35.2018.92
Infortunio del 4 marzo 2011. Rendita del 12% dal 1° settembre 2014. Soppressione rendita dal 1° giugno 2018. Art. 17 cpv. 1 LPGA. Attività svolta all'80% può essere svolta al 100%. Calcolo economico n
28 febbraio 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.92
PC/sc
Lugano
28 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 marzo 2011, RI 1,
dipendente dell'__________ dal 1° settembre 2002, in qualità di infermiera nel
reparto di anestesiologia presso l'Ospedale __________, mentre cercava di
tenere ferma una paziente che, nonostante l'anestesia, si è svegliata
improvvisamente durante un intervento chirurgico tirando calci e pugni, ha
riportato una lussazione della spalla destra (doc. 1 e 2).
La CO 1 ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso e considerato che nel
frattempo RI 1 aveva cominciato a lavorare a tempo pieno in qualità di __________
presso la __________ a partire dal 1° settembre 2012, con decisione formale del
3 aprile 2015, l’istituto assicuratore ha attribuito all’assicurata una rendita
d’invalidità del 12% dal 1° settembre 2014 (a fronte di un reddito "da
valida" di fr. 85'423.- e "da invalida" di fr. 75'400.-) oltre a
un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (doc. 5 e 9). Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. A causa dell'esacerbazione
dei dolori alla spalla destra, il 12 novembre 2016, la __________ ha notificato
una ricaduta che è stata assunta dalla CO 1 (doc. 6-13).
1.3. Il 1° febbraio 2017 RI 1 ha
cominciato a lavorare a tempo parziale (80%) in qualità di __________ presso il
servizio __________ dell'__________ di __________, e nel mese di aprile 2017 la
CO 1 ha avviato una revisione ex art. 17 LPGA, al termine della quale, esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, preso atto in particolare che
l'attività svolta era esigibile a tempo pieno, con decisione formale del 14
maggio 2018, poi confermata in sede di opposizione in data 16 agosto 2018, ha
soppresso la rendita d’invalidità a far tempo dal 1° giugno 2018 a fronte di un
grado di invalidità del 6% (considerati un reddito "da valida" di fr.
97'383.- e "da invalida" di fr. 91'143.-; doc. 14-34 e 37).
1.4. Nel frattempo l’opposizione cautelativa
interposta il 26 giugno 2018 da __________ è stata ritirata il successivo 2
agosto 2018 in quanto "dopo valutazione del caso, siamo del parere che
Fatti
i trattamenti attuali non siano più da considerarsi conseguenze di un
infortunio"(doc. 35 e 36)
1.5. Con tempestivo ricorso del 17
settembre 2018 RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata (cfr. doc. I).
L'insorgente ribadisce anche in questa sede la contestazione alla valutazione
del medico fiduciario, giusta il quale l'attuale attività lavorativa svolta
all'80% sarebbe esigibile al 100%.
1.6. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 10 ottobre 2018 il
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (doc. IV).
1.8. In data 28 dicembre 2018 la
ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi
e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto, trasmettendo al TCA un "Aussergerichtliches FMH
Gutachten" del PD Dr. med. __________ dell'__________ di __________ e del
PD Dr. med. __________ dell'__________ di __________ del 29 ottobre 2018 (doc.
XI e XI-1).
1.9. In data 15 febbraio 2019
l'insorgente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie
tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto, trasmettendo al TCA la valutazione medica del 7
febbraio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e
malattie reumatiche (doc. XVII e XVII-1).
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H
335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2
L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se la
CO 1 era legittimata a sopprimere dal 1° giugno 2018 la rendita di invalidità
del 12% di cui beneficia l'assicurata dal 1° settembre 2014 per il danno alla
salute infortunistico alla spalla destra conseguente all'evento traumatico del
4.
marzo 2011, oppure no.
2.3
2.3.1
Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,
se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante
giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si
applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall’CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.3.2
L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130.
V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116.
consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.3.3
Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,
un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità
del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75%
(Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.3.4
Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.3.5
La questione di sapere se si è
prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la
decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108
consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21
gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse
conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa è la
diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.4
Nella decisione su opposizione
impugnata, l'assicuratore ha ritenuto che RI 1 potesse svolgere a tempo pieno
(100%) l'attività attualmente esercitata a tempo parziale (80%) di __________
presso il servizio __________ dell'__________ di __________, facendo capo al
parere del proprio medico fiduciario (doc. 31 e 37).
Interpellato
dall’amministrazione in merito all'esigibilità lavorativa dell'assicurata, il
dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto medico del
19.
gennaio 2018 relativo alla visita del 31 ottobre 2017 (doc. 30), ha rilevato
che il quadro clinico complessivo della spalla destra era sostanzialmente
equivalente a quello che aveva già attestato nel rapporto del 4 marzo 2014
(doc. 2), puntualizzando che considerazioni e le limitazioni ritenute nel precedente
rapporto riconducibili ai postumi infortunistici alla spalla destra dell'evento
del 4 marzo 2011 mantenevano la loro validità ed, in particolare, risultavano
compatibili con una capacità lavorativa completa nello svolgimento
dell'attività di __________ presso l'__________. Eventualmente poteva risultare
opportuna una valutazione ergonometrica del posto di lavoro, in particolare per
quanto atteneva all'altezza del piano del tavolo rispetto alla spalla destra,
al tipo di tastiera e di mouse a disposizione. Lo specialista ha, quindi, concluso
che l'attività di __________ presso l'__________ risultava, con riferimento al
quadro clinico riscontrato di pertinenza medica, medicalmente adatta e che
nello svolgimento di tale attività l'assicurata risultava abile in misura
completa (doc. 30).
2.5
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6
Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo
Tribunale ritiene che il parere espresso nel rapporto medico del 19 gennaio
2018.
del dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, e
quindi nella materia che qui ci occupa - dettagliato, approfondito e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale,
va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5.) - possa
validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Il TCA condivide la conclusione alla quale è pervenuto il medico
fiduciario dell’amministrazione, secondo cui l'assicurata può svolgere a
tempo pieno l'attività di __________ presso il servizio __________ dell'__________
di __________.
Del resto, né gli argomenti che l’assicurata ha sollevato con la propria
impugnativa (cfr. doc. I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a
generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito
parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore
resistente, che ha pure proceduto in data 31 ottobre 2017 ad una scrupolosa
visita medica personale, con considerazioni puntuali e convincenti.
In effetti, la valutazione dello specialista dell'CO 1 - che peraltro vanta
un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica - non
è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede
ricorsuale. Gli specialisti di fiducia dell'assicurata non si sono infatti
espressi in nessuno dei due certificati menzionati in narrativa (doc. XI-1 e XVII-1) in merito all'esigibilità lavorativa della
ricorrente, in particolare con espresso riguardo al fatto che possa (o meno,
così come sostanzialmente asserita dall'insorgente) svolgere a tempo pieno
l'attività di __________ presso il servizio __________ dell'__________ di __________.
Stante quanto precede, questa Corte non condivide le critiche mosse
dall'insorgente all'operato dell'CO 1, peraltro neppure suffragate da alcun
rapporto medico, tantomeno specialistico.
Parimenti dicasi per l'argomentazione ricorsuale
giusta la quale avrebbe ridotto la propria attività lavorativa perché
non riusciva più a guidare tutti i giorni fino a __________ e ritorno (sede
della sua precedente attività; cfr. doc. I), posto che RI 1, domiciliata a __________,
avrebbe potuto (e dovuto) comunque far capo, se del caso, ai mezzi pubblici per
raggiungere il luogo di lavoro (__________).
In conclusione, in esito
alle considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'assicurata può svolgere a tempo
pieno l'attività di __________ presso il servizio __________ dell'__________ di
__________.
Il TCA puntualizza che l'esigibilità posta tiene conto unicamente del danno
alla salute infortunistico (alla spalla destra) e non degli ulteriori problemi
alla salute a carattere morboso (ciò che peraltro non è - a ragione -
contestato dall'insorgente) di cui è affetta l'assicurata (alla spalla
sinistra, ecc.).
2.7
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
A fronte di una situazione
ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.6), il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove.
2.8
Per quanto concerne il
calcolo economico occorre rilevare che la ricorrente non ha mai contestato gli
importi ritenuti dall’Istituto assicuratore di fr. fr. 97'383.- quale reddito
"da valida" in qualità di infermiera a tempo pieno nel reparto di
anestesiologia presso l'Ospedale __________ e di fr. fr. 91'143.- quale reddito
"da invalida" in qualità di __________ a tempo pieno presso il
servizio __________ dell'__________ di __________
nella decisione impugnata.
Dato che l’aspetto economico
non è mai stato contestato dall'insorgente, questo Tribunale ritiene di potere
fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione nella decisione
impugnata e di non aver motivo di verificarlo oltre (in questo senso cfr. le
STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio
2017.
consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109
dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e
32.2016.107
del 10 aprile 2017 consid. 2.6; STCA 32.2017.81 del 18 dicembre
2017, consid. 2.11.1; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.7).
Di conseguenza, l'assicurata presentava nel 2018 un grado d'invalidità del 6% ([97'383
- 91'143] : 97'383 x 100 = 6.40% arrotondato al 6% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2). A fronte di un grado di invalidità
non pensionabile (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF giusta il quale l'assicurato
invalido almeno al 10% a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di
invalidità), a ragione la CO 1 con decisione formale del 14 maggio 2018, poi
confermata in sede di opposizione in data 16 agosto 2018, ha quindi soppresso
la rendita d’invalidità Lainf a far tempo dal 1° giugno 2018.
2.9
In conclusione, visto quanto
sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti