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Decisione

35.2018.82

Discussa estinzione del diritto alle prestazioni assicurative alla luce esiti di perizia giudiziaria pluridisciplinare (reumatologica, neurologica, psichica, ORL e chirurgia maxillo-facciale). Rinvio

16 dicembre 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi all’ATM, il dott. __________, specialista in chirurgia

oro-maxillo-facciale, vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, è giunto alla conclusione che la problematica in questione va considerata

oggettivabile e in probabile nesso di causalità naturale con l’evento

traumatico del novembre 2014 (doc. XXVIII 6, risposta ai quesiti n. 5 e 6 di

parte convenuta e n. 3 e 4 di parte ricorrente).

Con le proprie

osservazioni, l’amministrazione censura la valutazione del perito giudiziario,

reo di aver ritenuto oggettivabili i disturbi dell’ATM senza confrontarsi con

il parere contrario enunciato a suo tempo dal dott. __________ e di aver

riconosciuto l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio del

23 novembre 2014 sebbene dagli atti risulterebbe la preesistenza di disturbi

proprio a quel livello (cfr. doc. XXXIV).

Tutto ben considerato, questo

Tribunale ritiene che le obiezioni sollevate dall’istituto convenuto non sono suscettibili

di sminuire il valore probatorio riconosciuto alla perizia giudiziaria __________

e, specificatamente, a quella parziale del dott. __________.

Innanzitutto, il TCA osserva

che il parere del dott. __________ non era stato ritenuto sufficientemente affidabile

dal Tribunale federale (del resto, lo stesso perito amministrativo aveva

relativizzato la propria opinione, rilevando che un’infiltrazione

intrarticolare di anestetico avrebbe ancora potuto fornire elementi utili a

proposito dell’oggettivazione dei disturbi), ragione per la quale la CO 1 è ora

malvenuta a prevalersene per sollevare dei dubbi circa il valore probatorio

della valutazione __________ (in questo senso, si veda la STF 8C_530/2019 del

20 novembre 2019 consid. 9). D’altro canto, così come è stato evidenziato dalla

stessa Alta Corte nella sua pronunzia, agli atti figura documentazione

specialistica in cui si sostiene che la sintomatologia denunciata dal

ricorrente correla con un danno strutturale oggettivabile. È proprio a quella

documentazione che il perito giudiziario si riferisce allorquando afferma che la

questione dell’oggettivazione dei disturbi è già stata delucidata a sufficienza

e che non sono pertanto necessarie ulteriori indagini. In questo senso, si vedano,

ad esempio, il referto relativo alla RMN delle articolazioni

temporo-mandibolari del 18 febbraio 2015 (posizione parzialmente sublussata

della testa mandibolare, disco compreso, a destra - doc. 24), quello relativo

alla RMN delle ATM del 28 agosto 2015 (posizione anteriorizzata del condilo destro

sotto l’eminentia articularis, oggettivata in maniera più chiara

rispetto al precedente esame – doc. 67.1), quello relativo alla TAC della

mandibola dell’11 gennaio 2016 (condilo destro anteriorizzato sotto l’eminentia

articularis – doc. 137.2), nonché quello datato 21 aprile 2016 del dott.

med. e dott. med. dent. __________, attivo presso il Centro di chirurgia

mandibolare e del volto della Clinica __________ di __________, dal quale si

evince, in particolare, che dalla tomografia volumetrica digitale del 19 aprile

Considerandi

2016.

è risultato che il condilo sinistro è in buona posizione, mentre a destra

il condilo si proietta sul tubercolo alla chiusura della bocca (doc. Y – inc.

35.2016

).

Per quanto riguarda l’aspetto

della causalità, questo Tribunale rileva che la presenza di un legame causale

con l’infortunio del novembre 2014, così come l’assenza di preesistenze a quel

livello, è stata ammessa, non soltanto dal perito giudiziario, ma anche da

numerosi altri specialisti, non da ultimo da quello consultato

dall’amministrazione (cfr. doc. 148, p. 3: “Zwischen dem Unfallereignis vom

23.11.2014

und den vorliegend geklagten Beschwerden und Gesundheitsstörungen

von Seiten des Kiefers (Fehlstellung des Kiefers mit Kauunfähigkeit und

Arthralgien) besteht mit weit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein

natürlicher Kausalzusammenhang. Es finden sich keinerlei Hinweise, dass

vor diesem Unfallereignis bereits eine Pathalogie oder Beschwerden von Seiten

des rechten Kiefergelenkes bestanden.” – il corsivo è del redattore; in

questo senso, si veda pure il rapporto datato 12 aprile 2017 del chirurgo

mascellare dott. __________ – allegato al doc. XX – inc. 35.2016.48: “Ich habe

in der Zwischenzeit nochmals die Unterlagen von oben genanntem Patienten genau

studiert und bin der Ansicht, dass die bestehenden Veränderungen durchaus mit

dem Trauma vereinbar und als Folge dieses Traumas zu interpretieren sind.”).

Di particolare interesse è

il referto 21 aprile 2016 del dott. med. e dott. med. dent. __________, dal

quale si evince che una ortopantomografia eseguita solo qualche mese prima

dell’infortunio in discussione (giugno 2014) aveva mostrato una corretta

posizione dei condili (cfr. doc. Y – inc. 35.2016.48: “Das Beschwerdebild des Patienten

scheint definitiv als Unfallfolge zu werten zu sein, da in einem mitgebrachten

OPT von vor dem Unfall sich eine regelrechte Condylus-Position zeigt und

der Patient davor auch völlig beschwerdefrei gelebt hat.” – il corsivo è del

redattore). Il TCA non ha ragione di dubitare di quanto è stato refertato dal

dott. __________, il quale ha visionato direttamente le relative lastre senza

rilevare alcuna malposizione del condilo mandibolare destro. Tale circostanza

consente di escludere, con sufficiente probabilità, che il reperto oggettivato dopo

l’infortunio proprio a quel livello, fosse in realtà preesistente ad esso.

In esito a quanto precede,

la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata anche nella

misura in cui l’assicuratore resistente ha negato che i disturbi all’ATM

fossero oggettivabili e, quindi, in nesso causale adeguato con l’evento

infortunistico del 23 novembre 2014.

2.9

In base alle risultanze della

perizia giudiziaria __________, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno con

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale, che, al momento in cui la CO

1.

ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (1° maggio 2015),

l’assicurato presentava ancora dei disturbi in nesso causale naturale (e,

pertanto, pure adeguato, trattandosi di disturbi somatici oggettivabili – cfr. supra,

consid. 2.3. in fine) con l’infortunio del 23 novembre 2014, e ciò nella forma

di dolori cervicali, di una leggera ipoacusia percettiva all’orecchio di destra

e di una problematica interessante l’ATM.

Pertanto,

la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché definisca di nuovo il diritto alle prestazioni dal

profilo materiale e temporale, tenuto conto dell’insieme dei disturbi che si

trovano in una relazione causale, naturale e adeguata, con l’infortunio del

novembre 2014.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ È

accertato che l’assicurato ha sofferto, anche dopo il 30 aprile 2015, di

disturbi (dolori cervicali, ipoacusia percettiva all’orecchio destro e

problematica interessante l’ATM) conseguenze naturali e adeguate

dell’infortunio del 23 novembre 2014.

§§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 affinché determini di nuovo il diritto alle

prestazioni dal profilo materiale e temporale.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti