio rispetto a quello

previsto dalla legge in materia di prove testimoniali (art. 18 cpv. 2 PA; DTF

130.

II 169 consid. 2.3.5 pag. 174).”

Nella fattispecie relativa

alla pronunzia appena citata, l’assicuratore LAINF aveva proceduto all’audizione

del direttore e della responsabile del reparto cure dell’istituto in cui lavorava

l’assicurata, in assenza di quest’ultima e del suo patrocinatore. Il rapporto

allestito in quell’occasione era stato allegato alla decisione formale intimata

al patrocinatore dell’assicurata, il quale, in sede di opposizione, aveva sollevato

delle obiezioni circa le dichiarazioni rese dai testi. L’ispettore aveva quindi

risentito il direttore e la responsabile del reparto cure, i quali erano stati

chiamati a rispondere a una serie di domande estrapolate dalle obiezioni

sollevate dall’assicurata. Il relativo verbale, sottoscritto da entrambi gli

interpellati, era stato trasmesso al rappresentante dell’assicurata, il quale

aveva criticato il modo di procedere, rinviato alle censure sollevate in

precedenza, nonché chiesto l’emanazione della decisione su opposizione.

Con la sentenza

35.2006.102

del 31 maggio 2007, questa Corte ha accertato la violazione del

diritto di essere sentito nella misura in cui i testi erano stati sentiti in

assenza dell’assicurata.

L’Alta Corte, confermando l’operato

del TCA, ha in particolare rilevato:

" (…)

7.

Dalle disposizioni summenzionate emerge che a ragione la

X.________ non ha proceduto all'audizione del direttore e della responsabile

del reparto cure della Casa B.________ tramite la procedura testimoniale

prevista dalla PA, non essendo autorizzato a farlo, bensì per mezzo della

procedura di assunzione di informazioni secondo la LPGA.

Essendo tuttavia l'art. 18 PA, in quanto aspetto del diritto di

essere sentito di cui all'art. 29 Cost., applicabile per analogia a

quest'ultima procedura, l'audizione dei rappresentanti del datore di lavoro

avrebbe dovuto avvenire alla presenza della parte e del suo patrocinatore (DTF

130.

II 169; 119 V 208 consid. 5c pag. 217; 117 V 282 consid. 4c pag. 284; 116

Ia 94 consid. 3b pag. 99).

In effetti, malgrado in tale ambito l'assicuratore infortuni

disponga di un ampio potere di apprezzamento, non vi era motivo alcuno per non

permettere all'intimata di partecipare all'assunzione delle informazioni, che

vanno considerate tutt'altro che secondarie (si confronti anche DTF 119 V 208

consid. 4b pag. 214) per la risoluzione della vertenza, trattandosi di

stabilire quale fosse la capacità lavorativa (residua) dell'assicurata

nell'attività svolta precedentemente all'infortunio, e quindi ai fini di

accertare il reddito da invalido e il grado di invalidità; né vi erano altri

motivi (del resto neppure la Zurigo lo ha mai sostenuto; si veda in proposito

DTF 130 II 169 consid. 2.3.5 pag. 174) per escludere eccezionalmente la parte

dall'audizione delle persone obbligate a informare.

Semmai vi era un particolare interesse, contrariamente a quanto

sostenuto dalla X.____________, ad una partecipazione diretta della parte (sia

per economia di procedura che per accertare in modo ottimale la fattispecie),

ritenuto che le verifiche sono state effettuate direttamente sul posto di

lavoro - e quindi in una forma che si avvicina molto a quella del sopralluogo -

dove l'assicurata avrebbe potuto non solo descrivere, ma anche mostrare le proprie

limitazioni (si veda ad esempio in proposito DTF 121 V 150).

Ne consegue che correttamente la Corte cantonale ha ritenuto

violato in concreto il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 Cost. a

seguito dell'assenza della parte e/o del proprio patrocinatore durante

l'assunzione orale di informazioni presso il datore di lavoro.

A titolo abbondanziale si rileva che diverso sarebbe stato l'esito

nella misura in cui le informazioni fossero state fin dall'inizio assunte per

iscritto. In tal caso sufficiente sarebbe stato sottoporre le risposte scritte

all'interessata per presa di posizione (DTF 124 V 90 consid. 4c pag. 94). (…)”

(cfr. STF 8C_360/2007 del 3 settembre 2008)

In un'altra sentenza

35.2010.20

del 30 giugno 2010, il TCA ha accolto il ricorso dell'assicurato

rilevando in particolare:

"(…).

Chiamata a

pronunciarsi - analogamente a quanto deciso nella sentenza 35.2006.102 del 31

maggio 2007, confermata dal TF con pronunzia 8C_360/2007 del 3 settembre 2008

(si veda in proposito il consid. 2.5. del presente giudizio) -, questa Corte

ritiene che vi sia stata, da parte dell’assicuratore LAINF convenuto, una

violazione – non sanabile - del diritto di essere sentito dell’assicurato.

Da una

parte, le informazioni raccolte dal funzionario dell’A presso l’ex datore di

lavoro sono di grande importanza, nella misura in cui sono servite a

determinare il reddito da valido e, quindi, l’entità della rendita di

invalidità spettante al ricorrente.

D’altra

parte, se é vero che esse sono state consegnate in verbali e che l’assicurato

ha avuto la possibilità, in sede di opposizione, come pure con la propria

impugnativa al TCA, di esprimersi in merito, è altrettanto vero che, in

ossequio alla giurisprudenza federale precedentemente menzionata,

l’amministrazione avrebbe dovuto andare oltre e permettere a ______,

rispettivamente, alla sua rappresentante, di prendere parte all’audizione. Del

resto, nella presente fattispecie, non é ravvisabile alcuna circostanza

giustificante la soppressione, eccezionale, del diritto dell’insorgente di

prendere parte all’assunzione del teste X.

In esito a

quanto precede, annullata la decisione su opposizione del 16 marzo 2010, la

causa va rinviata all’amministrazione affinché proceda di nuovo

all’interrogatorio dell’ex datore di lavoro, concedendo questa volta

all’assicurato e alla sua patrocinatrice la possibilità di parteciparvi. (…)."

Alla luce della

giurisprudenza appena riprodotta, nel caso di specie l'amministratore unico

della __________ avrebbe dunque dovuto essere sentito alla presenza di RI 1.

Dalle tavole processuali risulta invece che quest’ultimo non è stato nemmeno

informato del fatto che, in data 16 marzo 2018, si sarebbe tenuta l’audizione

testimoniale di __________ di __________, le cui dichiarazioni figurano alla base

della decisione di negare le prestazioni in relazione al sinistro del giugno

2017.

L’assicuratore LAINF

convenuto non può essere seguito laddove fa valere che, con il suo

comportamento (“adire sistematicamente il lod. TCA”), RI 1 non avrebbe “… concesso

all’assicuratore LAINF un congruo lasso di tempo per poter espletare tutte le

formalità del caso (trascrizione colloquio 16 marzo 2018, trasmissione del

testo al signor __________ di __________, controllo del contenuto del testo e

sottoscrizione da parte del signor __________ di __________ ed infine invio al

signor RI 1 per presa di posizione).” (doc. 46, p. 6).

A tale proposito, il TCA

osserva, da un lato, che il fatto di aver omesso d’invitare RI 1 a partecipare

all’audizione testimoniale dell’AU della __________, non può essere

giustificato con la condotta del ricorrente. Dall’altro, va ribadito che, in

ossequio ai principi giurisprudenziali citati in precedenza, il fatto di sottoporre

all’insorgente il verbale allestito in sua assenza per osservazioni, non

sarebbe comunque bastato per rispettare il diritto di essere sentito.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

alla CO 1 affinché proceda nuovamente all’interrogatorio dell’amministratore

unico della __________ e, qualora ve ne fosse la necessità, pure di __________

(il quale, secondo quanto dichiarato da __________ di __________, avrebbe agito

da tramite tra la __________ e RI 1).

Al ricorrente andrà

garantita la possibilità di prendervi parte.

Scopo dell’audizione

testimoniale sarà quello di accertare se tra la ditta Ardea SA e l’insorgente è

venuto in essere, oppure no, un rapporto di lavoro e, nell’affermativa, se esso

esisteva ancora al momento in cui è accaduto l’infortunio da cui RI 1 fa

dipendere le proprie pretese. In particolare, l’amministratore unico andrà

confrontato con il fatto di avere dichiarato, da una parte, che tra __________

e RI 1 non vi sarebbe mai stato un rapporto contrattuale, di alcun genere (in

questo senso, egli ha sostenuto persino di non sapere a chi appartenga la firma

apposta sul noto contratto di collaborazione - cfr. doc. 37) e, dall’altra, di

avere disdetto il contratto di collaborazione con il RI 1 nel corso del mese di

aprile 2017 (cfr. doc. 19).

Onde evitare che RI 1

intraprenda iniziative ricorsuali destinate a essere dichiarate irricevibili,

così come è già stato il caso in passato, si fa presente che il TCA potrà

essere adito soltanto al momento in cui la CO 1 avrà emanato la propria decisione

su opposizione (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA), riservato il diritto d’interporre un

ricorso per denegata/ritardata giustizia giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA (nel cui

contesto il Tribunale non potrà comunque pronunciarsi su questioni attinenti al

merito della vertenza; in questo senso, si vedano le STCA 35.2018.20 del 18

aprile 2018 e 35.2018.51 del 26 luglio 2018), qualora se ne presentassero gli

estremi.

2.3

L’assicurato ha chiesto

l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (cfr. doc. I, p. 4).

Secondo l’art. 61 lett. g LPGA,

il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili

secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

Al riguardo, va ricordato

che, di regola, l’indennità per ripetibili può venire assegnata solo al

ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF

112.

V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89

consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4). L’indennità è

concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche

quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per

la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso

sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico

nell’espletamento del proprio compito (Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber

[ed.], op. cit., n. 4 ad § 34).

Nel caso di

specie, RI 1 ha conferito mandato di rappresentarlo ad RA 1, procura

pervenuta al TCA in data 11 gennaio 2019 (doc. V).

Ora, indipendentemente dalla

questione di sapere se RA 1 possa, o meno, essere ritenuto una persona

particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, dagli atti

risulta che il suo intervento in favore del ricorrente si è limitato alla sola

redazione di una lettera di 4 righe, mediante la quale ha sollecitato

l’emanazione del presente giudizio (doc. VI e consid. 1.13 e 1.14).

Non vengono pertranto assegnate

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda conformemente al considerando

2.4.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Non vengono

assegnate ripetibili.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni