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Decisione

35.2018.99

Danno alla salute (distorsione cervicale) insorto nell'ambito di una gara amatoriale di go-kart. Negata l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge

17 aprile 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i conseguenti dolori poi peggiorati. In effetti, per loro natura le corse di

Go-Kart, anche a livello amatoriale, implicano la possibilità di scontro dei

veicoli sul circuito. Nel caso concreto, la ricorrente ha ragionevolmente

ritenuto tutti gli scontri avvenuti come atti a causare la lesione corporale in

quanto non è stato possibile indentificarne uno che per intensità avrebbe

potuto, da solo, comportare i forti dolori patiti. Lo scontro avvenuto con

un veicolo proveniente dalla sua destra, anche se più intenso degli altri, non

è infatti stato il solo avvenuto durante la gara amatoriale.” (doc. I, p. 3 s.

– il corsivo è del redattore).

Chiamato ora a

pronunciarsi, accertato che i disturbi denunciati dall’assicurata sono insorti

durante una corsa amatoriale di go-kart, nel cui contesto ella ha riportato un

trauma distorsivo al rachide cervicale, il TCA ritiene che la questione di

sapere se possa o meno essere ammesso l’intervento di un fattore esterno

straordinario, debba essere decisa in applicazione dei principi sviluppati

dall’Alta Corte nella sentenza di cui alla DTF 134 V 72 (cfr. supra,

consid. 2.6.). In questo senso, ci si deve chiedere se, nel

caso di specie, è accaduto un evento supplementare (“Zusatzgeschehen”), accanto a quelle forze che agiscono normalmente

sul corpo in occasione di una gara di go-kart.

Secondo questa Corte a

tale quesito occorre rispondere negativamente.

In effetti, se è vero che,

Considerandi

durante la gara in questione, il corpo di RI 1 ha subito diversi contraccolpi,

provocati dagli urti che le sono stati inferti dai mezzi guidati degli altri

partecipanti, è altrettanto vero, così come da lei stessa riconosciuto in sede

di ricorso (doc. I: “… per loro natura le corse di Go-Kart, anche a livello

amatoriale, implicano la possibilità di scontro dei veicoli sul circuito”

– il corsivo è del redattore), che il fatto di subire degli urti, più o meno

violenti, rientra in ciò che è usuale in questo tipo di attività ludica e sul quale

ella doveva pertanto contare.

L’insorgente

non può del resto essere seguita laddove fa valere che “la straordinarietà

dell’evento subito (…) sta quindi nel fatto che gli scossoni subiti, (…),

abbiano avuto conseguenze straordinarie in rapporto alla normale esperienza

che una persona si aspetta di vivere passando una serata in un circuito per

gare amatoriali di Go-Kart” (doc. I, p. 10 – il corsivo è del redattore), e ciò

nella misura in cui, per costante giurisprudenza federale, il carattere

straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente

il fattore esterno in quanto tale, cosicché è irrilevante la circostanza che il

fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali (cfr. supra,

consid. 2.5.).

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in

concreto, soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza federale per

poter riconoscere l’intervento di un infortunio ai

sensi dell’art. 4 LPGA.

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore convenuto ha

negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento accaduto alla

ricorrente il 17 marzo 2017, deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti