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Decisione

35.2018.92

Infortunio del 4 marzo 2011. Rendita del 12% dal 1° settembre 2014. Soppressione rendita dal 1° giugno 2018. Art. 17 cpv. 1 LPGA. Attività svolta all'80% può essere svolta al 100%. Calcolo economico n

28 febbraio 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i trattamenti attuali non siano più da considerarsi conseguenze di un

infortunio"(doc. 35 e 36)

1.5. Con tempestivo ricorso del 17

settembre 2018 RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata (cfr. doc. I).

L'insorgente ribadisce anche in questa sede la contestazione alla valutazione

del medico fiduciario, giusta il quale l'attuale attività lavorativa svolta

all'80% sarebbe esigibile al 100%.

1.6. La CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. In data 10 ottobre 2018 il

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (doc. IV).

1.8. In data 28 dicembre 2018 la

ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi

e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto, trasmettendo al TCA un "Aussergerichtliches FMH

Gutachten" del PD Dr. med. __________ dell'__________ di __________ e del

PD Dr. med. __________ dell'__________ di __________ del 29 ottobre 2018 (doc.

XI e XI-1).

1.9. In data 15 febbraio 2019

l'insorgente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie

tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto, trasmettendo al TCA la valutazione medica del 7

febbraio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e

malattie reumatiche (doc. XVII e XVII-1).

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H

335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00

del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se la

CO 1 era legittimata a sopprimere dal 1° giugno 2018 la rendita di invalidità

del 12% di cui beneficia l'assicurata dal 1° settembre 2014 per il danno alla

salute infortunistico alla spalla destra conseguente all'evento traumatico del

4.

marzo 2011, oppure no.

2.3

2.3.1

Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,

se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata

ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il

grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF -

analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga

all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in

cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e

non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata

viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275

consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante

giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si

applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall’CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.3.2

L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF

130.

V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116.

consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.3.3

Il mutamento deve, inoltre,

essere notevole.

Secondo la giurisprudenza

resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere

apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,

un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità

del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75%

(Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.3.4

Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.3.5

La questione di sapere se si è

prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108

consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21

gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto

nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.4

Nella decisione su opposizione

impugnata, l'assicuratore ha ritenuto che RI 1 potesse svolgere a tempo pieno

(100%) l'attività attualmente esercitata a tempo parziale (80%) di __________

presso il servizio __________ dell'__________ di __________, facendo capo al

parere del proprio medico fiduciario (doc. 31 e 37).

Interpellato

dall’amministrazione in merito all'esigibilità lavorativa dell'assicurata, il

dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto medico del

19.

gennaio 2018 relativo alla visita del 31 ottobre 2017 (doc. 30), ha rilevato

che il quadro clinico complessivo della spalla destra era sostanzialmente

equivalente a quello che aveva già attestato nel rapporto del 4 marzo 2014

(doc. 2), puntualizzando che considerazioni e le limitazioni ritenute nel precedente

rapporto riconducibili ai postumi infortunistici alla spalla destra dell'evento

del 4 marzo 2011 mantenevano la loro validità ed, in particolare, risultavano

compatibili con una capacità lavorativa completa nello svolgimento

dell'attività di __________ presso l'__________. Eventualmente poteva risultare

opportuna una valutazione ergonometrica del posto di lavoro, in particolare per

quanto atteneva all'altezza del piano del tavolo rispetto alla spalla destra,

al tipo di tastiera e di mouse a disposizione. Lo specialista ha, quindi, concluso

che l'attività di __________ presso l'__________ risultava, con riferimento al

quadro clinico riscontrato di pertinenza medica, medicalmente adatta e che

nello svolgimento di tale attività l'assicurata risultava abile in misura

completa (doc. 30).

2.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo

Tribunale ritiene che il parere espresso nel rapporto medico del 19 gennaio

2018.

del dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, e

quindi nella materia che qui ci occupa - dettagliato, approfondito e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale,

va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5.) - possa

validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Il TCA condivide la conclusione alla quale è pervenuto il medico

fiduciario dell’amministrazione, secondo cui l'assicurata può svolgere a

tempo pieno l'attività di __________ presso il servizio __________ dell'__________

di __________.

Del resto, né gli argomenti che l’assicurata ha sollevato con la propria

impugnativa (cfr. doc. I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a

generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito

parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore

resistente, che ha pure proceduto in data 31 ottobre 2017 ad una scrupolosa

visita medica personale, con considerazioni puntuali e convincenti.

In effetti, la valutazione dello specialista dell'CO 1 - che peraltro vanta

un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica - non

è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede

ricorsuale. Gli specialisti di fiducia dell'assicurata non si sono infatti

espressi in nessuno dei due certificati menzionati in narrativa (doc. XI-1 e XVII-1) in merito all'esigibilità lavorativa della

ricorrente, in particolare con espresso riguardo al fatto che possa (o meno,

così come sostanzialmente asserita dall'insorgente) svolgere a tempo pieno

l'attività di __________ presso il servizio __________ dell'__________ di __________.

Stante quanto precede, questa Corte non condivide le critiche mosse

dall'insorgente all'operato dell'CO 1, peraltro neppure suffragate da alcun

rapporto medico, tantomeno specialistico.

Parimenti dicasi per l'argomentazione ricorsuale

giusta la quale avrebbe ridotto la propria attività lavorativa perché

non riusciva più a guidare tutti i giorni fino a __________ e ritorno (sede

della sua precedente attività; cfr. doc. I), posto che RI 1, domiciliata a __________,

avrebbe potuto (e dovuto) comunque far capo, se del caso, ai mezzi pubblici per

raggiungere il luogo di lavoro (__________).

In conclusione, in esito

alle considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'assicurata può svolgere a tempo

pieno l'attività di __________ presso il servizio __________ dell'__________ di

__________.

Il TCA puntualizza che l'esigibilità posta tiene conto unicamente del danno

alla salute infortunistico (alla spalla destra) e non degli ulteriori problemi

alla salute a carattere morboso (ciò che peraltro non è - a ragione -

contestato dall'insorgente) di cui è affetta l'assicurata (alla spalla

sinistra, ecc.).

2.7

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.6), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove.

2.8

Per quanto concerne il

calcolo economico occorre rilevare che la ricorrente non ha mai contestato gli

importi ritenuti dall’Istituto assicuratore di fr. fr. 97'383.- quale reddito

"da valida" in qualità di infermiera a tempo pieno nel reparto di

anestesiologia presso l'Ospedale __________ e di fr. fr. 91'143.- quale reddito

"da invalida" in qualità di __________ a tempo pieno presso il

servizio __________ dell'__________ di __________

nella decisione impugnata.

Dato che l’aspetto economico

non è mai stato contestato dall'insorgente, questo Tribunale ritiene di potere

fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione nella decisione

impugnata e di non aver motivo di verificarlo oltre (in questo senso cfr. le

STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio

2017.

consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109

dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e

32.2016.107

del 10 aprile 2017 consid. 2.6; STCA 32.2017.81 del 18 dicembre

2017, consid. 2.11.1; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.7).

Di conseguenza, l'assicurata presentava nel 2018 un grado d'invalidità del 6% ([97'383

- 91'143] : 97'383 x 100 = 6.40% arrotondato al 6% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2). A fronte di un grado di invalidità

non pensionabile (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF giusta il quale l'assicurato

invalido almeno al 10% a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di

invalidità), a ragione la CO 1 con decisione formale del 14 maggio 2018, poi

confermata in sede di opposizione in data 16 agosto 2018, ha quindi soppresso

la rendita d’invalidità Lainf a far tempo dal 1° giugno 2018.

2.9

In conclusione, visto quanto

sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti