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Decisione

35.2018.9

Corretto aver posto termine a prestazioni ben oltre il termine di 1anno indicato dalla giurisprudenza in caso di aggravamento transitorio di uno stato degenerativo preesistente (con riferimento a dann

23 aprile 2018Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi ancora presentati dall’interessato non sono più causati

dall’infortunio e lo stato presente immediatamente prima dello stesso è ormai

stato raggiunto (cfr. doc. 151).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 149), in data

28 dicembre 2017, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione

(cfr. doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 1°

febbraio 2018, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che

all’assicuratore convenuto venga ordinato di ripristinare il diritto

all’indennità giornaliera anche dopo il 24 aprile 2017 e sino all’assegnazione

di una rendita, stabilendo poi l’importo della rendita di invalidità e dell’IMI

spettante all’assicurato.

Il rappresentante legale

dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

Sostanzialmente il legale

del ricorrente ha contestato la decisione dell’Istituto assicuratore,

argomentando di non potere accettare le “semplicistiche conclusioni” del medico

di __________ a proposito dell’estinzione del nesso di causalità.

A sostegno delle proprie

pretese, l’avv. RA 1 ha fatto valere quanto attestato dal curante

dell’assicurato, dr. __________, il quale ha dichiarato che i disturbi

psico-fisici dei quali attualmente soffre il signor RI 1 derivano dalla

problematica scatenante che è stato l’evento infortunistico dell’8 settembre

2015, il quale è chiaramente a carico dell’assicuratore LAINF.

Pertanto, visto quanto

attestato dal medico curante dell’interessato, il patrocinatore del ricorrente

ha concluso che l’incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto RI 1 è stato

la sola e immediata causa del danno alla salute, motivo per il quale l’Istituto

assicuratore resistente deve continuare a versare le prestazioni del caso (doc.

I).

1.4. In data 15 febbraio 2018, il

legale del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IV +

bis).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.6. Con scritto del 12 marzo

2018, il patrocinatore del ricorrente ha chiesto “espressamente che venga

richiamata dal Centro __________ di __________ e, in particolare, dal curante

dr. med. __________, l’intera cartella clinica del ricorrente” e che il dr. __________

venga “sentito quale testimone sulla causalità tra l’attuale situazione

dell’assicurato e l’infortunio dell’8 settembre 2015”.

L’avv. RA 1 ha pure

chiesto al TCA di pronunciarsi sulla domanda di gratuito patrocinio posta

unitamente al ricorso, sulla base della documentazione prodotta il 15 febbraio

2018 (doc. VII).

Tale scritto è stato

trasmesso all’amministrazione (doc. VIII), per conoscenza.

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto dal 24

aprile 2017 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio occorso

l’8 settembre 2015, oppure no.

2.2

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF):

nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione

del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile

dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.). L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio

sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113.

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine);

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4

Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata eccezionalmente

lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non

in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del

nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite

della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio

che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5

Nel caso

concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto

resistente ha dichiarato estinto dal 24 aprile 2017 il nesso causale naturale

con l’infortunio dell’8 settembre 2015 (e, quindi, pure il proprio obbligo a

prestazioni), facendo capo alla valutazione del proprio medico fiduciario, dr. __________,

sottolineando che “è innegabile il fatto che le delucidazioni eseguite non hanno

messo in luce alcun reperto post-traumatico. Se nessuno nega un effetto

scatenante all’infortunio, la responsabilità della CO 1 non può essere data

sine die alla luce della dottrina medica ripresa dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 1b)” (doc. A, pag. 6).

L’amministrazione

ha pure sostenuto che, vista la diagnosi di sindrome somatoforme e alla

luce dei disturbi presentati dall’assicurato e la situazione pregressa, va negata

anche l’adeguatezza del nesso causale con l’evento traumatico dell’8 settembre 2015, alla luce della giurisprudenza in merito

alle alterazioni dello sviluppo psichico di cui alla sentenza DTF 115 V 133

(doc. A, pag. 6).

Nella valutazione svolta a

margine della visita __________ di controllo del 13 aprile 2017, il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, posta

la diagnosi di “sindrome cervico e toraco-vertebrale in stato dopo trauma

distorsivo e contusivo del rachide cervicale dell’8 settembre 2015” (doc. 138,

pag. 5), ha escluso che i dolori tuttora risentiti dall’assicurato al rachide

cervicale e all’arto superiore sinistro siano ancora in nesso causale con

l’infortunio.

Il medico __________ ha,

in effetti, dichiarato che “la sintomatologia clinica lamentata dall’assicurato

non è più da mettere in relazione con il trauma dell’8 settembre 2015 poiché,

come pure affermato nella relazione di uscita della Clinica a __________, non

sono ravvisabili esiti post-traumatici dalle indagini radiologiche effettuate,

e a distanza di 14 mesi dalla data del trauma, essendo stati eseguiti gli

accertamenti radiologici del caso, avendo ricevuto sufficienti ed idonee

terapie e riposo all’uopo, anche in presenza di una valutazione biomeccanica

dell’evento traumatico che depone a favore di un incidente a bassa energia e in

assenza di reperti post-infortunistici oggettivabili, i disturbi attuali si

identificano con una sindrome somatoforme antecedente la data del trauma anche

alla luce dei pregressi problemi psichiatrici e organici alla schiena lamentati

precedentemente per cui l’assicurato è già assegnatario di una rendita di

invalidità AI del 43%” (doc. 138, pag. 5).

L’assicurato, in sede di

opposizione, ha contestato la valutazione del dr. __________, trasmettendo

all’amministrazione un referto, datato 21 settembre 2017, con il quale il

proprio curante, dr. __________ - dopo avere rilevato di avere visitato

personalmente l’interessato nel mese di luglio, allorquando dal profilo

soggettivo l’assicurato ha confermato la presenza della sintomatologia ben

descritta anche dal rapporto medico-__________ del dr. __________, senza far

valere un aggravamento dei disturbi e, dal profilo oggettivo, il curante ha

constatato “un reperto oggettivo di funzionalità a livello del tratto

cervico-nucale e cervico-brachiale, sovrapponibile alle ultime visite presso il

mio studio” – ha ritenuto che “da parte mia resta in ogni caso confermato il

fatto che la problematica scatenante di tutti questi disturbi psico-fisici sia

stato l’evento infortunistico descritto” aggiungendo che “decidere se, a

distanza di due anni dall’infortunio, sussistano ancora le premesse per

relazionare i disturbi con l’infortunio, trattasi più di questione

medico-assicurativa e quindi non di mia diretta competenza”.

Il dr. __________ ha, poi,

rilevato che il referto del dr. __________ “è oggettivamente chiaro, anche se

non trovo motivazioni evidenti per poter dire che i disturbi cronicizzati del

paziente non siano più relazionati con l’infortunio. Le condizioni

psico-fisiche del paziente sono state evidentemente mutate dall’infortunio e,

per quanto attiene la parte oggettiva fisica, la sua problematica funzionale

del tratto cervico-nucale e cervico-brachiale è tuttora (aggiornato a luglio

2017) ancora evidente”, reputando pertanto “che il paziente sia stato

chiaramente penalizzato dall’infortunio e certamente meritevole di un compenso

in termini di rendita (non quantificabile da parte mia) per il danno subìto”

(doc. 149).

Tale referto è stato

ritenuto ininfluente dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, dr. __________,

il quale, con apprezzamento medico del 13 ottobre 2017, ha diffusamente

spiegato le ragioni per le quali i disturbi ancora accusati dall’interessato

non possano più essere considerati in nesso causale con l’infortunio

assicurato.

Il dr. __________ ha, difatti, riassunto tutte le indagine radiologiche

e medico-specialistiche svolte dopo il trauma, rilevando come non sia stato

possibile oggettivare alcuna patologia post-traumatica, ma solo delle

alterazioni discopatiche artrosiche preesistenti.

Dal profilo neurologico, infatti, sia il dr. __________, sia la

dr.ssa __________, hanno escluso l’esistenza di una causa neurologica dei

sintomi presentati dall’assicurato all’arto superiore sinistro e alla colonna

cervicale (cfr. valutazione del 24 febbraio 2016 del dr. __________, il quale

ha rilevato di non trovare “una causa neurologica dei sintomi accusati

dall'assicurato, neanche all'arto superiore sinistro, posso escludere

radicolopatia cervicale, patologia a carico del plesso brachiale con neuropatia

periferica locale"; valutazione del 19 gennaio 2017 della dr.ssa __________,

la quale ha escluso la presenza di una sindrome radicolare così come pure di

una sindrome neuropatica).

Il dr. __________ ha, poi, rilevato che anche gli specialisti

della Clinica di __________ hanno evidenziato che “agli esami radiologici non

c'è stata evidenza di lesioni strutturali post-infortunistiche, l'estinzione

delle limitazione fisiche dimostrate non può essere spiegata con oggettività dei

reperti radiologici all'esame clinico e neppure con l'indagine di imaging

eseguiti. II quadro clinico soggettivamente pronunciato dev'essere rivisto nel

contesto di un disordine da dolore somatoforme già diagnosticato e

significativa espansione dei sintomi a livello comportamentale".

Al termine di tale dettagliata disamina, il dr. __________ ha, quindi,

concluso che:

" Alla luce

di tutte queste costatazioni, lo scritto del dott. med. __________ del

21.09.2017

non apporta nessun valore aggiunto atto a modificare la decisione

della CO 1 dell’aprile 2017 in quanto il

dott. med. __________ nel suo scritto riferisce che la

sintomatologia è rimasta uguale a quella della visita medico-__________ CO 1

dell'aprile del 2017: il dott. med. __________ conferma il fatto che la

problematica scatenante di tutti questi disturbi psicofisici sia

stato l'evento infortunistico descritto ma immediatamente dopo riferisce:

"che non è di sua competenza decidere a distanza di due anni

dall’infortunio se sussistono ancora le premesse per relazionare i

disturbi con l'infortunio trattandosi di questione medico-assicurativa".

In definitiva il dott. med. __________ non apporta alcuna costatazione

oggettivabile e sostanziale in grado di collegare i disturbi

attualmente lamentati dall'assicurato con I’infortunio del 08.09.2015; il dott.

med. __________ successivamente si limita a dichiarare "di non trovare

motivazioni evidenti per poter dire che i disturbi cronicizzati del paziente

non siano più relazionati con l'infortunio" e dopo aggiunge "che le

condizioni psicofisiche del paziente sono state evidentemente mutate

dall'infortunio e per quanto attiene alla parte oggettiva fisica la sua problematica

funzionale del tratto cervico-nucale e cervico-brachiale è tuttora ancora

evidente”.

Ricordiamo al dott. med. __________ che in assenza di reperti

oggettivabili o di natura post-traumatica da mettere in relazione con l'evento

del 08.09.2015 non emersi in tutti gli esami radiologici e in

tutte le molteplici visite specialistiche a cui l'assicurato è

stato sottoposto negli ultimi due anni, non abbiamo ancora elementi opinabili

da discutere circa una connessione tra l'evento traumatico del 08.09.2015 e le

sintomatologie ancora lamentate dall'assicurato, abbiamo invece reperti

evidenti di alterazioni discopatiche degenerative alla MRI del 26.09.2016 a

riprova di una patologia disco-artrosica cervicale su più strati: il fatto che

la problematica funzionale del tratto cervico-nucale e cervico-brachiale sia

tuttora evidente non significa che sia da mettere in correlazione

necessariamente con il trauma del 08.09.2015.

Quindi concludendo ricordiamo che in data 08.09.2015 l'assicurato

fu vittima di un infortunio a bassa energia al rachide cervicale senza eventi

di platealità, senza alcun trasporto in ambulanza,

senza l'immediata consultazione presso un pronto soccorso o un

medico, la prima documentazione medica agli atti risale solo dopo otto giorni

la data del trauma con un rapporto medico del medico

di famiglia dott. med. __________, mentre il primo controllo

radiologico fu eseguito solo diciotto giorni dopo la data del trauma, da cui

non emersero segni di natura post-traumatica. II trauma per come descritto

all'interno della perizia biomeccanica AGU del 21.03.2016 non è ritenuto

adeguato a determinare sequele post-infortunistiche importanti trattandosi di

un trauma a bassa energia (ritenuto

come "caso normale"). Ricordiamo che l'assicurato prima

del trauma era già assegnatario di rendita AI per problemi alla schiena e

soprattutto era affetto dalla sindrome psichiatrica e depressiva

già prima del trauma per cui ribadisco che la sintomatologia clinica

lamentata non è più da mettere in relazione con il trauma del 08.09.2015 poiché

come pure affermato nella relazione di

uscita della Clinica di __________ non sono ravvisabili esiti

post-traumatici alle indagini radiologiche effettuate ed a distanza di

quattordici mesi dalla data del trauma, essendo state eseguite visite neurologiche

da due differenti specialisti che non hanno rilevato esiti post-traumatici,

avendo ricevuto sufficienti e idonee terapie farmacologiche, fisioterapiche e

riposo (numero tre trattamenti intensivi fisioterapici in centri di eccellenza

Svizzeri), essendo stati eseguiti due esame elettromiografici all'arto superiore

sinistro che non hanno rilevato nessuna problematica neurologica

post-traumatica, anche in presenza di una valutazione biomeccanica dell'evento

traumatico che depone a favore di un incidente a bassa energia e in assenza di

reperti post-infortunistici oggettivabili a tutti gli

esami radiologici eseguiti, i disturbi attuali si identificano con

una sindrome somatoforme antecedente la data del trauma anche alla luce dei

pregressi problemi psichiatrici e organici alla schiena Iamentati

precedentemente (per cui l'assicurato era già assegnatario di rendita AI del

43%) associati alle alterazioni discopatiche artrosiche C4-C5, C5-C6 e C6-C7

emerse alla MRI del 26.09.2016.

Dispositivo

Per questi motivi l'opposizione dell’avvocato RA 1 e lo scritto

del dott. med. __________ non apportano valore aggiunto atto a modificare la

decisione CO 1 dell'aprile 2017.” (Doc. 154, pagg. 5-8)

2.6. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Chiamato a pronunciarsi

nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che dalla

documentazione medica agli atti (cfr. supra, consid. 2.5.) risulta che

l’assicurato presenta dei danni alla salute oggettivabili a livello del

rachide cervicale.

A livello della colonna

cervicale, difatti, il ricorrente è portatore di alterazioni discopatiche e

uncartrosiche a livello C4-C5, C5-C6 e C6-C7, come risultato dall’esame RM

della colonna cervicale del 26 settembre 2015 (doc. 62, pag. 2).

Al proposito, occorre

osservare come nessun sanitario (neppure il medico curante) pretenda che tali

alterazioni siano state causate (in senso stretto) dall’evento infortunistico dell’8

settembre 2015.

Del resto, occorre

sottolineare che il dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel referto del 1°

marzo 2016 concernente la visita del 24 febbraio 2016, ha espressamente

indicato che “il paziente ricorda che già prima dell’incidente avrebbe avuto

dei problemi cervicali ed all’arto superiore sinistro, per questo motivo

sarebbe già stato visitato circa due anni fa presso la neurochirurgia

dell’Ospedale __________ di __________, dove però non avrebbe visto delle

indicazioni chirurgiche” (doc. 58, corsivo della redattrice).

Anche il dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel referto del

22 aprile 2016, ha evidenziato che “i disturbi riferiti oggi dal paziente e

concernenti la colonna cervicale e il braccio sinistro, erano nel loro

insieme già presenti in occasione della mia visita del 25.06.2013” (doc.

70, corsivo della redattrice).

Secondo il dr. __________,

l’infortunio in questione ha, dunque, transitoriamente aggravato il

preesistente stato morboso con raggiungimento dello status quo sine vel ante,

al più tardi al momento in cui l’CO 1 ha chiuso il caso, dunque a

distanza di 19 mesi dall’evento medesimo (cfr. doc. 138 e 154).

Il TCA constata che l’apprezzamento

del dr. __________ è conforme alla giurisprudenza federale, secondo la quale un

aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato

degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa

di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo

un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011

consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3). Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 s.).

In concreto, dalla documentazione

medica agli atti non emerge affatto che l’evento traumatico avrebbe modificato morfologicamente

lo stato preesistente nel senso richiesto dall’Alta Corte (dalla RM del 26

settembre 2015 non sono state evidenziate alterazioni post-traumatiche, né

compressioni radicolari, cfr. doc. 62, pag. 2).

Ne consegue che

l’infortunio in questione può avere tutt’al più aggravato transitoriamente

il preesistente stato (morboso) del

rachide.

Pertanto, avendo l’CO 1 riconosciuto

il proprio obbligo a prestazioni sino al mese di aprile 2017,

l’assicuratore convenuto ha ampiamente rispettato la giurisprudenza appena

menzionata, avendo posto termine al versamento delle proprie prestazioni ben

oltre il termine di dodici mesi dopo il sinistro.

In queste condizioni, il

TCA non può seguire l’opinione del medico curante (per il quale l’infortunio in

parola avrebbe modificato le condizioni psico-fisiche dell’assicurato, “tuttora

in maniera evidente”, cfr. doc. 149), in quanto contraria alla dottrina medica

dominante (e alla giurisprudenza federale che l’ha recepita).

In

esito a tutto quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che al più tardi al momento

in cui l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (24

aprile 2017), RI 1 non presentava più danni organici oggettivabili in

relazione causale naturale con l’infortunio occorsogli nel mese di settembre

2015.

Questa

Corte può dunque esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in

particolare la richiesta audizione testimoniale del medico curante

dell’interessato, dr. __________ (doc. VII), ritenendo che le circostanze

giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito,

va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

2.8. In concreto, dagli atti

emerge che il ricorrente presenta pure una sintomatologia che non ha trovato

sufficiente correlazione sul piano somatico, che i diversi specialisti

intervenuti hanno unanimemente inquadrato in una sindrome somatoforme dolorosa,

rispettivamente in una sindrome fibromialgica (cfr. al riguardo i doc. 44, 45,

70, 130, 138, 154).

Ora, secondo la più recente

giurisprudenza federale, in assenza di un sufficiente sostrato

organico oggettivabile, l’esame della causalità naturale viene

momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Nel caso

concreto, si pone la questione di sapere se questo esame debba avvenire in base

alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai “colpi di

frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in

caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).

L’Alta Corte ha già avuto

modo di precisare che il disturbo da dolore cronico somatoforme non va

considerato quale sintomo della distorsione cervicale riportata in occasione

dell’infortunio, bensì quale danno alla salute indipendente (secondario),

motivo per cui l’esame dell’adeguatezza deve essere fatto secondo i criteri

applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio

(STF U 444/05 del 6 novembre 2006 consid. 6.2 e riferimenti ivi menzionati; a

proposito della fibromialgia, cfr. STF U 339/06 del 6 marzo 2007 consid. 4.2 e

riferimenti ivi citati).

In

esito a quanto precede, e conformemente alla giurisprudenza federale appena

citata, l'adeguatezza del legame di causalità deve essere valutata in

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella DTF 115 V 133. Del resto,

questa soluzione si giustifica tanto più che dalle carte processuali non emerge

che l’assicurato abbia mai manifestato, in maniera accresciuta, la

sintomatologia caratteristica di un trauma cervicale del tipo "colpo di

frusta".

2.9. Nel

valutare l'adeguatezza del nesso causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio accaduto al ricorrente.

La dinamica dell’incidente

stradale dell’8 settembre 2015 (tamponamento a catena tra tre automobili) si

evince, in particolare, dal rapporto del 9 novembre 2015 della Polizia

cantonale:

" (…).

Il protagonista __________ circolava su via __________

a __________ in direzione di __________ ad una velocità dichiarata di circa

15-20 km/h a causa del traffico. Giunto in prossimità dell’intersezione con via

al Ticino, distoglieva lo sguardo dalla guida per alcuni secondi, non notando

la presenza del veicolo della __________ regolarmente fermo in colonna. La

collisione avveniva tra la parte anteriore del veicolo del __________ contro la

parte posteriore del veicolo della __________. A seguito della collisione, il

veicolo della __________ collideva a sua volta con la parte anteriore contro la

parte posteriore del veicolo del RI 1, fermo anch’esso regolarmente in colonna.”

(Doc. 18, pag. 3)

Tale

collisione è quindi avvenuta a bassa energia, come risulta dal rapporto “breve

valutazione biomeccanica (triage)” di AGU Zürich del 21 marzo 2016, nel quale è

stato constatato che la variazione di velocità (delta-v) dovuta alla collisione

era al di sotto o appena inclusa nell’intervallo di 10-15 km/h. Con riferimento

a tale parametro, è stato poi precisato che “per quanto concerne i disturbi non

irrilevanti del rachide cervicale dovuti a collisioni da tergo, il limite di

innocuità si raggiunge, nel caso normale, quando il veicolo urtato subisce una

variazione di velocità (delta-v) pari a 10-15 km/h” (cfr. doc. 60).

Chiamato ora a

classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio

di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti, conformemente a una consolidata prassi federale (cfr. STFA

U 99/01 del 6 novembre 2002 consid. 4.1.: "Der erlittene

Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber eher an

der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht auch der

Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen

auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren Unfall im

Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai

2002, U 339/01)" – il corsivo è della redattrice; si veda pure la STF 8C_252/2007

del 16 maggio 2008 consid. 6.2 e la STF 8C_812/2009 del 9 marzo 2010 consid.

5.2 e 5.3).

In tale eventualità, il

giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.. Per

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più

criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5,

pubblicata in SVR 10/2010 UV Nr. 25 p. 100 ss., il TF ha ribadito che - in caso

di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di

quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di

rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale

adeguato.

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va poi precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich

imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind

bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung

einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”).

L’incidente della

circolazione stradale del settembre 2015 non si è svolto secondo circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (cfr. al riguardo la “breve valutazione biomeccanica (triage)” di AGU Zürich del 21 marzo

2016, doc. 60).

In proposito, occorre

evidenziare che nella DTF 129 V 323 = RAMI 2003 U 481 p. 203, il TFA nel caso

di un incidente in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico

a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta

a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro da un certo

punto di vista era stato impressionante, ha negato il carattere particolarmente

drammatico dal profilo oggettivo (per una panoramica dei casi in cui l’Alta

Corte ha ammesso, rispettivamente negato la realizzazione di tale criterio, si

veda la STF 8C_398/2012 del 6 novembre 2012 consid. 6.1.1 e 6.1.2).

Secondo la giurisprudenza,

per l’adempimento del criterio della gravità o particolare caratteristica

delle lesioni lamentate, la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di

un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame

dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessaria una particolare

gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del

tipo colpo di frusta oppure la presenza di circostanze particolari che possono

influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare

posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV

26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali

importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da

colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale,

possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).

Nella

concreta evenienza, il TCA osserva innanzitutto che non risulta documentato che

la posizione assunta dall’assicurato al momento dell’evento traumatico fosse

particolare (cfr. “breve valutazione biomeccanica (triage)” di

AGU Zürich del 21 marzo 2016, doc. 60). D’altra parte, accanto al trauma

d’accelerazione cervicale, l’insorgente non ha riportato lesioni di rilievo.

Infine, egli non ha presentato i disturbi rientranti nel quadro tipico

consecutivo a un “colpo di frusta”, tanto è vero che l’assicurato non ha dovuto

ricorrere all’intervento di un medico fino ad otto giorni dopo il trauma,

allorquando si è recato dal medico di famiglia (cfr. doc. 154, pag. 5).

Tutto ciò non consente di

ritenere che RI 1 abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche

particolari.

Dalle carte processuali non

risulta neppure che l'assicurato sia rimasto vittima di una cura medica errata

e notevolmente aggravante gli esiti dell'evento traumatico.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è

soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai

notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle

complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari

- nel caso di specie non evidenti - che hanno pregiudicato la guarigione.

L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta

per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante

regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una

(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno

2009 consid. 6.5 e riferimenti).

Ora, tenuto

conto che, per quanto concerne il rachide, l’insorgente ha

raggiunto lo status quo sine vel ante, al più tardi, il 24 aprile 2017 (cfr. supra, consid. 2.8.) e

che la restante sintomatologia denunciata dall’assicurato è risultata priva di

sostrato organico oggettivabile, e ricordato che, trattandosi

di valutare l’esistenza del nesso di causalità adeguata in applicazione della

prassi in materia d’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio,

devono essere presi in considerazione unicamente i disturbi somatici in

nesso di causalità con l’infortunio, che trovano inoltre sufficiente

correlazione sul piano organico, nella concreta evenienza, non possono essere

ritenuti soddisfatti tutti quei criteri di rilievo che contengono una

componente temporale (durata eccezionalmente lunga della cura medica, i

disturbi somatici persistenti, nonché il grado e la durata dell'incapacità

lavorativa).

Sulla scorta di quanto

precede, si deve dunque concludere che i disturbi privi di sostrato organico

oggettivabile (da inquadrare in una sindrome somatoforme dolorosa,

rispettivamente in una sindrome fibromialgica) denunciati dal ricorrente dopo

il 24 aprile 2017, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico dell’8 settembre 2015.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha dichiarato

estinto dal 24 aprile 2017 il diritto alle prestazioni dipendente

dall’infortunio del settembre 2015, deve essere confermata.

2.10. Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le

possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione

agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso

concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata

sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente

in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore del ricorrente (alla luce anche

della giurisprudenza federale illustrata ed applicata

nella decisione su opposizione impugnata, secondo la quale un aggravamento

post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo

anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di

produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un

anno, cfr. doc. A), doveva apparire evidente che il

rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive

di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito

favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio

2016, consid. 2.9).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti