Lexipedia

Decisione

35.2019.102

Esame di decisione incidentale riguardante la designazione del perito amministrativo (contestata la sua specializzazione) e il catalogo dei quesiti da sottoporgli

6 novembre 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Il

cpv. 2 della disposizione appena citata prevede che se sono necessari e

ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del

caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

L’art. 44 LPGA stabilisce

che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far

ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte.

Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.

Con la DTF 137 V 210

consid. 3.4.2.6 e 3.4.2.7, il Tribunale federale ha modificato la sua

precedente giurisprudenza concernente la disposizione di perizie amministrative

e giudiziarie presso i Centri d’osservazione medica dell’assicurazione per

l’invalidità (SAM), secondo la quale la disposizione di una perizia da parte

dell’assicuratore sociale non ha carattere di decisione (DTF 132 V 93), e ha

stabilito che tale atto deve rivestire, in caso di disaccordo, la forma di una

decisione incidentale corrispondente alla nozione di decisione giusta l’art. 5

PA, impugnabile dinanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni,

rispettivamente al Tribunale amministrativo federale. Esso ha

inoltre definito i diritti di partecipazione delle parti in occasione della

disposizione di una perizia amministrativa, rafforzandoli.

Questi principi si

applicano anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (DTF 138 V

317 consid. 6; STF 8C_305/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.2)

L’assicurato

può fare valere contro la decisione incidentale mediante la quale viene

ordinata una perizia medica, dei motivi formali di ricusa dei periti,

come pure dei motivi di natura materiale contro la perizia in quanto

tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda opinione”), contro il tipo e

l’estensione della perizia (ad esempio, trattandosi della scelta delle

discipline) o ancora contro la persona dell’esperto designato (segnatamente per

quanto riguarda le sue competenze professionali) (DTF 137 V 210 consid.

3.4.2.7; 138 V 271 consid. 1.1).

L’Alta Corte ha pure considerato

che occorre riconoscere una più grande importanza all’attuazione consensuale di

una perizia, ispirandosi segnatamente all’art. 93 LAM, secondo il quale

l’assicurazione militare è tenuta a emanare una decisione incidentale

suscettibile di ricorso (soltanto) se vi è disaccordo con il richiedente o i

suoi congiunti sulla scelta del perito. Secondo il TF, è responsabilità sia

dell’assicuratore sociale che dell’assicurato ovviare ad appesantimenti della

procedura che potrebbero essere evitati. Non si deve inoltre dimenticare che

una perizia fondata su un accordo comune fornisce dei risultati più concludenti

e meglio accettati dall’assicurato (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6).

Nella DTF 139

V 349 consid. 5.4, il TF ha infine stabilito che le esigenze a cui

devono sottostare le perizie mediche, così come sono state descritte nella DTF

137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari SAM, sono di

principio applicabili per analogia alle perizie mono- e bidisciplinari.

2.3. Nel caso di specie, l’CO 1 ha

disposto l’esecuzione di una perizia neurologica a cura del dott. __________,

precisando in proposito che “… non vi è nessun elemento che permette di

ammettere che il dott. __________ sia prevenuto o non sia in grado di svolgere

con la necessaria competenza l’incarico peritale essendo egli uno specialista

in neurologia e pertanto qualificato ad esprimersi in merito alle problematiche

oggetto della presente procedura che non hanno invece nulla a che fare con

l’ortopedia.” (doc. 619, p. 4).

Da parte sua, l’insorgente

contesta che il perito designato dall’amministrazione rappresenti la “… figura

professionale specialistica adeguata per una valutazione completa e concludente

del caso concreto.”, in quanto, in casu, “… non si tratta di effettuare

ulteriori analisi elettro-neurologiche e/o di esprimersi in merito alla

polineuropatia diagnosticata presso l’Universitätsspital di __________ – in

merito alla quale codesto lod. Tribunale ha invero già preso posizione (cfr.

doc. I, ad 2.8, p. 17 i.f.) – bensì di determinarsi sulla radicolopatia L5 a

sinistra e sulla già nota lesione del nervo peroneo sinistro, al fine di

stabilire se “la diagnosticata radicolopatia L5 a sinistra sia la conseguenza

indiretta del danno infortunistico agli arti inferiori” (come indicato dalla

dr. med. __________, dal dr. med. __________ e dal PD dr. med. __________) e –

in caso negativo – di chiarire l’eziologia della problematica lombare citata in

precedenza” (doc. I, ad 2.8, p. 19 i.f.).”.

Stante ciò, l’assicurata è

dell’avviso che “… la problematica attualmente aperta e oggetto di valutazione

è precisamente di stampo ortopedico/traumatico, in combinazione con una

tematica neurologica (repetita iuvant: radicolopatia L5 a sinistra

come potenziale conseguenza indiretta dei danni infortunistici agli arti

inferiori).” (doc. I – il corsivo è del redattore).

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA ricorda che, con la propria sentenza 35.2017.113, ha rinviato gli atti

all’amministrazione affinché disponesse “un approfondimento peritale volto a

chiarire l’eziologia della problematica lombare citata in precedenza”, posto

che esso non era stato in grado “… di concludere con la necessaria tranquillità

che, nel caso concreto, la diagnosticata radicolopatia L5 a sinistra non sia

conseguenza indiretta del danno infortunistico agli arti inferiori.”. In

particolare, questa Corte ha ritenuto che le certificazioni agli atti dei

dottori __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione, __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia e __________, Primario di chirurgia

vertebrale e di neurochirurgia presso la Clinica __________ di __________, i

quali avevano ritenuto che esistesse una relazione causale indiretta tra le

sequele dell’infortunio del luglio 1985, e meglio il carico asimmetrico a

livello del rachide lombare legato alla deambulazione viziata, e la

diagnosticata radicolopatia L5 a sinistra, sono atte a suscitare dei dubbi,

perlomeno lievi, a proposito della fondatezza della valutazione enunciata dal

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel suo apprezzamento

del 26 gennaio 2018 (doc. 568, p. 18 s.).

Nella pronunzia in

questione, il TCA ha peraltro già esplicitamente negato che la polineuropatia

assonale di cui è affetta RI 1, costituisce una conseguenza naturale degli

infortuni occorsi nel 1985 e 2004 (doc. 568, p. 17 s.). L’CO 1 è invitato a

tenere conto di tale aspetto nella formulazione dei quesiti da sottoporre al

perito amministrativo (cfr. il tenore del quesito n. 1).

In queste condizioni,

considerato che si tratta in sostanza di valutare quale ruolo causale ha giocato

Considerandi

la prolungata deambulazione viziata (la cui eziologia infortunistica non è in

discussione) per rapporto alle alterazioni riscontrate a livello dei dischi

intervertebrali lombari e alla conseguente nota radicolopatia e tenuto conto

che, secondo la giurisprudenza, i confini dell’area di competenza del

neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in

generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata

(cfr. STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 consid. 4.2), il TCA ritiene che la

problematica in discussione rientri piuttosto nel campo di competenza dello specialista

in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare di quello

perfezionatosi nella chirurgia della colonna vertebrale.

In questo senso, è innanzitutto

utile segnalare che, nelle procedure ricorsuali menzionate nella sentenza

35.2017

, questa Corte aveva conferito il mandato peritale proprio a degli

specialisti in chirurgia ortopedica e traumatologia (in una ai dottori __________

e __________, nell’altra al dott. __________ – cfr. doc. 568, p. 18 s.),

ottenendo risultati concludenti e accettati dalle parti. Del resto, non può

essere ignorato che, anche nel caso di specie, a pronunciarsi in merito

all’eziologia del disturbo in questione, sono stati degli specialisti in

chirurgia ortopedica, rispettivamente in chirurgia vertebrale (fatta eccezione

per la dott.ssa __________ che è una fisiatra). In particolare, va rilevato che

a prendere posizione sulla valutazione del dott. __________ (il quale ha

ammesso l’esistenza di una relazione causale indiretta tra la problematica

lombare e la zoppia), era stato chiamato il dott. __________ che è uno

specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 541).

D’altro canto, secondo il

Programma di formazione post-graduata in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore del 1° gennaio 2013 (ultima revisione: 23 novembre

2017), elaborato dall’Istituto svizzero per la formazione medica post-graduata

e continua della FMH, la chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore tratta l’insieme dei disturbi dello sviluppo, delle malattie e delle

lesioni dell’apparato locomotore e delle loro conseguenze a ogni età della vita

(pto. 1.1). Il chirurgo ortopedico possiede conoscenze in merito

all’epidemiologia, all’eziologia, alla patogenesi e alla prognosi

dei quadri clinici, dei disturbi dello sviluppo e delle lesioni dell’apparato

locomotore (pto. 3.2.2). Al riguardo, va precisato che l’espressione “malattie

dell’apparato locomotore” comprende tutte le malattie che riguardano l’apparato

locomotore attivo (muscolatura scheletrica, tendini, guaine tendinee, borse

sierose e fasce) e quello passivo (scheletro, articolazioni, legamenti,

cartilagini e dischi intervertebrali), e sono spesso associate a dolori

e limitazioni del movimento (cfr. l’articolo “Malattie dell’apparato

locomotore” edito dall’Ufficio federale della sanità pubblica – il corsivo è

del redattore).

In esito a quanto precede,

la decisione incidentale impugnata deve dunque essere annullata, nella misura

in cui l’CO 1 ha assegnato il mandato peritale a uno specialista in neurologia,

nella persona del dott. __________. Il nuovo perito dovrà essere specializzato

in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare in quella vertebrale. È

del resto utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, trattandosi della

scelta delle discipline interessate, i periti godono di un ampio margine

d’apprezzamento. Di conseguenza, rientra nel potere discrezionale del perito

coinvolgere ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (cfr. STF 9C_753/2015

del 20 aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi menzionati).

La scelta del nuovo perito

compete all’amministrazione e non al Tribunale.

2.4

Con la propria impugnativa,

l’assicurata censura la decisione incidentale impugnata anche nella misura in

cui l’istituto assicuratore resistente si è rifiutato d’inserire nel catalogo

delle domande da porre al perito, un quesito supplementare “… con il quale si

chiede di determinare la causa della problematica lombare diagnosticata, dando

una risposta sufficientemente concludente e motivata.”. Secondo l’insorgente il

quesito in discussione dovrebbe avere la seguente formulazione: “2. In caso di

risposta negativa alla prima domanda, determinino i periti la causa della

problematica lombare diagnosticata all’assicurata. 2.1. Motivino la loro

risposta.” (doc. I, p. 9 e p. 14).

A tale riguardo,

l’amministrazione ha affermato che “… non intende chiedere al perito di

esprimersi in merito all’eziologia di disturbi in quanto non incombe alla CO 1

ricercare le causa del danno alla salute (RAMI 1994 pag. 326) né a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica (sentenza del TFA U 60/02 del 18.9.2002

e sentenza del TF 8C_206/2016 del 13.7.2016 consid. 5.2 (…).” (doc. 619, p. 3

s.).

Nella DTF 141 V 330, il TF

ha stabilito che gli uffici AI sono tenuti a pronunciarsi mediante decisione

sull’ammissione, la modifica o il completamento dei quesiti supplementari

proposti dal peritando. La corrispondente decisione può essere impugnata

mediante ricorso soltanto se vi è il rischio che causi un pregiudizio

irreparabile (consid. 4.2). A tal proposito, occorre considerare che

l’amministrazione formula i quesiti essenziali, che servono a chiarire lo stato

di salute e, in particolare, la capacità lavorativa, già nel proprio catalogo di

domande (consid. 6.1). Per i quesiti rifiutati dall’amministrazione

(soprattutto domande di carattere giuridico oppure estranee al contesto della

perizia), va esaminato come il loro rifiuto incida sulla posizione giuridica

della persona assicurata. Il rifiuto di ammettere una domanda ha in primo luogo

per conseguenza che la perizia non vi fornirà una esplicita risposta. Ciò non

esclude tuttavia che il perito tratti comunque la tematica, cosicché dopo la

perizia anche per la persona assicurata non vi sono più questioni aperte

(consid. 6.4). Il rifiuto di domande estranee al contesto della perizia e/o

inammissibili dovrebbe rappresentare l’eccezione. Qualora un quesito venga

rifiutato, all’assicurato rimane aperta la possibilità di riproporlo dopo la

presentazione della perizia. Non è evidente che con ciò venga influenzato

l’esito peritale nel suo insieme. Nel caso in cui anche l’amministrazione

dovesse ritenere necessarie tali domande per chiarire la fattispecie

giuridicamente rilevante, non vi è alcuna ragione per non sottoporle

successivamente al perito (consid. 8.1). Da ciò se ne deduce che occorre

attenersi al requisito del pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv.

1.

lett. a PA, trattandosi di un ricorso contro una decisione riguardante i

quesiti complementari. La persona richiedente deve dimostrare questo

pregiudizio che va esaminato dal tribunale quale presupposto di entrata in

materia (consid. 8.2).

Nulla di diverso è da

prevedere per la procedura in materia di assicurazione contro gli infortuni,

dato che tanto nella procedura di accertamento dell’assicurazione per

l’invalidità quanto in quella dell’assicurazione contro gli infortuni valgono

di principio le medesime disposizioni procedurali (cfr. art. 1 cpv. 1 LAINF in

relazione con gli artt. 43-49 LPGA).

Nel caso di specie, questa

Corte non vede quale pregiudizio irreparabile possa causare all’assicurata la

decisione dell’amministrazione di non sottoporre al perito amministrativo la

domanda tendente a chiarire, se del caso, a quale causa extra-infortunistica

sarebbe da imputare la diagnosticata radicolopatia L5 a sinistra. Al riguardo, occorre

infatti considerare che un obbligo a prestazioni dell’CO 1 potrebbe essere dato

soltanto qualora venisse dimostrato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che la problematica in questione costituisce una conseguenza

indiretta del danno infortunistico agli arti inferiori. Nell’ipotesi in cui non

si riuscisse a dimostrare tale circostanza, diverrebbe irrilevante sapere a

quale altra causa (extra-infortunistica) imputare il danno alla salute. In

questo contesto, è utile sottolineare che, conformemente alla giurisprudenza

federale, l’assicuratore contro gli infortuni non è tenuto a

dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare

i disturbi accusati dalla persona assicurata (cfr. STFA U 152/03 del 21

aprile 2005 e i riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA

35.2017.62

del 2 ottobre 2017 consid. 2.9).

In queste

condizioni, facendo difetto l’esigenza di un pregiudizio irreparabile, il

ricorso dell’assicurata deve essere dichiarato irricevibile nella misura in cui

si chiede che al perito amministrativo venga sottoposto un quesito

complementare.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto

ricevibile, il ricorso è accolto.

§ La decisione

incidentale è annullata nella misura in cui l’incarico peritale è stato

assegnato al neurologo dott. __________.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 affinché incarichi un nuovo perito specializzato in

chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare in quella vertebrale.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti