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35.2019.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 maggio 2019Italiano74 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5.3

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore LAINF convenuto ha accordato all’assicurato una rendita

d’invalidità del 12% a decorrere dal 1° giugno 2018, facendo essenzialmente

capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla valutazione del 16

marzo 2018 del dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell'apparato locomotore, - sulla base dell'EFL eseguita alla

Clinica __________ (che ha comunque evidenziato un'amplificazione dei sintomi

di grado elevato che potrebbe limitare la valutazione della funzionalità; cfr.

doc. 330, pag. 7) - giusta il quale:

" (…) Si

conferma che l'attività di meccanico di automezzi pesanti non potrà più essere

esigibile soprattutto per quanto riguarda la problematica al polso destro. Si

rivaluta l'esigibilità anche in considera-zione dell'EFL eseguita presso la

Clinica __________. Si redige quindi una nuova esigibilità al lavoro.

Esigibilità del lavoro.

Sollevare e portare: l'assicurato può sollevare e portare pesi

molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi molto spesso, pesi

leggeri spesso, pesi medi di rado, pesanti e molto pesanti mai. Può sollevare

oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg spesso utilizzando prevalentemente

l'arto sinistro, pesi oltre i 5 kg mai.

Maneggio di attrezzi: l'assicurato può maneggiare attrezzi leggeri

e di precisione talvolta, medi di rado, pesanti e molto pesanti mai. La

rotazione della mano è possibile di rado.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa sono esigibili di

rado; rotazione del busto, posizione seduta inclinata in avanti, posizione in

piedi e inclinata in avanti possibili talvolta, posizione inginocchiata e con

flessione delle ginocchia possibile talvolta. Posizione di lunga durata:

l'assicurato è in grado di mantenere la posizione seduta spesso, la posizione

in piedi talvolta, la posizione a libera scelta è possibile.

Spostamento: l'assicurato è in grado di camminare per brevi tratti

fino a 50 m molto spesso, oltre 50 m spesso, per lunghi tratti talvolta, su

terreno accidentato di rado. È in grado di salire le scale talvolta, salire

scale a pioli mai. L'uso delle due mani è possibile a condizione, la mano

sinistra senza particolarità. Attività in equilibrio (copritetto ponteggi) non

possibile.

L'assicurato in un'attività leggera che rispetti l'esigibilità

descritta è abile al 100% senza pause supplementari e con rendimento completo,

qualora sia prevista un'attività manuale è da considerarsi una diminuzione del

rendimento dell'ordine del 20%." (cfr. doc. 350, pag. 8 e 9; n.d.r.: il

corsivo è della redattrice)

Giova qui ricordare che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato

o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza

far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro

dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -

che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno

fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di aiuto meccanico).

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un

aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo

principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento

anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,

Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio

della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto

di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -

ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p.

322.

consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.

114).

D'altra parte, nè gli argomenti che il rappresentante legale

dell'assicurato ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc. I) nè la

documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi

- circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dal medico __________ con

considerazioni puntuali e convincenti. Giova qui ricordare che il parere del

patrocinatore dell'insorgente - che non è suffragato da alcun certificato

medico-specialistico, neppure in sede ricorsuale e che ha pertanto il valore di

una semplice dichiarazione di parte - non può essere condiviso dal TCA.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

2.6

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto

dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.

3.

, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR

2002.

IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1,

I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2018 (data di

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell'assi-curato: 1°

giugno 2018; doc. 315 e 350 e consid. 2.4).

2.7

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno infortunistico, RI 1, avrebbe realizzato nel 2018 un

guadagno annuo lordo di fr. 65'492.- determinato sulla base della TA1 2014, ramo 45-46 (comm. all'ingrosso, comm. e ripar. di autoveicoli), livello

di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2018, in quanto la ditta presso la quale

lavorava era nel frattempo fallita e sarebbe stato pertanto licenziato

indipendentemente dall'infortunio in questione.

Il rappresentante dell'insorgente contesta anche il reddito da valido

che va quantificato in almeno fr. 74'100.-. L'CO 1 non avrebbe dovuto

modificare - in maniera irrita, abusiva e inaccettabile - rispetto alla

decisione del 2013 il metodo di calcolo, considerando i dati statistici, dato

che la circostanza che nel frattempo la ditta per cui lavorava è fallita è

ininfluente ai fini del giudizio.

Il TCA rileva innanzitutto

che la decisione formale del 2013 è stata annullata - a fronte dell'opposizione

inoltrata dal patrocinatore dell'assicurato - con la decisione del 2018 poi

confermata con la decisione su opposizione, qui avversata. In siffatte

circostanze, questa Corte non condivide la censura ricorsuale del

rappresentante dell'insorgente (giusta la quale l'CO 1 avrebbe modificato in

maniera irrita, abusiva e inaccettabile - rispetto alla decisione del 2013 il

metodo di calcolo, considerando i dati statistici) e che viene, pertanto,

respinta. D'altra parte, contrariamente a quanto ritenuto dal legale del

ricorrente, l'CO 1 ha correttamente fatto capo ai dati statistici, in

considerazione del fatto che nel frattempo la ditta è fallita (ciò che è

peraltro incontestato). In effetti, giova qui ricordare che, secondo la

giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata

al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino

all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza

l’infortunio (come nel caso di specie), il reddito da valido può essere

desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)

(cfr., tra le tante, la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre

2016.

consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato; in questo senso, si

veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD

II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8).

Questa Corte ritiene pertanto che l'applicazione dei dati statistici, decisa

dall’amministrazione, debba essere confermata.

Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA1,

l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche

inferiori (livello di qualifica 1) nel ramo 45-46 "comm.

all'ingrosso, comm. e ripar. di autoveicoli", avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'113.-.

Riportando questo dato su

41.9

ore, esso ammonta a fr. 5'355.8675 mensili oppure a fr.

64'770.41 per l'intero anno (fr. 5'355.8675 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018, un reddito

annuo di fr. 65'492.00.

Stante quanto precede questo TCA non condivide le critiche mosse

dal rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore in

merito alla determinazione del precitato importo.

Il "reddito da valido" per il 2018 è, pertanto, fissato

a fr. 65'492.00.

2.8

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la

quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è

soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di

priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi

- ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno

cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e,

dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza,

l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato,

su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve

far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.

In una

sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha

ritenuto auspicabile che l’INSAI produca un estratto della banca dati DPL, nel

caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò

per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in

funzione del risultato desiderato.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2,8C_448/2014

del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2,8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al

consid. 4.1, 4.3, 4.6,8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3,

4.

, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale

ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel

caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.

l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322

consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 141 V 1 consid. 5.

2.9

Nella presente fattispecie,

l’amministrazione ha quantificato in fr.

67'724.53 il reddito da invalido, applicando la TA1 2014, media

totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2018 e operando

successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale "per

tenere conto delle sue variabili professionali e personali" ex

DTF 126 V 80, giungendo così all’importo di fr. 57'566.00 (cfr. doc. 384, p.7-9).

Il

TCA rileva innazitutto che la decisione formale del 2013 è stata annullata - a

fronte dell'opposizione inoltrata dal patrocinatore dell'assicurato - con la

decisione del 2018 poi confermata con la decisione su opposizione, qui

avversata. In siffatte circostanze, questa Corte non condivide la censura

ricorsuale del rappresentante dell'insorgente (giusta la quale l'CO 1 avrebbe

modificato in maniera irrita, abusiva e inaccettabile - rispetto alla decisione

del 2013 il metodo di calcolo, considerando i dati statistici, anziché

l'importo di base di fr. 52'403 annui in applicazione del metodo DPL) e che

viene, pertanto, respinta.

Va

constatato che nella decisione avversata l’assicuratore non ha fatto capo ai

dati salariali risultanti dalle DPL, e ciò “per evitare un differente metodi di

calcolo che mette a confronto dati nazionali con quelli regionali, tanto più

che la giurisprudenza non permette in questo frangente il calcolo correttivo

del gap salariale (parallelismo)”, posto che il reddito da valido è stato

determinato in applicazione dei dati salariali statistici (cfr. doc. 362, pag.

1).

Questo Tribunale condivide

l’agire dell’amministrazione. Del resto, anche in una sentenza 8C_728/2016 del

21.

dicembre 2016 consid. 4, l’Alta Corte ha stabilito il reddito da invalido

facendo capo ai dati salariali statistici (in questo senso, si veda pure la STF

8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. anche la STCA 35.2017.87 del 6

dicembre 2017, consid. 2.9).

Quindi, utilizzando i dati

forniti dalla tabella TA1 2014, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312. Riportando

questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr.

66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'497.92 x 12). Dopo adeguamento all'indice

dei salari nominali, si ottiene, per il 2018, un reddito annuo di fr. 67'724.53.

Il "reddito

da invalido" per il 2018 è, pertanto, fissato a fr. 67'724.53.

2.10

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal

TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal

TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

In concreto l'CO 1 ha operato una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale, per

tenere conto delle variabili personali e professionali dell'assicurato, giungendo così all’importo di fr. 57'566.00 (cfr. doc. 384, p. 7-9).

Il rappresentante del ricorrente osserva che la deduzione sociale del

15% operata dalla CO 1 è esigua e chiede che la stessa venga considerata almeno

nella misura del 25% (10% per attività leggere; 5% per le lesioni somatiche

agli arti sia inferiori sia superiori che comportano un generalizzato disagio

in ambiente lavorativo; 5% per cambiamento della professione e conseguente

adeguamento alla nuova realtà; 10% per i chiari limiti funzionali e la chiara

incapacità lavorativa che presenta anche in attività estremamente leggere;

5-10% per la bassa scolarizzazione, l'origine straniera e il CV deficitario; cfr.

doc. I, pag. 9).

Val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra

Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del

caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica

una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth

Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.

100.

e segg.).

Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte

negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori

ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden

und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4

(einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter

63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle

TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar

2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF

8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano

pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011

del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la

STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002.

n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3.).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Nella STF 9 C_359/2014 del

5.

settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa

a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in

considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di

effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique,

la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à

plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en

considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,

en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet

2013.

consid. 2.2;8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).

(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4).

L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF

9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016

consid. 8.1.

Globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come pure

del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una

decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la

riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenuto debitamente conto

degli effetti legati alla menomazione infortunistica.

Il "reddito da

invalido" di fr. 67'724.53 (cfr.

consid. 2.9.1), tenuto conto di una decurtazione sociale del 15%,

ammonta dunque a fr. 57'565.85.

Stante quanto precede questo TCA non condivide le critiche mosse dal rappresentante del

ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore neppure in merito alla

determinazione di detto importo.

2.11

Il grado di invalidità del

ricorrente (stabilito confrontando i fr. 57'565.85 annui al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute

infortunistico, e cioè fr.

65'492.00 annui) è del 12,10% arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Visto che mediante la

decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una

rendita di invalidità del 12% dal 1° giugno 2018 (ovvero dalla sospensione

delle prestazioni di corta durata: cfr. doc. 353, 364 e 384) a tempo

indeterminato, essa merita, per questo aspetto, di essere confermata.

2.12

Diritto

a un'indennità per menomazione all’integrità?

2.12.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.12.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.12.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.12.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.12.5

Nella concreta evenienza, dopo

aver sentito il parere del 21 ottobre 2016 del dr. med. __________ (redatto

dopo avere visitato personalmente l'assicurato ed averne eseguito l'esame

obiettivo), giusta il quale "Per quanto riguarda la problematica al

bacino, anca destra non si ravvede diritto all'IMI, questa viene considerata

per la lesione (…) al polso." (doc. 315, pag. 8), e dopo aver

acquisito agli atti anche l'apprezzamento medico del 13 ottobre 2016 del

precitato medico __________, giusta il quale "Siamo in presenza di un

deficit funz8ionale al polos destor in seguito a resezione della filiera

prossimale del carpo. Tale fattispecie viene comunemente indennizzata secondo

le tabelle SUVA (tabella 5.2) con una percentuale tra il 10 e il 15%. Si

ritiene pertanto di proporre il 15%." (doc. 314), l'CO 1 ha

riconosciuto all'assicurato, con la decisione del 26 luglio 2018 (doc. 364) - confermata,

dopo aver preso atto del rapporto medico del 27 marzo 2018 del dr. med. __________

(che ribadiva la valutazione dell'IMI precedentemente effettuata; doc. 350,

pag. 9), con la decisione su opposizione del 3 dicembre 2018 qui avversata

(doc. 384) - un'IMI del 15%.

Il patrocinatore del ricorrente contesta pure l'IMI che, tenuto conto anche

delle affezioni psichiche in nesso causale naturale ed adeguato con

l'infortunio in questione, non dovrebbe essere inferiore al 25%.

Dovendo valutare la fattispecie facendo astrazione dalla componente psichica che

non è di pertinenza dell'assicuratore resistente per i motivi già esposti al

consid. 2.3.5, il TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso

dall'. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto

che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione

dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa

che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso

concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o

psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1,

113.

V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43;

cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia

U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24.

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998,

p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il

proprio giudizio sulla valutazione enunciata dalla dr. med. Alessandro De

Ponti, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina

assicurativa e infortunistica.

Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurato è stato in

grado di evidenziare motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi

dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente.

D'altra parte la valutazione dello specialista interpellato dall'CO 1

non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale

ed il parere della rappresentante legale dell'assicurato ha il valore di una

semplice dichiarazione di parte e non può quindi essere condivisa dal TCA.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui

all’insorgente è stata riconosciuta un'IMI del 15% per il danno permanente infortunistico.

2.13

Va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

2.14

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

2.15

L’assicurato chiede di essere

posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc.

I, pag. 11).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza

giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito

patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Va rilevato che, alla luce

della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web

della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata

in sentenza), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era

palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la

quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato

inadempiuto. In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere

respinta.

2.16

Con l’emanazione

del presente giudizio diviene priva di oggetto la domanda cautelare di

assistenza giudiziaria (cfr. doc I, pag. 10).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

3. La domanda cautelare

di assistenza giudiziaria è divenuta priva d'oggetto.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti