35.2018.87
Corretta decisione con la quale assicuratore ha rifiutato IMI per disturbi alla spalla,viste le limitazioni presentate non tali da dare diritto ad un indennizzo secondo valutazione medica.Concetto di
28 marzo 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.87
cr
Lugano
28 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 luglio 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1 In data 15 novembre 2017 RI 1,
nato nel 1959, dipendente della ditta __________ di __________ come addetto al
controllo della qualità, mentre si trovava in __________ per lavoro è caduto
nel bagno dell’hotel presso il quale alloggiava, riportando una frattura
all’omero del braccio destro (doc. 1).
Il giorno successivo egli
è stato operato presso l’Ospedale di __________. In data 23 novembre 2017 egli
ha fatto rientro in Italia (doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. In data 13 gennaio 2018
l’assicurato ha ripreso il proprio lavoro al 100% (doc. 26).
1.3. In data 2 febbraio 2018,
l’assicurato ha chiesto all’CO 1 di esprimersi a proposito dell’IMI (doc. 17).
Con scritto del 5 febbraio
2018, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato che la valutazione del diritto ad
un’eventuale IMI appariva a quel momento prematura, tenuto conto del fatto che
una stabilizzazione dello stato di salute non sarebbe intervenuta prima di
sei-sette mesi dall’intervento chirurgico al quale l’assicurato si era
sottoposto (doc. 18).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con decisione formale del 22 maggio 2018, poi
confermata in data 30 luglio 2018 dopo avere analizzato le obiezioni sollevate
dall’interessato in sede di opposizione (doc. 28), l’amministrazione ha
rifiutato di concedere all’assicurato il diritto ad un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI), non reputandone adempiuti i presupposti (cfr.
doc 177).
1.5. Con tempestivo ricorso del 12
settembre 2018 l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e l’attribuzione di un’IMI del 10%.
Il rappresentante del
ricorrente ha rilevato che le menomazioni presentate dall’interessato al
braccio destro, arto dominante, determinano un danno permanente, da
indennizzare con un’IMI del 10% come valutato dal dr. __________ nel referto
del 26 gennaio 2018 e in quello supplementare del 22 agosto 2018 (doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, dopo
avere richiesto una nuova presa di posizione al proprio servizio medico (doc.
XII/1), ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. XII).
1.7. In data 12 dicembre 2018, il
rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico del
dr. __________ (doc. XV + 1).
1.8. Con osservazioni dell’8
gennaio 2019, l’assicuratore infortuni ha evidenziato che quanto attestato dal
dr. __________ non modifica la posizione della CO 1 (doc. XVII).
Tali considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XVIII), per
conoscenza.
1.9. Pendente causa, il TCA ha
interpellato l’amministrazione, chiedendo alcuni chiarimenti in merito alla
valutazione fornita dal dr. __________, allegata alla risposta di causa (doc.
XIX).
Con scritto del 20
febbraio 2019, il dr. __________ ha fornito le spiegazioni richieste (doc.
XXIV), le quali sono state immediatamente trasmesse alle parti per osservazioni
(doc. XXV).
1.10. Con scritto del 7 marzo 2019,
l’amministrazione ha ribadito la correttezza della valutazione medica fornita
dal dr. __________ e confermata dal dr. __________, chiedendo nuovamente la
reiezione del ricorso (doc. XXVII).
Tale scritto è stato
trasmesso, per conoscenza (doc. XXVIII), all’assicurato.
1.11. Il rappresentante
dell’assicurato, dal canto suo, non ha fornito ulteriori osservazioni.
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto al diritto o meno per
l’assicurato di beneficiare di un’IMI, a dipendenza dell’infortunio
assicurato.
Non
è, invece, oggetto di contestazione tra le parti la stabilizzazione dello stato
di salute dell’assicurato, la quale sembrava essere stata messa in discussione
dal dr. __________ nell’apprezzamento chirurgico-traumatologico del 29 novembre
2018 allegato alla risposta di causa (cfr. doc. XII/1), ma in merito al quale,
su richiesta di questo Tribunale, lo stesso dr. __________, con presa di
posizione del 20 febbraio 2019 ben motivata, ha fornito i chiarimenti necessari,
ribadendo che la stabilizzazione dello stato di salute constatata dal dr. __________
fosse corretta e da confermare (doc. XXIV).
Del resto, ad ulteriore
dimostrazione del fatto che la stabilizzazione dello stato di salute sia assolutamente
pacifica, vi è anche la circostanza che il rappresentante dell’assicurato nulla
ha eccepito in merito.
2.2. Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3. L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4. Giusta l'art. 36 cpv. 2
OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5. L’INSAI ha allestito una
serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.6. Nella concreta evenienza, dalle
tavole processuali si evince che l’amministrazione ha rifiutato di riconoscere
all’assicurato – come invece da lui preteso – il diritto ad un’indennità per menomazione
dell’integrità, basandosi sul parere espresso al riguardo dal proprio medico __________,
dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore.
Quest’ultimo, con
valutazione medica del 3 maggio 2018, dopo avere considerato stabilizzato lo
stato di salute dell’interessato, ha indicato che “per i soli postumi
infortunistici non vi è diritto ad IMI, argomento ampiamente discusso con
l’assicurato analizzando le tabelle Suva insieme” (doc. 26).
L’assicurato ha contestato
tale apprezzamento, trasmettendo una “relazione di consulenza medico-legale”
del 26 gennaio 2018, redatta dal dr. __________, specialista in medicina legale
e delle assicurazioni di __________.
Nel proprio referto, il
dr. __________, dopo avere ripercorso l’anamnesi; avere indicato la diagnosi di
“frattura chiusa del collo prossimale destro dell’omero”; avere riassunto
l’intervento al quale l’interessato è stato sottoposto e i relativi esiti,
nonché le cure eseguite e avere espresso le proprie considerazioni medico
legali, ha concluso che le menomazioni accertate, che insistono sull’arto
dominante, determinano un danno permanente alla validità fisico-lavorativa del
sig. RI 1 valutabile, in ambito di infortunistica privata, nella misura del
10%” (doc. 28).
Chiamato dall’amministrazione,
in sede di opposizione, ad esprimersi in merito a queste critiche dello
specialista privatamente consultato dall’assicurato, con apprezzamento medico
del 6 luglio 2018 il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore, ha osservato:
" (…)
Durante la visita medico-__________ di maggio 2018 era stata
valutata un’articolarità in flessione attiva della spalla destra dominante di
180-0-45º, range articolare completo se paragonato alla controlaterale, mentre
all'abduzione attiva è stato riscontrato un valore di 150º, tra l'altro
bilaterale.
In base alla tabella IMI 1.2 Suva una spalla mobile fino all'orizzontale
è valutata al 15%, mentre una spalla mobile fino a 30º oltre l'orizzontale è
valutata al 10%: una spalla con range articolari superiori a questi valori non
trova nessuna valutazione IMI, concetto ampiamente spiegato all'assicurato.
Per quanto riguarda la relazione di consulenza medico-legale del
dott. __________ del 26.01.2018 che attesta “un danno permanente alla validità
fisico-lavorativa del signor RI 1, valutabile, in ambito di infortunistica privata,
nella misura del 10%" non possiamo accettare tale valore in quanto il
dott. __________ non spiega i motivi per cui dovrebbe essere assegnata una IMI
del 10% e neppure le tabelle a cui si riferisce per valutare tale dato.
Inoltre il dott. __________ parla di "un danno permanente
alla validità fisico-lavorativa", concetto differente dalla indennità alla
menomazione all'integrità fisica che viene valutato in Svizzera.
Per questi motivi si ritiene che l'opposizione della __________ e
la consulenza medico legale del dott. __________ non modificano il rifiuto
informale della CO 1 del 22.05.2018 a non diritto ad IMI.” (Doc. 31)
In sede ricorsuale il rappresentante del ricorrente ha ribadito il
proprio punto di vista, ritenendo che le affezioni presentate dall’assicurato
all’arto dominante di destra danno diritto ad un’IMI del 10%, come ribadito dal
dr. __________ nel supplemento medico-legale del 22 agosto 2018.
In tale referto, il dr. __________, dopo avere proceduto ad una
rivalutazione clinica (riscontrando un’articolarità attiva di elevazione: fino
a circa 120º (170 arto controlaterale); abduzione: 70º (90º controlaterale);
rotazione interna limitata per 1/3 della norma; rotazione esterna limitata per
1/4 della norma; deficit di forza nei movimenti di contro resistenza), ha
nuovamente stimato che i postumi presentati dall’interessato “determinano un
danno permanente alla validità fisica ovvero alla validità lavorativa generica
del periziato valutabile nella misura del 10%”, aggiungendo che tale
valutazione si basa “sulle “linee guida per la valutazione medico legale del
danno alla persona” della Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni (Ed. Giuffré 2016)” (doc. A6).
Con apprezzamento chirurgico-traumatologico del 29 novembre 2018,
il dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia, ha ribadito
la correttezza di quanto valutato in precedenza dagli altri medici fiduciari
interpellati dall’amministrazione, precisando che, nel caso dell’assicurato, le
alterazioni della funzionalità dell’arto infortunato non raggiungono dimensioni
tali da giustificare un’indennità per menomazione dell’integrità secondo le
tabelle in uso secondo la legge svizzera (cfr. consid. 2.4. e 2.5.).
Il dr. __________ ha aggiunto che anche visionando le tabelle di
riferimento in uso in Italia, rispettivamente quelle europee, confrontate con
le limitazioni presentate dall’interessato, non è possibile capire come sia
stato determinato il tasso del 10% indicato dal dr. __________ (doc. XII/1).
Ancora interpellato dal
rappresentante del ricorrente, il dr. __________, con presa di posizione
dell’11 dicembre 2018, ha sottolineato che “a memoria di alcuni decenni di
attività non si ricorda di avere mai visto una frattura pluriframmentaria del
collo e della testa dell’omero, ridotta in modo cruento con fissazione interna
a cielo aperto, che sia guarita senza postumi riguardanti la capacità di lavoro
dell’infortunato o meglio la validità fisica dello stesso”.
Lo specialista ha aggiunto
che l’interessato “presenta esiti della suddetta grave frattura dell’arto
superiore destro, consistente in un deficit dell’articolarità di grado
medio-lieve accompagnata da una riduzione della forza dei movimenti contro
resistenti. Si conferma quindi che esiste un danno funzionale che è sostenuto
peraltro da un precedente importante danno morfologico secondario al grave
trauma fratturativo”.
Il dr. __________ ha
concluso che “nel nostro Paese questa tipologia di danni viene comunemente
risarcita in quanto insiste sulla validità fisica della persona quantunque
possa non insistere direttamente sulla capacità lavorativa specifica dello
stesso” (doc. XV/1).
2.7. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Tutto ben considerato,
chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, questo Tribunale
ritiene che le motivate e pertinenti considerazioni esposte dai medici
fiduciari dell’assicuratore LAINF dr. __________, dr. __________ e dr. __________
possano costituire da valido fondamento per il giudizio che è chiamato a rendere.
In particolare, questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi
dalle considerazioni, mediche, dettagliate con le quali sia il dr. __________, che
il dr. __________, hanno diffusamente spiegato le ragioni per le quali non può
essere seguito il ragionamento esposto dal rappresentante del ricorrente, il
quale, a sua volta fondandosi sull’apprezzamento del dr. __________, ha chiesto
l’attribuzione di una percentuale di IMI del 10%.
Fatti
I fiduciari dell’amministrazione hanno, infatti, sottolineato come
la pretesa di indennizzo formulata dal dr. __________ si basi sul concetto -
estraneo al sistema svizzero - di “danno permanente alla validità
fisico-lavorativa”, differente rispetto a quello di indennità per menomazione
dell’integrità qui in discussione (cfr. doc. 31 e doc. XII/1).
Il TCA non può che
concordare con tale disamina, ritenuto che la nozione di IMI del diritto
svizzero è ben diverso dal concetto di danno biologico previsto
nell’ordinamento italiano, il quale, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione italiana, rappresenta l'incidenza negativa che una
determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del
danneggiato.
Del resto, lo stesso dr. __________
non ha mai preteso che il danno permanente presentato dall’interessato -
comunemente risarcito nel sistema in vigore in Italia (doc. XV/1), con una
percentuale a suo avviso del 10% valutata facendo riferimento alle “Linee guida
per la valutazione medico legale del danno alla persona” della Società Italiana
di Medicina Legale e delle Assicurazioni (doc. A6) - trovi un analogo riscontro
nelle tabelle in uso nella legislazione svizzera.
Questo Tribunale rileva
che, al pari del dr. __________, anche i medici fiduciari dell’Istituto
Considerandi
assicuratore hanno riscontrato delle alterazioni della funzionalità dell’arto
superiore destro dell’interessato a seguito del danno alla salute derivante
dall’infortunio del quale egli è rimasto vittima (cfr. doc. 31 e doc. XII/1).
Le stesse, tuttavia, non
raggiungono una portata tale da risultare indennizzabili a norma di quanto
stabilito nella legislazione svizzera.
Il dr. __________ ha,
infatti, ben spiegato che in base alla tabella IMI 1.2 Suva una spalla mobile
fino all'orizzontale è valutata al 15%, mentre una spalla mobile fino a 30º
oltre l'orizzontale è valutata al 10%, mentre una spalla con range articolari
superiori a questi valori - come è il caso dell’assicurato - non trova alcuna
valutazione IMI (cfr. doc. 31).
Anche il dr. __________ ha
esaminato nel dettaglio la funzionalità presentata dall’arto superiore dell’interessato
secondo i riscontri oggettivi dei vari medici che si sono chinati sul caso, escludendo
che quanto constatato possa essere messo in relazione con una percentuale di
menomazione dell’integrità (doc. XII/1).
Il TCA non può che fare
proprie queste motivate considerazioni di carattere medico.
Pertanto, per la ragioni
sopra esposte, questo Tribunale deve concludere che, come più volte spiegato
dai medici fiduciari dell’assicuratore LAINF, la gravità della
menomazione presentata dall’interessato all’arto superiore destro, valutata
sulla base di opportuni accertamenti medici, non è tale da consentire di
riconoscere il diritto ad un’IMI (cfr. consid. 2.3.).
Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione
impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti