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Decisione

35.2019.110

Discussa la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (nuova giurisprudenza - STF 8C_614/2019). Rinvio atti all'assicuratore per esecuzione di una perizia esterna, data l'esistenza di dubbi - perlomeno lievi - circa la fondatezza del parere del medico fiduciario

9 giugno 2020Italiano28 min

il ricorso sia integralmente accolto con annullamento della decisione impugnata.”

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.110

mm

Lugano

9 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 agosto 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 24 aprile 2015, RI 1,

dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di

gruista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, ha subito una distorsione del ginocchio sinistro,

riportando, secondo il rapporto 11 maggio 2015 del dott. __________, la rottura

completa del legamento crociato anteriore, la lesione del corno posteriore del

menisco mediale e del corno posteriore del menisco esterno (doc. 7 – fasc. 1).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato ha ritrovato

una piena capacità lavorativa a decorrere dall’11 gennaio 2016.

1.2. RI 1 è rimasto vittima di un

secondo evento infortunistico il 5 aprile 2018: appoggiando il piede sinistro

su un detrito, egli ha lamentato la distorsione della caviglia. A causa di ciò,

egli ha riportato lesioni parziali al legamento fibulo-talare anteriore e a

quelli fibulo-calcaneare e deltoideo con edema dell’astragalo alla sua

inserzione.

Anche per questo sinistro

l’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.

Nel prosieguo, egli ha

denunciato disturbi al ginocchio sinistro e in sede lombare.

1.3. Con decisione formale del 28

novembre 2018, negato il proprio obbligo a prestazioni riguardo alle

problematiche interessanti il rachide lombare e il ginocchio sinistro, l’CO 1

ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera a

decorrere dal 3 dicembre 2018 (doc. 75 – fasc. 2).

A seguito dell’opposizione

interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 82 e 96 – fasc. 2), in data

16 agosto 2019, l’amministrazione ha riformato la sua prima decisione nel senso

che ha accettato di corrispondere l’indennità giornaliera sino all’8 marzo

2019. In quella sede, essa ha precisato che lo stato di salute infortunistico dell’assicurato

era da ritenere stabilizzato già al momento della sospensione del versamento

dell’indennità giornaliera, non esistendo cure suscettibili di migliorare

sensibilmente la sua capacità lavorativa. D’altro canto, ipotizzando che

l’assicurato non fosse più in grado di riprendere l’esercizio della sua

precedente professione di gruista e facendo dunque riferimento al mercato

generale del lavoro, l’CO 1 ha negato il diritto a una rendita d’invalidità, dato

un discapito di guadagno inferiore alla soglia minima legale del 10% (doc.106 –

fasc. 2).

1.4. Con tempestivo ricorso del 16

settembre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata

la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi

all’assicuratore convenuto affinché provveda a esperire indagini economiche

atte a determinare il reddito da invalido e ricalcolare il grado

dell’invalidità.

A sostegno della propria

pretesa, l’insorgente fa innanzitutto valere di non essere in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, nemmeno delle attività

adeguate, alternative a quella abitualmente esercitata di gruista (doc. I, p.

4: “Gli impedimenti che egli presenta all’arto inferiore sinistro sono di

natura e di portata tale da pregiudicare lo svolgimento di qualsiasi attività

lavorativa anche sedentaria. Infatti le algie non scompaiono alla sola

inattività del ricorrente ma sono presente seppur in minima parte nel caso in

cui l’arto non venga sollecitato.”). Egli contesta inoltre l’entità del reddito

da invalido ritenuto dall’amministrazione, in quanto tale reddito sarebbe

“molto elevato ed impossibile da raggiungere nel mercato del lavoro ticinese”

e, d’altro canto, poiché occorrerebbe prendere in considerazione “i fattori di

riduzione per handicap fisico ed età” (deduzione sociale complessiva del 15%

almeno, così come stabilito dall’assicurazione collettiva per la perdita di

guadagno causata da malattia) (doc. I, p. 4 s.).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

Fatti

1.6. In data 10 gennaio 2020, la

patrocinatrice del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica e, in

base ad essa, ha in sostanza contestato che le condizioni di salute

dell’assicurato potessero essere considerate stabilizzate (doc. XV: “A dispetto

degli accertamenti eseguiti dal medico __________ Dr. med. __________ nel

giugno e novembre del 2018 e dell’ultimo apprezzamento medico 18.7.2019

allegato alla decisione impugnata, l’arto inferiore sinistro e in particolare

la caviglia sinistra non è guarita. Questo nuovo intervento mette in

discussione gli accertamenti del medico __________, il quale, basandosi sugli

esiti delle RM eseguite in sede, aveva ritenuto l’arto guarito e quindi

stabilizzato senza eventuali limitazioni o deficit residui (cfr. anche

risposta CO 1 21.10.2019 a pag. 4 ad 12 e pag. 5 ad 15).” – il corsivo è del

redattore).

L’istituto assicuratore

convenuto ha preso posizione in proposito il 17 gennaio 2020, versando agli

atti un apprezzamento, datato 15 gennaio 2020, del medico __________ (doc. XVII

+ allegato).

1.7. Il 25 febbraio 2020, la

rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia della cartella clinica

dell’Istituto __________ di __________ relativa alla degenza 2 - 5 dicembre

2019 di RI 1 (intervento di allungamento del tendine di Achille e artrodesi

dell’articolazione sottoastragalica con prelievo osseo dalla tibia prossimale

sinistra il 3 dicembre 2019), il cui contenuto comproverebbe il fatto che “… in

novembre 2018, rispettivamente in marzo 2019 e periodo successivo la caviglia

presentava limitazioni funzionali e dolori che condizionavano la deambulazione

e pertanto che il piede sinistro non era “guarito”. Di conseguenza chiede che

il ricorso sia integralmente accolto con annullamento della decisione impugnata.”

(doc. XXI e allegati).

L’amministrazione si è

pronunciata in merito il 13 marzo 2020 (doc. XXIII e allegato).

La patrocinatrice del

ricorrente ha ancora formulato alcune considerazioni in data 19 maggio 2020

(doc. XXIX).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

Litigiosa è la questione di

sapere se l’CO 1 era legittimato a ritenere stabilizzato dal novembre 2018,

rispettivamente dal marzo 2019, lo stato di salute infortunistico

dell’assicurato e, quindi, a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di

corta durata (cura medica + indennità giornaliera), oppure no. In caso di

risposta positiva, questa Corte sarà poi chiamata a esaminare se il diritto

alla rendita d’invalidità è stato, o meno, correttamente negato.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20.

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.

19.

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

In una recente sentenza

8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la

giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso

aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di

valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella

fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il

dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle

condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura

completa la sua precedente attività professionale:

"

(…) Genau besehen

erfordert aber auch das genannte Grundsatzurteil keine exklusive Beurteilung

nach Massgabe der Arbeitsfähigkeit ("... namentlich nach Massgabe der

zu erwartenden Steigerung der Arbeitsfähigkeit...", vgl. BGE a.a.O.),

was im Übrigen auch mit dem Gesetzeswortlaut von Art. 19

Abs. 1 UVG kaum in Einklang zu bringen wäre (vgl. Kaspar Gehring, in:

Kieser/Gehring/ Bollinger [Hrsg.], KVG UVG Kommentar, 2018, N. 30 zu Art. 10 UVG). Die Vorinstanz hat sich denn auch nicht davon leiten lassen,

sondern sich auf das Urteil 8C_354/2014 vom 10. Juli 2014 E. 3.2 bezogen.

Dieses betraf den Fall, in dem der Versicherte zufolge unfallbedingter

Fussverletzung - mit Ausnahme einer kurzen Abwesenheit vom Arbeitsplatz im

Anschluss an eine Operation - in seiner Arbeitstätigkeit als Anwalt nie

eingeschränkt gewesen war. Darum liess sich eine namhafte Besserung des Gesundheitszustands

von vornherein nicht anhand der zu erwartenden Steigerung der Arbeitsfähigkeit

bestimmen (vgl. Urteil 8C_354/2014). Im vorliegenden Fall war die

Arbeitsfähigkeit im streitbetroffenen Zeitpunkt ebenfalls nicht bzw. nicht mehr

eingeschränkt. Hingegen machte dem Beschwerdegegner der

"Schnellfinger" wieder zunehmend zu schaffen. Deswegen musste am 19.

September 2016 eine erneute Infiltration veranlasst werden, nachdem er auf eine

erste solche Massnahme im Mai 2016 gut angesprochen hatte. Der betreffende

Arztbericht des Dr. med. __________ vom gleichen Tag hielt dazu ausdrücklich

fest, dass sich der Versicherte bei hartnäckiger Beschwerdeprogredienz sowohl

im Bereich des Ulnarisnervs als auch in demjenigen des A1-Ringbandes zur

Planung der Operation wieder melden werde. Bereits zuvor, nämlich im Bericht

der Dr. med. __________, Fachärztin Neurologie FMH, vom 13. September 2016 war

die Option eines operativen Eingriffs erwähnt worden, dies mit Hinweis auf

vermehrte Dysästhesien nach Wiederaufnahme der Arbeit als Staplerfahrer. Eine

zunehmende Beschwerdesymptomatik, die sich auf die Funktionsfähigkeit von

Finger und Hand auszuwirken vermag, ergibt sich schliesslich auch aus dem

Bericht des Dr. med. __________ zur klinischen Verlaufskontrolle vom 9. Januar

2017.

Unter diesen Umständen lässt es sich aus bundesrechtlicher Sicht nicht

beanstanden, wenn das kantonale Gericht im Ergebnis die Voraussetzungen für die

Zulässigkeit des Fallabschlusses mangels eines medizinisch-therapeutischen

Endzustands (vgl. Urteil 8C_786/2016 vom 4. April 2017 E. 2.2) verneint hat.

Insbesondere wäre mit Blick auf die streitige Operation hier die Annahme nicht

zu halten, davon sei aus prospektiver Sicht nur mehr eine weit entfernte

Möglichkeit eines positiven Resultats bzw. ein geringfügiger therapeutischer

Fortschritt zu erwarten gewesen. Bezeichnenderweise war denn auch die

Beschwerdeführerin trotz vollständiger Wiederaufnahme der Arbeit im September

2016.

auch nicht zu einem (förmlichen) Fallabschluss geschritten. Diesen

eröffnete sie - rückwirkend - erst mit Schreiben vom 30. Januar bzw. mit

Verfügung vom 20. Februar 2017, nachdem der Versicherte in Zusammenhang mit dem

operativen Eingriff um weitere Leistungen nachgesucht hatte. Selbst wenn eine

dergestalt rückwirkende Anpassung der vorübergehenden

unfallversicherungsrechtlichen Leistungen nach der Rechtsprechung grundsätzlich

angehen mag (vgl. BGE 133 V 57), setzt dies voraus, dass der

medizinisch-therapeutische Endzustand erreicht gewesen wäre, was hier nicht

zutrifft.”

2.4

Nella

concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto

assicuratore resistente ha ritenuto stabilizzato lo stato di salute

infortunistico dell’insorgente in quanto “… già al momento in cui la CO 1 ha

sospeso il versamento dell’indennità giornaliera non esistevano delle cure atte

a portare ad un notevole miglioramento della capacità di lavoro. L’inabilità

lavorativa riconosciuta dal dott. __________ tiene conto in primis della

sintomatologia dolorosa riferita dall’assicurato così come anche confermato dal

medico __________.” (doc. 106, p. 8 – fasc. 2).

Al riguardo, va rilevato

che, a margine della visita di controllo del 9 ottobre 2018, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha disposto l’esecuzione di

una RMN della colonna lombare e della caviglia sinistra, come pure di una

radiografia del ginocchio sinistro, rilevando al riguardo che tali accertamenti

erano volti a sostenere la sua “… valutazione odierna in quanto non vi è più

una spiegazione per questi forti dolori che l’assicurato accusa. Si nota già un

buon decorso alla valutazione del dr. med. __________ che nella sua valutazione

della caviglia con RMN del 16.08.2018, ha mostrato i legamenti fibulo-talari

anteriori senza edemi peri-legamentari con cicatrizzazione. I legamenti

collaterali sono pure senza lesione e l’edema osseo post-infortunio non è più

presente. Le strutture tendinee sono nella norma. Sono d’accordo che

l’assicurato continui la fisioterapia e ho proposto all’assicurato di non più

portare le calze compressive e di camminare con scarpe sportive normali come

quelle indossate in data odierna e di camminare con passo normale. Dopo le

valutazioni RMN e radiologica se le stesse mostreranno una situazione guarita

verrà espressa una inabilità lavorativa nel suo precedente lavoro di gruista. Fino

a quel momento l’assicurato rimane inabile al lavoro in modo completo.” (doc.

56, p. 6 – fasc. 2).

Gli accertamenti in

questione sono stati effettuati in data 24 ottobre 2018 (doc. 59-61 – fasc. 2).

Con nota del 7 novembre

2018, il medico __________ ha sostenuto, segnatamente, che la RMN della

caviglia sinistra aveva mostrato dei legamenti senza particolarità di rilievo,

tanto che l’insorgente è stato dichiarato da subito abile in misura completa nella

sua precedente professione di gruista (doc. 62, p. 2 – fasc. 2).

Dalle carte processuali si

evince che, nel corso del mese di novembre 2018, l’assicurato ha privatamente

consultato il dott. __________, Dirigente medico presso l’Istituto __________

di __________, il quale, per quanto concerne la caviglia sinistra, ha refertato

una lassità anteroesterna con dolore anteromediale” e consigliato l’esecuzione

di un esame TAC (doc. 78 – fasc. 2).

Il 7 febbraio 2019, RI 1 è

stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia. In quell’occasione, egli ha confermato che “… il paziente

presenta una problematica alla tibio-tarsica sx direttamente collegata

con l’evento traumatico distorsivo del 05.04.2018 i cui trattamenti medici sono

già stati riassunti nei miei rapporti e che dovrebbero essere adattati anche in

funzione della RM richiesta dai colleghi italiani. Attualmente appaiono delle

problematiche amministrative che mi sono poco chiare con una decisione

apparentemente di chiusura del caso da parte della CO 1, ciò che complica

ulteriormente la situazione dal punto di vista medico e scredita anche la mia

valutazione. In questo momento personalmente non posso sicuramente

certificare una ripresa del lavoro al 100%. Consiglio di attendere il bilancio

RM proposto dai colleghi italiani (probabilmente anticipato), quindi valutare

la situazione dopo quest’ultima RM che potrà essere confrontata con quelle già

antecedentemente fatte che mostravano pur sempre nell’arco dei mesi un

miglioramento e soprattutto dei fenomeni edematosi infiammatori residui.” (doc.

86.

– fasc. 2 – il corsivo è del redattore).

In data 8 aprile 2019, il

ricorrente ha di nuovo consultato il dott. __________, il quale ha refertato

una ri-rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro,

un’instabilità dell’articolazione sottoastragalica da rottura del legamento

interosseo-cervicale, nonché dolore e marcato deficit funzionale. Lo

specialista ha quindi consigliato l’esecuzione di un intervento di artrodesi

della sottoastragalica e, in un secondo momento, la revisione del LCA (doc. 98

– fasc. 2).

Invitato a prendere

posizione al riguardo, il dott. __________ si è in particolare espresso nei

seguenti termini:

" (…) sono

stupito dalla valutazione del dott. med. __________ che valuta un’eventuale

lesione del legamento crociato anteriore come anche un’indicazione per

un’artrodesi unicamente con una valutazione clinica. Chiaramente questo non è

così. Prendere la decisione di optare per un intervento di revisione di

un’eventuale lesione LCA senza valutarla tramite una risonanza magnetica è un

errore medico. (…).

Importante è il fatto che i colleghi dr. med. __________ e dr.

med. __________ come pure io, anche nella mia valutazione, abbiamo notato un

buon arresto con una leggera lassità che è frequentemente presente dopo una

ligamento-plastica. Questo chiaramente non significa e giustifica

un’indicazione di optare per una revisione. (…).

Anche il fatto di proporre eventualmente un intervento di

artrodesi non basta un esame clinico ma sicuramente anche giuridicamente, una

valutazione non solo clinica ma anche radiologica, tramite RM e/o TAC per

giustificare un approccio così invasivo senza ritorno. (…). Anche in questo

caso si ricorda che le risonanze magnetiche come anche le radiografie non hanno

mostrato nessuna artrosi dell’articolazione tibiotalare.

(…).

Anche nel lungo decorso, in questo caso si nota più frequentemente

un accorciamento del tendine dopo un lungo risparmio dell’attività.

Ritornando sulla problematica principale della lesione

legamentare, nessuno dei colleghi, a parte il dott. med. __________, vede una

indicazione operativa né ha notato un’artrosi, né ha notato una lesione o

rottura o una non guarigione del legamento fibulo-talare.

La RM del ginocchio e gamba del 20.03.2019 conferma (in modo

ripetitivo!, vedi RM del 24.10.2018) una regolare continuità del neolegamento e

nessuna lesione della caviglia, né viene descritta un’artrosi del piede e della

caviglia.” (doc. 105, p. 8 s. – fasc. 2)

In corso di causa, la

rappresentante dell’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica.

In particolare, con

certificazione del 15 novembre 2019, il dott. __________ ha attestato che

l’insorgente si trovava in lista di attesa per sottoporsi all’intervento di

artrodesi dell’articolazione sottoastragalica del piede sinistro “… in quadro

di instabilità dell’articolazione sottoastragalica da rottura del legamento

interosseo cervicale …” (doc. L).

Dal rapporto di uscita 5

dicembre 2019 dell’Istituto __________ si apprende che il 3 dicembre 2019 RI 1

è stato sottoposto “ad intervento chirurgico di allungamento del tendine di Achille

e artrodesi della sottoastragalica con prelievo osseo dalla tibia prossimale a

sinistra” (doc. N).

Con apprezzamento del 15

gennaio 2020, il dott. __________ si è nuovamente detto stupito della diagnosi

d’instabilità della sottoastragalica sinistra, in quanto da parte sua, ma pure

di diversi colleghi ortopedici, era stata clinicamente “… notata una minima

lassità anterolaterale che non può essere legata all’articolazione

talocalcaneare, che è responsabile per la pro/supinazione e non permette uno

shift anteriore e posteriore. Attivamente i legamenti erano competenti e privi

di lesioni. In assenza di altri documenti posso valutare in modo sicuro che non

era presente un’artrosi, né una lesione legamentare, né una degenerazione

dell’articolazione. (…). In conclusione, rimane valida la mia precedente

valutazione in quanto gli esami oggettivi non hanno mostrato la lesione che

descrive il dott. Mosca, né clinicamente né radiologicamente.” (doc. XVII 1, p.

7.

s.).

Dal rapporto del 3

dicembre 2019 si evince che il dott. __________ ha intraoperativamente

refertato la presenza di una “… grave instabilità per lesione dei legamenti

astragalo-calcaleari. Pertanto, previo prelievo di trapianto

cortico-spongioso della tibia prossimale omolaterale e previa stabilizzazione dei

rapporti astragalo-calcaneali fissati con un filo di K, si esegue artrodesi

della sottoastragalica.” (allegato al doc. O – il corsivo è del redattore).

Con nota dell’11 marzo

2020, il medico __________ dell’CO 1 ha negato che la documentazione acquisita

nel frattempo contenesse elementi suscettibili di mettere in discussione i suoi

apprezzamenti e ha ribadito che, a suo avviso, le condizioni di salute

dell’assicurato vanno ritenute stabilizzate, “… in assenza di danni o reazione

valutabile alla caviglia né nel piede. Si ricorda che i diversi specialisti non

hanno trovato un’artrosi nell’articolazione tibiotalare né talo-calcaneare?! Da

parte nostra intervento sconsigliato.” (doc. XXIII 1).

2.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella DTF 135 V 465,

l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio

alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato

che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6

Chiamata ora a pronunciarsi a

proposito della stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche a

contare, al più tardi, dal mese di marzo 2019, questa Corte non ritiene che il

parere espresso al riguardo dal medico __________ dell’CO 1 possa validamente

servire da fondamento al presente giudizio.

In questo ordine di idee,

il TCA osserva in effetti che, intraoperativamente, il 3 dicembre 2019,

il dott. __________ ha refertato la presenza di una lesione dei legamenti astragalo-calcaneari

all’origine di un’importante instabilità articolare, ciò che parrebbe

confermare quanto da lui stesso clinicamente diagnosticato già nel novembre

2018.

(doc. 78 – fasc. 2: “lassità anteroesterna caviglia con dolore

anteromediale”) e aprile 2019 (doc. 98 – fasc. 2: “instabilità della SA da

rottura legamento interosseo-cervicale; dolore e marcato deficit funzionale”), optando

per l’esecuzione di un’artrodesi dell’articolazione sottoastragalica (cfr.

allegato al doc. O). Inoltre, non può neppure essere ignorato che, in occasione

della consultazione del 7 febbraio 2019, anche il chirurgo ortopedico dott.

Lafranchi ha rilevato che l’assicurato lamentava ancora una “problematica alla

tibio-tarsica sx direttamente collegata con l’evento distorsivo del

05.04.2018”, dichiarando perciò di non poter “sicuramente certificare una

ripresa del lavoro al 100%” (doc. 86, p. 2 – fasc. 2).

Queste sole circostanze

bastano per generare dei dubbi - perlomeno lievi - circa l’affidabilità delle

conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________ (caviglia sinistra

completamente guarita e ritrovata piena capacità lavorativa nella precedente

professione di gruista dal novembre 2018 – cfr., ad esempio, il doc. 62, p. 2 –

fasc. 2), dubbi che inducono questo

Tribunale a discostarsene (per un caso in cui la Corte federale ha annullato il

giudizio cantonale ritenendo che, alla luce dei referti agli atti dei medici

consultati dall’assicurato, alle considerazioni espresse dal medico __________

non poteva essere data “quella sufficiente concludenza, tale da escludere anche

il minimo dubbio di una soluzione differente”, si veda la STF 8C_23/2019 del 6

agosto 2019 consid. 4.3).

2.7

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren

dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere del proprio medico __________ (per un caso analogo, si veda

la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.6., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata,

mediante la quale è stato dichiarato estinto dal marzo 2019 il diritto alle

prestazioni di corta durata, e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente

affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a

definire il momento in cui le condizioni di salute infortunistiche del

ricorrente si sono stabilizzate ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (in questo

contesto, l’assicuratore resistente terrà conto della precisazione di

giurisprudenza di cui alla STF 8C_614/2019 – cfr. supra, consid.

2.3

in fine). Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1

sarà poi chiamato a determinare di nuovo il diritto alle prestazioni dal

profilo materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti