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Decisione

35.2018.91

Diritto al rimborso spese di viaggio dell'accompagnatore. Diritto al rimborso delle spese di patrocinio. Diritto a interessi di mora

22 maggio 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di patrocinio di cui l’assicurato domanda il rimborso, non comprendono

soltanto quelli maturati nel contesto delle diverse procedure giudiziarie e per

i quali gli sono state assegnate delle ripetibili (fr. 1'500 nella causa

35.2015.79, fr. 2'000 nella causa 35.2015.109 e fr. 2'400 in sede federale), ma

pure quelli maturati nell’ambito della procedura amministrativa dinanzi alla CO

1 (cfr. doc. G).

Per quanto riguarda i

primi, l’amministrazione fa giustamente valere che se l’assicurato riteneva che

gli spettassero delle ripetibili più elevate rispetto a quelle accordategli dal

TCA, sarebbe stato suo diritto impugnare le relative sentenze. Non avendolo

fatto, esse sono cresciute in giudicato, anche per quanto riguarda l’entità

delle ripetibili.

Trattandosi invece dei

secondi, è utile rilevare che, secondo l’art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura di

opposizione è gratuita e di regola non vengono accordate ripetibili. Non

vi è diritto a un’indennità per ripetibili, a maggior ragione, nella fase che

precede la procedura di opposizione.

D’altro canto, nella

misura in cui il ricorrente pretende che l’assicuratore convenuto debba

risarcirgli il danno costituito dalle spese di patrocinio non coperte dalle

ripetibili – pretesa di risarcimento che, in materia di assicurazioni sociali,

trova fondamento nell’art. 78 LPGA -, questo Tribunale osserva che la

giurisprudenza federale ha già avuto modo di chiarire che la responsabilità

secondo l.rt. 78 LPGA non concerne in realtà i costi di patrocinio che ne sono

eventualmente derivati, in quanto esiste una regolamentazione legale esaustiva

per quanto riguarda l’indennizzo dei costi di rappresentanza (cfr. la STF

5A.27/1999 del 18 febbraio 2000 consid. 3b, emanata prima dell’entrata in

vigore della LPGA in base alla LResp, i cui principi sono però validi anche nel

caso di specie; in questo senso si veda la STCA 35.2014.35 del 1° aprile 2015

consid. 2.6).

La decisione su

opposizione impugnata merita quindi conferma anche nella misura in cui la CO 1

ha negato di dover rimborsare all’insorgente le richieste spese di patrocinio.

2.3. Diritto a interessi

moratori?

2.3.1. Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA,

sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare,

l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24

mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto

valere il diritto.

Tenuto conto dei due

termini previsti dall’art. 26 cpv. 2 LPGA, gli interessi moratori sono dunque

dovuti al più presto 12 mesi dopo che l’assicurato ha fatto valere il suo

diritto, nella misura in cui, a quel momento, il termine di 24 mesi dalla

nascita del diritto è scaduto (cfr. CR LPGA – S. Pétremand, art. 26 LPGA n.

38).

L’art. 7 cpv. 1 OPGA

recita che il tasso per l’interesse di mora é del 5 per cento all’anno.

Il cpv. 2 prevede, in

particolare, che il decorso dell’interesse di mora inizia il primo giorno del

mese in cui ne é insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui é stato

emesso l’ordine di pagamento.

2.3.2. Nel caso concreto, con la decisione

su opposizione impugnata, l’amministrazione ha negato di dover pagare interessi

moratori sulle prestazioni assicurative, in quanto “…, l’assicurato non ha mai

rivendicato gli interessi di mora, e ciò né nel suo ricorso né nella sua

precedente opposizione.” (doc. 173, p. 3).

Con il proprio ricorso, l’assicurato

pretende che l’assicuratore LAINF venga condannato a pagare gli interessi

moratori sull’importo relativo alle spese di viaggio dell’accompagnatore (fr.

3'683.30), su quello riguardante le spese di patrocinio (fr. 11'612.50), nonché

su quello concernente le spese mediche sostenute (fr. 15'977.95) (cfr. il

petito di cui al doc. I).

2.3.3. Questa Corte rileva

innanzitutto che, nella misura in cui l’istituto assicuratore non può essere

tenuto al rimborso né delle spese di viaggio dell’accompagnatore (cfr. supra,

consid. 2.1.2.) né di quelle di patrocinio (cfr. supra, consid. 2.2.2.),

esso non può parimenti essere obbligato a pagare gli interessi moratori sugli importi

corrispondenti.

D’altro canto, in merito

ai pretesi interessi di mora sulle prestazioni di cura arretrate, va osservato

Considerandi

che, laddove l’art. 26 cpv. 2 LPGA prevede che l'assicuratore sociale è tenuto

a pagare interessi di mora “al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il

diritto”, si deve evidentemente intendere il diritto alle prestazioni.

Se ne deduce quindi che, in concreto, il diritto agli interessi moratori è stato

in ogni caso negato con un’errata motivazione (cfr., al riguardo, il doc. 173,

p. 3: “Nel caso che ci occupa, l’assicurato non ha mai rivendicato gli

interessi di mora, e ciò né nel suo ricorso né nella sua precedente

opposizione. Pertanto anche questa sua censura non può essere accolta.” – il

corsivo è del redattore).

In questo contesto, è

inoltre utile precisare che il momento in cui l’assicurato fa valere il diritto

alle prestazioni corrisponde di principio al momento in cui è stato fatto un annuncio

ai sensi dell’art. 29 LPGA (cfr. CR LPGA – S. Pétremand, art. 26 LPGA n. 37).

L’art. 29 cpv. 1 LPGA

recita che colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi

all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale

interessata.

Trattandosi

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l’art. 53 cpv. 1 LAINF

prevede che l’infortunato o i suoi congiunti devono notificare tempestivamente

l’infortunio al datore di lavoro o all’assicuratore. Secondo il cpv. 2, gli

assicuratori consegnano gratuitamente i formulari per la notifica

dell’infortunio o della malattia professionale che devono essere riempiti in

modo completo e conforme alla verità dal datore di lavoro e dal medico curante

e rinviati senza indugio all’assicuratore competente.

L’annuncio vale per tutte

le prestazioni che l’avente diritto può far valere nei confronti

dell’assicuratore competente. Non è necessario precisare, nell’annuncio, la

natura o l’estenzione delle prestazioni pretese (cfr. CR LPGA – G. Longchamp,

art. 29 LPGA n. 24). Nella DTF 121 V 195 consid. 2, il TFA (a partire dal 1°

gennaio 2007: TF) ha in effetti stabilito che, annunciandosi all’assicuratore

competente, l’assicurato salvaguarda di regola tutti i suoi diritti alle

prestazioni d’assicurazione, anche se non ne precisa l’esatta natura,

comprendendo l’annuncio tutte le prestazioni che, in buona fede, sono legate all’insorgenza

del rischio annunciato. Questa regola non vale tuttavia per le prestazioni

che non hanno alcun rapporto con le indicazioni fornite dal richiedente e a

proposito delle quali non esiste nel dossier alcun indizio che consenta di

credere che potrebbero entrare in linea di conto. Allorquando, in un secondo

tempo, l’assicurato fa valere di avere diritto anche a un’altra prestazione,

occorre esaminare, in base a tutte le circostanze concrete, avuto riguardo al

principio della buona fede, se l’impreciso annuncio precedente comprende anche

la pretesa che l’assicurato ha fatto valere ulteriormente (si veda pure la DTF

132.

V 286 consid. 4.3).

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA constata che dalla documentazione a disposizione non emergono sufficienti

elementi per potersi pronunciare, con piena cognizione di causa, circa il

diritto a interessi moratori sulle prestazioni di cura arretrate. In

particolare, trattandosi dell’importo sul quale il ricorrente pretende che

l’amministrazione debba versare tali interessi (fr. 15'977.95, importo che, stando

almeno alla distinta prodotta sub doc. C1, dovrebbe corrispondere alle

spese di cura e ai danni materiali dipendenti dall’infortunio assicurato), non

è chiaro se e in quale misura tale importo sia stato anticipato dall’assicurato

medesimo, rispettivamente dal suo assicuratore contro le malattie (__________).

Dallo scritto 5 dicembre 2017 della CO 1 al rappresentante dell’insorgente (doc.

139, p. 2) si apprende soltanto che nel corso del mese di novembre 2017 l’assicuratore

convenuto ha rimborsato, a titolo di prestazioni sanitarie, un importo di fr.

3’097.35 (cfr. doc. 128/2-42) all’assicurato e di fr. 691.25 (cfr. doc. 129/2-21)

al suo assicuratore malattie.

Per quanto concerne la

differenza, non è inoltre dato sapere se, in quale misura e quando è stata coperta

dall’assicuratore convenuto.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella misura in cui è

stato totalmente negato il diritto agli interessi di mora. Gli atti sono

retrocessi all’assicuratore resistente affinché riesamini tale diritto in

relazione alle spese di cura e renda al riguardo una nuova decisione.

2.4

In data 25 ottobre 2018, il

rappresentante dell’assicurato ha chiesto “… in maniera formale ed esplicita,

un’udienza pubblica, durante la quale (i) egli sia interrogato sulla

fattispecie e (ii) sia sentito, come testimone, il Dr. __________.” (doc. V).

Secondo l'art. 6 CEDU ogni

persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, alfine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere

civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Al riguardo, è utile precisare

che, secondo il Tribunale federale, l’art. 6 CEDU non garantisce il diritto

all’audizione dei testimoni proposti dall’assicurato e nemmeno quello all’interrogatorio

delle parti (cfr., in questo senso, STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014

consid. 2.2,8C_743/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.3.1 e SVR 2010 UV Nr. 3

consid. 2).

Il 25 ottobre 2018 il

patrocinatore di RI 1 ha di fatto formulato una domanda di assunzione di prove,

ciò che va oltre a quelli che sono i limiti del pubblico dibattimento definiti

dalla giurisprudenza federale, ragione per la quale il TCA è legittimato a

rinunciarvi. In corso di causa, questa Corte ha peraltro già proceduto a

interpellare per iscritto il Prof. dott. __________ (cfr. doc. VII e doc. H).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui

all’assicurato è stato negato totalmente il diritto agli interessi moratori. Per

il resto la decisione su opposizione è confermata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 affinché riesamini il diritto agli interessi di

mora in relazione alle spese di cura e renda in proposito una nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti