35.2018.98
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11 febbraio 2019Italiano36 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.98
cr
Lugano
11 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 agosto 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 gennaio 2016 RI 1,
nato nel 1975, di professione gessatore ma a quel momento al beneficio di
indennità di disoccupazione – e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1 – è scivolato sulle scale, riportando un trauma
contusivo al polso sinistro e alla colonna vertebrale.
L’assicurato è stato inabile
al lavoro fino al 24 gennaio 2016, mentre a partire dal 25 gennaio 2016 ha
ritrovato una piena capacità lavorativa come attestato dal dr. __________ (doc.
7).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In data 18 luglio 2016 il dr.
__________, medico aggiunto del Servizio di chirurgia della mano dell’Ospedale __________
di __________, ha chiesto all’CO 1 “che venga riaperto il caso di infortunio in
quanto dall’esame Rx grafico-dinamico dei polsi e dall’esame TAC è documentata
una pregressa “fibrous non union” di frattura del polo prossimale e dello
scafoide carpale al polso destro compatibile con l’incidente occorso in data
15.1.2016 come documentano le immagini radiografiche effettuate al PS in data
16.1.2016” (doc. 12).
1.3. Con comunicazione del 9 marzo
2017, l’CO 1 ha informato l’assicurato circa la sospensione delle prestazioni
di breve durata (spese di cura e indennità giornaliere) dal 1° maggio 2017,
data a partire dalla quale egli è considerato abile al lavoro nella misura
massima possibile (doc. 85).
1.4. Con decisione del 20
settembre 2017, l’CO 1 ha rifiutato di attribuire all’assicurato il diritto ad
una rendita di invalidità, vista un’incapacità al guadagno dell’1%, così come
pure il diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità, ritenuto che i
postumi infortunistici non incidono in misura apprezzabile sull’integrità (doc.
122).
1.5. Con opposizione cautelativa
del 21 ottobre 2017 (doc. 126), poi motivata in data 6 febbraio 2018 (doc.
132), l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha contestato quanto deciso
dall’Istituto assicuratore.
Secondo il suo
rappresentante legale, infatti, lo stato di salute dell’assicurato è tale da
giustificare l’attribuzione di un’IMI del 10%, ai sensi della tabella 5.1, la
quale prevede una simile percentuale per menomazioni derivanti da resezione
articolare oppure artrodesi.
Il rappresentante legale
dell’interessato ha pure contestato il rifiuto di assegnazione di una rendita
di invalidità, criticando il reddito da valido calcolato dall’amministrazione
tenendo conto del CCL gessatori, anziché, come sarebbe stato a suo parere
corretto, secondo le tabelle RSS, così come correttamente determinato
dall’Ufficio AI (doc. 132).
1.6. Dopo avere richiesto una
presa di posizione al proprio servizio medico (doc. 136), con decisione su
opposizione del 30 agosto 2018, l’CO 1 ha ribadito la correttezza della propria
precedente decisione (doc. A).
1.7. Con tempestivo ricorso del 1°
ottobre 2018, l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, l’attribuzione di una
rendita di invalidità del 17% a partire dal 1° maggio 2017 e di un’IMI del 10%.
Sostanzialmente, il
rappresentante del ricorrente ha contestato il raffronto dei redditi operato
dall’assicuratore LAINF, ritenendo che il reddito da valido dell’assicurato
andasse determinato facendo riferimento alle tabelle RSS, come del resto fatto
dall’Ufficio AI e non, invece, tenendo conto di quanto indicato nel CCL
gessatori.
Quanto all’IMI, invece, il
rappresentante del ricorrente ha ribadito che le limitazioni importanti che
presenta l’interessato alla mano sinistra devono essere indennizzate con un’IMI
del 10% (doc. I).
1.8. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.9. In data 28 novembre 2018, il
rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico,
attestante un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (doc. V + 1).
1.10. Con osservazioni del 14
dicembre 2018, l’assicuratore infortuni ha evidenziato che quanto attestato dal
dr. __________ non modifica la posizione della CO 1, dato che riguarda
“un’eventuale ricaduta la fondatezza della quale sarà esaminata, dopo gli
opportuni accertamenti medici, come da prassi, dall’agenzia di __________”
(doc. VII).
Tali considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. VIII), per
conoscenza.
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto al diritto o meno per
l’assicurato di beneficiare di una rendita di invalidità, rispettivamente
di un’IMI, a dipendenza dell’infortunio assicurato.
Non
è, invece, oggetto di contestazione tra le parti la stabilizzazione dello stato
di salute dell’assicurato.
Del resto, ad ulteriore
dimostrazione del fatto che la stabilizzazione dello stato di salute sia ormai
data per acquisita, vi è la circostanza che il rappresentante dell’assicurato
ha chiesto l’attribuzione di una rendita di invalidità del 17%. Una tale
richiesta, infatti, presuppone, quale requisito preliminare indispensabile al
fine di potere passare dal regime delle prestazioni di breve durata a quello delle
prestazioni di lunga durata, la stabilizzazione dello stato di salute
dell’interessato.
Diritto ad una rendita di
invalidità?
2.2. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione
futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe
mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa
G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4
Nella
concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato una
rendita di invalidità facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda
l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal proprio medico
__________ a margine della visita di chiusura del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. 82).
In
quell’occasione, dopo aver definito stabilizzate le condizioni di salute
infortunistiche (dopo la fine di marzo 2017 egli ha infatti indicato che “non
sono previste altre terapie o diagnostiche”), il dr. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha ritenuto
l’assicurato abile nella misura massima possibile nello svolgimento di attività
adatte, rispettose dell’esigibilità lavorativa da egli dettagliata (cfr. doc.
82.
pag. 3).
Essendo
tale valutazione, dal profilo medico, incontestata, non occorre dilungarsi
oltre sull’argomento.
2.5
Si tratta ora di valutare le conseguenze
economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla
salute, il ricorrente, nel 2017, qualora non fosse rimasto vittima
dell’infortunio assicurato, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo
pari a fr. 61’300.20 (cfr. doc. 115 e doc. 120). Tale dato è stato ricavato dai
salari minimi indicati nel CCL gessatori, dato che al momento dell’infortunio
l’interessato era al beneficio di indennità di disoccupazione.
Il
rappresentante dell’assicurato ha contestato questo dato, dedotto dal CCL dei
gessatori, chiedendo che al suo posto venga, invece, preso in considerazione il
salario statistico risultante dalle tabelle RSS, di entità ben superiore e pari
a fr. 69'112, così come del resto correttamente calcolato dall’Ufficio AI.
Dagli
atti emerge, infatti, che l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto
ad una rendita di invalidità, calcolando il reddito da valido secondo i dati
statistici di cui alla tabella RSS, ramo economico “41-43 costruzioni”, per un
ammontare di fr. 69'112 (cfr. doc. 125).
Chiamato a pronunciarsi,
il TCA non può concordare con quanto preteso dal rappresentante del ricorrente,
ma ritiene condivisibile la scelta operata dall’amministrazione, che rispetta i
dettami giurisprudenziali.
Va, difatti, sottolineato
che in una sentenza STF 8C_778/2017 del 25 aprile 2018 il Tribunale federale ha
già avuto modo di evidenziare che nella misura in cui tengono
meglio conto delle differenti categorie di attività rispetto ai dati statistici
salariali di cui alle RSS, i salari fissati secondo il CCL della costruzione
rispettano maggiormente il principio secondo il quale il reddito senza invalidità
deve essere calcolato nella maniera più concreta possibile. L’Alta Corte
ha, infatti, rilevato che:
" (…)
4.4
Le recourant
reproche en outre à la cour cantonale d'avoir retenu, sur la base de la
convention collective de travail de la construction, un revenu sans invalidité
de 73'786 fr., soit un montant inférieur à celui de 78'866 fr. 95 (recte:
76'766 fr. 95) pris en compte par l'office AI en fonction des statistiques
salariales. Il invoque une violation du principe de coordination de
l'évaluation de l'invalidité dans l'assurance-invalidité et
l'assurance-accidents, et soutient que le montant statistique plus élevé doit
en l'occurrence être retenu.
Ce point de vue ne saurait être partagé. En
effet, dans la mesure où ils tiennent mieux compte des différentes catégories
d'activités que les statistiques salariales, les salaires fixés par la
convention collective de travail de la construction sont mieux à même de
respecter le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être évalué
de la manière la plus concrète possible (cf. arrêts 8C_643/2016 du 25 avril
2017.
consid. 4.2;9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid.
5.3
;8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2).” (Sentenza citata, corsivo
della redattrice)
Visto quanto sopra esposto, il TCA non ha motivo per
distanziarsi dal reddito da valido calcolato dall’amministrazione sulla base
delle indicazioni figuranti nel CCL gessatori, in quanto maggiormente specifico
rispetto al dato, superiore ma meno preciso, risultante dalle tabelle
statistiche RSS.
In applicazione dei dati di cui al CCL gessatori,
pertanto, il reddito annuo da valido dell’assicurato ammonta a fr. 62'127 (cfr.
salari minimi previsti dal CCL gessatori, categoria “intonacatori, plafonatori”,
pari a fr. 4’779/mese, fr. 27.10 all’ora).
2.6
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella
prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti
in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il
reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al
caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Nella DTF 139 V 592 consid. 7,
il TF ha ribadito la validità del metodo di determinazione del reddito da
invalido fondato sulle DPL.
A proposito della relazione
tra i due metodi di determinazione del reddito da invalido (DPL e dati
statistici), il Tribunale federale, dopo aver rilevato che la soluzione secondo
la quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è
soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di
priorità posto che entrambi i metodi presentano dei vantaggi e degli svantaggi,
nella DTF 129 V 472, ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre
all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la
rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne
risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore è tenuto a fornire
indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di
conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello
medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non
è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali
dell'ISS.
In una
sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha
ritenuto auspicabile che l’INSAI produca un estratto della banca dati DPL, nel
caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò
per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in
funzione del risultato desiderato.
In merito al requisito di
rappresentatività dei profili DPL, il TCA, nella STCA 35.2014.20 del 28 luglio
2014, consid. 2.7., ha già ricordato che, per prassi, l’assicuratore resistente
lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le
corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -
Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,
p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier
Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=
Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss
jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?
Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von
mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung
getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen
gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“).
L’Alta Corte ha
ancora una volta ribadito, in una STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid.
3.3
pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38, la necessità per l’INSAI di motivare le
ragioni per le quali, ritenendo non rappresentativi i profili di cui alle DPL,
decida di fare capo, nella determinazione del reddito da invalido, ai dati
statistici salariali di cui alle RSS.
In
quel caso, il TF ha rimproverato ai giudici cantonali di avere calcolato il
reddito da invalido di un assicurato fondandosi sui dati statistici di cui alle
RSS (attribuendo così una rendita del 25%), senza tuttavia previamente avere
esaminato ed esposto le ragioni per le quali, nel caso di specie, non fosse
possibile, nel rispetto dei criteri posti dalla giurisprudenza, fare
riferimento ai dati salariali DPL indicati dall’amministrazione (giunta ad un
grado di invalidità del 7%).
Il
Tribunale federale - dopo avere ricordato che, qualora l’assicuratore LAINF
ritenga di non poter validamente determinare il reddito da invalido secondo le
DPL, è comunque tenuto ad allegare agli atti la documentazione a comprova della
non rappresentatività dei profili DPL a disposizione, spettando poi, nella
procedura di ricorso, al primo giudice esaminare l’ammissibilità o meno delle
DPL - ha, pertanto, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti
all’autorità di prima istanza affinché provveda a colmare tale lacuna.
2.7
Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha stabilito il
reddito da invalido dell’assicurato facendo capo ai dati statistici di cui alle
RSS 2014, poi aggiornate al 2017, determinandolo in fr. 67'387.52.
L’Istituto assicuratore ha precisato che il numero di DPL a disposizione
fosse insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del
lavoro, motivo per il quale occorreva fare riferimento ai dati statistici (cfr. doc. 120).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dal dato calcolato
dall’amministrazione, rimasto, del resto, incontestato in sede ricorsuale.
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014
tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il
2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178), emerge che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63’744.- (fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2014.
(cfr. per questo aspetto, STFA
I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744 : 40
x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa
(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito
annuo di fr. 67'319.
2.8
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza
del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza
precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer
[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.
2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’Istituto assicuratore ha applicato una riduzione del 10% per
tenere conto delle variabili personali e professionali (doc. 122).
Il
ricorrente chiede che venga applicata una riduzione superiore, almeno del 15%, per
tenere conto delle limitazioni funzionali causate dal danno alla salute
infortunistico, della necessità di acquisire un lavoro leggero, della sua
precarietà essendo titolare di un permesso B e del bisogno di un adeguato
periodo di introduzione in un altro profilo professionale (doc. I).
In
una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali
delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di
assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul
reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla
DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première
instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit
(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également
à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle").
En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le
point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas
concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant
les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”
Va
poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha
rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni
fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni
di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il
tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale,
nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul
reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete
(consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu
de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites
du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75
consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril
2012.
consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza 9C_211/2016
del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (“[…]
La deduzione va valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera
schematica, sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le
circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid.
5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della ricorrente che è partita
dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale - cui
ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a
quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non
merita accoglimento […]”).
Il
TCA rileva innanzitutto che ammettendo una riduzione del 10% l’assicuratore
infortuni ha già tenuto conto delle limitazioni funzionali dell’interessato e,
in particolare, della necessità di svolgere solo attività leggere.
Quanto
agli altri fattori fatti valere dall’interessato, il TCA non ritiene che
possano essere presi in considerazione al fine di aumentare la percentuale
della riduzione del salario da invalido.
In particolare, il
ricorrente non dimostra in che maniera il suo permesso “B” possa
influire sulle prospettive salariali nello svolgimento di attività adeguate
alle sue condizioni di salute (cfr. STF 8C_766/2017 e 8C_773/2017 del 30 luglio
2018; STF 9C_633/2017 del 24 dicembre 2017).
Alla
luce di quanto sopra, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una
riduzione globale (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1) del 10%,
rientra nei parametri giurisprudenziali e va confermata (cfr. sentenza 9C_633/2017
del 24 dicembre 2017 nella quale in ambito AI il TF ha confermato
la riduzione percentuale del 10% accordata per tenere conto delle limitazioni
funzionali, ritenendo gli altri fattori invocati dalla ricorrente ininfluenti;8C_549/2016
del 19 gennaio 2017 dove il TF, in ambito di assicurazione contro gli
infortuni, ha confermato la riduzione del 10% ad un assicurato capace al lavoro
al 60% che chiedeva una riduzione maggiore [consid. 6]; sentenza 8C_418/2015
del 7 ottobre 2015 dove il TF ha confermato una riduzione del 10%, mentre il
ricorrente ne chiedeva una del 25% [consid. 6.5]; sentenza 9C_191/2015 del 1°
giugno 2015 dove il TF ha annullato la riduzione del 10% calcolata dal
Tribunale cantonale sangallese perché le limitazioni derivanti dalla patologia
psichica [possibilità di lavorare solo in certi luoghi, attività in cui non sia
messo sotto pressione] erano già comprese nella riduzione del rendimento;
sentenza 9C_845/2014 del 25 febbraio 2015 dove il TF ha accolto un ricorso
dell’UAI che aveva calcolato un grado d’invalidità del 39% senza assegnare
alcuna riduzione, allorché i giudici cantonali basilesi avevano ridotto del 10%
il salario da invalido ed avevano assegnato all’assicurato un quarto di rendita
[consid. 5.2]; sentenza 9C_248/2013 del 17 ottobre 2013 dove il TF ha
confermato una riduzione del 10% per un assicurato abile al 50% nella
precedente attività [consid. 3.5.3]; sentenza 9C_44/2011 del 1° settembre 2011
al consid. 5.4.1. dove per un assicurato capace al lavoro al 40% in attività
leggere [consid. 4.1] a causa di una patologia cardiaca, è stata riconosciuta
una riduzione del 10%).
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 62’127 con quello da invalido di fr. 67'319, ridotto del 10% (deduzione sociale) a fr. 60'587, si ottiene un grado
d’invalidità del 2.48% che non dà diritto ad una rendita di invalidità,
come correttamente calcolato dall’amministrazione.
La
decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha rifiutato di
riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità, appare dunque corretta e
va quindi confermata.
Diritto ad una
indennità per menomazione dell’integrità?
2.9
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.10
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità
fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.11
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.12
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.13
Nella concreta evenienza, dalle
tavole processuali si evince che l’amministrazione ha rifiutato di riconoscere all’assicurato
– come invece da lui preteso – il diritto ad un’indennità per menomazione
dell’integrità, basandosi sul parere espresso al riguardo dal proprio medico di
circondario, dr. __________.
Quest’ultimo, chiamato ad
esprimersi in merito alle critiche formulate in sede di opposizione da parte
del rappresentante dell’interessato - a mente del quale l’artrodesi
dell’assicurato andrebbe indennizzata con un’IMI del 10% - con apprezzamento
medico del 27 agosto 2018 ha osservato:
" Apprezzamento
In data 25.7.2017 è stato negato il diritto ad un’IMI. La
valutazione si basa sulla tabella 1.2, l’artrodesi parziale nella sua gravità
non raggiunge la gravità e la limitazione di un’artrodesi completa
radio-carpale della mano. Non siamo confrontati con un’artrosi o danni verso
l’articolazione radio-carpale. Mobilizzazione non ridotta in modo importante. Non
persiste nessuna instabilità. La funzionalità delle dita è sempre stata conservata
e non limitata né dall’intervento né dal trauma. I limiti funzionali nelle
ultime visite (visita medico circondariale del 21.02.2017 e visita del dr. __________
del 29.03.2017) non sono definitivi in quanto un miglioramento può ancora
essere possibile. In generale ci si può ancora aspettare un miglioramento come
descritto da me e dal dr. __________ che è specialista della mano.
Per quanto concerne la valutazione personale del signor __________
si nota una non corretta interpretazione della tabella IMI in quanto fa
confusione nella valutazione non rispettando l’anatomia e non interpreta
correttamente l’intervento. Siamo confrontati con un’artrodesi tra l’osso
scafoide e l’osso capitato, quindi non una artrodesi del carpo né
dell’articolazione radiocarpale, né è stato eseguito una four corner fusion. È
solamente stata resecata una piccola parte del polo superiore dello scafoide è
stato resettato (pochi mm, quindi più del 90% dell’osso è integro), quindi la
pseudoartrosi è stata resecata e l’osso stabilizzato con fissazione dell’osso
capitato. Si tratta quindi ovviamente di un’artrodesi parziale del metacarpo,
non dell’avambraccio né di un’artrodesi radio-carpica.
Nella radiografia del 7.12.16 e nella RM dell’11.7.16 non è ancora
presente un’artrosi né segni per una degenerazione delle ossa del metacarpo.
Nessuna formazione osteofitica. Le restanti ossa metacarpali sono di buona
struttura come anche la cartilagine.
Nella tabella 5.1 viene descritta un’artrodesi radio-carpale, che
in questo caso non è presente come ben descritto sopra. Questa tabella non
entra quindi in considerazione al contrario della valutazione non corretta del
signor __________. Siccome la valutazione da parte della Unia effettuata dal
signor __________ non è valida, né per quanto concerne la realtà né per quanto
concerne l’intervento eseguito, rimane valida la mia corretta valutazione
espressa sulla base reale dell’intervento eseguito e della situazione anatomica
presente in passato e in data odierna.
Da menzionare il fatto che in futuro non si può escludere lo
sviluppo di una artrodesi radiocarpale e quindi un peggioramento della
situazione potrebbe essere possibile. In questo caso si può optare per una
rivalutazione valutando la situazione clinica e anatomica.” (Doc. 136 pag. 2)
In sede ricorsuale il rappresentante del ricorrente ha ribadito il
proprio punto di vista, ritenendo che la minore mobilità della mano sinistra
rispetto alla destra dia diritto ad un’IMI del 10% (doc. I).
In corso di causa, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto
un referto del dr. __________, il quale ha indicato di avere visitato l’interessato
in data 1° ottobre 2018 a seguito della comparsa da una decina di giorni di
dolore all’epicondilo laterale del gomito sinistro. Per tali ragioni egli ha
quindi provveduto a riaprire il caso CO 1 (doc. V/1).
Al riguardo, nelle osservazioni del 14 dicembre 2018, l’CO 1 ha
rilevato che quanto attestato dal dr. __________ sarà valutato nell’ambito
dell’annunciata ricaduta (doc. VII).
Tutto ben considerato,
chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, questo Tribunale
ritiene che le motivate e pertinenti considerazioni esposte dal dr. __________ possano
costituire da valido fondamento per il giudizio che è chiamato a rendere.
In particolare, questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi
dalle considerazioni, mediche, dettagliate con le quali il dr. __________ ha
diffusamente spiegato le ragioni per le quali non può essere seguito il
ragionamento esposto dal rappresentante del ricorrente, il quale ha
erroneamente chiesto l’applicazione della tabella 5.1., non pertinente nel caso
di specie, in quanto fa riferimento ad una diversa situazione anatomica e
clinica (cfr. doc. 136).
Del resto, il ricorrente
ha sì preteso l’assegnazione di un’IMI, senza tuttavia supportare tale sua
pretesa con documentazione medica specialistica attestante l’esistenza di danni
alla salute oggettivabili, condizione indispensabile al fine di ottenere il
diritto ad un’IMI, la quale, va sottolineato, viene riconosciuta esclusivamente in funzione della gravità della menomazione valutata sulla base degli
accertamenti medici (cfr. consid. 2.3.).
Quanto al referto del dr. __________, prodotto in corso di causa,
questo Tribunale sottolinea che spetterà all’CO 1, nell’ambito della ricaduta
annunciata dallo stesso medico (cfr. doc. V/1), valutare l’esistenza di un
eventuale peggioramento della situazione clinica ed anatomica dell’assicurato
tale da poter ora giustificare, una volta stabilizzato lo stato di salute,
l’assegnazione di un’IMI. Come già indicato dal dr. __________
nell’apprezzamento del 27 agosto 2018, infatti, una rivalutazione della
situazione sarebbe stata possibile in caso di futuro peggioramento attraverso
la comparsa di un’artrosi radio-carpale (cfr. doc. 136).
Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione
impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti