35.2019.10
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 maggio 2019Italiano74 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.10
PC/sc
Lugano
13 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 dicembre 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° settembre 2010, RI
1, nato l'__________ 1982, dipendente della ditta __________ di __________ dal
10 dicembre 2007 in qualità di aiuto meccanico e, perciò, assicurato d’obbligo
contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente stradale
in sella al proprio scooter, avvenuto in territorio del Comune di __________
(doc. 1 e 26).
A causa di questo evento,
egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita del 9 settembre 2010 del
Servizio di ortopedia-traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, una
"frattura sacrale destra, Frattura muro anteriore non dislocata cotile
destro, Frattura ischio-pubica destra" (doc. 15).
In seguito, gli è stata
diagnosticata il 25 febbraio 2011 una frattura diagonale fra III intermedio e
III distale dell'osso scafoide
ed il 16 marzo 2011 una pseudoartrosi dell'osso scafoide, che è stata trattata
chirurgicamente il 28 aprile 2011 dal dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia generale e chirurgia della mano (doc. 51 e 61). Il decorso è stato
complicato il 1° giugno 2011 dall'insorgenza di un'embolia polmonare, a seguito
della quale è stato anticoagulato (doc. 97 e 117).
Successivamente, a causa
di persistenti dolori al bacino e al polso destro, l'assicurato si è sottoposto
a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di
apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure diverse visite
mediche specialistiche (anche in Svizzera interna). RI 1 si è pure sottoposto a
svariate sedute di fisioterapia per il bacino ed ergoterapia per il polso
destro.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Nel frattempo, RI 1 ha
pure sviluppato dei disturbi psichici per i quali è stato esaminato il 22
febbraio 2012 dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, che ha posto la diagnosi di "Reazione depressiva in sindrome
da disadattamento (ICD-10 F43.21)", puntualizzando che la patologia
psichiatrica constatata non diminuiva la capacità lavorativa dell'assicurato
(doc. 142).
1.2. Esperiti gli accertamenti
amministrativi e medici del caso (in particolare, dopo avere raccolto il
rapporto del 27 dicembre 2012, relativo alla visita __________ di chiusura del
caso del 21 dicembre 2012 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
generale e della mano: doc. 166), l'11 gennaio 2013 l'CO 1 ha comunicato
all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità
giornaliera) a decorrere dal 1° febbraio 2013, ritenuto come, in base alla
documentazione medica agli atti, "ulteriori cure non sono suscettibili
di migliorare la situazione attuale"; nella medesima occasione esso ha
altresì puntualizzato che dal 1° febbraio 2013 lo riteneva pure "abile
al lavoro nella misura massima possibile" (doc. 170).
Nel frattempo, il rapporto di lavoro è stato disdetto con effetto immediato
l'11 gennaio 2013 (doc. 173).
L'CO 1, con decisione formale del 28 maggio 2013, ha accordato a RI 1 una
rendita di invalidità del 23% (a fronte di un reddito "da valido" di
fr. 68'146.-, determinato in base alle indicazioni fornite dalla ditta __________,
e ad un reddito "da invalido" di fr. 52'403.-, fissato in
applicazione del metodo delle DPL) dal 1° febbraio 2013 oltre ad un'indennità
per la menomazione dell'integrazione (IMI) del 7.5% (doc. 185).
A seguito dell'opposizione cautelativa (doc. 190) del 27 giugno 2013,
completata il 9 agosto 2013 (doc. 192), dell'assicurato, patrocinato dall'avv. RA
1, il 12 maggio 2015, l'CO 1, dopo aver esperito ulteriori accertamenti
amministrativi e medici, ha ritirato la decisione emanata il 28 maggio 2013 e
ripristinato le indennità giornaliera) a decorrere dal 1° febbraio 2013 (doc.
238).
1.3. Il 16 febbraio 2016 RI 1 si è
sottoposto ad una revisione chirurgica palliativa di resezione della prima
filiera del carpo destro, sempre ad opera del dr. med. __________; la degenza
si è protratta sino al 19 febbraio 2016 (doc. 278).
Dal 6 al 20 aprile 2016 RI 1 ha soggiornato presso la __________ (doc. 294).
Dopo aver acquisito agli atti l'apprezzamento medico del 13 ottobre 2016 (doc.
314) ed il rapporto del 21 ottobre 2016, relativo alla visita __________ di
chiusura del caso del 13 ottobre 2016 (doc. 315), ambedue del medico __________,
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, l'CO 1 ha sottoposto RI 1 ad una valutazione della
capacità funzionale (VCF) presso la Clinica __________, svoltasi il 24 e 25
gennaio 2017 (doc. 330).
A causa dei disturbi psichici, RI 1 è stato nuovamente esaminato il 22 ottobre
2017 dalla dr.ssa med. __________, che, nel relativo rapporto dell'8 febbraio
2018, ha posto la diagnosi di "reazione misto ansioso-depressiva in
sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2)" in nesso causale naturale
con l'infortunio del 1° settembre 2010 rispettivamente di "Disturbo
somatoforme (ICD-F45.0)" determinato dalla struttura di personalità
dell'assicurato e, quindi, non in nesso di causalità naturale con l'evento
infortunistico, puntualizzando che la patologia psichiatrica constatata non
diminuiva la capacità lavorativa dell'assicurato (doc. 344).
Dopo avere raccolto il rapporto del 27 marzo 2018, relativo alla visita __________
di chiusura del caso del 16 marzo 2018, doc. 351), l'11 aprile 2018 l'CO 1 ha
comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e
indennità giornaliere a decorrere dal 1° giugno 2018, ritenuto come, in base
alla documentazione medica agli atti, "ulteriori cure mediche non sono
suscettibili di migliorare la situazione attuale"; nella medesima
occasione esso ha pure puntualizzato che lo riteneva "abile al lavoro
nella misura massima possibile" (doc. 353).
Il 17 aprile 2018 l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha cautelativamente
contestato la sospensione delle prestazioni a far tempo dal 1° giugno 2018
(doc. 357).
1.4. L'CO 1, con decisione formale
del 26 luglio 2018, ha accordato a RI 1 una rendita di invalidità del 12% [a
fronte di un reddito "da valido" di fr. 65'492.- determinato sulla
base della TA1 2014, ramo 45-46 (comm. all'ingrosso, comm. e
ripar. di autoveicoli), livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2018 e
ad un reddito "da invalido" di fr. 67'724.53 determinato sulla base
della TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini,
aggiornato al 2018 e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di
deduzione sociale "per tenere conto delle sue variabili professionali e
personali", giungendo così all’importo di fr. 57'566.00)] dal 1° giugno 2018, puntualizzando quanto segue:
"La nostra valutazione non tiene conto del disturbo somatoforme, poiché
non in relazione causale naturale con l'infortunio. (…). La reazione mista
ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento non diminuisce invece la
capacità lavorativa in attività idonee"; è stata pure riconosciuta
un'indennità per la menomazione dell'integrazione (IMI) del 15% (doc. 364).
1.5. A seguito dell'opposizione
inoltrata il 30 luglio 2018 (doc. 371), e completata il 3 settembre 2018 (doc.
375), dall'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, l'CO 1
- dopo avere esperito altri accertamenti amministrativi (cfr., in particolare, cfr.
doc. 382 e 383) - con decisione su opposizione del 3 dicembre 2018 ha
confermato la precedente decisione (doc. 384).
1.6. Con tempestivo ricorso del 17
gennaio 2019 RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il
riconoscimento di una rendita di invalidità LAINF del 55% e di un'IMI del 25%
e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'amministrazione per nuova
decisione (cfr. doc. I, pag. 11).
Preliminarmente il patrocinatore dell'assicurato rileva che il suo cliente,
senza formazione, è sempre stato attivo in un contesto manuale e di forza
fisica, e, pertanto, non è possibile prescindere dall'inabilità parziale che le
limitazioni nell'uso delle mani e i problemi alle gambe di cui soffre
comportano. Egli osserva pure che i problemi al polso sono stati trattati con
un gravissimo ritardo, poiché banalizzati considerandoli una semplice
distorsione anziché quale frattura messa poi in evidenza dalla TAC del 25
febbraio 2011 e dopo trattata chirurgicamente. Il suo assistito è rimasto pure
vittima di embolie polmonari, in nesso causale con l'infortunio in questione e
le sue cure.
Per quanto concerne l'aspetto medico, il rappresentante dell'insorgente
contesta la capacità lavorativa completa in attività leggere perché sussistono
limitazioni importanti legate sia ai problemi somatici al polso e alla mano
destra sia ai disturbi alla gamba destra, all'anca e al bacino. Egli rileva
pure una chiara incongruenza tra le gravi limitazioni del 2012, peggiorate
negli anni, e quelle considerate in sede di decisione LAINF, che appaiono
sensibilmente più leggere e blande. Le sole affezioni di natura somatica
riconosciute nella decisione riducono la capacità lavorativa del leso in
termini di resa e necessità di intercalare delle pause in misura almeno del
20%. Le limitazioni accertate, in ambito di valutazione della capacità
funzionale (VCF) presso la Clinica __________ a fine gennaio 2017, dal dr. med.
__________ - ed in sintonia con quelle attestate il 16 marzo 2018 dal medico __________
- sono più importanti di quelle ammesse nella decisione avversata, che
risalgono al 13 ottobre 2016. La determinazione impugnata deve essere annullata
già solamente perché il suo cliente, a causa delle reali limitazioni di cui
soffre (e che sono persino peggiori a quelle accertate dal medico __________ il
16 marzo 2018), presenta per i soli aspetti somatici un'incapacità lavorativa
del 20% in ogni attività.
Il patrocinatore del ricorrente contesta pure la trasposizione delle
limitazioni funzionali nell'ambito della valutazione dell'esigibilità
lavorativa. Il quadro somatico complessivo del suo assistito, infatti, è
articolato e complesso e limita tutta una serie di azioni, movimenti e
posizioni al punto di non permettere l'individuazione di attività lavorative
esistenti sul mercato del lavoro per le quale egli sia in grado di fornire
prestazione piena in termini di tempo e di resa.
Il rappresentante dell'assicurato rileva altresì che il suo cliente è portatore
anche di affezioni psichiche (sindrome depressiva ricorrente e sindrome da
somatizzazione) che ulteriormente aggravano la sua incapacità lavorativa.
Concludendo, la sua capacità lavorativa in attività adeguate non può essere
superiore al 60-65% intesa come diminuzione del rendimento, impossibilità
nell'effettuare determinate attività e riduzione del tempo di lavoro.
Il nesso di causalità naturale è stato riconosciuto da tutti i medici e, a
fronte di un infortunio gravissimo (in ogni caso medio-grave al limite del
grave) in cui almeno quattro criteri sono adempiuti in maniera significativa e
importante, anche il nesso di causalità adeguato deve essere ammesso.
Per quanto concerne
l'aspetto economico, il patrocinatore dell'assicurato contesta il reddito da
invalido già solo per il fatto che la capacità lavorativa residua del suo
cliente è limitata in ogni attività (anche leggera ed esigibile) al punto che
non può essere ragionevolmente ammessa sopra l'80% per i motivi somatici e del
65% per le conseguenze sia somatiche e psichiche.
Il reddito da invalido del
suo cliente, in applicazione del metodo DPL, deve dunque essere ammesso in
misura non superiore a fr. 41'922.40 (ovvero 80% di fr. 52'403 annui). Qualora
si volesse modificare - in maniera irrita, abusiva e inaccettabile - rispetto
alla decisione del 2013 il metodo di calcolo, considerando i dati statistici,
si dovrebbe applicare una riduzione del 20% per incapacità lavorativa a motivo
delle affezioni somatiche e del 15% per quelle psichiche, oltre ad una
riduzione sociale complessiva di almeno il 25% (10% per attività leggere; 5%
per le lesioni somatiche agli arti sia inferiori sia superiori che comportano
un generalizzato disagio in ambiente lavorativo; 5% per cambiamento della
professione e conseguente adeguamento alla nuova realtà; 10% per i chiari
limiti funzionali e la chiara incapacità lavorativa che presenta anche in attività
estremamente leggere; 5-10% per la bassa scolarizzazione, l'origine straniera e
il CV deficitario).
Il rappresentante dell'insorgente
contesta anche il reddito da valido che va quantificato in almeno fr. 74'100.-.
L'CO 1 non avrebbe dovuto modificare - in maniera irrita, abusiva e
inaccettabile - rispetto alla decisione del 2013 il metodo di calcolo,
considerando i dati statistici, dato che la circostanza che nel frattempo la
ditta per cui lavorava è fallita è ininfluente ai fini del giudizio.
Il patrocinatore del ricorrente contesta pure l'IMI che, tenuto conto anche
delle affezioni psichiche in nesso causale naturale ed adeguato con
l'infortunio in questione, non dev'essere inferiore al 25%.
Da ultimo, il rappresentante dell'insorgente ha chiesto che il suo assistito
venga posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio.
1.7. Il 7 febbraio 2019 il
patrocinatore dell'assicurato ha versato agli atti il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e
corredato da svariata documentazione (doc. V).
1.8. Nella risposta
del 25 febbraio 2019 l'CO 1, ha versato agli atti l'incarto riguardante
l'assicurato (infortunio n. __________), chiedendo la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
IX).
1.9. L'11 marzo 2019 l'avv. RA 1
si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti (in particolare, in merito
alla circostanza che l'infortunio in questione deve essere qualificato di
gravità media al limite di quella grave e che, in presenza di almeno 4 criteri
adempiuti, come nel caso di specie, è dato, oltre al nesso di causalità
naturale, anche il nesso di causalità adeguato tra il danno psichico e l'evento
infortunistico occorso al suo cliente), nelle proprie tesi e domande, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. XIII).
1.10. Nelle osservazioni
del 20 marzo 2019, l'CO 1 ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso,
riconfermandosi nella risposta di causa (doc. XV).
1.11. Il doc. XV è stato inviato al
patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. XVI).
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
l'entità della rendita d’invalidità spettante all'assicurato. È parimenti oggetto
della lite il riconoscimento da parte dell'Istituto assicuratore di un’IMI del 15%.
Il TCA è dapprima tenuto ad esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era
legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai "disturbi
psichici" di cui è affetto il ricorrente, oppure no.
2.3. Disturbi psichici:
causalità naturale e adeguata con l'infortunio del 1° settembre 2010?
2.3.1. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.3.2. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.3.3. La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una
sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in
questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano
potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
2.3.4. In concreto, per quanto
riguarda i disturbi psichici, nella decisione su opposizione impugnata,
l'assicuratore resistente, ha osservato, fondandosi in particolare sul rapporto
medico dell'8 febbraio 2018 della psichiatra consulente (doc. 344), quanto
segue:
" (…) A mente
della dott.ssa __________, come già valutato nel 2012, i disturbi psichici in
relazione di causalità naturale con l'infortunio e cioè la sindrome da
disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva, non diminuisce la
capacità lavorativa dell'assicurato. L'assicurato lamenta poi un disturbo
somatoforme determinato soprattutto dalla personalità. In ogni caso la
causalità adeguata (…) non può essere ammessa." (doc. 384, pag. 7)
Da parte sua, il
ricorrente fa valere che i disturbi di natura psicogena di cui soffre sono la
conseguenza naturale e adeguata dell’evento traumatico del 1° settembre 2010
(cfr. doc. I e doc. XIII).
Tutto ben ponderato, il
TCA ritiene che la questione di sapere se i disturbi psichici presentati
dall’insorgente costituiscano una conseguenza naturale del sinistro assicurato,
possa rimanere aperta. Infatti, così come verrà meglio dimostrato qui di
seguito, essi non si trovano in nesso causale adeguato con l'infortunio in
discussione.
2.3.5. Nell'esaminare l'adeguatezza
del nesso di causalità, bisogna innanzitutto procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso alla ricorrente.
Per quanto concerne la
dinamica del sinistro, dalle tavole processuali, si evince che il 1° settembre 2010
RI 1, mentre circolava in scooter, verso le ore 6.50, entrando all'interno di
una rotonda in territorio del Comune di __________, è stato urtato da una __________
ed è finito sotto l'auto stessa (cfr. doc. 1, 15, 16, 17, 26 e 48).
L'CO 1 ha qualificato il
sinistro accaduto al ricorrente quale infortunio di grado medio in senso
stretto. Dal canto suo l'assicurato ritiene che l'infortunio occorsogli
debba essere classificato tra gli infortuni di gravità media al limite con
quella grave.
Tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato
che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le
conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV
Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto al
ricorrente può essere classificato tra gli infortuni di grado medio in senso
stretto, così come ha correttamente deciso l’amministrazione.
A titolo di confronto, questa Corte segnala che in una sentenza 8C_949/2008 del
4 maggio 2009 consid. 4.1 - riguardante un motociclista che si era visto
tagliare la strada da un’autovettura che stava per svoltare a sinistra,
riportando una frattura trasversale del femore -, il TF ha ricordato di avere
regolarmente qualificato di grado medio in senso stretto, eventi infortunistici
con dinamiche analoghe a quella del caso oggetto di quella pronunzia. In
particolare, ha ritenuto di grado medio (senza essere classificato al limite
della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso a un assicurato che,
mentre circolava con la propria motocicletta su una strada principale in
condizioni di forte pioggia, entrò in collisione frontale a una velocità di 60-70
km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la violenza della
collisione fu tale che l’assicurato, in stato di elevata dispnea, fu intubato
sul luogo dell’incidente ed elitrasportato all’ospedale (STF U 78/07 del 17
marzo 2008 consid. 5). Pure di grado medio, e non al limite della categoria
degli eventi gravi, è stato considerato l’infortunio occorso a un motociclista
che stava utilizzando, a una velocità di circa 50
km/h, la corsia riservata ai mezzi pubblici per superare dalla parte sinistra
una colonna di veicoli fermi, quando un’autovettura uscì improvvisamente dalla
colonna, provocando il tamponamento da parte del centauro, il quale si procurò
due fratture al femore destro (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005 consid.
2.4.). Dello stesso grado di gravità (medio e non al limite della categoria
degli eventi gravi) è stato ritenuto l’infortunio occorso a un’assicurata la
cui moto si scontrò con un camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore
dell’automezzo e fu spinta, con l’assicurata ancora in sella, per circa 9.3
metri. L’assicurata si procurò una lussazione all’anca, una frattura del
bacino, un’abrasione alla gamba sinistra e varie contusioni (STFA U 88/01 del
24 dicembre 2002 consid. 3.3.2.).
In una sentenza 35.2014.2 del 17 settembre 2014 il TCA ha classificato tra gli
eventi di grado medio al limite però della categoria dei casi gravi, il
caso di un assicurato che, in sella al proprio motociclo, nel percorrere una
curva verso destra, invadeva completamente la corsia opposta andando a collidere
con l’autobus che viaggiava in senso opposto.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_746/2008 del 17 agosto 2009 consid.
5.1.2, ha giudicato allo stesso modo l’incidente della circolazione in cui un
assicurato, in sella alla propria motocicletta, si era scontrato frontalmente
con un’autovettura che circolava in senso opposto. In quella pronunzia, l’Alta
Corte ha in particolare precisato che la classificazione fra gli infortuni di
grado medio al limite di quelli gravi si giustificava soprattutto poiché, a
differenza della collisione tra due automobili aventi circa la stessa massa, in
caso di scontro frontale tra un’autovettura e una moto, quest’ultima assorbe la
stragrande maggioranza della velocità d’impatto, con trasmissione al
motociclista delle forze che ne derivano.
Tutto ben considerato,
secondo il TCA, l’infortunio sub judice va giudicato meno grave rispetto
a quelli indicati nelle sentenze del TCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 e del
TF 8C_746/2008 del 17 agosto 2009.
A titolo di confronto, il TCA segnala pure la STCA 35.2015.59 del 4 febbraio
2016 (riguardante un assicurato che, alla guida della propria moto, scendeva da
un passo di montagna; giunto poco prima di una galleria, nell’affrontare una
curva piegante a destra, a causa di un’irregolarità del campo stradale,
fuoriusciva sulla sinistra; percorreva una cinquantina di metri nel prato
adiacente e terminava la sua corsa contro un dosso presente; veniva sbalzato
qualche metro più avanti), la STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017 (riguardante
un assicurato che circolava in sella alla sua motocicletta diretto verso sud ad
una velocità dichiarata di 40-50 km/h, lo stesso portava regolarmente il casco
di protezione; giunto all’altezza di un distributore di benzina sito alla sua
destra, si trovava un autoveicolo, che circolava sulla corsia inversa, svoltare
verso la sua sinistra diretto al distributore di benzina; l'assicurato frenava
rovinando a terra collidendo in seguito con l’autovettura; la collisione è
avvenuta tra la parte anteriore della motocicletta e la parte anteriore
dell’autoveicolo), la STCA 35.2017.20 del 28 agosto 2017 (riguardante un
assicurata che è stata investita da una motocicletta, ad una velocità
dichiarata di 30/40 km/h mentre stava attraversando la strada sul passaggio
pedonale), la STCA 35.2017.103 del 22 agosto 2018 (riguardante un assicurato
che mentre stava percorrendo la strada cantonale alla guida del proprio
ciclomotore è stato urtato da un veicolo, che gli tagliava la strada
proveniente, da una strada secondaria), ove i sinistri in questione sono stati
classificati tra gli infortuni di media gravità in senso stretto. Il
TCA ha classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in senso
stretto anche l’incidente della circolazione nel quale un’assicurata, dopo
essere stata investita sulle strisce pedonali, era stata trascinata per una
decina di metri ed era rimasta incastrata sotto il veicolo, cosciente, per ca.
20 minuti in attesa di soccorsi (STCA 35.2017.32 del 17 agosto 2017 consid.
2.2.4).
In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.3.2. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario
che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri.
In
una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR
2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che
fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere
adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF
8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich
imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind
bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung
einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
A proposito dei criteri esposti
al considerando 2.3.2 il TCA rileva quanto segue.
Per quanto riguarda il criterio 1 ("le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio"),
sebbene in ogni infortunio di media gravità sia insita una certa
spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere
adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199), il
sinistro qui in discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
Al riguardo, è utile
precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da
valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,
rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In
ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale
non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid.
3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica
dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.
Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011
del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Del resto,
l'Alta Corte federale è giunta alla medesima conclusione nei casi, citati in
precedenza, di un’assicurata investita da un’automobile mentre attraversava le
strisce pedonali (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5)
rispettivamente di una motociclista che, dopo essere stata investita da un
furgone, era finita sotto il frontale del mezzo e trascinata per circa 9.3
metri (STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002).
Per quanto riguarda il criterio 2 ("la gravità o particolare
caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo
l'esperienza, a determinare disturbi psichici "), nell’infortunio
del 1° settembre 2010 l’assicurato ha riportato una "frattura
sacrale destra, Frattura muro anteriore non dislocata cotile destro, Frattura
ischio-pubica destra" (doc. 15) ed in seguito gli è stata
diagnosticata pure una frattura diagonale fra III intermedio e III distale
dell'osso scafoide ed una pseudoartrosi dell'osso scafoide, che è stata
trattata chirurgicamente, con decorso complicato dall'insorgenza di un'embolia
polmonare, a seguito della quale è stato anticoagulato per svariato tempo.
A proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che
le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione,
non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica
l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare
natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una
particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio
oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013
del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).
Tenuto conto
di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può parlare di
lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la
STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata
vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a
sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del
gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto,
anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008
consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da
un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione
toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite
lacero-contuse alla parte sinistra del volto).
Del resto, i danni alla salute subiti dall'assicurato
non costituiscono ancora delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee
a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza
(in
questo senso, si vedano la STF 8C_23/2014 del 26 marzo 2014 consid. 7,
concernente una pseudoartrosi su frattura della clavicola a sinistra, un impingement
sottoacromiale, un’artropatia acromio-claveare su sospetta lesione Tossy II,
nonché una paresi del muscolo tricipite su sospetta lesione del plesso
brachiale oppure lesione radicolare a sinistra; la 8C_991/2009 del 6 maggio
2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della vertebra D7 con residua
deformazione a cuneo, la 8C_737/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.3 relativa a
delle fratture del naso, del bacino, delle coste IV, V e X a destra e di un
pneumotorace, la STF U 73/07 del 5 settembre 2007 consid. 3 concernente una
frattura di D7-D8, la STFA U 36/05 e U 38/05 del 16 gennaio 2006 consid. 3.4.
riguardante una frattura stabile del bacino con frattura superiore e inferiore
dell’osso pubico, una frattura a livello della colonna vertebrale toracale,
nonché un trauma renale, la STFA U 31/03 e 342/03 del 30 novembre 2004 relativa
a una frattura del corpo vertebrale di L1, come pure la STFA U 260/01 del 28
marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura da compressione delle vertebre
D10 e D11, come pure una frattura della clavicola; si veda inoltre la STCA
35.2014.13 del 15 settembre 2014 consid. 2.9., riguardante un assicurato che
aveva riportato un pneumotorace destro, delle fratture compressive dei
corpi vertebrali da D8 a D10 con frattura non consolidata dell’apofisi
trasversa di D8 e D9, nonché una microinstabilità anteriore della spalla
sinistra, addebitabile a una lesione del bordo anterosuperiore del labbro
glenoideo).
Del resto, il TCA è giunto alla medesima conclusione anche nel caso di un
assicurato che, in un incidente stradale in sella alla propria motocicletta,
aveva riportato un politrauma con fratture delle vertebre Th5/6/7/8, frattura
della VI costa a sinistra, frattura dello sterno, rottura pelvi renale a
sinistra, ferita lacerocontusa mano e spalla destra, nonché plessopatia
brachiale destra (cfr. la già citata STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017
consid. 2.2.4).
Per quanto riguarda il criterio 3 ("la durata eccezionalmente lunga
della cura medica"), questo Tribunale ritiene che non si possa
parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico
sia stata eccezionalmente lunga.
Dagli
atti di causa emerge infatti che, dopo la prima degenza presso il Reparto di
Ortopedia-Traumatologia dell’__________ del __________ (1° - 7 settembre 2010),
nel corso della quale si è in particolare deciso per un trattamento
conservativo delle fratture inizialmente riscontrate procedendo al ricovero per
le cure del caso (cfr. doc. 15), - oltre alla pseudoartrosi dell'osso scafoide,
che è stata trattata chirurgicamente il 28 aprile 2011 (cfr. doc. 61),
l'embolia polmonare del 1° giugno 2011 (cfr. doc. 97), la revisione chirurgica
palliativa di resezione della prima filiera del carpo destro del 16 febbraio
2016 (doc. 278) ed al successivo soggiorno riabilitativo alla __________ dal 6
al 20 aprile 2016 (doc. 294) - le cure prestate all’assicurato sono
essenzialmente consistite in una terapia medicamentosa (soprattutto antalgica, antinfiammatoria,
antidepressiva e anticoagulante), nell’esecuzione di fisioterapia e ergoterapia
a livello ambulatoriale e in visite di controllo da parte del medico curante e
di vari specialisti (in Ticino e in Svizzera interna).
La valutazione della capacità funzionale (VCF) presso la Clinica __________ del
24 e 25 gennaio 2017, ordinata dall’amministrazione, ha avuto quale scopo
principale l’accertamento della capacità lavorativa residua dell’insorgente (doc.
330) e come tale, non va considerata nell’ambito della valutazione
dell’adeguatezza del nesso causale.
Ora, conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici
visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2),
come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte
della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti
quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia
cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia,
non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15
novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso in
questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3,
riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva
beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una
riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,
anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del
20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide
lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso
il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che
nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la
seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio
al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,
precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica
protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Il TCA, da parte sua, ne ha invece ammesso la realizzazione in una sentenza
35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato,
vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano
necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle
quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento traumatico.
Per quanto riguarda il
criterio 5 ("la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti
dell'infortunio", dalle carte processuali non risulta neppure che
l’insorgente sia rimasta vittima di una cura medica errata e notevolmente
aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Del
resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato
realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente
efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Anche il criterio 6 ("il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute"), non è realizzato. In merito è
utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può
dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre
necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.
L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta
per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante
regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una
(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno
2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo
senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio
anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011
del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Nella
concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze
la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per
ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti
complicazioni.
In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio (4)
dei "dolori somatici persistenti" e quello (7) del "grado e durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni
fisiche", poiché anche se ciò dovesse essere il
caso, in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la
realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza
del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid.
4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In
esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi psichici di cui
soffre il ricorrente, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico occorsogli il 1° settembre 2010. Se ne deduce quindi che l’assicuratore
resistente era legittimato a negare al riguardo la propria responsabilità.
Visto che l'obbligo a
prestazioni dell'assicuratore LAINF va negato facendo difetto l'adeguatezza,
questa Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di
causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (psichico) possa
restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012 UV5 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
La fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione dalla
componente psichica che, per i motivi poc’anzi detti, non è di pertinenza
dell'assicuratore resistente.
2.4. Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate al 1° giugno 2018?
2.4.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4.2. Nel caso di specie, dovendo
fare astrazione dai disturbi (psichici) di cui soffre l'insorgente per i motivi
già detti (cfr. consid. 2.3.5), il TCA, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione medica agli atti (in particolare, il rapporto dell'8 luglio 2016
del dr. med. __________, doc. 306, come pure i rapporti medici del 21 ottobre
2016, relativo alla visita __________ di chiusura del caso del 13 ottobre 2016,
doc. 315, e del 27 marzo 2018, relativo alla visita __________ di chiusura del
caso del 16 marzo 2018, doc. 350, del dr. med. __________), non ha motivo di
scostarsi da quanto deciso dall'CO 1, confermando la chiusura della pratica per
quanto concerne i postumi dell'infortunio del 1° settembre 2010 a far tempo dal
1° giugno 2018.
2.5. Entità del grado
dell’invalidità.
2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale
ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5.3
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore LAINF convenuto ha accordato all’assicurato una rendita
d’invalidità del 12% a decorrere dal 1° giugno 2018, facendo essenzialmente
capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla valutazione del 16
marzo 2018 del dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell'apparato locomotore, - sulla base dell'EFL eseguita alla
Clinica __________ (che ha comunque evidenziato un'amplificazione dei sintomi
di grado elevato che potrebbe limitare la valutazione della funzionalità; cfr.
doc. 330, pag. 7) - giusta il quale:
" (…) Si
conferma che l'attività di meccanico di automezzi pesanti non potrà più essere
esigibile soprattutto per quanto riguarda la problematica al polso destro. Si
rivaluta l'esigibilità anche in considera-zione dell'EFL eseguita presso la
Clinica __________. Si redige quindi una nuova esigibilità al lavoro.
Esigibilità del lavoro.
Sollevare e portare: l'assicurato può sollevare e portare pesi
molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi molto spesso, pesi
leggeri spesso, pesi medi di rado, pesanti e molto pesanti mai. Può sollevare
oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg spesso utilizzando prevalentemente
l'arto sinistro, pesi oltre i 5 kg mai.
Maneggio di attrezzi: l'assicurato può maneggiare attrezzi leggeri
e di precisione talvolta, medi di rado, pesanti e molto pesanti mai. La
rotazione della mano è possibile di rado.
Posizione e mobilità: lavori sopra la testa sono esigibili di
rado; rotazione del busto, posizione seduta inclinata in avanti, posizione in
piedi e inclinata in avanti possibili talvolta, posizione inginocchiata e con
flessione delle ginocchia possibile talvolta. Posizione di lunga durata:
l'assicurato è in grado di mantenere la posizione seduta spesso, la posizione
in piedi talvolta, la posizione a libera scelta è possibile.
Spostamento: l'assicurato è in grado di camminare per brevi tratti
fino a 50 m molto spesso, oltre 50 m spesso, per lunghi tratti talvolta, su
terreno accidentato di rado. È in grado di salire le scale talvolta, salire
scale a pioli mai. L'uso delle due mani è possibile a condizione, la mano
sinistra senza particolarità. Attività in equilibrio (copritetto ponteggi) non
possibile.
L'assicurato in un'attività leggera che rispetti l'esigibilità
descritta è abile al 100% senza pause supplementari e con rendimento completo,
qualora sia prevista un'attività manuale è da considerarsi una diminuzione del
rendimento dell'ordine del 20%." (cfr. doc. 350, pag. 8 e 9; n.d.r.: il
corsivo è della redattrice)
Giova qui ricordare che la
giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire
che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato
o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza
far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro
dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata
dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità
(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -
che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità
lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno
fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di aiuto meccanico).
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un
aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo
principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento
anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,
Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio
della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto
di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può
pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -
ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile
solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro
praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie
alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p.
322.
consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
114).
D'altra parte, nè gli argomenti che il rappresentante legale
dell'assicurato ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc. I) nè la
documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi
- circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dal medico __________ con
considerazioni puntuali e convincenti. Giova qui ricordare che il parere del
patrocinatore dell'insorgente - che non è suffragato da alcun certificato
medico-specialistico, neppure in sede ricorsuale e che ha pertanto il valore di
una semplice dichiarazione di parte - non può essere condiviso dal TCA.
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123.
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è
da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico.
2.6
Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.
3.
, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR
2002.
IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1,
I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2018 (data di
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell'assi-curato: 1°
giugno 2018; doc. 315 e 350 e consid. 2.4).
2.7
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,
senza il danno infortunistico, RI 1, avrebbe realizzato nel 2018 un
guadagno annuo lordo di fr. 65'492.- determinato sulla base della TA1 2014, ramo 45-46 (comm. all'ingrosso, comm. e ripar. di autoveicoli), livello
di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2018, in quanto la ditta presso la quale
lavorava era nel frattempo fallita e sarebbe stato pertanto licenziato
indipendentemente dall'infortunio in questione.
Il rappresentante dell'insorgente contesta anche il reddito da valido
che va quantificato in almeno fr. 74'100.-. L'CO 1 non avrebbe dovuto
modificare - in maniera irrita, abusiva e inaccettabile - rispetto alla
decisione del 2013 il metodo di calcolo, considerando i dati statistici, dato
che la circostanza che nel frattempo la ditta per cui lavorava è fallita è
ininfluente ai fini del giudizio.
Il TCA rileva innanzitutto
che la decisione formale del 2013 è stata annullata - a fronte dell'opposizione
inoltrata dal patrocinatore dell'assicurato - con la decisione del 2018 poi
confermata con la decisione su opposizione, qui avversata. In siffatte
circostanze, questa Corte non condivide la censura ricorsuale del
rappresentante dell'insorgente (giusta la quale l'CO 1 avrebbe modificato in
maniera irrita, abusiva e inaccettabile - rispetto alla decisione del 2013 il
metodo di calcolo, considerando i dati statistici) e che viene, pertanto,
respinta. D'altra parte, contrariamente a quanto ritenuto dal legale del
ricorrente, l'CO 1 ha correttamente fatto capo ai dati statistici, in
considerazione del fatto che nel frattempo la ditta è fallita (ciò che è
peraltro incontestato). In effetti, giova qui ricordare che, secondo la
giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata
al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino
all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza
l’infortunio (come nel caso di specie), il reddito da valido può essere
desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)
(cfr., tra le tante, la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre
2016.
consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato; in questo senso, si
veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD
II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8).
Questa Corte ritiene pertanto che l'applicazione dei dati statistici, decisa
dall’amministrazione, debba essere confermata.
Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA1,
l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche
inferiori (livello di qualifica 1) nel ramo 45-46 "comm.
all'ingrosso, comm. e ripar. di autoveicoli", avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'113.-.
Riportando questo dato su
41.9
ore, esso ammonta a fr. 5'355.8675 mensili oppure a fr.
64'770.41 per l'intero anno (fr. 5'355.8675 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018, un reddito
annuo di fr. 65'492.00.
Stante quanto precede questo TCA non condivide le critiche mosse
dal rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore in
merito alla determinazione del precitato importo.
Il "reddito da valido" per il 2018 è, pertanto, fissato
a fr. 65'492.00.
2.8
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la
quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è
soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di
priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi
- ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno
cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e,
dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza,
l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato,
su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve
far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.
In una
sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha
ritenuto auspicabile che l’INSAI produca un estratto della banca dati DPL, nel
caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò
per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in
funzione del risultato desiderato.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2,8C_448/2014
del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2,8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al
consid. 4.1, 4.3, 4.6,8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3,
4.
, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).
In
una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale
ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel
caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004.
UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20
novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.
l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322
consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 141 V 1 consid. 5.
2.9
Nella presente fattispecie,
l’amministrazione ha quantificato in fr.
67'724.53 il reddito da invalido, applicando la TA1 2014, media
totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2018 e operando
successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale "per
tenere conto delle sue variabili professionali e personali" ex
DTF 126 V 80, giungendo così all’importo di fr. 57'566.00 (cfr. doc. 384, p.7-9).
Il
TCA rileva innazitutto che la decisione formale del 2013 è stata annullata - a
fronte dell'opposizione inoltrata dal patrocinatore dell'assicurato - con la
decisione del 2018 poi confermata con la decisione su opposizione, qui
avversata. In siffatte circostanze, questa Corte non condivide la censura
ricorsuale del rappresentante dell'insorgente (giusta la quale l'CO 1 avrebbe
modificato in maniera irrita, abusiva e inaccettabile - rispetto alla decisione
del 2013 il metodo di calcolo, considerando i dati statistici, anziché
l'importo di base di fr. 52'403 annui in applicazione del metodo DPL) e che
viene, pertanto, respinta.
Va
constatato che nella decisione avversata l’assicuratore non ha fatto capo ai
dati salariali risultanti dalle DPL, e ciò “per evitare un differente metodi di
calcolo che mette a confronto dati nazionali con quelli regionali, tanto più
che la giurisprudenza non permette in questo frangente il calcolo correttivo
del gap salariale (parallelismo)”, posto che il reddito da valido è stato
determinato in applicazione dei dati salariali statistici (cfr. doc. 362, pag.
1).
Questo Tribunale condivide
l’agire dell’amministrazione. Del resto, anche in una sentenza 8C_728/2016 del
21.
dicembre 2016 consid. 4, l’Alta Corte ha stabilito il reddito da invalido
facendo capo ai dati salariali statistici (in questo senso, si veda pure la STF
8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. anche la STCA 35.2017.87 del 6
dicembre 2017, consid. 2.9).
Quindi, utilizzando i dati
forniti dalla tabella TA1 2014, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312. Riportando
questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr.
66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'497.92 x 12). Dopo adeguamento all'indice
dei salari nominali, si ottiene, per il 2018, un reddito annuo di fr. 67'724.53.
Il "reddito
da invalido" per il 2018 è, pertanto, fissato a fr. 67'724.53.
2.10
Secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal
TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite
l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal
TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
In concreto l'CO 1 ha operato una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale, per
tenere conto delle variabili personali e professionali dell'assicurato, giungendo così all’importo di fr. 57'566.00 (cfr. doc. 384, p. 7-9).
Il rappresentante del ricorrente osserva che la deduzione sociale del
15% operata dalla CO 1 è esigua e chiede che la stessa venga considerata almeno
nella misura del 25% (10% per attività leggere; 5% per le lesioni somatiche
agli arti sia inferiori sia superiori che comportano un generalizzato disagio
in ambiente lavorativo; 5% per cambiamento della professione e conseguente
adeguamento alla nuova realtà; 10% per i chiari limiti funzionali e la chiara
incapacità lavorativa che presenta anche in attività estremamente leggere;
5-10% per la bassa scolarizzazione, l'origine straniera e il CV deficitario; cfr.
doc. I, pag. 9).
Val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%,
percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.
5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra
Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del
caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica
una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth
Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.
100.
e segg.).
Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte
negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori
ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden
und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4
(einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter
63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle
TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar
2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF
8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano
pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011
del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la
STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale
non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate
entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non
richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di
istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR
2002.
n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del
3.
aprile 2009 consid. 2.3.).
Nella STF 8C_482/2016 del
15.
settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che
in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già
considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari
il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari
(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Nella STF 9 C_359/2014 del
5.
settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa
a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in
considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di
effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique,
la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à
plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en
considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,
en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet
2013.
consid. 2.2;8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).
(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4).
L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF
9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016
consid. 8.1.
Globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come pure
del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una
decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio
potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la
riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenuto debitamente conto
degli effetti legati alla menomazione infortunistica.
Il "reddito da
invalido" di fr. 67'724.53 (cfr.
consid. 2.9.1), tenuto conto di una decurtazione sociale del 15%,
ammonta dunque a fr. 57'565.85.
Stante quanto precede questo TCA non condivide le critiche mosse dal rappresentante del
ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore neppure in merito alla
determinazione di detto importo.
2.11
Il grado di invalidità del
ricorrente (stabilito confrontando i fr. 57'565.85 annui al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute
infortunistico, e cioè fr.
65'492.00 annui) è del 12,10% arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
Visto che mediante la
decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una
rendita di invalidità del 12% dal 1° giugno 2018 (ovvero dalla sospensione
delle prestazioni di corta durata: cfr. doc. 353, 364 e 384) a tempo
indeterminato, essa merita, per questo aspetto, di essere confermata.
2.12
Diritto
a un'indennità per menomazione all’integrità?
2.12.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.12.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.12.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.12.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.12.5
Nella concreta evenienza, dopo
aver sentito il parere del 21 ottobre 2016 del dr. med. __________ (redatto
dopo avere visitato personalmente l'assicurato ed averne eseguito l'esame
obiettivo), giusta il quale "Per quanto riguarda la problematica al
bacino, anca destra non si ravvede diritto all'IMI, questa viene considerata
per la lesione (…) al polso." (doc. 315, pag. 8), e dopo aver
acquisito agli atti anche l'apprezzamento medico del 13 ottobre 2016 del
precitato medico __________, giusta il quale "Siamo in presenza di un
deficit funz8ionale al polos destor in seguito a resezione della filiera
prossimale del carpo. Tale fattispecie viene comunemente indennizzata secondo
le tabelle SUVA (tabella 5.2) con una percentuale tra il 10 e il 15%. Si
ritiene pertanto di proporre il 15%." (doc. 314), l'CO 1 ha
riconosciuto all'assicurato, con la decisione del 26 luglio 2018 (doc. 364) - confermata,
dopo aver preso atto del rapporto medico del 27 marzo 2018 del dr. med. __________
(che ribadiva la valutazione dell'IMI precedentemente effettuata; doc. 350,
pag. 9), con la decisione su opposizione del 3 dicembre 2018 qui avversata
(doc. 384) - un'IMI del 15%.
Il patrocinatore del ricorrente contesta pure l'IMI che, tenuto conto anche
delle affezioni psichiche in nesso causale naturale ed adeguato con
l'infortunio in questione, non dovrebbe essere inferiore al 25%.
Dovendo valutare la fattispecie facendo astrazione dalla componente psichica che
non è di pertinenza dell'assicuratore resistente per i motivi già esposti al
consid. 2.3.5, il TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso
dall'. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto
che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione
dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa
che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso
concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o
psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1,
113.
V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43;
cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia
U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.
24.
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998,
p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il
proprio giudizio sulla valutazione enunciata dalla dr. med. Alessandro De
Ponti, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina
assicurativa e infortunistica.
Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurato è stato in
grado di evidenziare motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi
dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente.
D'altra parte la valutazione dello specialista interpellato dall'CO 1
non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale
ed il parere della rappresentante legale dell'assicurato ha il valore di una
semplice dichiarazione di parte e non può quindi essere condivisa dal TCA.
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui
all’insorgente è stata riconosciuta un'IMI del 15% per il danno permanente infortunistico.
2.13
Va qui ricordato
che, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
A fronte di una situazione
ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
2.14
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la
decisione su opposizione avversata confermata.
2.15
L’assicurato chiede di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc.
I, pag. 11).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza
giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito
patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Va rilevato che, alla luce
della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web
della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata
in sentenza), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era
palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la
quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato
inadempiuto. In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre
presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere
respinta.
2.16
Con l’emanazione
del presente giudizio diviene priva di oggetto la domanda cautelare di
assistenza giudiziaria (cfr. doc I, pag. 10).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.
3. La domanda cautelare
di assistenza giudiziaria è divenuta priva d'oggetto.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti