35.2018.86
Corrette entità della rendita di invalidità e dell'IMI stabilite dall'assicuratore infortuni
29 novembre 2018Italiano42 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.86
CR
Lugano
29 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 luglio 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 settembre 2012 RI
1, nato nel 1979, di professione operaio edile, è stato vittima sul posto di
lavoro di un infortunio all’anca.
A seguito di tale evento,
egli ha riportato una sospetta lesione del legamento rotondo della testa del
femore.
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Dopo essere stato sottoposto
in data 2 giugno 2015 ad una visita medica di chiusura (nella quale è stata
ritenuta ormai inesigibile la precedente attività, di natura pesante, mentre è
stata considerata una piena abilità al lavoro nello svolgimento di attività
leggere adeguate), in data 18 giugno 2015 l’assicuratore LAINF, ritenendo che
dalla continuazione delle cure non ci si potesse più attendere un notevole
miglioramento dello stato post-infortunistico, ha posto termine a partire dal
1° agosto 2015 alle prestazioni di breve durata, salvo per quanto concerne
l’assunzione di ulteriori tre cicli di fisioterapia ambulatoriale fino alla
fine dell’anno (cfr. doc. 273).
Passando all’esame del
diritto alle prestazioni di lunga durata, in particolare per quanto concerne
l’eventuale diritto ad una rendita di invalidità, l’CO 1 ha informato
l’interessato di avere chiesto all’Ufficio AI di comunicare se intendesse o
meno adottare delle misure di ordine professionale, per cui “riferiremo in
merito appena possibile”.
L’assicuratore infortuni
ha, infine, indicato che “lei ha diritto sin d’ora ad un’indennità per
menomazione dell’integrità (articolo 24 cpv. 1 LAINF). Anche a tale riguardo la
informeremo al più presto possibile” (cfr. doc. 273).
1.3. Nel frattempo, l’assicurato è
stato dichiarato inabile al lavoro al 100% a partire dal 27 aprile 2015 a
seguito di malattia (problemi psichici), ottenendo da parte dell’assicuratore
malattia le relative indennità giornaliere.
L’assicuratore LAINF ha,
di conseguenza, sospeso l’esame del diritto a prestazioni di lunga durata
(superamento della causalità).
1.4. L’interessato ha recuperato una
capacità lavorativa, dal profilo psichiatrico, nella misura del 20% dal 24
maggio 2017 e del 100% dal 20 marzo 2018 (cfr. doc. 359).
Nella procedura in materia
AI, in data 31 agosto 2017 l’Ufficio AI ha assunto le spese per un accertamento
del potenziale dal 28 agosto al 22 settembre 2017 presso il CAP (doc. 342).
Successivamente, in data
21 marzo 2018, l’UAI ha riconosciuto all’interessato l’assunzione dei costi per
un corso di formazione quale pratico della logistica dal 20 marzo 2018 al 9
dicembre 2018 (cfr. doc. 355). Con ulteriore comunicazione dell’8 maggio 2018,
poi, l’Ufficio AI ha preso a carico anche i costi per la pratica professionale
presso l’azienda __________, dal 9 aprile 2018 al 31 dicembre 2018, accordando
delle indennità giornaliere (doc. 370).
1.5. Dopo avere predisposto una
nuova visita medica __________ (cfr. doc. 346), con decisione del 27 aprile
2018 l’CO 1 ha assegnato all’assicurato una rendita di invalidità del 24% a
partire dal 1° maggio 2017 e un’IMI del 10% (doc. 360).
1.6. Con opposizione cautelativa
del 25 maggio 2018 (doc. 377), poi motivata in data 28 maggio 2018,
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione dell’CO
1, rilevando di non potere essere considerato pienamente abile al lavoro
nell’esecuzione di attività leggere.
A dimostrazione di ciò, vi
è, secondo il suo legale, l’insuccesso del procedimento di reinserimento
professionale quale pratico della logistica assegnato dall’Ufficio AI,
testimoniato dai referti con i quali il dr. __________ ha attestato una
completa inabilità lavorativa dall’11 giugno 2018 al 21 giugno 2018 e del 50% a
partire dal 6 luglio 2018 (doc. C).
Per tali ragioni, quindi,
l’avv. RA 1 ha chiesto che all’assicurato venga corrisposta una rendita di
invalidità in misura superiore al 24%, così come pure un’IMI superiore al 10%,
riconosciute dall’amministrazione (doc. 385).
1.7. Con decisione su opposizione
del 12 luglio 2018, l’CO 1 ha ribadito la correttezza della propria precedente
decisione, confermando l’attribuzione di una rendita di invalidità del 24% e di
un’IMI del 10% (doc. A).
1.8. Con tempestivo ricorso del 12
settembre 2018, l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, l’attribuzione di una
rendita di invalidità del 50% a partire dal 1° maggio 2017 e di un’IMI del 20%.
Il rappresentante legale
dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
A sostegno di tali
pretese, il legale del ricorrente ha addotto la circostanza che l’interessato
non sarebbe in grado, come invece preteso a torto dall’assicuratore infortuni, di
esercitare un’attività leggera al 100%, come sarebbe del resto stato indicato
dal medico curante, dr. __________. Quest’ultimo, infatti, constatata una forte
sintomatologia dolorosa e di tensione muscolare accumulata a fine giornata
dall’interessato nell’ambito dei provvedimenti professionali accordati
dall’Ufficio AI, ha certificato un’incapacità lavorativa del 50%, la quale deve
valere pure in ambito infortunistico.
Alla luce di tale
peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, l’avv. RA 1 ha
chiesto che venga rivista anche la percentuale dell’IMI attribuita
all’interessato, innalzandola al 20% (doc. I).
1.9. In data 26 settembre 2018, il
legale del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IV +
bis).
1.10. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.11. In data 18 ottobre 2018 il
legale del ricorrente ha trasmesso al TCA un ulteriore referto del dr. __________,
ribadendo che l’interessato non è in grado di svolgere un’attività leggera
nella misura del 100% (doc. VII + 1-2).
1.12. Con osservazioni del 30
ottobre 2018 l’assicuratore infortuni ha rilevato che il referto prodotto da
controparte non è in grado di modificare la valutazione dell’esigibilità
lavorativa posta dal medico __________ e, inoltre, “non tiene conto del fatto
che vi sono conseguenze che non sono attribuibili all’evento” (doc. IX).
1.13. In data 7 novembre 2018 l’avv.
RA 1 ha trasmesso al TCA “l’ultimo certificato medico del dr. __________
mediante il quale si ribadisce il chiaro impedimento fisico del qui assicurato”
(doc. XI + 1).
Tale scritto
dell’assicurato è stato trasmesso all’assicuratore LAINF (cfr. doc. XII), per
conoscenza.
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto all’entità della rendita d'invalidità, rispettivamente
all’entità dell’IMI, spettanti all’insorgente a dipendenza dell’infortunio
assicurato.
Non
è, invece, oggetto di contestazione tra le parti la stabilizzazione dello stato
di salute dell’assicurato, peraltro riconosciuta dallo stesso medico curante,
dr. __________, il quale in data 6 agosto 2018 ha espressamente indicato che la
situazione dell’interessato è “ormai stabilizzata da tempo” (cfr. doc. E,
corsivo della redattrice).
Del resto, ad ulteriore
dimostrazione del fatto che la stabilizzazione dello stato di salute sia ormai
data per acquisita, vi è la circostanza che l’avv. RA 1 ha contestato l’entità
della rendita di invalidità attribuita all’assicurato, chiedendone una
maggiore. Una tale richiesta, infatti, presuppone, quale requisito preliminare
indispensabile al fine di potere passare dal regime delle prestazioni di breve
durata a quello delle prestazioni di lunga durata, la stabilizzazione dello
stato di salute dell’interessato.
2.2. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018
(relativo ad undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore
ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non
è stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici.
Entità della rendita di
invalidità.
2.3. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
Se a causa della sua età l'assicurato
non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione
della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono
determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe
eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della
stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5
Nella
concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha ritenuto l’assicurato,
con riferimento alle sole conseguenze infortunistiche, pienamente abile al
lavoro in attività leggere adeguate al suo stato di salute, facendo
essenzialmente capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla
relativa valutazione espressa dal proprio servizio medico.
In
occasione della visita medica di chiusura del 2 giugno 2015, il dr. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e della mano, aveva ritenuto non più esigibile
la precedente attività lavorativa di operaio edile, considerando, per contro,
l’assicurato abile nella misura massima possibile a partire dal 1° luglio 2015
in attività leggere adeguate.
Il
medico __________ aveva così descritto l’esigibilità lavorativa:
" (…)
Sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare
pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione,
leggeri fra 5 e 10 kg fino all’altezza dei fianchi molto spesso, pesi medi fra
i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi di rado, pesi pesanti fra i 25 e i
45.
kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può
sollevare oltre l’altezza del petto pesi da 5 a 15 kg molto spesso, oltre i 15
kg di rado.
Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi
senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo e molto pesante mai. Nessun
problema di rotazione delle due mani.
Posizione e mobilità: lavori sopra la testa senza
limitazione, rotazione del tronco senza limitazione, posizione seduta inclinata
in avanti spesso, in piedi e inclinata in avanti di rado, posizione
inginocchiata e di flessione delle ginocchia talvolta. Posizione di lunga
durata seduta molto spesso, in piedi spesso, posizione a libera scelta tra le
due, da preferirsi quella seduta con possibilità di alzarsi per 10-15 minuti
ogni mezz’ora – un’ora.
Spostamento: camminare fino a 50 m molto spesso, oltre
i 50 m talvolta, camminare su tratti lunghi e terreno accidentato mai, salire sulle
scale spesso, su scale a pioli mai.
Uso delle due mani possibile, nessun problema di
equilibrio o stare in equilibrio.” (Doc. 270, pagg. 4-5)
Tale
valutazione dell’esigibilità lavorativa è, poi, stata integralmente confermata
dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore e medico __________ dell’assicuratore LAINF, in
occasione della visita __________ del 1° settembre 2017.
In
tale occasione, difatti, il medico fiduciario, chiamato proprio a valutare
l’esigibilità espressa nella precedente visita medica di chiusura del 2 giugno
2015.
dal dr. __________, ha rilevato che “tale esigibilità lavorativa viene confermata
in toto.” (cfr. doc. 346 pag. 3, corsivo della redattrice).
In
sede di opposizione, l’avv. RA 1 ha contestato che l’assicurato possa lavorare
al 100% in attività leggere adeguate, come deciso dall’amministrazione,
trasmettendo, a comprova di quanto sostenuto, un referto del dr. __________,
spec. FMH in medicina interna generale.
Quest’ultimo,
con referto del 5 giugno 2018, ha considerato l’assicurato pienamente abile al
lavoro soltanto in attività leggere, fornendo la seguente motivazione:
" (…)
Il paziente sta attualmente svolgendo un periodo lavorativo
nell’ambito della riformazione professionale, così come predisposto dall’AI.
Lavora come magazziniere e alterna questa sua attività con una formazione
scolastica ASFL.
Dal punto di vista somatico e oggettivo, il paziente è
nettamente sovraccaricato dal lavoro e conferma una sintomatologia algica
importante, che viene trattata adeguatamente, accompagnata da importante
zoppia relativa ai suoi chiari antecedenti ortopedici (Clinica __________ di __________).
Su questi antecedenti non ritorno, in quanto tutta la documentazione è già ampiamente
in possesso dell’AI.
Ricordo che la CO 1 aveva definito una rendita al 24%, mentre l’AI
aveva ritenuto il paziente abile al lavoro al 100%.
Questa decisione dell’AI è probabilmente riferita solo alla
questione psicologica, dove il paziente è effettivamente molto migliorato. Dal
punto di vista prettamente ortopedico, ricordo per contro che il paziente è
rimasto per oltre 6 anni (!) inabile al lavoro e che la sua patologia è decisamente
invalidante per lavori maggiori di sovrappeso o utilizzo di pesi/carichi
prolungati nel tempo/giornata.
Chiedo quindi che dal profilo medico venga riconsiderato il caso,
con una formazione rispettosa delle problematiche del paziente (vedi
documentazione Clinica __________) e che venga rivalutata la sua idoneità per quanto
concerne una rendita AI (considerare non solo la parte psicologica, ma anche la
questione fisica-oggettiva-ortopedica).” (Doc. 386, corsivo della redattrice)
In sede ricorsuale, il legale
dell’assicurato ha nuovamente contestato che l’interessato possa essere considerato
pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, trasmettendo uno
scritto di posta elettronica del 6 agosto 2018 in cui il dr. __________ ha
rilevato quanto segue:
" (…)
In data 5.6.2018 vi trasmettevo le mie osservazioni
sul caso specifico, che ribadisco ancora attualmente in quanto valide tutt’ora.
In data 16.7.2018 inviavo la seguente email alla
signora __________, in merito alla formazione in corso:
Gentile Signora __________,
ho preso atto del suo email inviato direttamente al
paziente in data 11.7.2018 e successivamente trasmesso alla mia attenzione.
Tenevo comunque a confermarle che il paziente per il
momento resta inabile al lavoro nella misura del 50% in quanto un’attività
lavorativa al 100% nell’ambito professionale che sta svolgendo ora non è
realisticamente possibile a causa della forte sintomatologia dolorosa e di
tensione muscolare accumulata alla sera, in considerazione di tutto quanto
ha dovuto subire negli ultimi anni. Ricordo in particolare le varie investigazioni
e i vari trattamenti medici eseguiti presso la Clinica __________ di __________
(documentazione ampia in possesso della CO 1 e certamente a vostra disposizione
su richiesta).
Ricordo infine che il paziente, a seguito delle sue
problematiche, è stato inabile al lavoro al 100% per circa 6 anni (!) e di
conseguenza credo sia veramente poco realistico pensare ad una ripresa del
lavoro al 100% a breve-medio termine.
Dr. __________
Ora riconfermo che a mio parere medico, il paziente
può essere ritenuto abile al lavoro solo e unicamente per lavori leggeri
come ampiamente dettagliati nella documentazione già in vostro possesso e in
possesso della CO 1 (vedi documento di decisione). In questo senso qualsiasi decisione
deve rispettare le riserve imposte dai vari specialisti che hanno seguito il
paziente.
Il paziente dovrebbe quindi essere avviato a una
formazione professionale per lavori più leggeri e adeguati alla sua situazione
ormai stabilizzata da tempo e accertata dai vari specialisti o ritenuto
abile al lavoro nella misura parziale (ad esempio 50% inteso come abile al
lavoro solo per mezza giornata e il restante 50% inabile al lavoro con rendita).”
(Doc. E, sottolineature della redattrice)
In corso di causa, il legale del ricorrente ha ribadito che l’interessato
dispone di una capacità lavorativa al massimo del 50%, come attestato dal dr. __________
nei referti dell’8 agosto 2018 (doc. VII/1) e del 24 ottobre 2018 (doc. XI/1).
2.6
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. __________, con
il quale ha confermato la precedente valutazione del dr. __________ –
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati e, alla quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr.
consid. 2.6.) – possa validamente costituire da base al giudizio che è ora
chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori
atti istruttori.
Del
resto, questo Tribunale rileva che l’assicurato non ha prodotto, in sede
ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado di smentire quanto
valutato dai medici fiduciari dell’assicuratore LAINF.
A tale proposito, va,
infatti, rilevato che i referti del dr. __________ trasmessi dal patrocinatore
dell’interessato sono tutti rivolti a dimostrare come l’attività di
magazziniere/pratico della logistica attualmente svolta dall’interessato
nell’ambito della riformazione professionale accordata dall’Ufficio AI sia
troppo pesante e quindi non perfettamente rispettosa delle limitazioni
funzionali dell’assicurato (cfr. doc. 386, nel quale il medico curante ha
indicato che l’interessato “è nettamente sovraccaricato dal lavoro e conferma
una sintomatologia algica importante”, aggiungendo che la “patologia è decisamente
invalidante per lavori maggiori di sovrappeso o utilizzo di pesi/carichi
prolungati nel tempo/giornata”; doc. E, dove ha sottolineato che “un’attività
lavorativa al 100% nell’ambito professionale che sta svolgendo ora non è
realisticamente possibile a causa della forte sintomatologia dolorosa e di
tensione muscolare accumulata alla sera”).
Per tali ragioni, il dr. __________
ha attestato una prolungata incapacità lavorativa del 50%, la quale perdura
tutt’ora (cfr. doc. XI/1).
Tali aspetti, concernenti
l’adeguatezza o meno dei provvedimenti professionali accordati all’interessato
esulano, tuttavia,dalla presente vertenza e riguardano unicamente
l’assicurazione invalidità, alla quale compete decidere in merito alla
riformazione professionale.
È, quindi, in quella sede che
l’assicurato dovrà far valere le proprie ragioni.
Con riferimento, invece, ai
soli postumi infortunistici, il TCA rileva che il dr. __________ ha confermato
che l’assicurato può svolgere solo delle attività leggere adeguate (cfr. doc.
E).
Tale valutazione, quindi,
risulta in piena sintonia con quanto considerato dall’CO 1.
Alla medesima conclusione era,
del resto, pure giunto il dr. __________ nel referto del 10 settembre 2015, nel
quale aveva espressamente indicato che “per quanto concerne la capacità
lavorativa ritengo che il paziente è abile al 100% ma unicamente per attività
leggere dove non deve sollevare pesi, non deve camminare a lungo o rimanere in
piedi a lungo” (doc. 294).
Visto
quanto sopra esposto, occorre quindi concludere che, malgrado il danno alla
salute, che rende ormai inesigibile la precedente attività pesante di operaio
edile, l’interessato sia pienamente abile al lavoro in attività leggere
adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali dettagliatamente esposte dal
dr. __________ e confermate dal dr. __________.
2.8
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2017, avrebbe
realizzato un reddito annuo lordo pari a fr. 63’059 (cfr. doc. 358 e
doc. 360).
Questo dato – non
contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal TCA.
2.9
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
2.10
Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha
stabilito il reddito da invalido dell’assicurato facendo capo al metodo delle DPL
(cfr. doc. A).
Con il proprio ricorso l’assicurato ha genericamente contestato di
potere svolgere le attività prese in considerazione dall’amministrazione,
ritenendo di essere abile al lavoro al massimo nella misura del 50% anche nello
svolgimento di attività leggere adeguate (cfr. doc. I).
Ora, come illustrato al considerando 2.7., questo ragionamento del
ricorrente non può essere condiviso da parte del TCA, ritenuto che i medici
fiduciari dell’assicuratore LAINF hanno confermato la piena capacità lavorativa
dell’interessato nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue
limitazioni funzionali.
Quanto
alla scelta di far capo ai dati salariali delle DPL, questo
Tribunale non può che considerarla corretta, ritenuto che, come ricordato in
precedenza (cfr. consid. 2.9.), secondo la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_898/2015
del 13 giugno 2016 consid. 3.3. pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38 riassunta
al consid. 2.9.) nello stabilire il reddito da invalido in ambito
LAINF, l’CO 1 fa capo, di regola, in prima battuta, ai salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”) e solo qualora questi ultimi non risultino
sufficientemente rappresentativi si basa sui dati statistici,
producendo comunque un estratto della banca dati DPL al fine di
dimostrare l’inapplicabilità di tali dati, al fine di non alimentare il
sospetto che si sia deciso di ricorrere ai dati statistici in funzione del
risultato desiderato.
Inoltre, non va dimenticato
che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività semplici e
ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica, ma sono
accessibili al termine della scuola dell’obbligo o tramite una formazione
empirica.
Ora, posto che, nel caso di
specie, il reddito da invalido dell’interessato va stabilito proprio in
relazione allo svolgimento di attività semplici e ripetitive e non ad impieghi
qualificati afferenti ad un settore specifico, appare corretta la scelta
dell’amministrazione di basarsi sui dati delle DPL, risultati nel caso di
specie, come vedremo qui di seguito (cfr. consid. 2.11.), sufficientemente
rappresentativi.
2.11
Dalle tavole processuali risulta
che l’amministrazione ha quantificato in fr. 47’954 il reddito da invalido.
Nelle attività sostitutive
che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla
salute, e meglio operaio-magazziniere presso le __________ di __________, il
cameriere cassiere presso l’__________ di __________, lo specialista in fibre
ottiche presso la ditta __________ di __________, il cassiere presso la ditta __________
di __________ e, infine, l’operaio alla fabbricazione di trapani presso la
ditta __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in
media, nel 2017, un reddito annuo pari a fr. 47’954 (doc. 353).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella allegata al doc. 353 si evince che sono 66 i posti di
lavoro che entrano in considerazione - numero che, come ricordato in precedenza
al consid. 2.9., adempie il requisito di rappresentatività dei
profili DPL (rappresentatività data quando, in un caso concreto, le
corrispondenze trovate sono almeno 25, cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014)
- che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 34'220.00 e a
fr. 66'783.00 annui, e infine che quello medio è di fr. 46'749.00 annui.
Il
TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 47’954 annui) è superiore del 2.51% rispetto alla media
dei salari medi (fr. 46'749.00).
In base alla
giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della
rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. STF
8C_960/2012 del 23 gennaio 2013;8C_799/2012 del 15 gennaio 2013; SVR 2012 UV
Nr. 26; STCA 35.2012.90 del 18 aprile 2013).
In effetti, in una
sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso
di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio
tollerati scostamenti sino al 10%; STCA 35.2012.77 del 29 gennaio 2013,
confermata dal Tribunale federale con STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, nella
quale è stato ritenuto corretto il reddito da invalido fissato
dall’assicuratore LAINF convenuto secondo le DPL, superiore del 2.12%
rispetto alla media dei salari medi).
Questo Tribunale ritiene
che i cinque posti di lavoro di cui alle DPL segnalati dall’amministrazione
siano adeguati, in quanto rispettosi delle limitazioni funzionali descritte dal
dr. __________ e confermate dal dr. __________: si tratta, infatti, di impieghi
leggeri, da svolgere sia in posizione sedentaria (prevalentemente) che in piedi
(cfr. documentazione allegata al doc. 232).
Pertanto – assodato che i
cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni
funzionali derivanti dal danno alla salute – il TCA ritiene che il reddito da
invalido sia stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 47’954.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa
modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).
Il
grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47’954 annui
al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno
alla salute, e cioè fr. 63’059 annui (cfr. consid. 2.8.) - è del 23.95%
arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.2
(= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come correttamente calcolato
dall’amministrazione.
La
decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha attribuito all’assicurato
una rendita di invalidità del 24%, appare dunque corretta e va quindi confermata.
Da notare, infine, che nella
decisione del 27 aprile 2018 l’CO 1 ha indicato che “la rendita tiene conto
della situazione attuale. Se dovesse intervenire un notevole cambiamento dello
stato di salute o delle ripercussioni economiche derivanti da infortunio o
malattia professionale, la rendita è riveduta in qualsiasi momento fino al
raggiungimento dell’età AVS” (doc. 360 pag. 3).
Il TCA ricorda, al riguardo,
che una volta terminate le misure di riqualifica nel frattempo
messe in atto da parte dell’Ufficio AI e qualora dovesse risultare una modifica
del tasso di invalidità, vi sarà la possibilità di procedere ad una revisione
del diritto alla rendita di invalidità.
In una sentenza 8C_1015/2012
del 28 ottobre 2013, pubblicata in DTF 139 V 514 -
concernente il caso di un assicurato, posto al beneficio di una rendita di
invalidità da parte dell’assicuratore LAINF e al quale erano poi stati
assegnati da parte dell’assicurazione invalidità dei provvedimenti
professionali - il Tribunale federale ha sottolineato che, fatte salve le regole sul sovraindennizzo, l'assicuratore
infortuni che ha accordato una rendita ordinaria o "definitiva"
d'invalidità non può sospendere il diritto a tale prestazione se l'assicurato
beneficiario percepisce delle indennità giornaliere dall'assicurazione per
l'invalidità.
Nella medesima sentenza il TF
ha rilevato che l’attribuzione delle misure di reintegrazione da parte
dell’assicurazione invalidità non costituisce un motivo di revisione della
rendita LAINF secondo l’articolo 17 LPGA, che implica una modifica del tasso di
invalidità.
Entità della
menomazione all’integrità.
2.12
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.13
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.14
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991.
U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.15
L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più
serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.16
Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della
menomazione all’integrità di cui è portatore l’assicurato è stata eseguita dal
dr. __________.
Questo
il tenore del suo apprezzamento espresso a margine della visita medica di
chiusura del 2 giugno 2015:
" 1. Reperti
10.09.2012
trauma contusivo emicorpo destro in
particolare anca destra con persistenti dolori a questo livello e riduzione
funzionale dolente.
13.08.2013
con la diagnosi di lesione labbro
acetabolare e lesione legamento rotondo della testa femorale artroscopia anca,
termo-plastica labbro, condroplastica, débridement foveale, cervico-plastica
femorale fecit dr. __________.
03.09.2014
artroscopia anca destra, resezione parte
labbro antero-laterale, tenotomia ileo-psoas, taglia collo femore destro e
adattazione acetabolo fecit PD dr. __________.
Sullo stesso infortunio trauma contusivo mano
sinistra, vedasi sopra rapporto neurologico.
2.
Valutazione del danno all’integrità
10%
3.
Motivazione
Per l’attribuzione del valore della menomazione
all’integrità fisica viene valutata la tabella n. 5, si valutano le limitazioni
funzionali e i dolori cronici dopo i due interventi chirurgici summenzionati
all’anca destra, per analogia fa stato la presenza di una moderata artrosi dell’articolazione
coxo-femorale a destra, visto che una vera e propria artrosi non è presente ma
vengono valutati i deficit funzionali, questo corrisponde ad un IMI del 10%
come attribuita.” (Doc. 269)
Tale valutazione è poi stata
interamente confermata dal dr. De Ponti in occasione della visita __________
del 1° settembre 2017, nella quale il medico fiduciario ha indicato di non
ritenere di dovere modificare quanto deciso dal dr. __________ (doc. 346).
Il legale dell’assicurato ha
contestato tale apprezzamento, pretendendo la corresponsione di un’IMI del 20%,
ritenuto che a suo parere “l’apprezzamento del danno all’integrità del 10% non
può che essere considerato inappropriato, in quanto il qui ricorrente risulta
avere un danno maggiore a quello riportato” (cfr. doc. I).
2.17
Chiamato a pronunciarsi su una
questione squisitamente medica - e posto che, secondo la giurisprudenza
federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi
menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre
2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,
altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und
25.
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.)
- questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio
giudizio sulla valutazione, ben motivata, posta dal dr. __________ e confermata
dal dr. __________.
D’altro
canto, l’insorgente non ha saputo sollevare alcun argomento medico suscettibile
di creare dei dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento del servizio medico
fiduciario dell’assicuratore LAINF.
Sulla scorta di quanto
precede, questa Corte deve confermare la decisione su opposizione impugnata,
anche nella misura in cui l’assicuratore ha posto l’insorgente al beneficio di
un’IMI del 10%.
2.18
Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le
possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione
agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9
agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto
2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, visti
i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella
Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in
quello del Cantone Ticino, al patrocinatore del ricorrente (visto anche il
tenore dei referti del dr. __________, incentrati tutti sulla critica della
misura professionale accordata in ambito AI, ritenuta inadeguata in quanto
troppo pesante, senza invece mettere in dubbio la piena esigibilità di attività
leggere adeguate alle limitazioni funzionali dell’assicurato), doveva apparire evidente
che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle
prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità
di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24
febbraio 2016, consid. 2.9).
In simili condizioni, non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di assistenza giudiziaria deve, quindi, essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti