35.2018.97
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13 dicembre 2018Italiano29 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.97
cr
Lugano
13 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 agosto 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 gennaio 1985, RI 1,
nato nel 1965, all’epoca apprendista meccanico presso la ditta __________ di __________
e assicurato contro gli infortuni presso l’__________, è rimasto coinvolto in
un incidente della circolazione stradale, riportando una frattura
pluriframmentaria della gamba sinistra, una lesione al ginocchio destro e al
piede sinistro, nonché una commotio cerebri.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Con decisione formale del
18 agosto 1988, poi confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha
riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 25% dal 1° maggio 1988
e un’indennità per menomazione all’integrità del 12.5%.
Con pronunzia LAINF 8/89
del 4 agosto 1990, questa Corte ha confermato il grado d’invalidità fissato
dall’assicuratore, mentre l’IMI è stata aumentata al 30%.
1.2. Nel corso del 1991, l’__________
ha proceduto ad una revisione d’ufficio della rendita d’invalidità. Tenuto
conto del reddito concretamente conseguito dall’assicurato presso il suo nuovo
datore di lavoro, la ditta __________, con decisione su opposizione del 7
agosto 1992 la rendita è stata ridotta al 10% a contare dal 1° giugno 1992.
1.3. A far tempo dal 1° aprile
2009, RI 1 è stato assunto quale tecnico del servizio di manutenzione dalla __________
di __________, i cui dipendenti sono assicurati contro gli infortuni presso la CO
1 (cfr. doc. 1).
Il 14 ottobre 2009, RI 1,
in sella alla propria moto, era incorso in un incidente, assunto dalla CO 1,
nel quale egli aveva contuso il ginocchio e la caviglia destra (doc. 2).
Nel gennaio del 2010, il
chirurgo ortopedico dott. __________ aveva refertato una situazione
praticamente sovrapponibile a quella esistente prima del sinistro, tanto che
l’assicurato era stato in grado di riprendere il proprio lavoro in misura
completa.
1.4. In data 22 aprile 2011, l’assicurato
è rimasto vittima di un nuovo incidente stradale mentre si trovava in sella
alla propria motocicletta.
A causa di questo
sinistro, egli ha lamentato una distorsione Lisfranc con frattura
intra-articolare a livello della base del metatarso I del piede destro (cfr.
doc. 7).
La CO 1 ha riconosciuto la
propria responsabilità.
1.5. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 19 settembre 2014,
l’amministrazione, considerato che l’interessato presenta una capacità
lavorativa del 75% nello svolgimento di attività adatte, gli ha assegnato una
rendita d’invalidità del 42% a partire dal 1° ottobre 2014 e un’IMI del 10%. La
CO 1 ha pure precisato che i disturbi psichici non sono di sua pertinenza,
facendo difetto l’adeguatezza del nesso causale (cfr. doc. 53).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 57), in data 21
novembre 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 58).
1.6. Con decisione formale del 10
novembre 2014, confermata con decisione su opposizione del 16 dicembre 2014, l’__________
ha soppresso la propria rendita d’invalidità dal 1° ottobre 2014, in
applicazione del combinato disposto degli artt. 77 LAINF e 100 cpv. 3 OAINF
(cfr. incarto __________).
In data 6 gennaio 2015, l’__________
ha versato alla CO 1 l’importo di fr. 89'593.70, corrispondente al valore
capitalizzato della parte di rendita imputabile all’infortunio di sua
competenza (cfr. incarto __________).
1.7. Con sentenza 35.2015.12 del
30 settembre 2015, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha innanzitutto confermato
che CO 1 era legittimata a definire il diritto alle prestazioni di lunga durata
facendo astrazione dalla problematica psichica (cfr. consid. 2.2.4.), non in nesso
causale adeguato con l’infortunio del 22 aprile 2011.
Quanto all’entità della
rendita di invalidità (del 42%) assegnata da CO 1, contestata in quanto non terrebbe
conto anche della precedente rendita di invalidità (del 10%) accordata dall’__________,
il TCA ha ritenuto che effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, nel caso
di specie trovi applicazione l’art. 100 cpv. 3 OAINF, messo invece in dubbio
dal patrocinatore dell’assicuratore convenuto.
Per tali ragioni, il TCA
ha rinviato gli atti ad CO 1 affinché, dopo avere richiesto al dr. __________
una valutazione globale dal punto di vista somatico di tutti gli
infortuni subiti dall’assicurato, incluso quello assicurato presso l’__________,
definisca nuovamente l’entità della rendita d’invalidità spettante a RI 1 (cfr.
doc. 59).
1.8. Con
decisione 24 novembre 2017 (doc. 67), l’assicuratore contro gli infortuni,
fondandosi sulla valutazione degli atti eseguita il 27 aprile 2017 dal dr. __________,
preso atto di una capacità lavorativa dell’interessato del 70% in attività
adatte, ha confermato un grado d’invalidità del 42% (doc. 67).
A
seguito dell’opposizione del 30 dicembre 2017 interposta dall’avv. RA 1 per
conto dell’assicurato (doc. 70) e dopo avere predisposto una visita peritale a
cura dello stesso dr. __________ (doc. 76), in data 20 agosto 2018 CO 1 ha confermato
l’attribuzione a favore dell’interessato di una rendita di invalidità del 42%
(doc. A).
1.9. In
ambito AI, con sentenza 32.2017.145 del 23 aprile 2018, cresciuta incontestata
in giudicato, il TCA ha confermato la correttezza della decisione con la quale
l’Ufficio AI, basandosi sulle risultanze peritali di una perizia
pluridisciplinare eseguita dal SAM - la quale ha riconosciuto un miglioramento
dello stato di salute dell’interessato, da considerare totalmente inabile al
lavoro nell’abituale professione, ma abile al lavoro al 50% in attività
adeguate (cfr. doc. 64) - ha ridotto da intera a mezza la rendita di invalidità
spettante all’assicurato a partire dal 1° ottobre 2017, in virtù di un grado di invalidità del
57%.
1.10. Con tempestivo ricorso del 26
settembre 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 venga condannata a
versargli una rendita d’invalidità del 45%.
A sostegno della propria
pretesa, l’insorgente ha contestato il grado di invalidità calcolato
dall’assicuratore infortuni, il quale è rimasto invariato (percentuale del 42%)
nonostante i nuovi accertamenti medici predisposti conformemente a quanto
deciso dal TCA nella sentenza 35.2015.12 del 30 settembre 2015 abbiano messo in
luce un peggioramento della capacità lavorativa residua dell’interessato nello
svolgimento di attività adatte – passata dal 75% al 70% tenendo conto dell’insieme
delle patologie di origine infortunistica.
La patrocinatrice del
ricorrente ha evidenziato che il risultato finale è rimasto invariato in quanto
il reddito da invalido è stato fissato dall’assicuratore tenendo conto
unicamente della “nuova” incapacità lavorativa in attività adatte, senza
tuttavia più apportare la riduzione percentuale del 5% che era invece stata
riconosciuta al momento della precedente decisione del 21 novembre 2014.
La rappresentante dell’assicurato
ha sottolineato che, oltre che da CO 1 nella decisione del 21 novembre 2014, la
medesima riduzione percentuale del 5% è pure stata applicata dall’Ufficio AI e
confermata dal TCA con sentenza 32.2017.145 del 23 aprile 2018.
Alla luce di tali elementi,
il patrocinatore dell’assicurato ha quindi richiesto che, tenuto conto della
riduzione percentuale del 5% da applicare al reddito da invalido, il grado di
invalidità dell’interessato venga fissato al 45% (doc. I).
1.11. La CO 1, in risposta, ha chiesto
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale
o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono
causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate
nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati
affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3
Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha
accordato all’assicurato una rendita d’invalidità del 42% dal 1° ottobre 2014,
facendo capo, per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, alla valutazione
espressa al riguardo dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Quest’ultimo, nel rapporto
medico del 6 agosto 2018, ha concluso che, tenuto conto dell’insieme dei
disturbi di origine infortunistica interessanti l’anca sinistra e il nervo
peroneo a sinistra, il piede e il ginocchio destro, così come pure il polso di
destra (quest’ultimo coinvolto nell’incidente preso a carico dall’__________),
l’assicurato va considerato totalmente inabile al lavoro nella propria
precedente professione, mentre conserva una capacità lavorativa del 70%
nell’esecuzione di un’attività leggera adeguata, rispettosa delle sue
limitazioni funzionali (doc. 76).
Ora, posto come l’aspetto
dell’esigibilità non sia stato contestato dalla patrocinatrice del ricorrente
(cfr. doc. I), questo Tribunale ritiene accertato che, nonostante l’insieme
dei danni alla salute di natura infortunistica, RI 1 sarebbe in grado di
svolgere un’attività lavorativa leggera e adeguata, rispettosa delle sue
limitazioni funzionali, nella misura del 70%.
2.4
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
2.5
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2014, avrebbe
realizzato un reddito annuo pari a fr. 79’936 (cfr. doc. 67).
Questo dato, calcolato
secondo quanto indicato dal datore di lavoro dell’interessato e non contestato
dall’insorgente, può essere fatto proprio dal TCA.
2.6
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede
da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non
può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza 32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio
2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino
in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella
stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima
percentuale (al riguardo cfr. Grisanti,
Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311
seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente
risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha
stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5%
dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore
alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare -
soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da
raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo
e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
2.7
Nel caso
concreto, l’amministrazione ha calcolato il reddito da invalido sulla base dei
dati statistici.
Applicando
la tabella RSS 2014 TA 1, uomini (totale attività semplici e ripetitive), dopo
adeguamento alle ore medie svizzere del 2014 (41.7), ha quantificato in fr. 66'453
il reddito da invalido (cfr. doc. 67 pag. 2).
Nel caso di
specie, l’amministrazione ha correttamente proceduto alla determinazione del
reddito da invalido in applicazione della tabella TA1.
Il
TCA non ha motivo per distanziarsi dagli importi calcolati sulla base della
suddetta tabella, di per sé neppure contestati in sede ricorsuale.
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
2014.
(cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015
del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7),
edita dall'Ufficio federale di statistica,
più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014;
salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del
4.
aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178),
emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini
per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF
142.
V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore
settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde
ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi
dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende
di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744:
40.
x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico,
l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute
al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 46’517
(fr. 66'453 ridotti del 30%).
2.8
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
In
una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali
delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di
assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito
da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126
V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première
instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit
(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également
à l'opportunité de la décision administrative
("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision
en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle
que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas
été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à
faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75
consid. 6 p. 81).”
Va
poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha
rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni
fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni
di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il
tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale,
nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul
reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete
(consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu
de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126
V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30
avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo
concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non
separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione –
tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il
25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della
ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal
Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due
volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già
solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).
Nel
caso di specie CO 1, nella precedente decisione del 19 settembre 2014 (doc. 53)
e successiva decisione su opposizione del 21 novembre 2014 (doc. 58), a fronte
di una capacità lavorativa residua del 75% dell’interessato nello svolgimento
di attività leggere adeguate alle sue limitazioni funzionali, aveva applicato
una riduzione del 5% “per circostanze personali e professionali”.
Dopo che, conformemente a
quanto ordinato dal TCA nella sentenza di rinvio 35.2015.12 del 30 settembre
2015, il dr. __________ ha attestato, tenuto conto di tutti i disturbi
di natura infortunistica, una capacità lavorativa globale dell’assicurato del
70% nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose delle sue
limitazioni funzionali, CO 1 ha, invece, ritenuto di non dovere (più) applicare
al reddito da invalido una deduzione per circostanze particolari.
La
patrocinatrice dell’assicurato ha contestato tale modo di procedere
dell’amministrazione, ritenendo del tutto giustificata una riduzione
percentuale del 5% (cfr. doc. I).
A tale
proposito, nella risposta di causa il patrocinatore dell’assicuratore infortuni
ha rilevato che “la circostanza di avere tenuto conto di un fattore personale
in precedenza non garantisce l’applicazione, sistematica, di detto fattore pro
futuro”, aggiungendo che “nella valutazione della capacità lavorativa del 70%
in attività adeguate, sia il dr. __________, sia il dr. __________, tengono già
conto delle varie limitazioni fisiche (infatti entrambi parlano di diminuzione
del rendimento sull’arco di una giornata). Inoltre i due medici non indicano
ulteriori limitazioni da tenere in considerazione. Di conseguenza, applicando
un’ulteriore deduzione del 5% alla già ridotta capacità lavorativa del 70%, si
andrebbe ad accordare una doppia riduzione” (doc. V).
Le argomentazioni sviluppate
dall’assicuratore LAINF non possono essere fatte proprie dal TCA.
Al di là delle
considerazioni espresse dal legale di CO 1 a proposito del fatto che le
deduzioni concesse in passato non rappresentano un diritto acquisito - ma in
questo caso non si tratta di una deduzione riconosciuta per un passato
infortunio, bensì della riduzione applicata nella precedente decisione del 21 novembre 2014, poi annullata dal TCA per eseguire nuovi
accertamenti, a seguito dei quali è stata emanata la decisione oggetto della
presente vertenza – questo Tribunale ritiene che le limitazioni
funzionali presentate dall’interessato anche nello svolgimento di un’attività
adeguata giustifichino l’applicazione di una deduzione percentuale (cfr. STF 9C_690/2016
del 27 aprile 2017).
Ciò non
costituisce, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante dell’CO
1, una “doppia riduzione”, dato che la deduzione in questione non concerne la diminuzione
di rendimento dell’assicurato, la quale, essendo già stata considerata dal
profilo medico nella determinazione della capacità lavorativa residua
dell’interessato, non può poi ovviamente venire nuovamente conteggiata quale
riduzione supplementare (cfr., fra le tante, STF 9C_833/2017 del
20.
aprile 2018).
Essa riguarda, invece, un
altro criterio ammesso dalla giurisprudenza
federale per giustificare una riduzione del reddito da invalido, ossia quello
delle affezioni invalidanti.
Nel
caso di specie, difatti, l’assicurato, a seguito dei suoi
disturbi, può sì svolgere delle attività leggere, semplici e ripetitive e con
la riduzione del rendimento indicata dal profilo medico, ma, diversamente da
altri assicurati, con in aggiunta anche il rispetto di determinate ulteriori
limitazioni funzionali (che attengono alla posizione prevalentemente
sedentaria, ma con possibilità di alzarsi per cambiare posizione e muoversi un
po’, oltre che a restrizioni concernenti il polso e la mano destra).
Alla luce di
quanto appena esposto, tenuto conto dell’insieme
delle circostanze, il TCA reputa quindi adeguato applicare al
reddito da invalido una riduzione percentuale del 5%, come peraltro già
riconosciuto da CO 1 nella precedente decisione del 21 novembre 2014, a fronte
di una capacità lavorativa in attività leggere adeguate a quel momento del 75%.
Tale
soluzione, del resto, si impone tanto più che, come pertinentemente rilevato dal
patrocinatore del ricorrente, alla medesima conclusione è giunto il TCA nella
vertenza in ambito AI sfociata nella sentenza 32.2017.145 del 23 aprile 2018,
cresciuta incontestata in giudicato, con la quale questa Corte ha approvato la
riduzione percentuale del 5% applicata al reddito da invalido dall’Ufficio AI
per tenere conto della possibilità per l’interessato di svolgere unicamente
attività leggere (cfr. sentenza citata, consid. 2.8.2., pag. 16).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 66'453, ritenuta un’esigibilità
dal profilo medico del 70% e applicando una riduzione del 5%, il reddito
ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 44’191.25. Confrontando ora questo dato con
l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79’936 (consid. 2.5.),
risulta un grado di invalidità del 44.72% arrotondato al 45%
secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Di conseguenza, RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità del
45% a partire dal 1° ottobre 2014, come opportunamente richiesto dal suo
patrocinatore, e non del 42% come indicato nella decisione su opposizione
impugnata.
Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
CO 1 è tenuta a riconoscere all’assicurato una rendita
d’invalidità del 45% a partire dal 1° ottobre 2014.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti