35.2018.95
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20 marzo 2019Italiano43 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.95
mm
Lugano
20 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 agosto 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 febbraio 2015, la
ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio
dipendente RI 1, in data 15 febbraio 2015, era caduto dalle scale mentre stava
trasportando delle bevande e aveva riportato lesioni a livello cranico e
cerebrale (cfr. doc. 1).
Fatti
I sanitari del Servizio di
PS dell’Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato un trauma cranico
senza perdita di conoscenza né amnesia (doc. 2.2; cfr. pure il doc. 13). Da
parte sua, con referto del 20 maggio 2015, il dott. __________ ha formulato la
diagnosi di stato dopo caduta accidentale sulla scala il 15.2.2015 con trauma
cranico senza perdita di conoscenza né amnesia, trauma distorsivo del rachide
cervicale, trauma contusivo della spalla destra e trauma distrattivo della
colonna lombare (cfr. doc. 15).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione su opposizione
del 16 settembre 2016, la CO 1 ha modificato a detrimento dell’assicurato la
decisione formale emanata il 12 febbraio 2016, contro la quale era stata
elevata opposizione, negando il diritto a ogni prestazione assicurativa in relazione
con l’evento del febbraio 2015 e pretendendo quindi la restituzione di un
importo pari a fr. 48'014.40 (doc. 120).
Con sentenza 35.2016.95
del 24 aprile 2017, questa Corte ha respinto il ricorso interposto da RI 1
(doc. 155).
Con pronunzia 8C_392/2017
del 26 ottobre 2017, il Tribunale federale ha parzialmente accolto
l’impugnativa interposta dall’assicurato e ha rinviato la causa alla CO 1 affinché
procedesse al nuovo calcolo complessivo della pretesa in restituzione (doc.
172).
1.3. Con decisione formale del 28
novembre 2017, l’amministrazione ha preteso dall’assicurato la restituzione
dell’importo di fr. 13'518.25, corrispondente alle indennità giornaliere
versate a torto (fr. 42'465.25) dedotto l’importo ricevuto in compensazione
dall’assicurazione per l’invalidità (fr. 28'947) (doc. 174).
RI 1 si è opposto a questo
provvedimento (doc. 179).
1.4. Esperiti gli accertamenti del
caso, con decisione formale del 14 marzo 2018, l’assicuratore ha dichiarato
estinto il diritto alle prestazioni sanitarie dal 23 gennaio 2018 (fatta
eccezione per un ulteriore ciclo di fisioterapia di nove sedute) e, d’altra
parte, ha negato il diritto all’indennità giornaliera e alla rendita
d’invalidità. La CO 1 ha per contro assegnato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 10%, corrispondente a un capitale di fr. 12'600
(compensato con l’importo di fr. 13'518.25 dovuto dall’assicurato in virtù
della decisione formale del 28 novembre 2017) (doc. 214).
L’opposizione interposta
dall’assicurato personalmente è datata 22 marzo 2018 (doc. 230).
1.5. Con decisione su opposizione
del 9 agosto 2018, la CO 1 ha respinto entrambe le opposizioni presentate da RI
1 (doc. 236).
1.6. Con tempestivo ricorso del 21
settembre 2018, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che la CO 1 sia tenuta a riconoscergli per un tempo
indeterminato le prestazioni sanitarie rese necessarie dalle problematiche
interessanti la spalla destra e il rachide lombare, ad assumere i costi di
ulteriori cure mediche ritenute necessarie al raggiungimento dello status
quo ante/sine, ad assegnargli una rendita d’invalidità e un’IMI del 20% nonché
a condonargli la restituzione e, in via subordinata, che gli atti
vengano retrocessi all’assicuratore convenuto per nuova decisione.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente fa valere, trattandosi della pretesa restituzione
delle prestazioni, che l’amministrazione dovrebbe “… considerare la
assoluta buona fede del ricorrente nel concordare un salario di poco superiore
(meglio uguale se considerate le spese ordinarie contrattate) a quanto avrebbe
comunque conseguito sulla base della sua residua capacità lavorativa,
procedendo con il condono giusta l’art. 4 cpv. 1 OPGA delle prestazioni
concesse, stante poi il fatto che il ricorrente versa in gravi difficoltà
economiche, come lo dimostra quanto qui prodotto a giustificazione della sua
domanda di gratuito patrocinio. A maggior forza della sua buona fede, basti
considerare che il ricorrente non esitò a concedere pieno accesso informativo
concedendo a CO 1 valida procura con svincolo del segreto professionale per gli
organi di cura in data 2 luglio 2015.” (doc. I, p. 4 s.).
In merito ai disturbi alla
spalla destra, l’assicurato rimprovera al perito amministrativo dott. __________
di aver commesso un errore di lettura del referto relativo alla sonografia
dell’11 novembre 2014, ciò che l’ha indotto a ritenere (erroneamente) che vi
fossero delle preesistenze degenerative a quella parte del corpo. Stante ciò,
egli pretende che il grado della menomazione dell’integrità venga aumentato al
20% (doc. I, p. 5 s.).
Sempre secondo RI 1, il
dott. __________ sarebbe incorso in un errore di lettura anche nell’ambito
della valutazione dell’eziologia dei disturbi alla colonna lombare,
nella misura in cui egli non avrebbe rilevato, alla RMN del 2015, la presenza di
un contatto radicolare a livello di L3/L4 e L5-S1, quando invece tale reperto è
stato posto in evidenza dalla RMN del 4 luglio 2017. A suo avviso, lo status
quo sine/ante non sarebbe pertanto stato raggiunto, necessitando ancora di
cure mediche (doc. I, p. 7).
Per quanto concerne il
diritto alla rendita, il ricorrente contesta il calcolo del grado
dell’invalidità compiuto, in via subordinata, dalla CO 1 (in via principale,
essa ne ha negato il diritto in ossequio all’art. 46 cpv. 2 LAINF), sostenendo
che il reddito da valido ammonterebbe, in applicazione dell’art. 24 cpv. 4
OAINF, a fr. 62'793 (importo corrispondente all’ultimo salario percepito presso
le TPL SA), mentre su quello da invalido stabilito dall’amministrazione
andrebbe applicata una riduzione del 10% in ragione del fatto che,
contrariamente a quanto ritenuto dal dott. __________, la spalla destra non
presentava alterazioni degenerative preesistenti (doc. I, p. 7 s.).
A proposito
dell’estinzione del diritto alle prestazioni sanitarie, l’assicurato rileva che
la corrispondente decisione della CO 1 è viziata dalla svista in cui sarebbe
incorso il perito amministrativo a proposito della preesistenza di alterazioni
degenerative a livello della spalla destra (doc. I, p. 8).
In merito infine al
diritto all’indennità giornaliera, il ricorrente ribadisce i medesimi
argomenti già sviluppati a proposito della domanda di restituzione delle
prestazioni (doc. I, p. 8 s.).
1.7. Il 12 ottobre 2018 il
rappresentante dell’insorgente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai fini della concessione dell’assistenza giudiziaria
(doc. IV + allegato).
1.8. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
Considerandi
2.1
Restituzione
prestazioni indebitamente percepite.
2.1.1
Dalle carte processuali si
evince che, dando seguito a quanto disposto dal TF con la sentenza di rinvio
8C_392/2017, con decisione formale del 28 novembre 2017, confermata in sede di
opposizione, la CO 1 ha ridefinito l’entità delle prestazioni da restituire.
Essa ha stabilito che, in conformità al giudizio federale, può essere oggetto
di restituzione l’integralità delle indennità giornaliere corrisposte nel
frattempo, dunque l’importo di fr. 42'465.25, dal quale devono però essere
dedotti fr. 28'947, ricevuti in compensazione dall’assicurazione per
l’invalidità. L’amministrazione ha quindi preteso dall’assicurato la
restituzione dell’importo di fr. 13'518.25 (fr. 42'465.25 – fr. 28'947).
Con la propria
impugnativa, RI 1 fa valere che sarebbero adempiute le condizioni per condonare
il debito, dunque la buona fede e la grave difficoltà (doc. I, p. 4 s.).
Chiamato a pronunciarsi,
il TCA constata che il ricorrente non contesta né il principio della
restituzione né l’ammontare della stessa, limitandosi a domandare che gli venga
condonato il debito. Del resto, il diritto per la CO 1 di pretendere la
restituzione integrale dell’importo relativo alle indennità giornaliere percepite
indebitamente dall’assicurato (dedotto l’importo ricevuto in compensazione
dall’AI), è stato esplicitamente ammesso dal TF nella sua nota pronunzia (cfr.
doc. 172, p. 10: “In tali condizioni, la Corte cantonale non ha abusato del suo
potere di apprezzamento (consid. 6.3 in fine), pretendendo la restituzione
integrale dell’importo relativo alle indennità giornaliere percepite
indebitamente. Alla luce di queste circostanze, non risulta leso il
principio della proporzionalità.” – il corsivo è del redattore).
Ora, trattandosi della
domanda di condono, va rilevato che, per costante giurisprudenza federale, è
possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita
in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente
in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del
26.
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009).
Nel caso di specie, posto
che la decisione su opposizione impugnata non risulta contestata nella misura
in cui si pretende la restituzione dell’importo di fr. 13'518.25, cosicché su
quell’aspetto essa è cresciuta in giudicato, questa Corte è senz’altro
legittimata a pronunciarsi sulla domanda di condono.
2.1.2
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La giurisprudenza
sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007: TF) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI, conserva
tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr.
STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art 25 n.
45).
L'art. 4 OPGA regola il condono.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Secondo la giurisprudenza,
l’ignoranza, da parte dell’assicurato, del fatto che egli non aveva diritto
alle prestazioni versate non è sufficiente per ammettere che era in buona fede.
Occorre piuttosto che il beneficiario delle prestazioni non si sia reso
colpevole, non soltanto di un comportamento doloso, ma pure di una negligenza
grave. Ne consegue che la buona fede, quale condizione del condono, è a priori
esclusa allorquando i fatti che hanno comportato l’obbligo di restituzione –
come ad esempio una violazione del dovere di annunciare o d’informare (cfr.
art. 31 LPGA) – sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una negligenza
grave. Per contro, l’assicurato può invocare la sua buona fede se l’atto o
l’omissione costituiscono soltanto una violazione lieve dell'obbligo di
annunciare o d’informare (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 5.2 e SVR
2007.
IV Nr. 13 p. 49, entrambe con riferimenti). Si è in presenza di una
negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può
essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una
situazione identica e nelle medesime circostanze (DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al
momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva
o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione
era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi
menzionati).
Secondo l’istituto
assicuratore resistente, la condizione della buona fede non sarebbe soddisfatta
nel caso di specie, in quanto “… il Tribunale federale ha confermato che erano
state accertate la consapevolezza e la volontà dell’opponente a una notifica di
infortunio dal contenuto erroneo …” (doc. 236, p. 5).
Il TCA condivide quanto
sostenuto dalla CO 1. In effetti, al considerando 6.4 della sentenza 8C_392/2017,
l’Alta Corte ha rilevato che “decisiva, perché possa già essere applicato
l’art. 46 cpv. 2 LAINF, è la circostanza che il ricorrente sapeva del salario
non corrispondente alla realtà. Così facendo, egli era cosciente che
sarebbero state versate indennità giornaliere più elevate rispetto a quelle che
sarebbero state concesse con la dichiarazione del salario effettivo e reale.
Si può quindi concludere che l’intento di una falsa notifica di infortunio è
realizzata, avendo il ricorrente agito in maniera intenzionale (ossia
consapevolmente e volontariamente).” (doc. 172, p. 8 – il corsivo è del
redattore).
Pertanto, accertato che RI
1.
ha agito con intenzione allo scopo di percepire prestazioni assicurative di
entità più elevata, questo Tribunale ritiene inadempiuto della condizione della
buona fede prevista dagli articoli 25 cpv. 1 LPGA e 4 cpv. 1 OPGA.
Può rimanere aperta la
questione di sapere se l’ulteriore condizione cumulativa, quella dell’onere
gravoso, sia o meno realizzata.
In esito a quanto precede,
la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura in
cui la CO 1 ha respinto la domanda di condono del debito.
2.2
Eziologia dei disturbi
interessanti il rachide lombare.
2.2.1
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma
non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.2.2
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.2.3
Nella
presente fattispecie, con la decisione formale del 14 marzo 2018,
l’amministrazione ha dichiarato estinto a distanza di tre mesi dall’infortunio
del febbraio 2015 il nesso causale naturale tra quest’ultimo evento e i
disturbi al rachide lombare, facendo capo al parere del perito amministrativo
(doc. 241, p. 2).
Dal referto 1° febbraio
2018.
del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, risulta in
effetti che, a suo avviso, l’evento infortunistico in parola “… ha certamente
potuto provocare una contusione in sede lombosacrale che ha peggiorato uno
stato patologico pre-esistente. Di norma lo stato quo ante è stabilito 3 mesi
dopo l’infortunio”, rispettivamente che “i dolori cronici a livello lombare
sono dovuti ad una condrosi multisegmentale da L3 a S1 con iniziale artrosi
interfaccettaria L3-L4, L4-L5 (vedi MRI lombare del 06.10.2015). Queste lesioni
sono di tipo degenerativo e indipendente dall’infortunio del 15.02.2015.
Tutt’al più l’infortunio ha peggiorato uno stato patologico preesistente con
stato quo ante ristabilito dopo 3 mesi.” (doc. 209, p. 4).
Da notare che lo stesso
specialista, in una sua precedente perizia del febbraio 2016, è pervenuto alla
medesima conclusione, ovverosia che la nota caduta dalle scale aveva peggiorato
soltanto transitoriamente il preesistente stato morboso del rachide lombo-sacrale,
con estinzione della causalità naturale a far tempo dal 15 maggio 2015. In quel
contesto, il dott. __________ ha rilevato che l’infortunio in questione non
aveva causato danni strutturali alla colonna vertebrale e che le alterazioni
degenerative oggettivate grazie agli esami di risonanza magnetica effettuati
negli anni 2013, 2014 e 2015, preesistevano al trauma (cfr. doc. 76).
L’insorgente contesta ora la
valutazione espressa dal dott. __________, sottolineando in particolare che
egli, nel riportare gli esiti della RMN dell’ottobre 2015, avrebbe rilevato l’assenza
di una sofferenza radicolare a livello di L3/L4 e L5-S1, circostanza non vera
“… ritenuto che nel referto radiologico del 3 luglio 2017 sono al contrario
emersi, in L3-L4, “contatto con la radice L4” e, in particolare, in L5-S1
“ernia discale paramediana sinistra con piccolo frammento a contatto con la
radice L5, in sede pre-foraminale, e soprattutto con la radice S1”.” (doc. I,
p. 7).
2.2.4
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva
innanzitutto che il dott. __________ è stato incaricato dall’istituto convenuto
di periziare l’assicurato, nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA
(doc. 204).
Contro tale provvedimento,
RI 1 non ha sollevato né motivi formali di ricusa del perito (ovvero quelli che
sono suscettibili di generare dubbi circa la sua imparzialità), né motivi materiali
contro la perizia in quanto tale oppure contro l’esperto designato,
segnatamente per quanto riguarda la sua competenza professionale (doc. 205).
In queste condizioni, la
giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465 non può trovare applicazione nel caso
di specie. Al referto peritale allestito dal dott. __________ va riconosciuta
piena forza probatoria, sempre che esso risulti affidabile dal profilo del suo
contenuto (cfr. U. Meyer,
Ausgewählte Schriften, Verfahrensfragen/Die Beweisführung im
Sozialversicherungsrecht, 2013; D.
Cattaneo, Les expertises en droit des assurances sociales, in
CGSS n. 44-2010, p. 119).
Fatta questa precisazione,
il TCA condivide la valutazione dell’esperto amministrativo nella misura in cui
ha sostenuto che la caduta dalle scale del febbraio 2015 non ha causato un
danno morfologico al rachide lombo-sacrale ma ha semplicemente peggiorato in
maniera transitoria uno stato morboso preesistente (a quest’ultimo riguardo, si
vedano i referti agli atti delle risonanze magnetiche eseguite il 1° giugno
2013.
[doc. 71.3] e il 13 maggio 2014 [doc. 71.4], dai quali si evince che il
ricorrente presentava delle alterazioni degenerative plurisegmentali, in
particolar modo a livello di L4-L5 e L5-S1, dove era già presenti delle
formazioni erniarie).
Del resto, a conferma del
fatto che una semplice caduta dalla posizione eretta non è atta a causare delle
lesioni strutturali a livello del rachide, è utile richiamare le indicazioni
fornite dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso
il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________, in una
perizia da lui elaborata per conto di questa Corte in una causa concernente un
assicurato che era rimasto vittima, nel 1989 e nel 1997, di due cadute dalle
scale con contusione, segnatamente, del rachide lombo-sacrale. In sintesi,
secondo il perito giudiziario, traumi alla colonna vertebrale quali quelli
riportati dall’assicurato in occasione dei succitati due eventi infortunistici,
provocano tutt’al più delle lesioni alle parti molli ma non sono idonei a
causare né delle lesioni definitive alla colonna vertebrale, né un aggravamento
direzionale di preesistenti segni degenerativi dei dischi intervertebrali.
Secondo la dottrina medica
dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale,
lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito
trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di
trauma alla regione lombare, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in
presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17
luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto
(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.
67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di
riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di
traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und
Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,
Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Questa tesi dottrinale è
stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale
federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata)
di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente
asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove
mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF
8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011
consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del
10.
novembre 2010 consid. 3.3).
Nel caso di specie, va
constatato che, secondo il dott. Minotti, lo status quo sine vel ante a
margine dell’infortunio assicurato sarebbe stato raggiunto a contare dal 15
maggio 2015, trascorsi tre mesi dall’evento medesimo.
Ora, in passato, questo
Tribunale ha già avuto modo di annullare delle decisioni mediante le quali
l'assicuratore infortuni interessato aveva ammesso il proprio obbligo a
prestazioni per durate inferiori ai sei mesi, rinviando poi gli atti affinché
il medico fiduciario indicasse con precisione i motivi per cui, in quella
fattispecie, gli effetti del trauma vertebrale si sarebbero estinti prima del
termine abituale ("di norma sei o nove" mesi) (in questo senso, si veda
la STCA 35.2015.134 del 4 maggio 2016 consid. 2.7.,
cresciuta in giudicato incontestata, e i riferimenti ivi menzionati).
Nella concreta evenienza,
così come ha pertinentemente sottolineato l’amministrazione nella sua decisione
su opposizione (doc. 236, p. 7), ci si può esimere dal retrocedere gli atti
alla CO 1 in quanto, anche qualora il momento in cui è stato raggiunto lo status
quo sine vel ante dovesse essere posticipato “a sei-nove mesi, massimo
un anno”, il ricorrente non avrebbe concretamente diritto a prestazioni più
ampie rispetto a quelle già corrispostegli dall’assicuratore.
L’istituto assicuratore
resistente ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi
parestetici denunciati dall’assicurato alle mani, in quanto non imputabili
all’evento infortunistico del 15 febbraio 2015 (doc. 214, p. 2; si veda pure il
doc. 209, p. 4).
Il TCA constata che l’insorgente
non ha sollevato alcuna obiezione in proposito.
2.3
Stato di salute
infortunistico stabilizzato al 23 gennaio 2018 e estinzione dalla
medesima data del diritto alle prestazioni sanitarie?
2.3.1
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20.
luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.3.2
In concreto, dopo aver (correttamente)
rilevato che, nel gennaio 2018, gli unici postumi dell’evento assicurato ancora
presentati da RI 1 erano quelli interessanti la spalla destra, la CO 1
ha dichiarato stabilizzato il suo stato di salute infortunistico, nel senso che
da ulteriori cure mediche non vi era più da attendersi notevoli miglioramenti,
e ha pertanto posto fine alle prestazioni sanitarie (eccezion fatta per un ulteriore
ciclo di fisioterapia) (doc. 236, p. 8).
Anche su questo aspetto,
il TCA condivide quanto deciso dall’amministrazione.
Da una parte, a margine
della visita peritale del gennaio 2018, il dott. __________ ha segnatamente
sostenuto che un trattamento chirurgico della spalla destra non avrebbe
consentito di “… ristabilire una capacità lavorativa. I trattamenti futuri
devono rimanere di tipo conservativo con fisioterapia ed eventuale
infiltrazione nello spazio sottoacromiale.” (doc. 209, p. 3). Dall’altra, dalle
carte processuali si evince che l’indicazione a effettuare un’operazione
chirurgica alla spalla destra volta a correggere un’instabilità anteriore legata
alla diagnosticata lesione di Hills Sachs (causata, a sua volta, dalla
sublussazione riportata nella caduta dalle scale) - concretamente a un
intervento di stabilizzazione con ricostruzione capsulo-legamentosa ed
inserzione a livello del collo anteriore di Allograft di cresta iliaca – era
stata posta dal dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica, già nel settembre
2015.
(doc. 40). L’assicurato vi aveva però rinunciato (doc. 50, 73, p. 1 e
76, p. 2), preferendo sottoporsi nel frattempo a cicli di fisioterapia volti a
stabilizzare l’articolazione. Non risulta (e del resto nemmeno il ricorrente lo
pretende) che, al momento in cui la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alla
cura medica (gennaio 2018), entrasse ancora in linea di conto un approccio chirurgico
suscettibile di migliorare notevolmente lo stato della spalla destra nel senso
indicato dalla giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.3.1. in
fine).
In queste condizioni, l’obiezione
sollevata dall’insorgente (cfr. doc. I, p. 8), non è atta a giustificare una
diversa conclusione.
Visto quanto precede, la
decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata anche nella
misura in cui l’istituto assicuratore convenuto ha posto fine alle prestazioni
di cura medica a partire dal 23 gennaio 2018.
2.4
Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.4.1
Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido.
Nella RAMI 2004 U
529.
p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.
16.
LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF
la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la
STFA del 18 marzo 2002
nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno
alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio
sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno
professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora
permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della
medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b).
2.4.2
Con la decisione su
opposizione impugnata, la CO 1 ha negato all’assicurato il diritto alla rendita
d’invalidità, a titolo principale, in applicazione dell’art. 46 cpv. 2
LAINF, subordinatamente poiché l’infortunio occorso il 15 febbraio 2015
non causerebbe comunque all’assicurato alcuna perdita di guadagno (doc. 214, p.
7.
s.).
Con la nota sentenza
8C_392/2017, il Tribunale federale ha confermato il giudizio cantonale nella
misura in cui è stata ammessa l’applicabilità dell’art. 46 cpv. 2 LAINF (doc.
172, p. 8: “Contrariamente all’opinione del ricorrente, l’art. 46 cpv. 2
LAINF trova un’applicazione nel caso concreto.” – il corsivo è del
ricorrente). La pronunzia del TCA non è invece stata confermata nella misura in
cui è stata pretesa dall’insorgente la restituzione (anche) delle prestazioni
di cura medica corrispostegli nel frattempo, in quanto “…, per questo aspetto,
non si può concludere che l’assicurato abbia presentato un annuncio di
infortunio non corrispondente alla realtà per ottenere prestazioni più elevate
rispetto a quelle di cui avrebbe diritto. In altre parole, l’infortunio non è
né simulato (o mai avvenuto) né si può affermare che sia stato provocato
intenzionalmente.” (doc. 172, p. 10).
Questo Tribunale osserva
che il fatto di avere annunciato all’assicuratore LAINF un salario fittizio era
potenzialmente atto a determinare un grado d’invalidità più elevato rispetto a
quello di cui RI 1 avrebbe avuto in realtà diritto. In effetti, nel metodo
ordinario del raffronto dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, il reddito da
valido corrisponde di regola all’ultimo salario realizzato dall’assicurato
prima dell’insorgenza del danno alla salute, se del caso adeguandolo
all'evoluzione dei salari (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid.
4.3.1
con riferimenti; l’art. 24 OAINF, richiamato in sede di ricorso, non ha
in proposito alcuna rilevanza, posto che esso regola la determinazione del guadagno
assicurato in alcuni casi speciali). Ora, più il reddito da valido è
elevato, più sarà elevata la perdita di guadagno cagionata all’assicurato
dall’infortunio.
Analogamente a quanto la Corte
federale ha stabilito a proposito delle indennità giornaliere (cfr. doc. 172,
p. 9 s.: “Dai fatti accertati, in modo particolare dalla testimonianza del
socio gerente dell’azienda, risulta chiaramente che il ricorrente non avrebbe
beneficiato di un salario fisso, ma soltanto di una retribuzione basata sul
numero di clienti apportati. Il salario effettivo sarebbe stato di gran lunga
inferiore a quello stabilito nel contratto. In tali condizioni, la Corte
cantonale non ha abusato del suo potere di apprezzamento (consid. 6.3 in fine),
pretendendo la restituzione integrale dell’importo relativo alle indennità
giornaliere percepite indebitamente. Alla luce di queste circostanze, non
risulta leso il principio della proporzionalità.”), il TCA ritiene pertanto che
la CO 1 abbia correttamente negato al ricorrente il diritto alla rendita
d’invalidità in virtù dell’art. 46 cpv. 2 LAINF.
Stante ciò, ci si può
esimere dal verificare la fondatezza di quanto l’amministrazione ha sostenuto
in via subordinata e, quindi, pure dal prendere posizione sulle relative
obiezioni sollevate dal ricorrente.
2.5
Entità della
menomazione dell’integrità.
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221 ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21 p. 329; DTF 113 V 219 consid. 2b; DTF 116 V 157
consid. 3a).
2.5.5
Nella concreta evenienza, dalle
tavole processuali si evince che l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato è
stata stabilita dal chirurgo ortopedico dott. __________, a margine della
visita peritale del 23 gennaio 2018. Dal relativo referto, datato 1° febbraio
2018, risultano in effetti le seguenti sue considerazioni:
" L’infortunio
del 15.02.2015 ha causato una lieve instabilità residuale della spalla dx.
Secondo l’allegato 3 OAINF per analogia con lussazione abituale della spalla,
si può considerare una menomazione durevole del 10%. I disturbi dovuti alla
lesione degenerativa della cuffia, non dipendono dall’infortunio del 15.02.2015.”
(doc. 209, p. 3)
D’altro canto, il perito
amministrativo si è espresso nei seguenti termini a proposito dell’eziologia
delle lesioni interessanti la cuffia dei rotatori della spalla destra
(relativamente alle quali egli ha negato a priori che possano fondare un
diritto all’IMI):
" (…) L’infortunio
del 15.02.2015 ha probabilmente causato una sublussazione autoridotta.
L’artroTAC eseguita il 02.09.2015 evidenzia la lesione di Hillsachs, segno di
lussazione. Nel decorso il paziente dichiara di aver subito una decina di
sublussazioni autoridotte. Inoltre il paziente presenta una sindrome d’attrito
sottoacromiale con tendinosi e lesione parziale del sottoscapolare e
sovraspinato, sia alla spalla dx che sx. Queste lesioni degenerative non sono
dovute all’infortunio del 15.02.2015 perché erano già presenti e oggettivabili
alla sonografia eseguita il 11.11.2014. Tutt’al più l’infortunio del 15.02.2015
ha peggiorato uno stato patologico pre-esistente. Quindi il peggioramento delle
lesioni della cuffia (tendine sottoscapolare e sovraspinoso) visualizzati alla
sonografia della spalla eseguita il 13.04.2017 (in confronto alla sonografia
eseguita il 11.11.2014), è un peggioramento di lesioni degenerative che
comunque si sarebbero osservate anche senza l’infortunio del 15.02.2015. Questo
peggioramento delle lesioni degenerative della cuffia sono visibili anche a
livello della spalla sx che non è stata traumatizzata durante l’infortunio del
15.02.2015
” (doc. 209, p. 2)
Con la propria
impugnativa, l’assicurato contesta che alla valutazione del dott. __________
possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente per derimere la
questione dell’entità della menomazione dell’integrità, in quanto lo
specialista in questione avrebbe erroneamente dedotto dal referto relativo alla
sonografia dell’11 novembre 2014 che la cuffia rotatoria della spalla destra
presentava, già allora, delle alterazioni degenerative, aggravatesi con il
trascorrere del tempo (cfr. doc. I, p. 5 s.).
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale constata che, secondo la valutazione dell’esperto incaricato
dall’amministrazione, alla base del rifiuto di riconoscere un’IMI in relazione
alle lesioni alla cuffia dei rotatori della spalla destra, vi è la circostanza
che queste ultime sarebbero preesistenti al trauma, così come emergerebbe dal
referto della sonografia del novembre 2014 (doc. 209, risposta al quesito n. 6
di CO 1: “I disturbi dovuti alla lesione degenerativa della cuffia, non
dipendono dall’infortunio del 15.02.2015.” e p. 2: “Queste lesioni degenerative
non sono dovute all’infortunio del 15.02.2015 perché erano già presenti e
oggettivabili alla sonografia eseguita il 11.11.2014.” – il corsivo è del
redattore).
Ora, così come ha
pertinentemente evidenziato il ricorrente, dal rapporto 11 novembre 2014 della
dott.ssa __________ non risulta, almeno all’apparenza, che i tendini dei
muscoli sovraspinato e sottoscapolare della spalla destra - diversamente
da quelli della spalla sinistra - fossero già allora degenerati (cfr. doc. F:
“Il quadro descritto depone a destra per instabilità del tendine del
bicipite. A sinistra per rottura inserzionale anteriore del
sovraspinoso, lacerazione inserzionale del sottoscapolare, instabilità del
tendine del bicipite, lieve borsite subacromiale e conflitto acromion omerale.”
– il corsivo è del redattore).
Alla luce di quanto
precede, il TCA non può fondare il proprio giudizio a proposito all’entità
della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato, sul parere
del dott. __________.
Il fatto che la radiografia
convenzionale del 15 febbraio 2015 abbia evidenziato, a livello della spalla
destra, delle “note di artrosi gleno omerale e presenza di piccola
calcificazione in prossimità dell’inserzione sul trochite omerale della cuffia
dei rotatori” (doc. 14.1), non basta a giustificare una diversa conclusione. In
effetti, la radiografia convenzionale non rappresenta l’esame di scelta per
refertare l’esistenza di lesioni della cuffia dei rotatori. Del resto, non può
essere ignorato che neppure lo stesso perito amministrativo ha fatto capo alle
risultanze dell’esame radiologico in questione per negare l’eziologia
traumatica alle lesioni interessanti i tendini sovraspinato e sottoscapolare
della spalla destra.
2.5.6
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381).
Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht
ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411).
In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für
eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil
das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil
9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E.
3.
,9C_85/2009)”. (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten
anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben,
damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE
135.
V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, sebbene la (pertinente) censura relativa all’apprezzamento della
menomazione dell’integrità espresso dal dott. __________ (per quanto riguarda
l’eziologia delle lesioni della cuffia rotatoria della spalla destra) fosse già
stata sollevata in sede di opposizione alla decisione formale del 14
marzo 2018 (cfr. doc. 230, p. 2), l’istituto assicuratore ha omesso
d’interpellare il perito amministrativo per chiarire tale aspetto.
Per il TCA
sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione
per un complemento istruttorio ai sensi della giurisprudenza citata (“Klarstellung von gutachtlichen Ausführungen”, cfr. DTF
137.
V 210).
2.5.7
Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.5.5., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 10%. L’assicuratore
resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un
complemento peritale volto a chiarire l’origine traumatica o meno delle lesioni
interessanti la cuffia dei rotatori della spalla destra e, in ultima analisi,
l’entità della menomazione dell’integrità presentata da RI 1.
Visto quanto precede, la
decisione su opposizione impugnata non può essere confermata nemmeno nella
misura in cui la CO 1 ha compensato l’importo dovuto a titolo di IMI con il
saldo della pretesa in restituzione.
2.6
Parzialmente vincente in
causa, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da
parte dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza
giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra
le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui
all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 10% e, quindi, pure nella misura in
cui l’importo dovuto a titolo di IMI è stato compensato con il saldo della
pretesa in restituzione. Per il resto, essa è confermata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti