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Decisione

35.2018.87

Corretta decisione con la quale assicuratore ha rifiutato IMI per disturbi alla spalla,viste le limitazioni presentate non tali da dare diritto ad un indennizzo secondo valutazione medica.Concetto di

28 marzo 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I fiduciari dell’amministrazione hanno, infatti, sottolineato come

la pretesa di indennizzo formulata dal dr. __________ si basi sul concetto -

estraneo al sistema svizzero - di “danno permanente alla validità

fisico-lavorativa”, differente rispetto a quello di indennità per menomazione

dell’integrità qui in discussione (cfr. doc. 31 e doc. XII/1).

Il TCA non può che

concordare con tale disamina, ritenuto che la nozione di IMI del diritto

svizzero è ben diverso dal concetto di danno biologico previsto

nell’ordinamento italiano, il quale, secondo la giurisprudenza della Suprema

Corte di Cassazione italiana, rappresenta l'incidenza negativa che una

determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle

attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del

danneggiato.

Del resto, lo stesso dr. __________

non ha mai preteso che il danno permanente presentato dall’interessato -

comunemente risarcito nel sistema in vigore in Italia (doc. XV/1), con una

percentuale a suo avviso del 10% valutata facendo riferimento alle “Linee guida

per la valutazione medico legale del danno alla persona” della Società Italiana

di Medicina Legale e delle Assicurazioni (doc. A6) - trovi un analogo riscontro

nelle tabelle in uso nella legislazione svizzera.

Questo Tribunale rileva

che, al pari del dr. __________, anche i medici fiduciari dell’Istituto

Considerandi

assicuratore hanno riscontrato delle alterazioni della funzionalità dell’arto

superiore destro dell’interessato a seguito del danno alla salute derivante

dall’infortunio del quale egli è rimasto vittima (cfr. doc. 31 e doc. XII/1).

Le stesse, tuttavia, non

raggiungono una portata tale da risultare indennizzabili a norma di quanto

stabilito nella legislazione svizzera.

Il dr. __________ ha,

infatti, ben spiegato che in base alla tabella IMI 1.2 Suva una spalla mobile

fino all'orizzontale è valutata al 15%, mentre una spalla mobile fino a 30º

oltre l'orizzontale è valutata al 10%, mentre una spalla con range articolari

superiori a questi valori - come è il caso dell’assicurato - non trova alcuna

valutazione IMI (cfr. doc. 31).

Anche il dr. __________ ha

esaminato nel dettaglio la funzionalità presentata dall’arto superiore dell’interessato

secondo i riscontri oggettivi dei vari medici che si sono chinati sul caso, escludendo

che quanto constatato possa essere messo in relazione con una percentuale di

menomazione dell’integrità (doc. XII/1).

Il TCA non può che fare

proprie queste motivate considerazioni di carattere medico.

Pertanto, per la ragioni

sopra esposte, questo Tribunale deve concludere che, come più volte spiegato

dai medici fiduciari dell’assicuratore LAINF, la gravità della

menomazione presentata dall’interessato all’arto superiore destro, valutata

sulla base di opportuni accertamenti medici, non è tale da consentire di

riconoscere il diritto ad un’IMI (cfr. consid. 2.3.).

Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione

impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti