35.2018.99
Danno alla salute (distorsione cervicale) insorto nell'ambito di una gara amatoriale di go-kart. Negata l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge
17 aprile 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2018.99
mm
Lugano
17 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 ottobre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 settembre 2018 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 marzo 2017, l’CO 1
ha ricevuto dalla ditta __________ l’annuncio riguardante un infortunio occorso
a RI 1 il 17 marzo 2017, in occasione di una corsa amatoriale di go-kart presso
la pista __________ di __________ (doc. 2). A causa di questo evento, ella ha
riportato una distorsione del rachide cervicale accompagnata da disturbi
cervico-cefalici, vertigini, difficoltà cognitive e vomito (doc. 17). La RMN
cervicale del 20 aprile 2017 non ha evidenziato significativi reperti
patologici (doc. 6).
1.2. Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso, con decisione formale del 9 marzo 2018, l’istituto
assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni, sostenendo, da un
lato, che la sintomatologia non sarebbe da porre in relazione a un infortunio
ai sensi di legge e, dall’altro, che essa non costituirebbe nemmeno una lesione
parificata ai postumi di un infortunio. Da notare che l’assicuratore ha
lasciato aperta la questione di sapere se tra RI 1 e la __________ esistesse un
rapporto di lavoro e, quindi, se vi fosse copertura assicurativa per l’evento
in discussione (doc. 42).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla __________ per conto di RI 1 (cfr. doc. 45), in data 6
settembre 2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 49).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’8
ottobre 2018, RI 1, rappresentata dallo Studio legale dell’avv. RA 1, ha
chiesto che l’CO 1 sia tenuto a riconoscere che quanto accadutole il 17 marzo
2017 è costitutivo di un infortunio ai sensi di legge e che gli atti vengano
quindi retrocessi all’amministrazione per determinare le indennità giornaliere
per il periodo in cui è stata inabile al lavoro (almeno dal 17 marzo a 15
agosto 2017), argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Come
rilevato nella decisione qui impugnata, è notorio che durante una corsa di
Go-Kart vi possano essere degli urti con altri veicoli presenti nel circuito.
Ciò non toglie che è altrettanto pacifico che un utente dei circuiti di Go-Kart
non debba interrompere la gara amatoriale a causa dei dolori degli arti e alla
schiena, per poi ritrovarsi di lì a poco con vertigini e conati di vomito che
si protraggono poi per alcuni giorni. La straordinarietà dell’evento subito
dalla ricorrente sta quindi nel fatto che gli scossoni subiti, alla luce delle
gravi ripercussioni che hanno determinato un’incapacità lavorativa di varie
settimane, abbiano avuto conseguenze straordinarie in rapporto alla normale
esperienza che una persona si aspetta di vivere passando una serata in un
circuito per gare amatoriali di Go-Kart.
(…).
L’attività stessa delle gare di Go-Kart, fruibile anche dai più
giovani, è infatti solitamente priva di rischi importanti se praticata a
livello amatoriale. In questo senso la ricorrente ha certamente subito degli
urti o un singolo urto che presentava un carattere straordinario in rapporto a
ciò che usualmente accade sui circuiti di Go-Kart viste le conseguenze con cui
ha dovuto convivere per varie settimane.
(…).
Ad ella non può poi essere richiesto, come invece parrebbe fare la
CO 1 nella decisione impugnata, di discernere l’evento scatenante dei propri
dolori. Come spiegato dalla ricorrente infatti, benché vi fosse stato un urto
significativo a metà della gara, non è stato possibile determinare quale evento
abbia poi portato ai malori subiti. (…).
Alla luce dell’abbondante giurisprudenza resa in relazione ai
cosiddetti “colpi di frusta”, occorre rilevare come l’iperflessione del rachide
sia possibile già con urti il cui coefficiente d’accelerazione è uguale a 10
km/h (TFA U 265/2005 del 21 giugno 2006), per poi acuirsi con velocità maggiori
(…).
(…).
Nel caso di specie è pacifico come tali veicoli possano
raggiungere velocità ben maggiori ai 10 km/h e, nel caso di urti, causare
un’accelerazione del corpo ed in particolare del cranio decisamente importante.
A ciò si aggiunge che, contrariamente agli autoveicoli, l’utente non è assicurato
al veicolo tramite cinture di sicurezza né tantomeno vi è un poggiatesta che
possa ridurre le iperflessioni cervicali. (…).” (doc. I, p. 10 s.)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In replica (doc. V) e in
duplica (doc. VII) le parti hanno avuto modo di sostanzialmente riconfermarsi
nelle loro rispettive allegazioni e conclusioni.
in ordine
2.1.
Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2.
(si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che
decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti
comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati
dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura
giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di
lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era
legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al sinistro
occorso all’insorgente in data 17 marzo 2017, oppure no. Più concretamente, il
TCA è chiamato a valutare se quanto accaduto alla ricorrente è costitutivo di
un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
RI 1 non pretende
giustamente che il sinistro debba essere assunto dall’amministrazione a titolo
di lesione parificata a infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF, in quanto ella non
ha riportato nessuna delle lesioni esaustivamente enumerate a quell’articolo (si
veda, in questo senso, il referto relativo alla RMN cervicale del 20 aprile
2017 – doc. 6).
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il
Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali
parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).
2.4. L'art.
4 LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi
influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un
fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione
è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si
evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non
concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in
quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi
è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando
il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Nella sentenza pubblicata in
RAMI 1998 U 311 consid. 3b p. 468 s., il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha stabilito che la distorsione
della colonna cervicale riportata da un assicurato nell’impatto del suo
autoscooter con un altro nel contesto di un autoscontro, non può essere considerata
conseguenza di un’azione dovuta a fattore esterno straordinario. Partecipando a
questo intrattenimento, si cerca proprio la collisione con altri partecipanti e
si accetta l’idea di un urto inatteso.
Nella DTF 134
V 72, riguardante una fattispecie in cui un assicurato, alla guida di un autoscooter,
ha battuto il volto contro il volante a seguito di uno scontro, riportando
delle lesioni dentarie, il TF ha modificato la giurisprudenza pubblicata
in RAMI 2006 KV 351 p. 3 ss. e ha ammesso l’esistenza di un infortunio ai sensi
di legge. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha sviluppato in particolare le
considerazioni seguenti:
" (…).
4.3.2.1 Ein gesteigertes Abgrenzungsbedürfnis besteht dort, wo der
Gesundheitsschaden seiner Natur nach auch andere Ursachen als eine plötzliche
schädigende Einwirkung haben kann, also keine gesicherte Zuordnung zum exogenen
Faktor erlaubt. Dies gilt nach der Rechtsprechung insbesondere dann, wenn die
Gesundheitsschädigung erfahrungsgemäss auch als alleinige Folge von Krankheit,
insbesondere von vorbestandenen degenerativen Veränderungen eines Körperteils,
innerhalb eines durchaus normalen Geschehensablaufs auftreten kann. In solchen
Fällen muss die unmittelbare Ursache der Schädigung unter besonders
"sinnfälligen" Umständen gesetzt worden sein (BGE 99 V 136
E. 1 S. 138; RKUV 1999 Nr. U 345 S. 422, E. 2b, U 114/97). Ist eine Verletzung
wiederholten Mikrotraumata des täglichen Lebens zuzuschreiben, welche zu einer
allmählichen Abnützung geführt haben, so ist sie (im Bereich der
obligatorischen Unfallversicherung unter Vorbehalt von Art. 9 Abs. 2 UVV) als
Krankheitsfolge zu betrachten (RKUV 1986 Nr. K 685 S. 295, K 42/85; EVGE 1969
S. 24; zur Bedeutung des weiteren Begriffselements der Plötzlichkeit in diesem
Zusammenhang vgl. RKUV 2001 Nr. U 437 S. 344, U 430/00 mit Hinweisen).
Somit wird eine Einwirkung ohne offensichtliche
Schadensneigung erst durch das Hinzukommen eines zusätzlichen Ereignisses zum
ungewöhnlichen äusseren Faktor. Stellt sich nach einer Fahrt auf einem
Auto-Scooter (oder einer anderen Vergnügungsbahn) beispielsweise ein
Zervikalsyndrom infolge Distorsion der Halswirbelsäule ein, so bedarf es -
neben den üblichen auf den Körper einwirkenden Kräften - eines
schadensspezifischen Zusatzgeschehens, damit ein Unfall angenommen werden kann
(vgl. RKUV 1998 Nr. U 311 S. 468, U 2/97; 1996 Nr. U 253 S. 199, U 219/95; vgl.
auch SVR 2006 UV Nr. 18 S. 65, U 296/05). Entsprechendes gilt mit Bezug auf
eine Hyperflexionsbewegung der Halswirbelsäule bei der Vollbremsung eines Autos
ohne Kollision, weil es hier um einen im betreffenden
Lebensbereich alltäglichen und üblichen Vorgang geht, zu dem nichts Besonderes
("Programmwidriges" oder "Sinnfälliges") hinzugetreten ist
(Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts U 131/03 vom 25. März 2004, E. 3.3 und
3.4, und U 349/99 vom 3. August 2000; vgl. auch Urteil U 79/98 vom 20. Juli
2000, E. 3). Ein solches Zusatzgeschehen - und mit diesem das Merkmal des
ungewöhnlichen äusseren Faktors im Sinne einer den normalen Bewegungsablauf
störenden Programmwidrigkeit - ist gegeben bei einem Skifahrer, der auf einer
Buckelpiste auf einer vereisten Stelle ausgleitet, ohne zu stürzen, danach
unkontrolliert einen Buckel anfährt, abgehoben wird und bei verdrehter
Oberkörperhaltung hart auf dem Boden aufschlägt (RKUV 1999 Nr. U 345 S. 420, U
114/97), nicht aber, wenn beim Skifahren auf einer steilen, buckligen Piste und
Kompression in einer Wellenmulde eine Diskushernie auftritt (SUVA-Bericht 1991 Nr.
3 S. 5, U 16/91).
4.3.2.2 Ist die Gesundheitsschädigung hingegen typische Folge einer äusseren
Einwirkung, so erlaubt dies allenfalls, Rückschlüsse auf die Ungewöhnlichkeit
zu ziehen. Unter Umständen kann aufgrund des medizinischen Befunds erstellt
sein, dass eine Schädigung auf eine ungewöhnliche äussere Einwirkung und somit
auf ein Unfallereignis zurückzuführen ist. Der mangelnde Nachweis eines Unfalls
lässt sich zwar nur selten durch medizinische Feststellungen ersetzen. Diese
dienen mitunter aber als Indizien im Beweis für oder gegen das Vorliegen eines
Unfalls (RKUV 1996 Nr. U 253 S. 203, U 219/95, E. 4b mit Hinweis; MAURER,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 264). Im Bereich der
obligatorischen Unfallversicherung sind die in Art. 9 Abs. 2 UVV abschliessend
aufgezählten Schädigungen - im Wesentlichen des Bewegungsapparats, etwa von
Knochen, Muskeln, Sehnen und Bändern - denn auch selbst ohne ungewöhnliche
äussere Einwirkung Unfällen gleichgestellt, wenn sie nicht eindeutig auf eine
Erkrankung oder eine Degeneration zurückzuführen sind (vgl. BGE 129 V 466).
Auch ausserhalb der unfallähnlichen
Körperschädigungen kann es sich ergeben, dass von der Auswirkung eines von
aussen betrachtet regulär verlaufenden Geschehens zwangsläufig auf einen
tatsächlich ungewöhnlichen Verlauf geschlossen werden muss. So hat das Eidg.
Versicherungsgericht im Jahre 1964 festgehalten, es liege ein Unfall im
Rechtssinn vor, wenn das Trommelfell eines Wasserspringers durch den
Wasserdruck perforiert wird. Wasser sei als ungewöhnlicher äusserer Faktor zu
bewerten, wenn es eine Gesundheitsschädigung bewirke, indem
es plötzlich in den Körper eines Badenden eindringe. Bei dem umstrittenen
Turmsprung habe durch das Untertauchen der äussere Druck auf das Trommelfell
plötzlich zugenommen, wie ein Schlag gewirkt und eine Perforation verursacht.
Wie ein geübter Mineur einmal ein akustisches Trauma erleiden oder wie Wasser
in das Mittelohr eindringen und zu einer tödlichen Infektion führen könne, so
vermöge auch unter Umständen der Wasserdruck das Trommelfell eines
Wasserspringers zu schädigen, zumal wenn dieser vom höchsten Brett abspringe.
Ob der Sprung technisch einwandfrei ausgeführt werde oder aber misslinge, sei in
diesem Zusammenhang unerheblich (EVGE 1964 S. 65 E. 2d S. 69 mit Hinweis; vgl.
nun Art. 9 Abs. 2 lit. h UVV).
4.3.3 Die hier interessierende Zahnverletzung infolge eines
Zusammenstosses während einer Auto-Scooter-Fahrt lässt sich - anders als ein
Zervikalsyndrom aus gleicher Ursache - ihrer Natur nach zweifelsfrei einem
äusseren Faktor zuordnen. Zudem ist mit dem Anschlagen des Kopfes am Lenkrad
ein sinnfälliges und nicht regelmässig bei Auto-Scooter-Fahrten vorkommendes
Zusatzereignis gegeben, das für sich allein die Ungewöhnlichkeit des Geschehens
begründet.” (DTF succitata – il corsivo è del redattore)
Da notare che, in una
sentenza U 296/05 del 14 febbraio 2006, pubblicata in SVR 2006 UV Nr. 18 p. 65
s., concernente un’assicurata che aveva lamentato un trauma d’accelerazione
cervicale cavalcando, il TFA ha precisato che il semplice inciampare del
cavallo in occasione del cambiamento d’andatura o del passo è un evento
abituale, sul quale il cavaliere deve contare, per cui tale movimento non può
essere qualificato quale infortunio ai sensi di legge. La situazione si
presenta diversamente se il cavallo piega le due zampe anteriori (nel senso di
un vero e proprio crollo), in quanto la normale dinamica dell’andatura viene
turbata da un movimento non programmato, da cui l’adempimento del fattore
esterno straordinario.
2.7. Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali emerge che, in data 17 marzo 2017, RI 1 ha partecipato
a una gara di go-kart tra amici presso il circuito __________ di __________, durante
la quale il veicolo da lei guidato è stato frequentemente urtato dagli altri
partecipanti (doc. 37 p. 2: “Ich ging mit Freunden Go-Kart fahren. Diese kleinen Autos fuhren sehr schnell und man ist dabei nicht
angeschnallt. Es wurden viel gestossen in den Kurven und auch auf den Geraden. Ich
wurde mehrere Male von den anderen Autos berührt und gestossen.” – il
corsivo è del redattore).
Terminata
la gara, ella ha avvertito dolori sempre più intensi, dapprima alla testa, poi
alla schiena e alle braccia, il tutto accompagnato da vertigini e vomito (doc.
37, risposta al quesito n. 6).
Rispondendo alla domanda
se fosse stato un singolo urto a provocare i disturbi oppure se si fosse
trattato di più urti, l’insorgente ha risposto di non poterlo dire con precisione
ma di aver subito l’urto peggiore a metà gara, allorquando un go-kart l’ha
colpita sulla destra (doc. 37, risposta al quesito n. 5).
Con rapporto 16 luglio
2017, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, ha diagnosticato
delle persistenti cervicalgie e cefalee nucali su stato dopo distorsione
cervicale (doc. 52).
In sede di ricorso, il
rappresentante dell’assicurata ha precisato che quest’ultima “… non ha potuto
chiaramente identificare l’urto che le ha provocato la distorsione cervicale e
Fatti
i conseguenti dolori poi peggiorati. In effetti, per loro natura le corse di
Go-Kart, anche a livello amatoriale, implicano la possibilità di scontro dei
veicoli sul circuito. Nel caso concreto, la ricorrente ha ragionevolmente
ritenuto tutti gli scontri avvenuti come atti a causare la lesione corporale in
quanto non è stato possibile indentificarne uno che per intensità avrebbe
potuto, da solo, comportare i forti dolori patiti. Lo scontro avvenuto con
un veicolo proveniente dalla sua destra, anche se più intenso degli altri, non
è infatti stato il solo avvenuto durante la gara amatoriale.” (doc. I, p. 3 s.
– il corsivo è del redattore).
Chiamato ora a
pronunciarsi, accertato che i disturbi denunciati dall’assicurata sono insorti
durante una corsa amatoriale di go-kart, nel cui contesto ella ha riportato un
trauma distorsivo al rachide cervicale, il TCA ritiene che la questione di
sapere se possa o meno essere ammesso l’intervento di un fattore esterno
straordinario, debba essere decisa in applicazione dei principi sviluppati
dall’Alta Corte nella sentenza di cui alla DTF 134 V 72 (cfr. supra,
consid. 2.6.). In questo senso, ci si deve chiedere se, nel
caso di specie, è accaduto un evento supplementare (“Zusatzgeschehen”), accanto a quelle forze che agiscono normalmente
sul corpo in occasione di una gara di go-kart.
Secondo questa Corte a
tale quesito occorre rispondere negativamente.
In effetti, se è vero che,
Considerandi
durante la gara in questione, il corpo di RI 1 ha subito diversi contraccolpi,
provocati dagli urti che le sono stati inferti dai mezzi guidati degli altri
partecipanti, è altrettanto vero, così come da lei stessa riconosciuto in sede
di ricorso (doc. I: “… per loro natura le corse di Go-Kart, anche a livello
amatoriale, implicano la possibilità di scontro dei veicoli sul circuito”
– il corsivo è del redattore), che il fatto di subire degli urti, più o meno
violenti, rientra in ciò che è usuale in questo tipo di attività ludica e sul quale
ella doveva pertanto contare.
L’insorgente
non può del resto essere seguita laddove fa valere che “la straordinarietà
dell’evento subito (…) sta quindi nel fatto che gli scossoni subiti, (…),
abbiano avuto conseguenze straordinarie in rapporto alla normale esperienza
che una persona si aspetta di vivere passando una serata in un circuito per
gare amatoriali di Go-Kart” (doc. I, p. 10 – il corsivo è del redattore), e ciò
nella misura in cui, per costante giurisprudenza federale, il carattere
straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente
il fattore esterno in quanto tale, cosicché è irrilevante la circostanza che il
fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali (cfr. supra,
consid. 2.5.).
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in
concreto, soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza federale per
poter riconoscere l’intervento di un infortunio ai
sensi dell’art. 4 LPGA.
La decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore convenuto ha
negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento accaduto alla
ricorrente il 17 marzo 2017, deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti