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35.2018.98

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 febbraio 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione

futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe

mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa

G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4

Nella

concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato una

rendita di invalidità facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda

l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal proprio medico

__________ a margine della visita di chiusura del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. 82).

In

quell’occasione, dopo aver definito stabilizzate le condizioni di salute

infortunistiche (dopo la fine di marzo 2017 egli ha infatti indicato che “non

sono previste altre terapie o diagnostiche”), il dr. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha ritenuto

l’assicurato abile nella misura massima possibile nello svolgimento di attività

adatte, rispettose dell’esigibilità lavorativa da egli dettagliata (cfr. doc.

82.

pag. 3).

Essendo

tale valutazione, dal profilo medico, incontestata, non occorre dilungarsi

oltre sull’argomento.

2.5

Si tratta ora di valutare le conseguenze

economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla

salute, il ricorrente, nel 2017, qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo

pari a fr. 61’300.20 (cfr. doc. 115 e doc. 120). Tale dato è stato ricavato dai

salari minimi indicati nel CCL gessatori, dato che al momento dell’infortunio

l’interessato era al beneficio di indennità di disoccupazione.

Il

rappresentante dell’assicurato ha contestato questo dato, dedotto dal CCL dei

gessatori, chiedendo che al suo posto venga, invece, preso in considerazione il

salario statistico risultante dalle tabelle RSS, di entità ben superiore e pari

a fr. 69'112, così come del resto correttamente calcolato dall’Ufficio AI.

Dagli

atti emerge, infatti, che l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto

ad una rendita di invalidità, calcolando il reddito da valido secondo i dati

statistici di cui alla tabella RSS, ramo economico “41-43 costruzioni”, per un

ammontare di fr. 69'112 (cfr. doc. 125).

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA non può concordare con quanto preteso dal rappresentante del ricorrente,

ma ritiene condivisibile la scelta operata dall’amministrazione, che rispetta i

dettami giurisprudenziali.

Va, difatti, sottolineato

che in una sentenza STF 8C_778/2017 del 25 aprile 2018 il Tribunale federale ha

già avuto modo di evidenziare che nella misura in cui tengono

meglio conto delle differenti categorie di attività rispetto ai dati statistici

salariali di cui alle RSS, i salari fissati secondo il CCL della costruzione

rispettano maggiormente il principio secondo il quale il reddito senza invalidità

deve essere calcolato nella maniera più concreta possibile. L’Alta Corte

ha, infatti, rilevato che:

" (…)

4.4

Le recourant

reproche en outre à la cour cantonale d'avoir retenu, sur la base de la

convention collective de travail de la construction, un revenu sans invalidité

de 73'786 fr., soit un montant inférieur à celui de 78'866 fr. 95 (recte:

76'766 fr. 95) pris en compte par l'office AI en fonction des statistiques

salariales. Il invoque une violation du principe de coordination de

l'évaluation de l'invalidité dans l'assurance-invalidité et

l'assurance-accidents, et soutient que le montant statistique plus élevé doit

en l'occurrence être retenu.

Ce point de vue ne saurait être partagé. En

effet, dans la mesure où ils tiennent mieux compte des différentes catégories

d'activités que les statistiques salariales, les salaires fixés par la

convention collective de travail de la construction sont mieux à même de

respecter le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être évalué

de la manière la plus concrète possible (cf. arrêts 8C_643/2016 du 25 avril

2017.

consid. 4.2;9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid.

5.3

;8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2).” (Sentenza citata, corsivo

della redattrice)

Visto quanto sopra esposto, il TCA non ha motivo per

distanziarsi dal reddito da valido calcolato dall’amministrazione sulla base

delle indicazioni figuranti nel CCL gessatori, in quanto maggiormente specifico

rispetto al dato, superiore ma meno preciso, risultante dalle tabelle

statistiche RSS.

In applicazione dei dati di cui al CCL gessatori,

pertanto, il reddito annuo da valido dell’assicurato ammonta a fr. 62'127 (cfr.

salari minimi previsti dal CCL gessatori, categoria “intonacatori, plafonatori”,

pari a fr. 4’779/mese, fr. 27.10 all’ora).

2.6

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella

prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti

in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il

reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al

caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Nella DTF 139 V 592 consid. 7,

il TF ha ribadito la validità del metodo di determinazione del reddito da

invalido fondato sulle DPL.

A proposito della relazione

tra i due metodi di determinazione del reddito da invalido (DPL e dati

statistici), il Tribunale federale, dopo aver rilevato che la soluzione secondo

la quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è

soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di

priorità posto che entrambi i metodi presentano dei vantaggi e degli svantaggi,

nella DTF 129 V 472, ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre

all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la

rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne

risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore è tenuto a fornire

indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di

conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello

medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non

è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali

dell'ISS.

In una

sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha

ritenuto auspicabile che l’INSAI produca un estratto della banca dati DPL, nel

caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò

per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in

funzione del risultato desiderato.

In merito al requisito di

rappresentatività dei profili DPL, il TCA, nella STCA 35.2014.20 del 28 luglio

2014, consid. 2.7., ha già ricordato che, per prassi, l’assicuratore resistente

lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le

corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -

Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,

p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier

Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=

Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss

jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?

Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von

mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung

getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen

gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“).

L’Alta Corte ha

ancora una volta ribadito, in una STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid.

3.3

pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38, la necessità per l’INSAI di motivare le

ragioni per le quali, ritenendo non rappresentativi i profili di cui alle DPL,

decida di fare capo, nella determinazione del reddito da invalido, ai dati

statistici salariali di cui alle RSS.

In

quel caso, il TF ha rimproverato ai giudici cantonali di avere calcolato il

reddito da invalido di un assicurato fondandosi sui dati statistici di cui alle

RSS (attribuendo così una rendita del 25%), senza tuttavia previamente avere

esaminato ed esposto le ragioni per le quali, nel caso di specie, non fosse

possibile, nel rispetto dei criteri posti dalla giurisprudenza, fare

riferimento ai dati salariali DPL indicati dall’amministrazione (giunta ad un

grado di invalidità del 7%).

Il

Tribunale federale - dopo avere ricordato che, qualora l’assicuratore LAINF

ritenga di non poter validamente determinare il reddito da invalido secondo le

DPL, è comunque tenuto ad allegare agli atti la documentazione a comprova della

non rappresentatività dei profili DPL a disposizione, spettando poi, nella

procedura di ricorso, al primo giudice esaminare l’ammissibilità o meno delle

DPL - ha, pertanto, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti

all’autorità di prima istanza affinché provveda a colmare tale lacuna.

2.7

Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha stabilito il

reddito da invalido dell’assicurato facendo capo ai dati statistici di cui alle

RSS 2014, poi aggiornate al 2017, determinandolo in fr. 67'387.52.

L’Istituto assicuratore ha precisato che il numero di DPL a disposizione

fosse insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del

lavoro, motivo per il quale occorreva fare riferimento ai dati statistici (cfr. doc. 120).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dal dato calcolato

dall’amministrazione, rimasto, del resto, incontestato in sede ricorsuale.

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014

tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il

2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178), emerge che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63’744.- (fr. 5'312.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2014.

(cfr. per questo aspetto, STFA

I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la

division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744 : 40

x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito

annuo di fr. 67'319.

2.8

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza

del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza

precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’Istituto assicuratore ha applicato una riduzione del 10% per

tenere conto delle variabili personali e professionali (doc. 122).

Il

ricorrente chiede che venga applicata una riduzione superiore, almeno del 15%, per

tenere conto delle limitazioni funzionali causate dal danno alla salute

infortunistico, della necessità di acquisire un lavoro leggero, della sua

precarietà essendo titolare di un permesso B e del bisogno di un adeguato

periodo di introduzione in un altro profilo professionale (doc. I).

In

una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali

delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di

assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul

reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla

DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir

d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première

instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit

(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également

à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle").

En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le

point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas

concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant

les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”

Va

poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha

rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni

fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni

di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il

tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale,

nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul

reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete

(consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu

de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en

considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de

service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites

du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,

compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75

consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril

2012.

consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza 9C_211/2016

del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (“[…]

La deduzione va valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera

schematica, sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le

circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid.

5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della ricorrente che è partita

dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale - cui

ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a

quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non

merita accoglimento […]”).

Il

TCA rileva innanzitutto che ammettendo una riduzione del 10% l’assicuratore

infortuni ha già tenuto conto delle limitazioni funzionali dell’interessato e,

in particolare, della necessità di svolgere solo attività leggere.

Quanto

agli altri fattori fatti valere dall’interessato, il TCA non ritiene che

possano essere presi in considerazione al fine di aumentare la percentuale

della riduzione del salario da invalido.

In particolare, il

ricorrente non dimostra in che maniera il suo permesso “B” possa

influire sulle prospettive salariali nello svolgimento di attività adeguate

alle sue condizioni di salute (cfr. STF 8C_766/2017 e 8C_773/2017 del 30 luglio

2018; STF 9C_633/2017 del 24 dicembre 2017).

Alla

luce di quanto sopra, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una

riduzione globale (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1) del 10%,

rientra nei parametri giurisprudenziali e va confermata (cfr. sentenza 9C_633/2017

del 24 dicembre 2017 nella quale in ambito AI il TF ha confermato

la riduzione percentuale del 10% accordata per tenere conto delle limitazioni

funzionali, ritenendo gli altri fattori invocati dalla ricorrente ininfluenti;8C_549/2016

del 19 gennaio 2017 dove il TF, in ambito di assicurazione contro gli

infortuni, ha confermato la riduzione del 10% ad un assicurato capace al lavoro

al 60% che chiedeva una riduzione maggiore [consid. 6]; sentenza 8C_418/2015

del 7 ottobre 2015 dove il TF ha confermato una riduzione del 10%, mentre il

ricorrente ne chiedeva una del 25% [consid. 6.5]; sentenza 9C_191/2015 del 1°

giugno 2015 dove il TF ha annullato la riduzione del 10% calcolata dal

Tribunale cantonale sangallese perché le limitazioni derivanti dalla patologia

psichica [possibilità di lavorare solo in certi luoghi, attività in cui non sia

messo sotto pressione] erano già comprese nella riduzione del rendimento;

sentenza 9C_845/2014 del 25 febbraio 2015 dove il TF ha accolto un ricorso

dell’UAI che aveva calcolato un grado d’invalidità del 39% senza assegnare

alcuna riduzione, allorché i giudici cantonali basilesi avevano ridotto del 10%

il salario da invalido ed avevano assegnato all’assicurato un quarto di rendita

[consid. 5.2]; sentenza 9C_248/2013 del 17 ottobre 2013 dove il TF ha

confermato una riduzione del 10% per un assicurato abile al 50% nella

precedente attività [consid. 3.5.3]; sentenza 9C_44/2011 del 1° settembre 2011

al consid. 5.4.1. dove per un assicurato capace al lavoro al 40% in attività

leggere [consid. 4.1] a causa di una patologia cardiaca, è stata riconosciuta

una riduzione del 10%).

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 62’127 con quello da invalido di fr. 67'319, ridotto del 10% (deduzione sociale) a fr. 60'587, si ottiene un grado

d’invalidità del 2.48% che non dà diritto ad una rendita di invalidità,

come correttamente calcolato dall’amministrazione.

La

decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha rifiutato di

riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità, appare dunque corretta e

va quindi confermata.

Diritto ad una

indennità per menomazione dell’integrità?

2.9

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.10

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità

fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.11

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.12

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.13

Nella concreta evenienza, dalle

tavole processuali si evince che l’amministrazione ha rifiutato di riconoscere all’assicurato

– come invece da lui preteso – il diritto ad un’indennità per menomazione

dell’integrità, basandosi sul parere espresso al riguardo dal proprio medico di

circondario, dr. __________.

Quest’ultimo, chiamato ad

esprimersi in merito alle critiche formulate in sede di opposizione da parte

del rappresentante dell’interessato - a mente del quale l’artrodesi

dell’assicurato andrebbe indennizzata con un’IMI del 10% - con apprezzamento

medico del 27 agosto 2018 ha osservato:

" Apprezzamento

In data 25.7.2017 è stato negato il diritto ad un’IMI. La

valutazione si basa sulla tabella 1.2, l’artrodesi parziale nella sua gravità

non raggiunge la gravità e la limitazione di un’artrodesi completa

radio-carpale della mano. Non siamo confrontati con un’artrosi o danni verso

l’articolazione radio-carpale. Mobilizzazione non ridotta in modo importante. Non

persiste nessuna instabilità. La funzionalità delle dita è sempre stata conservata

e non limitata né dall’intervento né dal trauma. I limiti funzionali nelle

ultime visite (visita medico circondariale del 21.02.2017 e visita del dr. __________

del 29.03.2017) non sono definitivi in quanto un miglioramento può ancora

essere possibile. In generale ci si può ancora aspettare un miglioramento come

descritto da me e dal dr. __________ che è specialista della mano.

Per quanto concerne la valutazione personale del signor __________

si nota una non corretta interpretazione della tabella IMI in quanto fa

confusione nella valutazione non rispettando l’anatomia e non interpreta

correttamente l’intervento. Siamo confrontati con un’artrodesi tra l’osso

scafoide e l’osso capitato, quindi non una artrodesi del carpo né

dell’articolazione radiocarpale, né è stato eseguito una four corner fusion. È

solamente stata resecata una piccola parte del polo superiore dello scafoide è

stato resettato (pochi mm, quindi più del 90% dell’osso è integro), quindi la

pseudoartrosi è stata resecata e l’osso stabilizzato con fissazione dell’osso

capitato. Si tratta quindi ovviamente di un’artrodesi parziale del metacarpo,

non dell’avambraccio né di un’artrodesi radio-carpica.

Nella radiografia del 7.12.16 e nella RM dell’11.7.16 non è ancora

presente un’artrosi né segni per una degenerazione delle ossa del metacarpo.

Nessuna formazione osteofitica. Le restanti ossa metacarpali sono di buona

struttura come anche la cartilagine.

Nella tabella 5.1 viene descritta un’artrodesi radio-carpale, che

in questo caso non è presente come ben descritto sopra. Questa tabella non

entra quindi in considerazione al contrario della valutazione non corretta del

signor __________. Siccome la valutazione da parte della Unia effettuata dal

signor __________ non è valida, né per quanto concerne la realtà né per quanto

concerne l’intervento eseguito, rimane valida la mia corretta valutazione

espressa sulla base reale dell’intervento eseguito e della situazione anatomica

presente in passato e in data odierna.

Da menzionare il fatto che in futuro non si può escludere lo

sviluppo di una artrodesi radiocarpale e quindi un peggioramento della

situazione potrebbe essere possibile. In questo caso si può optare per una

rivalutazione valutando la situazione clinica e anatomica.” (Doc. 136 pag. 2)

In sede ricorsuale il rappresentante del ricorrente ha ribadito il

proprio punto di vista, ritenendo che la minore mobilità della mano sinistra

rispetto alla destra dia diritto ad un’IMI del 10% (doc. I).

In corso di causa, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto

un referto del dr. __________, il quale ha indicato di avere visitato l’interessato

in data 1° ottobre 2018 a seguito della comparsa da una decina di giorni di

dolore all’epicondilo laterale del gomito sinistro. Per tali ragioni egli ha

quindi provveduto a riaprire il caso CO 1 (doc. V/1).

Al riguardo, nelle osservazioni del 14 dicembre 2018, l’CO 1 ha

rilevato che quanto attestato dal dr. __________ sarà valutato nell’ambito

dell’annunciata ricaduta (doc. VII).

Tutto ben considerato,

chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, questo Tribunale

ritiene che le motivate e pertinenti considerazioni esposte dal dr. __________ possano

costituire da valido fondamento per il giudizio che è chiamato a rendere.

In particolare, questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi

dalle considerazioni, mediche, dettagliate con le quali il dr. __________ ha

diffusamente spiegato le ragioni per le quali non può essere seguito il

ragionamento esposto dal rappresentante del ricorrente, il quale ha

erroneamente chiesto l’applicazione della tabella 5.1., non pertinente nel caso

di specie, in quanto fa riferimento ad una diversa situazione anatomica e

clinica (cfr. doc. 136).

Del resto, il ricorrente

ha sì preteso l’assegnazione di un’IMI, senza tuttavia supportare tale sua

pretesa con documentazione medica specialistica attestante l’esistenza di danni

alla salute oggettivabili, condizione indispensabile al fine di ottenere il

diritto ad un’IMI, la quale, va sottolineato, viene riconosciuta esclusivamente in funzione della gravità della menomazione valutata sulla base degli

accertamenti medici (cfr. consid. 2.3.).

Quanto al referto del dr. __________, prodotto in corso di causa,

questo Tribunale sottolinea che spetterà all’CO 1, nell’ambito della ricaduta

annunciata dallo stesso medico (cfr. doc. V/1), valutare l’esistenza di un

eventuale peggioramento della situazione clinica ed anatomica dell’assicurato

tale da poter ora giustificare, una volta stabilizzato lo stato di salute,

l’assegnazione di un’IMI. Come già indicato dal dr. __________

nell’apprezzamento del 27 agosto 2018, infatti, una rivalutazione della

situazione sarebbe stata possibile in caso di futuro peggioramento attraverso

la comparsa di un’artrosi radio-carpale (cfr. doc. 136).

Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione

impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti