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Decisione

35.2018.85

CRPS. Post hoc, ergo propter hoc. AMO. Valutazione anticipata delle prove. Ripetibili

29 novembre 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und

beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF

8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema

vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60

del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2016, consid.

2.6).

2.8. Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti peritali specia-listici, concordare con le conclusioni della CO

1 che ha negato un nesso di causalità naturale tra l'infortunio del 6 agosto

2015 e la CRPS in seguito sviluppata al piede destro dall'assicurato, per le

ragioni qui di seguito esposte.

2.8.1. Dalle tavole processuali

emerge che, a causa dell'infortunio del 6 agosto 2015, RI 1, ha riportato la

frattura dell'articolazione Lisfranc destra (doc. 62) e si è sottoposto l'11

settembre 2015 ad un intervento di osteosintesi con cambre metalliche, ad opera

del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, senza complicazioni con decorso post operatorio regolare con

dolori ben gestiti e mobilizzazione senza problemi (doc. 56).

Durante il controllo del 21 settembre 2015 lo specialista ha rilevato all'esame

obiettivo quanto segue: "Piede destro: non segni o sintomi di CRPS,

TVP o infezione. Avampiede meso-piede modicamente tumefatti" (doc.

55). Durante il controllo del 9 ottobre 2015 lo specialista ha rilevato all'esame

obiettivo quanto segue: "Non segni o sintomi di infezione, CRPS, o TVP.

Tessuti molli modicamente tumefatti. Zona dell'osteosintesi nettamente meno

irritabile alla presso-palpazione. Ottima posizione del retropiede"

(doc. 54). Durante il controllo del 29 ottobre 2015 il dr. med. __________ ha

rilevato all'esame obiettivo quanto segue: "Piede destro: non

segni o sintomi di infezione, CRPS, o TVP. Cicatrice chirurgica perfettamente

guarita. Articolarità della caviglia completa ed indolore. Dolore alla

palpazione a livello della I e II colonna del piede" (doc. 53). L'esame

radiologico del piede destro del 29 ottobre 2015 ha documentato gli esiti di posizionamento

delle cambre metalliche nella lesione fratturativa tipo Lisfranc, mettendo in

evidenza quanto segue: "Buono l'allineamento dei capi articolari

tarso-metatarsali" (doc. 52).

Durante il controllo del 19 novembre 2015 il dr. med. __________ ha rilevato all'esame

obiettivo quanto segue: "Non segni o sintomi di infezione, CRPS, o TVP.

Ottima mobilità dell'avampiede e del mesopiede passivamente. Dolore alla

palpazione a livello dei mezzi di sintesi che non sono tuttavia facilmente

palpabili sottocute " (doc. 51).

Il 2 dicembre 2015 RI 1 si

è sottoposto all'intervento chirurgico di asportazione dei mezzi di sintesi,

sempre ad opera del dr. med. __________, senza complicazioni con decorso post

operatorio regolare con dolori ben gestiti e mobilizzazione progressiva (doc. 46).

Stante quanto precede questo

Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélèw, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 non ha sviluppato, nemmeno

parzialmente, i tipici sintomi di una CRPS, per lo meno, sino all'AMO del 2

dicembre 2015.

Questa Corte non ignora il certificato medico del 16 novembre 2017 del dr. med.

__________, giusta il quale:

" (…) La

negazione del nesso causale fra il trauma e l'algodistrofia (CRPS) mi sembra

priva di fondamento e ciò per una serie di ragioni. L'algodistrofia è quasi

sempre legata ad un trauma, nel caso specifico c'è stato. Quando ho visto il

paziente anche nelle fasi precoci ho sempre osservato dei sintomi della CRPS:

iperalgesia, allodinia, alterazioni vasomotorie quali lieve edema, tumefazione,

sudorazione, ipomobilità. Il fatto che ciò non risulti nei rapporti dei

colleghi non ha molto significato in quanto tali sintomi sono presenti

all'inizio anche in casi a decorso più rapidamente favorevole e non vengono sempre

segnalati. Devo riferire che all'ultimo esame di risonanza magnetica non erano

presenti segni iconografici di osteoporosi secondaria che rappresenta il

correlato radiologico della CRPS; bisogna pur dire che questa evoluzione

Considerandi

rappresenta un segno tardivo e l'assenza di osteoporosi si può spiegare anche

con il decorso clinico degli ultimi mesi: c’è stato un miglioramento e il

paziente ha potuto riprendere l'attività lavorativa al 50% dal 25.09.2017."

(doc. 29)

Tuttavia il TCA ritiene

che tale certificazione, redatta dal medico curante (peraltro generalista e,

quindi, non specializzato nella materia che qui ci occupa) a distanza più di 2

anni dall'infortunio, non sia atta a sollevare dubbi nemmeno lievi in merito a

quanto espressamente attestato nei precitati referti medici

(segnatamente l'assenza di segni o sintomi di CRPS) dal dr. med. __________,

medico specialista della materia che qui ci occupa che ha preso a carico

l'assicurato, operandolo e visitandolo personalmente più volte nell'ambito dei

previsti controlli. Del resto, è pure utile segnalare che, secondo la

giurisprudenza federale, una particolare importanza va attribuita alle

certificazioni mediche allestite nella fase che segue immediatamente

l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia iniziale

possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre

2003.

consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probatorio, per

quanto concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in

prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita

dalla paziente medesima; in questo senso, si veda pure la STCA 35.2012.10 del 7

agosto 2013 consid. 2.10, confermata con la STF 8C_632/2013 del 18 febbraio 2014;

cfr. STCA 35.2018.89 del 15 novembre 2018 consid. 2.8).

2.8.2

Per quanto invece concerne il

periodo successivo all'AMO del 2 dicembre 2015 dagli atti di causa risulta che

la CRPS al piede destro di RI 1 sarebbe

stata diagnosticata per la prima volta nella prescrizione di ergoterapia del 1°

marzo 2016 (doc. 42). Dalle tavole processuali emerge che il dr. med. __________

dell'__________ di __________ - dopo aver osservato in data 7 dicembre 2015 che

l'AMO era stata eseguita senza complicazioni, con decorso post operatorio

regolare con dolori ben gestiti e mobilizzazione progressiva (doc. 46) - in

data 15 febbraio 2018 ha informato la CO 1 della persistenza dei dolori al

piede destro dell'assicurato, proponendo - oltre alla fisioterapia in corso -

anche un controllo presso l'ambulatorio della terapia del dolore e

puntualizzando che il paziente era in attesa di un consulto dal dr. med. __________

(doc. 44).

Il 18 febbraio 2016 anche

il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha segnalato alla

CO 1 la persistenza dei dolori al piede destro di RI 1, nonostante la

fisioterapia ed il trattamento medicamentoso in corso (doc. 43).

In simili circostanze,

considerato in particolare che l'AMO è avvenuta il 2 dicembre 2015 (e che

pertanto il tempo di latenza massimo di 8 settimane dall'intervento, così come richiesto dalla giurisprudenza federale

riportata al consid. 2.6 per riconoscere un nesso di causalità naturale, scade

al 2 febbraio 2016), questa Corte non è in grado di escludere, perlomeno

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale, che i persistenti

dolori di cui soffriva l'assicurato già a metà febbraio 2016 siano da

ricondurre alla CRPS diagnosticata il successivo 1° marzo e - tenuto conto del

breve lasso di tempo intercorrente tra il 2 ed il 15 febbraio 2016 - che già

prima del 2 febbraio 2016 avesse sviluppato, almeno parzialmente, i tipici

sintomi di una CRPS.

Se i sintomi tipici della

CRPS fossero insorti entro 8 settimane dall'AMO del 2 dicembre 2015, dovrebbe

venire ammesso un nesso di causalità naturale con l'infortunio del 6 agosto

2015, così come richiesto dalla

giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.6.

La presente fattispecie necessita dunque di un complemento d'istruttoria, tanto

più che, dalle tavole processuali non risulta che la CO 1 abbia mai sottoposto

gli atti ad un medico di fiducia per un parere specialistico. Questo Tribunale ritiene che

l'amministrazione avrebbe quantomeno dovuto sottoporre la documentazione medica

agli atti ad uno specialista di fiducia, al fine di verificare se i tipici sintomi

della CRPS diagnostica il 1° marzo 2016 all'assicurato potessero essere

verosimilmente insorti, per lo meno parzialmente, prima del 2 febbraio 2016.

Gli atti devono, quindi

essere rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti. Sulla

base delle relative risultanze peritali, la CO 1 definito nuovamente il diritto

alle prestazioni dell’assicurato, dal profilo materiale e temporale, a contare

dal 1° agosto 2017 (cfr., per un caso analogo, si veda la già citata STF 8C_796/2016

del 14 giugno 2017).

2.9

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.8.2 e 2.8.3), il TCA rinuncia anche

all'assunzione di ulteriori prove.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti