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35.2018.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 dicembre 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica

del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi

sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,

che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di

lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella presente fattispecie,

il TCA constata che la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal

dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, a

margine della visita di chiusura del 19 aprile 2018 (doc. 77, p. 5 s.), non è

stata contestata dal ricorrente (cfr. doc. I).

Contestato è per contro

l’aspetto economico della determinazione del grado d’invalidità, e meglio l’entità

del reddito da invalido.

Al proposito, con

l’impugnativa viene fatto valere che l’assicurato non potrebbe svolgere quattro

delle cinque attività di cui alle DPL considerate dall’amministrazione, e ciò

tenuto conto del suo stato di salute infortunistico, della sua formazione

scolastica e professionale, della sua età e del suo statuto di frontaliere.

Trattandosi della

professione di operaio orologiero presso la ditta __________, il

ricorrente potrebbe tutt’al più venir assunto “… quale operaio non qualificato,

e non nella funzione proposta dalla DPL, che intrinsecamente prevede già

diversa esperienza nel settore.” (doc. I, p. 4). A proposito dell’aiuto

ufficio presso __________, non si tratterebbe in realtà “… di un lavoro

vero e proprio, ma di un progetto di reinserimento. (…). In aggiunta a ciò si

specifica che è un’associazione parapubblica, basata sulla scala stipendi dello

Stato. Ricordiamo a questo punto che il sig. RI 1 è un lavoratore frontaliero,

e come tale, ha pochissime speranze di essere assunto presso qualsiasi attività

lavorativa statale o parastatale.” (doc. I, p. 5). Per quanto riguarda

l’attività di fattorino di distribuzione presso le __________, RI 1

osserva che, essendo il datore di lavoro un ente parapubblico, “… se paragonati

al settore privato classico, gli stipendi sono molto più altri della media. In

aggiunta, per la natura stessa dell’azienda di riferimento, si rimanda

nuovamente al doc. G, che conferma chiaramente la tendenza a non assumere

frontalieri in queste posizioni. Il sig. RI 1 non avrebbe alcuna possibilità di

essere assunto in questa posizione.” (doc. I, p. 6). Infine, in merito

all’attività di affilatore presso la ditta __________, l’insorgente

afferma di non comprendere “… il motivo per cui si prenda in considerazione

un’attività così limitata e specifica, piuttosto che una posizione più “aperta”

come quella da noi suggerita: statisticamente, è indubbio che i posti a

disposizione in quella funzione sono più numerosi rispetto a quelli per il più

specialistico “affilatore” (doc. I, p. 6).

In sede di replica, la

patrocinatrice dell’assicurato ha versato agli atti le dichiarazioni dei datori

di lavoro interessati.

__________ della __________

ha in particolare indicato che “chi non ha fatto una scuola, un corso di

specializzazione o ha comunque diversi anni di esperienza, non è assolutamente

in grado di svolgere questo lavoro. Non è possibile assumere una persona che

fino al giorno prima ha svolto altri lavori di tutt’altro tipo.” (doc. M).

__________, direttore

dell’__________, ha precisato segnatamente che “… per accedere ad un processo

di assunzione presso il nostro laboratorio protetto è necessario possedere dei

requisiti minimi che il vostro assistito sembrerebbe, per le informazioni in

nostro possesso, non avere.” (doc. N).

__________, Caposettore risorse

umane delle __________, ha dichiarato che “presso le __________, che contano

ormai 380 collaboratori, è presente un solo frontaliere, impiegato in azienda

dal lontano 1988. La politica aziendale è quella di favorire l’impiego di

personale indigeno.” (doc. O).

__________, HR Manager

della __________, ha affermato che per il posto di lavoro di affilatore “…

vengono richieste delle competenze specifiche nel campo dell’affilatura e

costruzione di utensili. Nella fattispecie si richiede esperienza pluriennale,

conoscenza del disegno tecnico, utilizzo di affilatrici manuali, programmazione

affilatrici CNC e utilizzo di strumenti di misura (calibri-micrometri e

comparatori). L’unica posizione che non richiede delle competenze specifiche è

quella dell’ausiliario di reparto che peraltro risulta essere molto faticosa

poiché prevede la pulizia giornaliera di tutti … e pulizia generale delle

infrastrutture.” (doc. P).

Chiamata a prendere

posizione sulla documentazione prodotta, l’istituto assicuratore ha confermato

l’uso delle DPL scelte, rilevando in particolare che “alcune delle allegazioni

riportate nella documentazione prodotta dal signor RI 1, contenenti esigenze

supplementari per i vari posti rispetto a quelle dichiarate per l’allestimento

ed il completamento delle DPL, sono talmente divergenti che lasciano seri dubbi

in merito alla buona fede di chi le ha rilasciate. Le DPL sono il frutto di

quanto indicato dai datori di lavoro che vengono chiamati regolarmente a

confermare le loro indicazioni e che hanno, in ogni momento, diritto e dovere

di comunicare eventuali cambiamenti. La CO 1 si è pertanto fondata a giusta

ragione sulle DPL contestate dal ricorrente. Ragion per cui le stesse sono fede

facenti.”.

D’altro canto,

l’amministrazione fa valere che, anche qualora il reddito da invalido venisse

stabilito in base ai salari statistici (anziché in base al metodo delle DPL),

l’esito della vertenza non muterebbe (“Confrontando il salario da valido (fr.

55'780.90) con il salario da invalido riferito al mercato equilibrato del

lavoro (2016, indicizzato al 2018) e, tenuto conto di una deduzione sociale

massima del 10%, pari a fr. 60'846.46, si giunge ad un grado di invalidità

addirittura negativo.”) (doc. IX).

Riguardo a quest’ultimo

aspetto, in data 21 novembre 2018, la rappresentante del ricorrente ha

osservato segnatamente che “…, invece di ammettere il proprio errore di

valutazione ed utilizzare delle DPL più consone al caso concreto, CO 1 si

rintana nel più sicuro universo delle tabelle RSS federali, che, come affermato

più volte, non sono assolutamente riguardevoli della situazione economica e

salariale ticinese.” (doc. XI, p. 2).

2.5

Trattandosi della

determinazione del reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui

criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V

472.

seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari

fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle

circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA 1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA 13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.6

Nel caso

concreto, il TCA prende atto delle dichiarazioni rilasciate dai datori di

lavoro interessati dalle DPL utilizzate dall’amministrazione, il cui tenore fa apparire

come piuttosto irrealistiche le possibilità di un reinserimento professionale

dell’assicurato in quelle aziende (cfr. doc. M-P).

La questione

non deve tuttavia essere ulteriormente approfondita, in quanto, anche volendo ammettere

che talune delle DPL indicate dall’CO 1 non sono compatibili con la situazione

dell’insorgente, ciò non basterebbe ancora per riconoscere all’assicurato il

diritto a una rendita d’invalidità, per i motivi illustrati qui di seguito.

Innanzitutto,

il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, nel caso in cui le

DPL prodotte dall’CO 1 non soddisfino le condizioni poste dalla giurisprudenza,

il giudice cantonale delle assicurazioni sociali può rinviare la causa

all’amministrazione affinché completi la sua inchiesta economica oppure

determinare lui stesso il reddito da invalido in applicazione dei dati

statistici risultanti dalla RSS. Si tratta di una facoltà lasciata

all’apprezzamento del giudice (cfr. STF 8C_199/2017 del 6 febbraio 2018 consid.

5.2

e riferimenti ivi menzionati).

Nel caso di

specie, questo Tribunale ritiene che il reddito da invalido possa essere

validamente stabilito in base ai salari statistici periodicamente pubblicati

dall’Ufficio federale di statistica. In questo contesto, è utile segnalare

che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a

una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo la RSS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2 e

la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in

giudicato).

Ora,

utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1,

l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche

inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su

41.7

ore, esso ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40

per l'intero anno (fr. 5'566.95 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei

salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+

0.

%) e, per il 2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%).

Per quanto riguarda la

questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza

8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha

stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione

previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure

la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha

precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad

altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto

collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3).

Nella presente

fattispecie, in base al contratto collettivo di lavoro per il settore del

prestito di personale, a cui il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà

generale con decreto del 29 marzo 2016 (con validità sino al 31 dicembre 2018),

il salario minimo per i lavoratori non qualificati in Ticino ammonta nel 2018 a

fr. 39'900/anno, rispettivamente a fr. 45'760/anno per quelli

formati (sempre in Ticino). Pertanto, che si voglia considerare RI 1 un

lavoratore non qualificato oppure formato, il reddito annuo che egli avrebbe

realizzato nel 2018 per un’occupazione a tempo pieno quale

dipendente della __________ (fr. 55'780.90) (cfr. doc. 87,

p. 1; dato non contestato), è in ogni caso superiore a quello risultante

dal CCL, di modo che non entra in linea di conto una decurtazione del reddito

statistico da invalido a tale titolo.

2.7

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto sostiene che la deduzione massima sul reddito

statistico da invalido sarebbe del 10% (doc. IX, p. 2).

Considerato il riserbo di

cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, proponendo l’applicazione di una

decurtazione del 10%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento. Mediante la riduzione in questione, l’istituto convenuto ha

infatti debitamente tenuto conto degli effetti legati alla menomazione

infortunistica.

Le circostanze evidenziate

con il ricorso non appaiono atte a giustificare una più ampia riduzione

percentuale.

In

proposito, va rilevato che il TF ha più volte negato la rilevanza del fattore

"età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem

massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)

grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del

30.

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

D’altra parte, il fatto di

avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata né un grado d’istruzione particolare (cfr., in

questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 Nr. UV 15 p. 49 consid.

3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid.

2.3

). Un discorso analogo vale anche per l’assenza di esperienza in taluni

ambiti di attività (cfr. STF 8C_103/2018 del 25 luglio 2018 consid. 5.2,9C_467/2012

del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).

Infine, in una sentenza

8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, l’Alta Corte ha stabilito che,

tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore

cittadino di uno Stato membro non è a priori svantaggiato rispetto a un

lavoratore svizzero in ragione della sua nazionalità e del suo statuto di

frontaliere.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 60'665.36.

Ora, confrontando i fr. 60'665.36

al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla

salute, e cioè fr. 55'780.90, risulta che egli non subisce alcuna perdita di

guadagno a dipendenza dei postumi residuali dell’infortunio accaduto nel

novembre 2016.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata

negata una rendita d’invalidità, deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti