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Decisione

35.2018.86

Corrette entità della rendita di invalidità e dell'IMI stabilite dall'assicuratore infortuni

29 novembre 2018Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

Se a causa della sua età l'assicurato

non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione

della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono

determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe

eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della

stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5

Nella

concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha ritenuto l’assicurato,

con riferimento alle sole conseguenze infortunistiche, pienamente abile al

lavoro in attività leggere adeguate al suo stato di salute, facendo

essenzialmente capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla

relativa valutazione espressa dal proprio servizio medico.

In

occasione della visita medica di chiusura del 2 giugno 2015, il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e della mano, aveva ritenuto non più esigibile

la precedente attività lavorativa di operaio edile, considerando, per contro,

l’assicurato abile nella misura massima possibile a partire dal 1° luglio 2015

in attività leggere adeguate.

Il

medico __________ aveva così descritto l’esigibilità lavorativa:

" (…)

Sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare

pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione,

leggeri fra 5 e 10 kg fino all’altezza dei fianchi molto spesso, pesi medi fra

i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi di rado, pesi pesanti fra i 25 e i

45.

kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può

sollevare oltre l’altezza del petto pesi da 5 a 15 kg molto spesso, oltre i 15

kg di rado.

Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi

senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo e molto pesante mai. Nessun

problema di rotazione delle due mani.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa senza

limitazione, rotazione del tronco senza limitazione, posizione seduta inclinata

in avanti spesso, in piedi e inclinata in avanti di rado, posizione

inginocchiata e di flessione delle ginocchia talvolta. Posizione di lunga

durata seduta molto spesso, in piedi spesso, posizione a libera scelta tra le

due, da preferirsi quella seduta con possibilità di alzarsi per 10-15 minuti

ogni mezz’ora – un’ora.

Spostamento: camminare fino a 50 m molto spesso, oltre

i 50 m talvolta, camminare su tratti lunghi e terreno accidentato mai, salire sulle

scale spesso, su scale a pioli mai.

Uso delle due mani possibile, nessun problema di

equilibrio o stare in equilibrio.” (Doc. 270, pagg. 4-5)

Tale

valutazione dell’esigibilità lavorativa è, poi, stata integralmente confermata

dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore e medico __________ dell’assicuratore LAINF, in

occasione della visita __________ del 1° settembre 2017.

In

tale occasione, difatti, il medico fiduciario, chiamato proprio a valutare

l’esigibilità espressa nella precedente visita medica di chiusura del 2 giugno

2015.

dal dr. __________, ha rilevato che “tale esigibilità lavorativa viene confermata

in toto.” (cfr. doc. 346 pag. 3, corsivo della redattrice).

In

sede di opposizione, l’avv. RA 1 ha contestato che l’assicurato possa lavorare

al 100% in attività leggere adeguate, come deciso dall’amministrazione,

trasmettendo, a comprova di quanto sostenuto, un referto del dr. __________,

spec. FMH in medicina interna generale.

Quest’ultimo,

con referto del 5 giugno 2018, ha considerato l’assicurato pienamente abile al

lavoro soltanto in attività leggere, fornendo la seguente motivazione:

" (…)

Il paziente sta attualmente svolgendo un periodo lavorativo

nell’ambito della riformazione professionale, così come predisposto dall’AI.

Lavora come magazziniere e alterna questa sua attività con una formazione

scolastica ASFL.

Dal punto di vista somatico e oggettivo, il paziente è

nettamente sovraccaricato dal lavoro e conferma una sintomatologia algica

importante, che viene trattata adeguatamente, accompagnata da importante

zoppia relativa ai suoi chiari antecedenti ortopedici (Clinica __________ di __________).

Su questi antecedenti non ritorno, in quanto tutta la documentazione è già ampiamente

in possesso dell’AI.

Ricordo che la CO 1 aveva definito una rendita al 24%, mentre l’AI

aveva ritenuto il paziente abile al lavoro al 100%.

Questa decisione dell’AI è probabilmente riferita solo alla

questione psicologica, dove il paziente è effettivamente molto migliorato. Dal

punto di vista prettamente ortopedico, ricordo per contro che il paziente è

rimasto per oltre 6 anni (!) inabile al lavoro e che la sua patologia è decisamente

invalidante per lavori maggiori di sovrappeso o utilizzo di pesi/carichi

prolungati nel tempo/giornata.

Chiedo quindi che dal profilo medico venga riconsiderato il caso,

con una formazione rispettosa delle problematiche del paziente (vedi

documentazione Clinica __________) e che venga rivalutata la sua idoneità per quanto

concerne una rendita AI (considerare non solo la parte psicologica, ma anche la

questione fisica-oggettiva-ortopedica).” (Doc. 386, corsivo della redattrice)

In sede ricorsuale, il legale

dell’assicurato ha nuovamente contestato che l’interessato possa essere considerato

pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, trasmettendo uno

scritto di posta elettronica del 6 agosto 2018 in cui il dr. __________ ha

rilevato quanto segue:

" (…)

In data 5.6.2018 vi trasmettevo le mie osservazioni

sul caso specifico, che ribadisco ancora attualmente in quanto valide tutt’ora.

In data 16.7.2018 inviavo la seguente email alla

signora __________, in merito alla formazione in corso:

Gentile Signora __________,

ho preso atto del suo email inviato direttamente al

paziente in data 11.7.2018 e successivamente trasmesso alla mia attenzione.

Tenevo comunque a confermarle che il paziente per il

momento resta inabile al lavoro nella misura del 50% in quanto un’attività

lavorativa al 100% nell’ambito professionale che sta svolgendo ora non è

realisticamente possibile a causa della forte sintomatologia dolorosa e di

tensione muscolare accumulata alla sera, in considerazione di tutto quanto

ha dovuto subire negli ultimi anni. Ricordo in particolare le varie investigazioni

e i vari trattamenti medici eseguiti presso la Clinica __________ di __________

(documentazione ampia in possesso della CO 1 e certamente a vostra disposizione

su richiesta).

Ricordo infine che il paziente, a seguito delle sue

problematiche, è stato inabile al lavoro al 100% per circa 6 anni (!) e di

conseguenza credo sia veramente poco realistico pensare ad una ripresa del

lavoro al 100% a breve-medio termine.

Dr. __________

Ora riconfermo che a mio parere medico, il paziente

può essere ritenuto abile al lavoro solo e unicamente per lavori leggeri

come ampiamente dettagliati nella documentazione già in vostro possesso e in

possesso della CO 1 (vedi documento di decisione). In questo senso qualsiasi decisione

deve rispettare le riserve imposte dai vari specialisti che hanno seguito il

paziente.

Il paziente dovrebbe quindi essere avviato a una

formazione professionale per lavori più leggeri e adeguati alla sua situazione

ormai stabilizzata da tempo e accertata dai vari specialisti o ritenuto

abile al lavoro nella misura parziale (ad esempio 50% inteso come abile al

lavoro solo per mezza giornata e il restante 50% inabile al lavoro con rendita).”

(Doc. E, sottolineature della redattrice)

In corso di causa, il legale del ricorrente ha ribadito che l’interessato

dispone di una capacità lavorativa al massimo del 50%, come attestato dal dr. __________

nei referti dell’8 agosto 2018 (doc. VII/1) e del 24 ottobre 2018 (doc. XI/1).

2.6

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Nella

concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. __________, con

il quale ha confermato la precedente valutazione del dr. __________ –

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati e, alla quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr.

consid. 2.6.) – possa validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori

atti istruttori.

Del

resto, questo Tribunale rileva che l’assicurato non ha prodotto, in sede

ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado di smentire quanto

valutato dai medici fiduciari dell’assicuratore LAINF.

A tale proposito, va,

infatti, rilevato che i referti del dr. __________ trasmessi dal patrocinatore

dell’interessato sono tutti rivolti a dimostrare come l’attività di

magazziniere/pratico della logistica attualmente svolta dall’interessato

nell’ambito della riformazione professionale accordata dall’Ufficio AI sia

troppo pesante e quindi non perfettamente rispettosa delle limitazioni

funzionali dell’assicurato (cfr. doc. 386, nel quale il medico curante ha

indicato che l’interessato “è nettamente sovraccaricato dal lavoro e conferma

una sintomatologia algica importante”, aggiungendo che la “patologia è decisamente

invalidante per lavori maggiori di sovrappeso o utilizzo di pesi/carichi

prolungati nel tempo/giornata”; doc. E, dove ha sottolineato che “un’attività

lavorativa al 100% nell’ambito professionale che sta svolgendo ora non è

realisticamente possibile a causa della forte sintomatologia dolorosa e di

tensione muscolare accumulata alla sera”).

Per tali ragioni, il dr. __________

ha attestato una prolungata incapacità lavorativa del 50%, la quale perdura

tutt’ora (cfr. doc. XI/1).

Tali aspetti, concernenti

l’adeguatezza o meno dei provvedimenti professionali accordati all’interessato

esulano, tuttavia,dalla presente vertenza e riguardano unicamente

l’assicurazione invalidità, alla quale compete decidere in merito alla

riformazione professionale.

È, quindi, in quella sede che

l’assicurato dovrà far valere le proprie ragioni.

Con riferimento, invece, ai

soli postumi infortunistici, il TCA rileva che il dr. __________ ha confermato

che l’assicurato può svolgere solo delle attività leggere adeguate (cfr. doc.

E).

Tale valutazione, quindi,

risulta in piena sintonia con quanto considerato dall’CO 1.

Alla medesima conclusione era,

del resto, pure giunto il dr. __________ nel referto del 10 settembre 2015, nel

quale aveva espressamente indicato che “per quanto concerne la capacità

lavorativa ritengo che il paziente è abile al 100% ma unicamente per attività

leggere dove non deve sollevare pesi, non deve camminare a lungo o rimanere in

piedi a lungo” (doc. 294).

Visto

quanto sopra esposto, occorre quindi concludere che, malgrado il danno alla

salute, che rende ormai inesigibile la precedente attività pesante di operaio

edile, l’interessato sia pienamente abile al lavoro in attività leggere

adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali dettagliatamente esposte dal

dr. __________ e confermate dal dr. __________.

2.8

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2017, avrebbe

realizzato un reddito annuo lordo pari a fr. 63’059 (cfr. doc. 358 e

doc. 360).

Questo dato – non

contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal TCA.

2.9

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.10

Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha

stabilito il reddito da invalido dell’assicurato facendo capo al metodo delle DPL

(cfr. doc. A).

Con il proprio ricorso l’assicurato ha genericamente contestato di

potere svolgere le attività prese in considerazione dall’amministrazione,

ritenendo di essere abile al lavoro al massimo nella misura del 50% anche nello

svolgimento di attività leggere adeguate (cfr. doc. I).

Ora, come illustrato al considerando 2.7., questo ragionamento del

ricorrente non può essere condiviso da parte del TCA, ritenuto che i medici

fiduciari dell’assicuratore LAINF hanno confermato la piena capacità lavorativa

dell’interessato nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue

limitazioni funzionali.

Quanto

alla scelta di far capo ai dati salariali delle DPL, questo

Tribunale non può che considerarla corretta, ritenuto che, come ricordato in

precedenza (cfr. consid. 2.9.), secondo la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_898/2015

del 13 giugno 2016 consid. 3.3. pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38 riassunta

al consid. 2.9.) nello stabilire il reddito da invalido in ambito

LAINF, l’CO 1 fa capo, di regola, in prima battuta, ai salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”) e solo qualora questi ultimi non risultino

sufficientemente rappresentativi si basa sui dati statistici,

producendo comunque un estratto della banca dati DPL al fine di

dimostrare l’inapplicabilità di tali dati, al fine di non alimentare il

sospetto che si sia deciso di ricorrere ai dati statistici in funzione del

risultato desiderato.

Inoltre, non va dimenticato

che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività semplici e

ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica, ma sono

accessibili al termine della scuola dell’obbligo o tramite una formazione

empirica.

Ora, posto che, nel caso di

specie, il reddito da invalido dell’interessato va stabilito proprio in

relazione allo svolgimento di attività semplici e ripetitive e non ad impieghi

qualificati afferenti ad un settore specifico, appare corretta la scelta

dell’amministrazione di basarsi sui dati delle DPL, risultati nel caso di

specie, come vedremo qui di seguito (cfr. consid. 2.11.), sufficientemente

rappresentativi.

2.11

Dalle tavole processuali risulta

che l’amministrazione ha quantificato in fr. 47’954 il reddito da invalido.

Nelle attività sostitutive

che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla

salute, e meglio operaio-magazziniere presso le __________ di __________, il

cameriere cassiere presso l’__________ di __________, lo specialista in fibre

ottiche presso la ditta __________ di __________, il cassiere presso la ditta __________

di __________ e, infine, l’operaio alla fabbricazione di trapani presso la

ditta __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in

media, nel 2017, un reddito annuo pari a fr. 47’954 (doc. 353).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella allegata al doc. 353 si evince che sono 66 i posti di

lavoro che entrano in considerazione - numero che, come ricordato in precedenza

al consid. 2.9., adempie il requisito di rappresentatività dei

profili DPL (rappresentatività data quando, in un caso concreto, le

corrispondenze trovate sono almeno 25, cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014)

- che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 34'220.00 e a

fr. 66'783.00 annui, e infine che quello medio è di fr. 46'749.00 annui.

Il

TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 47’954 annui) è superiore del 2.51% rispetto alla media

dei salari medi (fr. 46'749.00).

In base alla

giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della

rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. STF

8C_960/2012 del 23 gennaio 2013;8C_799/2012 del 15 gennaio 2013; SVR 2012 UV

Nr. 26; STCA 35.2012.90 del 18 aprile 2013).

In effetti, in una

sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa

conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA

35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso

di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio

tollerati scostamenti sino al 10%; STCA 35.2012.77 del 29 gennaio 2013,

confermata dal Tribunale federale con STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, nella

quale è stato ritenuto corretto il reddito da invalido fissato

dall’assicuratore LAINF convenuto secondo le DPL, superiore del 2.12%

rispetto alla media dei salari medi).

Questo Tribunale ritiene

che i cinque posti di lavoro di cui alle DPL segnalati dall’amministrazione

siano adeguati, in quanto rispettosi delle limitazioni funzionali descritte dal

dr. __________ e confermate dal dr. __________: si tratta, infatti, di impieghi

leggeri, da svolgere sia in posizione sedentaria (prevalentemente) che in piedi

(cfr. documentazione allegata al doc. 232).

Pertanto – assodato che i

cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni

funzionali derivanti dal danno alla salute – il TCA ritiene che il reddito da

invalido sia stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 47’954.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

Il

grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47’954 annui

al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno

alla salute, e cioè fr. 63’059 annui (cfr. consid. 2.8.) - è del 23.95%

arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.2

(= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come correttamente calcolato

dall’amministrazione.

La

decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha attribuito all’assicurato

una rendita di invalidità del 24%, appare dunque corretta e va quindi confermata.

Da notare, infine, che nella

decisione del 27 aprile 2018 l’CO 1 ha indicato che “la rendita tiene conto

della situazione attuale. Se dovesse intervenire un notevole cambiamento dello

stato di salute o delle ripercussioni economiche derivanti da infortunio o

malattia professionale, la rendita è riveduta in qualsiasi momento fino al

raggiungimento dell’età AVS” (doc. 360 pag. 3).

Il TCA ricorda, al riguardo,

che una volta terminate le misure di riqualifica nel frattempo

messe in atto da parte dell’Ufficio AI e qualora dovesse risultare una modifica

del tasso di invalidità, vi sarà la possibilità di procedere ad una revisione

del diritto alla rendita di invalidità.

In una sentenza 8C_1015/2012

del 28 ottobre 2013, pubblicata in DTF 139 V 514 -

concernente il caso di un assicurato, posto al beneficio di una rendita di

invalidità da parte dell’assicuratore LAINF e al quale erano poi stati

assegnati da parte dell’assicurazione invalidità dei provvedimenti

professionali - il Tribunale federale ha sottolineato che, fatte salve le regole sul sovraindennizzo, l'assicuratore

infortuni che ha accordato una rendita ordinaria o "definitiva"

d'invalidità non può sospendere il diritto a tale prestazione se l'assicurato

beneficiario percepisce delle indennità giornaliere dall'assicurazione per

l'invalidità.

Nella medesima sentenza il TF

ha rilevato che l’attribuzione delle misure di reintegrazione da parte

dell’assicurazione invalidità non costituisce un motivo di revisione della

rendita LAINF secondo l’articolo 17 LPGA, che implica una modifica del tasso di

invalidità.

Entità della

menomazione all’integrità.

2.12

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.13

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.14

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991.

U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.15

L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più

serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.16

Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della

menomazione all’integrità di cui è portatore l’assicurato è stata eseguita dal

dr. __________.

Questo

il tenore del suo apprezzamento espresso a margine della visita medica di

chiusura del 2 giugno 2015:

" 1. Reperti

10.09.2012

trauma contusivo emicorpo destro in

particolare anca destra con persistenti dolori a questo livello e riduzione

funzionale dolente.

13.08.2013

con la diagnosi di lesione labbro

acetabolare e lesione legamento rotondo della testa femorale artroscopia anca,

termo-plastica labbro, condroplastica, débridement foveale, cervico-plastica

femorale fecit dr. __________.

03.09.2014

artroscopia anca destra, resezione parte

labbro antero-laterale, tenotomia ileo-psoas, taglia collo femore destro e

adattazione acetabolo fecit PD dr. __________.

Sullo stesso infortunio trauma contusivo mano

sinistra, vedasi sopra rapporto neurologico.

2.

Valutazione del danno all’integrità

10%

3.

Motivazione

Per l’attribuzione del valore della menomazione

all’integrità fisica viene valutata la tabella n. 5, si valutano le limitazioni

funzionali e i dolori cronici dopo i due interventi chirurgici summenzionati

all’anca destra, per analogia fa stato la presenza di una moderata artrosi dell’articolazione

coxo-femorale a destra, visto che una vera e propria artrosi non è presente ma

vengono valutati i deficit funzionali, questo corrisponde ad un IMI del 10%

come attribuita.” (Doc. 269)

Tale valutazione è poi stata

interamente confermata dal dr. De Ponti in occasione della visita __________

del 1° settembre 2017, nella quale il medico fiduciario ha indicato di non

ritenere di dovere modificare quanto deciso dal dr. __________ (doc. 346).

Il legale dell’assicurato ha

contestato tale apprezzamento, pretendendo la corresponsione di un’IMI del 20%,

ritenuto che a suo parere “l’apprezzamento del danno all’integrità del 10% non

può che essere considerato inappropriato, in quanto il qui ricorrente risulta

avere un danno maggiore a quello riportato” (cfr. doc. I).

2.17

Chiamato a pronunciarsi su una

questione squisitamente medica - e posto che, secondo la giurisprudenza

federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi

menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre

2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,

altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und

25.

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.)

- questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio

giudizio sulla valutazione, ben motivata, posta dal dr. __________ e confermata

dal dr. __________.

D’altro

canto, l’insorgente non ha saputo sollevare alcun argomento medico suscettibile

di creare dei dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento del servizio medico

fiduciario dell’assicuratore LAINF.

Sulla scorta di quanto

precede, questa Corte deve confermare la decisione su opposizione impugnata,

anche nella misura in cui l’assicuratore ha posto l’insorgente al beneficio di

un’IMI del 10%.

2.18

Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le

possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione

agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9

agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto

2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, visti

i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella

Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in

quello del Cantone Ticino, al patrocinatore del ricorrente (visto anche il

tenore dei referti del dr. __________, incentrati tutti sulla critica della

misura professionale accordata in ambito AI, ritenuta inadeguata in quanto

troppo pesante, senza invece mettere in dubbio la piena esigibilità di attività

leggere adeguate alle limitazioni funzionali dell’assicurato), doveva apparire evidente

che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle

prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità

di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24

febbraio 2016, consid. 2.9).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve, quindi, essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti