35.2018.9
Corretto aver posto termine a prestazioni ben oltre il termine di 1anno indicato dalla giurisprudenza in caso di aggravamento transitorio di uno stato degenerativo preesistente (con riferimento a dann
23 aprile 2018Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2018.9
cr
Lugano
23 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 dicembre 2017 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 settembre 2015, RI
1, nato nel 1973, a quel momento tuttofare nella misura del 50% presso la ditta
__________ di __________ e già beneficiario di una rendita di invalidità AI del
43% dal 1° agosto 2008, mentre si trovava fermo in colonna al volante dell’automobile
della ditta è stato tamponato dal veicolo che lo seguiva, il quale è stato a
sua volta tamponato da quello precedente.
A distanza di otto giorni
dall’incidente stradale, in data 16 settembre 2015, l’assicurato ha accusato
disturbi cervico e toracovertebrali e si è quindi recato dal proprio medico di
famiglia, il quale ha attestato una totale inabilità lavorativa (doc. 2).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 ottobre 2017,
l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
contare dal 24 aprile 2017, ritenendo che in base alla valutazione del medico __________
Fatti
i disturbi ancora presentati dall’interessato non sono più causati
dall’infortunio e lo stato presente immediatamente prima dello stesso è ormai
stato raggiunto (cfr. doc. 151).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 149), in data
28 dicembre 2017, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 1°
febbraio 2018, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che
all’assicuratore convenuto venga ordinato di ripristinare il diritto
all’indennità giornaliera anche dopo il 24 aprile 2017 e sino all’assegnazione
di una rendita, stabilendo poi l’importo della rendita di invalidità e dell’IMI
spettante all’assicurato.
Il rappresentante legale
dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente il legale
del ricorrente ha contestato la decisione dell’Istituto assicuratore,
argomentando di non potere accettare le “semplicistiche conclusioni” del medico
di __________ a proposito dell’estinzione del nesso di causalità.
A sostegno delle proprie
pretese, l’avv. RA 1 ha fatto valere quanto attestato dal curante
dell’assicurato, dr. __________, il quale ha dichiarato che i disturbi
psico-fisici dei quali attualmente soffre il signor RI 1 derivano dalla
problematica scatenante che è stato l’evento infortunistico dell’8 settembre
2015, il quale è chiaramente a carico dell’assicuratore LAINF.
Pertanto, visto quanto
attestato dal medico curante dell’interessato, il patrocinatore del ricorrente
ha concluso che l’incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto RI 1 è stato
la sola e immediata causa del danno alla salute, motivo per il quale l’Istituto
assicuratore resistente deve continuare a versare le prestazioni del caso (doc.
I).
1.4. In data 15 febbraio 2018, il
legale del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IV +
bis).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. Con scritto del 12 marzo
2018, il patrocinatore del ricorrente ha chiesto “espressamente che venga
richiamata dal Centro __________ di __________ e, in particolare, dal curante
dr. med. __________, l’intera cartella clinica del ricorrente” e che il dr. __________
venga “sentito quale testimone sulla causalità tra l’attuale situazione
dell’assicurato e l’infortunio dell’8 settembre 2015”.
L’avv. RA 1 ha pure
chiesto al TCA di pronunciarsi sulla domanda di gratuito patrocinio posta
unitamente al ricorso, sulla base della documentazione prodotta il 15 febbraio
2018 (doc. VII).
Tale scritto è stato
trasmesso all’amministrazione (doc. VIII), per conoscenza.
Considerandi
2.1
Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto dal 24
aprile 2017 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio occorso
l’8 settembre 2015, oppure no.
2.2
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF):
nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione
del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile
dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.). L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio
sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000.
nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113.
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1
e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine);
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4
Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non
in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del
nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite
della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio
che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115.
V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5
Nel caso
concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto
resistente ha dichiarato estinto dal 24 aprile 2017 il nesso causale naturale
con l’infortunio dell’8 settembre 2015 (e, quindi, pure il proprio obbligo a
prestazioni), facendo capo alla valutazione del proprio medico fiduciario, dr. __________,
sottolineando che “è innegabile il fatto che le delucidazioni eseguite non hanno
messo in luce alcun reperto post-traumatico. Se nessuno nega un effetto
scatenante all’infortunio, la responsabilità della CO 1 non può essere data
sine die alla luce della dottrina medica ripresa dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 1b)” (doc. A, pag. 6).
L’amministrazione
ha pure sostenuto che, vista la diagnosi di sindrome somatoforme e alla
luce dei disturbi presentati dall’assicurato e la situazione pregressa, va negata
anche l’adeguatezza del nesso causale con l’evento traumatico dell’8 settembre 2015, alla luce della giurisprudenza in merito
alle alterazioni dello sviluppo psichico di cui alla sentenza DTF 115 V 133
(doc. A, pag. 6).
Nella valutazione svolta a
margine della visita __________ di controllo del 13 aprile 2017, il dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, posta
la diagnosi di “sindrome cervico e toraco-vertebrale in stato dopo trauma
distorsivo e contusivo del rachide cervicale dell’8 settembre 2015” (doc. 138,
pag. 5), ha escluso che i dolori tuttora risentiti dall’assicurato al rachide
cervicale e all’arto superiore sinistro siano ancora in nesso causale con
l’infortunio.
Il medico __________ ha,
in effetti, dichiarato che “la sintomatologia clinica lamentata dall’assicurato
non è più da mettere in relazione con il trauma dell’8 settembre 2015 poiché,
come pure affermato nella relazione di uscita della Clinica a __________, non
sono ravvisabili esiti post-traumatici dalle indagini radiologiche effettuate,
e a distanza di 14 mesi dalla data del trauma, essendo stati eseguiti gli
accertamenti radiologici del caso, avendo ricevuto sufficienti ed idonee
terapie e riposo all’uopo, anche in presenza di una valutazione biomeccanica
dell’evento traumatico che depone a favore di un incidente a bassa energia e in
assenza di reperti post-infortunistici oggettivabili, i disturbi attuali si
identificano con una sindrome somatoforme antecedente la data del trauma anche
alla luce dei pregressi problemi psichiatrici e organici alla schiena lamentati
precedentemente per cui l’assicurato è già assegnatario di una rendita di
invalidità AI del 43%” (doc. 138, pag. 5).
L’assicurato, in sede di
opposizione, ha contestato la valutazione del dr. __________, trasmettendo
all’amministrazione un referto, datato 21 settembre 2017, con il quale il
proprio curante, dr. __________ - dopo avere rilevato di avere visitato
personalmente l’interessato nel mese di luglio, allorquando dal profilo
soggettivo l’assicurato ha confermato la presenza della sintomatologia ben
descritta anche dal rapporto medico-__________ del dr. __________, senza far
valere un aggravamento dei disturbi e, dal profilo oggettivo, il curante ha
constatato “un reperto oggettivo di funzionalità a livello del tratto
cervico-nucale e cervico-brachiale, sovrapponibile alle ultime visite presso il
mio studio” – ha ritenuto che “da parte mia resta in ogni caso confermato il
fatto che la problematica scatenante di tutti questi disturbi psico-fisici sia
stato l’evento infortunistico descritto” aggiungendo che “decidere se, a
distanza di due anni dall’infortunio, sussistano ancora le premesse per
relazionare i disturbi con l’infortunio, trattasi più di questione
medico-assicurativa e quindi non di mia diretta competenza”.
Il dr. __________ ha, poi,
rilevato che il referto del dr. __________ “è oggettivamente chiaro, anche se
non trovo motivazioni evidenti per poter dire che i disturbi cronicizzati del
paziente non siano più relazionati con l’infortunio. Le condizioni
psico-fisiche del paziente sono state evidentemente mutate dall’infortunio e,
per quanto attiene la parte oggettiva fisica, la sua problematica funzionale
del tratto cervico-nucale e cervico-brachiale è tuttora (aggiornato a luglio
2017) ancora evidente”, reputando pertanto “che il paziente sia stato
chiaramente penalizzato dall’infortunio e certamente meritevole di un compenso
in termini di rendita (non quantificabile da parte mia) per il danno subìto”
(doc. 149).
Tale referto è stato
ritenuto ininfluente dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, dr. __________,
il quale, con apprezzamento medico del 13 ottobre 2017, ha diffusamente
spiegato le ragioni per le quali i disturbi ancora accusati dall’interessato
non possano più essere considerati in nesso causale con l’infortunio
assicurato.
Il dr. __________ ha, difatti, riassunto tutte le indagine radiologiche
e medico-specialistiche svolte dopo il trauma, rilevando come non sia stato
possibile oggettivare alcuna patologia post-traumatica, ma solo delle
alterazioni discopatiche artrosiche preesistenti.
Dal profilo neurologico, infatti, sia il dr. __________, sia la
dr.ssa __________, hanno escluso l’esistenza di una causa neurologica dei
sintomi presentati dall’assicurato all’arto superiore sinistro e alla colonna
cervicale (cfr. valutazione del 24 febbraio 2016 del dr. __________, il quale
ha rilevato di non trovare “una causa neurologica dei sintomi accusati
dall'assicurato, neanche all'arto superiore sinistro, posso escludere
radicolopatia cervicale, patologia a carico del plesso brachiale con neuropatia
periferica locale"; valutazione del 19 gennaio 2017 della dr.ssa __________,
la quale ha escluso la presenza di una sindrome radicolare così come pure di
una sindrome neuropatica).
Il dr. __________ ha, poi, rilevato che anche gli specialisti
della Clinica di __________ hanno evidenziato che “agli esami radiologici non
c'è stata evidenza di lesioni strutturali post-infortunistiche, l'estinzione
delle limitazione fisiche dimostrate non può essere spiegata con oggettività dei
reperti radiologici all'esame clinico e neppure con l'indagine di imaging
eseguiti. II quadro clinico soggettivamente pronunciato dev'essere rivisto nel
contesto di un disordine da dolore somatoforme già diagnosticato e
significativa espansione dei sintomi a livello comportamentale".
Al termine di tale dettagliata disamina, il dr. __________ ha, quindi,
concluso che:
" Alla luce
di tutte queste costatazioni, lo scritto del dott. med. __________ del
21.09.2017
non apporta nessun valore aggiunto atto a modificare la decisione
della CO 1 dell’aprile 2017 in quanto il
dott. med. __________ nel suo scritto riferisce che la
sintomatologia è rimasta uguale a quella della visita medico-__________ CO 1
dell'aprile del 2017: il dott. med. __________ conferma il fatto che la
problematica scatenante di tutti questi disturbi psicofisici sia
stato l'evento infortunistico descritto ma immediatamente dopo riferisce:
"che non è di sua competenza decidere a distanza di due anni
dall’infortunio se sussistono ancora le premesse per relazionare i
disturbi con l'infortunio trattandosi di questione medico-assicurativa".
In definitiva il dott. med. __________ non apporta alcuna costatazione
oggettivabile e sostanziale in grado di collegare i disturbi
attualmente lamentati dall'assicurato con I’infortunio del 08.09.2015; il dott.
med. __________ successivamente si limita a dichiarare "di non trovare
motivazioni evidenti per poter dire che i disturbi cronicizzati del paziente
non siano più relazionati con l'infortunio" e dopo aggiunge "che le
condizioni psicofisiche del paziente sono state evidentemente mutate
dall'infortunio e per quanto attiene alla parte oggettiva fisica la sua problematica
funzionale del tratto cervico-nucale e cervico-brachiale è tuttora ancora
evidente”.
Ricordiamo al dott. med. __________ che in assenza di reperti
oggettivabili o di natura post-traumatica da mettere in relazione con l'evento
del 08.09.2015 non emersi in tutti gli esami radiologici e in
tutte le molteplici visite specialistiche a cui l'assicurato è
stato sottoposto negli ultimi due anni, non abbiamo ancora elementi opinabili
da discutere circa una connessione tra l'evento traumatico del 08.09.2015 e le
sintomatologie ancora lamentate dall'assicurato, abbiamo invece reperti
evidenti di alterazioni discopatiche degenerative alla MRI del 26.09.2016 a
riprova di una patologia disco-artrosica cervicale su più strati: il fatto che
la problematica funzionale del tratto cervico-nucale e cervico-brachiale sia
tuttora evidente non significa che sia da mettere in correlazione
necessariamente con il trauma del 08.09.2015.
Quindi concludendo ricordiamo che in data 08.09.2015 l'assicurato
fu vittima di un infortunio a bassa energia al rachide cervicale senza eventi
di platealità, senza alcun trasporto in ambulanza,
senza l'immediata consultazione presso un pronto soccorso o un
medico, la prima documentazione medica agli atti risale solo dopo otto giorni
la data del trauma con un rapporto medico del medico
di famiglia dott. med. __________, mentre il primo controllo
radiologico fu eseguito solo diciotto giorni dopo la data del trauma, da cui
non emersero segni di natura post-traumatica. II trauma per come descritto
all'interno della perizia biomeccanica AGU del 21.03.2016 non è ritenuto
adeguato a determinare sequele post-infortunistiche importanti trattandosi di
un trauma a bassa energia (ritenuto
come "caso normale"). Ricordiamo che l'assicurato prima
del trauma era già assegnatario di rendita AI per problemi alla schiena e
soprattutto era affetto dalla sindrome psichiatrica e depressiva
già prima del trauma per cui ribadisco che la sintomatologia clinica
lamentata non è più da mettere in relazione con il trauma del 08.09.2015 poiché
come pure affermato nella relazione di
uscita della Clinica di __________ non sono ravvisabili esiti
post-traumatici alle indagini radiologiche effettuate ed a distanza di
quattordici mesi dalla data del trauma, essendo state eseguite visite neurologiche
da due differenti specialisti che non hanno rilevato esiti post-traumatici,
avendo ricevuto sufficienti e idonee terapie farmacologiche, fisioterapiche e
riposo (numero tre trattamenti intensivi fisioterapici in centri di eccellenza
Svizzeri), essendo stati eseguiti due esame elettromiografici all'arto superiore
sinistro che non hanno rilevato nessuna problematica neurologica
post-traumatica, anche in presenza di una valutazione biomeccanica dell'evento
traumatico che depone a favore di un incidente a bassa energia e in assenza di
reperti post-infortunistici oggettivabili a tutti gli
esami radiologici eseguiti, i disturbi attuali si identificano con
una sindrome somatoforme antecedente la data del trauma anche alla luce dei
pregressi problemi psichiatrici e organici alla schiena Iamentati
precedentemente (per cui l'assicurato era già assegnatario di rendita AI del
43%) associati alle alterazioni discopatiche artrosiche C4-C5, C5-C6 e C6-C7
emerse alla MRI del 26.09.2016.
Dispositivo
Per questi motivi l'opposizione dell’avvocato RA 1 e lo scritto
del dott. med. __________ non apportano valore aggiunto atto a modificare la
decisione CO 1 dell'aprile 2017.” (Doc. 154, pagg. 5-8)
2.6. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Chiamato a pronunciarsi
nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che dalla
documentazione medica agli atti (cfr. supra, consid. 2.5.) risulta che
l’assicurato presenta dei danni alla salute oggettivabili a livello del
rachide cervicale.
A livello della colonna
cervicale, difatti, il ricorrente è portatore di alterazioni discopatiche e
uncartrosiche a livello C4-C5, C5-C6 e C6-C7, come risultato dall’esame RM
della colonna cervicale del 26 settembre 2015 (doc. 62, pag. 2).
Al proposito, occorre
osservare come nessun sanitario (neppure il medico curante) pretenda che tali
alterazioni siano state causate (in senso stretto) dall’evento infortunistico dell’8
settembre 2015.
Del resto, occorre
sottolineare che il dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel referto del 1°
marzo 2016 concernente la visita del 24 febbraio 2016, ha espressamente
indicato che “il paziente ricorda che già prima dell’incidente avrebbe avuto
dei problemi cervicali ed all’arto superiore sinistro, per questo motivo
sarebbe già stato visitato circa due anni fa presso la neurochirurgia
dell’Ospedale __________ di __________, dove però non avrebbe visto delle
indicazioni chirurgiche” (doc. 58, corsivo della redattrice).
Anche il dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel referto del
22 aprile 2016, ha evidenziato che “i disturbi riferiti oggi dal paziente e
concernenti la colonna cervicale e il braccio sinistro, erano nel loro
insieme già presenti in occasione della mia visita del 25.06.2013” (doc.
70, corsivo della redattrice).
Secondo il dr. __________,
l’infortunio in questione ha, dunque, transitoriamente aggravato il
preesistente stato morboso con raggiungimento dello status quo sine vel ante,
al più tardi al momento in cui l’CO 1 ha chiuso il caso, dunque a
distanza di 19 mesi dall’evento medesimo (cfr. doc. 138 e 154).
Il TCA constata che l’apprezzamento
del dr. __________ è conforme alla giurisprudenza federale, secondo la quale un
aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato
degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa
di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo
un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011
consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29
novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3). Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 s.).
In concreto, dalla documentazione
medica agli atti non emerge affatto che l’evento traumatico avrebbe modificato morfologicamente
lo stato preesistente nel senso richiesto dall’Alta Corte (dalla RM del 26
settembre 2015 non sono state evidenziate alterazioni post-traumatiche, né
compressioni radicolari, cfr. doc. 62, pag. 2).
Ne consegue che
l’infortunio in questione può avere tutt’al più aggravato transitoriamente
il preesistente stato (morboso) del
rachide.
Pertanto, avendo l’CO 1 riconosciuto
il proprio obbligo a prestazioni sino al mese di aprile 2017,
l’assicuratore convenuto ha ampiamente rispettato la giurisprudenza appena
menzionata, avendo posto termine al versamento delle proprie prestazioni ben
oltre il termine di dodici mesi dopo il sinistro.
In queste condizioni, il
TCA non può seguire l’opinione del medico curante (per il quale l’infortunio in
parola avrebbe modificato le condizioni psico-fisiche dell’assicurato, “tuttora
in maniera evidente”, cfr. doc. 149), in quanto contraria alla dottrina medica
dominante (e alla giurisprudenza federale che l’ha recepita).
In
esito a tutto quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che al più tardi al momento
in cui l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (24
aprile 2017), RI 1 non presentava più danni organici oggettivabili in
relazione causale naturale con l’infortunio occorsogli nel mese di settembre
2015.
Questa
Corte può dunque esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in
particolare la richiesta audizione testimoniale del medico curante
dell’interessato, dr. __________ (doc. VII), ritenendo che le circostanze
giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito,
va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
2.8. In concreto, dagli atti
emerge che il ricorrente presenta pure una sintomatologia che non ha trovato
sufficiente correlazione sul piano somatico, che i diversi specialisti
intervenuti hanno unanimemente inquadrato in una sindrome somatoforme dolorosa,
rispettivamente in una sindrome fibromialgica (cfr. al riguardo i doc. 44, 45,
70, 130, 138, 154).
Ora, secondo la più recente
giurisprudenza federale, in assenza di un sufficiente sostrato
organico oggettivabile, l’esame della causalità naturale viene
momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Nel caso
concreto, si pone la questione di sapere se questo esame debba avvenire in base
alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai “colpi di
frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in
caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).
L’Alta Corte ha già avuto
modo di precisare che il disturbo da dolore cronico somatoforme non va
considerato quale sintomo della distorsione cervicale riportata in occasione
dell’infortunio, bensì quale danno alla salute indipendente (secondario),
motivo per cui l’esame dell’adeguatezza deve essere fatto secondo i criteri
applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio
(STF U 444/05 del 6 novembre 2006 consid. 6.2 e riferimenti ivi menzionati; a
proposito della fibromialgia, cfr. STF U 339/06 del 6 marzo 2007 consid. 4.2 e
riferimenti ivi citati).
In
esito a quanto precede, e conformemente alla giurisprudenza federale appena
citata, l'adeguatezza del legame di causalità deve essere valutata in
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella DTF 115 V 133. Del resto,
questa soluzione si giustifica tanto più che dalle carte processuali non emerge
che l’assicurato abbia mai manifestato, in maniera accresciuta, la
sintomatologia caratteristica di un trauma cervicale del tipo "colpo di
frusta".
2.9. Nel
valutare l'adeguatezza del nesso causale, occorre avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio accaduto al ricorrente.
La dinamica dell’incidente
stradale dell’8 settembre 2015 (tamponamento a catena tra tre automobili) si
evince, in particolare, dal rapporto del 9 novembre 2015 della Polizia
cantonale:
" (…).
Il protagonista __________ circolava su via __________
a __________ in direzione di __________ ad una velocità dichiarata di circa
15-20 km/h a causa del traffico. Giunto in prossimità dell’intersezione con via
al Ticino, distoglieva lo sguardo dalla guida per alcuni secondi, non notando
la presenza del veicolo della __________ regolarmente fermo in colonna. La
collisione avveniva tra la parte anteriore del veicolo del __________ contro la
parte posteriore del veicolo della __________. A seguito della collisione, il
veicolo della __________ collideva a sua volta con la parte anteriore contro la
parte posteriore del veicolo del RI 1, fermo anch’esso regolarmente in colonna.”
(Doc. 18, pag. 3)
Tale
collisione è quindi avvenuta a bassa energia, come risulta dal rapporto “breve
valutazione biomeccanica (triage)” di AGU Zürich del 21 marzo 2016, nel quale è
stato constatato che la variazione di velocità (delta-v) dovuta alla collisione
era al di sotto o appena inclusa nell’intervallo di 10-15 km/h. Con riferimento
a tale parametro, è stato poi precisato che “per quanto concerne i disturbi non
irrilevanti del rachide cervicale dovuti a collisioni da tergo, il limite di
innocuità si raggiunge, nel caso normale, quando il veicolo urtato subisce una
variazione di velocità (delta-v) pari a 10-15 km/h” (cfr. doc. 60).
Chiamato ora a
classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio
di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o
insignificanti, conformemente a una consolidata prassi federale (cfr. STFA
U 99/01 del 6 novembre 2002 consid. 4.1.: "Der erlittene
Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber eher an
der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht auch der
Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen
auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren Unfall im
Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai
2002, U 339/01)" – il corsivo è della redattrice; si veda pure la STF 8C_252/2007
del 16 maggio 2008 consid. 6.2 e la STF 8C_812/2009 del 9 marzo 2010 consid.
5.2 e 5.3).
In tale eventualità, il
giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i
criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.. Per
ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più
criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5,
pubblicata in SVR 10/2010 UV Nr. 25 p. 100 ss., il TF ha ribadito che - in caso
di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di
quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di
rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale
adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va poi precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF
8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich
imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind
bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung
einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”).
L’incidente della
circolazione stradale del settembre 2015 non si è svolto secondo circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (cfr. al riguardo la “breve valutazione biomeccanica (triage)” di AGU Zürich del 21 marzo
2016, doc. 60).
In proposito, occorre
evidenziare che nella DTF 129 V 323 = RAMI 2003 U 481 p. 203, il TFA nel caso
di un incidente in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico
a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta
a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro da un certo
punto di vista era stato impressionante, ha negato il carattere particolarmente
drammatico dal profilo oggettivo (per una panoramica dei casi in cui l’Alta
Corte ha ammesso, rispettivamente negato la realizzazione di tale criterio, si
veda la STF 8C_398/2012 del 6 novembre 2012 consid. 6.1.1 e 6.1.2).
Secondo la giurisprudenza,
per l’adempimento del criterio della gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate, la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di
un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame
dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessaria una particolare
gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del
tipo colpo di frusta oppure la presenza di circostanze particolari che possono
influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare
posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV
26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali
importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da
colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale,
possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).
Nella
concreta evenienza, il TCA osserva innanzitutto che non risulta documentato che
la posizione assunta dall’assicurato al momento dell’evento traumatico fosse
particolare (cfr. “breve valutazione biomeccanica (triage)” di
AGU Zürich del 21 marzo 2016, doc. 60). D’altra parte, accanto al trauma
d’accelerazione cervicale, l’insorgente non ha riportato lesioni di rilievo.
Infine, egli non ha presentato i disturbi rientranti nel quadro tipico
consecutivo a un “colpo di frusta”, tanto è vero che l’assicurato non ha dovuto
ricorrere all’intervento di un medico fino ad otto giorni dopo il trauma,
allorquando si è recato dal medico di famiglia (cfr. doc. 154, pag. 5).
Tutto ciò non consente di
ritenere che RI 1 abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche
particolari.
Dalle carte processuali non
risulta neppure che l'assicurato sia rimasto vittima di una cura medica errata
e notevolmente aggravante gli esiti dell'evento traumatico.
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è
soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai
notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle
complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari
- nel caso di specie non evidenti - che hanno pregiudicato la guarigione.
L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta
per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante
regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una
(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno
2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Ora, tenuto
conto che, per quanto concerne il rachide, l’insorgente ha
raggiunto lo status quo sine vel ante, al più tardi, il 24 aprile 2017 (cfr. supra, consid. 2.8.) e
che la restante sintomatologia denunciata dall’assicurato è risultata priva di
sostrato organico oggettivabile, e ricordato che, trattandosi
di valutare l’esistenza del nesso di causalità adeguata in applicazione della
prassi in materia d’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio,
devono essere presi in considerazione unicamente i disturbi somatici in
nesso di causalità con l’infortunio, che trovano inoltre sufficiente
correlazione sul piano organico, nella concreta evenienza, non possono essere
ritenuti soddisfatti tutti quei criteri di rilievo che contengono una
componente temporale (durata eccezionalmente lunga della cura medica, i
disturbi somatici persistenti, nonché il grado e la durata dell'incapacità
lavorativa).
Sulla scorta di quanto
precede, si deve dunque concludere che i disturbi privi di sostrato organico
oggettivabile (da inquadrare in una sindrome somatoforme dolorosa,
rispettivamente in una sindrome fibromialgica) denunciati dal ricorrente dopo
il 24 aprile 2017, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico dell’8 settembre 2015.
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha dichiarato
estinto dal 24 aprile 2017 il diritto alle prestazioni dipendente
dall’infortunio del settembre 2015, deve essere confermata.
2.10. Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le
possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione
agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso
concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata
sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente
in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore del ricorrente (alla luce anche
della giurisprudenza federale illustrata ed applicata
nella decisione su opposizione impugnata, secondo la quale un aggravamento
post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo
anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di
produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un
anno, cfr. doc. A), doveva apparire evidente che il
rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive
di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito
favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio
2016, consid. 2.9).
In simili condizioni, non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti