35.2018.91
Diritto al rimborso spese di viaggio dell'accompagnatore. Diritto al rimborso delle spese di patrocinio. Diritto a interessi di mora
22 maggio 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.91
mm/DC/sc
Lugano
22 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 luglio 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 luglio 2010, RI 1,
gerente dell’__________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni presso la CO 1, mentre stava svolgendo dei lavori di giardinaggio
con il decespugliatore, è stato colpito al volto da terriccio, avvertendo un dolore/bruciore
all’occhio destro.
Accertamenti eseguiti
successivamente hanno evidenziato, all’occhio destro, una lesione corneale nummulare
centrale con pieghe della Descemet localizzate.
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Nel corso del mese di
dicembre 2012, alla CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento infortunistico
del 5 luglio 2010.
L’8 gennaio 2013, RI 1 è
quindi stato sottoposto a un intervento di cheratoplastica perforante
all’occhio destro, presso la Clinica oftalmologica dell’Ospedale __________ di __________.
1.3. A seguito del ricorso
interposto dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 16 settembre
2015, con sentenza 35.2015.109 del 13 aprile 2016, questo Tribunale ha
condannato la CO 1 a corrispondere le proprie prestazioni in relazione ai
disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 dicembre 2012.
La pronunzia cantonale è
stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_352/2016 del 17 marzo
2017.
1.4. In data 4 agosto 2017, RI 1
ha sottoposto all’assicuratore una distinta dei costi da lui sostenuti a dipendenza
del sinistro del luglio 2010, segnatamente di quelli di viaggio, per il
relativo rimborso (doc. 140 e allegati).
1.5. Con decisione formale del 17
gennaio 2018, l’amministrazione ha negato il rimborso delle spese di viaggio
relative alla persona che ha accompagnato l’assicurato, delle spese legali non
coperte dalle ripetibili riconosciute dai tribunali, come pure di dover pagare
gli interessi di mora sulle prestazioni arretrate (doc. 147).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 148), in data 9
luglio 2018, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 173).
1.6. Con tempestivo ricorso del 14
settembre 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO
1 venga condannata a rifondergli l’importo di fr. 3'383.30 oltre interessi del
5% dal 9 gennaio 2017 per spese di viaggio dell’accompagnatore, di fr.
11'612.50 oltre interessi del 5% dal 14 settembre 2018 per le spese legali,
nonché gli interessi di mora del 5% su fr. 15'977.95 dall’8 gennaio 2015 per le
spese mediche sostenute.
Trattandosi delle spese
di viaggio per l’accompagnatore, il ricorrente fa in particolare valere che
la CO 1 ha ammesso “…, in tutti i suoi scritti, che RI 1 avesse “limitazioni
visive”. Ed ecco che la commissione ad hoc dei sinistri LAINF, n. __________ ha
precisato che nel caso di persone in difficoltà che devono rendersi dal medico,
un accompagnamento familiare giustifica il rimborso di quelle spese di
trasferta. Si trattava infatti di un viaggio dal Ticino a __________ (andata e
ritorno), non certo dal medico di famiglia dietro l’angolo.”.
D’altro canto, in merito
alle spese legali, egli rileva che il “… Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria non pare applicarsi
alle procedure davanti al TCA. Infatti la base legale è la Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca).
Quest’ultima, all’art. 30, prevede che il Tribunale fissi l’importo delle
ripetibili. Si tratta di un apprezzamento del TCA: ora, il Tribunale federale
sanziona, in quel contesto, solo un eccesso o un abuso del potere di
apprezzamento, sicché un ricorso di RI 1 era escluso. (…). Infine, la DTF 133
II361 consid. 4.1 riconosce che i costi legali non coperti dalle ripetibili
sono un danno. Ne deriva quindi che a ragione RI 1 ha chiesto la loro
rifusione.”.
Infine, per quanto
riguarda il diritto agli interessi moratori, l’assicurato osserva che “CO
1 ha chiesto tutta una serie di informazioni il 21 aprile 2017. Il sig. RI 1 ha
risposto il 4 agosto successivo, e il 6 settembre 2017 la cassa ha confermato
le inabilità lavorative. Il 19 settembre 2017 il sig. RI 1 ha ribadito le sue
posizioni, ricordando la presenza di interessi di mora sui pagamenti da lui
sostenuti per complessivi fr. 15'977.95. I rimborsi, poi, avvenivano in maniera
errata. In buona sostanza, ci sono voluti praticamente 5 anni prima che egli
potesse vedere rimborsato un franco.” (doc. I).
1.7. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. In data 25 ottobre 2018, il
rappresentante dell’insorgente ha chiesto “… un’udienza pubblica, durante la
quale (i) egli sia interrogato sulla fattispecie e (ii) sia sentito, come
testimone, il Dr. __________.” (doc. V).
1.9. Il 14 marzo 2019, il TCA ha
interpellato il Prof. dott. __________ allo scopo di chiarire alcuni aspetti
della fattispecie sub judice (doc. VII).
La sua risposta è
pervenuta in data 3 aprile 2019 (doc. H).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 29 aprile 2019 (doc. XII), mentre il patrocinatore
dell’assicurato è rimasto silente.
1.10. L’avv. __________ ha informato
il TCA di avere nel frattempo assunto il mandato di rappresentanza, in
sostituzione dell’avv. RA 1 (doc. X).
2.1. Diritto al rimborso
delle spese di viaggio per l’accompagnatore?
2.1.1. Giusta l’art. 13
cpv. 1 LAINF, sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di
salvataggio necessarie.
Il Consiglio
federale, nell’ambito della delega di competenza che gli è stata conferita, ha
precisato all’art. 20 cpv. 1 OAINF che sono rimborsate le spese necessarie di
salvataggio e di ricupero e quelle di viaggio e di trasporto necessarie dal
profilo medico. Altre spese di viaggio e di trasporto sono rimborsate quando
rapporti familiari lo giustificano.
Per spese
di viaggio si intendono i costi relativi agli spostamenti necessari
all’assicurato per la fornitura delle prestazioni previste agli articoli 10 e
11 LAINF. Si tratta ad esempio di recarsi presso un luogo di cura oppure di
consultare uno specialista (medico, chiropratico, ecc.). In pratica, l’INSAI
rimborsa l’equivalente del valore del biglietto ferroviario di seconda classe
per l’itinerario più diretto (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi
sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 79; in merito alla differenza
tra spese di trasporto e di viaggio, si veda G. Riemer-Kafka, Vereinfachungen
im System der schweizerischen Sozialversicherungen. Problemfelder und
Lösungsvorschläge, 2014, p. 169).
Nel caso in
cui, per recarsi presso il luogo di cura, la persona assicurata necessiti
dell’accompagnamento di un terzo, devono essere rimborsate anche le spese di
viaggio di quest’ultimo, a condizione che sussista una giustificazione medica,
ossia che la persona infortunata non sia in grado - per ragioni fisiche o
psichiche - di recarsi alla visita medica resa necessaria dal danno alla salute
infortunistico, senza un accompagnatore (cfr. la raccomandazione n.
1/94, “Remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage
et de transport, frais de logement et d’entretien)”, della Commissione ad
hoc danni LAINF del 27 novembre 1990 (revisione del 18 novembre 2016), pto. 3; in questo senso, si veda pure KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 13, n. 13).
2.1.2. Nella concreta evenienza, il
ricorrente pretende che l’assicuratore convenuto rimborsi anche le spese generate
dal suo accompagnamento da parte di una terza persona durante i viaggi per
recarsi presso la Clinica di oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________,
rispettivamente per fare ritorno al proprio domicilio in Ticino (cfr. doc. I,
p. 3 e doc. V).
Al riguardo,
l’amministrazione fa valere che l’accompagnamento dell’assicurato non era
giustificato da ragioni mediche, rilevando al riguardo che “… anche con la
vista di un solo occhio si può condurre una vita autonoma, addirittura guidare
l’auto, e non si capisce perché non si possa prendere in maniera autonoma i
mezzi pubblici.” (doc. 173, p. 3).
In corso di causa, questo
Tribunale si è rivolto al Prof. dott. __________, attivo presso il succitato
nosocomio lucernese e medico curante specialista dell’insorgente, con uno
scritto del seguente tenore:
" (…)
Aus den Unterlagen des Falles geht hervor, dass Herr RI 1 in
der Zeit vom 12. November 2012 bis 9. Januar 2017 die Augenklinik des __________
__________ 18 Mal besucht hat. Insbesondere
wurde er während des Krankenhausaufenthaltes vom 7. - 11. Januar 2013 einer perforierenden
Keratoplastik am rechten Auge, am 13. Januar 2015 einer ambulanten
Operation zur Astigmatismus-Korrektur und am 28. Mai und 10. September
2015 zwei ambulanten Operationen zur Regularisierung der Hornhautoberfläche
mit dem Excimerlaser unterzogen.
Für die Abklärung des Falles frage ich Sie aus
rein medizinischer Sicht, ob RI 1 in der Lage gewesen wäre, mit öffentlichen
Verkehrsmitteln (Zug) nach __________ zu fahren bzw. an seinen Wohnort im Tessin
zurückzukehren, ohne von einer dritten Person begleitet zu werden.” (doc.
VII)
Questa la risposta che il
Prof. __________ ha fornito in data 20 marzo 2019:
" (…) Das
nicht-korrigierte Sehvermögen des linken Auges wurde am 30.03.2015, 06.08.2015,
14.12.2015, 06.06.2016 sowie am 09.01.2017 gemessen und betrug jeweils zwischen
100 und 125%. Unabhängig vom Sehvermögen des geschädigten bzw. operierten
rechten Auges ist es bei diesem einseitig vollen Sehvermögen möglich, mit den
öffentlichen Verkehrsmittels ohne Begleitperson zu reisen.” (doc. H – il
corsivo è del redattore)
Secondo lo specialista in
questione, RI 1 avrebbe dunque potuto recarsi dal Ticino a __________ (e
viceversa) anche senza l’accompagnamento di una terza persona, e ciò tenuto
conto della piena acuità visiva dell’occhio controlaterale (non infortunato).
Il TCA non ha motivo di
dubitare della correttezza delle indicazioni fornite dal Prof. __________, e
del resto l’assicurato non ha sollevato alcuna specifica obiezione, ragione per
la quale, tenuto conto dei principi esposti in precedenza (cfr. supra,
consid. 2.1.1.), l’istituto assicuratore resistente era legittimato a negare il
rimborso delle spese di viaggio per la persona accompagnatrice.
Su questo punto la decisione
su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.
2.2. Diritto al rimborso
dell’integralità delle spese di patrocinio?
2.2.1. Con la propria impugnativa,
l’assicurato chiede che la CO 1 gli rimborsi l’importo di fr. 11'612.50,
corrispondente ai costi di patrocinio maturati durante il periodo 14 marzo 2013
– 14 settembre 2018 (fr. 17'512.50) dedotti fr. 5'900 percepiti a titolo
d’indennità per ripetibili in sede cantonale e federale, facendo presente che,
per giurisprudenza, i costi legali non coperti dalle ripetibili costituiscono
una posta del danno e vanno quindi risarciti (cfr. doc. I, p. 4 e doc. G).
L’assicuratore LAINF
convenuto ritiene infondata la pretesa del ricorrente, osservando segnatamente
che “nel caso in cui l’assicurato fosse stato del parere che a lui spettassero
più ripetibili, avrebbe dovuto ricorrere contro la decisione del Tribunale.”
(doc. 173, p. 3 s.).
2.2.2. Il TCA rileva innanzitutto che
Fatti
i costi di patrocinio di cui l’assicurato domanda il rimborso, non comprendono
soltanto quelli maturati nel contesto delle diverse procedure giudiziarie e per
i quali gli sono state assegnate delle ripetibili (fr. 1'500 nella causa
35.2015.79, fr. 2'000 nella causa 35.2015.109 e fr. 2'400 in sede federale), ma
pure quelli maturati nell’ambito della procedura amministrativa dinanzi alla CO
1 (cfr. doc. G).
Per quanto riguarda i
primi, l’amministrazione fa giustamente valere che se l’assicurato riteneva che
gli spettassero delle ripetibili più elevate rispetto a quelle accordategli dal
TCA, sarebbe stato suo diritto impugnare le relative sentenze. Non avendolo
fatto, esse sono cresciute in giudicato, anche per quanto riguarda l’entità
delle ripetibili.
Trattandosi invece dei
secondi, è utile rilevare che, secondo l’art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura di
opposizione è gratuita e di regola non vengono accordate ripetibili. Non
vi è diritto a un’indennità per ripetibili, a maggior ragione, nella fase che
precede la procedura di opposizione.
D’altro canto, nella
misura in cui il ricorrente pretende che l’assicuratore convenuto debba
risarcirgli il danno costituito dalle spese di patrocinio non coperte dalle
ripetibili – pretesa di risarcimento che, in materia di assicurazioni sociali,
trova fondamento nell’art. 78 LPGA -, questo Tribunale osserva che la
giurisprudenza federale ha già avuto modo di chiarire che la responsabilità
secondo l.rt. 78 LPGA non concerne in realtà i costi di patrocinio che ne sono
eventualmente derivati, in quanto esiste una regolamentazione legale esaustiva
per quanto riguarda l’indennizzo dei costi di rappresentanza (cfr. la STF
5A.27/1999 del 18 febbraio 2000 consid. 3b, emanata prima dell’entrata in
vigore della LPGA in base alla LResp, i cui principi sono però validi anche nel
caso di specie; in questo senso si veda la STCA 35.2014.35 del 1° aprile 2015
consid. 2.6).
La decisione su
opposizione impugnata merita quindi conferma anche nella misura in cui la CO 1
ha negato di dover rimborsare all’insorgente le richieste spese di patrocinio.
2.3. Diritto a interessi
moratori?
2.3.1. Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA,
sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare,
l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24
mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto
valere il diritto.
Tenuto conto dei due
termini previsti dall’art. 26 cpv. 2 LPGA, gli interessi moratori sono dunque
dovuti al più presto 12 mesi dopo che l’assicurato ha fatto valere il suo
diritto, nella misura in cui, a quel momento, il termine di 24 mesi dalla
nascita del diritto è scaduto (cfr. CR LPGA – S. Pétremand, art. 26 LPGA n.
38).
L’art. 7 cpv. 1 OPGA
recita che il tasso per l’interesse di mora é del 5 per cento all’anno.
Il cpv. 2 prevede, in
particolare, che il decorso dell’interesse di mora inizia il primo giorno del
mese in cui ne é insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui é stato
emesso l’ordine di pagamento.
2.3.2. Nel caso concreto, con la decisione
su opposizione impugnata, l’amministrazione ha negato di dover pagare interessi
moratori sulle prestazioni assicurative, in quanto “…, l’assicurato non ha mai
rivendicato gli interessi di mora, e ciò né nel suo ricorso né nella sua
precedente opposizione.” (doc. 173, p. 3).
Con il proprio ricorso, l’assicurato
pretende che l’assicuratore LAINF venga condannato a pagare gli interessi
moratori sull’importo relativo alle spese di viaggio dell’accompagnatore (fr.
3'683.30), su quello riguardante le spese di patrocinio (fr. 11'612.50), nonché
su quello concernente le spese mediche sostenute (fr. 15'977.95) (cfr. il
petito di cui al doc. I).
2.3.3. Questa Corte rileva
innanzitutto che, nella misura in cui l’istituto assicuratore non può essere
tenuto al rimborso né delle spese di viaggio dell’accompagnatore (cfr. supra,
consid. 2.1.2.) né di quelle di patrocinio (cfr. supra, consid. 2.2.2.),
esso non può parimenti essere obbligato a pagare gli interessi moratori sugli importi
corrispondenti.
D’altro canto, in merito
ai pretesi interessi di mora sulle prestazioni di cura arretrate, va osservato
Considerandi
che, laddove l’art. 26 cpv. 2 LPGA prevede che l'assicuratore sociale è tenuto
a pagare interessi di mora “al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il
diritto”, si deve evidentemente intendere il diritto alle prestazioni.
Se ne deduce quindi che, in concreto, il diritto agli interessi moratori è stato
in ogni caso negato con un’errata motivazione (cfr., al riguardo, il doc. 173,
p. 3: “Nel caso che ci occupa, l’assicurato non ha mai rivendicato gli
interessi di mora, e ciò né nel suo ricorso né nella sua precedente
opposizione. Pertanto anche questa sua censura non può essere accolta.” – il
corsivo è del redattore).
In questo contesto, è
inoltre utile precisare che il momento in cui l’assicurato fa valere il diritto
alle prestazioni corrisponde di principio al momento in cui è stato fatto un annuncio
ai sensi dell’art. 29 LPGA (cfr. CR LPGA – S. Pétremand, art. 26 LPGA n. 37).
L’art. 29 cpv. 1 LPGA
recita che colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi
all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale
interessata.
Trattandosi
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l’art. 53 cpv. 1 LAINF
prevede che l’infortunato o i suoi congiunti devono notificare tempestivamente
l’infortunio al datore di lavoro o all’assicuratore. Secondo il cpv. 2, gli
assicuratori consegnano gratuitamente i formulari per la notifica
dell’infortunio o della malattia professionale che devono essere riempiti in
modo completo e conforme alla verità dal datore di lavoro e dal medico curante
e rinviati senza indugio all’assicuratore competente.
L’annuncio vale per tutte
le prestazioni che l’avente diritto può far valere nei confronti
dell’assicuratore competente. Non è necessario precisare, nell’annuncio, la
natura o l’estenzione delle prestazioni pretese (cfr. CR LPGA – G. Longchamp,
art. 29 LPGA n. 24). Nella DTF 121 V 195 consid. 2, il TFA (a partire dal 1°
gennaio 2007: TF) ha in effetti stabilito che, annunciandosi all’assicuratore
competente, l’assicurato salvaguarda di regola tutti i suoi diritti alle
prestazioni d’assicurazione, anche se non ne precisa l’esatta natura,
comprendendo l’annuncio tutte le prestazioni che, in buona fede, sono legate all’insorgenza
del rischio annunciato. Questa regola non vale tuttavia per le prestazioni
che non hanno alcun rapporto con le indicazioni fornite dal richiedente e a
proposito delle quali non esiste nel dossier alcun indizio che consenta di
credere che potrebbero entrare in linea di conto. Allorquando, in un secondo
tempo, l’assicurato fa valere di avere diritto anche a un’altra prestazione,
occorre esaminare, in base a tutte le circostanze concrete, avuto riguardo al
principio della buona fede, se l’impreciso annuncio precedente comprende anche
la pretesa che l’assicurato ha fatto valere ulteriormente (si veda pure la DTF
132.
V 286 consid. 4.3).
Chiamato a pronunciarsi, il
TCA constata che dalla documentazione a disposizione non emergono sufficienti
elementi per potersi pronunciare, con piena cognizione di causa, circa il
diritto a interessi moratori sulle prestazioni di cura arretrate. In
particolare, trattandosi dell’importo sul quale il ricorrente pretende che
l’amministrazione debba versare tali interessi (fr. 15'977.95, importo che, stando
almeno alla distinta prodotta sub doc. C1, dovrebbe corrispondere alle
spese di cura e ai danni materiali dipendenti dall’infortunio assicurato), non
è chiaro se e in quale misura tale importo sia stato anticipato dall’assicurato
medesimo, rispettivamente dal suo assicuratore contro le malattie (__________).
Dallo scritto 5 dicembre 2017 della CO 1 al rappresentante dell’insorgente (doc.
139, p. 2) si apprende soltanto che nel corso del mese di novembre 2017 l’assicuratore
convenuto ha rimborsato, a titolo di prestazioni sanitarie, un importo di fr.
3’097.35 (cfr. doc. 128/2-42) all’assicurato e di fr. 691.25 (cfr. doc. 129/2-21)
al suo assicuratore malattie.
Per quanto concerne la
differenza, non è inoltre dato sapere se, in quale misura e quando è stata coperta
dall’assicuratore convenuto.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella misura in cui è
stato totalmente negato il diritto agli interessi di mora. Gli atti sono
retrocessi all’assicuratore resistente affinché riesamini tale diritto in
relazione alle spese di cura e renda al riguardo una nuova decisione.
2.4
In data 25 ottobre 2018, il
rappresentante dell’assicurato ha chiesto “… in maniera formale ed esplicita,
un’udienza pubblica, durante la quale (i) egli sia interrogato sulla
fattispecie e (ii) sia sentito, come testimone, il Dr. __________.” (doc. V).
Secondo l'art. 6 CEDU ogni
persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, alfine
della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere
civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Al riguardo, è utile precisare
che, secondo il Tribunale federale, l’art. 6 CEDU non garantisce il diritto
all’audizione dei testimoni proposti dall’assicurato e nemmeno quello all’interrogatorio
delle parti (cfr., in questo senso, STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014
consid. 2.2,8C_743/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.3.1 e SVR 2010 UV Nr. 3
consid. 2).
Il 25 ottobre 2018 il
patrocinatore di RI 1 ha di fatto formulato una domanda di assunzione di prove,
ciò che va oltre a quelli che sono i limiti del pubblico dibattimento definiti
dalla giurisprudenza federale, ragione per la quale il TCA è legittimato a
rinunciarvi. In corso di causa, questa Corte ha peraltro già proceduto a
interpellare per iscritto il Prof. dott. __________ (cfr. doc. VII e doc. H).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui
all’assicurato è stato negato totalmente il diritto agli interessi moratori. Per
il resto la decisione su opposizione è confermata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 affinché riesamini il diritto agli interessi di
mora in relazione alle spese di cura e renda in proposito una nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti