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35.2018.95

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2019Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I sanitari del Servizio di

PS dell’Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato un trauma cranico

senza perdita di conoscenza né amnesia (doc. 2.2; cfr. pure il doc. 13). Da

parte sua, con referto del 20 maggio 2015, il dott. __________ ha formulato la

diagnosi di stato dopo caduta accidentale sulla scala il 15.2.2015 con trauma

cranico senza perdita di conoscenza né amnesia, trauma distorsivo del rachide

cervicale, trauma contusivo della spalla destra e trauma distrattivo della

colonna lombare (cfr. doc. 15).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione su opposizione

del 16 settembre 2016, la CO 1 ha modificato a detrimento dell’assicurato la

decisione formale emanata il 12 febbraio 2016, contro la quale era stata

elevata opposizione, negando il diritto a ogni prestazione assicurativa in relazione

con l’evento del febbraio 2015 e pretendendo quindi la restituzione di un

importo pari a fr. 48'014.40 (doc. 120).

Con sentenza 35.2016.95

del 24 aprile 2017, questa Corte ha respinto il ricorso interposto da RI 1

(doc. 155).

Con pronunzia 8C_392/2017

del 26 ottobre 2017, il Tribunale federale ha parzialmente accolto

l’impugnativa interposta dall’assicurato e ha rinviato la causa alla CO 1 affinché

procedesse al nuovo calcolo complessivo della pretesa in restituzione (doc.

172).

1.3. Con decisione formale del 28

novembre 2017, l’amministrazione ha preteso dall’assicurato la restituzione

dell’importo di fr. 13'518.25, corrispondente alle indennità giornaliere

versate a torto (fr. 42'465.25) dedotto l’importo ricevuto in compensazione

dall’assicurazione per l’invalidità (fr. 28'947) (doc. 174).

RI 1 si è opposto a questo

provvedimento (doc. 179).

1.4. Esperiti gli accertamenti del

caso, con decisione formale del 14 marzo 2018, l’assicuratore ha dichiarato

estinto il diritto alle prestazioni sanitarie dal 23 gennaio 2018 (fatta

eccezione per un ulteriore ciclo di fisioterapia di nove sedute) e, d’altra

parte, ha negato il diritto all’indennità giornaliera e alla rendita

d’invalidità. La CO 1 ha per contro assegnato un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 10%, corrispondente a un capitale di fr. 12'600

(compensato con l’importo di fr. 13'518.25 dovuto dall’assicurato in virtù

della decisione formale del 28 novembre 2017) (doc. 214).

L’opposizione interposta

dall’assicurato personalmente è datata 22 marzo 2018 (doc. 230).

1.5. Con decisione su opposizione

del 9 agosto 2018, la CO 1 ha respinto entrambe le opposizioni presentate da RI

1 (doc. 236).

1.6. Con tempestivo ricorso del 21

settembre 2018, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via

principale, che la CO 1 sia tenuta a riconoscergli per un tempo

indeterminato le prestazioni sanitarie rese necessarie dalle problematiche

interessanti la spalla destra e il rachide lombare, ad assumere i costi di

ulteriori cure mediche ritenute necessarie al raggiungimento dello status

quo ante/sine, ad assegnargli una rendita d’invalidità e un’IMI del 20% nonché

a condonargli la restituzione e, in via subordinata, che gli atti

vengano retrocessi all’assicuratore convenuto per nuova decisione.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente fa valere, trattandosi della pretesa restituzione

delle prestazioni, che l’amministrazione dovrebbe “… considerare la

assoluta buona fede del ricorrente nel concordare un salario di poco superiore

(meglio uguale se considerate le spese ordinarie contrattate) a quanto avrebbe

comunque conseguito sulla base della sua residua capacità lavorativa,

procedendo con il condono giusta l’art. 4 cpv. 1 OPGA delle prestazioni

concesse, stante poi il fatto che il ricorrente versa in gravi difficoltà

economiche, come lo dimostra quanto qui prodotto a giustificazione della sua

domanda di gratuito patrocinio. A maggior forza della sua buona fede, basti

considerare che il ricorrente non esitò a concedere pieno accesso informativo

concedendo a CO 1 valida procura con svincolo del segreto professionale per gli

organi di cura in data 2 luglio 2015.” (doc. I, p. 4 s.).

In merito ai disturbi alla

spalla destra, l’assicurato rimprovera al perito amministrativo dott. __________

di aver commesso un errore di lettura del referto relativo alla sonografia

dell’11 novembre 2014, ciò che l’ha indotto a ritenere (erroneamente) che vi

fossero delle preesistenze degenerative a quella parte del corpo. Stante ciò,

egli pretende che il grado della menomazione dell’integrità venga aumentato al

20% (doc. I, p. 5 s.).

Sempre secondo RI 1, il

dott. __________ sarebbe incorso in un errore di lettura anche nell’ambito

della valutazione dell’eziologia dei disturbi alla colonna lombare,

nella misura in cui egli non avrebbe rilevato, alla RMN del 2015, la presenza di

un contatto radicolare a livello di L3/L4 e L5-S1, quando invece tale reperto è

stato posto in evidenza dalla RMN del 4 luglio 2017. A suo avviso, lo status

quo sine/ante non sarebbe pertanto stato raggiunto, necessitando ancora di

cure mediche (doc. I, p. 7).

Per quanto concerne il

diritto alla rendita, il ricorrente contesta il calcolo del grado

dell’invalidità compiuto, in via subordinata, dalla CO 1 (in via principale,

essa ne ha negato il diritto in ossequio all’art. 46 cpv. 2 LAINF), sostenendo

che il reddito da valido ammonterebbe, in applicazione dell’art. 24 cpv. 4

OAINF, a fr. 62'793 (importo corrispondente all’ultimo salario percepito presso

le TPL SA), mentre su quello da invalido stabilito dall’amministrazione

andrebbe applicata una riduzione del 10% in ragione del fatto che,

contrariamente a quanto ritenuto dal dott. __________, la spalla destra non

presentava alterazioni degenerative preesistenti (doc. I, p. 7 s.).

A proposito

dell’estinzione del diritto alle prestazioni sanitarie, l’assicurato rileva che

la corrispondente decisione della CO 1 è viziata dalla svista in cui sarebbe

incorso il perito amministrativo a proposito della preesistenza di alterazioni

degenerative a livello della spalla destra (doc. I, p. 8).

In merito infine al

diritto all’indennità giornaliera, il ricorrente ribadisce i medesimi

argomenti già sviluppati a proposito della domanda di restituzione delle

prestazioni (doc. I, p. 8 s.).

1.7. Il 12 ottobre 2018 il

rappresentante dell’insorgente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà, ai fini della concessione dell’assistenza giudiziaria

(doc. IV + allegato).

1.8. La CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

Considerandi

2.1

Restituzione

prestazioni indebitamente percepite.

2.1.1

Dalle carte processuali si

evince che, dando seguito a quanto disposto dal TF con la sentenza di rinvio

8C_392/2017, con decisione formale del 28 novembre 2017, confermata in sede di

opposizione, la CO 1 ha ridefinito l’entità delle prestazioni da restituire.

Essa ha stabilito che, in conformità al giudizio federale, può essere oggetto

di restituzione l’integralità delle indennità giornaliere corrisposte nel

frattempo, dunque l’importo di fr. 42'465.25, dal quale devono però essere

dedotti fr. 28'947, ricevuti in compensazione dall’assicurazione per

l’invalidità. L’amministrazione ha quindi preteso dall’assicurato la

restituzione dell’importo di fr. 13'518.25 (fr. 42'465.25 – fr. 28'947).

Con la propria

impugnativa, RI 1 fa valere che sarebbero adempiute le condizioni per condonare

il debito, dunque la buona fede e la grave difficoltà (doc. I, p. 4 s.).

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA constata che il ricorrente non contesta né il principio della

restituzione né l’ammontare della stessa, limitandosi a domandare che gli venga

condonato il debito. Del resto, il diritto per la CO 1 di pretendere la

restituzione integrale dell’importo relativo alle indennità giornaliere percepite

indebitamente dall’assicurato (dedotto l’importo ricevuto in compensazione

dall’AI), è stato esplicitamente ammesso dal TF nella sua nota pronunzia (cfr.

doc. 172, p. 10: “In tali condizioni, la Corte cantonale non ha abusato del suo

potere di apprezzamento (consid. 6.3 in fine), pretendendo la restituzione

integrale dell’importo relativo alle indennità giornaliere percepite

indebitamente. Alla luce di queste circostanze, non risulta leso il

principio della proporzionalità.” – il corsivo è del redattore).

Ora, trattandosi della

domanda di condono, va rilevato che, per costante giurisprudenza federale, è

possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita

in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente

in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del

26.

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009).

Nel caso di specie, posto

che la decisione su opposizione impugnata non risulta contestata nella misura

in cui si pretende la restituzione dell’importo di fr. 13'518.25, cosicché su

quell’aspetto essa è cresciuta in giudicato, questa Corte è senz’altro

legittimata a pronunciarsi sulla domanda di condono.

2.1.2

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La giurisprudenza

sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio

2007: TF) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI, conserva

tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr.

STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art 25 n.

45).

L'art. 4 OPGA regola il condono.

Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Secondo la giurisprudenza,

l’ignoranza, da parte dell’assicurato, del fatto che egli non aveva diritto

alle prestazioni versate non è sufficiente per ammettere che era in buona fede.

Occorre piuttosto che il beneficiario delle prestazioni non si sia reso

colpevole, non soltanto di un comportamento doloso, ma pure di una negligenza

grave. Ne consegue che la buona fede, quale condizione del condono, è a priori

esclusa allorquando i fatti che hanno comportato l’obbligo di restituzione –

come ad esempio una violazione del dovere di annunciare o d’informare (cfr.

art. 31 LPGA) – sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una negligenza

grave. Per contro, l’assicurato può invocare la sua buona fede se l’atto o

l’omissione costituiscono soltanto una violazione lieve dell'obbligo di

annunciare o d’informare (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 5.2 e SVR

2007.

IV Nr. 13 p. 49, entrambe con riferimenti). Si è in presenza di una

negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può

essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una

situazione identica e nelle medesime circostanze (DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al

momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva

o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione

era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi

menzionati).

Secondo l’istituto

assicuratore resistente, la condizione della buona fede non sarebbe soddisfatta

nel caso di specie, in quanto “… il Tribunale federale ha confermato che erano

state accertate la consapevolezza e la volontà dell’opponente a una notifica di

infortunio dal contenuto erroneo …” (doc. 236, p. 5).

Il TCA condivide quanto

sostenuto dalla CO 1. In effetti, al considerando 6.4 della sentenza 8C_392/2017,

l’Alta Corte ha rilevato che “decisiva, perché possa già essere applicato

l’art. 46 cpv. 2 LAINF, è la circostanza che il ricorrente sapeva del salario

non corrispondente alla realtà. Così facendo, egli era cosciente che

sarebbero state versate indennità giornaliere più elevate rispetto a quelle che

sarebbero state concesse con la dichiarazione del salario effettivo e reale.

Si può quindi concludere che l’intento di una falsa notifica di infortunio è

realizzata, avendo il ricorrente agito in maniera intenzionale (ossia

consapevolmente e volontariamente).” (doc. 172, p. 8 – il corsivo è del

redattore).

Pertanto, accertato che RI

1.

ha agito con intenzione allo scopo di percepire prestazioni assicurative di

entità più elevata, questo Tribunale ritiene inadempiuto della condizione della

buona fede prevista dagli articoli 25 cpv. 1 LPGA e 4 cpv. 1 OPGA.

Può rimanere aperta la

questione di sapere se l’ulteriore condizione cumulativa, quella dell’onere

gravoso, sia o meno realizzata.

In esito a quanto precede,

la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura in

cui la CO 1 ha respinto la domanda di condono del debito.

2.2

Eziologia dei disturbi

interessanti il rachide lombare.

2.2.1

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma

non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.2.2

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.2.3

Nella

presente fattispecie, con la decisione formale del 14 marzo 2018,

l’amministrazione ha dichiarato estinto a distanza di tre mesi dall’infortunio

del febbraio 2015 il nesso causale naturale tra quest’ultimo evento e i

disturbi al rachide lombare, facendo capo al parere del perito amministrativo

(doc. 241, p. 2).

Dal referto 1° febbraio

2018.

del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, risulta in

effetti che, a suo avviso, l’evento infortunistico in parola “… ha certamente

potuto provocare una contusione in sede lombosacrale che ha peggiorato uno

stato patologico pre-esistente. Di norma lo stato quo ante è stabilito 3 mesi

dopo l’infortunio”, rispettivamente che “i dolori cronici a livello lombare

sono dovuti ad una condrosi multisegmentale da L3 a S1 con iniziale artrosi

interfaccettaria L3-L4, L4-L5 (vedi MRI lombare del 06.10.2015). Queste lesioni

sono di tipo degenerativo e indipendente dall’infortunio del 15.02.2015.

Tutt’al più l’infortunio ha peggiorato uno stato patologico preesistente con

stato quo ante ristabilito dopo 3 mesi.” (doc. 209, p. 4).

Da notare che lo stesso

specialista, in una sua precedente perizia del febbraio 2016, è pervenuto alla

medesima conclusione, ovverosia che la nota caduta dalle scale aveva peggiorato

soltanto transitoriamente il preesistente stato morboso del rachide lombo-sacrale,

con estinzione della causalità naturale a far tempo dal 15 maggio 2015. In quel

contesto, il dott. __________ ha rilevato che l’infortunio in questione non

aveva causato danni strutturali alla colonna vertebrale e che le alterazioni

degenerative oggettivate grazie agli esami di risonanza magnetica effettuati

negli anni 2013, 2014 e 2015, preesistevano al trauma (cfr. doc. 76).

L’insorgente contesta ora la

valutazione espressa dal dott. __________, sottolineando in particolare che

egli, nel riportare gli esiti della RMN dell’ottobre 2015, avrebbe rilevato l’assenza

di una sofferenza radicolare a livello di L3/L4 e L5-S1, circostanza non vera

“… ritenuto che nel referto radiologico del 3 luglio 2017 sono al contrario

emersi, in L3-L4, “contatto con la radice L4” e, in particolare, in L5-S1

“ernia discale paramediana sinistra con piccolo frammento a contatto con la

radice L5, in sede pre-foraminale, e soprattutto con la radice S1”.” (doc. I,

p. 7).

2.2.4

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva

innanzitutto che il dott. __________ è stato incaricato dall’istituto convenuto

di periziare l’assicurato, nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA

(doc. 204).

Contro tale provvedimento,

RI 1 non ha sollevato né motivi formali di ricusa del perito (ovvero quelli che

sono suscettibili di generare dubbi circa la sua imparzialità), né motivi materiali

contro la perizia in quanto tale oppure contro l’esperto designato,

segnatamente per quanto riguarda la sua competenza professionale (doc. 205).

In queste condizioni, la

giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465 non può trovare applicazione nel caso

di specie. Al referto peritale allestito dal dott. __________ va riconosciuta

piena forza probatoria, sempre che esso risulti affidabile dal profilo del suo

contenuto (cfr. U. Meyer,

Ausgewählte Schriften, Verfahrensfragen/Die Beweisführung im

Sozialversicherungsrecht, 2013; D.

Cattaneo, Les expertises en droit des assurances sociales, in

CGSS n. 44-2010, p. 119).

Fatta questa precisazione,

il TCA condivide la valutazione dell’esperto amministrativo nella misura in cui

ha sostenuto che la caduta dalle scale del febbraio 2015 non ha causato un

danno morfologico al rachide lombo-sacrale ma ha semplicemente peggiorato in

maniera transitoria uno stato morboso preesistente (a quest’ultimo riguardo, si

vedano i referti agli atti delle risonanze magnetiche eseguite il 1° giugno

2013.

[doc. 71.3] e il 13 maggio 2014 [doc. 71.4], dai quali si evince che il

ricorrente presentava delle alterazioni degenerative plurisegmentali, in

particolar modo a livello di L4-L5 e L5-S1, dove era già presenti delle

formazioni erniarie).

Del resto, a conferma del

fatto che una semplice caduta dalla posizione eretta non è atta a causare delle

lesioni strutturali a livello del rachide, è utile richiamare le indicazioni

fornite dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso

il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________, in una

perizia da lui elaborata per conto di questa Corte in una causa concernente un

assicurato che era rimasto vittima, nel 1989 e nel 1997, di due cadute dalle

scale con contusione, segnatamente, del rachide lombo-sacrale. In sintesi,

secondo il perito giudiziario, traumi alla colonna vertebrale quali quelli

riportati dall’assicurato in occasione dei succitati due eventi infortunistici,

provocano tutt’al più delle lesioni alle parti molli ma non sono idonei a

causare né delle lesioni definitive alla colonna vertebrale, né un aggravamento

direzionale di preesistenti segni degenerativi dei dischi intervertebrali.

Secondo la dottrina medica

dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale,

lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito

trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di

trauma alla regione lombare, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in

presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17

luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto

(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.

67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di

riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di

traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und

Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,

Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa tesi dottrinale è

stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale

federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata)

di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente

asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove

mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF

8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011

consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del

10.

novembre 2010 consid. 3.3).

Nel caso di specie, va

constatato che, secondo il dott. Minotti, lo status quo sine vel ante a

margine dell’infortunio assicurato sarebbe stato raggiunto a contare dal 15

maggio 2015, trascorsi tre mesi dall’evento medesimo.

Ora, in passato, questo

Tribunale ha già avuto modo di annullare delle decisioni mediante le quali

l'assicuratore infortuni interessato aveva ammesso il proprio obbligo a

prestazioni per durate inferiori ai sei mesi, rinviando poi gli atti affinché

il medico fiduciario indicasse con precisione i motivi per cui, in quella

fattispecie, gli effetti del trauma vertebrale si sarebbero estinti prima del

termine abituale ("di norma sei o nove" mesi) (in questo senso, si veda

la STCA 35.2015.134 del 4 maggio 2016 consid. 2.7.,

cresciuta in giudicato incontestata, e i riferimenti ivi menzionati).

Nella concreta evenienza,

così come ha pertinentemente sottolineato l’amministrazione nella sua decisione

su opposizione (doc. 236, p. 7), ci si può esimere dal retrocedere gli atti

alla CO 1 in quanto, anche qualora il momento in cui è stato raggiunto lo status

quo sine vel ante dovesse essere posticipato “a sei-nove mesi, massimo

un anno”, il ricorrente non avrebbe concretamente diritto a prestazioni più

ampie rispetto a quelle già corrispostegli dall’assicuratore.

L’istituto assicuratore

resistente ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi

parestetici denunciati dall’assicurato alle mani, in quanto non imputabili

all’evento infortunistico del 15 febbraio 2015 (doc. 214, p. 2; si veda pure il

doc. 209, p. 4).

Il TCA constata che l’insorgente

non ha sollevato alcuna obiezione in proposito.

2.3

Stato di salute

infortunistico stabilizzato al 23 gennaio 2018 e estinzione dalla

medesima data del diritto alle prestazioni sanitarie?

2.3.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20.

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.3.2

In concreto, dopo aver (correttamente)

rilevato che, nel gennaio 2018, gli unici postumi dell’evento assicurato ancora

presentati da RI 1 erano quelli interessanti la spalla destra, la CO 1

ha dichiarato stabilizzato il suo stato di salute infortunistico, nel senso che

da ulteriori cure mediche non vi era più da attendersi notevoli miglioramenti,

e ha pertanto posto fine alle prestazioni sanitarie (eccezion fatta per un ulteriore

ciclo di fisioterapia) (doc. 236, p. 8).

Anche su questo aspetto,

il TCA condivide quanto deciso dall’amministrazione.

Da una parte, a margine

della visita peritale del gennaio 2018, il dott. __________ ha segnatamente

sostenuto che un trattamento chirurgico della spalla destra non avrebbe

consentito di “… ristabilire una capacità lavorativa. I trattamenti futuri

devono rimanere di tipo conservativo con fisioterapia ed eventuale

infiltrazione nello spazio sottoacromiale.” (doc. 209, p. 3). Dall’altra, dalle

carte processuali si evince che l’indicazione a effettuare un’operazione

chirurgica alla spalla destra volta a correggere un’instabilità anteriore legata

alla diagnosticata lesione di Hills Sachs (causata, a sua volta, dalla

sublussazione riportata nella caduta dalle scale) - concretamente a un

intervento di stabilizzazione con ricostruzione capsulo-legamentosa ed

inserzione a livello del collo anteriore di Allograft di cresta iliaca – era

stata posta dal dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica, già nel settembre

2015.

(doc. 40). L’assicurato vi aveva però rinunciato (doc. 50, 73, p. 1 e

76, p. 2), preferendo sottoporsi nel frattempo a cicli di fisioterapia volti a

stabilizzare l’articolazione. Non risulta (e del resto nemmeno il ricorrente lo

pretende) che, al momento in cui la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alla

cura medica (gennaio 2018), entrasse ancora in linea di conto un approccio chirurgico

suscettibile di migliorare notevolmente lo stato della spalla destra nel senso

indicato dalla giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.3.1. in

fine).

In queste condizioni, l’obiezione

sollevata dall’insorgente (cfr. doc. I, p. 8), non è atta a giustificare una

diversa conclusione.

Visto quanto precede, la

decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata anche nella

misura in cui l’istituto assicuratore convenuto ha posto fine alle prestazioni

di cura medica a partire dal 23 gennaio 2018.

2.4

Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1

Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere

se non fosse diventato invalido.

Nella RAMI 2004 U

529.

p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.

16.

LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF

la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra

il danno alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la

STFA del 18 marzo 2002

nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido

con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno

alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio

sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno

professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora

permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della

medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b).

2.4.2

Con la decisione su

opposizione impugnata, la CO 1 ha negato all’assicurato il diritto alla rendita

d’invalidità, a titolo principale, in applicazione dell’art. 46 cpv. 2

LAINF, subordinatamente poiché l’infortunio occorso il 15 febbraio 2015

non causerebbe comunque all’assicurato alcuna perdita di guadagno (doc. 214, p.

7.

s.).

Con la nota sentenza

8C_392/2017, il Tribunale federale ha confermato il giudizio cantonale nella

misura in cui è stata ammessa l’applicabilità dell’art. 46 cpv. 2 LAINF (doc.

172, p. 8: “Contrariamente all’opinione del ricorrente, l’art. 46 cpv. 2

LAINF trova un’applicazione nel caso concreto.” – il corsivo è del

ricorrente). La pronunzia del TCA non è invece stata confermata nella misura in

cui è stata pretesa dall’insorgente la restituzione (anche) delle prestazioni

di cura medica corrispostegli nel frattempo, in quanto “…, per questo aspetto,

non si può concludere che l’assicurato abbia presentato un annuncio di

infortunio non corrispondente alla realtà per ottenere prestazioni più elevate

rispetto a quelle di cui avrebbe diritto. In altre parole, l’infortunio non è

né simulato (o mai avvenuto) né si può affermare che sia stato provocato

intenzionalmente.” (doc. 172, p. 10).

Questo Tribunale osserva

che il fatto di avere annunciato all’assicuratore LAINF un salario fittizio era

potenzialmente atto a determinare un grado d’invalidità più elevato rispetto a

quello di cui RI 1 avrebbe avuto in realtà diritto. In effetti, nel metodo

ordinario del raffronto dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, il reddito da

valido corrisponde di regola all’ultimo salario realizzato dall’assicurato

prima dell’insorgenza del danno alla salute, se del caso adeguandolo

all'evoluzione dei salari (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid.

4.3.1

con riferimenti; l’art. 24 OAINF, richiamato in sede di ricorso, non ha

in proposito alcuna rilevanza, posto che esso regola la determinazione del guadagno

assicurato in alcuni casi speciali). Ora, più il reddito da valido è

elevato, più sarà elevata la perdita di guadagno cagionata all’assicurato

dall’infortunio.

Analogamente a quanto la Corte

federale ha stabilito a proposito delle indennità giornaliere (cfr. doc. 172,

p. 9 s.: “Dai fatti accertati, in modo particolare dalla testimonianza del

socio gerente dell’azienda, risulta chiaramente che il ricorrente non avrebbe

beneficiato di un salario fisso, ma soltanto di una retribuzione basata sul

numero di clienti apportati. Il salario effettivo sarebbe stato di gran lunga

inferiore a quello stabilito nel contratto. In tali condizioni, la Corte

cantonale non ha abusato del suo potere di apprezzamento (consid. 6.3 in fine),

pretendendo la restituzione integrale dell’importo relativo alle indennità

giornaliere percepite indebitamente. Alla luce di queste circostanze, non

risulta leso il principio della proporzionalità.”), il TCA ritiene pertanto che

la CO 1 abbia correttamente negato al ricorrente il diritto alla rendita

d’invalidità in virtù dell’art. 46 cpv. 2 LAINF.

Stante ciò, ci si può

esimere dal verificare la fondatezza di quanto l’amministrazione ha sostenuto

in via subordinata e, quindi, pure dal prendere posizione sulle relative

obiezioni sollevate dal ricorrente.

2.5

Entità della

menomazione dell’integrità.

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221 ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21 p. 329; DTF 113 V 219 consid. 2b; DTF 116 V 157

consid. 3a).

2.5.5

Nella concreta evenienza, dalle

tavole processuali si evince che l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato è

stata stabilita dal chirurgo ortopedico dott. __________, a margine della

visita peritale del 23 gennaio 2018. Dal relativo referto, datato 1° febbraio

2018, risultano in effetti le seguenti sue considerazioni:

" L’infortunio

del 15.02.2015 ha causato una lieve instabilità residuale della spalla dx.

Secondo l’allegato 3 OAINF per analogia con lussazione abituale della spalla,

si può considerare una menomazione durevole del 10%. I disturbi dovuti alla

lesione degenerativa della cuffia, non dipendono dall’infortunio del 15.02.2015.”

(doc. 209, p. 3)

D’altro canto, il perito

amministrativo si è espresso nei seguenti termini a proposito dell’eziologia

delle lesioni interessanti la cuffia dei rotatori della spalla destra

(relativamente alle quali egli ha negato a priori che possano fondare un

diritto all’IMI):

" (…) L’infortunio

del 15.02.2015 ha probabilmente causato una sublussazione autoridotta.

L’artroTAC eseguita il 02.09.2015 evidenzia la lesione di Hillsachs, segno di

lussazione. Nel decorso il paziente dichiara di aver subito una decina di

sublussazioni autoridotte. Inoltre il paziente presenta una sindrome d’attrito

sottoacromiale con tendinosi e lesione parziale del sottoscapolare e

sovraspinato, sia alla spalla dx che sx. Queste lesioni degenerative non sono

dovute all’infortunio del 15.02.2015 perché erano già presenti e oggettivabili

alla sonografia eseguita il 11.11.2014. Tutt’al più l’infortunio del 15.02.2015

ha peggiorato uno stato patologico pre-esistente. Quindi il peggioramento delle

lesioni della cuffia (tendine sottoscapolare e sovraspinoso) visualizzati alla

sonografia della spalla eseguita il 13.04.2017 (in confronto alla sonografia

eseguita il 11.11.2014), è un peggioramento di lesioni degenerative che

comunque si sarebbero osservate anche senza l’infortunio del 15.02.2015. Questo

peggioramento delle lesioni degenerative della cuffia sono visibili anche a

livello della spalla sx che non è stata traumatizzata durante l’infortunio del

15.02.2015

” (doc. 209, p. 2)

Con la propria

impugnativa, l’assicurato contesta che alla valutazione del dott. __________

possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente per derimere la

questione dell’entità della menomazione dell’integrità, in quanto lo

specialista in questione avrebbe erroneamente dedotto dal referto relativo alla

sonografia dell’11 novembre 2014 che la cuffia rotatoria della spalla destra

presentava, già allora, delle alterazioni degenerative, aggravatesi con il

trascorrere del tempo (cfr. doc. I, p. 5 s.).

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale constata che, secondo la valutazione dell’esperto incaricato

dall’amministrazione, alla base del rifiuto di riconoscere un’IMI in relazione

alle lesioni alla cuffia dei rotatori della spalla destra, vi è la circostanza

che queste ultime sarebbero preesistenti al trauma, così come emergerebbe dal

referto della sonografia del novembre 2014 (doc. 209, risposta al quesito n. 6

di CO 1: “I disturbi dovuti alla lesione degenerativa della cuffia, non

dipendono dall’infortunio del 15.02.2015.” e p. 2: “Queste lesioni degenerative

non sono dovute all’infortunio del 15.02.2015 perché erano già presenti e

oggettivabili alla sonografia eseguita il 11.11.2014.” – il corsivo è del

redattore).

Ora, così come ha

pertinentemente evidenziato il ricorrente, dal rapporto 11 novembre 2014 della

dott.ssa __________ non risulta, almeno all’apparenza, che i tendini dei

muscoli sovraspinato e sottoscapolare della spalla destra - diversamente

da quelli della spalla sinistra - fossero già allora degenerati (cfr. doc. F:

“Il quadro descritto depone a destra per instabilità del tendine del

bicipite. A sinistra per rottura inserzionale anteriore del

sovraspinoso, lacerazione inserzionale del sottoscapolare, instabilità del

tendine del bicipite, lieve borsite subacromiale e conflitto acromion omerale.”

– il corsivo è del redattore).

Alla luce di quanto

precede, il TCA non può fondare il proprio giudizio a proposito all’entità

della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato, sul parere

del dott. __________.

Il fatto che la radiografia

convenzionale del 15 febbraio 2015 abbia evidenziato, a livello della spalla

destra, delle “note di artrosi gleno omerale e presenza di piccola

calcificazione in prossimità dell’inserzione sul trochite omerale della cuffia

dei rotatori” (doc. 14.1), non basta a giustificare una diversa conclusione. In

effetti, la radiografia convenzionale non rappresenta l’esame di scelta per

refertare l’esistenza di lesioni della cuffia dei rotatori. Del resto, non può

essere ignorato che neppure lo stesso perito amministrativo ha fatto capo alle

risultanze dell’esame radiologico in questione per negare l’eziologia

traumatica alle lesioni interessanti i tendini sovraspinato e sottoscapolare

della spalla destra.

2.5.6

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381).

Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht

ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411).

In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für

eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil

das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil

9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E.

3.

,9C_85/2009)”. (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten

anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben,

damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE

135.

V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, sebbene la (pertinente) censura relativa all’apprezzamento della

menomazione dell’integrità espresso dal dott. __________ (per quanto riguarda

l’eziologia delle lesioni della cuffia rotatoria della spalla destra) fosse già

stata sollevata in sede di opposizione alla decisione formale del 14

marzo 2018 (cfr. doc. 230, p. 2), l’istituto assicuratore ha omesso

d’interpellare il perito amministrativo per chiarire tale aspetto.

Per il TCA

sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione

per un complemento istruttorio ai sensi della giurisprudenza citata (“Klarstellung von gutachtlichen Ausführungen”, cfr. DTF

137.

V 210).

2.5.7

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.5.5., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 10%. L’assicuratore

resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un

complemento peritale volto a chiarire l’origine traumatica o meno delle lesioni

interessanti la cuffia dei rotatori della spalla destra e, in ultima analisi,

l’entità della menomazione dell’integrità presentata da RI 1.

Visto quanto precede, la

decisione su opposizione impugnata non può essere confermata nemmeno nella

misura in cui la CO 1 ha compensato l’importo dovuto a titolo di IMI con il

saldo della pretesa in restituzione.

2.6

Parzialmente vincente in

causa, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da

parte dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.

La domanda di assistenza

giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra

le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui

all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 10% e, quindi, pure nella misura in

cui l’importo dovuto a titolo di IMI è stato compensato con il saldo della

pretesa in restituzione. Per il resto, essa è confermata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti