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Decisione

35.2019.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2019Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi alla schiena non fossero ritenuti in nesso causale con l’infortunio

in questione, il ricorrente contesta anche l’esigibilità lavorativa (abile al

100% in un’attività adeguata, in particolare prevalentemente sedentaria)

definita dal dr. med. __________ in sede di rapporto del 27 gennaio 2016.

Contesta anche il calcolo

del raffronto dei redditi, chiedendo l’applicazione delle DPL anziché le RSS.

Nella denegata ipotesi che trovassero applicazione le RSS, considerato pure che

l’UAI ha operato una decurtazione del 20%, chiede una deduzione sociale del 25%

anziché del 10%, a fronte dei problemi di riadattarsi ad un lavoro completamente

diverso rispetto a quello che ha svolto nel corso della sua carriera

professionale, del fatto che non ha una particolare formazione professionale e

neppure specifici titoli di studio come pure delle limitazioni riscontrate dal

medico fiduciario in sede di esigibilità lavorativa residua. Tenuto conto delle

precitate deduzioni sociali ha, quindi, diritto in ogni caso ad una rendita del

25% rispettivamente del 18%.

Da ultimo, chiede il

riconoscimento in suo favore un’IMI aggiuntiva del 50% per le menomazioni a

livello della schiena - a quella già riconosciutagli del 30% per il ginocchio

destro - e, quindi, di un'IMI complessiva dell’80%. Su quest’aspetto chiede

inoltre l’esperimento di una perizia giudiziaria “atta ad approfondire anche

tale tematica” (doc. I, pag. 6).

1.4. Nella risposta

del 13 febbraio 2019 CO 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha versato agli atti

l'incarto riguardante l'assicurato (infortunio n. __________) e svariati

conteggi IG (doc. 2-5), chiedendo la reiezione del ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

1.5. Il 22 febbraio 2019 RI 1 si è

riconfermato, soffermandosi su alcuni punti (in particolare, sulla richiesta di

esperimento di una perizia giudiziaria), nelle proprie tesi e domande, con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. VIII).

1.6. Il 26 febbraio 2019 il

patrocinatore di CO 1 ha ribadito la richiesta di reiezione del

ricorso, riconfermandosi nella risposta di causa (doc. X).

1.7. Il doc. X è stato inviato al

ricorrente per conoscenza (doc. XI).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere sono

l’ammontare delle indennità giornaliere versate all’assicurato nel periodo 4

giugno 2013-29 febbraio 2016, la mancata assunzione da parte diCO 1 dei

problemi alla schiena patiti dall’assicurato e la sospensione delle prestazioni

LAINF di corta durata dal 1° marzo 2016 a fronte di uno stato di salute

considerato stabilizzato al 29 febbraio 2016. Sono parimenti oggetto della lite

il diniego di una rendita d’invalidità LAINF ed il riconoscimento di un’IMI (30%)

solo per il ginocchio destro.

2.2

Importo delle indennità

giornaliere dal 4 giugno 2013-29 febbraio 2016.

2.2.1

Per quanto concerne la censura

riguardante l’ammontare delle indennità giornaliere versate all’assicurato nel

periodo 4 giugno 2013-29 febbraio 2016, calcolate dall’Istituto resistente in

base ad un salario annuo di fr. fr. 59'280.-, mentre secondo l’assicurato

avrebbe dovuto esserlo su un salario annuo pari a fr. 65'980.- , il TCA osserva

quanto segue.

Giusta l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o

quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per

scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. D’altro

canto, l’art. 51 cpv. 1 LPGA recita che le prestazioni, i crediti e le

ingiunzioni che non sono contemplati nell'articolo 49 capoverso 1 possono

essere sbrigati con una procedura semplificata. In virtù di tale

disposizione (e dell'art. 124 OAINF) le decisioni di assegnazione di indennità

giornaliere LAINF possono essere emanate, come avvenuto nel caso concreto,

informalmente (STF 8C_99/2008 del 26 novembre 2008 consid. 3.2). In

materia di indennità giornaliera, in una sentenza 8C_14/2011 del 13 aprile 2011

consid. 5, l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che il termine per

contestare un conteggio è di tre mesi, diversamente ad esempio dalla

chiusura di un caso senza decisione formale, per il quale il termine è di un

anno (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_789/2012 del 16 settembre 2013

consid. 4.1 e la STF 8C_284/2015 del 10 novembre 2015 consid. 4.1). In difetto

di una reazione entro i termini, la decisione de facto diventa valida,

come se fosse stata emanata una decisione in buona e dovuta forma (cfr. DTF 134

V 145; STF 8C_738/2007 del 26 marzo 2008 consid. 6.2.) e cresce in giudicato

(cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, n. 6 ad art. 51 LPGA;

STCA 35.2017.79 del 20 marzo 2018, consid. 2.3).

Dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 ha percepito dal 4 giugno

2013.

al 31 luglio 2015 (allorquando era ancora in vigore il contratto di

lavoro) un’indennità giornaliera di fr. 129.93 (calcolata su un guadagno

assicurato di fr. 59'280.-, determinato in base alle indicazioni fornite dal

datore di lavoro mediante l’annuncio d’infortunio LAINF) e l’insorgente non ha

mai contestato l’ammontare della prestazione in questione, né ha chiesto

precisazioni circa le modalità di calcolo al proprio datore di lavoro.

Parimenti dicasi per il periodo successivo al licenziamento, ovvero dal 1°

agosto 2015 al 29 febbraio 2016, ove ha ricevuto personalmente i relativi

conteggi. Non ha contestato l’ammontare della prestazione in questione, né ha

chiesto precisazioni circa le modalità di calcolo ad CO 1, neppure quando è

stato patrocinato dall’___________ di ___________ (cfr., in particolare, doc.

doc. A-57 e doc. A-66-71). Soltanto con l’opposizione interposta il 13 marzo

2017.

dall'__________, l’insorgente ha chiesto ad CO 1 di rivedere i propri

conteggi dell’indennità giornaliera sulla base di un guadagno assicurato di fr.

65'980.- e, quindi, di un importo giornaliero di fr. 144.61 (doc. A-77). In

queste condizioni occorre concludere che, al momento in cui l’insorgente ha

preteso che venisse rivisto l’importo dell’indennità giornaliera assegnatagli a

dipendenza dell’evento infortunistico del 4 giugno 2013, i conteggi emessi daCO

1, per il periodo 4 giugno 2013-29 febbraio 2016, erano già passati in

giudicato, non avendo l’assicurato richiesto l’emanazione formale entro il

termine di 3 mesi. Del resto, tale circostanza non è contestata in sede di

ricorso.

Se ne deduce pertanto che la richiesta dell’interessato deve essere esaminata

sotto il profilo ristretto della revisione processuale (art. 53 cpv. 1

LPGA) e della riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA). In

presenza di una decisione passata in giudicato (in casu, i citati

conteggi), la medesima non può essere corretta

liberamente, essendo l’angolo di esame ristretto all’esistenza di un

fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova (revisione processuale),

rispettivamente di una manifesta erroneità (riconsiderazione).

2.2.2

RI 1 ha chiesto adCO 1 di

ricalcolare l’importo dell’indennità giornaliera, ritenendo non corretto il

guadagno assicurato di fr. 59'280.- utilizzato dall’amministrazione, visto che

il suo salario lordo ammonte-rebbe in realtà a fr. 65'980.- annui.

La circostanza invocata, evidentemente già nota all’assicurato al momento del

rilascio dei conteggi, non può valere qual fatto nuovo giustificante una revisione

processuale (DTF 134 III 669, consid. 2.2 e riferimenti; STCA 35.2017.79

del 20 marzo 2018, consid. 2.3). Del resto, con la propria impugnativa,

l’assicurato non ha - a ragione - preteso il contrario.

Non resta, dunque, che da valutare l'eventualità di una riconsiderazione dei

conteggi in questione.

2.2.3

L'assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 8C_99/2008

succitata consid. 3.2).

Per determinare se è

possibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa sarebbe senza

dubbio erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al

momento in cui questa decisione è stata resa prendendo in considerazione la

prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid.

3.

con riferimenti). Un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c

pag. 17; 115 V 308 consid.

4a/cc).

Per motivi legati alla sicurezza

giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che

consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle

prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In

particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una

riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1 con riferimenti).

2.2.4

Nel caso concreto, il

ricorrente ritiene manifestamente errato il calcolo dell’ammontare dell’indennità

giornaliera che gli è stata riconosciuta, e ciò nella misura in cui nel 2013 il

suo guadagno annuo assicurato sarebbe stato di fr. 65'980.- annui, così come

risultante dal certificato di salario prodotto in sede di opposizione (cfr.

allegato a doc. A-77) e sul quale ha pagato i contributi e le imposte, anziché

di soli fr. 59'280.- (cfr. doc. I, p. 2).

A norma dell’art. 15 cpv.

1.

LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno

assicurato.

Il cpv. 2 stabilisce che

per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato

l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite,

quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15, al

suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari,

segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo

(lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non

riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione

(lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d). Per

guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate

all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un

lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali

somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una

relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito

derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il

lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si

trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in

cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni

legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi

menzionata). Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario

determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv.

2.

OAINF). L'art. 22 cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l’indennità

giornaliera è calcolata in base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato

prima dell’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che

gli sono dovuti. Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase

LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF definisce il salario determinante per

l’indennità giornaliera in alcuni casi speciali (cfr. STCA 35.2017.79 del 20

marzo 2018, consid. 2.8).

Chiamato ora a pronunciarsi - premesso che una manifesta erroneità della

decisione cresciuta in giudicato è data, da una parte, qualora una prestazione

sia stata fornita in base a norme giuridiche inesatte o comprese in modo errato

oppure se disposizioni determinanti non sono state applicate o lo sono state

erroneamente e, dall’altra, se la decisione in questione è stata presa sulla

base di una fattispecie insostenibile, in particolare nel caso in cui una

chiara violazione del principio inquisitorio è causa di una fattispecie

incompleta (cfr. STF 8C_780/2016 del 24 marzo 2017 consid. 4.1), con la precisazione

che determinante è la situazione di fatto di cui l’amministrazione era a

conoscenza all’epoca (cfr. STFA C 122/00 del 30 marzo 2001 consid. 3a e

riferimenti ivi indicati: “… - unter Zugrundelegung des damals bekannten

Sachverhalts …” - il corsivo è della redattrice; cfr. STCA 35.2017.79 del

20.

marzo 2018, consid. 2.9), questo Tribunale ritiene che la decisione su

opposizione impugnata debba essere confermata.

In effetti, secondo il

TCA, l’istituto assicuratore ha correttamente applicato gli articoli 15 cpv. 2

LAINF e 22 cpv. 3 OAINF, che costituiscono in effetti la base legale per

determinare il guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera,

facendo pertanto capo all’ultimo salario percepito dall’assicurato prima

dell’infortunio. Peraltro, l’insorgente non pretende che il caso che lo

riguarda rientri in uno o nell’altro dei casi speciali previsti

dall’art. 23 OAINF. D’altro canto, non è criticabile il fatto che

l’amministrazione abbia quantificato l’ultimo salario realizzato da RI 1 prima

dell’infortunio ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 LAINF, prendendo in considerazione

il salario dichiarato nell’annuncio d’infortunio (dunque fr. 4'560.-/mese per

tredici mensilità - cfr. doc. A-1), come è d’altronde norma fare, senza

procedere a ulteriori accertamenti. A quest’ultimo riguardo va rilevato che, a

quel momento, non emergevano elementi suscettibili di generare dei dubbi circa

la correttezza del dato in questione, tanto più che esso era stato di fatto

fornito dal datore di lavoro. Questa conclusione si giustifica tanto più che il

ricorrente ha percepito per anni un’indennità giornaliera calcolata su

un guadagno assicurato di fr. 59'280.-, senza sollevare obiezioni di sorta.

In esito a tutto quanto

precede, questa Corte ritiene che i conteggi con i quali CO 1 ha stabilito

l’ammontare dell’indennità giornaliera non possano essere considerati viziati

da un errore manifesto e che, pertanto, il suo rifiuto di riconsiderarli debba

essere confermato. Facendo difetto una delle condizioni cumulative previste

dall’art. 53 cpv. 2 LPGA, può rimanere aperta la questione di sapere se la

rettifica della decisione avrebbe una notevole importanza.

Stante

quanto precede, per quest’aspetto, la decisione su opposizione impugnata non

presta il fianco a critica alcuna e merita di essere confermata.

2.3

Disturbi alla schiena:

causalità naturale (e adeguata) con l'infortunio del 4 giugno 2013?

2.3.1

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

Il diritto alle

prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla

salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal

momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5b/bb p. 103).

2.3.2

In concreto, per quanto

riguarda i disturbi alla schiena, nella decisione su opposizione impugnata,

l'assicuratore resistente ha osservato, che i disturbi legati alla lombosciatalgia

destra con estensione nel territorio L5 non erano di competenza infortunistica,

fondandosi in particolare sul rapporto medico del 28 agosto 2018 del dr. med. __________

(doc. M-75), giusta il quale:

" (…) Nell'autunno

del 2015 insorgenza di disturbi al rachide con estensione all'arto inferiore

destro. Le affermazioni del rappresentante legale del signor RI 1 espresse

nella raccomandata del 31.7.2017 (documento A81) secondo il quale "il

nostro assistito è caduto rovinosamente dalle scale accusando delle forti

contusioni in varie parti del corpo, soprattutto a livello della schiena e del

ginocchio destro" non trovano conferma nel tenore degli atti a

disposizione. (…). Diversi elementi concordanti correlano con l'instaurazione

dei disturbi al rachide lombare nel corso dell'autunno 2015. (…). Il lungo

intervallo libero tra l'evento del 4.6.2013 e l'insorgenza dei disturbi nel

corso dell'autunno 2015 permette praticamente di escludere, rispettivamente

rende tutt'al più possibile la presenza di una relazione causale tra la caduta

del 4.6.2013 e l'insorgenza dei disturbi nel corso dell'autunno 2015. (…).

L'assenza di riferimenti a disturbi non solo subito dopo la caduta, ma anche

durante un periodo di oltre 2 anni permette praticamente di escludere/rende in

tutti i casi tutt'al più possibile un'eventuale origine traumatica delle

alterazioni strutturali riscontrate in corrispondenza dei corpi vertebrali L3 e

L5 riconducibile all'evento del 4.6.2013. Questo in considerazione del quadro

algico acuto ragionevolmente generato dalle fratture vertebrali fresche. Dolori

non rilevati/ riferiti neanche all'esame funzionale eseguito in ambito

fisioterapico 11 10.07.2013, un mese dopo l'evento in parola. Non solo gli

studi radiologici convenzionali, ma anche gli esami TAC non documentano inoltre

nessun evidente rimaneggiamento strutturale locale potenzialmente suscettibile

di correlare con un processo riparativo nell'ipotesi di una pregressa frattura

traumatica. (…). La natura delle alterazioni strutturali riscontrate (Hsi

istmica), l'assenza di un quadro radiologico suscettibile di correlare con un

processo riparativo, ma soprattutto l'assenza di riferimenti a dolori

suscettibili di correlare con delle fratture vertebrali, permettono di

escludere/rendono tutt'al più possibile la presenza di un nesso di causalità

con l'evento del 4.6.2013. (…). Il quadro clinico, così come l'insieme della

documentazione radiologica, non mette in evidenza delle alterazioni strutturali

acquisite suscettibili di essere ricondotte con il grado della probabilità

preponderante all'evento del 4.6.2013. (…). Con riferimento al tenore degli

atti a disposizione, i disturbi accusati attualmente dal signor RI 1 al rachide

risultano essere di natura morbosa (…)." (doc. M-75, pag. 6-8).

Il ricorrente fa valere invece

che i disturbi alla schiena di cui soffre sono la conseguenza naturale (e

adeguata) dell’infortunio del 4 giugno 2013. Tanto più che, quando è caduto, ha

riportato delle forti contusioni anche alla schiena e non ha mai sofferto di

tali dolori prima dell’evento assicurato (cfr. doc. I, pag. 2 e 3).

A proposito di quest'ultima affermazione giova qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale

ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un

disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale

argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e

inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013

consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto

2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25

settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6).

2.3.3

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.3.4

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo

Tribunale ritiene che il parere espresso nel rapporto medico del 28 agosto 2018

(doc. M-75) dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, e quindi nella materia che qui ci occupa - dettagliato,

approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid.

2.3.3

) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a

rendere.

Il TCA condivide

la conclusione alla quale è pervenuto il medico fiduciario

dell’amministrazione, secondo cui i disturbi alla schiena di cui soffre

l’assicurato non possono essere imputati all’infortunio del 4 giugno 2013.

Del resto, nè gli

argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc.

I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi -

neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo

specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente con

considerazioni puntuali e convincenti, il quale ha peraltro confermato che i

disturbi alla schiena sono insorti dell'autunno 2015.

Il TCA non ignora la

circostanza indicata dall’insorgente, in merito alla dinamica dell’incidente,

secondo la quale, quando è caduto sulle scale, ha riportato delle forti

contusioni anche alla schiena e, nonostante abbia informato i medici al

riguardo sin da subito, tutti (compreso il medico fiduciario), avrebbero

tralasciato o sorvolato tale aspetto.

A questo proposito il TCA

ritiene altamente inverosimile che tutti i numerosi medici (anche specialisti)

che hanno visitato l’assicurato a far tempo dal giorno dell’infortunio (e,

quindi, in primis quelli del Pronto Soccorso) abbiano tralasciato di

riportare e indagare eventuali contusioni/dolori alla schiena riferiti ora dal

ricorrente. Parimenti dicasi per il medico fiduciario che l’ha visitato più

volte.

Per quanto concerne la

puntualizzazione dell’insorgente in merito alla dinamica dell’infortunio e, più

precisamente, l’asserzione (che, giova ribadire, attentamente vagliato

l’insieme della documentazione medica, e non, agli atti, risulta decisamente

inverosimile) che avrebbe riportato delle forti contusioni alla schiena al

momento della caduta del 4 giugno 2013, giova qui ricordare che il principio

della priorità della "dichiarazione della prima ora" prevede che, in

presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni

che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche (cfr. STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019, consid. 4.3 in fine).

Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime

constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2; sull'argomento cfr. altresì

STCA 38.2016.59 del 20 febbraio 2017, consid 2.3, con rinvii giurisprudenziali

e dottrinari ivi citati; STCA 32.2017.41 del 6 novembre 2017, consid 2.5, con

rinvii giurisprudenziali e dottrinari ivi citati).

Il TCA

osserva inoltre che, come riportato in narrativa, l'opposizione

interposta il 14 febbraio 2017 dalla __________ (doc. A-73) è stata ritirata il

successivo 6 marzo 2017 con la seguente motivazione: “Dalle indicazioni del

nostro medico di fiducia emerge che il caso d’assicurazione in questione è di

nostra competenza. Vi informiamo pertanto che (…) assumeremo le spese relative

a questo caso dal 1° marzo 2016” (doc. A-75).

In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, non si ritiene

dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2.

e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che le

problematiche alla schiena di cui affetto l’assicurato dall’autunno 2015 costituiscano

una conseguenza naturale dell’evento infortunistico assicurato.

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che

l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa

extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato

(cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).

La fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione dai

disturbi alla schiena (per assenza del nesso di causalità naturale) di cui

soffre l’assicurato che, per i motivi poc’anzi detti, non sono di pertinenza

dell'assicuratore resistente.

2.4

Condizioni di salute

infortunistiche stabilizzate al 1° marzo 2016?

2.4.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4.2

Nel caso di specie, CO 1il 21

novembre 2018 ha confermato la sospensione delle prestazioni di corta durata

dell'assicurato dal 1°marzo 2016, “ritenuto che dai referti medici agli atti

risulta che dalla continuazione della cura medica non vi era da attendersi un

sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato per quanto

concerne i disturbi al ginocchio destro” (cfr. doc. A-97, pag. 6), sulla

base del rapporto medico del 27 gennaio 2016, relativo alla visita del 1°

dicembre 2015, del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica, che - dopo aver prescritto ancora una serie di fisioterapia in

presenza ancora di un leggero stato flogistico (cfr. doc. M-75, pag. 7) - ha

ritenuto che la situazione era stabile (non incidendo significativamente

un’ulteriore prosecuzione delle misure terapeutiche, in particolare fisiche e

medicamentose, né sull’entità dei postumi infortunistici né sulla residuale

capacità lavorativa nello svolgimento di attività adatte; cfr. doc. M-75, pag.

7) e che RI 1 era abile in misura completa nel mercato generale del lavoro in un'attività

confacente con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico

(cfr. doc. M-75, pag. 7).

Tutto ben considerato, precisato che, secondo la

giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della

questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le

prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, il 1° marzo 2016;

cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1,

8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2,8C_303/2017 del 5 settembre 2017

consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA

35.2017.76

del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo

2019, consid. 2.2.2) e dovendo fare astrazione dai problemi alla schiena

per i motivi già detti (cfr. considerando 2.3.4), il TCA ritiene di poter condividere il parere del medico di fiducia

di RI 1, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di

medicina assicurativa e infortunistica.

In effetti, dalla documentazione medica agli atti, emerge che, all’epoca in cui l’assicuratore ha dichiarato

estinto il diritto alle prestazioni di corta durata, non entravano ancora in

linea di conto dei provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare

notevolmente le condizioni di salute infortunistiche. Del resto, i

medici specialisti - che avevano in cura o che erano stati consultati

privatamente dall'assicurato - non ritenevano indicate ulteriori terapie. In

particolare, il 24 febbraio 2016 il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, presso la Clinica __________ di __________,

che, come riportato in narrativa, ha operato il ginocchio dell’assicurato nel

2015, al termine di una visita di controllo ha rilevato che i “dolori

lamentati dal paziente, alla gamba destra sono molto probabilmente di origine

lombo-vertebrale. (…). Per quanto concerne il ginocchio destro, non ho trovato

nulla di particolare. La mobilità e la stabilità legamentare sono buone. Con

l’impianto della protesi monocompartimentale mediale i dolori sul lato mediale

sono praticamente scomparsi. Per quanto concerne il ginocchio destro non sono

più previsti controlli. Rivedrò il (…) per una radiografia di controllo tra

circa 4 anni e 1/2” (doc. M-69, pag. 2).

Alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione medica

appena indicata, questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto

assicuratore secondo cui, in data 1°marzo 2016, lo stato di salute

infortunistico dell'assi-curato, a quasi 3 anni dall’infortunio, era

stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa

giurisprudenza.

Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che l'assicurato

continuasse a sottoporsi a sedute di fisioterapia, anche dopo tale data, su

prescrizione del medico di fiducia diCO 1, nella misura in cui esse non

miravano evidentemente a migliorare notevolmente le sue condizioni di

salute (quanto piuttosto a evitare dei peggioramenti; cfr, in particolare, doc.

M-75, pag. 7; cfr., tra le tante, STCA 35.2018.114

del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2017.124 del 22 marzo 2018,

consid. 2.2.2 e STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3).

Tanto più che neppure l’assicurato è stato in grado di

evidenziare motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi dall’apprezzamento

espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente. D'altra parte la

valutazione dello specialista interpellato daCO 1 non è stata smentita da

certificati medico-specialistici, ma unicamente dal parere del ricorrente, che

ha il valore di una semplice dichiarazione di parte e non può quindi essere

condivisa dal TCA.

Del resto, l'esigibilità posta dal medico di fiducia di CO 1 nel rapporto del

27.

gennaio 2016, relativo alla visita del 1° dicembre 2015, già corrispondeva a

quanto si riscontra normalmente negli assicurati che hanno riportato un danno ad

un arto inferiore (cfr. consid. 2.5.3).

Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche,

l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle

prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare

il diritto alle prestazioni di lunga durata.

In esito alle considerazioni che precedono, all’amministrazione

non può dunque essere rimproverato di aver prematuramente proceduto alla

definizione delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità + IMI), con

conseguente estinzione del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera

dal 1° marzo 2016.

2.5

Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.5.1

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.5.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè,

in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U

187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5.3

Nel caso di specie, per

chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto

assicuratore ha fatto capo al parere espresso dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto del 27 gennaio 2016,

relativo alla visita del 1° dicembre 2015, (doc. M-67), giusta il quale:

" (…). Con riferimento

al quadro clinico di pertinenza infortunistica, facendo astrazione dalla

lombosciatalgia destra, il signor RI 1 presenta una ridotta caricabilità

dell’arto inferiore destro nel mantenimento prolungato di una posizione eretta,

negli spostamenti frequenti o prolungati su terreni in particolare irregolari,

declivi oppure a rischio di caduta, nell’esecuzione frequente di movimenti in

flessione o al mantenimento prolungato di una posizione flessa con le

ginocchia, nel superamento delle scale, soprattutto in discesa ma pure in

salita, nel trasporto di pesi superiori indicativamente a una decina di chili.

(…). Con riferimento al quadro di pertinenza infortunistico, facendo astrazione

dalla sindrome lombo-radicolare destra, il signorRI 1 risulterebbe essere abile

al lavoro in misura completa nello svolgimento di un’attività confacente che

tenga conto delle limitazioni ritenute per il ginocchio destro." (doc. M-67,

pag. 7)

Nella concreta evenienza

questo Tribunale ritiene di far propria l'esigibilità stabilita dal dr. med. __________

- specialista FMH in chirurgia ortopedica, e quindi della materia che qui ci

occupa, che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica - e posta alla base della decisione avversata. Tanto più che la

stessa - oltre a non essere stata smentita da certificazioni mediche

specialistiche in questa sede (ma solo attraverso il parere dell'assicurato che

ha semplice valenza di dichiarazione di parte e che, pertanto, questa Corte non

condivide) - risulta plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr. a questo proposito,

STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.3.3, e rinvii giurisprudenziali

ivi citati; STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018, consid. 2.4.5, e rinvii

giurisprudenziali ivi citati).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività

lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico.

Del resto la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di

stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente

confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21

agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.

4.6

).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

Questo

Tribunale è dell’opinione che le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico non impedirebbero all'assicurato, su di un mercato equilibrato

del lavoro, di svolgere un'attività lavorativa (ad es. di

controllo e di sorveglianza), a tempo pieno e con un rendimento

completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico (leggera e prevalentemente sedentaria).

In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse

dall'assicurato all'esigibilità posta dal medico di fiducia, motivo per il

quale le censure sollevate al riguardo (in particolare, che non sarebbe in

grado di lavorare a tempo pieno con pieno rendimento in un’attività adeguata) sono

respinte.

2.6

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa

R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti i dati del 2016 (data di stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico dell'assi-curato: 1° marzo 2016; cfr. consid. 2.4.2).

2.7

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe

guadagnato nel 2016, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio

assicurato, un importo annuo pari a fr. 61'525.63 (doc. A-97, pag. 13). Questo dato è stato desunto dall’estratto conto individuale relativo al

2013.

(doc. A-87) ed aggiornato al 2016 (doc. A-97, pag. 13).

Giova qui ricordare, che, secondo la giurisprudenza,

generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto

individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da valido

(anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato

dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive

entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR

1999.

IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1; STCA

32.2016.149

del 22 giugno 2017, consid. 2.10.1; STCA 35.2018.123 del 27 marzo

2019, consid. 2.5.1), ciò che non è stato il caso.

Il "reddito da valido" per il 2016 ammonta

quindi a fr. 61'525.63.

2.8

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008,

ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in

una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311

seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid.

5.

Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid.

4.2

, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica

compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto

leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la

STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

In siffatte circostanze questo TCA non condivide le critiche

mosse dal ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver determinato

il reddito ipotetico da invalido dell'insorgente applicando i dati statistici

nazionali contenuti nella Tabella TA1 anziché le DPL. Tanto più che, val qui la

pena di puntualizzare, trattasi di una banca dati allestita dall'INSAI che

neppure risulta essere a disposizione degli istituti assicuratori privati, qual

è -come nel caso di specie - CO 1 (cfr. pure la STCA 35.2016.34 del 29 agosto

2016, consid. 2.7.2; da notare che l'INSAI

ha abbandonato l'uso delle DPL dal 1° gennaio 2019: cfr. STF 8C_368/2018

del 28 marzo 2019 al consid. 4.3).

2.8.1

CO 1 ha

quantificato il guadagno post-infortunistico sulla base delle statistiche in fr.

67'032.60 stabiliti sulla base della TA 1 2014, attività semplici e ripetitive,

livello di qualifica 1, totale, uomini, riportato sulle 41.7 ore

e aggiornato al 2016. L’amministrazione ha poi successivamente operato

una decurtazione del 10% a titolo deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 60'329.30 (doc. A-97, pag. 15).

Il ricorrente, dopo aver contestato il calcolo del raffronto dei redditi,

chiedendo l’applicazione delle DPL anziché le RSS, ha osservato nel gravame unicamente

che - nella denegata ipotesi in cui trovassero applicazione le RSS - CO 1

avrebbe dovuto applicare una deduzione sociale del 25%.

Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1,

l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche

inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.-.

Riportando questo dato su

41.7

ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr.

66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12), ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa (STFA

U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, RI 1 ha ottenuto, per il 2016,

un reddito annuo di fr. 67'032.60.

Stante quanto precede, il "reddito da invalido" per il

2016.

- a ragione non contestato dal ricorrente - ammonta quindi a fr. 67'032.60.

2.9

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.9.1

Nel caso di specie CO 1 nella

decisione avversata ha riconosciuto una deduzione sociale del 10% per tener

conto delle limitazioni addebitabili al danno alla salute infortunistico,

segnatamente per attività leggere (cfr. doc. A-97, pag. 14).

Dal canto suo, l’insorgente, considerato pure che l’UAI ha operato una

decurtazione del 20%, ha chiesto una deduzione sociale del 25%, a fronte dei

problemi di riadattarsi ad un lavoro completamente diverso rispetto a quello

che ha svolto nel corso della sua carriera professionale, del fatto che non ha

una particolare formazione professionale e neppure specifici titoli di studio

come pure delle limitazioni riscontrate dal medico fiduciario in sede di

esigibilità lavorativa residua (cfr. doc. I, pag. 5).

2.9.2

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid.

4.

: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de

procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en

considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de

service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30

avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Val qui la pena di ribadire che

la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "…

di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del

lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova

inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il

pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al

danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr.

STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in:

Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.

100.

e segg.).

Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale

federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem

massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)

grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto

di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in

questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Infine,

va evidenziato che l’insorgente, nato nel 1964 in __________, è in Svizzera dal

1990, ha lavorato ininterrottamente al 100% dal 1° novembre 1996 della

ditta __________ di __________, in qualità di quadro medio (segnatamente

custode presso il __________ di __________) sino alla disdetta del 31 luglio

2015.

ed è stato naturalizzato svizzero il 16 maggio 2008 (cfr. doc. A1, doc.

A-97, pag. 14; doc. A-64), motivo per il quale si

esprime senz'altro bene in italiano. In queste circostanze, non vi è motivo per

applicare un'ulteriore riduzione.

Globalmente, e tenuto

conto di tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui

deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%,

l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto

convenuto abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati alla

menomazione infortunistica.

Il "reddito da

invalido" di fr. 67'032.60 (cfr.

consid. 2.8.1), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%,

ammonta dunque a fr. 60'329.30.

2.10

Confrontando ora il reddito "da

invalido" di fr. 60'329.30 (cfr. consid. 2.9.2) con il relativo reddito "da

valido" di fr. 61'525.63 (cfr. consid. 2.7), si ottiene un grado

d’invalidità del 1,944% ([61'525.63 - 60'329.30] x 100 : 61'525.63) arrotondato

al 2% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

È dunque a ragione che CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non

raggiungendo, in ogni caso, il grado d’invalidità la soglia pensionabile del

10%. La decisione di CO 1 che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di

conseguenza tutelata.

2.11

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.11.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.11.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.11.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.11.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.11.5

Nel caso di specie, dopo aver

sentito il parere del 20 gennaio 2015 del medico fiduciario dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, che ha visitato personalmente

l'assicurato in data 11 novembre 2014, giusta il quale "(…) Con

riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione SUVA 2000, tenuto conto

dell’ulteriore decorso ragionevolmente prevedibile, risulta essere giustificato

il riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità del 30% i,

equivalenza a una gonartrosi di medio-grave entità. Ripartizione della IMI: 50%

a carico dell’intervento di meniscectomia mediale artroscopica del 13.10.2014 e

50% a carico dell’evento infortunistico del 4.6.2013" (doc. M-38, pag. 8),

CO 1 ha riconosciuto all'assicurato, con la decisione del 13 febbraio 2017

(doc. A-72), confermata con la decisione su opposizione del 21 novembre 2018

(doc. A-97), un'indennità per menomazione dell'integrità fisica del 30%

corrispondente a fr. 37'800.- per il danno permanente all'arto inferiore

destro.

Il ricorrente chiede il

riconoscimento in suo favore un’IMI aggiuntiva del 50% per le menomazioni a

livello della schiena - a quella già riconosciutagli del 30% per il ginocchio

destro - e, quindi, di un'IMI complessiva dell’80% (doc. I, pag. 6).

Dovendo fare astrazione dai disturbi alla schiena di cui soffre l’assicurato

che, per i motivi già esposti al consid. 2.3.4, non sono di pertinenza

dell'assicuratore resistente, il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto

deciso daCO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica,

tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per

menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò

che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze

particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della

menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF

115.

V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000

U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal

TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale

ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione

enunciata 20 gennaio 2015 dal dr. med. Caranzano, medico fiduciario che ha

personalmente visitato l'assicurato e che vanta un’ampia esperienza in materia

di medicina assicurativa e infortunistica. Tanto più che - a

ragione -neppure l’assicurato pretende il contrario.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella

misura in cui all’insorgente è stata riconosciuta un'IMI del 30% per il danno

permanente all'arto inferiore destro (segnatamente al ginocchio).

2.12

Va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. considerandi precedenti), il TCA

rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare all'esperimento di

una perizia giudiziaria, così come postulato più volte dal ricorrente in questa

sede: cfr. doc. I pag. 3 e 6 e doc. VIII, pag. 2).

2.13

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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