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35.2018.97

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 dicembre 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale

o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono

causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate

nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati

affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3

Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

accordato all’assicurato una rendita d’invalidità del 42% dal 1° ottobre 2014,

facendo capo, per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, alla valutazione

espressa al riguardo dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

Quest’ultimo, nel rapporto

medico del 6 agosto 2018, ha concluso che, tenuto conto dell’insieme dei

disturbi di origine infortunistica interessanti l’anca sinistra e il nervo

peroneo a sinistra, il piede e il ginocchio destro, così come pure il polso di

destra (quest’ultimo coinvolto nell’incidente preso a carico dall’__________),

l’assicurato va considerato totalmente inabile al lavoro nella propria

precedente professione, mentre conserva una capacità lavorativa del 70%

nell’esecuzione di un’attività leggera adeguata, rispettosa delle sue

limitazioni funzionali (doc. 76).

Ora, posto come l’aspetto

dell’esigibilità non sia stato contestato dalla patrocinatrice del ricorrente

(cfr. doc. I), questo Tribunale ritiene accertato che, nonostante l’insieme

dei danni alla salute di natura infortunistica, RI 1 sarebbe in grado di

svolgere un’attività lavorativa leggera e adeguata, rispettosa delle sue

limitazioni funzionali, nella misura del 70%.

2.4

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

2.5

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2014, avrebbe

realizzato un reddito annuo pari a fr. 79’936 (cfr. doc. 67).

Questo dato, calcolato

secondo quanto indicato dal datore di lavoro dell’interessato e non contestato

dall’insorgente, può essere fatto proprio dal TCA.

2.6

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza 32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio

2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino

in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. Grisanti,

Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311

seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente

risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha

stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5%

dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore

alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare -

soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da

raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo

e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.7

Nel caso

concreto, l’amministrazione ha calcolato il reddito da invalido sulla base dei

dati statistici.

Applicando

la tabella RSS 2014 TA 1, uomini (totale attività semplici e ripetitive), dopo

adeguamento alle ore medie svizzere del 2014 (41.7), ha quantificato in fr. 66'453

il reddito da invalido (cfr. doc. 67 pag. 2).

Nel caso di

specie, l’amministrazione ha correttamente proceduto alla determinazione del

reddito da invalido in applicazione della tabella TA1.

Il

TCA non ha motivo per distanziarsi dagli importi calcolati sulla base della

suddetta tabella, di per sé neppure contestati in sede ricorsuale.

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari

2014.

(cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015

del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7),

edita dall'Ufficio federale di statistica,

più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014;

salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del

4.

aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178),

emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF

142.

V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore

settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde

ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Questi

dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744:

40.

x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico,

l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute

al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 46’517

(fr. 66'453 ridotti del 30%).

2.8

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

In

una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali

delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di

assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito

da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126

V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir

d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première

instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit

(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également

à l'opportunité de la décision administrative

("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision

en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle

que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir

d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas

été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances

sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à

celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à

faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75

consid. 6 p. 81).”

Va

poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha

rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni

fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni

di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il

tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale,

nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul

reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete

(consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu

de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en

considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de

service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30

avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo

concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non

separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione –

tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il

25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della

ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal

Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due

volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già

solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).

Nel

caso di specie CO 1, nella precedente decisione del 19 settembre 2014 (doc. 53)

e successiva decisione su opposizione del 21 novembre 2014 (doc. 58), a fronte

di una capacità lavorativa residua del 75% dell’interessato nello svolgimento

di attività leggere adeguate alle sue limitazioni funzionali, aveva applicato

una riduzione del 5% “per circostanze personali e professionali”.

Dopo che, conformemente a

quanto ordinato dal TCA nella sentenza di rinvio 35.2015.12 del 30 settembre

2015, il dr. __________ ha attestato, tenuto conto di tutti i disturbi

di natura infortunistica, una capacità lavorativa globale dell’assicurato del

70% nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose delle sue

limitazioni funzionali, CO 1 ha, invece, ritenuto di non dovere (più) applicare

al reddito da invalido una deduzione per circostanze particolari.

La

patrocinatrice dell’assicurato ha contestato tale modo di procedere

dell’amministrazione, ritenendo del tutto giustificata una riduzione

percentuale del 5% (cfr. doc. I).

A tale

proposito, nella risposta di causa il patrocinatore dell’assicuratore infortuni

ha rilevato che “la circostanza di avere tenuto conto di un fattore personale

in precedenza non garantisce l’applicazione, sistematica, di detto fattore pro

futuro”, aggiungendo che “nella valutazione della capacità lavorativa del 70%

in attività adeguate, sia il dr. __________, sia il dr. __________, tengono già

conto delle varie limitazioni fisiche (infatti entrambi parlano di diminuzione

del rendimento sull’arco di una giornata). Inoltre i due medici non indicano

ulteriori limitazioni da tenere in considerazione. Di conseguenza, applicando

un’ulteriore deduzione del 5% alla già ridotta capacità lavorativa del 70%, si

andrebbe ad accordare una doppia riduzione” (doc. V).

Le argomentazioni sviluppate

dall’assicuratore LAINF non possono essere fatte proprie dal TCA.

Al di là delle

considerazioni espresse dal legale di CO 1 a proposito del fatto che le

deduzioni concesse in passato non rappresentano un diritto acquisito - ma in

questo caso non si tratta di una deduzione riconosciuta per un passato

infortunio, bensì della riduzione applicata nella precedente decisione del 21 novembre 2014, poi annullata dal TCA per eseguire nuovi

accertamenti, a seguito dei quali è stata emanata la decisione oggetto della

presente vertenza – questo Tribunale ritiene che le limitazioni

funzionali presentate dall’interessato anche nello svolgimento di un’attività

adeguata giustifichino l’applicazione di una deduzione percentuale (cfr. STF 9C_690/2016

del 27 aprile 2017).

Ciò non

costituisce, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante dell’CO

1, una “doppia riduzione”, dato che la deduzione in questione non concerne la diminuzione

di rendimento dell’assicurato, la quale, essendo già stata considerata dal

profilo medico nella determinazione della capacità lavorativa residua

dell’interessato, non può poi ovviamente venire nuovamente conteggiata quale

riduzione supplementare (cfr., fra le tante, STF 9C_833/2017 del

20.

aprile 2018).

Essa riguarda, invece, un

altro criterio ammesso dalla giurisprudenza

federale per giustificare una riduzione del reddito da invalido, ossia quello

delle affezioni invalidanti.

Nel

caso di specie, difatti, l’assicurato, a seguito dei suoi

disturbi, può sì svolgere delle attività leggere, semplici e ripetitive e con

la riduzione del rendimento indicata dal profilo medico, ma, diversamente da

altri assicurati, con in aggiunta anche il rispetto di determinate ulteriori

limitazioni funzionali (che attengono alla posizione prevalentemente

sedentaria, ma con possibilità di alzarsi per cambiare posizione e muoversi un

po’, oltre che a restrizioni concernenti il polso e la mano destra).

Alla luce di

quanto appena esposto, tenuto conto dell’insieme

delle circostanze, il TCA reputa quindi adeguato applicare al

reddito da invalido una riduzione percentuale del 5%, come peraltro già

riconosciuto da CO 1 nella precedente decisione del 21 novembre 2014, a fronte

di una capacità lavorativa in attività leggere adeguate a quel momento del 75%.

Tale

soluzione, del resto, si impone tanto più che, come pertinentemente rilevato dal

patrocinatore del ricorrente, alla medesima conclusione è giunto il TCA nella

vertenza in ambito AI sfociata nella sentenza 32.2017.145 del 23 aprile 2018,

cresciuta incontestata in giudicato, con la quale questa Corte ha approvato la

riduzione percentuale del 5% applicata al reddito da invalido dall’Ufficio AI

per tenere conto della possibilità per l’interessato di svolgere unicamente

attività leggere (cfr. sentenza citata, consid. 2.8.2., pag. 16).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 66'453, ritenuta un’esigibilità

dal profilo medico del 70% e applicando una riduzione del 5%, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 44’191.25. Confrontando ora questo dato con

l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79’936 (consid. 2.5.),

risulta un grado di invalidità del 44.72% arrotondato al 45%

secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Di conseguenza, RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità del

45% a partire dal 1° ottobre 2014, come opportunamente richiesto dal suo

patrocinatore, e non del 42% come indicato nella decisione su opposizione

impugnata.

Il ricorso merita pertanto accoglimento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

CO 1 è tenuta a riconoscere all’assicurato una rendita

d’invalidità del 45% a partire dal 1° ottobre 2014.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti