35.2019.11
Rinvio atti, così come richiesto dall'assicuratore stesso con la risposta di causa (emanazione di una nuova decisione formale che tenga conto degli elementi di giudizio emersi nel frattempo)
17 aprile 2019Italiano5 min
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Incarto
n.
Fatti
35.2019.11
mm
Lugano
17 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 dicembre 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che, in data 19 febbraio 1970, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
aiuto-piegatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO
1, è stato colpito all’occhio sinistro dall’estremità di un tondino di ferro e
ha riportato una grave contusione del globo oculare con iridodialisi e
emorragia endoculare;
- che, in ragione delle
ripercussioni economiche del danno alla salute infortunistico, l’assicurato è
stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 20% a contare dal 1°
settembre 1970;
- che, nel corso del mese di
luglio 2018, RI 1 ha chiesto che gli venga attribuita un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI);
- che, esperiti gli
accertamenti medici del caso, con decisione formale del 19 novembre 2018,
l’assicurato è stato posto al beneficio di un’IMI dell’8% calcolata su un
guadagno assicurato pari a fr. 69’600 (doc. 36);
- che, in data 3 dicembre
2018, l’amministrazione ha respinto l’opposizione interposta nel frattempo
contro la decisione formale, il cui contenuto è quindi stato confermato (doc.
39);
- che, con tempestivo
ricorso del 18 gennaio 2019, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in
Considerandi
via principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli un’IMI del 30%
e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto
per complemento istruttorio e nuova decisione (doc. I);
- che, in data 27 marzo
2019, l’istituto assicuratore ha informato il TCA che i propri medici fiduciari
hanno nel frattempo accertato che l’assicurato ha diritto a un’IMI del 35%,
chiedendo pertanto l’accoglimento dell’impugnativa, l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti per nuova decisione
(cfr. doc. IX + allegato);
- che, l’8 aprile 2019,
l’avv. RA 1 ha comunicato di aver preso atto dell’acquiescenza da parte dell’CO
1.
e ha chiesto che il TCA gli riconosca un’adeguata indennità per ripetibili
tenuto conto che “… si sarebbe potuta evitare la procedura ricorsuale e
giudiziaria, con relativo risparmio di costi, con un’indagine più accurata da
parte dell’CO 1 …” (doc. X);
considerato, - che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015);
- che, con la risposta di
causa, l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA l’intenzione di procedere
all’emanazione di una nuova decisione formale, fondata sull’apprezzamento 22
marzo 2019 degli oftalmologi dottori __________ e __________ (cfr. allegato al
doc. IX: menomazione dell’integrità quantificata in un 35%), chiedendo pertanto
che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e gli atti
rinviatigli (doc. IX);
- che, interpellato al
riguardo, il patrocinatore dell’assicurato si è limitato a constatare
l’acquiescenza da parte dell’amministrazione e a postulare l’assegnazione di
adeguate ripetibili (doc. X);
- che questa Corte prende
atto della volontà concordante delle parti;
- che, di conseguenza, il
ricorso va accolto e gli atti rinviati all’CO 1 affinché proceda all’emanazione
di una nuova decisione formale riguardante l’entità della menomazione
dell’integrità cagionata dall’evento traumatico del febbraio 1970;
- che, nella DTF 127 V 456,
il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che determinante per il calcolo
dell’IMI è l’importo massimo del guadagno assicurato riferito al giorno
dell’infortunio. Se quest’ultimo è intervenuto prima dell’entrata in vigore
della LAINF (1° gennaio 1984; in casu, il 19 febbraio 1970), decisivo è
l’importo massimo del guadagno assicurato al 1° gennaio 1984 (ossia fr.
69'600);
- che, vincente in causa,
l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un’indennità per
ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi all’CO 1 per nuova decisione sull’IMI.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1’000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti