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Decisione

35.2018.93

Fine del diritto a prestazioni a seguito dell'estinzione della causalità naturale tra i disturbi lamentati e l'infortunio assicurato

27 marzo 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Il 19 ottobre 2018,

l’amministrazione ha prodotto copia della documentazione medica relativa

all’assicurazione contro la perdita di guadagno per malattia (doc. VII +

allegati).

1.6. In data 25 ottobre 2018,

l’avv. RA 2 ha comunicato al Tribunale di aver assunto il patrocinio della

ricorrente e ha chiesto l’assegnazione di un termine per presentare l’allegato

di replica (doc. VIII + allegato).

1.7. Il 13 novembre 2018, la CO 1

ha versato agli atti copia del referto relativo alla RMN del ginocchio destro

effettuata in data 24 aprile 2018 (doc. XII + allegato).

1.8. In replica, la patrocinatrice

dell’assicurata ha domandato che, annullata la decisione su opposizione del 23

agosto 2018, la CO 1 venga condannata a ripristinare dal 1° marzo 2018 il

diritto a prestazioni dipendente dal sinistro del 28 gennaio 2017.

Queste in particolare le

considerazioni da lei formulate a sostegno delle proprie richieste:

" (…) Di

fatto il dottor __________ esclude che i dolori riscontrati dalla paziente

siano riconducibili alla condropatia e pertanto che abbiano una causale

degenerativa. Ciò è in totale contrasto con i motivi alla base della decisione

della CO 1.

Si sottolinea che il dottor __________, a differenza del dottor __________,

ha visitato la paziente e che solo il dottor __________ è Specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (cfr. scheda Dr.

med. __________ qui allegata), mentre il Dr. med. __________ è “solo” FMH in

chirurgia generale e chirurgo estetico (cfr. scheda Dr. med. __________ qui

allegata).

Tra i due medici citati è pertanto solo il dottor __________ che è

da considerarsi specialista e vanta perciò, in questo contesto, di una maggiore

credibilità rispetto al dottor __________.

Inoltre i dolori riscontrati dalla signora sono localizzati dietro

il ginocchio e lateralmente, quindi non nella zona patellare/comparto mediale

(cfr. pag. 2 opposizione e referto dott. __________ del 12 aprile 2018), ciò

che è compatibile anche con la lesione dei legamenti crociati (doc. 44). Si

rileva a tal proposito che il referto 24 aprile 2018 (doc. 24) fa ancora stato

di uno stato di degenerazione e mixoide del crociato anteriore anatomicamente

integro. A non averne dubbi lo stesso era stato leso nel corso dell’infortunio

del 28.01.2017.

Infine un ulteriore elemento che permette di concludere che

l’origine dei dolori attuali è di tipo traumatica è il fatto che la signora RI

1 prima dell’infortunio non ha mai sofferto di problematiche al ginocchio

destro ed era una persona molto attiva (in particolare praticava regolarmente

l’escursionismo e il rampichino). (…)” (doc. XVI)

L’amministrazione si è

pronunciata in proposito il 16 ottobre 2018, riconfermandosi nella propria

posizione (doc. XVIII).

1.9. In data 7 febbraio 2019, il

TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a rispondere

ad alcune domande inerenti la fattispecie (doc. XX).

Le sue risposte sono

pervenute il 15 febbraio 2019 (doc. XXI).

L’assicuratore resistente

ha preso posizione in merito il 1° marzo 2019 (doc. XXV), mentre la

rappresentante dell’insorgente lo ha fatto in data 15 marzo 2019 (doc. XXVIII).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine dal 1° marzo 2018

al proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio occorso in data 28

gennaio 2017, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce

più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata

secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice

possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5

Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che la decisione

dell’amministrazione di ritenere estinto dal 1° marzo 2018 il nesso di

causalità naturale con l’evento traumatico assicurato, trova fondamento

essenzialmente nel parere del proprio consulente medico (cfr. doc. 21: “Alfine di determinare la situazione medica dell’assicurata, CO 1 ha

sottoposto l’incarto al Dr. med. __________ per una valutazione. In tale

valutazione, datata 6 aprile 2018, fonda le basi la decisione intimata.“ –

il corsivo è del redattore).

Con

apprezzamento del 6 aprile 2018, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia,

ha sostenuto che RI 1 avrebbe raggiunto lo status quo sine a

margine dell’infortunio del gennaio 2017 a distanza di tre mesi dall’intervento

artroscopico del 24 novembre 2017, dunque a far tempo dalla fine del mese di

febbraio 2018.

In effetti, a suo avviso,

l’evento traumatico in questione ha causato, con alta probabilità, una lesione

meniscale e una lesione parziale del legamento crociato anteriore (doc. 17,

risposta al quesito n. 6), in presenza di un quadro degenerativo (morboso)

consistente in una “condropatia femoro-rotulea, alterazioni degenerative della

cartilagine articolare del condilo femorale mediale, moderata entesopatia all’inserzione

del tendine quadricipitale, del legamento patellare e una cisti di Baker” (doc.

17, risposta al quesito n. 3).

La lesione del LCA

risultava quasi completamente guarita alla RMN del 2 ottobre 2017 con presenza

di tessuto cicatriziale, mentre il danno meniscale è stato definitivamente

sanato mediante la meniscectomia parziale effettuata in data 24 novembre 2017

(doc. 17, risposta al quesito n. 6).

Pertanto, sempre secondo

il consulente medico dell’amministrazione, “dopo l’intervento riuscito del 24

novembre 2017 i dolori al ginocchio ds. sono dovuti non più alla lesione del

legamento crociato anteriore (non più presente), non più alla lesione meniscale

(che è stata sanata), ma dovuti ad importanti fattori degenerativi del

ginocchio ds., preesistenti. Per questa ragione lo stato quo sine è raggiunto a

fine febbraio 2018.” (doc. 17, risposta al quesito n. 7).

Con la propria

impugnativa, la ricorrente fa valere che i disturbi al ginocchio destro

presenti dopo il 28 febbraio 2018, sarebbero ancora imputabili al sinistro del

gennaio 2017 e, in questo senso, sostiene che alle certificazioni agli atti del

proprio medico curante specialista occorrerebbe attribuire un valore probatorio

maggiore rispetto alla valutazione del dott. __________ (cfr., in particolare,

doc. XVI, p. 4).

Al riguardo, questa Corte

osserva che, con rapporto datato 3 maggio 2018, il dott. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dichiarato che “… la problematica

attualmente a carico della paziente è di natura verosimilmente post operatoria

e post traumatica, in quanto per il momento la paziente non avverte particolare

dolorabilità in sede del comparto mediale, ove c’è un grave stato di

condropatia (III°/IV°). Non posso escludere che nel prossimo futuro potranno

associarsi alla sintomatologia attuale dei dolori dovuti al problema di artrosi

del ginocchio compatibile con un quadro di malattia.” (doc. 20).

In corso di causa, il TCA

ha interpellato il il dott. __________, al quale sono state sottoposte le

seguente domande:

" (…).

1.

Quali danni

strutturali al ginocchio destro ha causato l’evento traumatico del mese di

gennaio 2017?

2.

In data

24.11

, lei ha sottoposto l’assicurata a un intervento artroscopico. Con

quale scopo? Il danno infortunistico si poteva considerare sanato grazie a

questo intervento? Nella negativa, voglia indicarne le ragioni.

3.

A quale danno

strutturale oggettivabile era imputabile la sintomatologia da lei refertata a

margine del consulto del 3.5.2018? Per quali motivi lei ritiene che tale danno

strutturale oggettivabile fosse ancora in nesso causale naturale con

l’infortunio del 28.1.2017?

4.

Dal rapporto

operatorio 24.11.2017 si evince che lei ha proceduto segnatamente a una

“regolarizzazione del moncone del menisco posteriore ottenendo un moncone

stabile”. Posto ciò, come spiega che la RMN del 24.4.2018 ha evidenziato la

presenza di una “rottura cronica del corpo e corno posteriore del menisco

mediale con aspetto di menisco lasso.”? A suo avviso, quest’ultimo reperto va o

meno ancora considerato una conseguenza naturale, diretta o indiretta,

dell’infortunio del gennaio 2017? Se sì, ne indichi i motivi.

5.

Voglia

spiegare come si concilia l’affermazione secondo la quale “… per il momento la

paziente non avverte particolari dolorabilità in sede del comparto

mediale, …” con quanto invece risulta dai suoi referti 22 febbraio (“A

circa 3 mesi e mezzo dall’intervento chirurgico la paziente ancora dolori a

livello del comparto mediale, …) e 30 maggio 2018 (“La paziente presenta

nonostante l’asportazione, la recidiva di cisti di Baker associata ad un dolore

a livello del comparto mediale alla digitopressione, …”).” (doc. XX)

Questo il tenore delle

risposte che il medico curante specialista ha fornito in data 12 febbraio 2019:

" (…) La

paziente era giunta presso la mia consultazione in data 28.09.2017 su richiesta

del suo medico di famiglia, Dr. __________, per una seconda opinione, in quanto

la paziente era già stata valutata dal Dr. __________ per una gonalgia

persistente, in esiti di trauma distorsivo del ginocchio destro in seguito ad

una caduta accidentale nel suo vigneto scivolando sulla neve il 28.01.2017.

La richiesta del consulto era legata ad una sospetta lesione

parziale del legamento crociato anteriore, per il quale il Dr. __________ aveva

consigliato un atteggiamento conservativo.

In tale data avevo richiesto una risonanza magnetica, nella quale

era stata evidenziata la lesione complessa del corno posteriore del menisco

mediale, associata però ad una condropatia di III°/IV° a livello del comparto

mediale, soprattutto a livello dell’emipiatto tibiale del ginocchio destro. Si

era inoltre evidenziata la presenza di un corpo libero intra articolare. In

questa risonanza non era stata confermata la lesione parziale del legamento crociato

anteriore, come anche clinicamente non era stata rilevata un’instabilità

anteriore del ginocchio stesso, quindi questi sono i danni strutturali

evidenziati alla risonanza magnetica eseguita a fine settembre/inizio ottobre

2017.

In risposta al punto 2, in data 24.11.2017 ho sottoposto la

paziente all’intervento chirurgico per via artroscopica di meniscectomia

mediale selettiva, visto che in circa 10 mesi il quadro clinico non era

migliorato, ma addirittura peggiorato. Pertanto lo scopo di tale intervento era

quello di ridurre la sintomatologia dolorosa e di permettere una mobilità

articolare migliore di quanto non lo fosse al momento della diagnosi.

La paziente durante l’intervento era stata sottoposta anche a

delle micro fratture della regione trocleare del femore, in quanto si era

evidenziato un importante danno cartilagineo anche a tale livello, che alla

risonanza magnetica non era così ben evidente.

Come ben spiegato dopo l’intervento alla paziente e come per

l’appunto specificato nel rapporto datato 03.05.2018, la problematica della

lesione meniscale era verosimilmente imputabile al trauma distorsivo del

ginocchio avvenuto a gennaio 2017, poiché la paziente aveva iniziato ad

avvertire dolore e limitazione funzionale da quella data e nonostante la fisioterapia

tale sintomatologia dolorosa non era migliorata, se non addirittura peggiorata

nel momento in cui l’avevo vista a settembre 2017.

La problematica del danno cartilagineo evidenziato alla risonanza

magnetica e durante l’intervento chirurgico in artroscopia del 24.11.2017 è da

ricondursi ad un quadro di malattia e non post infortunio.

Per quanto riguarda il punto 3, la paziente è rimasta

immobilizzata per circa un mese con una flessione massimale di 30° in quanto

erano state effettuate le micro fratture a livello trocleare e questo ha creato

una marcata ipotrofia del quadricipite femorale e della gamba.

Questo purtroppo poi nel recupero del tono muscolare e quant’altro

ha creato dei problemi con contratture recidivanti, ecco perché il 03.05.2018 consideravo

ancora aperto il caso clinico in quanto la struttura muscolare non era ancora

ben recuperata e questo poteva creare un’instabilità a livello del ginocchio

nella fase dinamica.

Per quanto riguarda il rapporto della risonanza magnetica eseguita

il 24.04.2018, che aveva evidenziato la “rottura cronica del corpo e corno

posteriore del menisco mediale con aspetto di menisco lasso”, posso precisare

che avendo eseguito una meniscectomia del corno posteriore e regolarizzazione

del corno del menisco stesso, quello che si è evidenziato era verosimilmente in

esiti di meniscectomia, quindi non mi so spiegare il fatto che il radiologo

abbia notificato una “rottura cronica del corpo e del corno posteriore”.

Per quanto riguarda il punto 5, la discrepanza tra quanto scritto

nel referto del 22.02.2018 e del 30.05.2018 con riduzione della dolorabilità a

livello del compartimento mediale e successivamente riacutizzazione del dolore

al comparto mediale, è legata all’artrosi che ha dei momenti di miglioramento,

seguito da momenti di peggioramento.

Ricordo che la paziente in data 20.11.2018 è stata sottoposta ad

una protesizzazione totale del ginocchio destro per la persistenza della

sintomatologia dolorosa e per l’evoluzione del quadro artrosico evidenziato

nell’artroscopia del 24.11.2017.” (doc. XXI)

2.6

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore

probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale

rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125

V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe

un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I

673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA constata che quanto sostenuto dal dott. __________ (e poi ripreso

dall’amministrazione nella decisione su opposizione impugnata) – status quo

sine raggiunto a distanza di tre mesi dall’intervento chirurgico del 24

novembre 2017 e disturbi al ginocchio destro ulteriormente presentati

dall’assicurata imputabili al quadro degenerativo preesistente (cfr. doc. 17)

-, ha trovato sostanziale conferma nelle precisazioni che il medico curante

specialista ha fornito al Tribunale in data 12 febbraio 2019.

In effetti, secondo il

dott. __________, la lesione meniscale mediale era stata verosimilmente causata

dal trauma distorsivo del gennaio 2017, mentre il refertato danno cartilagineo

aveva invece un’eziologia morbosa. Egli ha inoltre precisato che la sintomatologia

denunciata dall’assicurata non correlava con una lesione del legamento crociato

anteriore, la cui esistenza non era peraltro stata confermata dall’esame di

risonanza magnetica del 2 ottobre 2017 (e del resto neppure intraoperativamente

– cfr. doc. 15, p. 2: “A livello del Pivot centrale non si evidenziano

lesioni a carico del legamento crociato anteriore e del legamento crociato

posteriore.” – il corsivo è del redattore).

D’altro canto, lo

specialista privatamente consultato dalla ricorrente ha rilevato che, in

ragione della lunga immobilizzazione del ginocchio destro resasi necessaria a

seguito della microfratturazione della troclea femorale, l’assicurata

presentava un’importante ipoatrofia del quadricipite femorale e della gamba con

insorgenza, nella fase di recupero, di contratture muscolari recidivanti. Rispondendo

alla domanda n. 5, egli ha inoltre affermato che i dolori al comparto mediale,

fluttuanti per quanto riguardava la loro intensità, erano legati all’artrosi

refertata in occasione dell’artroscopia del novembre 2017.

Alla luce di quanto

precede - posto che il danno infortunistico, consistente in una lesione del

menisco mediale, è stato sanato grazie alla meniscectomia effettuata il 24

novembre 2017 e che i disturbi ulteriormente accusati dall’assicurata erano

dovuti all’importante quadro artrosico presente a livello del condilo femorale,

della rotula e della troclea femorale, rispettivamente a contratture insorte

nel contesto del recupero muscolare resosi necessario a seguito dell’immobilizzazione

del ginocchio destro dopo microfratturazione della troclea femorale -, questa

Corte ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto

dalla giurisprudenza federale, che la sintomatologia denunciata da RI 1 dopo il

28.

febbraio 2018 non era più addebitabile al sinistro del mese di gennaio 2017.

Le obiezioni sollevate

dalla patrocinatrice dell’insorgente in data 15 marzo 2019, non appaiono suscettibili

di giustificare una diversa soluzione.

Innanzitutto, la circostanza

secondo la quale l’assicurata non avrebbe mai avuto disturbi al ginocchio

destro prima dell’infortunio in parola, non ha rilevanza. Infatti, la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr., fra

le tante, STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto

2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

D’altra parte, così come

già indicato in precedenza, le recidivanti contratture muscolari erano

indirettamente imputabili alla lunga fase d’immobilizzazione del ginocchio

destro, resasi necessaria a seguito della microfratturazione della troclea

femorale, terapia ritenuta indicata per la cura della problematica artrosica

(e, dunque, non per quella delle sequele dell’evento traumatico assicurato).

Inoltre, rispondendo al

quesito n. 4, il dott. __________ ha dichiarato di non sapersi spiegare come il

radiologo abbia potuto refertare la presenza di una “rottura cronica del corpo

e del corno posteriore”, quando lui stesso, qualche mese prima, aveva proceduto

a una meniscectomia (rimozione) del corno posteriore e alla regolarizzazione

del corpo del menisco medesimo. Peraltro, nessuno contesta che la rottura del

menisco mediale sia stata causata dal trauma distorsivo di cui è stata vittima

l’assicurata.

Infine, secondo quanto

indicato dal dott. __________, i dolori denunciati dalla ricorrente a livello

del ginocchio destro erano provocati dal quadro artrosico, rispettivamente

dalle contratture muscolari recidivanti. È pertanto evidente che l’intervento

di protesizzazione totale del 28 novembre 2018 non si è in ogni caso reso

necessario per la cura di conseguenze infortunistiche.

Il TCA può esimersi dal

disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare una perizia medica

giudiziaria, visto che esse non fornirebbero verosimilmente nuovi e rilevanti

elementi di valutazione. In proposito, va ricordato che, per costante

giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale la CO 1 ha posto fine al proprio obbligo a

prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2018, deve quindi essere confermata in

questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti