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Decisione

35.2018.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 dicembre 2018Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità

di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella concreta evenienza, l'CO

1, con decisione dell'11 luglio 2018 (confermata con decisione su opposizione

del 9 agosto 2018, qui avversata; doc. 208), ha statuito quanto segue: "(…)

Dagli accertamenti medici e amministrativi risulta una riduzione della capacità

lavorativa del 25%. (…). Attualmente lei continua a lavorare presso __________

in misura parziale. (…). Dagli ulteriori accertamenti è risultato che lei non è

più in grado di esercitare la sua professione in misura completa. Tuttavia,

tenendo adeguatamente conto dei suoi postumi infortunistici si può pretendere,

che lei svolga ancora un lavoro da leggero a mediamente pesante al 100% durante

tutto il giorno. Le attività che entrano in considerazione sono, ad esempio,

l'operaio alla fabbricazione di trapani, il raffilatore, il venditore o il

controllore dell'imbottigliamento, dove potrebbe realizzare un salario annuo

medio di CHF 54'366.00. Senza l'infortunio guadagnerebbe attualmente fr.

72'020.00. Confrontando le due cifre risulta un'incapacità al guadagno del 25%

per cui, dal 01.05.2018, accordiamo una rendita d'invalidità in tale misura.

(…)" (doc. 199).

L’insorgente non condivide il modo di agire dell’CO 1 e sostiene che il suo

grado d’invalidità debba essere stabilito in funzione del grado d’incapacità

lavorativa accertato dal datore di lavoro (rendimento del 60%) nella

professione di meccanico d'auto e della conseguente perdita di guadagno (cfr.

doc. I, p. 3 e 4).

Infine, in merito al raffronto

dei redditi effettuato dall’CO 1, l’insorgente non ritiene esigibile che gli

sia stato imposto un cambiamento di professione, visto che è del 1962 e ha

maturato nel corso dei decenni una ampia e apprezzata esperienza nella

manutenzione e riparazione, soprattutto di Porsche d'epoca, rappresentando così

una importante risorsa per il suo attuale datore di lavoro. A suo dire,

l'attuale attività lavorativa gli offre l'unica vera possibilità di rimanere

integrato nel mondo del lavoro, nato nel 1962 e senza altra formazione se non

quella di meccanico. In effetti, ritiene che sebbene "non sia

necessaria una particolare formazione all'infuori di quella di meccanico per i

mestieri illustrati dalla CO 1, è poco verosimile che le attività di operaio di

fabbricazione di trapani, di raffilatore o di controllore all'imbottigliamento

permettano al ricorrente di reintegrarsi nel mondo del lavoro. Nessun datore di

lavoro avrà peraltro la comprensione per la situazione, dimostrata dall'attuale

datore di lavoro" (cfr. doc. I, p. 3 e 4).

2.5

Chiamato ora a esprimersi

nella presente fattispecie, il TCA non può condividere la tesi dell’insorgente

secondo cui il grado d’invalidità debba essere necessariamente stabilito

prendendo in considerazione la perdita di guadagno effettivamente patita

svolgendo l’abituale attività di meccanico d'auto (cfr. doc. I, p. 3 e 4).

Sul mercato generale del lavoro esistono infatti delle professioni

nell’esercizio delle quali RI 1 potrebbe meglio valorizzare la sua capacità

lavorativa residua.

Conformemente alla giurisprudenza, una

delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa

essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato

eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua (cfr. RAMI 1991 U

130, p. 270ss. consid. 4a). Questa condizione è espressione del principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad

intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni

invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

Ad esempio in una

sentenza U 334/02 del 22 aprile 2003 l’Alta Corte ha rilevato:

"(…)

Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé ne met

pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce

dernier peut être tenu de quitter son poste de travail, voire d'abandonner son

entreprise au profit d'une activité plus lucrative (arrêt A. du 10 décembre

2001, U 74/ 01; RCC 1983 p 246)."

Nel caso di specie, il ricorrente

esercitando un'attività (ridotta) quale meccanico d'auto, non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente

esigibile la sua restante capacità lavorativa.

La censura implicitamente sollevata

dall’assicurato, secondo cui non sarebbe esigibile imporgli un reddito

conseguibile in un’attività sostitutiva adeguata, in considerazione del fatto

che è del 1962 e ha maturato nel corso dei decenni una ampia e apprezzata

esperienza nella manutenzione e riparazione, soprattutto di Porsche d'epoca, rappresentando

così una importante risorsa per il suo attuale datore di lavoro rispettivamente

che l'attuale attività lavorativa gli offrirebbe l'unica vera possibilità di

rimanere integrato nel mondo del lavoro, nato nel 1962 e senza altra formazione

se non quella di meccanico (considerato pure che sebbene "non sia

necessaria una particolare formazione all'infuori di quella di meccanico per i

mestieri illustrati dalla CO 1, è poco verosimile che le attività di operaio di

fabbricazione di trapani, di raffilatore o di controllore all'imbottigliamento

permettano al ricorrente di reintegrarsi nel mondo del lavoro. Nessun datore di

lavoro avrà peraltro la comprensione per la situazione, dimostrata dall'attuale

datore di lavoro"; cfr. doc. I, p. 3 e 4), non merita, dunque, di

essere seguita.

Al proposito, giova rilevare che, il concetto d’invalidità è riferito a un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante,

da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,

dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una

gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e J.-M.

Frésard/M. Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899; STCA 35.2017.54 del 19 ottobre

2017, consid. 2.2.5).

Giova pure ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante,

già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto

a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.

, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3). Il TF ha inoltre già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; STCA 32.2017.47 del 19 febbraio

2018, consid. 2.6.3). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare che

il ricorrente sia in grado di reperire nel mercato del lavoro

equilibrato una sufficiente gamma di posti di lavori rispondenti alla sua

capacità lavorativa residua (abile al 100% con rendimento pieno in un'attività

lucrativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico poste il 4 settembre 2017 dal medico fiduciario al doc. 149). Inoltre

gli impedimenti ritenuti dal medico di fiducia (cfr. doc. 149), non sono tali

da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione

particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi.

In questo senso, in una sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3,

riguardante un assicurato sofferente di patologie alla schiena, giudicato abile

in misura del 70% in attività sostitutive adeguate “… rispettose dei limiti

funzionali e che permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente

un cambiamento regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti

oppure posizioni prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano

di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in

condizioni favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi

(superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino

l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o

frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il Tribunale

federale ha ammesso l’esistenza di un “… un mercato del lavoro sufficiente in

cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non

pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296;

si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01

del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328

consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007,

consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid.

4.

).“ (STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017, consid. 2.3.5 e STCA 35.2018.52

del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3).

Si

può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà

concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991.

p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente

esercitata (di meccanico d'auto).

Del resto deve essere ribadito che il principio dell’esigibilità

configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina

questo principio permette di pretendere da una persona un determinato

comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination

der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in

virtù del principio della riduzione del danno.

In conclusione, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (indicate dal medico

di __________ al doc. 149).

Questa Corte non ignora che il ricorrente è nato il __________ 1962 e,

pertanto, al momento della decisione su opposizione avversata (9 agosto 2018) era

da poco 56enne. Tuttavia, come già esposto al consid. 2.3.2, giusta l'art. 28

cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il

TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

Concludendo, tutto ben considerato, vista la natura del danno alla salute di

cui egli è portatore, il TCA ritiene che il ricorrente sia in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa

sostitutiva confacente al suo stato di salute.

2.6

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella

causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti i dati del 2018 (data di stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico dell'assi-curato: 1° maggio 2018; consid. 2.2).

2.6.1

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe

guadagnato nel 2018, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio

assicurato, un importo annuo pari a fr. 72'020.00 (cfr. doc. 208).

Questo dato,

desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 160)

e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa

Corte.

2.6.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

Nella

DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.7

Nella presente

fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito

ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di esercitare,

tenuto conto del danno alla salute, e meglio l'operaio alla fabbricazione di

trapani per dentisti presso la __________ di __________, il raffilatore/affilatore

presso la __________ di __________, l'impiegato di commercio (venditore

chiosco/reparto fiori) presso la __________ di __________, il controllore

dell'imbottigliamento (addetto linea imbottigliamento) presso la __________ di __________

e, infine, il venditore/magazziniere (commissionatore) presso la __________ di __________,

i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2018, un reddito annuo

pari a fr. 54'366.20 (cfr. doc. 201, p. 1).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 201, si evince che sono 97 i posti di lavoro che entrano in considerazione,

che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 38'999.- e a

fr. 71'376, e infine che quello medio è di fr. 53'610.-

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 54'366.20) è solo

leggermente superiore alla media dei salari medi (fr. 53'610.-), ragione per la

quale non vi possono essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da

invalido stabilito in base alle DPL.

Il TCA rileva inoltre che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano

le limitazioni funzionali (cfr. doc. 149) derivanti dal danno alla salute infortunistico

(in proposito, cfr. la descrizione delle attività e le esigenze fisiche

risultanti dalla relative schede DPL; doc. doc. 201, p. 7-26) come pure la formazione

dell'assicurato (cfr. i profili formativi richiesti risultanti dalla relative

schede DPL; doc. 201, p. 7-26).

In siffatte circostanze, le contestazioni mosse dal rappresentante

dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per aver

applicato al caso di specie le 5 schede DPL in questione, in considerazione del

fatto che il suo cliente è del 1962 e ha maturato nel corso dei decenni una

ampia e apprezzata esperienza nella manutenzione e riparazione, soprattutto di Porsche

d'epoca, rappresentando così una importante risorsa per il suo attuale datore

di lavoro rispettivamente che l'attuale attività lavorativa gli offrirebbe

l'unica vera possibilità di rimanere integrato nel mondo del lavoro, nato nel

1962.

e senza altra formazione se non quella di meccanico (considerato pure che

sebbene "non sia necessaria una particolare formazione all'infuori di

quella di meccanico per i mestieri illustrati dalla CO 1, è poco verosimile che

le attività di operaio di fabbricazione di trapani, di raffilatore o di

controllore all'imbottigliamento permettano al ricorrente di reintegrarsi nel

mondo del lavoro. Nessun datore di lavoro avrà peraltro la comprensione per la

situazione, dimostrata dall'attuale datore di lavoro"; cfr. doc. I, p.

3.

e 4), non possono essere condivise dal TCA.

Detto questo, è vero che la ricerca di un posto di

lavoro adatto alle capacità dell'interessato (nato il 14 luglio 1962) può apparire difficoltosa, vista in particolare la

situazione congiunturale svizzera; tuttavia, se il mercato del lavoro locale

non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno,

non può essere compito dell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni - concepita quale assicurazione causale (DTF 120 V 102) - sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a

quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione contro la disoccupazione.

In conclusione, il reddito da invalido - che è stato validamente determinato in

base alle DPL - ammonta a fr. 54'366.20.

Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non

possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si

fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid.

4.2

). In simili circostanze, neppure la contestazione mossa dal

rappresentante dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto

assicuratore per non avere applicato una deduzione sociale di almeno il 20% al

reddito da invalido può quindi essere condivisa dal TCA.

2.8

Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 54'366.20 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 72'020.-,

risulta essere del 24.51%, arrotondato al 25% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

2.9

Visto che mediante la

decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una

rendita di invalidità del 25% dal 1° maggio 2018 (ovvero dalla stabilizzazione

dello stato di salute; cfr. consid. 2.2) a tempo indeterminato (cfr. doc. 208),

essa merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti